SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 febbraio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 76169990 e 86090090 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Nozione di “contenitore”»

Nella causa C‑788/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2021, nel procedimento

Skatteministeriet Departementet

contro

Global gravity ApS,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu‑Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente, assistita da B. Søes Petersen, advokat;

per la Commissione europea, da K. Rasmussen e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 86090090 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet Departementet (Dipartimento del Ministero delle Imposte, Danimarca) e la Global gravity ApS (in prosieguo: la «GG») in relazione alla classificazione tariffaria di un dispositivo per il trasporto di tubi messo a punto da quest’ultima.

Contesto normativo

Il SA

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della medesima convenzione, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

La voce 8609 del SA, nella versione applicabile alla controversia principale, riguarda «casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto».

7

Ai sensi delle note esplicative del SA relative a tale voce, nella versione applicabile alla controversia principale:

«Le casse mobili e contenitori sono imballaggi speciali costruiti e attrezzati per poter essere trasportati su uno o più mezzi di trasporto (in particolare per ferrovia, su strada ordinaria, per via d’acqua o per via aerea). Essi sono muniti di dispositivi (ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.) per facilitarne gli spostamenti e lo stivamento a bordo del veicolo terrestre, del veicolo aereo o della nave che li trasporta. Si prestano al trasporto da porta a porta delle merci senza cambiamento di imballaggio dal punto di partenza al luogo di arrivo. Sono di costruzione robusta in modo da permetterne un impiego ripetuto.

Il tipo più comune, di legno o di metallo, consiste in una grande cassa munita di porte, oppure di pannelli laterali smontabili.

Tra i principali tipi di casse mobili e contenitori si possono citare:

1)

Le casse mobili adatte in particolare al trasporto dei mobili.

2)

Le casse mobili isotermiche per derrate e merci deperibili.

3)

I contenitori uso cisterna e uso serbatoio, generalmente di forma cilindrica, per il trasporto dei liquidi o dei gas; questi imballaggi sono, tuttavia, compresi in questa voce soltanto nel caso in cui sono montati su un supporto che permetta di fissarli su un veicolo qualsiasi. Diversamente presentati, essi seguono il regime proprio, secondo la materia costitutiva.

4)

Le casse mobili aperte, destinate al trasporto delle merci alla rinfusa (carbone, minerali, selci per pavimentazioni, mattoni, tegole, ecc.). Allo scopo di facilitarne la discarica, i fondi o le pareti laterali sono spesso montati su cerniere.

5)

Le casse mobili e contenitori per il trasporto di merci speciali quali, in particolare lavori di vetro, prodotti ceramici, animali vivi.

La capacità delle casse mobili e dei contenitori varia generalmente da 4 a 145 m3; ne esistono tuttavia di più piccole, ma la loro capacità non è normalmente inferiore a 1 m3.

Sono esclusi da questa voce:

a)

Le casse di ogni genere che, pur essendo destinate al trasporto da porta a porta delle merci, non sono appositamente costruite per essere fissate o agganciate ad un veicolo terrestre, ad un veicolo aereo o ad una nave. Detti imballaggi seguono il regime loro proprio secondo la materia costitutiva.

(...)».

La NC

8

L’articolo 1 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), così dispone:

«1.   È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata (...) “NC”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci».

2.   La [NC] riprende:

a)

la nomenclatura del [SA];

b)

le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate “sottovoci NC” quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;

c)

le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a pié di pagina relative alle sottovoci NC.

3.   La [NC] è ripresa nell’allegato I. (...)

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

10

Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la versione della NC applicabile nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013.

11

La prima parte della NC comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci (...). Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

12

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», che comprende il capitolo 76 di tale nomenclatura, intitolato «Alluminio e lavori di alluminio».

13

Le voci da 7601 a 7615 della NC riguardano diversi prodotti specifici di alluminio, quali l’alluminio greggio e barre e profilati di alluminio. La voce 7616 è una disposizione a carattere residuale che ricomprende «altri lavori di alluminio». La sottovoce 761610 della NC riguarda un certo numero di prodotti specifici quali le punte, i chiodi, i rampini, le viti, i bulloni e i dadi. La sottovoce 761699 riguarda gli altri lavori.

14

La sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», della seconda parte della NC contiene il capitolo 86 di tale nomenclatura, intitolato «Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione».

15

Le voci da 8601 a 8608 della NC riguardano prodotti quali le locomotive, le automotrici, i veicoli per la manutenzione o il servizio.

16

La voce 8609 della NC e le sue sottovoci sono formulate come segue:

«8609 00

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

8609 00 10

Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

8609 00 90

altri»

La TARIC

17

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea stabilisce, sulla base della NC, una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata «TARIC», che si basa sulla NC e comprende, in particolare, le suddivisioni comunitarie complementari, denominate «sottovoci TARIC».

18

L’articolo 3 di tale regolamento così prevede:

«1.   Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:

a)

le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del [SA];

b)

la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del [SA] non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l’ottava cifra sono “00”.

2.   Le sottovoci Taric sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono “00”.

(...)».

19

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla TARIC sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.

20

Per quanto riguarda la sottovoce 761699 della NC, che riguarda gli altri lavori di alluminio, la TARIC, nella sua versione applicabile al procedimento principale, era così formulata:

«76169990 – altri:

fatti a mano:

– – – – altri:

7616999010 – – – – – Collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di spaziatura, destinati a taluni tipi di veicoli aerei

(...)

7616999091 – – – – – – Radiatori in alluminio e elementi o sezioni di cui essi sono composti, a prescindere dal fatto che tali elementi siano assemblati in blocchi o meno

7616999099 – – – – – – altri».

21

La TARIC, nella versione applicabile al procedimento principale, non prevedeva un codice specifico associato alla sottovoce 86090090 della NC.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22

Il 28 febbraio 2014 la GG ha chiesto allo Skattestyrelsen (Direzione delle imposte, Danimarca) un’informazione tariffaria vincolante per il prodotto denominato «Tubular Transport Running System (TTRS)» o «TubeLock®» (in prosieguo: il «TubeLock»).

23

Tale prodotto, messo a punto dalla GG, convenuta nel procedimento principale, viene descritto come mezzo sicuro per trasportare tubi provenienti dalla fabbrica fino alle piattaforme di trivellazione di petrolio e di gas utilizzando diversi mezzi di trasporto (su strada, su treno e/o su nave) senza che sia necessario modificare il confezionamento lungo il percorso.

24

Il TubeLock è composto di un insieme di traverse di supporto in alluminio, di due barre di sostegno in acciaio (una a sinistra e una a destra) per traversa e di due bulloni M20 in acciaio per traversa, per fissare queste ultime insieme. Le traverse sono pezzi allungati di alluminio, provvisti di un certo numero di rientranze adattate al diametro dei tubi. Una volta che i tubi sono stati collocati nelle rientranze di una prima traversa, viene posta sugli stessi una seconda traversa all’inverso, dopo di che può essere posto un nuovo strato di tubi. Le due barre di sostegno sono dotate ciascuna di un occhiello in cui viene inserita una cinghia quando il sistema di trasporto è scaricato dal mezzo di trasporto. La costruzione robusta consentirebbe un utilizzo ripetuto di detto prodotto. Gli elementi del TubeLock sono importati insieme, ma al momento dell’importazione lo stesso si presenta in pezzi smontati. Quando tale prodotto non è in uso – cioè quando i tubi non sono caricati sulle traverse – può essere smontato e conservato in una cassa per il trasporto, occupando così uno spazio limitato.

25

Con decisione del 15 agosto 2014, la direzione delle imposte ha ritenuto che il TubeLock dovesse essere classificato come prodotto di alluminio nella sottovoce 76169990 della NC (codice doganale TARIC 7616999099), per la quale il dazio doganale era del 6%.

26

La GG ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), il quale ha dichiarato, il 2 dicembre 2019, che il TubeLock doveva essere classificato nella sottovoce 86090090 della NC (codice merce TARIC 8609009000) in quanto contenitore di merci, non soggetto a dazi doganali.

27

Con atto introduttivo del 28 febbraio 2020, il Ministero delle Imposte ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca), chiedendo la classificazione del TubeLock nella sottovoce 76169990 della NC.

28

Il giudice del rinvio rileva che, secondo il Ministero delle Imposte, il prodotto di cui trattasi non può essere classificato nella sottovoce 86090090 della NC perché, in primo luogo, non è un contenitore di merci. Infatti, esso non avrebbe un fondo o lati di materia solida, non avrebbe un volume specifico e non potrebbe pertanto contenere merci. Tale conclusione sarebbe confermata dalle note esplicative della voce 8609 della NC.

29

In secondo luogo, il TubeLock non sarebbe appositamente costruito o attrezzato per uno o più modi di trasporto, mentre, per rientrare nella sottovoce 86090090 della NC, un contenitore di merci dovrebbe essere dotato di dispositivi per facilitarne gli spostamenti e lo stivamento a bordo di un veicolo di trasporto, come risulterebbe dalle note esplicative. Orbene, gli occhielli delle barre di sostegno del TubeLock non sarebbero utilizzati per lo stivamento in un veicolo di trasporto. Tale caratteristica non sarebbe peraltro contestata dalla GG.

30

In terzo luogo, il TubeLock rientrerebbe nella sottovoce TARIC 7616999099, come «lavoro di alluminio». Infatti, si tratterebbe di un articolo composito fatto di diversi materiali. Inoltre, conformemente alla regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC, siffatti prodotti, se la classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), dovrebbero essere classificati secondo la materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Orbene, le traverse di supporto del TubeLock costituirebbero l’elemento essenziale di tale sistema di trasporto e sarebbero di alluminio.

31

La GG contesta tale classificazione. I dispositivi che possono essere considerati contenitori che figurano nelle note esplicative del SA vi sarebbero elencati solo a titolo esemplificativo. Inoltre, un contenitore di merci non dovrebbe necessariamente essere dotato di dispositivi ai fini dello stivamento a bordo di un veicolo di trasporto per poter essere qualificato come un «contenitore di merci», ai sensi della voce 8609 della NC. Peraltro, un prodotto non potrebbe essere classificato nella voce 7616 della NC qualora la designazione delle merci nei «lavori di alluminio» sia meno precisa che in un’altra parte della NC. Orbene, nel caso di specie, la sottovoce 86090090 di tale nomenclatura sarebbe più precisa.

32

Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione della nozione di «contenitore di merci» e alla portata della voce 8609 della NC.

33

In tali circostanze, il Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Quali siano criteri da applicare per determinare se un prodotto costituisca un contenitore di merci rientrante nella sottovoce [86090090] della [NC], nella versione di cui [al regolamento di esecuzione n. 1001/2013]. In particolare:

a)

se questi criteri, considerati isolatamente, possano portare alla classificazione di un prodotto come un contenitore di merci;

b)

se, per determinare se un prodotto debba essere classificato come un contenitore di merci, si debba procedere a una valutazione complessiva di tali criteri, in modo che il soddisfacimento di alcuni di essi – ma non di tutti – porti a classificare il prodotto in tal modo,

oppure

c)

se tutti i criteri debbano essere soddisfatti cumulativamente prima che un prodotto possa essere classificato come un contenitore di merci.

2)

Se la nozione di “casse mobili e contenitori” di cui alla sottovoce [86090090] della [NC], nella versione di cui [al regolamento di esecuzione n. 1001/2013], debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende un prodotto consistente in un sistema di trasporto di tubi, composto di un certo numero di traverse di supporto in alluminio, due barre di sostegno in acciaio e due bulloni M20 per ciascuna traversa, che servono a fissare le traverse di supporto tra loro. [Il sistema è utilizzato nel modo seguente: alcuni] tubi sono collocati sopra le traverse di supporto[; s]i posizionano altre traverse di supporto e poi si collocano i tubi sopra le traverse e così via, fino a quando non viene imballata la quantità desiderata di tubi[; s]i termina sempre con un certo numero di traverse di supporto[; u]na volta che si è terminato di imballare i tubi nelle traverse di supporto, alle barre di sostegno sono agganciate cinghie di acciaio in ognuno dei quattro angoli (tramite occhielli sulle barre di sostegno) e il prodotto è pronto per essere caricato o con una gru o con un carrello elevatore se il trasporto avviene via terra».

Sulle questioni pregiudiziali

34

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 86090090 della NC debba essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un dispositivo per il trasporto di tubi costituito da un certo numero di coppie di traverse di supporto in alluminio, tra le quali sono collocati perpendicolarmente i tubi destinati ad essere trasportati, laddove tali coppie di traverse sono collegate tra loro per mezzo di due barre di sostegno in acciaio dotate di occhielli, altri tubi possono essere poi collocati dall’alto secondo lo stesso procedimento fino a quando il carico non comprenda il numero di tubi da trasportare e tale carico viene allora completato tramite l’agganciamento di cinghie di acciaio alle barre di sostegno situate ai quattro angoli del medesimo (facendole passare attraverso i suddetti occhielli), al fine di facilitare gli spostamenti dell’insieme.

35

Occorre anzitutto rammentare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, punto 33).

36

Secondo le regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 28).

37

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, le note esplicative, segnatamente del SA, costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2021, Bartosch Airport Supply Services, C‑772/19, EU:C:2021:141, punto 23, e del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 29), purché il loro tenore letterale sia conforme alle disposizioni che interpretano (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 48).

38

È alla luce di tale giurisprudenza che occorrerà esaminare se una merce che presenta le caratteristiche del TubeLock possa rientrare nella sottovoce 86090090 della NC, che costituisce a sua volta una suddivisione della sottovoce 860900 della NC, la quale riguarda «[c]asse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto».

39

Dalla formulazione di quest’ultima sottovoce risulta che, ai fini della classificazione di un prodotto nella stessa, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: da un lato, tale prodotto deve essere qualificato come «cassa mobile o contenitore» e, dall’altro, esso deve essere appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.

40

Per quanto riguarda la prima condizione, ossia la qualificazione come «cassa mobile o contenitore», occorre osservare, in via preliminare, che esiste una divergenza nelle diverse versioni linguistiche della sottovoce 860900 della NC. Pertanto, tra le stesse, le versioni in lingua francese («cadre ou conteneur»), italiana («Casse mobili e contenitori»), neerlandese («Containers en dergelijke laadkisten») e rumena («Cadre și containere») utilizzano due termini. Altre versioni linguistiche utilizzano un solo termine, seguito da un sinonimo tra parentesi. Ciò vale in particolare per le versioni in lingua danese [«Godsbeholdere (containere)»] e tedesca [«Warenbehälter (Container)»], o si limitano ad un termine, come le versioni in lingua inglese («Containers»), polacca («Pojemniki») e portoghese («Contentores»).

41

Inoltre, nelle versioni linguistiche che utilizzano due termini, questi ultimi non hanno necessariamente un identico significato. Infatti, mentre le versioni in lingua neerlandese e italiana utilizzano, oltre alla parola «contenitore», un equivalente del termine «cassa», le versioni in lingua rumena e francese fanno ricorso alla parola «cadre». Quest’ultima, a prima vista, non è sinonimo del termine «contenitore» o «cassa».

42

Secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, dal momento che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione (sentenza del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20, EU:C:2021:892, punto 33).

43

A tale riguardo, si deve tuttavia constatare che, in lingua francese e rumena, una delle accezioni della parola «cadre», nel settore del trasporto, è proprio quella di una cassa di dimensioni molto grandi che serve al trasporto di beni mobili per ferrovia o camion. Inoltre, in lingua rumena, il termine «cadru» è utilizzato come sinonimo della parola «carcasă», il che designa una struttura tridimensionale o un involucro, spesso in legno o in metallo.

44

Pertanto, tali termini impiegati nelle versioni in lingua francese e rumena della sottovoce 860900 della NC sembrano avere lo stesso significato di quello utilizzato in altre versioni linguistiche di tale sottovoce, come «casse» nella versione in lingua italiana e «laadkist» nella versione in lingua neerlandese. Il fatto che diverse versioni linguistiche utilizzino soltanto il termine «contenitore» o un sinonimo di quest’ultimo avvalora peraltro l’interpretazione secondo cui il termine «cadre» impiegato nelle versioni in lingua francese e rumena deve essere inteso nello stesso senso, ossia quello di «contenitore» o di «cassa».

45

Inoltre, tale interpretazione è avvalorata dal fatto che la NC prevede sottovoci specifiche dedicate ad altri tipi di merci che, pur denominate «cadres», non possono in nessun caso rientrare nella sottovoce 860900 della NC, come la sottovoce 441400, relativa in particolare a «cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili», e la sottovoce 39252000, relativa alle «porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie».

46

Se è pur vero che il termine «cassa mobile», ai sensi della sottovoce 860900 della NC, si riferisce quindi, come risulta da quanto precede, alle casse nel senso di «contenitori», tuttavia né la NC né le sue note di sezione o di capitolo definiscono esattamente cosa rientri in quest’ultima nozione. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre, in tal caso, determinarne il significato conformemente al senso abituale nel linguaggio corrente di tale termine, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, punto 48).

47

A tale riguardo, un contenitore designa, nel linguaggio corrente, un recipiente di dimensioni standardizzate, composto almeno di un fondo e da pareti laterali costituiti da un materiale rigido, destinato allo stoccaggio o al trasporto di gas o di prodotti liquidi o solidi e che ne facilita la manipolazione durante il trasporto.

48

Tale interpretazione della nozione di «contenitore» come riferita a un «recipiente», vale a dire un oggetto cavo, che possiede un fondo e pareti è avvalorata dal testo della voce 7310 della NC, relativa ai «[s]erbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili (...)», dal momento che la designazione delle merci rientranti in tale voce menziona solo «recipienti» e gli esempi forniti sono tutti caratterizzati dal fatto che si tratta di prodotti dotati almeno di un fondo e di pareti laterali di materiali solidi. Orbene, poiché dal punto precedente risulta che un «contenitore», ai sensi della sottovoce 860900 della NC, è anche un «recipiente», non sarebbe giustificato ritenere che tale termine riceva interpretazioni differenti nelle diverse voci della NC.

49

Detta interpretazione del termine «contenitore» come riferita ad un recipiente avente almeno un fondo e pareti laterali è avvalorata anche dalle note esplicative della voce 8609 del SA. Queste ultime descrivono i prodotti che rientrano in tale voce come «imballaggi», citando come esempio più comune una grande cassa munita di porte, oppure di pannelli laterali smontabili. Tutti gli esempi ivi forniti descrivono recipienti cavi destinati a contenere talune merci.

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Tali note menzionano anche la «capacità» dei contenitori, il che implica altresì che essi devono essere intesi come recipienti destinati a racchiudere gli oggetti, i liquidi o i gas da trasportare.

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Peraltro, indicando sia per le casse mobili sia per i contenitori che gli stessi dispongono di una capacità, tali note esplicative confermano che il termine «cadre» utilizzato nelle versioni in lingua francese e rumena di tale sottovoce deve essere inteso nel senso che esso designa un recipiente, e non già una cornice, un telaio o uno stipite, cui si riferisce il punto 45 della presente sentenza.

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Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che un dispositivo per il trasporto che non può contenere o racchiudere tubi da trasportare, ma che li fissa tra loro per mezzo di barre metalliche a mo’ di staffa, cosicché tale dispositivo copre solo una parte molto limitata della superficie di detti tubi, non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive di un recipiente, e pertanto un siffatto prodotto non ha le caratteristiche necessarie per essere qualificato come «cassa mobile o contenitore» ai sensi della sottovoce 860900 della NC.

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Poiché le condizioni per la classificazione di un prodotto nella sottovoce considerata sono cumulative, non occorre esaminare la seconda condizione da soddisfare affinché il prodotto rientri nella sottovoce 860900 della NC, vale a dire che esso debba essere appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.

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Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la sottovoce 86090090 della NC deve essere interpretata nel senso che non rientra nella stessa un dispositivo per il trasporto di tubi costituito da un certo numero di coppie di traverse di supporto in alluminio, tra le quali sono collocati perpendicolarmente i tubi destinati ad essere trasportati, laddove tali coppie di traverse sono collegate tra loro per mezzo di due barre di sostegno in acciaio dotate di occhielli, altri tubi possono essere poi collocati dall’alto secondo lo stesso procedimento fino a quando il carico non comprenda il numero di tubi da trasportare, e tale carico viene allora completato tramite l’agganciamento di cinghie di acciaio alle barre di sostegno situate ai quattro angoli del medesimo (facendole passare attraverso i suddetti occhielli), al fine di facilitare gli spostamenti dell’insieme, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La sottovoce 86090090 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013,

 

deve essere interpretata nel senso che:

 

non rientra nella stessa un dispositivo per il trasporto di tubi costituito da un certo numero di coppie di traverse di supporto in alluminio, tra le quali sono collocati perpendicolarmente i tubi destinati ad essere trasportati, laddove tali coppie di traverse sono collegate tra loro per mezzo di due barre di sostegno in acciaio dotate di occhielli, altri tubi possono essere poi collocati dall’alto secondo lo stesso procedimento fino a quando il carico non comprenda il numero di tubi da trasportare, e tale carico viene allora completato tramite l’agganciamento di cinghie di acciaio alle barre di sostegno situate ai quattro angoli del medesimo (facendole passare attraverso i suddetti occhielli), al fine di facilitare gli spostamenti dell’insieme, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.