SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
21 settembre 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articoli 70 e 74 – Determinazione del valore in dogana – Valore in dogana di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 181 – Regolamento delegato (UE) 2017/891 – Articolo 75, paragrafi 5 e 6 – Valore di transazione dichiarato superiore al valore forfettario all’importazione – Smercio dei prodotti in condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione – Vendita sottocosto da parte dell’importatore – Legami tra l’importatore e l’esportatore – Controllo giurisdizionale della decisione di fissazione dell’obbligazione doganale»
Nella causa C‑770/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con ordinanza del 23 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2021, nel procedimento
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH
contro
Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
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per la OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH, da G. Goranov, advokat, e C. Salder, Rechtsanwalt; |
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per il Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi», da E. Dimitrova, E. Harizanova, N. Kancheva e S. Kirilova; |
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per il governo bulgaro, da M. Georgieva, T. Mitova e E. Petranova, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart, D. Drambozova, M. Morales Puerta e F. Moro, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH (in prosieguo: la «OGL-Food») e il Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi» (direttore della direzione territoriale «dogane di Plovdiv» presso l’agenzia «dogane», Bulgaria; in prosieguo: il «direttore delle dogane») con riferimento al valore di transazione dichiarato per l’importazione di zucchine fresche originarie della Turchia. |
Contesto normativo
Normativa doganale
Codice doganale dell’Unione
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Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione: «Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione (...) che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale dell’Unione». |
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L’articolo 5 di tale codice, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini del codice [doganale dell’Unione], si intende per:
(...)
(...)». |
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L’articolo 22 di detto codice, rubricato «Decisioni adottate su richiesta», ai suoi paragrafi 6 e 7 così dispone: «6. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente. (...) 7. Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 44». |
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6 |
L’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Diritto di ricorso», è formulato come segue: «1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente. (...) 2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
(...)». |
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7 |
L’articolo 46 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Gestione del rischio e controlli doganali», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili». |
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Ai sensi dell’articolo 70 di tale codice, intitolato «Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione»: «1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato. 2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate. 3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti: (...)
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L’articolo 74 di detto codice, dal titolo «Metodi secondari di determinazione del valore in dogana», enuncia quanto segue: «1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. (...) 2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è: (...)
(...)». |
Regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione
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All’interno del titolo II del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, relativo ai «[p]rincipi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci», figura il capo 3 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Valore in dogana delle merci». All’interno di tale capo 3, l’articolo 127 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Disposizioni generali» e relativo all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, è così formulato: «1. Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (...)
(...)». |
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L’articolo 134 dello stesso regolamento di esecuzione, intitolato «Operazioni tra soggetti collegati» e relativo all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, così dispone: «1. Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze. 2. Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione] se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: (...)
(...)». |
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L’articolo 142 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, intitolato «Metodo deduttivo», recante modalità di applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione, prevede quanto segue: «1. Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale dell’Unione] è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione. (...) 4. Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice [doganale dell’Unione]: (...)
(...)». |
Normativa relativa all’importazione di ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata
Regolamento (UE) n. 1308/2013
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L’articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), intitolato «Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo», così dispone: «1. Ai fini dell’applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del [codice doganale dell’Unione] e del [regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione]. 2. Al fine di garantire l’efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all’importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria. 3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all’importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2». |
Regolamento delegato 2017/891
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Il regolamento delegato 2017/891, che è stato adottato sulla base, in particolare dell’articolo 181, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, contiene un titolo III, intitolato «Scambi con i paesi terzi – Regime del prezzo di entrata» che include gli articoli da 73 a 75. |
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L’articolo 73 di tale regolamento delegato così dispone: «Ai fini del presente [titolo] si intende per:
(...)». |
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L’articolo 74 di detto regolamento delegato, rubricato «Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue: «Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l’origine:
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d’importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis. Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione». |
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Ai sensi dell’articolo 75 dello stesso regolamento delegato, rubricato «Base del prezzo di entrata»: «1. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento [n. 1308/2013], i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell’allegato VII del presente regolamento. 2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all’articolo 70 del [codice doganale dell’Unione] ed è superiore di oltre l’8% all’importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all’importazione all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore deve costituire la garanzia di cui all’articolo 148 del regolamento di esecuzione del [codice doganale dell’Unione]. A tale scopo l’importo del dazio all’importazione cui i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all’importazione. (...) 3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del [codice doganale dell’Unione], il dazio è dedotto secondo le modalità previste all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 [della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2017, L 138, pag. 57)]. In tal caso l’importatore costituisce una garanzia per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile. 4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del [codice doganale dell’Unione] e a tal fine il valore forfettario all’importazione calcolato conformemente all’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore. 5. L’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del [codice doganale dell’Unione] o per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso [codice]. In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l’applicazione del paragrafo 6. La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione. Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa. (...) 6. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore. (...)». |
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L’allegato VII, parte A, del regolamento delegato 2017/891 contiene, in particolare, la seguente voce:
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Regolamento (CEE) n. 2658/87
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Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, contiene nel suo allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, in particolare, la seguente voce:
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 23 aprile 2019 la OGL-Food, in qualità di importatore, ha depositato presso l’Ufficio doganale di Svilengrad (Bulgaria), una dichiarazione in dogana con cui dichiarava, in regime di immissione in libera pratica per il consumo finale, «zucchine fresche», originarie della Turchia, rientranti nella sottovoce 07099310 della nomenclatura tariffaria e statistica delle merci, per un peso di 4800 kg e un valore in dogana, convertito in euro, di EUR 90,81 per 100 kg (in prosieguo: la «partita controversa»). L’esportatore era una società con sede in Antalya (Turchia). |
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La Commissione aveva fissato, per il 23 aprile 2019, il valore forfettario all’importazione per le zucchine di qualsiasi provenienza in EUR 53,80 per 100 kg. Poiché il valore di transazione dichiarato per la partita controversa superava di oltre l’8% il valore forfettario all’importazione, la OGL-Food ha fornito una garanzia pari a 982,17 leva bulgari (BGN) (circa EUR 502), ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891. |
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22 |
Tenuto conto delle spese di trasporto, scarico, lavorazione e assicurazione sostenute fino al punto di entrata della partita controversa nell’Unione europea, delle spese di trasporto dopo l’arrivo al suddetto punto di entrata e delle spese sostenute presso l’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare, le autorità doganali bulgare hanno fissato il prezzo totale che la OGL-Food ha pagato per acquistare la partita controversa in EUR 109,6 per 100 kg. |
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23 |
Con lettera del 24 aprile 2019, le autorità doganali bulgare hanno informato la OGL-Food che, conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891, essa era tenuta a dimostrare, entro i termini previsti da tale disposizione, che la partita controversa era stata smerciata a condizioni tali da confermare la veridicità del valore di transazione dichiarato. A tal fine, la OGL-Food è stata invitata a fornire, in particolare, una dichiarazione doganale dello Stato di esportazione, una fattura di trasporto, un contratto commerciale, fatture «fiscali» relative alla vendita della partita controversa al primo livello commerciale, un conteggio del prezzo di vendita di tale partita, basato sul prezzo di acquisto, estratti conto bancari, attestazioni bancarie di pagamento a favore del venditore, il libro giornale degli acquisti e delle vendite, il libro giornale di registrazione delle operazioni e bolle di consegna dei prodotti. La OGL-Food è stata altresì informata delle conseguenze della mancata presentazione degli elementi di prova richiesti, ossia la perdita della garanzia in applicazione dell’articolo 75, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2017/891. |
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Il 23 maggio 2019, la OGL-Food ha fornito alle autorità doganali bulgare una fattura di acquisto della partita controversa, una fattura di trasporto, una lettera di vettura internazionale, una fattura di vendita della partita controversa al primo livello commerciale nell’Unione, bolle di consegna, conferme del ricevimento della partita controversa, il conteggio del prezzo di vendita basato sul prezzo di acquisto ed estratti contabili riguardanti importazioni e vendite. Essa ha altresì prodotto estratti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile del 2019, libri giornali degli acquisti e delle vendite e dichiarazioni IVA relative alle cessioni intracomunitarie per lo stesso periodo. La OGL-Food ha chiesto, sulla base degli elementi di prova prodotti, lo svincolo della garanzia fornita. |
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25 |
In base al calcolo del prezzo di vendita fornito dalla OGL-Food, quest’ultima ha venduto la partita controversa al prezzo di EUR 106 per 100 kg. Tenuto conto del fatto che quest’ultimo prezzo era inferiore al prezzo totale di EUR 109,6 per 100 kg che la OGL-Food aveva pagato per acquistare la partita controversa, le autorità doganali bulgare hanno ritenuto che quest’ultima non avesse fornito la prova dello smercio di tale partita in condizioni che confermassero la veridicità del valore di transazione dichiarato e che, pertanto, conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato 2017/891, la garanzia dovesse essere incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione. |
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In applicazione dell’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, la OGL-Food è stata informata dei motivi sui quali il direttore delle dogane intendeva fondare la sua decisione ed è stata invitata ad esprimere il proprio punto di vista entro un termine di 30 giorni. |
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Nelle sue osservazioni su tali motivi, la OGL-Food ha sostenuto, anzitutto, che l’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 non impone di fornire la prova di una rivendita delle merci con un margine di utile per dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato come valore in dogana. Inoltre, essa ha sottolineato che la vendita della partita controversa si inseriva nell’ambito di un rapporto commerciale di lunga durata con una catena internazionale di supermercati e che l’esame di tale rapporto su un periodo più lungo avrebbe permesso di osservare che quest’ultimo gli consentiva di realizzare utili. Infine, la OGL-Food ha osservato che il prezzo a cui essa ha venduto la partita controversa era nettamente superiore al valore forfettario all’importazione calcolato dalla Commissione, il 23 aprile 2019, per prodotti identici a quelli facenti parte della partita controversa. |
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Con decisione del 30 ottobre 2020 (in prosieguo: la «decisione di fissazione dell’obbligazione doganale») il direttore delle dogane ha deciso, in particolare, che la garanzia fornita doveva essere incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione, fissati in BGN 982,17. Tale decisione si fonda, in primo luogo, sul fatto che la OGL-Food non ha fornito elementi idonei a spiegare la considerevole differenza tra il valore di transazione dichiarato di EUR 90,81 per 100 kg e il valore forfettario all’importazione di EUR 53,80 per 100 kg, quali la particolare qualità o la provenienza biologica della partita controversa, descritta semplicemente come «di prima qualità». In secondo luogo, il direttore delle dogane ha tenuto conto della perdita realizzata con la vendita della partita controversa per ritenere che la OGL-Food non avesse fornito la prova di un suo smercio a condizioni che confermassero la veridicità del valore di transazione dichiarato ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891. |
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La OGL-Food ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione di fissazione dell’obbligazione doganale dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, in cui sostiene che gli elementi, non contestati, da essa sottoposti al direttore delle dogane confermano che il valore di transazione dichiarato soddisfa le condizioni dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione. In tale contesto, la OGL-Food sostiene, da un lato, che l’esistenza di un utile risultante dalla vendita di prodotti analoghi a quelli della partita contestata a un cliente specifico deve essere determinata su base mensile e non a livello di ciascuna singola operazione. Dall’altro, la OGL-Food afferma che il valore di tale partita, come calcolato, conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione, da un perito giudiziario, conferma, anche solo indirettamente, che non vi è stato un aumento artificiale del prezzo di detta partita. La OGL-Food aggiunge, inoltre, che essa e la catena internazionale di supermercati a cui ha venduto la partita controversa non hanno la veste di associati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione. |
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30 |
Il direttore delle dogane sottolinea, dal canto suo, in primo luogo, che la OGL-Food non ha fornito elementi che consentono di giustificare l’elevato livello del valore di transazione dichiarato rispetto al valore forfettario all’importazione, quali la particolare qualità dei prodotti interessati o la loro provenienza dall’agricoltura biologica. In secondo luogo, il fatto che la OGL-Food abbia venduto la partita controversa sottocosto contrasterebbe con la logica di mercato che vorrebbe che quest’ultima cerchi di ottenere un utile commerciale. In terzo luogo, il codice doganale dell’Unione si applicherebbe fatto salvo il regolamento delegato 2017/891. Orbene, quest’ultimo escluderebbe la possibilità di tenere conto di altre operazioni di importazione per valutare la veridicità del valore di transazione dichiarato ai fini dell’importazione della partita controversa. Inoltre, in quarto luogo, il metodo di determinazione del valore in dogana previsto all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione non sarebbe, nella specie, applicabile. |
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31 |
Il giudice del rinvio sembra considerare che l’analisi su cui si fonda la decisione di fissazione dell’obbligazione doganale, sfavorevole alla OGL-Food, non è conforme alla giurisprudenza nazionale in tema di valutazione delle prove relative alla veridicità del valore di transazione dichiarato in applicazione dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891. Ciò premesso, il giudice del rinvio ritiene che, per definire la controversia dinanzi ad esso pendente, occorra rilevare d’ufficio l’eventualità che la OGL-Food intrattenga con l’esportatore della partita controversa e con il suo cliente nell’Unione, rapporti che consentano di qualificarli tutti come persone «collegate» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione. |
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32 |
Infatti, da un lato, occorrerebbe verificare se, in assenza di un accordo commerciale o di altri legami giuridici tra le parti, i rapporti duraturi, periodici e ricorrenti di approvvigionamento controversi nel procedimento principale, come risultanti dalle fatture e dalle relative registrazioni contabili, siano sufficienti per qualificare l’esportatore e la OGL-Food come persone che hanno «la veste giuridica di associati» ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione e quindi, come soggetti «collegati» a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), di tale codice, il che richiederebbe di verificare, poi, se un tale legame abbia influenzato il valore di transazione dichiarato della partita controversa. |
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33 |
Dall’altro lato, dinanzi al giudice del rinvio, la OGL-Food avrebbe sostenuto che il valore di transazione dichiarato avrebbe dovuto essere accettato dal direttore delle dogane poiché esso si avvicinava al valore in dogana di merci identiche o similari, determinato ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione, come calcolato dal perito giudiziario. Detto giudice ritiene che, per valutare la pertinenza di tale argomento, che si riferisce all’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, occorra accertare se la OGL-Food e il suo cliente nell’Unione siano soggetti collegati ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento di esecuzione, che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione. A tal proposito, detto giudice considera che la nozione di «soggetti collegati» ha il medesimo significato in seno all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione e in seno agli articoli 127, paragrafo 1, e 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione. |
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34 |
Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se un importatore possa ottenere l’applicazione del metodo previsto all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione per la prima volta in occasione della proposizione di un ricorso avverso la decisione di fissazione dell’obbligazione doganale, vale a dire dopo la scadenza dei termini previsti all’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891. In caso di risposta negativa, detto giudice nutre dubbi quanto al rispetto, tenuto conto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dei diritti della difesa dell’importatore e quanto alla questione se esso possa constatare che quest’ultimo è un soggetto collegato all’esportatore, in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, allorché la decisione che fissa l’obbligazione doganale non abbia ritenuto inadeguato il valore di transazione per detto motivo. |
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35 |
Il giudice del rinvio si chiede altresì se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che per provare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione l’importatore deve produrre un contratto di acquisto o un qualsiasi altro documento equivalente, se l’autorità doganale possa tener conto del fatto che le merci importate sono state vendute sottocosto sul mercato dell’Unione e se le circostanze che accompagnano tale vendita sottocosto rilevino ai fini dell’applicazione della disposizione di cui trattasi. |
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36 |
Il giudice del rinvio si chiede, infine, se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che, senza mettere in discussione l’autenticità della fattura emessa dall’esportatore e la prova del pagamento a favore di quest’ultimo, l’autorità doganale può stabilire il valore in dogana al livello del valore forfettario all’importazione qualora il valore di transazione dichiarato sia anormalmente elevato e in assenza di un contratto tra l’esportatore e l’importatore o di altre prove che giustifichino il livello elevato del valore di transazione dichiarato. |
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37 |
In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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38 |
Conformemente all’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento n. 2658/87, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono soggetti ad un dazio ad valorem del 12,8% e ad un dazio variabile, espresso in euro. L’importo di tale dazio variabile aumenta man mano che diminuisce il valore in dogana dei prodotti importati. |
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39 |
Il valore in dogana dei prodotti importati deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, con riferimento prioritario al valore di transazione dichiarato. Ciò premesso, conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), di tale codice, il valore di transazione si applica a condizione che il compratore e il venditore, vale a dire l’importatore e l’esportatore, non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo. |
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40 |
Risulta peraltro dall’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale dell’Unione che, quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato sulla base del valore di transazione dichiarato, ai sensi dell’articolo 70 di tale codice, tale valore deve essere determinato in applicazione della prima delle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), di detto codice, che consentirà di determinarlo. |
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41 |
Tra tali disposizioni, l’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione prevede un metodo di determinazione del valore in dogana denominato «metodo deduttivo» ai sensi dell’articolo 142 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione (in prosieguo: il «metodo deduttivo»). Tale metodo è basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori. |
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42 |
L’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, disposizione che disciplina le operazioni tra soggetti «collegati», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), di tale codice, prevede che, anche se l’importatore e l’esportatore sono collegati, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di detto codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino al valore in dogana di merci identiche o similari, determinato secondo il metodo deduttivo. |
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43 |
Occorre tuttavia rilevare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione, quest’ultimo si applica fatta salva la normativa dell’Unione vigente in altri settori. Orbene, il regolamento n. 1308/2013 e il regolamento delegato 2017/891 stabiliscono norme doganali speciali in materia di importazioni di ortofrutticoli. |
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44 |
Infatti, ai fini dell’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti del settore ortofrutticolo, l’articolo 181 del regolamento n. 1308/2013 prevede un meccanismo detto «del prezzo di entrata» che si basa su soglie di prezzi minimi all’importazione al di sotto delle quali si applicano dazi specifici addizionali tanto più elevati quanto più basso è il valore all’importazione. |
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45 |
In tale contesto, l’articolo 181, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all’importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria. |
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46 |
Il regolamento delegato 2017/891, che è stato adottato sul fondamento dell’articolo 181, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, contiene, in primo luogo, l’articolo 74 in forza del quale, ai fini del calcolo di tale valore forfettario all’importazione, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, per ogni giorno di mercato, i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione degli Stati membri e i quantitativi totali corrispondenti a tali prezzi. |
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47 |
In secondo luogo, l’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 prevede le modalità secondo le quali sono fissati i prezzi di entrata dei prodotti interessati. |
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48 |
In particolare, da un lato, secondo l’articolo 75, paragrafo 2, di tale regolamento delegato, quando il valore in dogana di taluni prodotti, tra i quali figurano prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, è determinato in base al valore di transazione di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione e tale valore in dogana supera di oltre il 8% l’importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all’importazione, ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore deve costituire una garanzia. Tale garanzia corrisponde all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all’importazione di cui trattasi. |
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49 |
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato 2017/891, l’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione o per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), di detto codice. Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, commi secondo e terzo, del regolamento delegato 2017/891, in caso d’inosservanza di uno di tali termini la garanzia costituita viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione, come anche nel caso in cui l’importatore non fornisce alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio della partita. Per contro, la cauzione è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio, quali enunciate all’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891. |
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50 |
Dato che la prima questione riguarda i dati da prendere in considerazione al fine di valutare se il compratore e il venditore siano collegati ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, mentre la seconda questione verte, in particolare, sulla possibilità, per un giudice nazionale, di applicare tale disposizione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, occorre esaminare anzitutto la seconda questione. |
Sulla seconda questione
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51 |
La seconda questione si basa sulla circostanza che, quando il giudice del rinvio è investito di un ricorso avverso una decisione delle autorità doganali che fissa l’obbligazione doganale, egli è tenuto, secondo il diritto nazionale, a valutare d’ufficio la legittimità di tale decisione e può raccogliere nuove prove e nominare d’ufficio un perito giudiziario. |
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52 |
A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la OGL-Food ha fatto valere dinanzi al giudice del rinvio un calcolo del valore in dogana effettuato conformemente al metodo deduttivo al fine di provare, basandosi sulla prossimità tra il risultato di tale calcolo e il valore di transazione dichiarato, la veridicità di quest’ultimo. Inoltre, dal riferimento del giudice del rinvio all’articolo 134 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione risulta che, come peraltro confermato in udienza dalla OGL-Food, quest’ultima chiedeva che le fosse concessa la possibilità offerta dal paragrafo 2, lettera b), di tale articolo di dimostrare che il valore di transazione era «estremamente vicino» al valore in dogana di merci identiche o similari, determinato conformemente al metodo deduttivo. Secondo la OGL-Food, tale prossimità avrebbe dovuto indurre le autorità doganali a riconoscere la veridicità del valore di transazione dichiarato. |
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53 |
Il riferimento all’articolo 134 del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, che costituisce una disposizione di esecuzione dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), di tale codice, sembra, inoltre, aver indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla possibilità di applicare, d’ufficio, quest’ultima disposizione, nonostante il fatto che, nel procedimento principale, le autorità doganali non abbiano respinto il valore di transazione dichiarato per il motivo che la OGL-Food e l’esportatore sarebbero stati «collegati», ai sensi di quest’ultima disposizione. |
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54 |
Pertanto, con la prima parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un giudice nazionale possa sollevare d’ufficio e per la prima volta nell’ambito della controversia dinanzi ad esso pendente, la questione se l’importatore e l’esportatore siano collegati, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, e, in caso affermativo, se gli eventuali legami tra essi esistenti abbiano influenzato o meno il prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi di tale disposizione. |
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55 |
Con la seconda parte della sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che osta a che un importatore, il quale non abbia scelto, entro i termini previsti da tali disposizioni, di determinare il valore in dogana della partita importata secondo il metodo deduttivo, ma abbia, al contrario, determinato tale valore conformemente all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, possa validamente fondarsi, a sostegno del suo ricorso giurisdizionale avverso una decisione delle autorità doganali che fissa l’obbligazione doganale, su un calcolo del valore in dogana effettuato conformemente al metodo deduttivo, al fine di dimostrare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 di tale codice. |
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56 |
Occorre ricordare, preliminarmente, che il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve quindi riflettere il valore economico reale di una merce importata (sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master, C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). |
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57 |
Orbene, tale obiettivo deve prevalere anche quando il valore in dogana è determinato in forza di disposizioni speciali, come quelle previste all’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891, applicabili nel caso di specie. |
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58 |
A tal riguardo, dall’articolo 75, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6, di tale regolamento delegato risulta che l’importatore può scegliere di determinare il valore in dogana della partita importata sulla base del valore di transazione dichiarato, nel qual caso deve dimostrare, entro termini precisi, che tale partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, oppure determinare, entro gli stessi termini, il valore in dogana secondo il metodo deduttivo. |
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59 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891, al fine di provare che la partita importata è stata smerciata a condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione dichiarato, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa. |
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60 |
Ne consegue che l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 impone all’importatore di scegliere, entro termini precisi, tra l’applicazione di due diverse disposizioni del codice doganale dell’Unione che prevedono metodi alternativi di determinazione del valore in dogana. Di conseguenza, un calcolo del valore in dogana effettuato secondo il metodo deduttivo può essere validamente invocato a sostegno di un ricorso giurisdizionale solo se l’importatore ha previamente scelto, entro i termini previsti a tal fine dall’articolo 75, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6, di tale regolamento delegato, di determinare il valore in dogana secondo tale metodo. Per contro, se l’importatore ha optato per il metodo del valore di transazione, il risultato di un siffatto calcolo non può essere eccepito, nel contesto di un ricorso siffatto, allo scopo di fornire la prova, conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891, per di più dopo la scadenza di detti termini, della veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione. |
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61 |
Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 richiede che la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione sia confermata con riferimento alle condizioni di smercio della partita, come definito all’articolo 73, lettera a), di tale regolamento delegato, e non con riferimento alle vendite, nel territorio doganale dell’Unione, di merci che non fanno parte di detta partita. |
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62 |
Tale requisito esclude che l’importatore possa, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, disposizione che è stata invocata dalla OGL-Food dinanzi al giudice del rinvio e che ha suscitato i dubbi di quest’ultimo, determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione dichiarato per il motivo che quest’ultimo è estremamente vicino al valore in dogana di merci identiche o similari determinato secondo il metodo deduttivo. |
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63 |
Del resto, un calcolo del valore in dogana, come quello effettuato dal perito giudiziario, nominato nel procedimento principale, in applicazione del metodo deduttivo, che tiene conto, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, del prezzo di vendita della partita controversa alla catena di supermercati cliente della OGL-Food non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione, disposizione che esclude la presa in considerazione di un valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nel territorio doganale dell’Unione delle merci importate stesse. |
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64 |
Dalle valutazioni che precedono risulta che l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 non consente a un importatore che non abbia scelto, entro i termini previsti da tali disposizioni, di determinare il valore in dogana delle merci importate secondo il metodo deduttivo, ma che abbia determinato tale valore conformemente all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, di basarsi, a sostegno del suo ricorso giurisdizionale avverso una decisione delle autorità doganali di fissazione dell’obbligazione doganale, su un calcolo del valore in dogana effettuato conformemente a detto metodo, invocando l’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione di tale codice, al fine di dimostrare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 di detto codice doganale. |
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65 |
Tale conclusione non è messa in discussione dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 47, primo comma, della Carta. Infatti, la prima di tali disposizioni non si rivolge alle autorità degli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 44). Quanto alla seconda di tali disposizioni della Carta, essa sancisce il diritto a un ricorso effettivo a favore di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, cosicché essa non pregiudica l’applicabilità delle disposizioni del diritto sostanziale sulle quali si basa la persona interessata. |
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66 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la prima parte della seconda questione pregiudiziale, è certamente vero che l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 non impedisce alle autorità doganali di esaminare se l’importatore e l’esportatore siano collegati, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione e, in caso affermativo, se tali legami abbiano influito sul prezzo. |
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67 |
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ai quali si applica un prezzo di entrata, la questione se gli eventuali legami che collegano l’importatore e l’esportatore abbiano influenzato il prezzo, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, può incidere sulla veridicità del valore delle merci, come indicato nella dichiarazione in dogana. |
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68 |
A tal riguardo, dall’articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione risulta che i controlli doganali consistono, tra l’altro, nella verifica dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione. Ne consegue che la verifica della veridicità del valore di transazione dichiarato, effettuata conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891, costituisce, come risulta, peraltro, dalla formulazione stessa di quest’ultima disposizione, un atto rientrante nei controlli doganali, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. |
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69 |
Orbene, l’articolo 5, punto 3, del codice doganale dell’Unione attribuisce la competenza ad effettuare controlli doganali alle autorità doganali, vale a dire, conformemente all’articolo 5, punto 1, di tale codice, alle amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e a qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali. Pertanto, le autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi, conformemente all’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali in esito a un controllo doganale devono essere distinte da queste ultime. |
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70 |
Di conseguenza, un’autorità giudiziaria investita di un ricorso avverso una decisione di un’autorità doganale che fissa l’obbligazione doganale conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891, non può sollevare, d’ufficio e per la prima volta, la questione se esistessero legami tra l’importatore e l’esportatore, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, e se tali eventuali legami abbiano influito sul prezzo, ai sensi di quest’ultima disposizione, quando il controllo doganale effettuato dall’autorità doganale non ha riguardato l’esistenza di siffatti legami, bensì le condizioni di smercio della partita importata sul mercato dell’Unione, che, secondo tale autorità, non hanno confermato la veridicità del valore di transazione dichiarato. |
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71 |
Tale conclusione resta valida anche quando la questione, se le condizioni di applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione siano soddisfatte, possa porsi nell’ambito dell’esame di un argomento che una parte, che contesta una decisione delle autorità doganali con cui è stabilita l’obbligazione doganale, basa sull’articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione. |
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72 |
L’articolo 47, primo comma, della Carta non rileva al riguardo. Infatti, tale disposizione, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo a favore di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra, da un lato, le autorità amministrative, come le autorità doganali, e, dall’altro, le autorità giudiziarie, come risulta dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, nella fattispecie quelle di cui all’articolo 5, punto 1, e all’articolo 44 del codice doganale dell’Unione. |
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73 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 deve essere interpretato nel senso che:
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Sulla prima questione
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74 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, se talune circostanze di fatto, quali il carattere duraturo delle relazioni commerciali, la notevole differenza tra il valore di transazione dichiarato e il valore forfettario all’importazione applicabile, la successiva vendita sottocosto e la mancata presentazione di un contratto relativo all’importazione siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di legami tra l’importatore e l’esportatore o tra l’importatore e il suo cliente nell’Unione. |
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75 |
Tuttavia, dalla risposta fornita alla seconda questione risulta che l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 osta all’applicazione, d’ufficio e per la prima volta, dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale dell’Unione, da parte del giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione delle autorità doganali di fissazione dell’obbligazione doganale qualora il controllo doganale non abbia riguardato l’esistenza di legami tra l’importatore e l’esportatore. |
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76 |
Poiché è pacifico che, nel procedimento principale, il controllo doganale effettuato non ha riguardato l’esistenza di tali legami, non occorre rispondere alla prima questione. |
Sulla terza questione
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77 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che lo smercio della partita di merci importate mediante una vendita sottocosto costituisce un serio indizio del carattere artificiosamente elevato del valore di transazione dichiarato, che obbliga l’importatore a fornire alle autorità doganali, al fine di dimostrare la veridicità di tale valore, oltre ai documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio, espressamente menzionati al quarto comma di tale disposizione, e la prova del pagamento del valore di transazione dichiarato, anche un contratto o un documento equivalente contenente la stipulazione del prezzo al quale la partita importata è stata da lui acquistata. |
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78 |
Occorre ricordare che, conformemente alla chiara formulazione dell’articolo 75, paragrafo 5, commi primo, terzo e quarto, del regolamento delegato 2017/891, qualora l’importatore scelga di determinare il valore in dogana della partita importata sulla base del valore di transazione dichiarato, spetta ad esso provare che detta partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione. |
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79 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda lo smercio della partita, la nozione di «condizioni», ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891, designa l’insieme delle circostanze successive all’immissione in libera pratica di merci nell’Unione, che possono confermare o confutare la veridicità del valore di transazione dichiarato, quale figura nella dichiarazione in dogana [v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, X (Recupero di dazi addizionali all’importazione), C‑160/18, EU:C:2020:190, punto 37]. |
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80 |
La possibilità di confermare la veridicità del valore di transazione dichiarato alla luce dell’insieme di tali condizioni risponde all’esigenza delle autorità doganali di assicurarsi che, nell’ambito di un sistema secondo il quale più tale valore è elevato minore è l’importo dei dazi variabili che l’importatore deve pagare, a quest’ultimo sia impedito di determinare il valore in dogana sulla base di un valore di transazione dichiarato artificialmente maggiorato [v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, X (Recupero di dazi addizionali all’importazione), C‑160/18, EU:C:2020:190, punti da 38 a 40]. |
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81 |
La prova che l’importatore deve fornire riguarda quindi l’insieme delle condizioni relative allo svolgimento della vendita della partita importata nell’Unione, condizioni le quali possono costituire un complesso di indizi concordanti che consentono di confermare la veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione [v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, X (Recupero di dazi addizionali all’importazione), C‑160/18, EU:C:2020:190, punto 42]. |
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82 |
Certamente, lungi dal confermare la veridicità di tali prezzi, una vendita della partita importata sottocosto è tale da far sorgere dubbi sulla stessa. Infatti, una siffatta vendita sottocosto, che non è, di per sé, una pratica commerciale redditizia, può costituire un forte indizio del fatto che il valore di transazione dichiarato è stato artificialmente maggiorato dall’importatore al fine di evadere il dazio all’importazione che deve essere pagato o di ridurne l’importo, in particolare quando si tratta di vendite sottocosto ricorrenti o che hanno luogo per un lungo periodo. Tuttavia, la mera constatazione secondo cui un importatore ha rivenduto merci sottocosto nell’Unione non può consentire alle autorità doganali di concludere automaticamente che il valore di transazione dichiarato non corrisponde a realtà [v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2020, X (Recupero di dazi addizionali all’importazione), C‑160/18, EU:C:2020:190, punti 44 e 45]. |
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83 |
In tali condizioni, spetta all’importatore dimostrare non solo che tale vendita sottocosto si spiega con circostanze che non incidono sulla veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, ma anche che le altre condizioni di smercio di tale partita confermano la veridicità di tali prezzi. |
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84 |
A tal fine, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891, l’importatore deve mettere a disposizione delle autorità doganali, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio di tale partita. |
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85 |
Poiché tale elenco di documenti, come risulta dal termine «compresi», utilizzato in tale disposizione, non ha carattere esaustivo, nulla impedisce ad un importatore, se i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al deposito della partita di merci di cui trattasi non sono sufficienti a dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato, di fornire alle autorità doganali ulteriori documenti connessi alla vendita e allo smercio di tale partita, quali, in particolare, un contratto scritto concluso tra lui e l’esportatore o qualsiasi altro documento equivalente idoneo a dimostrare gli elementi pertinenti del rapporto contrattuale, tra cui quelli relativi alle condizioni riguardanti la stipulazione del prezzo al quale la partita importata è stata acquistata. |
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86 |
Per contro, se i documenti elencati all’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato 2017/891 prodotti dall’importatore sono sufficienti per convincere le autorità doganali della veridicità dei prezzi di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, non si può esigere che quest’ultimo produca anche un contratto scritto che lo vincola all’esportatore o un documento equivalente contenente la stipulazione del prezzo al quale egli ha acquistato la partita importata. |
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87 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 deve essere interpretato nel senso che lo smercio della partita di merci importate mediante una vendita sottocosto costituisce un serio indizio del carattere artificiosamente elevato del valore di transazione dichiarato che non obbliga l’importatore a fornire alle autorità doganali, al fine di dimostrare la veridicità di tale valore, oltre ai documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio, espressamente menzionati al quarto comma di tale disposizione, e la prova del pagamento del valore di transazione dichiarato, anche un contratto o un documento equivalente contenente la stipulazione del prezzo al quale egli ha acquistato la partita importata, qualora tali primi documenti siano sufficienti a dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato. |
Sulla quarta questione
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88 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, le autorità doganali devono respingere il valore di transazione dichiarato di una partita di merci importate qualora tale valore sia nettamente superiore al valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione, tale partita sia stata venduta sottocosto nel territorio doganale dell’Unione e, nonostante l’importatore sia stato invitato a presentare qualsiasi documento comprovante che detta partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare l’effettività di tale valore, quest’ultimo non abbia presentato documenti sufficienti a tal fine, quand’anche tali autorità non contestino l’autenticità della fattura emessa dall’esportatore né il pagamento effettivo di quest’ultima da parte dell’importatore. |
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Occorre ricordare che dall’articolo 75, paragrafo 5, commi primo, terzo e quarto, del regolamento delegato 2017/891 risulta l’obbligo dell’importatore di provare, in modo soddisfacente per le autorità doganali, che le condizioni di smercio di una determinata partita dimostrano la veridicità del valore di transazione dichiarato, ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, di modo che la garanzia fornita per il pagamento dei dazi all’importazione possa essere svincolata. |
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Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una differenza di prezzo superiore al 50%, come quella constatata, nel caso di specie, tra il valore di transazione dichiarato di una partita di merci importate e il valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione è sufficiente perché l’autorità doganale nutra dubbi sulla veridicità di tale valore di transazione dichiarato (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004.Ungheria,C‑291/15, EU:C:2016:455, punti 38 e 39). Ciò vale a maggior ragione quando una siffatta differenza di prezzo si cumula con la vendita sottocosto della partita di cui trattasi al cliente dell’importatore, dato che una siffatta vendita sottocosto non è, di per sé, una pratica commerciale redditizia, come già rilevato al punto 82 della presente sentenza. |
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È irrilevante, al riguardo, che l’autenticità dei documenti forniti dall’importatore al fine di dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato non sia contestata dalle autorità doganali. Infatti, l’autenticità di tali documenti non è l’elemento determinante, ma costituisce uno dei fattori di cui tali autorità devono tenere conto (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004.Ungheria, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 41). |
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Lo stesso vale riguardo alla circostanza che l’importatore sia in grado di dimostrare che il prezzo che egli ha effettivamente pagato corrisponde al valore di transazione dichiarato (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004.Ungheria, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 44). |
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In tali circostanze, spetta invece a tale importatore, come risulta già dai punti da 78 a 87 della presente sentenza, fornire alle autorità doganali ogni documento probatorio atto a dimostrare che la partita di merci importate è stata smerciata in condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione dichiarato. |
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In mancanza di presentazione di qualsiasi documento di questo tipo entro un termine ragionevole, le autorità doganali sono pertanto legittimate a respingere il valore di transazione dichiarato e, pertanto, a trattenere, conformemente all’articolo 75, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato 2017/891, la garanzia fornita per il pagamento dei dazi all’importazione. |
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95 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, le autorità doganali devono respingere il valore di transazione dichiarato di una partita di merci importate qualora tale valore sia nettamente superiore al valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione, tale partita sia stata venduta sottocosto nel territorio doganale dell’Unione europea e, nonostante il fatto di essere stato invitato a presentare ogni documento comprovante che detta partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità di tale valore, l’importatore non abbia presentato documenti sufficienti a tal fine, quand’anche tali autorità non contestino l’autenticità della fattura emessa dall’esportatore né il pagamento effettivo di quest’ultima da parte dell’importatore. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.