SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

15 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (CE) n. 1210/2003 – Specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq – Articolo 4 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein – Articolo 6 – Trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq – Proprietà dei fondi e delle risorse economiche congelati»

Nelle cause riunite C‑753/21 e C‑754/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisioni del 2 dicembre 2021, pervenute in cancelleria l’8 dicembre 2021, nei procedimenti

Instrubel NV

contro

Montana Management Inc.,

BNP Paribas Securities Services (C‑753/21),

e

Montana Management Inc.

contro

Heerema Zwijndrecht BV,

BNP Paribas Securities Services (C‑754/21),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Instrubel NV e la Heerema Zwijndrecht BV, da S. Bonifassi e F. Boucard, avocats;

per la Montana Management Inc., da D. Célice e B. Périer, avocats;

per la BNP Paribas Securities Services, da J. Martinet, avocat;

per il governo francese, da R. Bénard e J.-L. Carré, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland e M. Carpus Carcea, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio (GU 2003, L 169, pag. 6), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 85/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013 (GU 2013, L 32, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1210/2003»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte, rispettivamente, la Instrubel NV alla Montana Management Inc. e alla BNP Paribas Securities Services (in prosieguo: la «BNP Paribas») (C‑753/21) e la Montana Management alla Heerema Zwijndrecht BV (in prosieguo: la «Heerema») e alla BNP Paribas (C‑754/21) relativamente alla validità delle misure cautelari e dei sequestri effettuati dalla Instrubel e dalla Heerema, su beni congelati, per via dei crediti che tali imprese vantano nei confronti dello Stato iracheno.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Ai sensi del punto 12 della risoluzione 1483 (2003), adottata il 22 maggio 2003 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quest’ultimo «[p]rende atto della creazione di un Fondo di sviluppo per l’Iraq, che sarà detenuto dalla Banca centrale dell’Iraq».

4

Il punto 14 di tale risoluzione così dispone:

«(...) il Fondo di sviluppo per l’Iraq sarà utilizzato in maniera trasparente per rispondere alle esigenze umanitarie del popolo iracheno, per la ricostruzione economica e il ripristino delle infrastrutture dell’Iraq, la prosecuzione del disarmo dell’Iraq, le spese dell’amministrazione civile irachena e per altri fini che rispondono agli interessi del popolo iracheno».

5

Il punto 23 di detta risoluzione enuncia quanto segue:

«[T]utti gli Stati membri in cui si trovano:

a)

fondi o altri beni finanziari o risorse economiche del governo iracheno precedente o di organismi, imprese o istituzioni pubbliche che avevano lasciato l’Iraq alla data dell’adozione della presente risoluzione, o

b)

fondi o altri beni finanziari o risorse economiche che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi,

sono tenuti a congelare senza indugio detti fondi o altri beni finanziari o risorse economiche e – salvo che detti fondi o altri beni finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un privilegio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale – a trasferirli immediatamente al Fondo di sviluppo per l’Iraq, atteso che, a meno che non vengano presentate in modo diverso, le domande di singoli o di entità non governative relative a tali fondi o ad altri beni finanziari trasferiti possono essere presentate al governo rappresentativo dell’Iraq, riconosciuto a livello internazionale (...)».

6

Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), la quale, al suo punto 5, prevede quanto segue:

«[Il Consiglio di sicurezza decide] che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011, e chiede di ricevere una conferma scritta, quando il trasferimento e la chiusura saranno stati effettuati».

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 1210/2003

7

Il considerando 5 del regolamento n. 1210/2003 così recita:

«Al fine di consentire agli Stati membri di procedere al trasferimento dei fondi congelati, delle risorse economiche e dei proventi delle risorse economiche al Fondo di sviluppo per l’Iraq, occorre provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche».

8

Ai sensi dell’articolo 1, punti 4 e 5, di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

4)

“congelamento dei fondi”: il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

5)

“congelamento delle risorse economiche”: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche».

9

L’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del suddetto regolamento così dispone:

«2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell’allegato IV:

a)

ex presidente Saddam Hussein;

b)

alti funzionari del suo regime;

c)

persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o

d)

persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato IV, o destinarli a loro vantaggio.

4.   È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l’organismo o l’entità in questione possano ottenere fondi, beni o servizi».

10

L’articolo 6 del regolamento n. 1210/2003 enuncia quanto segue:

«1.   In deroga all’articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92 [del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano (GU 1992, L 361, pag. 1)]; e

d)

il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

11

La società Montana Management è stata inserita, ad opera del regolamento (CE) n. 785/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica il regolamento n. 1210/2003 (GU 2006, L 138, pag. 7), nell’elenco, contenuto nell’allegato IV del regolamento n. 1210/2003, delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein di cui all’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, di quest’ultimo regolamento.

Regolamento (CE) n. 1799/2003

12

Il considerando 4 del regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento n. 1210/2003 (GU 2003, L 264, pag. 12), è così formulato:

«In base alla risoluzione 1483 (2003), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rappresenta il primo passo verso il loro trasferimento successivo al Fondo di sviluppo per l’Iraq. La risoluzione stabilisce che i fondi e le risorse economiche oggetto di un privilegio legale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza pronunciata prima di tale data siano esenti da tale procedimento. Il mantenimento delle misure di congelamento non è pertanto opportuno se i fondi e le risorse economiche interessati sono espressamente esclusi dalla disposizione che ne impone il trasferimento al suddetto Fondo».

Diritto francese

13

L’articolo R. 523-3 del codice delle procedure civili di esecuzione così dispone:

«Entro otto giorni, a pena di inefficacia, il sequestro conservativo viene notificato al debitore con atto dell’ufficiale giudiziario.

Tale atto contiene a pena di nullità:

(...)

2)

una copia del verbale di sequestro e la riproduzione delle informazioni comunicate dal terzo pignorato se l’atto gli è stato notificato per via elettronica;

3)

la menzione, in caratteri molto chiari, del diritto spettante al debitore, qualora non sussistano i presupposti per la validità del sequestro, di chiederne la revoca al giudice dell’esecuzione del luogo del suo domicilio;

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑753/21

14

In seguito a due sentenze arbitrali emesse, rispettivamente, il 6 febbraio 1996 e il 22 marzo 2003 e divenute nel frattempo definitive, che pongono a carico dello Stato iracheno una somma da pagare alla Instrubel, società di diritto olandese, il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha emesso, il 20 marzo 2013, due ordinanze di exequatur.

15

Il 20 gennaio 2014, ai fini dell’esecuzione di queste due sentenze arbitrali, la Instrubel ha fatto eseguire sequestri conservativi presso la BNP Paribas «[nei confronti] della Repubblica d’Iraq e delle sue entità i cui fondi appartengono all’Iraq in forza di risoluzioni dell’ONU, ossia la società Montana [Management]». Detti sequestri sono stati notificati allo Stato iracheno, il quale non li ha contestati, il 28 luglio 2014.

16

Il 26 dicembre 2017 la Montana Management ha citato la Instrubel a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione del tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny, Francia) e ha chiesto la revoca dei sequestri, facendo valere sia la perdita di efficacia sia la nullità di tali sequestri, per il motivo che questi ultimi non le erano stati notificati, sebbene essa fosse la proprietaria dei fondi oggetto di tali sequestri.

17

Con sentenza del 24 luglio 2018, detto giudice dell’esecuzione ha constatato la perdita di efficacia dei sequestri e ne ha disposto la revoca. Esso ha infatti ritenuto che, poiché i verbali di sequestro indicavano come debitore lo Stato iracheno e le sue entità, in particolare la Montana Management, quest’ultima doveva essere considerata debitrice, ai sensi dell’articolo R. 523-3 del codice delle procedure civili di esecuzione. Pertanto, secondo detto giudice dell’esecuzione, i verbali dovevano essere notificati alla Montana Management e, in mancanza, i sequestri erano divenuti inefficaci e occorreva disporne la revoca. Con sentenza del 24 ottobre 2019, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha confermato tale sentenza.

18

La Instrubel ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), ossia il giudice del rinvio, e ha fatto valere che un sequestro conservativo deve essere notificato solo al debitore menzionato nel titolo esecutivo sul quale è fondato tale sequestro, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, dal momento che il titolo esecutivo indicava come debitore lo Stato iracheno ed è stato notificato a tale Stato.

19

Al riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla proprietà dei beni oggetto di misure cautelari. Infatti, affinché tali misure cautelari siano regolari e producano i loro effetti, sarebbe necessario, secondo il diritto francese, che i beni colpiti da tali misure appartengano al debitore menzionato nel titolo esecutivo, nella fattispecie lo Stato iracheno.

20

Orbene, nel caso di specie, tali beni sarebbero oggetto di un congelamento a causa della designazione della Montana Management da parte del regolamento n. 1210/2003. Per altro verso, il congelamento dei beni in forza di tale regolamento avrebbe come obiettivo il loro trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq (in prosieguo: il «Fondo di sviluppo»), avente l’effetto di trasferire la proprietà di tali beni verso lo Stato iracheno.

21

Pertanto, detto giudice si chiede se i beni congelati restino proprietà delle persone designate da tale regolamento, nella fattispecie la Montana Management, fino alla decisione di trasferimento dell’autorità nazionale competente o se i fondi congelati appartengano a tale Fondo di sviluppo, vale a dire allo Stato iracheno, a partire dall’entrata in vigore di detto regolamento, dal momento che, tenuto conto del trasferimento previsto da detto regolamento, i beni congelati non sono destinati a rientrare nel patrimonio delle persone designate dal medesimo regolamento.

22

In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [l’articolo] 4, paragrafi 2, 3 e 4 e [l’articolo] 6 del regolamento [n. 1210/2003] debbano essere interpretati nel senso che:

i fondi e le risorse economiche congelat[i], sino alla decisione di trasferimento al [Fondo di sviluppo], restano proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associat[i] al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche;

o che detti fondi congelati sono di proprietà [del Fondo di sviluppo] a partire dall’entrata in vigore del regolamento che ha menzionato negli allegati III e IV le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associat[i] al regime dell’ex presidente Saddam Hussein interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

2)

Ove si risponda alla prima questione nel senso che i fondi e le risorse economiche congelati sono di proprietà [del Fondo di sviluppo], se [l’articolo] 4, paragrafi 2, 3 e 4, e [l’articolo] 6 del regolamento n. 1210/2003 [...] debbano essere interpretati nel senso che ostano a che venga applicata su beni congelati, senza autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente, una misura priva di effetto attributivo, quale una garanzia giudiziaria o un sequestro conservativo, previsti dal codice delle procedure civili e di esecuzione francese, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse richiedono l’autorizzazione di tale autorità nazionale solo all’atto dello sblocco dei fondi congelati».

Causa C‑754/21

23

Con sentenza del Gerechtshof’s-Gravenhage (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi) del 31 ottobre 2000, resa esecutiva in Francia con ordinanza del presidente del Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) del 31 agosto 2011, lo Stato iracheno e la banca centrale dell’Iraq sono stati condannati in solido a pagare una certa somma alla Heerema, società di diritto olandese.

24

Il 28 luglio 2011 la Heerema ha fatto eseguire sequestri conservativi presso la BNP Paribas su valori mobiliari detenuti dalla Montana Management. Tali sequestri conservativi venivano convertiti in atti di pignoramento a fini di vendita e di pignoramento presso terzi nei mesi di giugno e settembre 2014.

25

Il 12 dicembre 2014 la Montana Management ha citato la Heerema a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione del tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny) affinché venisse dichiarata la nullità e la perdita di efficacia dei sequestri e ne venisse disposta la revoca.

26

Con sentenza del 12 maggio 2015, tale giudice ha respinto la domanda della Montana Management per ragioni procedurali. Con sentenza del 28 febbraio 2019, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha annullato tale sentenza e ha convalidato gli atti di pignoramento a fini di vendita e di pignoramento presso terzi, con la motivazione che si presumeva che i fondi congelati appartenessero allo Stato iracheno.

27

La Montana Management ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, contestando, in primo luogo, l’applicazione della presunzione secondo cui i fondi congelati apparterrebbero allo Stato iracheno. Essa sostiene che tali fondi restano di sua proprietà fino alla decisione di trasferimento al Fondo di sviluppo, dal momento che il congelamento dei fondi implica una misura temporanea che non lede il diritto di proprietà.

28

In secondo luogo, la Montana Management sostiene che la Heerema doveva ottenere la previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente in applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1210/2003, poiché la notifica dell’atto di conversione comporterebbe l’attribuzione immediata del credito al creditore.

29

Il giudice del rinvio si chiede se i beni congelati restino proprietà delle persone giuridiche interessate dal congelamento fino alla decisione di trasferimento da parte dell’autorità nazionale competente al Fondo di sviluppo o se questi ultimi appartengano a tale Fondo fin dall’entrata in vigore del regolamento che ha designato dette persone.

30

Nell’ipotesi in cui i beni congelati appartenessero a detto Fondo fin dall’entrata in vigore del regolamento che ha inserito, nel caso di specie, la Montana Management nell’elenco delle società interessate dal congelamento in questione, si porrebbe la questione della validità dei sequestri, tenuto conto dell’assenza di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità nazionale per lo sblocco dei beni congelati.

31

In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [l’articolo] 4, paragrafi 2, 3 e 4, e [l’articolo] 6 del regolamento [n. 1210/2003] debbano essere interpretati nel senso che:

i fondi e le risorse economiche congelat[i], sino alla decisione di trasferimento [al Fondo di sviluppo], restano proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associat[i] al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche;

o che detti fondi congelati sono di proprietà [del Fondo di sviluppo] a partire dall’entrata in vigore del regolamento che ha menzionato negli allegati III e IV le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

2)

Ove si risponda alla prima questione nel senso che i fondi e le risorse economiche congelati sono di proprietà [del Fondo di sviluppo], se gli articoli 4 e 6 del regolamento [n. 1210/2003], debbano essere interpretati nel senso che l’esecuzione di un sequestro sui beni congelati è subordinata all’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse richiedono l’autorizzazione di tale autorità nazionale solo all’atto dello sblocco dei fondi congelati».

Sul procedimento dinanzi alla Corte

32

Con ordinanza del presidente della Corte del 20 gennaio 2022, le cause C‑753/21 e C‑754/21 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle domande di apertura della fase orale del procedimento

33

Con istanze presentate il 25 luglio e il 7 novembre 2022, la Instrubel e la Heerema hanno chiesto l’apertura della fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, facendo valere l’esistenza di taluni fatti nuovi che sarebbero tali da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

34

Tali fatti nuovi consisterebbero, in primo luogo, nella cancellazione del nome della Montana Management dall’elenco delle persone e delle entità alle quali dovrebbe applicarsi il congelamento dei beni, intervenuta successivamente al deposito delle osservazioni scritte delle parti e degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

35

Se la Corte dovesse infatti rispondere alle prime questioni nelle cause C‑753/21 e C‑754/21 dichiarando che i beni congelati, sino alla decisione di trasferimento al Fondo di sviluppo, restano proprietà delle entità interessate dalla misura di congelamento, ciò implicherebbe, a causa di tale cancellazione, che tali beni, che non sarebbero stati ancora trasferiti a detto Fondo di sviluppo, saranno restituiti a tale società. Orbene, una simile conseguenza sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1210/2003.

36

In secondo luogo, l’apertura della fase orale del procedimento sarebbe motivata dalla circostanza che la Montana Management non avrebbe più la legittimazione ad agire, in seguito al decesso del suo presidente e rappresentante legale, avvenuto nel 2020.

37

In terzo luogo, sarebbe necessario discutere dell’influenza, sulla pronuncia pregiudiziale della Corte, del decreto n. 2015-1134 dell’11 settembre 2015, relativo alle modalità di trasferimento di fondi e di risorse economiche al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq e della sentenza del tribunal judiciaire de Grasse (Tribunale giudiziario di Grasse, Francia) del 12 gennaio 2021.

38

Al riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione.

39

Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene, sulla base delle domande di pronuncia pregiudiziale e delle osservazioni scritte, di disporre di tutti gli elementi necessari per trattare il presente rinvio pregiudiziale e che i fatti invocati dalla Instrubel e dalla Heerema nelle loro istanze del 25 luglio e del 7 novembre 2022 ‑ la cui portata per i procedimenti principali deve essere valutata dal giudice del rinvio ‑ non costituiscano fatti nuovi idonei ad influenzare in modo decisivo la decisione pregiudiziale della Corte.

40

Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime questioni nelle cause C‑753/21 e C‑754/21

41

Con le sue prime questioni nelle presenti cause, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 6 del regolamento n. 1210/2003 debbano essere interpretati nel senso che i fondi e le risorse economiche congelati restano, sino alla decisione di trasferimento al Fondo di sviluppo, proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento, o se tali fondi e tali risorse economiche appartengano a tale Fondo di sviluppo a partire dall’entrata in vigore del regolamento che designa le persone, gli organismi e le entità interessati dal congelamento.

42

Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1210/2003 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di proprietà delle persone identificate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell’allegato IV di tale regolamento, o che sono in loro possesso o detenuti da esse.

43

L’articolo 6 di detto regolamento prevede, al suo paragrafo 1, deroghe che consentono, alle condizioni elencate in tale paragrafo, che l’uso di taluni fondi e risorse economiche congelati sia autorizzato dalle autorità competenti. Il secondo paragrafo di tale articolo dispone che, in tutti i casi che non sono contemplati da tale paragrafo 1, i fondi e le risorse economiche vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo. Tale trasferimento ha come conseguenza che lo Stato iracheno diviene proprietario dei beni trasferiti.

44

Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del medesimo regolamento emergono due fasi distinte consistenti, da un lato, nel congelamento dei beni e, dall’altro, nel trasferimento di tali beni al Fondo di sviluppo.

45

In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1210/2003 prevede, conformemente al paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003), che le autorità nazionali competenti possono autorizzare che taluni fondi e risorse economiche congelati siano sbloccati quando questi ultimi sono oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data. In altri termini, e come risulta altresì dal considerando 4 del regolamento n. 1799/2003, nell’ipotesi in cui i fondi o le risorse economiche congelati siano oggetto di un siffatto privilegio o di una siffatta decisione, tale circostanza potrebbe essere sufficiente per revocare il congelamento di questi ultimi al fine di consentirne l’utilizzo e quindi esentarli dall’obbligo di farli trasferire al Fondo di sviluppo.

46

Per contro, se si dovesse ritenere che il trasferimento al Fondo di sviluppo avvenga automaticamente al momento del congelamento, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1210/2003 sarebbe privo di qualsiasi effetto utile.

47

Tale conclusione non è inficiata dalle disposizioni del punto 23 della risoluzione 1483 (2003). Infatti, sebbene tale punto preveda un trasferimento immediato dei beni al Fondo di sviluppo, la sua stessa formulazione subordina, tuttavia, tale trasferimento all’assenza di un privilegio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale che possa comportare il rinvio o l’annullamento di detto trasferimento.

48

Inoltre, il considerando 5 del regolamento n. 1210/2003 evidenzia parimenti le due fasi menzionate al punto 44 della presente sentenza, dal momento che esso enuncia, da un lato, che sono gli Stati membri a procedere al trasferimento dei fondi e delle risorse economiche al Fondo di sviluppo in seguito al congelamento di tali beni e, dall’altro, che, per consentire loro di effettuare tale trasferimento, occorrerebbe provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche. Pertanto, il trasferimento interviene come una misura attiva da parte degli Stati membri dopo il congelamento e si effettua solo in seguito alla revoca di tale congelamento conformemente alle modalità previste a tal fine da tale regolamento.

49

Di conseguenza, l’esistenza stessa di disposizioni che disciplinano la procedura di trasferimento verso il Fondo di sviluppo dimostra che tale trasferimento non opera automaticamente mediante il semplice congelamento dei beni interessati. Benché il trasferimento sia obbligatorio nell’ambito del regolamento n. 1210/2003, resta il fatto che esso interviene successivamente al congelamento e costituisce una fase distinta rispetto a quest’ultimo.

50

Per quanto riguarda, in particolare, la nozione di «congelamento», quale definita ai punti 4 e 5 dell’articolo 1 di tale regolamento, e la questione se il congelamento possa, di per sé, comportare una modifica della proprietà dei beni congelati, la Corte ha già statuito che la misura di congelamento è una misura cautelare non intesa a privare della loro proprietà le persone interessate da tale misura (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 358), essendo quest’ultima, per sua natura, una misura temporanea e reversibile (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 113).

51

Ne consegue che la misura di congelamento non incide, di per sé, sulla proprietà dei beni oggetto di tale misura.

52

Al riguardo, occorre precisare che la circostanza che il regolamento n. 1210/2003 miri a trasferire i beni congelati al Fondo di sviluppo non può giustificare, per quanto riguarda la fase precedente a tale trasferimento, un’interpretazione diversa della nozione di «congelamento» rispetto a quella adottata nell’ambito di altri regolamenti relativi alle misure restrittive che non prevedono un simile trasferimento, tanto più che tale nozione è definita in modo identico nella maggior parte di tali regolamenti.

53

Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alle prime questioni nelle cause C‑753/21 e C‑754/21 dichiarando che l’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 6 del regolamento n. 1210/2003 devono essere interpretati nel senso che i fondi e le risorse economiche congelati restano, sino alla decisione di trasferimento al Fondo di sviluppo, proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento.

Sulle seconde questioni nelle cause C‑753/21 e C‑754/21

54

Alla luce della risposta fornita alle prime questioni nelle presenti cause, non occorre rispondere alle seconde questioni.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 85/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

i fondi e le risorse economiche congelati restano, sino alla decisione di trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.