SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

9 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 94019080 – Parti di sedili per autoveicoli – Rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Protezione per l’interno dei sedili»

Nella causa C‑725/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 10 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2021, nel procedimento

SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A.,

contro

Republika Slovenija,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo sloveno, da N. Pintar Gosenca, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da U. Babovič, A. Kraner e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione della voce doganale 9401 della Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 285, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SOMEO S.A. e la Republika Slovenija, rappresentata dal Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze, Slovenia), in merito alla classificazione tariffaria nella sottovoce 94019080 della NC di merci importate da tale società in Slovenia e dichiarate come parti di sedili per autoveicoli.

Contesto normativo

SA

3

Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo Protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2), della suddetta convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.

5

Le note esplicative del SA, nella versione del 2012, enunciano, in riferimento al capitolo 94 del SA stesso, intitolato «Mobili; mobili medico‑chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili; costruzioni prefabbricate», quanto segue:

«1. Questo Capitolo non comprende:

(...)

3.

A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 94.01 a 94.03, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

(...)

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo Capitolo comprende, salvo le eccezioni previste nelle Note esplicative di questo Capitolo:

1) I mobili e loro parti (voci da 94.01 a 94.03).

(...)

PARTI

Questo Capitolo comprende soltanto le parti dei prodotti delle voci da 94.01 a 94.03 e della voce 94.05. Si considerano come tali i lavori, anche semplicemente sbozzati che, per la loro forma o per altre specifiche caratteristiche, sono riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a un oggetto di queste voci e che non sono compresi più specificatamente altrove.

(...)».

6

Relativamente alla voce 9401, intitolata «Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti», le suddette note esplicative precisano, per quanto riguarda la nozione di «parti», ai fini di questa voce:

«Questa voce comprende anche le parti dei mobili per sedersi riconoscibili come tali e, in particolare, le spalliere, i piani, i braccioli, anche impagliati, con intrecci di listelli di canne d’India e simili, imbottiti o con molle, nonché le molle a spirale riunite fra loro, che servono per l’imbottitura dei mobili di questa voce.

(...)».

7

Per quanto riguarda tale nozione, le note esplicative del SA, nella versione del 2017, dichiarano che essa si riferisce, inoltre, alle «fodere destinate ad essere fissate in modo permanente a mobili per sedersi o a spalliere di mobili per sedersi».

NC

8

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie della NC.

9

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

10

I regolamenti di esecuzione nn. 1101/2014, 2015/1754 e 2016/1821 sono stati adottati sulla base di tale disposizione. Ciascuno di tali regolamenti di esecuzione ha modificato la NC con effetto, rispettivamente, dal 1o gennaio 2015, dal 1o gennaio 2016 e dal 1o gennaio 2017. La formulazione delle disposizioni di tale nomenclatura rilevanti per la controversia di cui al procedimento principale è, tuttavia, rimasta invariata.

11

Le regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, nelle versioni risultanti da ciascuno dei suddetti regolamenti di esecuzione, enunciano quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)».

12

La parte seconda di tale allegato I, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione VII, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma». Tale sezione comprende il capitolo 39, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie». Secondo la nota 2, lettera x), di questo capitolo, quest’ultimo non comprende «gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate)».

13

Questa parte seconda contiene anche una sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti». Secondo la nota 1, lettera s), di tale sezione, quest’ultima non comprende «gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l’illuminazione)». Detta sezione contiene un capitolo 63, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci». Secondo la nota 1 di tale capitolo 63, il sottocapitolo I dello stesso, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati», comprende «oggetti di qualsiasi tessile [e] si applica soltanto ai manufatti confezionati».

14

Detta parte seconda contiene anche una sezione XX, intitolata «Merci e prodotti diversi», nella quale figura il capitolo 94, intitolato «Mobili; mobili medico‑chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate».

15

Le note 1 e 3 di tale capitolo 94 recitano quanto segue:

«1.

Questo capitolo non comprende:

(...)

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

(...)

3.

A)

Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

B)

Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci 9401, 9402 [e] 9403».

16

Detto capitolo comprende in particolare la voce 9401, redatta come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1

2

3

4

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:

 

 

(...)

(...)

(...)

 

9401 90

– Parti:

 

 

9401 90 10

– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

1,7

 

– – altri:

 

 

9401 90 30

– – – di legno

2,7

9401 90 80

– – – altri

2,7

—»

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Tra l’agosto 2015 e il giugno 2017, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato, sotto la sottovoce 94019080 della NC, le merci «rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Bend and net» (in prosieguo: la «rete per la realizzazione di tasche») e «protezione del sedile – Skirt assy» (in prosieguo: la «protezione del sedile»), qualificate come parti di sedili per autoveicoli, ai fini della loro immissione in libera pratica.

18

A seguito di un controllo a posteriori delle dichiarazioni in questione, l’autorità tributaria di primo grado ha ritenuto che tali merci non dovessero essere classificate nella sottovoce 94019080 della NC e, con decisione del 13 luglio 2018, ha ingiunto alla ricorrente di cui al procedimento principale di pagare un importo di EUR 298810,52, a titolo di dazi doganali sulle merci suddette, oltre agli interessi di mora. Secondo tale autorità, il prodotto «rete per la realizzazione di tasche» doveva essere classificato nella sottovoce 63079010 della NC, che riguarda altri articoli a maglia, e il prodotto «protezione del sedile» nella sottovoce 39269097 della NC, che riguarda altri articoli di plastica, poiché questi prodotti non potevano essere considerati come parti di sedili per autoveicoli e dovevano essere classificati come accessori.

19

Il Ministero delle Finanze, in qualità di autorità fiscale di secondo grado, ha respinto perché infondato il ricorso proposto dalla ricorrente di cui al procedimento principale contro tale decisione. Esso ha sottolineato che la voce 9401 della NC, che comprende le parti di sedili, non si applica agli accessori, come questi prodotti. Infatti, a suo avviso, da un lato, la protezione del sedile non ha una funzione strutturale senza la quale il sedile non potrebbe svolgere la sua funzione essenziale e principale e, dall’altro lato, la rete per la realizzazione di tasche, che viene fissata alla protezione in plastica della parte posteriore del sedile di un veicolo, ha soltanto una funzione accessoria di spazio per sistemare piccoli oggetti, per cui, qualora venga rimossa, il sedile mantiene tutte le sue funzioni principali.

20

Con sentenza del 23 giugno 2020, l’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia) ha confermato la classificazione tariffaria effettuata dalle autorità fiscali. Tale giudice ha, in particolare, ritenuto che il fatto che una merce sia destinata esclusivamente a un particolare modello di macchina o di oggetto non è determinante ai fini della classificazione di tale prodotto come «parte» o «accessorio».

21

La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un ricorso per revocazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Essa sostiene che i prodotti in discussione nel procedimento principale avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 94019080 della NC, dato che una protezione di sedile non è un prodotto di cui potrebbe farsi un uso generale, né un prodotto analogo ad un altro lavoro in materie plastiche rientrante nel capitolo 39 della NC. Inoltre, una rete per la realizzazione di tasche non sarebbe un prodotto tessile rientrante nel capitolo 63 della NC. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, questi due prodotti sono utilizzati esclusivamente per i sedili di autoveicoli e, se non sono fissati su questi ultimi, non hanno una funzione d’uso autonoma. Essa sostiene altresì che, senza il montaggio di una protezione sul sedile, sarebbe impossibile utilizzare quest’ultimo, poiché si tratta non di un accessorio estetico o sostituibile, bensì di una funzionalità supplementare del sedile, ossia il consolidamento e la protezione della struttura stessa del sedile, che è essenziale dal punto di vista della sicurezza. Parimenti, la rete per la realizzazione di tasche non sarebbe un accessorio estetico o sostituibile di un sedile, ma avrebbe una funzionalità supplementare, ossia quella di supporto e protezione.

22

Con ordinanza del 18 novembre 2020, il giudice del rinvio ha ammesso la revisione di tale sentenza.

23

Per quanto riguarda il prodotto «rete per la realizzazione di tasche», detto giudice fa osservare che tale prodotto si presenta sotto forma di rete elastica intessuta, di dimensioni 30 x 20 cm, prodotta con filamenti sintetici, di colore nero, con una banda di plastica cucita per tutta la sua lunghezza, per fissarla alla parte posteriore del sedile di un autoveicolo. Per quanto riguarda il prodotto «protezione di sedile», detto giudice indica che esso è fatto di materia plastica e ricoperto di feltro e che viene montato sul retro e sotto il sedile di un autoveicolo per proteggerne l’interno.

24

Secondo lo stesso giudice, la classificazione dei prodotti di cui al procedimento principale nella NC dipende dall’interpretazione della nozione di «parti», figurante nella voce 9401 della NC, e quindi dall’interpretazione del diritto dell’Unione. A tale proposito, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se tale nozione abbia la stessa portata di quella figurante in altri capitoli della NC già interpretati dalla Corte, il che significherebbe che costituirebbe una parte di sedile soltanto un prodotto senza il quale il sedile non potrebbe svolgere la propria funzione essenziale e principale. In tale contesto, il giudice del rinvio sottolinea che dalle note esplicative del SA si potrebbe ricavare un’interpretazione della nozione di «parti» ai sensi del capitolo 94 della NC più ampia di quella che emerge dalla giurisprudenza della Corte.

25

In tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, ai fini della qualificazione di un singolo prodotto come “parte” di un sedile per autoveicoli ai sensi del capitolo 94 della [NC], nelle versioni applicabili al procedimento principale, sia necessario che il sedile, senza il suddetto prodotto, non possa svolgere la sua funzione essenziale e principale (nel senso della sua unità funzionale), oppure se sia sufficiente che la singola parte, destinata esclusivamente ad essere installata sui sedili delle automobili, possa essere riconosciuta come parte del sedile.

2)

Se la possibilità di un impiego generale (non) autonomo dei due prodotti qui in questione influisca sulla loro classificazione (o no) nella sottovoce 94019080».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 9401 della NC debba essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile di un autoveicolo comprende merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la sua funzione.

27

In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).

28

Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione tariffaria delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, come definite dal tenore letterale della voce in questione di detta nomenclatura e delle corrispondenti note di sezioni o di capitoli (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

29

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione della stessa (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

30

Per quanto riguarda la voce 9401 della NC, occorre constatare che la sua formulazione include i sedili e le loro parti. Queste ultime rientrano nella sottovoce 940190, rubricata «parti», e sono classificate in una delle tre sottovoci specifiche a otto cifre previste a tale scopo. Si deve altresì constatare che le merci di cui trattasi nella controversia principale, vale a dire la «rete per la realizzazione di tasche» e la «protezione di sedile», non sono menzionate in nessuna di tali sottovoci a otto cifre.

31

La NC non definisce la nozione di «parti» ai sensi della voce 9401 di tale nomenclatura. Occorre altresì rilevare che la nota 3, sezione A), del capitolo 94 della NC, che riguarda lastre di vetro, di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia di cui ai capitoli 68 o 69 della NC, vale a dire prodotti diversi da quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non consente di trarre indicazioni utili per quanto riguarda l’interpretazione di tale nozione. Inoltre, le note esplicative della NC pertinenti nella controversia oggetto del procedimento principale, che sono state adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 marzo 2015 (GU 2015, C 76, pag. 1), non contengono alcun chiarimento in merito a tale nozione.

32

Le note esplicative del SA, nella versione del 2012, affermano che il capitolo 94 comprende solo le parti dei prodotti delle voci da 9401 a 9403 e 9405 e che si considerano come tali i lavori, anche semplicemente sbozzati, che, per la loro forma o per altre specifiche caratteristiche, sono riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a un oggetto di queste voci e che non sono compresi più specificatamente altrove. Inoltre, da queste note risulta che la voce 9401 comprende le parti dei mobili per sedersi riconoscibili come tali e, in particolare, le spalliere, i piani, i braccioli, nonché le molle a spirale riunite fra loro, che servono per l’imbottitura di tali mobili. Le note esplicative del SA, nella versione del 2017, precisano che anche le fodere destinate a essere fissate in modo permanente a mobili per sedersi o alle spalliere di mobili per sedersi rientrano nella voce 9401 in quanto «parti» di sedili.

33

Dalla giurisprudenza della Corte, elaborata nel contesto dei capitoli 84 e 85 della sezione XVI nonché del capitolo 90 della sezione XVIII della NC, risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili. Da questa giurisprudenza risulta che, per poter qualificare un articolo come «parte», ai sensi dei suddetti capitoli, non basta dimostrare che senza tale articolo la macchina o l’apparecchio non è in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina o dell’apparecchio di cui trattasi è condizionato da detto articolo (sentenza dell’8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

34

La Corte ha altresì statuito che, nell’interesse di un’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di «parti» cui si fa riferimento in un determinato capitolo della NC dovrebbe ricevere una definizione identica a quella risultante dalla giurisprudenza relativa ad altri capitoli della NC (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 37; dell’8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, punto 52, e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 44).

35

Inoltre, la Corte ha già avuto l’occasione di precisare che tale definizione della nozione di «parti» è applicabile anche nel contesto del capitolo 94 della NC. Infatti, la Corte ha ritenuto che la nozione di «parti» di apparecchi per l’illuminazione, ai sensi della voce 9405 della NC, non comprende merci che non sono indispensabili per il funzionamento di tali apparecchi (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, punti da 51 a 53).

36

Lo stesso vale per le «parti» di sedili, ai sensi della voce 9401 della NC.

37

Pertanto, delle merci possono essere considerate «parti» di sedili, ai sensi di tale voce, soltanto a condizione che esse siano indispensabili affinché i sedili in questione possano svolgere la loro funzione.

38

La circostanza menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui dalle note esplicative del SA relative alla voce 9401 di quest’ultimo risulta che tale voce comprende anche i braccioli, non rimette in discussione la conclusione esposta al punto precedente. In effetti, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni scritte, un sedile può essere progettato in vari modi e comprende, in linea di principio, non soltanto una parte su cui la persona è effettivamente seduta, ma anche uno schienale oppure dei braccioli che sostengono la schiena o le braccia della persona seduta su tale sedile. Siffatti elementi sono dunque parti integranti di un sedile specificamente progettato e costituiscono, in tal modo, un elemento essenziale della sua struttura. Pertanto, questi elementi diventano indispensabili affinché un tale sedile possa svolgere la propria funzione. Lo stesso vale per i rivestimenti destinati a essere fissati in modo permanente a sedili o a schienali di sedili, i quali sono espressamente menzionati dalle note esplicative del SA, nella versione del 2017, come «parti» di sedili, ai sensi della voce suddetta.

39

Nel caso di specie, dalle constatazioni in punto di fatto effettuate dal giudice del rinvio non risulta che le merci di cui trattasi nella causa principale siano indispensabili affinché un sedile per autoveicoli possa svolgere la propria funzione, circostanza che spetterà, tuttavia, a tale giudice verificare. Dopo tale verifica e tenuto conto delle caratteristiche oggettive di tali merci, spetterà a detto giudice procedere alla loro classificazione tariffaria.

40

In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la voce 9401 della NC deve essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile per autoveicoli non comprende le merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la propria funzione.

Sulla seconda questione

41

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La voce 9401 della Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016,

 

deve essere interpretata nel senso che:

 

la nozione di «parti» di un sedile per autoveicoli non comprende le merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la propria funzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.