Causa C‑718/21
L.G.
contro
Krajowa Rada Sądownictwa
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Najwyższy)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità»
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Collegio giudicante di tale sezione che, a causa delle modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici che la compongono, non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Esclusione
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 58, 63-70, 73-78)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
(v. punti 59, 60, 64)
Sintesi
Con lettera del 30 dicembre 2020, L.G., giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), ha informato la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») della sua volontà di continuare ad esercitare le proprie funzioni al di là dell’età normale per il pensionamento. Poiché la KRS ha pronunciato un non luogo a statuire su tale domanda, a causa della scadenza del termine di decadenza previsto per presentare quest’ultima, L.G. ha proposto ricorso dinanzi all’organo remittente. Nutrendo dubbi quanto alla conformità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di una normativa nazionale che, da un lato, subordina all’autorizzazione della KRS l’effetto di una siffatta dichiarazione di un giudice e, dall’altro, prevede, per tale dichiarazione, un termine di decadenza assoluto, tale organo ha adito la Corte in via pregiudiziale.
Nel caso di specie, l’organo remittente è costituito da tre giudici dell’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche; in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario»), istituita in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nell’ambito delle recenti riforme del sistema giudiziario polacco ( 1 ). Tali tre giudici sono stati nominati in seno a tale sezione sulla base della delibera n. 331/2018, adottata il 28 agosto 2018 dalla KRS (in prosieguo: la «delibera n. 331/2018»).
Orbene, da un lato, tale delibera è stata annullata con sentenza pronunciata il 21 settembre 2021 dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) ( 2 ). Dall’altro lato, nella sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia ( 3 ) (in prosieguo: la «sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia»), la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha concluso per una violazione del requisito relativo a un «tribunale costituito per legge» enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 4 ), a causa del processo che, sulla base della delibera n. 331/2018, ha portato alla nomina dei membri di due collegi giudicanti a tre giudici della sezione di controllo straordinario.
Nella sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile in quanto l’organo remittente non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte ricorda che, per valutare se un organo del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra l’altro, l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza. A tal riguardo, la Corte ha già rilevato che la Corte suprema, in quanto tale, soddisfa siffatti requisiti e ha precisato che, qualora una domanda di pronuncia pregiudiziale provenga da una giurisdizione nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi detti requisiti indipendentemente dalla sua composizione concreta. Infatti, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali.
Tuttavia, tale presunzione può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da una giurisdizione di uno Stato membro o internazionale porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 5 ).
A tal riguardo, la Corte rileva che la sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia della Corte EDU e la sentenza della Corte suprema amministrativa del 21 settembre 2021 hanno carattere definitivo e riguardano specificamente le circostanze in cui i giudici della Sezione di controllo straordinario sono stati nominati sulla base della delibera n. 331/2018.
Più precisamente, da un lato, nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, la Corte EDU ha constatato, in sostanza, che le nomine dei membri che componevano i collegi giudicanti interessati della Sezione di controllo straordinario erano avvenute in manifesta violazione delle norme nazionali fondamentali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. Se è vero che, tra i sei giudici che compongono i collegi giudicanti della Sezione di controllo straordinario di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, uno solo di essi compone l’organo remittente, risulta tuttavia chiaramente dalla motivazione di detta sentenza che le valutazioni effettuate dalla Corte EDU valgono indifferentemente per tutti i giudici di tale sezione nominati in seno a quest’ultima in circostanze analoghe e, in particolare, sulla base della delibera n. 331/2018.
Dall’altro lato, nella sentenza del 21 settembre 2021, la Corte suprema amministrativa ha annullato la delibera n. 331/2018, basandosi segnatamente su constatazioni e valutazioni ampiamente coincidenti con quelle contenute nella sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia.
Alla luce delle constatazioni e delle valutazioni derivanti da queste due sentenze nonché dalla propria giurisprudenza, la Corte esamina se la presunzione del rispetto dei requisiti di una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, debba essere ritenuta rovesciata nei confronti del giudice del rinvio.
A tal riguardo, la Corte sottolinea, in primo luogo, che i giudici che compongono l’organo remittente sono stati nominati in seno alla Sezione di controllo straordinario su proposta della KRS, ossia un organo di cui, a seguito di recenti modifiche legislative, ( 6 ) 23 dei 25 membri sono stati designati dai poteri esecutivo e legislativo o sono membri di detti poteri. Certamente, la circostanza che un organo, come la KRS, coinvolto nel processo di designazione dei giudici, sia composto, in modo preponderante, da membri scelti dal potere legislativo non può, di per sé, indurre a dubitare della qualità di giudice precostituito per legge e dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo. Tuttavia, diverso è il caso in cui tale circostanza, combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui tali scelte sono state effettuate, induca a generare siffatti dubbi. Orbene, le modifiche legislative riguardanti la KRS sono intervenute contemporaneamente all’adozione di una riforma sostanziale della Corte suprema, che includeva, in particolare, la creazione, in seno a tale giurisdizione, di due nuove sezioni nonché l’abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici di detta giurisdizione Tali modifiche sono quindi intervenute in un momento in cui molti posti di giudice della Corte suprema dichiarati vacanti o di nuova creazione sarebbero stati coperti a breve.
In secondo luogo, alla Sezione di controllo straordinario così creata dal nulla sono state attribuite competenze in materie particolarmente sensibili, quali il contenzioso elettorale e quello connesso allo svolgimento di referendum o i ricorsi straordinari che consentono di ottenere l’annullamento di decisioni definitive provenienti dalle giurisdizioni ordinarie o da altre sezioni della Corte suprema.
In terzo luogo, parallelamente alle modifiche legislative summenzionate, le norme in materia di ricorsi giurisdizionali esperibili contro le delibere della KRS che proponevano candidati alla nomina a posti di giudice della Corte suprema sono state sostanzialmente modificate, procedendo così a un annullamento dell’effettività di tali ricorsi. Su tale punto, la Corte ha altresì sottolineato che le restrizioni introdotte da queste ultime modifiche riguardavano soltanto i ricorsi proposti contro delibere della KRS relative a presentazioni di candidature a posti di giudice presso la Corte suprema, mentre le delibere della KRS relative a presentazioni di candidature a posti di giudice nelle altre giurisdizioni nazionali rimanevano soggette, dal canto loro, al regime di controllo giurisdizionale generale precedentemente in vigore ( 7 ).
In quarto luogo, la Corte ha già rilevato anche nella sentenza W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina) ( 8 ) che, quando è intervenuta la nomina, sulla base della delibera n. 331/2018, del membro della Sezione di controllo straordinario interessato dalla causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte suprema amministrativa, investita di un ricorso diretto all’annullamento di tale delibera, aveva disposto, il 27 settembre 2018, la sospensione dell’esecuzione di quest’ultima. Orbene, questa stessa circostanza si verifica per quanto riguarda la nomina dei tre membri che compongono l’organo remittente. Pertanto, il fatto che il presidente della Repubblica di Polonia abbia proceduto, con urgenza e senza attendere di venire a conoscenza della motivazione dell’ordinanza del 27 settembre 2018, alle nomine di cui trattasi sulla base della delibera n. 331/2018, peraltro sospesa da tale ordinanza, ha gravemente leso il principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto.
In quinto luogo, mentre la Corte suprema amministrativa era investita del ricorso di annullamento avverso la delibera n. 331/2018 e aveva sospeso il procedimento su tale controversia in attesa della sentenza della Corte nella causa A.B. e a. ( 9 ), il legislatore polacco ha adottato una legge che prevedeva, in particolare, l’esclusione di qualsiasi ricorso futuro contro le delibere della KRS che proponevano la nomina di giudici alla Corte suprema nonché un non luogo a statuire sui ricorsi di tale natura ancora pendenti ( 10 ). Orbene, per quanto riguarda le modifiche così introdotte da tale legge, la Corte ha già dichiarato che, singolarmente quando sono intese congiuntamente ad un insieme di altri elementi contestuali, siffatte modifiche sono tali da suggerire che il potere legislativo polacco ha agito nell’intento specifico di impedire qualsiasi possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sulle delibere di cui trattasi ( 11 ).
In sesto e ultimo luogo, la Corte precisa che, se è vero che gli effetti della citata sentenza della Corte suprema amministrativa del 21 settembre 2021 non riguardano la validità e l’efficacia degli atti presidenziali di nomina ai posti di giudice interessati, resta il fatto che l’atto con il quale la KRS propone un candidato alla nomina a un posto di giudice presso la Corte suprema costituisce una conditio sine qua non affinché tale candidato possa essere nominato a tale posto dal presidente della Repubblica di Polonia.
In conclusione, la Corte dichiara che l’insieme degli elementi tanto sistemici quanto circostanziali, menzionati supra, che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario, dei tre giudici che costituiscono l’organo remittente hanno come conseguenza che quest’ultimo non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, cosicché tale collegio non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infatti, tali elementi sono tali da far sorgere legittimi dubbi, nei singoli, quanto all’impermeabilità degli interessati e del collegio giudicante che essi compongono nei confronti di elementi esterni, in particolare, di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Detti elementi possono quindi condurre a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici e di tale organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.
( 1 ) Tale sezione, nonché un’altra nuova sezione della Corte suprema, l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare), sono state istituite in forza dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017, entrata in vigore il 3 aprile 2018.
( 2 ) Tale sentenza è stata pronunciata a seguito della sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), (C‑824/18, EU:C:2021:153).
( 3 ) CE:ECHR:2021:1108JUD 004986819.
( 4 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950.
( 5 ) V. sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 72).
( 6 ) Articolo 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e dall’ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione delle giurisdizioni ordinarie e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018, entrata in vigore il 27 luglio 2018.
( 7 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 157, 162 e 164).
( 8 ) Sentenza del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798).
( 9 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153.
( 10 ) Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge sull’organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019, entrata in vigore il 23 maggio 2019.
( 11 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punti 137 e 138.