Causa C‑680/21

UL
e
SA Royal Antwerp Football Club

contro

Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova»

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non incombente alla Corte

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 97, § 2)

    (v. punti 28‑30)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte

    (Art. 267 TFUE)

    (v. punti 35‑37)

  3. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Intesa che comprenda l’intero territorio di uno Stato membro

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 43, 44, 83, 84)

  4. Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi di natura non economica e vertenti su questioni esclusivamente di carattere sportivo – Esclusione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Norme che hanno un impatto diretto sulle condizioni di esercizio di un’attività economica – Inclusione

    (Artt. 45, 101, 102 e 165 TFUE)

    (v. punti 53‑62, 69)

  5. Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Restrizione – Giustificazione – Considerazione delle specificità proprie dell’attività sportiva

    (Artt. 45, 101 e 165 TFUE)

    (v. punti 64‑68, 70‑74)

  6. Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Inclusione

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 81, 82)

  7. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Constatazione sufficiente

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 86, 88‑90)

  8. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Insussistenza

    (Art. 101 TFUE)

    (v. punti 92‑98)

  9. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell’accordo controverso

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 99, 100)

  10. Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Restrizione per oggetto – Verifica da parte del giudice del rinvio

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 101‑112, disp. 1)

  11. Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 113‑117)

  12. Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall’accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione

    (Art. 101, § 3, TFUE)

    (v. punti 118‑135, disp. 2)

  13. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Inammissibilità – Giustificazione – Verifica da parte del giudice del rinvio

    (Art. 45 TFUE)

    (v. punti 136‑150, disp. 3)

Sintesi

L’Union des associations européennes de football (UEFA) è un’associazione di diritto svizzero i cui principali compiti consistono nel sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio, in tutte le sue forme, a livello europeo. Essa riunisce le diverse federazioni nazionali di calcio europeo responsabili dell’organizzazione del calcio nell’Unione – tra cui l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) per il Belgio. Tali federazioni, quali membri della UEFA, sono tenute a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni di quest’ultima e a farli osservare, nello Stato di appartenenza, dalle leghe professionistiche a loro subordinate, nonché dai club e dai giocatori.

Nel 2005, la UEFA ha adottato norme in base alle quali i club di calcio professionistico partecipanti alle sue competizioni internazionali di calcio tra club devono iscrivere nella distinta di gioco un numero massimo di 25 giocatori di cui almeno otto devono essere «giocatori del vivaio locale», definiti come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, per almeno tre anni si sono formati nel loro club o in un altro club della medesima federazione nazionale di calcio (in prosieguo: le «norme relative ai “giocatori del vivaio locale”»). Di questi otto giocatori, almeno quattro devono essersi formati nel club che li iscrive. Nel 2011 l’URBSFA ha introdotto nel suo regolamento norme relative ai «giocatori del vivaio locale», definiti come giocatori che, a prescindere dalla loro cittadinanza, si sono formati per almeno tre anni in un club belga.

UL è un giocatore di calcio che possiede la cittadinanza di un paese terzo e la cittadinanza belga. Egli esercita un’attività professionale in Belgio dove ha giocato per il Royal Antwerp, un club di calcio professionistico con sede in Belgio e poi per un altro club di calcio professionistico sempre in tale paese.

Ritenendo che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» ledano le disposizioni del Trattato FUE, UL e il Royal Antwerp hanno presentato dinanzi alla Cour Belge d’arbitrage pour le Sport (Corte arbitrale belga per lo sport, CBAS) una domanda di risarcimento del danno causato da dette norme. A seguito del rigetto di tali domande da parte di quest’ultima, UL e il Royal Antwerp hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), un ricorso di annullamento del lodo arbitrale.

In tale contesto, detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali volte ad appurare, sostanzialmente, se le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e dall’URBSFA possano essere qualificate come «accordi tra imprese», «decisioni di associazioni di imprese» o «pratiche concordate» anticoncorrenziali ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio si interroga anche sulla conformità delle norme adottate dalla URBSFA alla libera circolazione dei lavoratori sancita all’articolo 45 TFUE.

Con la sua sentenza, pronunciata lo stesso giorno di altre due sentenze ( 1 ) vertenti sull’applicazione del diritto economico dell’Unione a norme introdotte da federazioni sportive internazionali, la Corte, riunita in Grande Sezione, formula precisazioni in merito all’applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE alle norme adottate da federazioni sportive con riferimento alla composizione delle squadre, alla partecipazione dei giocatori ad esse e alla formazione di questi ultimi.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte osserva, in primo luogo, che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE. A questo proposito, essa ricorda che, nei limiti in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso rientra nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività, fatta eccezione per determinate norme specifiche che, da un lato, sono state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertono su questioni che, di per sé, hanno natura prettamente sportiva. Orbene, le norme oggetto del procedimento principale, che siano state emanate dalla UEFA o dall’URSBFA, non ricadono in detta eccezione. Esse riguardano, infatti, attività economiche. Inoltre, benché queste norme non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro dei giocatori, occorre ritenere che esse abbiano un impatto diretto su detto lavoro, poiché assoggettano a determinate condizioni, la cui inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni, la composizione delle squadre che possono partecipare alle competizioni calcistiche tra club e, di conseguenza, la partecipazione dei giocatori stessi a dette competizioni.

Affrontando, in secondo luogo, le conseguenze che possono essere ricollegate all’articolo 165 TFUE – il quale enuncia sia gli obiettivi assegnati all’azione dell’Unione nel settore dello sport sia gli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla loro realizzazione –, la Corte osserva che detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione. Essa ricorda, inoltre, che le innegabili specificità che caratterizzano l’attività sportiva possono essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che risultino pertinenti, in sede di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, fermo restando, tuttavia, che detta presa in considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuna di dette disposizioni.

Alla luce di tali osservazioni, la Corte affronta, anzitutto, la questione della compatibilità delle norme della UEFA e dell’URBSFA relative ai «giocatori del vivaio locale» con l’articolo 101 TFUE.

A tal proposito, essa precisa, anzitutto, che le norme oggetto del procedimento principale devono essere qualificate come «decisione di associazione di imprese» in quanto, da un lato, esse provengono dalla UEFA e dall’URBSFA, che sono associazioni di imprese, e, dall’altro, hanno un’incidenza diretta sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese che ne sono, direttamente o indirettamente, membri.

Inoltre, quanto alla questione se dette norme abbiano un oggetto anticoncorrenziale, la Corte osserva, in primo luogo, che, con il loro contenuto, esse sembrano imporre ai club di calcio professionistico partecipanti a competizioni di calcio tra club rientranti nella competenza di dette associazioni di iscrivere nella distinta di gioco, a pena di sanzioni, un numero minimo di «giocatori del vivaio locale». In tal modo, le norme di cui trattasi sembrano limitare, per loro stessa natura, la possibilità di detti club di iscrivere in tale distinta giocatori che non soddisfano requisiti siffatti. In secondo luogo, per quanto attiene al contesto economico e giuridico in cui si inseriscono tali norme, dalle specificità del calcio professionistico, segnatamente dalla sua importanza sociale, culturale e mediatica e dal fatto che detto sport si fonda sull’apertura e sul merito sportivo, emerge che è legittimo, per associazioni quali la UEFA e l’URBSFA, adottare norme vertenti, segnatamente, sull’organizzazione delle competizioni in detta disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse e, disciplinare, più in particolare, le condizioni che i club di calcio professionistico devono rispettare nel comporre le squadre che partecipano a competizioni tra club rientranti nel loro ambito geografico di competenza. In terzo luogo, quanto all’obiettivo che le norme oggetto del procedimento principale mirano a raggiungere, esse sembrano limitare o controllare uno dei parametri essenziali della concorrenza ‑ vale a dire il reclutamento di giocatori di talento a prescindere dal club o dal luogo in cui si sono formati ‑ idonei a consentire alla squadra di appartenenza di vincere in occasione degli incontri con la squadra avversaria. Detta limitazione è tale da incidere sulla concorrenza che può instaurarsi tra i club, non soltanto a livello di «mercato a monte o di approvvigionamento» rappresentato, sotto il profilo economico, dall’attività di reclutamento dei giocatori, ma anche sul «mercato a valle», rappresentato, sotto il medesimo profilo, dalle competizioni di calcio tra club.

Tuttavia, competerà al giudice del rinvio stabilire, alla luce di dette precisazioni e tenuto conto di tutti gli argomenti ed elementi di prova sottoposti dalle parti, se le norme di cui al procedimento principale presentino, per loro stessa natura, un grado di nocività per la concorrenza sufficiente da poter essere considerate come aventi per «oggetto» di restringere la concorrenza. In caso negativo, detto giudice dovrà poi stabilire se tali norme possano essere considerate come aventi per effetto, attuale o potenziale, di restringere la concorrenza sul mercato considerato.

Infine, per quanto attiene alla questione se dette norme possano essere giustificate o beneficiare di un’eccezione, la Corte ricorda che determinati comportamenti specifici, quali norme etiche o deontologiche adottate da un’associazione, possono non ricadere nel divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche se hanno per effetto inerente di restringere la concorrenza, a condizione che essi siano giustificati alla luce del perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale e che la necessità e il carattere proporzionato degli strumenti attuati a tal fine siano stati debitamente dimostrati.

Essa precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza non si applica in presenza di comportamenti che presentano un grado di nocività tale da consentire di ritenere che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, fatto salvo l’eventuale beneficio di un’eccezione in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, sempre che ricorrano le condizioni a tal fine richieste, circostanza questa che sarà la parte che si avvale di una siffatta eccezione a dover dimostrare.

Per quanto attiene a detta eccezione, la Corte ricorda che, per poterne beneficiare, il comportamento considerato deve consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile risultante da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare tali incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Competerà al giudice del rinvio, qualora ritenga che le norme relative ai giocatori del vivaio locale abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, valutare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

In un secondo momento, quanto alla questione se le norme dell’URBSFA relative ai «giocatori del vivaio locale» siano compatibili con l’articolo 45 TFUE, la Corte osserva che dette norme ledono, a prima vista, la libera circolazione dei lavoratori. Infatti, esse si fondano su un nesso di collegamento di carattere «nazionale» poiché, da un lato, definiscono i «giocatori del vivaio locale» come quelli formatisi in un club «belga». Dall’altro, esse impongono ai club di calcio professionistico che intendono partecipare a competizioni di calcio tra club rientranti nella giurisdizione dell’URBSFA di includere nell’elenco dei propri giocatori e di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni richieste per essere qualificati in tal modo. Ne consegue che tali norme possono sfavorire i giocatori di calcio professionisti che desiderano esercitare un’attività economica nel territorio di uno Stato membro, vale a dire il Belgio, diverso dal loro Stato membro di origine e che non soddisfano le condizioni imposte da dette norme. In tali limiti, le norme di cui trattasi possono determinare una discriminazione indiretta a danno dei giocatori provenienti da un altro Stato membro poiché rischiano di operare principalmente a discapito di questi ultimi.

Quanto all’esistenza di un’eventuale giustificazione, la Corte ricorda che misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se sono soddisfatte due condizioni cumulative, circostanza questa che grava sull’autore delle misure in esame dimostrare. Così, in primis, l’adozione di dette misure deve perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con il Trattato e, quindi, di natura non puramente economica e tali misure devono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per farlo.

Nel caso di specie, lo scopo consistente nell’incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori di calcio professionistico costituisce un siffatto obiettivo legittimo di interesse generale. Quanto all’idoneità delle norme in esame a garantire la realizzazione dell’obiettivo considerato, essa deve essere valutata, segnatamente, tenendo conto del fatto che, mettendo sullo stesso piano tutti i giovani giocatori che si sono formati presso un qualsiasi club aderente alla federazione nazionale di calcio considerata, dette norme potrebbero non costituire incentivi reali e significativi per taluni di detti club, in particolare per quelli dotati di considerevoli risorse finanziarie, a reclutare giovani leve per curarne essi stessi la formazione. Al contrario, una siffatta politica di reclutamento e di formazione è collocata sullo stesso piano del reclutamento di giovani giocatori già formatisi in qualsiasi altro club parimenti aderente a detta federazione, a prescindere da dove l’altro club sia collocato all’interno dell’area di competenza territoriale della federazione. Orbene, è proprio l’investimento locale nella formazione di giovani giocatori, in particolare quando sono i piccoli club a farlo, se del caso insieme ad altri club di una medesima regione eventualmente anche di dimensione transfrontaliera, a contribuire alla realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

Ciò premesso, la Corte ricorda che compete unicamente al giudice del rinvio valutare, in definitiva, se le norme dell’URBSFA soddisfino le condizioni in precedenza enunciate alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti.


( 1 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C‑124/21), e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21).