Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 –
Druvnieks

(causa C‑668/21) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale – Norme comuni – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di “condizioni create artificialmente” – Rigetto di una domanda di aiuti in considerazione della situazione in cui versa un’impresa appartenente allo stesso proprietario dell’impresa che ha chiesto l’aiuto di cui trattasi»

Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Norme comuni – Clausola di elusione – Condizioni create artificialmente – Nozione – Condizioni di rigetto di una domanda di aiuto previste dalla normativa nazionale soddisfatte non dal richiedente l’aiuto di cui trattasi, bensì da un’altra impresa appartenente allo stesso proprietario del richiedente – Richiedente che ha rilevato l’attività agricola di quest’altra impresa – Inclusione – Condizioni

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 60)

(v. punti 26‑28, 31‑39, 42‑45 e dispositivo)

Dispositivo

1) 

L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008,

deve essere interpretato nel senso che:

una situazione in cui le condizioni di rigetto di una domanda di aiuti, presentata a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previste dalla normativa nazionale, siano soddisfatte non dal richiedente l’aiuto in questione, bensì da un’altra impresa appartenente al suo stesso proprietario, di cui il richiedente ha rilevato l’attività agricola, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale articolo, purché, da un lato, da un insieme di circostanze oggettive risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da detta normativa, l’obiettivo perseguito dalla legislazione settoriale agricola non è stato raggiunto e, dall’altro, sia accertata la volontà di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell’Unione europea creando artificiosamente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

2) 

L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che esso può essere applicato anche se non è stata imposta alcuna sanzione amministrativa al richiedente l’aiuto in questione o al suo proprietario.


( 1 ) GU C 37 del 24.01.2022.