SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

24 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 1, paragrafo 1 – Normativa nazionale che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica»

Nella causa C‑658/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 21 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2021, nel procedimento

Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming VZW (Belplant), già Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen VZW (Phytofar),

contro

Vlaams Gewest,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra, facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming VZW (Belplant), già Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen VZW (Phytofar), da B. Deltour, advocaat;

per il Vlaams Gewest, da E. Cloots, T. Roes e J. Roets, advocaten;

per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, M. Escobar Gómez e M. ter Haar, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming VZW (Belplant) (associazione belgo-lussemburghese dell’industria dei prodotti fitosanitari, associazione senza scopo di lucro), già Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen VZW (Phytofar) (associazione belga dell’industria dei prodotti fitosanitari, associazione senza scopo di lucro) (in prosieguo: la «Belplant»), e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio), relativamente alla validità di un decreto del governo fiammingo che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato situati nel territorio della Regione fiamminga.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 3, 7 e 11 della direttiva 2015/1535 enunciano quanto segue:

«(2)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell’Unione.

(3)

Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.

(...)

(7)

Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull’incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.

(...)

(11)

I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a f), di tale direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(...)

c)

“specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine “specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67)], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d)

“altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e)

“regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

f)

“regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de [i]ure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(...)».

5

L’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

(...)

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio[, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)].

(...)».

Diritto belga

Legge regionale dell’8 febbraio 2013

6

L’articolo 6 del decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (legge regionale relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi nella Regione fiamminga), dell’8 febbraio 2013 (Belgisch Staatsblad, 22 marzo 2013, pag. 11685), nella versione applicabile alla data dei fatti relativi alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:

«L’uso di pesticidi può essere disciplinato da un divieto o da una limitazione di utilizzo. A tal fine, può essere operata una distinzione a seconda del tipo di sostanza attiva, dei terreni in zone specifiche, dell’attività o del gruppo di destinatari.

Il governo fiammingo stabilisce regole più precise a tal fine».

Decreto del 15 marzo 2013

7

Il governo fiammingo ha dato applicazione alla legge regionale dell’8 febbraio 2013, relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi nella Regione fiamminga, mediante il besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (decreto recante le modalità relative all’utilizzo sostenibile dei pesticidi nella Regione fiamminga per le attività non agricole e non orticole e all’elaborazione del piano di azione fiammingo per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi), del 15 marzo 2013 (Belgisch Staatsblad, 18 aprile 2013, pag. 23751; in prosieguo: il «decreto del 15 marzo 2013»).

Decreto del 14 luglio 2017

8

Il preambolo del besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land‑ en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del 15 marzo 2013 recante le modalità relative all’utilizzo sostenibile dei pesticidi nella Regione fiamminga per le attività non agricole e non orticole e all’elaborazione del piano di azione fiammingo per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi), del 14 luglio 2017 (Belgisch Staatsblad, 18 luglio 2017, pag. 73320; in prosieguo: il «decreto del 14 luglio 2017»), enuncia quanto segue:

«(...)

Considerando che la ricerca scientifica non fornisce una risposta definitiva sugli effetti nocivi o meno dell’utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato tanto sulla salute pubblica quanto sull’ambiente; che la ricerca sugli effetti cancerogeni o tossici dell’utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato risulta essere influenzata dalle imprese interessate; che occorre pertanto vietare immediatamente, sulla base del principio di precauzione, l’utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato sui terreni a uso privato da parte degli utilizzatori che non dispongono di una licenza fitosanitaria; che è stata constatata l’assenza di una base giuridica per tale divieto; che il Vlaams Parlement (Parlamento fiammingo) ha approvato d’urgenza, il 28 giugno 2017, il progetto di decreto contenente diverse disposizioni in materia di ambiente, natura e agricoltura al fine di prevedere in maniera esplicita la base giuridica di tale divieto; che il governo fiammingo ha sanzionato e promulgato il 30 giugno 2017 il [decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (legge regionale recante diverse disposizioni relative all’ambiente, alla natura e all’agricoltura)]; che, in mancanza di trattamento urgente, un simile divieto rischia di entrare in vigore solo dopo che gli utilizzatori interessati abbiano già applicato i pesticidi contenenti glifosato sui terreni in questione;

(...)

Considerando che, in mancanza di consenso scientifico sugli effetti del glifosato e degli erbicidi a base di glifosato sulla salute umana, sull’ambiente e sulla natura, il principio di precauzione deve essere rispettato;

(...)».

9

L’articolo 2 del decreto del 14 luglio 2017 ha inserito, nel decreto del 15 marzo 2013, un articolo 3/1, così formulato:

«Il capo 4/1 si applica alle zone utilizzate da privati».

10

Tale capo 4/1, intitolato «Utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato», è stato aggiunto nel decreto del 15 marzo 2013 dall’articolo 5 del decreto del 14 luglio 2017. Detto capo è costituito dal solo articolo 8/1, così formulato:

«Solo gli utilizzatori professionali titolari di una licenza fitosanitaria P1, P2 o P3 sono autorizzati a utilizzare i pesticidi a base di glifosato.

Ai sensi del primo comma, per utilizzatore professionale si intende chi, nel settore agricolo o in un altro settore, utilizza prodotti nell’ambito della sua attività professionale, compresi coloro che manipolano apparecchi di applicazione, tecnici, datori di lavoro e lavoratori autonomi.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

La Belplant ha adito il giudice del rinvio, il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), con un ricorso di annullamento del decreto del 14 luglio 2017.

12

Tale giudice rileva che, a sostegno del suo ricorso, la Belplant deduce, in particolare, un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE.

13

Detto giudice spiega che, con tale motivo, la Belplant sostiene che il decreto del 14 luglio 2017 avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, dato che prevede un divieto di utilizzo, su terreni a uso privato, di pesticidi contenenti glifosato da parte di utilizzatori non titolari di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità regionale competente e denominata «licenza fitosanitaria».

14

Infatti, secondo la Belplant, tale divieto costituisce una regola tecnica, e, più precisamente, un «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2015/1535. Una siffatta regola sarebbe soggetta all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, sicché, non avendo il governo fiammingo adempiuto tale obbligo, la disposizione del decreto del 14 luglio 2017 contenente la regola tecnica di cui trattasi sarebbe invalida e, pertanto, inapplicabile.

15

Il giudice del rinvio evidenzia, al riguardo, che un pesticida contenente glifosato non è diverso a seconda che venga applicato da un utilizzatore normale o da un utilizzatore professionale titolare di una licenza fitosanitaria. Esso ritiene, pertanto, che la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 consista nell’imporre un divieto di utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato da parte degli utilizzatori non titolari di una licenza fitosanitaria su terreni a uso privato.

16

Tale giudice si chiede pertanto se detta misura avrebbe dovuto effettivamente formare oggetto di una comunicazione alla Commissione, in quanto regola tecnica, come sostiene la Belplant.

17

In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2015/1535] debba essere interpretato nel senso che un divieto dell’uso dei pesticidi contenenti glifosato per utilizzatori che non dispongono di una licenza fitosanitaria su terreni a uso privato debba essere considerato relativo a una regola tecnica che, ai sensi del disposto di detto articolo, deve essere comunicata alla Commissione europea».

Sulla questione pregiudiziale

18

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale – destinata ai professionisti – di utilizzare pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato costituisca una «regola tecnica» – ai sensi della prima di tali disposizioni – che deve essere oggetto di una comunicazione alla Commissione, ai sensi della seconda disposizione.

19

In via preliminare, per quanto riguarda l’argomento addotto dalla Regione fiamminga nelle sue osservazioni scritte, secondo cui la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 2015/1535 dal momento che tale decreto disciplina le attività degli operatori economici e non le caratteristiche di un prodotto, occorre ricordare che, indubbiamente, le disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento delle imprese o per la prestazione di servizi da parte di queste ultime, come le disposizioni che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale a un previo atto autorizzativo, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

20

Tuttavia, la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 deve essere esaminata con riferimento non all’obbligo, in capo agli utilizzatori professionali, di disporre di una licenza fitosanitaria, bensì al divieto che essa stabilisce, a carico degli utilizzatori non titolari di una siffatta licenza, di utilizzare pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato.

21

Orbene, un siffatto divieto, previsto da una normativa nazionale, può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2015/1535.

22

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 distingue quattro categorie di misure che possono essere considerate «regole tecniche», ai sensi di tale direttiva, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», in secondo luogo, l’«altro requisito», in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi» e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto». Le prime tre categorie di misure sono definite, rispettivamente, alle lettere da c) a e) di detto articolo 1, paragrafo 1.

23

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre esaminare se il divieto, stabilito da una normativa nazionale quale il decreto del 14 luglio 2017, di utilizzo da parte di persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata ai professionisti – nel caso di specie una licenza fitosanitaria – di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato rientri in una di queste quattro categorie di regole tecniche.

24

Si deve precisare, in primo luogo, che, affinché una misura nazionale rientri nella prima categoria di regole tecniche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, vale a dire nella nozione di «specificazione tecnica», tale misura deve riferirsi necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e definire quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (sentenza dell’8 ottobre 2020, Admiral Sportwetten e a., C‑711/19, EU:C:2020:812, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata).

25

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 non si riferisce ai pesticidi contenenti glifosato o al loro imballaggio in quanto tali, sicché tale misura non definisce una delle caratteristiche richieste di tali prodotti.

26

Pertanto, la suddetta misura non costituisce una regola tecnica sotto forma di una «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535.

27

In secondo luogo, quanto alla categoria di regole tecniche costituita dalle «regole relative ai servizi», è sufficiente constatare che la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 non può rientrare in tale categoria, atteso che dalle definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), della direttiva 2015/1535 emerge che la nozione di «regola relativa ai servizi» designa un requisito relativo ai servizi della società dell’informazione, vale a dire ai servizi prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.

28

Orbene, tale misura non riguarda siffatti servizi della società dell’informazione, bensì prodotti specifici e la loro utilizzazione.

29

In terzo luogo, occorre verificare se la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 possa rientrare nella categoria di regole tecniche costituita dalle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

30

Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che è pacifico che la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 non vieta né la fabbricazione, né l’importazione, né la commercializzazione dei pesticidi contenenti glifosato.

31

Dall’altro lato, per quanto riguarda i divieti di utilizzazione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che tali divieti comprendono misure che hanno una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi possibili del prodotto in questione, e che non si limitano pertanto ad una semplice restrizione dell’utilizzo di quest’ultimo (sentenza dell’8 ottobre 2020, Admiral Sportwetten e a., C‑711/19, EU:C:2020:812, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

32

Tale categoria di regole tecniche fa infatti riferimento, in particolare, a misure nazionali che consentono soltanto un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso (sentenza del 28 maggio 2020, ECO-WIND Construction, C‑727/17, EU:C:2020:393, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

33

Ne deriva, come evidenziato dalla Regione fiamminga nelle sue osservazioni scritte, che solo un divieto quasi assoluto dell’uso normale di un prodotto può rientrare in detta categoria, il che esclude la semplice imposizione di condizioni o di restrizioni al suo utilizzo, come, nel caso di specie, il divieto imposto agli utilizzatori privati non già di acquistare pesticidi contenenti glifosato, bensì di utilizzare essi stessi tali prodotti, il che costringe detti utilizzatori a ricorrere, a tal fine, ai servizi di professionisti titolari di una licenza fitosanitaria.

34

Di conseguenza, la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 non può rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

35

In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la categoria di regole tecniche costituite da «altri requisiti», definita dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535, quest’ultima si riferisce a un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

36

Nel caso di specie, anzitutto, dal preambolo del decreto del 14 luglio 2017 emerge che il divieto da esso stabilito è imposto per tutelare la salute umana e l’ambiente.

37

Occorre poi rilevare che tale divieto riguarda il ciclo di vita dei pesticidi contenenti glifosato dopo la loro commercializzazione, mediante la determinazione di una condizione connessa all’utilizzo di tali prodotti, dal momento che, su terreni a uso privato, solo i professionisti titolari di una licenza fitosanitaria sono autorizzati a utilizzarli.

38

Infine, è necessario constatare che una siffatta misura di divieto può influenzare la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

39

Tale misura comporta infatti la scomparsa di una categoria di potenziali acquirenti di pesticidi contenenti glifosato, vale a dire i privati che intendono utilizzare essi stessi simili pesticidi, senza ricorrere ai servizi di professionisti titolari della licenza fitosanitaria richiesta. Una simile restrizione della possibilità di utilizzo dei pesticidi contenenti glifosato incide quindi sulla loro commercializzazione (v., per analogia, sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

40

Tuttavia, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, affinché la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 possa essere qualificata come «regola tecnica», rientrante nella categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2015/1535, è necessario che la commercializzazione di pesticidi contenenti glifosato sia influenzata «in modo significativo» da tale misura.

41

Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nel caso di specie.

42

Nell’effettuare tale valutazione, il giudice del rinvio potrà tener conto, segnatamente, del volume complessivo delle vendite di pesticidi contenenti glifosato nel territorio della Regione fiamminga e della modifica delle abitudini di acquisto di ciascuna categoria di acquirenti, sulla base della frequenza dei loro acquisti e della quantità di prodotto acquistata, nonché dei cambiamenti che interessano i luoghi di acquisto e i canali di distribuzione. In tale contesto, detto giudice potrà esaminare in che misura, da un lato, la domanda degli utilizzatori professionali si sostituisce a quella dei privati che ricorrono ai servizi dei primi e, dall’altro, gli utilizzatori privati si procurano oramai pesticidi senza glifosato al posto di quelli contenenti tale sostanza.

43

Se il giudice del rinvio dovesse constatare che la misura istituita dal decreto del 14 luglio 2017 ha l’effetto di influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati, ne conseguirebbe che, prima dell’adozione di tale decreto, il governo fiammingo era tenuto a conformarsi all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.

44

Va aggiunto che l’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, di detta direttiva prevede che, quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunichino anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento n. 1907/2006.

45

Alla luce dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifosato può costituire una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che deve formare oggetto di una comunicazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, purché l’applicazione di tale normativa nazionale sia atta a influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di un’autorizzazione nazionale destinata ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifosato può costituire una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che deve formare oggetto di una comunicazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, purché l’applicazione di tale normativa nazionale sia atta a influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.