SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile»

Nella causa C‑656/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 7 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2021, nel procedimento

IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA,

IMGA Rendimento Semestral,

IMGA Ações Portugal Cat A,

IMGA Ações América Cat A,

IMGA Mercados Emergentes,

IMGA Eurofinanceiras,

IMGA Eurocarteira,

IMGA Rendimento Mais,

IMGA Investimento PPR,

IMGA Alocação Moderada Cat A,

IMGA Alocação Dinâmica Cat A,

IMGA Global Equities Selection Cat A,

IMGA Liquidez Cat A,

IMGA Money Market Cat A,

IMGA Euro Taxa Variável Cat A,

IMGA Dívida Pública Europeia,

IMGA Retorno Global Cat A,

IMGA Poupança PPR,

IMGA Alocação Conservadora Cat A,

IMGA Iberia Equities ESG Cat A,

IMGA Iberia Fixed Income ESG Cat A,

IMGA Alternativo,

CA Curto Prazo,

IMGA Ações Europa,

IMGA Flexível Cat A,

CA Monetário,

CA Rendimento,

Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 35‑44,

Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 45‑54,

Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida + 55,

Eurobic Seleção Top,

IMGA European Equities Cat A

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA, IMGA Rendimento Semestral, IMGA Ações Portugal Cat A, IMGA Ações América Cat A, IMGA Mercados Emergentes, IMGA Eurofinanceiras, IMGA Eurocarteira, IMGA Rendimento Mais, IMGA Investimento PPR, IMGA Alocação Moderada Cat A, IMGA Alocação Dinâmica Cat A, IMGA Global Equities Selection Cat A, IMGA Liquidez Cat A, IMGA Money Market Cat A, IMGA Euro Taxa Variável Cat A, IMGA Dívida Pública Europeia, IMGA Retorno Global Cat A, IMGA Poupança PPR, IMGA Alocação Conservadora Cat A, IMGA Iberia Equities ESG Cat A, IMGA Iberia Fixed Income ESG Cat A, IMGA Alternativo, CA Curto Prazo, IMGA Ações Europa, IMGA Flexível Cat A, CA Monetário, CA Rendimento, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 35‑44, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 45‑54, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida + 55, Eurobic Seleção Top e IMGA European Equities Cat A, da A. Fernandes de Oliveira, advogado;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Chambel Alves, H. Gomes Magno e S. Jaulino, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da I. Melo Sampaio e V. Uher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA nonché 31 fondi comuni d’investimento da essa gestiti, ossia IMGA Rendimento Semestral, IMGA Ações Portugal Cat A, IMGA Ações América Cat A, IMGA Mercados Emergentes, IMGA Eurofinanceiras, IMGA Eurocarteira, IMGA Rendimento Mais, IMGA Investimento PPR, IMGA Alocação Moderada Cat A, IMGA Alocação Dinâmica Cat A, IMGA Global Equities Selection Cat A, IMGA Liquidez Cat A, MGA Money Market Cat A, IMGA Euro Taxa Variável Cat A, IMGA Dívida Pública Europeia, IMGA Retorno Global Cat A, IMGA Poupança PPR, IMGA Alocação Conservadora Cat A, IMGA Iberia Equities ESG Cat A, IMGA Iberia fixed income ESG Cat A, IMGA Alternativo, CA Curto Prazo, IMGA Ações Europa, IMGA Flexível Cat A, CA Monetário, CA Rendimento, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 35‑44, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 45‑54, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida + 55, Eurobic Seleção Top e IMGA European Equities Cat A e, dall’altro, l’Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione tributaria e doganale, Portogallo) in merito all’applicazione di un’imposta di bollo sulla commercializzazione di tali fondi comuni d’investimento.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 1, 2, 3 e 9 della direttiva 2008/7 sono così formulati:

«(1)

La direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali [(GU 1969, L 249, pag. 25)], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli.

(3)

Pertanto è nell’interesse del mercato interno armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali per eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali.

(...)

(9)

Oltre all’imposta sui conferimenti non dovrebbero essere applicate altre imposte indirette sulla raccolta di capitali. In particolare, nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque possa essere la loro provenienza».

4

L’articolo 1 della direttiva 2008/7 prevede quanto segue:

«La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

a)

conferimenti di capitale a società di capitali;

b)

operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;

c)

emissione di taluni titoli e obbligazioni».

5

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Società di capitali», così dispone:

«1.   Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:

a)

qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I;

b)

qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;

c)

qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.

2.   Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro».

6

L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:

a)

la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)

i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

7

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai quali si applica tale direttiva possono assumere la forma contrattuale (fondo comune d’investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società d’investimento).

8

Ai sensi dell’articolo 87, prima frase, di tale direttiva:

«Le quote di un OICVM vengono emesse solo previo versamento nel patrimonio dell’OICVM, nei termini d’uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto».

Diritto portoghese

9

L’articolo 1, punto 1, del Código do Imposto do Selo (Codice delle imposte di bollo) prevede quanto segue:

«L’imposta di bollo si applica a tutti gli atti, i contratti, i documenti, i titoli, le carte e gli altri fatti o situazioni giuridiche previste dalla Tabela Geral do Imposto do Selo [(Tariffa generale relativa all’imposta di bollo)], ivi comprese le cessioni di beni a titolo gratuito».

10

La Tariffa generale relativa all’imposta di bollo (in prosieguo: la «TGIS») comprende la voce 17, relativa alle operazioni finanziarie, così formulata:

«Operazioni finanziarie,

(...)

17.3.

Operazioni effettuate da o con l’intermediazione di istituti di credito, di società finanziarie o di altri enti ad esse legalmente equiparate e di qualsiasi altro istituto finanziario – sull’importo fatturato:

(...)

17.3.4. Altre commissioni e corrispettivi per servizi finanziari, comprese le commissioni per le operazioni di pagamento con carta – [aliquota dell’imposta di bollo:] 4%».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La IMGA è una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari a capitale variabile (in prosieguo: i «fondi comuni d’investimento»). Essa gestisce e rappresenta i 31 fondi comuni d’investimento menzionati al punto 2 della presente sentenza.

12

Al fine di far conoscere e commercializzare le quote di fondi comuni d’investimento in questione, la IMGA si avvale di istituti finanziari, principalmente banche commerciali, che dispongono di una rete di agenzie presenti sul territorio portoghese e che hanno esperienza in materia di intermediazione finanziaria e di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari.

13

Nel periodo compreso tra il gennaio e il dicembre 2019, quattro banche hanno commercializzato presso il grande pubblico quote emesse dai fondi comuni d’investimento di cui trattasi nel procedimento principale. Per la fornitura dei servizi di commercializzazione che hanno reso possibili i nuovi conferimenti di capitale raccolti, tali banche hanno percepito commissioni che hanno fatturato alla IMGA in quanto gestrice dei fondi comuni d’investimento. Le banche hanno altresì liquidato l’imposta di bollo, riscossa presso la IMGA, sulle fatture emesse, conformemente alla voce 17.3.4 del TGIS.

14

Nel corso del 2019 la IMGA ha fatturato ai fondi comuni d’investimento commissioni di gestione, una parte delle quali, pari a EUR 8752232,43, era costituita dal valore delle commissioni per la commercializzazione delle quote sottoscritte effettuata dalle banche di cui al punto precedente; tale importo non comprendeva tuttavia l’imposta di bollo pagata dalle banche per le commissioni di cui trattasi. La IMGA ha inoltre liquidato e versato allo Stato l’importo di EUR 350089,30 a titolo di imposta di bollo, con aliquota del 4% prevista dalla voce 17.3.4 del TGIS, corrispondente alle stesse commissioni di commercializzazione che essa ha trasferito sui fondi comuni d’investimento.

15

I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto reclamo amministrativo avverso tale applicazione dell’imposta di bollo presso la Divisão de Serviço Central da Unidade dos Grandes Contribuintes (Divisione del servizio centrale dell’unità grandi contribuenti, Portogallo).

16

Poiché tale reclamo è stato respinto, i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], giudice del rinvio, chiedendo, inter alia, che venisse accertata l’illegittimità degli atti di liquidazione e di autoliquidazione dell’imposta di bollo di cui trattasi nel procedimento principale.

17

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti nel procedimento principale hanno dedotto due motivi. In base al primo motivo, la riscossione di un’imposta di bollo sulla parte della commissione di gestione fatturata dalla IMGA ai fondi comuni d’investimento corrispondente all’importo delle commissioni di commercializzazione e alle relative imposte di bollo, precedentemente fatturate dalle banche e da esse già assoggettate alle imposte di bollo esigibili, costituirebbe una doppia imposizione gravante su una prestazione unica.

18

In base al secondo motivo, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, la commercializzazione di nuove sottoscrizioni di quote di fondi comuni d’investimento dovrebbe essere esentata da qualsiasi imposizione indiretta. Tale obbligo di esenzione riguarderebbe sia la fatturazione del servizio di commercializzazione da parte delle banche alla IMGA sia la rifatturazione del costo di questo stesso servizio da parte della IMGA ai fondi comuni d’investimento.

19

Dopo aver respinto il primo motivo, il giudice del rinvio afferma, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, di nutrire dubbi quanto alla questione se il diritto dell’Unione osti al prelievo di un’imposta di bollo sulla remunerazione percepita dalle banche per i servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento, sia al momento della fatturazione di tali servizi alla società di gestione di detti fondi sia al momento della ripercussione su detti fondi degli importi versati per gli stessi servizi dalla società di gestione.

20

Ciò premesso, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2008/7] osti a una normativa nazionale, come la voce 17.3.4 del [TGIS], la quale prevede la riscossione di un’imposta di bollo sulle commissioni fatturate dalle banche alle società di gestione di fondi mobiliari a capitale variabile per la fornitura a queste ultime di servizi collegati all’attività bancaria diretta a concludere nuove sottoscrizioni di quote di fondi, ossia diretta a fornire nuovi conferimenti di capitale nei fondi d’investimento, consistenti nella sottoscrizione di nuove quote di partecipazione emesse dai fondi.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2008/7] osti a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta di bollo sulle commissioni di gestione fatturate dalle società di gestione ai fondi mobiliari a capitale variabile, nella misura in cui tali commissioni di gestione comprendono la rifatturazione delle commissioni fatturate dalle banche alle società di gestione per l’attività descritta nella prima questione».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di un’imposta di bollo, da un lato, sulla remunerazione percepita da un istituto finanziario, da parte di una società di gestione di fondi comuni d’investimento, per la fornitura di servizi di commercializzazione al fine di nuovi conferimenti di capitale volti alla sottoscrizione di quote di fondi di nuova emissione, nonché, dall’altro, sugli importi che tale società di gestione riceve dai fondi comuni d’investimento nella misura in cui tali importi includono la remunerazione che detta società di gestione ha versato agli istituti finanziari per tali servizi di commercializzazione.

22

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), la direttiva 2008/7 disciplina l’applicazione di imposte indirette sui conferimenti di capitale a società di capitali. Tra tali imposte indirette figurano l’imposta di bollo sui titoli nonché le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta di bollo sui titoli, come risulta dal considerando 2 di tale direttiva.

23

L’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva prevede, peraltro, che ogni società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro che non rientri nelle categorie di società di capitali menzionate al paragrafo 1 del medesimo articolo è assimilata alle società di capitali.

24

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un’imposta di bollo prelevata sul compenso delle banche per i servizi di commercializzazione di nuove sottoscrizioni di quote di fondi comuni d’investimento. Risulta altresì che, nel diritto portoghese, la nozione di «fondi d’investimento» riguarda una massa patrimoniale, priva di personalità giuridica, appartenente ai titolari di quote secondo il regime generale di comunione.

25

Orbene, la Corte ha già dichiarato che un raggruppamento di persone privo di personalità giuridica e i cui membri conferiscano capitali a un patrimonio distinto per il conseguimento di uno scopo di lucro deve essere considerato come un’«associazione che persegue scopi di lucro», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/7, cosicché, in applicazione di quest’ultima disposizione, è assimilato a una società di capitali ai fini di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 1987, Amro Aandelen Fonds, 112/86, EU:C:1987:488, punto 13).

26

Dalle considerazioni suesposte deriva che fondi comuni d’investimento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere assimilati a società di capitali e rientrano quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/7.

27

Svolte tali osservazioni preliminari, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 vieta agli Stati membri di assoggettare a imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente.

28

Tuttavia, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva, al fine di evitare che i divieti da esso previsti siano privati di effetto utile. Infatti, il divieto di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta di capitali si applica ugualmente ad operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, ove questa tassazione significhi assoggettare ad imposta un’operazione che è parte di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Air Berlin, C‑573/16, EU:C:2017:772, punti 3132, nonché giurisprudenza ivi citata).

29

La Corte ha dichiarato infatti che, poiché un’emissione di titoli acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti, un’imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione grava in realtà sull’emissione stessa di tale titolo in quanto costituisce parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali. L’obiettivo di preservare l’effetto utile dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 implica quindi che l’«emissione», ai sensi di detta disposizione, include il primo acquisto di titoli effettuato nel quadro dell’emissione degli stessi (v., per analogia, sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C‑415/02, EU:C:2004:450, punti 3233).

30

Dal pari, la Corte ha considerato che il trasferimento della titolarità giuridica di azioni, ai soli fini di un’operazione di ammissione di tali azioni in Borsa e senza conseguenze sulla titolarità effettiva di queste ultime, deve essere considerato come un’operazione meramente accessoria, integrata in tale operazione di ammissione, la quale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, non può essere assoggettata ad alcuna imposizione, in qualsivoglia forma (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Air Berlin, C‑573/16, EU:C:2017:772, punti 3536).

31

Orbene, poiché servizi di commercializzazione di quote di fondi comuni d’investimento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, sono strettamente connessi alle operazioni di emissione e di messa in circolazione di quote, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, essi devono essere considerati parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali.

32

Infatti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, tali fondi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65, in forza dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di quest’ultima. A tal riguardo, il versamento del prezzo corrispondente alle quote acquistate, unico obiettivo di un’operazione di commercializzazione, si ricollega alla sostanza della raccolta di capitali e, come risulta dall’articolo 87 della direttiva 2009/65, è una condizione che deve essere soddisfatta affinché siano emesse le quote di fondi in questione.

33

Ne consegue che il fatto di far conoscere al pubblico l’esistenza di strumenti d’investimento al fine di promuovere la sottoscrizione di quote di fondi comuni d’investimento costituisce un’iniziativa commerciale necessaria che, in quanto tale, deve essere considerata un’operazione accessoria integrata nell’operazione di emissione e di messa in circolazione di quote di detti fondi.

34

Peraltro, poiché l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 dipende dallo stretto collegamento dei servizi di commercializzazione con siffatte operazioni di emissione e di messa in circolazione, è irrilevante, ai fini di una siffatta applicazione, che sia stato scelto di affidare tali operazioni di commercializzazione a soggetti terzi piuttosto che eseguirle direttamente.

35

A tal riguardo, occorre ricordare che, da un lato, tale disposizione non fa dipendere l’obbligo degli Stati membri di esentare le operazioni di raccolta di capitali da alcuna condizione relativa alla qualità del soggetto incaricato di effettuare tali operazioni. Dall’altro lato, l’esistenza o meno di un obbligo di legge di ricorrere ai servizi di un terzo non è una condizione rilevante quando si tratta di determinare se un’operazione debba essere considerata parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Air Berlin, C‑573/16, EU:C:2017:772, punto 37).

36

Ne consegue che servizi di commercializzazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale fanno parte integrante di un’operazione di raccolta di capitali, cosicché il loro assoggettamento a un’imposta di bollo ricade nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7.

37

Peraltro, occorre constatare che l’effetto utile di tale disposizione sarebbe compromesso se, pur ostando all’applicazione di un’imposta di bollo sulle remunerazioni percepite dalle banche per i servizi di commercializzazione di nuove quote di fondi comuni d’investimento presso la società di gestione di questi ultimi, si consentisse l’applicazione di tale imposta di bollo sulle stesse remunerazioni quando queste ultime sono rifatturate dalla suddetta società di gestione ai fondi di cui trattasi.

38

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo, da un lato, sulla remunerazione percepita da un istituto finanziario, da parte di una società di gestione di fondi comuni d’investimento, per la fornitura di servizi di commercializzazione al fine di nuovi conferimenti di capitale volti alla sottoscrizione di quote di fondi di nuova emissione, nonché, dall’altro, sugli importi che tale società di gestione riceve dai fondi comuni d’investimento nella misura in cui tali importi includono la remunerazione che detta società di gestione ha versato agli istituti finanziari per tali servizi di commercializzazione.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo, da un lato, sulla remunerazione percepita da un istituto finanziario, da parte di una società di gestione di fondi comuni d’investimento, per la fornitura di servizi di commercializzazione al fine di nuovi conferimenti di capitale volti alla sottoscrizione di quote di fondi di nuova emissione, nonché, dall’altro, sugli importi che tale società di gestione riceve dai fondi comuni d’investimento nella misura in cui tali importi includono la remunerazione che detta società di gestione ha versato agli istituti finanziari per tali servizi di commercializzazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.