Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024 –
Ryanair e Laudamotion / Commissione
(causa C‑591/21 P) ( 1 )
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dalla Repubblica d’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines AG – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti da una sola impresa – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi»
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1. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Inclusione – Misura che non apporta benefici all’insieme delle compagnie aeree che hanno subito un danno – Irrilevanza [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 42-54) |
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2. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione dell’aiuto alla luce della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento – Presupposti [Artt. 49, 56, e 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 98-103) |
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3. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione della compatibilità con il principio di non discriminazione – Criteri – Obiettivo dell’aiuto – Necessità dell’aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 70-76) |
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4. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto ai sensi dell’articolo 18 TFUE – Carattere sussidiario rispetto ai divieti specifici di discriminazione stabiliti dal Trattato FUE – Articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE recante simili divieti specifici (Artt. 18 e 107, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 77-80) |
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5. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Valutazione dei danni arrecati dalla pandemia di COVID-19 all’impresa beneficiaria dell’aiuto [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 23-25, 126-128) |
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6. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Criteri – Proporzionalità dell’aiuto – Calcolo dell’importo dell’aiuto – Cumulo dell’aiuto destinato a compensare il beneficiario nel contesto della pandemia di COVID-19 con altre misure che non coprono gli stessi costi ammissibili – Ammissibilità [Art. 107, §§ 2, b), e 3, b), TFUE] (v. punti 137-141) |
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7. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Prestito subordinato convertibile in sovvenzione a favore di una compagnia aerea per compensare quest’ultima nel contesto della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Presupposti – Interessati a cui spetta dimostrare l’esistenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno [Art. 107, § 2, b), TFUE] (v. punti 153-160) |
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8. |
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a proposito di un regime di aiuti o di una misura di aiuto – Obbligo di motivazione – Portata [Artt. 107, § 2, b), e 296 TFUE] (v. punti 166-173) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Ryanair DAC e la Laudamotion GmbH si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Austria e la Austrian Airlines AG si fanno carico delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 462 del 15.11.2021.