SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 maggio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Progetti di riassetto urbano – Esame sulla base di soglie o criteri – Articolo 4, paragrafo 3 – Criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III – Articolo 11 – Accesso alla giustizia»

Nella causa C‑575/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 14 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2021, nel procedimento

WertInvest Hotelbetriebs GmbH

contro

Magistrat der Stadt Wien,

con l’intervento di:

Verein Alliance for Nature,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la WertInvest Hotelbetriebs GmbH, da K. Liebenwein, Rechtsanwalt, e L. Pöcho, Rechtsanwältin;

per il Magistrat der Stadt Wien, da G. Cech, Senatsrat;

per il Verein Alliance for Nature, da W. Proksch e P. Pyka, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da A. Kögl, W. Petek, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Hermes e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in particolare, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 11, dell’allegato II, punto 10, lettera b), e dell’allegato III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2011/92»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la WertInvest Hotelbetriebs GmbH e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione municipale della città di Vienna, Austria) in merito ad una domanda di autorizzazione di un progetto urbanistico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando 1 e da 7 a 11 della direttiva 2011/92:

«(1)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [(GU 1985, L 175, pag. 40)] ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(...)

(7)

L’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

(8)

I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente; pertanto, questi progetti dovrebbero essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica.

(9)

I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull’ambiente.

(10)

Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.

(11)

Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

c)

“autorizzazione”: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

d)

“pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e)

“pubblico interessato”: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

(...)».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a)

popolazione e salute umana;

b)

biodiversità (…);

c)

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d)

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e)

interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d)».

7

L’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2011/92 è così formulato:

«2.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante

a)

un esame del progetto caso per caso;

o

b)

soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.   Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell’impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.

4.   Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all’allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull’ambiente effettuate in base a normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull’ambiente.

5.   L’autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base a normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e:

a)

qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato III; ovvero

b)

qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato III e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull’ambiente».

8

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a)

che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b)

che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva».

9

L’allegato II di detta direttiva, dal titolo «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2», al suo punto 10, intitolato «Progetti di infrastruttura», così prevede:

«(…)

b)

Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

(...)».

10

L’allegato III della direttiva 2011/92, dal titolo «Criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 (Criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale)».

«1.   Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

a)

delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;

b)

del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

(...)

2.   Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a)

dell’utilizzo del territorio esistente e approvato;

b)

della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c)

della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

(...)

vii)

zone a forte densità demografica;

viii)

zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3.   Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale

I probabili effetti significativi dei progetti sull’ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all’impatto dei progetti sui fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

a)

dell’entità ed estensione dell’impatto (ad esempio l’area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);

(...)

g)

del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati (…)

(...)».

Diritto austriaco

11

Ai sensi dell’articolo 3 del Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000) (legge federale relativa alla valutazione dell’impatto ambientale) (BGBl. 697/1993), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UVP-G 2000»), intitolato «Oggetto della valutazione dell’impatto ambientale»:

«1.   I progetti di cui all’allegato 1, nonché le modifiche di tali progetti, devono essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale alle condizioni previste dalle disposizioni seguenti. La procedura semplificata si applica ai progetti di cui alle colonne 2 e 3 dell’allegato 1. (...)

2.   Per quanto riguarda i progetti di cui all’allegato 1 che non raggiungono le soglie limite o non soddisfano i criteri ivi fissati, ma che hanno un nesso spaziale con altri progetti e raggiungono, congiuntamente, la soglia di cui trattasi o soddisfano il criterio fissato, l’autorità deve, caso per caso, accertare se, a causa di un cumulo degli effetti, ci si debba attendere significativi effetti pregiudizievoli, nocivi o indesiderati sull’ambiente e se occorra, se del caso, procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale del progetto previsto. Non occorre procedere ad un esame caso per caso se il progetto previsto ha una capacità inferiore al 25% del valore di soglia. Ai fini della decisione caso per caso si tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 5, punti da 1 a 3; sono applicabili i paragrafi 7 e 8. La valutazione dell’impatto ambientale deve essere effettuata con procedura semplificata. Non occorre procedere all’esame caso per caso qualora il committente chieda una valutazione dell’impatto ambientale.

(...)

4.   Per quanto riguarda i progetti per i quali, nella colonna 3 dell’allegato 1, è fissata una soglia in determinati siti da proteggere, qualora tale condizione sia soddisfatta, l’autorità deve decidere caso per caso se, tenuto conto della portata e della sostenibilità dell’impatto ambientale, ci si debba attendere che l’habitat da proteggere (categoria B dell’allegato 2) o l’obiettivo di protezione per il quale il sito da proteggere è stato definito (categorie A parte C, D ed E dell’allegato 2) subiscano un impatto significativo. Nell’ambito di tale esame occorre tener conto dei siti da proteggere delle categorie A parte C, D ed E dell’allegato 2 solo se, alla data di apertura del procedimento, essi figurano nell’elenco dei siti di interesse comunitario (categoria A dell’allegato 2). Se del caso, deve essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale. Ai fini della decisione caso per caso si tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 5, punti da 1 a 3; sono applicabili i paragrafi 7 e 8. Non occorre procedere all’esame caso per caso qualora il committente chieda la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale.

4a.   Per quanto riguarda i progetti per i quali sono stabilite condizioni specifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 4 nella colonna 3 dell’allegato 1, qualora tali condizioni siano soddisfatte, l’autorità deve determinare caso per caso, in applicazione del paragrafo 7, se ci si debba attendere che, a causa di tale progetto, si verifichino significativi effetti negativi o nocivi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1. Se del caso, deve essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale secondo la procedura semplificata. Non occorre procedere all’esame caso per caso qualora il committente chieda la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale.

(...)

6.   Non è possibile concedere autorizzazioni a progetti sottoposti a valutazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 4 prima del completamento della valutazione dell’impatto ambientale o dell’esame caso per caso, in quanto le dichiarazioni effettuate ai sensi di disposizioni amministrative prima del completamento della valutazione dell’impatto ambientale sono prive di effetti giuridici. Le autorizzazioni concesse in violazione della presente disposizione possono essere annullate dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, entro un termine di tre anni.

7.   Su domanda del committente del progetto, di un’autorità coinvolta o dell’Umweltanwalt [mediatore per l’ambiente, Austria], l’autorità deve determinare se, per quanto riguarda un determinato progetto, occorra effettuare una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della presente legge federale e a quale delle fattispecie previste all’allegato 1 o all’articolo 3a, paragrafi da 1 a 3, tale progetto corrisponda. Tale determinazione può avvenire anche d’ufficio. (...)

(...)

9.   Qualora l’autorità stabilisca, a norma del paragrafo 7, che non è necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale in relazione a un progetto, a un’organizzazione per la protezione dell’ambiente riconosciuta ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, o a un vicino, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, punto 1, è legittimato a proporre ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht [Tribunale amministrativo federale, Austria]. A partire dal giorno della pubblicazione su Internet, a tale organizzazione per la protezione dell’ambiente o vicino dovrebbe essere data la possibilità di consultare il fascicolo amministrativo. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire dell’organizzazione per la tutela dell’ambiente, l’area di attività indicata nella decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, è determinante».

12

L’allegato 1 dell’UVP-G 2000 così dispone:

«L’allegato comprende i progetti soggetti a valutazione dell’impatto ambientale a norma dell’articolo 3.

Nelle colonne 1 e 2 figurano i progetti che sono comunque sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (colonna 1) o che devono essere sottoposti ad una procedura semplificata (colonna 2). Le modifiche di cui all’allegato 1 richiedono un esame caso per caso a partire dalla soglia indicata; in caso contrario, si applica l’articolo 3a, paragrafi 2 e 3, a meno che non si tratti espressamente e soltanto di nuove costruzioni, di nuovi edifici o di nuove urbanizzazioni.

Nella colonna 3 figurano i progetti che sono sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale solo quando sono soddisfatte determinate condizioni. Per tali progetti, una volta raggiunta la soglia minima indicata, occorre procedere ad un esame caso per caso. Se da tale esame risulta che il progetto deve essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, si applica la procedura semplificata.

Le categorie di aree protette menzionate nella colonna 3 sono definite nell’allegato 2. Tuttavia, le aree delle categorie A parte C, D ed E devono essere prese in considerazione per determinare se un progetto è soggetto a una valutazione di impatto ambientale solo qualora esse vi sono menzionate alla data di presentazione della domanda.

 

Valutazione di impatto ambientale

Valutazione di impatto ambientale con procedura semplificata

 

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

(...)

(...)

(...)

(...)

 

Progetti di infrastrutture

 

 

(...)

(...)

(...)

(...)

Z 17

 

a) Parchi ricreativi o di attrazioni, stadi e campi da golf con una superficie occupata di almeno 10 ha o almeno 1 500 posti di parcheggio per veicoli a motore;

b) Parchi ricreativi o di attrazioni, stadi e campi da golf situati in aree protette di categoria A o D con una superficie occupata di almeno 5 ha o almeno 750 posti di parcheggio per veicoli a motore.

c) Progetti di cui alle lettere a) e b) e gli impianti connessi che sono costruiti, modificati o ampliati sulla base di accordi con organizzazioni internazionali per grandi eventi (ad esempio Giochi olimpici, campionati del mondo o d’Europa, gare di Formula 1), dopo aver effettuato una valutazione individuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4a;

(...)

Z 18

 

a) Zone industriali e di attività con una superficie occupata di almeno 50 ha;

b) Progetti di riassetto urbano con una superficie occupata di almeno 15 ha e una superficie lorda pavimentata di almeno 150 000 m2;

c) Zone industriali e di attività situate in aree protette di categoria A o D con una superficie occupata di almeno 25 ha;

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b), l’articolo 3, paragrafo 2, si applica tenendo conto della somma delle capacità autorizzate negli ultimi cinque anni, compresa la capacità richiesta o l’ampliamento di capacità.

Z 19

 

a) Centri commerciali con una superficie occupata di almeno 10 ha o almeno 1 000 posti di parcheggio per veicoli a motore;

b) Centri commerciali situati in aree protette di categoria A o D con una superficie occupata di almeno 5 ha o almeno 500 posti di parcheggio per veicoli a motore;

(...)

Z 20

 

a) alloggi come alberghi o villaggi per vacanze, comprese le strutture ausiliarie con almeno 500 posti letto o una superficie occupata di almeno 5 ha, al di fuori degli agglomerati urbani;

b) alloggi come alberghi o villaggi turistici, compresi gli impianti annessi in aree protette di categoria A o B con almeno 250 letti letto o una superficie occupata di almeno 2,5 ha, al di fuori degli agglomerati urbani.

(...)

Z 21

 

a) parcheggi o garage accessibili al pubblico con almeno 1 500 posti di parcheggio per veicoli a motore;

b) parcheggi o garage accessibili al pubblico in aree protette di categoria A, B o D con almeno 750 posti di parcheggio per veicoli a motore.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)».

13

La nota a piè di pagina 3a), contenuta nella colonna 2 del punto Z 18 dell’allegato 1 dell’UVP-G 2000, precisa quanto segue:

«Per riassetto urbano si intendono progetti di riassetto per la costruzione di un insieme multifunzionale, in ogni caso con edifici residenziali e uffici, comprendenti le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine con un bacino di utenza che si estende al di là dell’area del progetto. Dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano o parti di essi non sono più considerati tali ai sensi della presente nota».

14

L’allegato 2 dell’UVP-G 2000 così dispone:

«Classificazione dei siti da proteggere nelle seguenti categorie:

Categoria

Sito da proteggere

Campo d’applicazione

A

Zona speciale di conservazione

(...) siti iscritti nel patrimonio mondiale dell’[Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)] conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale [adottata a Parigi il 16 novembre 1972 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1037, n. I‑15511)]

(...)

(...)

(...)

D

Sito inquinato (aria)

Siti determinati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8

(...)

(...)

(...)

(...)».

15

L’articolo 70 del Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch, Bauordnung für Wien (codice viennese dello sviluppo urbano, dell’urbanistica e della costruzione, regolamento di costruzione di Vienna) (LGBl. 1930/11), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice viennese dello sviluppo urbano»), intitolato «Esame del progetto di costruzione e concessione del permesso di costruire», prevede, al suo paragrafo 1:

«Se un progetto di costruzione può ledere diritti pubblici soggettivi dei vicini (articolo 134a), qualora non trovi applicazione la procedura di rilascio di un permesso di costruire semplificato, occorre organizzare un’udienza alla quale devono essere convocati anche il progettista e il committente, nella misura in cui non trova applicazione l’articolo 65, paragrafo 1. (...)»

16

L’articolo 134 di tale codice, intitolato «Parti», così dispone:

«1.   Il richiedente o depositante è in ogni caso parte ai sensi dell’articolo 8 dell’[Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (legge generale sul procedimento amministrativo)] se [il codice viennese dello sviluppo urbano] prevede una domanda o il deposito di una domanda.

(…)

3.   Nell’ambito della procedura per il rilascio di un permesso di costruire (...), oltre al richiedente (committente), i proprietari (comproprietari) del terreno sono parti. I titolari di un diritto edilizio devono essere trattati come proprietari di terreni. I proprietari (condomini) di terreni vicini sono parti qualora la costruzione prevista e la sua destinazione ledano i loro diritti pubblici soggettivi tassativamente elencati all’articolo 134a e qualora, in deroga al paragrafo 4, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, sollevino obiezioni nei confronti del progetto di costruzione ai sensi dell’articolo 134a al più tardi nel corso dell’udienza. I vicini ottengono lo status di parti solo dopo aver approvato espressamente il progetto di costruzione o aver fatto riferimento a quest’ultimo. I vicini dispongono del diritto di consultare il fascicolo (...) a partire dal momento in cui il progetto di costruzione è stato depositato presso l’autorità. Tutte le altre persone i cui diritti privati o interessi sono lesi sono parti (...). I terreni vicini nella zona edificabile sono quelli adiacenti al terreno oggetto del progetto di costruzione o ne sono separati di non più di 6 metri da bande di terreno o da una corsia stradale pubblica di larghezza non superiore a 20 metri, e in quest’ultimo caso sono situati di fronte al terreno da costruire. In tutte le aree aventi un’altra destinazione e quando i terreni sono pubblici, sono vicini i terreni distanti al massimo 20 metri dal progetto di costruzione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La ricorrente nel procedimento principale ha previsto la costruzione nel centro della città di Vienna (Austria) di un complesso di edifici, denominato «ICV Heumarkt Neu – Neubau Hotel InterContinental, Wiener Eislaufverein WEV (in prosieguo: il «progetto “Heumarkt Neu”»).

18

Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, tale progetto consisteva nella ristrutturazione del sito di cui trattasi mediante la demolizione dell’albergo InterContinental esistente e la costruzione di due nuovi edifici ad uso alberghiero, commerciale e congressuale, di una torre ad uso alberghiero, congressuale, residenziale e per uffici, nonché di un edificio di base, situato sotto tale torre e uno dei suddetti edifici, ad uso alberghiero, commerciale e congressuale, con tre piani interrati. L’edificio non situato sull’edificio di base sarebbe situato tra quest’ultimo e una sala di concerto adiacente e disporrebbe anche di tre livelli di sottosuolo. Nell’ambito di detto progetto, era altresì previsto di procedere in primo luogo, alla ricostruzione di una pista di pattinaggio e dell’edificio che la ospita, realizzando una pista di pattinaggio sotterranea di una superficie di circa 1000 m2, una palestra sotterranea con una piscina, in secondo luogo, alla costruzione di un parcheggio sotterraneo di 275 posti per autoveicoli, nonché, in terzo luogo, ad una dislocazione di circa 11 metri di una strada contigua a tale progetto. Il progetto «Heumarkt Neu» occuperebbe una superficie di circa 1,55 ha e una superficie lorda pavimentata di 89000 m2 (di cui 58000 m2 fuori terra e 31000 m2 interrati). L’insieme di tale progetto sarebbe, inoltre, situato nella zona centrale del sito classificato come patrimonio mondiale dell’Unesco denominato «Centro storico di Vienna».

19

Con decisione del 16 ottobre 2018, adottata in risposta ad una domanda del 17 ottobre 2017 della ricorrente nel procedimento principale, presentata sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 7, dell’UVP-G 2000, il governo del Land di Vienna (Austria) ha constatato che il progetto «Heumarkt Neu» non doveva essere sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale, in quanto quest’ultimo non rientrava in nessuna delle categorie di progetti di cui all’allegato 1 dell’UVP-G 2000 che avrebbero potuto essere pertinenti (in particolare, punti da Z 17 a Z 21 di tale allegato). Per quanto riguarda la categoria intitolata «progetti di riassetto urbano», di cui all’allegato 1, punto Z 18, lettera b), dell’UVP-G 2000, il governo del Land di Vienna ha indicato che il suddetto progetto non avrebbe raggiunto le soglie previste da tale disposizione e che l’articolo 3, paragrafo 2, dell’UVP-G 2000, relativo al cumulo con altri progetti, non era applicabile, dal momento che la soglia del 25% prevista da tale disposizione non sarebbe stata raggiunta.

20

Investito di un ricorso avverso tale decisione, proposto da diversi vicini nonché da un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha informato il committente del progetto «Heumarkt Neu» e il governo del Land di Vienna di ritenere che la trasposizione nel diritto nazionale della disposizione di cui all’allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92 fosse insufficiente e che occorresse procedere ad un esame di tale progetto caso per caso. Detto giudice ha nominato un perito e ha fissato una data di udienza. Successivamente, la ricorrente nel procedimento principale ha ritirato la sua domanda, menzionata al punto 19 della presente sentenza, diretta a stabilire che non occorreva realizzare una valutazione di impatto ambientale.

21

Nonostante il ritiro di tale domanda, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha dichiarato, con decisione del 9 aprile 2019, che il progetto «Heumarkt Neu» era soggetto all’obbligo di realizzare una valutazione di impatto ambientale.

22

Adito con ricorso per cassazione («Revision») dalla ricorrente nel procedimento principale e dal governo del Land di Vienna, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 25 giugno 2021, ha annullato la decisione del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) del 9 aprile 2019, in quanto, in sostanza, dopo il ritiro della domanda della ricorrente nel procedimento principale, quest’ultimo giudice non sarebbe più stato competente a pronunciarsi nel merito del ricorso di cui era investito e avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la decisione di tale governo del 16 ottobre 2018.

23

Di conseguenza, con decisione del 15 luglio 2021, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha dichiarato nulla la decisione del governo del Land di Vienna del 16 ottobre 2018.

24

In precedenza, con domanda del 30 novembre 2018, la ricorrente nel procedimento principale aveva chiesto all’amministrazione municipale della città di Vienna, parallelamente alla procedura di determinazione sopra menzionata, il rilascio di un permesso di costruire per il progetto «Heumarkt Neu».

25

A causa della mancata decisione dell’amministrazione municipale della città di Vienna su tale domanda, il 12 marzo 2021 la ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), giudice del rinvio nella presente causa, un ricorso per carenza, con il quale essa chiede a tale giudice di concedere il permesso di costruire richiesto, indicando al contempo che, tenuto conto delle soglie e dei criteri previsti all’allegato 1, punto Z 18, lettera b), dell’UVP-G 2000, il progetto «Heumarkt Neu» non era soggetto alla valutazione dell’impatto ambientale.

26

Il giudice del rinvio espone che, in forza del diritto nazionale, dal momento che il ricorso per carenza deve, come nel caso di specie, essere dichiarato fondato, spetterà ormai a detto giudice statuire, se del caso, sulla domanda di permesso di cui trattasi. Tuttavia, la sua eventuale competenza a pronunciarsi su detta domanda dipende, al pari della competenza dell’autorità in materia di costruzione alla quale esso si sostituirebbe nel caso di specie, dalla questione se una valutazione dell’impatto ambientale debba o meno aver luogo, questione che esso deve pertanto risolvere in via preliminare. Esso precisa, inoltre, che, nel caso di specie, tale questione preliminare deve essere esaminata prendendo in considerazione le soglie e i criteri relativi ai «progetti di riassetto urbano» ai sensi dell’allegato 1, punto Z 18, lettera b), dell’UVP-G 2000, quale unica ipotesi prevista da detto allegato applicabile al caso di specie.

27

Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la [direttiva 2011/92] osti ad una normativa nazionale che subordini l’effettuazione di una valutazione dell’impatto ambientale per i “progetti di riassetto urbano” al raggiungimento di soglie di utilizzo di superficie di 15 ha o più e di superficie lorda di pavimento di oltre 150000 m2 e che ponga inoltre come condizione che si tratti di un progetto di sviluppo per un’edificazione multifunzionale d’insieme che include, in ogni caso, fabbricati residenziali e uffici, comprese le relative infrastrutture stradali e servizi con un bacino di utenza che va oltre il sito del progetto. Se sia inoltre rilevante al riguardo la circostanza che nel diritto nazionale siano previste fattispecie specifiche con riferimento a:

aree ricreative o parchi di divertimento, stadi o campi da golf (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia o a partire da un determinato numero di parcheggi),

parchi industriali o commerciali (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia),

centri commerciali (con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia o a partire da un determinato numero di parcheggi),

strutture ricettive come alberghi o villaggi vacanze, comprese le strutture accessorie (a partire da un determinato numero di posti letto o con un utilizzo di superficie superiore a una determinata soglia, limitatamente all’area al di fuori di agglomerati chiusi) e

parcheggi o garage accessibili al pubblico (a partire da un determinato numero di posti auto).

2)

Se la [direttiva 2011/92] preveda, con particolare riguardo alla disposizione di cui all’allegato III, punto 2, lettera c), viii) [di tale direttiva] – ai sensi della quale per stabilire se i progetti elencati nell’allegato II [di quest’ultima] debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale occorre tenere conto anche delle “zone di importanza storica, culturale o archeologica” –, che per le zone di particolare importanza storica, culturale, urbanistica o architettonica come, ad esempio, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, debbano essere fissati valori di soglia più bassi o criteri di soglia meno rigorosi (rispetto alla prima questione).

3)

Se la [direttiva 2011/92] osti ad una normativa nazionale che, in sede di valutazione di un “progetto di riassetto urbano” ai sensi della prima questione, limiti l’aggregazione (cumulo) con altri progetti simili che presentano una correlazione spaziale, prendendo in considerazione solo la somma delle capacità autorizzate negli ultimi cinque anni, comprese la capacità richiesta o l’espansione della capacità per cui, dopo la loro realizzazione, i progetti di riassetto urbano, o parti di essi, non sono più considerati concettualmente progetti di riassetto urbano e l’obbligo di accertare, caso per caso, se siano prevedibili notevoli effetti dannosi, nocivi o indesiderati sull’ambiente in ragione di un cumulo degli effetti e, di conseguenza, se si debba procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale per il progetto previsto, viene meno qualora quest’ultimo presenti una capacità inferiore al 25 percento del valore di soglia.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: se l’esame caso per caso se il progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente e debba quindi essere sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale, richiesto nel caso in cui le autorità nazionali eccedano il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri (conformemente alle disposizioni, nella fattispecie direttamente applicabili, dell’articolo 2, paragrafo 1, nonché dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92), possa limitarsi a taluni aspetti della tutela, come l’oggetto della tutela di una determinata zona, o se in tal caso si debbano prendere in considerazione tutti i criteri e gli elementi menzionati nell’allegato III della direttiva 2011/92.

5)

Se la [direttiva 2011/92] consenta, in particolare nel rispetto dei principi di tutela giurisdizionale enunciati all’articolo 11, che la valutazione di cui alla quarta questione sia effettuata per la prima volta dal giudice del rinvio (in un procedimento di autorizzazione edilizia e nell’ambito dell’esame della propria competenza), in procedimenti in cui, ai sensi del diritto nazionale, il “pubblico” gode della qualità di parte solo in ambito estremamente limitato e che avverso la sua decisione i membri del “pubblico interessato” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), della [direttiva 2011/92], dispongano solo di una tutela giurisdizionale estremamente limitata. Se ai fini della risoluzione di tale questione incida il fatto che, in forza della normativa nazionale e al di fuori della possibilità di un accertamento d’ufficio, solo il promotore del progetto, l’autorità con cui esso ha collaborato, o l’Umweltanwalt [mediatore per l’ambiente] possono richiedere separatamente un accertamento per stabilire se il progetto sia soggetto all’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.

6)

Se, nel caso dei “progetti di riassetto urbano” di cui all’allegato II, punto 10, lettera b), della [direttiva 2011/92], detta direttiva consenta, precedentemente o in aggiunta all’effettuazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale, o prima della conclusione di un esame caso per caso degli effetti sull’ambiente, volto a chiarire la necessità di una valutazione dell’impatto ambientale, di rilasciare permessi urbanistici per singoli interventi edilizi che costituiscono parte del progetto di riassetto urbano nel suo complesso, per cui nell’ambito del processo di costruzione non ha luogo una valutazione globale dell’impatto ambientale ai sensi della [direttiva 2011/92] e il pubblico gode solo di uno status di parte limitato».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

28

La WertInvest Hotelbetrieb sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto il progetto «Heumarkt Neu» non rientrerebbe nella nozione di «progetti di riassetto urbano» ai sensi dell’allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92, in quanto detto progetto si limiterebbe, essenzialmente, a trasformare un sito già esistente.

29

Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes,C‑278/16, EU:C:2017:757, punto 21 e giurisprudenza citata).

30

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes,C‑278/16, EU:C:2017:757, punto 22 e giurisprudenza citata).

31

Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto le questioni sollevate presentano, al contrario, collegamenti manifesti con l’oggetto della controversia principale. Inoltre, occorre rilevare che le obiezioni così sollevate dalla WertInvest Hotelbetrieb riguardano la portata stessa dell’allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92 e la qualificazione giuridica dei fatti alla luce di detta disposizione. Orbene, la questione se una situazione come quella di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni di diritto dell’Unione considerate dal giudice del rinvio è una questione di merito legata alla loro interpretazione, di modo che gli eventuali dubbi al riguardo non sono idonei a pregiudicare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ,C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 67).

32

Pertanto, occorre respingere gli argomenti della WertInvest Hotelbetrieb vertenti sull’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

33

Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150000 m2 e, dall’altro, al fatto che si tratti di un progetto urbanistico finalizzato alla costruzione di un complesso multifunzionale, il quale comprende quanto meno edifici residenziali e per uffici, progetto che includa le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine e disponga di un bacino di utenza che si estende al di là dell’area interessata dal progetto, e che non fissa soglie più basse o criteri più rigorosi, in funzione dell’ubicazione dei progetti interessati, in particolare in zone particolarmente importanti dal punto di vista storico, culturale, urbanistico o architettonico.

34

Dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 e del punto 10, lettera b), dell’allegato II di quest’ultima risulta che gli Stati membri devono determinare, mediante un esame caso per caso o sulla base di soglie o criteri da essi fissati, se un progetto di riassetto urbano debba essere sottoposto ad una valutazione del suo impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 di detta direttiva. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare entrambe le summenzionate procedure.

35

A tal riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che, come risulta dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio, cui spetta valutare i fatti, non sembra aver nutrito alcun dubbio quanto alla circostanza che un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato rientrante nella nozione di «progetti di riassetto urbano» ai sensi del punto 10, lettera b), dell’allegato II della direttiva 2011/92, nozione a proposito della cui interpretazione detto giudice non ha, del resto, interpellato la Corte. Orbene, nel caso di specie, e alla luce, in particolare, delle caratteristiche di detto progetto quali descritte nella decisione di rinvio e riprodotte al punto 18 della presente sentenza, la Corte non ravvisa alcuna ragione per mettere in dubbio la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal giudice del rinvio.

36

Del resto, per quanto riguarda l’obiezione della WertInvest Hotelbetrieb menzionata al punto 28 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che la circostanza che detto progetto riguardi la trasformazione di un sito già esistente, mediante, come nel caso di specie, la demolizione del sito esistente e la ricostruzione di un nuovo sito, non è tale da impedire che un siffatto progetto possa essere considerato rientrante nella nozione di «progetti di riassetto urbano» ai sensi del punto 10, lettera b), dell’allegato II della direttiva 2011/92 (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda,C‑50/09, EU:C:2011:109, punto 100).

37

Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 2011/92, occorre ricordare che gli Stati membri devono dare a tale direttiva un’attuazione pienamente conforme ai requisiti da essa stabiliti tenuto conto del suo obiettivo essenziale, che è, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo 1, che, prima del rilascio di un’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (v., in tal senso, a proposito delle corrispondenti disposizioni della direttiva 85/337, sentenza del 27 marzo 2014, Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana e Iberdrola Distribución Eléctrica, C‑300/13, non pubblicata, EU:C:2014:188, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

38

A tal riguardo, occorre ricordare che un progetto di dimensioni anche ridotte può avere effetti significativi sull’ambiente e che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni legislative dello Stato membro che prevedono la valutazione dell’impatto ambientale di determinati tipi di progetti devono altresì rispettare i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/92 e tener conto dell’impatto del progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul suolo, sull’acqua, sull’aria e sul clima, nonché sui beni materiali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Belgio, C‑435/09, non pubblicata, EU:C:2011:176, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

39

Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, qualora, per quanto riguarda i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92, gli Stati membri abbiano deciso di ricorrere alla fissazione di soglie o criteri al fine di determinare se tali progetti debbano essere sottoposti a una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 di tale direttiva, il margine di discrezionalità ad essi conferito trova i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, di sottoporre a valutazione, prima del rilascio di un’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale significativo, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Polonia, C‑526/16, non pubblicata, EU:C:2018:356, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

40

Infine, occorre sottolineare che, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, gli Stati membri hanno l’obbligo di tener conto, nel fissare dette soglie o criteri, dei pertinenti criteri di selezione di cui all’allegato III di tale direttiva.

41

Tra questi ultimi criteri, tale allegato prende in considerazione, in primo luogo, le caratteristiche dei progetti, le quali devono essere considerate in particolare rispetto alla dimensione del progetto e al cumulo di quest’ultimo con altri progetti esistenti o approvati; in secondo luogo, l’ubicazione dei progetti, in modo che sia presa in considerazione la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono essere interessate da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dell’uso esistente e approvato del terreno nonché della capacità di carico dell’ambiente naturale, dedicando un’attenzione particolare, tra l’altro, alle zone ad alta densità demografica e ai paesaggi e siti di importanza storica, culturale o archeologica e, in terzo luogo, alle caratteristiche dell’impatto potenziale dei progetti, in particolare per quanto riguarda l’area geografica e la popolazione che potrebbe essere interessata dagli stessi e l’effetto cumulato di questi ultimi con altri progetti esistenti o approvati.

42

Ne consegue che uno Stato membro che, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, fissi soglie o criteri tenendo conto soltanto delle dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione i criteri ricordati al punto 41 della presente sentenza, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Belgio, C‑435/09, non pubblicata, EU:C:2011:176, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

43

Nel caso di specie, risulta che, pur avendo fissato diverse soglie, applicabili in funzione dell’ubicazione del progetto, in particolare nelle zone di categoria A che includono i siti classificati nel patrimonio mondiale dell’Unesco, per i progetti riguardanti i «centri commerciali» e i «parcheggi o garage accessibili al pubblico», di cui ai punti Z 19 e Z 21 dell’allegato 1 dell’UVP-G 2000, progetti che rientrano anch’essi nella nozione di «progetti di riassetto urbano», ai sensi del punto 10, lettera b), dell’allegato II alla direttiva 2011/92, la Repubblica d’Austria ha fissato una soglia unica per quanto riguarda i «progetti di riassetto urbano» di cui al punto Z 18, lettera b), dell’allegato 1 all’UVP-G 2000.

44

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se uno Stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessità di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale, è necessario prendere in considerazione elementi quali l’ubicazione dei progetti, ad esempio fissando più soglie limite corrispondenti a diverse dimensioni di progetti, applicabili in funzione della natura e dell’ubicazione del progetto (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1999, Commissione/Irlanda,C‑392/96, EU:C:1999:431, punto 70).

45

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, il progetto di cui trattasi nel procedimento principale si trova nell’area centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale dell’Unesco, cosicché il criterio relativo all’ubicazione dei progetti, riportato al punto 2, lettera c), viii), dell’allegato III della direttiva 2011/92 risulta particolarmente pertinente in tale contesto.

46

Peraltro, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che uno Stato membro che fissi tali soglie o criteri ad un livello tale che, in pratica, la totalità dei progetti di un certo tipo sarebbe a priori sottratta all’obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto eccederebbe parimenti il margine di discrezionalità di cui al punto 39 della presente sentenza, a meno che la totalità dei progetti esclusi possa essere considerata, sulla base di una valutazione globale, inidonea ad avere un impatto ambientale significativo (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Polonia, C‑526/16, non pubblicata, EU:C:2018:356, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

47

Orbene, in un ambiente urbano in cui lo spazio è limitato, soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150000 m2 sono talmente elevate che, in pratica, la maggior parte dei progetti di progetti di riassetto urbano è a priori sottratta all’obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto ambientale.

48

A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che il giudice del rinvio ha menzionato, nella sua decisione di rinvio, che da talune fonti risulterebbe che, in pratica, nessun progetto di riassetto urbano dovrebbe raggiungere le soglie e i criteri fissati al punto Z 18, lettera b), dell’allegato 1 dell’UVP-G 2000. Dall’altro lato, dalle informazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in Austria, la maggior parte dei progetti di riassetto urbano, ai sensi del punto 10, lettera b), dell’allegato II della direttiva 2011/92, non è soggetta ad una valutazione dell’impatto ambientale.

49

Inoltre, il governo austriaco ha indicato, in udienza, che si era reso conto che era possibile che le soglie previste a tal fine dalla normativa nazionale fossero troppo elevate e che era per questo motivo che esso aveva deciso di modificare tale normativa.

50

Spetterà tuttavia al giudice del rinvio valutare, in definitiva, sulla base di tutti gli elementi pertinenti disponibili, se le soglie limite e i criteri di cui trattasi siano fissati ad un livello tale che, in pratica, la totalità o la quasi totalità dei progetti interessati è sottratta all’obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto ambientale e di assicurarsi, in tal caso, che una siffatta sottrazione non possa essere giustificata dal fatto che l’insieme dei progetti così esclusi poteva essere considerato, sulla base di una valutazione globale, inidoneo ad avere un impatto ambientale significativo.

51

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l’allegato II, punto 10, lettera b), e l’allegato III della direttiva 2011/92 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150000 m2 e, dall’altro, al fatto che si tratti di un progetto urbanistico finalizzato alla costruzione di un complesso multifunzionale, il quale comprende quanto meno edifici residenziali e per uffici, progetto che includa le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine e disponga di un bacino di utenza che si estende al di là dell’area interessata dal progetto.

Sulla terza questione

52

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che, per valutare se un «progetto di riassetto urbano» debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, limita l’esame del cumulo dell’impatto di quest’ultimo con quelli di altri progetti analoghi e situati in prossimità di tale progetto alla sola presa in considerazione delle capacità autorizzate nel corso degli ultimi cinque anni, ivi compresa la capacità o l’ampliamento di capacità richiesto nell’ambito di detto progetto, mentre i progetti di riassetto urbano o le parti di tali progetti non devono più essere considerati tali dopo la loro realizzazione e, quando il progetto previsto riguarda una capacità inferiore al 25% della soglia prevista, non viene determinato caso per caso se, a causa del cumulo degli effetti, ci si debba attendere significativi effetti pregiudizievoli, nocivi o indesiderati sull’ambiente e se occorra quindi procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto.

53

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale questione riguarda la norma prevista all’articolo 3, paragrafo 2, dell’UVP-G 2000, in combinato disposto con l’allegato 1, punto Z 18, di tale legge e, in particolare, con la nota a piè di pagina 3a), figurante nella colonna 2 di detto punto Z 18.

54

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/92, concernente progetti rientranti nell’allegato II della stessa, introduca una soglia incompatibile con gli obblighi stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto il quale comporta che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti di cui trattasi possano avere un impatto ambientale significativo e, in caso affermativo, che venga in seguito realizzata una valutazione di tale impatto (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Salzburger Flughafen,C‑244/12, EU:C:2013:203, punto 48).

55

Di conseguenza, tenuto conto della risposta data alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

56

Infatti, alla luce di tale risposta, al fine di determinare se il progetto di cui trattasi nel procedimento principale debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, spetterà all’autorità competente o, se del caso, al giudice del rinvio procedere ad un esame di tale progetto, e ciò esclusivamente alla luce dei criteri previsti all’allegato III della direttiva 2011/92, cosicché la risposta alla terza questione non è necessaria ai fini della soluzione della controversia principale.

Sulla quarta questione

57

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’esame caso per caso per verificare se un progetto possa avere un impatto ambientale significativo e debba quindi essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, l’autorità competete possa limitarsi a prendere in considerazione taluni aspetti della protezione dell’ambiente, come l’oggetto della protezione di una determinata zona, o se essa debba esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione riportati nell’allegato III di tale direttiva.

58

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, nell’esaminare se un progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione di cui all’allegato III di tale direttiva.

59

A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro non può, senza venir meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2011/92, escludere esplicitamente o implicitamente uno o più criteri dell’allegato III di tale direttiva, dal momento che ciascuno di essi, a seconda del progetto interessato di cui all’allegato II di detta direttiva, può essere rilevante per stabilire se debba essere organizzata una procedura di valutazione dell’impatto ambientale (v., in tal senso, ordinanza del 10 luglio 2008, Aiello e a., C‑156/07, EU:C:2008:398, punto 50).

60

Ne consegue che, nell’ambito di un esame caso per caso, l’autorità competente deve esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione ripostati nell’allegato III della direttiva 2011/92 al fine di determinare i criteri pertinenti nel caso di specie e che essa deve poi tenere debitamente conto di tutti i criteri che risultano così pertinenti.

61

Occorre ricordare, in tale contesto, che la Corte ha già respinto la tesi secondo cui, nelle zone urbane, l’impatto ambientale dei progetti di urbanizzazione sarebbe praticamente inesistente e ha fatto riferimento, al riguardo, ai criteri relativi alle zone densamente popolate, nonché ai paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, che figurano ormai al punto 2, lettera c), vii) e viii), dell’allegato III della direttiva 2011/92 (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Commissione/Spagna, C‑332/04, non pubblicata, EU:C:2006:180, punti 7980).

62

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un esame caso per caso per verificare se un progetto possa avere un impatto ambientale significativo e debba quindi essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, l’autorità competente deve esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione riportati nell’allegato III di tale direttiva al fine di determinare i criteri pertinenti nel caso di specie e deve poi applicare tali criteri pertinenti alla situazione del caso specifico.

Sulla quinta questione

63

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’eventuale esame caso per caso previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva sia effettuato per la prima volta da un giudice dotato della competenza a concedere un’autorizzazione, quale prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, in un procedimento in cui il pubblico beneficia della qualità di parte solo in un ambito estremamente limitato e in esito al quale il pubblico dispone di possibilità di ricorso solo in modo estremamente limitato. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se sia rilevante che, secondo il diritto nazionale, al di fuori della possibilità di una determinazione d’ufficio, solo il committente del progetto, un’autorità coinvolta o il mediatore per l’ambiente possano chiedere di stabilire se il progetto di cui trattasi debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale.

64

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio solleva tale questione per un duplice motivo. Da un lato, esso rileva che, conformemente alle prescrizioni del codice viennese dello sviluppo urbano, beneficiano della qualità di parti nel procedimento di rilascio di un permesso di costruire, pendente dinanzi ad esso, solo le persone che sono proprietarie di un terreno o titolari di un diritto di edificare su un terreno situato in una zona precisamente determinata intorno al terreno del progetto di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché il pubblico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/92, è quasi totalmente escluso da tale procedimento e quindi privato, a priori, della possibilità di proporre un ricorso contro l’eventuale decisione del giudice del rinvio di non esigere, per tale progetto, una valutazione dell’impatto ambientale. Dall’altro lato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, dell’UVP-G 2000, solo il committente, un’autorità coinvolta o il mediatore per l’ambiente possono chiedere, di propria iniziativa, una determinazione volta a stabilire se detto progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale.

65

A tal riguardo, occorre osservare che la direttiva 2011/92 non obbliga gli Stati membri a prevedere la possibilità per il pubblico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, o per il pubblico interessato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva, di avviare la procedura di determinazione prevista al suo articolo 4, paragrafi 4 e 5.

66

Parimenti, la direttiva 2011/92 non prevede l’esistenza di un diritto di partecipazione del pubblico o del pubblico interessato a tale procedura.

67

Tuttavia, dall’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva risulta che la decisione adottata al termine di tale procedura e che soddisfa i requisiti formali previsti da tale disposizione deve essere messa a disposizione del pubblico.

68

Inoltre, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2011/92, un singolo, che fa parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale quanto all’ «interesse sufficiente» o, se del caso, alla «violazione di un diritto», di cui a tale articolo 11, deve poter contestare, dinanzi a un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione che constati che non occorre procedere a una valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito di un ricorso proposto, se del caso, avverso una decisione di autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Gruber,C‑570/13, EU:C:2015:231, punto 44).

69

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il fatto che una siffatta decisione provenga da un giudice che esercita in tal modo competenze di natura amministrativa non può ostacolare l’esercizio, da parte del pubblico interessato, del diritto di ricorso contro tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening,C‑263/08, EU:C:2009:631, punto 37).

70

Va ricordato, infine, che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, secondo cui decisioni, atti od omissioni di cui a detto articolo devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale per «contestar[n]e la legittimità sostanziale o procedurale», non limita in alcun modo i motivi che possono essere invocati a sostegno di un tale ricorso (sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania,C‑137/14, EU:C:2015:683, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

71

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 11 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame caso per caso previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva sia effettuato per la prima volta da un giudice dotato della competenza a concedere un’autorizzazione, quale prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva. Tuttavia, un singolo che fa parte del «pubblico interessato», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92, e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale quanto all’ «interesse sufficiente» o, se del caso, alla «violazione di un diritto», di cui a tale articolo 11, deve disporre della possibilità di contestare, dinanzi ad un altro organo giurisdizionale o, a seconda dei casi, un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, la legittimità sostanziale o procedurale della decisione che sia adottata da un siffatto giudice e che constati che non occorre procedere a una valutazione dell’impatto ambientale.

Sulla sesta questione

72

Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 debba essere interpretata nel senso che essa osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell’impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell’ambito di progetti di riassetto urbano più ampi.

73

Il governo austriaco sostiene che tale questione è ipotetica e, pertanto, irricevibile.

74

A tal riguardo, è certamente vero che, come rilevato dal governo austriaco, lo stesso giudice del rinvio indica nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare, che l’oggetto dei «progetti di riassetto urbano» e quello del «progetto di dettaglio», per il quale, secondo tale giudice, potrebbe essere presa in considerazione un permesso di costruire «anticipato», sono identici. Peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la domanda della ricorrente nel procedimento principale del 12 marzo 2021, che è all’origine della controversia principale, verte sullo stesso progetto oggetto della domanda di permesso di costruire del 30 novembre 2018 e che corrisponde, essenzialmente, alla descrizione fornita dal giudice del rinvio nella suddetta domanda di pronuncia pregiudiziale, riportata, in sostanza, al punto 18 della presente sentenza. Inoltre, risulta che, nel procedimento principale, la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per tale progetto nella sua interezza.

75

Tuttavia, nella sua questione, il giudice del rinvio menziona «permessi di costruire per progetti individuali che costituiscono una parte dei progetti di riassetto urbano» e, nell’ambito della decisione di rinvio, esso fa riferimento all’argomento della ricorrente nel procedimento principale secondo cui, nel caso di «progetti di riassetto urbano», anche se l’insieme del progetto è soggetto all’obbligo di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale, l’autorizzazione di misure di costruzione individuali rimane possibile. In tali circostanze, non si può escludere che tale giudice disponga, in forza del diritto austriaco e in attesa della realizzazione, a seconda dei casi, di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92 o di un esame caso per caso diretto a determinare se tale valutazione sia necessaria, di una competenza che gli consente di autorizzare siffatti progetti individuali e che una domanda in tal senso sia stata depositata nell’ambito del procedimento principale.

76

Di conseguenza, poiché le questioni pregiudiziali godono, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 30, di una presunzione di rilevanza, occorre rispondere alla sesta questione.

77

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale significativo devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale.

78

Una siffatta norma comporta che l’esame degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori contemplati dall’articolo 3 di tale direttiva e sull’interazione tra detti fattori venga integralmente effettuato, in modo completo, prima di detto rilascio (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement,C‑463/20, EU:C:2022:121, punto 58 e giurisprudenza citata).

79

Come ha sottolineato la Corte, il carattere preventivo di una valutazione siffatta è giustificato dalla necessità che, durante il processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile dell’impatto ambientale di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Polonia, C‑526/16, non pubblicata, EU:C:2018:356, punto 75 e giurisprudenza citata).

80

Orbene, concedere permessi di costruire per progetti individuali che costituiscono una parte di un progetto di riassetto urbano più ampio, prima che sia determinato se quest’ultimo progetto debba essere sottoposto a valutazione conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2011/92 e che, se del caso, tale valutazione sia realizzata, sarebbe manifestamente contrario a tali requisiti e all’obiettivo essenziale che essi traducono, ricordato al punto 37 della presente sentenza.

81

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che la direttiva 2011/92 deve essere interpretata nel senso che essa osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell’impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell’ambito di progetti di riassetto urbano più ampi.

Sulle spese

82

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l’allegato II, punto 10, lettera b), e l’allegato III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150000 m2 e, dall’altro, al fatto che si tratti di un progetto urbanistico finalizzato alla costruzione di un complesso multifunzionale, il quale comprende quanto meno edifici residenziali e per uffici, progetto che includa le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine e disponga di un bacino di utenza che si estende al di là dell’area interessata dal progetto.

 

2)

L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un esame caso per caso se un progetto possa avere un impatto ambientale significativo e debba quindi essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, l’autorità competente deve esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva 2011/92, come modificata, al fine di determinare i criteri pertinenti nel caso di specie e deve poi applicare tali criteri pertinenti alla situazione del caso specifico.

 

3)

L’articolo 11 della direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che l’esame caso per caso previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, sia effettuato per la prima volta da un giudice dotato della competenza a concedere un’autorizzazione, quale prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92, come modificata.

Tuttavia, un singolo che fa parte del «pubblico interessato», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92, come modificata, e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale quanto all’«interesse sufficiente» o, se del caso, alla «violazione di un diritto», di cui a tale articolo 11, deve disporre della possibilità di contestare, dinanzi ad un altro organo giurisdizionale o, a seconda dei casi, un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, la legittimità sostanziale o procedurale della decisione che sia adottata da un siffatto giudice e che constati che non occorre procedere a una valutazione dell’impatto ambientale.

 

4)

La direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell’impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell’ambito di progetti di riassetto urbano più ampi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.