SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Estinzione del contratto di agenzia – Diritto dell’agente commerciale a un’indennità – Presupposti per la concessione – Indennità equa – Valutazione – Nozione di “provvigioni che l’agente commerciale perde” – Provvigioni su operazioni future – Nuovi clienti che l’agente commerciale ha procurato – Clienti esistenti con i quali l’agente commerciale ha sensibilmente sviluppato gli affari – Provvigioni una tantum»

Nella causa C‑574/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 29 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2021, nel procedimento

QT

contro

O2 Czech Republic a.s.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per QT, da D. Rašovský, advokát;

per la O2 Czech Republic a.s., da L. Duffek e M. Olík, advokáti;

per il governo ceco, da T. Machovičová, O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl, J. Heitz e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Armati, M. Mataija e P. Němečková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QT, agente commerciale, e la società O2 Czech Republic a.s., in merito ad una domanda di risarcimento a causa dell’estinzione del contratto di agenzia commerciale che vincolava tale agente commerciale a tale società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno del[l’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

4

A norma dell’articolo 1 di tale direttiva:

«1.   Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.   Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

(...)».

5

L’articolo 6 di detta direttiva così recita:

«1.   In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione.

2.   Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.

3.   Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l’agente commerciale non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione».

6

L’articolo 7 della medesima direttiva è formulato come segue:

«1.   Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a)

quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento,

o

b)

quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

2.   Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione

quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,

quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone,

e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.

Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità [di] cui ai due precedenti trattini».

7

L’articolo 8 della direttiva 86/653 enuncia quanto segue:

«Per un’operazione commerciale conclusa dopo l’estinzione del contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a)

se l’operazione è dovuta soprattutto al risultato dell’attività da lui svolta durante il contratto di agenzia e se l’operazione è conclusa entro un termine ragionevole dopo l’estinzione del contratto,

o

b)

se, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, l’ordinazione effettuata dal terzo è stata ricevuta dal preponente o dall’agente commerciale prima dell’estinzione del contratto di agenzia».

8

L’articolo 17 di tale direttiva così recita:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2.   

a)

L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

e

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.

b)

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;

c)

La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3.   L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni:

che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

4.   Il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l’estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell’agente commerciale.

5.   L’agente commerciale perde il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti.

6.   La Commissione [europea] sottopone al Consiglio [dell’Unione europea], entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all’attuazione del presente articolo e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica».

9

L’articolo 18 di detta direttiva precisa:

«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:

a)

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

b)

quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

c)

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia».

10

L’articolo 19 della medesima direttiva così recita:

«Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale».

Diritto ceco

11

L’articolo 652, paragrafo 1, dello zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (legge n. 513/1991, relativa al codice di commercio), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice di commercio»), prevedeva, in sostanza, che, con un contratto di agenzia, l’agente commerciale si impegna a trattare e a concludere affari con i clienti, nonché a svolgere operazioni ad essi relative, in nome del preponente e per suo conto.

12

L’articolo 669, paragrafo 1, di tale codice, che recepisce l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 nell’ordinamento giuridico ceco, così disponeva:

«In caso di estinzione del contratto di agenzia l’agente commerciale ha diritto a un’indennità se:

(a)

abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente benefici ancora di vantaggi sostanziali derivanti dagli affari con tali clienti, e

(b)

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari realizzati con tali clienti (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Il 1o gennaio 1998 il ricorrente nel procedimento principale ha concluso un contratto di agenzia commerciale con il dante causa della società O2 Czech Republic (in prosieguo: la «O2 Czech Republic»). Tale rapporto contrattuale è cessato il 31 marzo 2010. Detto contratto riguardava l’offerta e la vendita di servizi di telecomunicazioni forniti da tale società, la fornitura e la vendita di telefoni cellulari, di loro accessori e di eventuali altri prodotti e servizi di assistenza agli abbonati.

14

In forza di detto contratto, il ricorrente nel procedimento principale riceveva provvigioni una tantum per ogni singolo contratto concluso per la O2 Czech Republic.

15

Nel corso degli anni 2006 e 2007, il ricorrente nel procedimento principale ha procurato alla O2 Czech Republic nuovi clienti e concluso altri contratti con i clienti esistenti. Tenuto conto della durata massima dell’obbligazione tariffaria, tali contratti non superavano la data di estinzione del contratto di agenzia di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire il 31 marzo 2010.

16

Per quanto riguarda invece gli anni 2008 e 2009, tale data era superata per un totale di 431 abbonamenti, di cui 155 nuovi abbonamenti e 276 modifiche di abbonamenti esistenti, per i quali il ricorrente nel procedimento principale ha ricevuto il versamento delle commissioni corrispondenti da parte della O2 Czech Republic.

17

Ritenendo, tuttavia, che tale società non gli avesse versato l’indennità dovutagli ai sensi dell’articolo 669, paragrafo 1, del codice di commercio, che recepisce l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto all’Obvodní soud pro Prahu 4 (Tribunale del distretto di Praga 4, Repubblica ceca) che la O2 Czech Republic fosse condannata a versargli un importo di 2023799 corone ceche (CZK) (circa EUR 82000).

18

Tale giudice ha respinto detta domanda con la motivazione che il ricorrente nel procedimento principale non aveva dimostrato che, dopo l’estinzione del contratto di agenzia di cui trattasi, la O2 Czech Republic conservava sempre vantaggi sostanziali risultanti dalle operazioni con i clienti da lui acquisiti.

19

Tale decisione è stata confermata in appello dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca). Con sentenza del 27 novembre 2019, tale giudice ha sottolineato che le provvigioni una tantum convenute tra le parti di tale contratto erano state debitamente versate al ricorrente nel procedimento principale. Esso ha constatato che l’argomento secondo cui tale ricorrente avrebbe diritto a commissioni che potrebbero essere ottenute in via ipotetica non giustificava il suo diritto a un’indennità. Il ricorrente nel procedimento principale avrebbe, certamente, procurato nuovi clienti e sviluppato le operazioni con i clienti esistenti da cui la O2 Czech Republic poteva trarre vantaggi dopo l’estinzione di detto contratto. Tuttavia, quest’ultima società gli avrebbe pagato provvigioni a tale titolo in forza dello stesso contratto. Tale giudice ne ha dedotto che il pagamento di un’indennità non sarebbe equo, ai sensi dell’articolo 669, paragrafo 1, lettera b), del codice di commercio e che occorreva, per questo solo motivo, respingere la domanda.

20

Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), giudice del rinvio nella presente causa.

21

Con tale ricorso, il ricorrente nel procedimento principale critica la giurisprudenza costante di tale giudice relativa all’articolo 669, paragrafo 1, lettera b), del codice di commercio, secondo cui le «provvigioni che l’agente commerciale perde» sono quelle che egli stesso avrebbe percepito su operazioni già realizzate, vale a dire operazioni che egli stesso abbia concluso o sensibilmente sviluppato. Egli sostiene, al contrario, che tale nozione dovrebbe comprendere le provvigioni che tale agente avrebbe ipoteticamente percepito per le operazioni che il preponente ha realizzato, dopo lo scioglimento del contratto di agenzia di cui trattasi, con i clienti che detto agente aveva acquisito o con i quali aveva sensibilmente sviluppato gli affari in corso di esecuzione del contratto.

22

Il giudice del rinvio rileva che la sua giurisprudenza si discosta dalla giurisprudenza tedesca. Secondo quest’ultima, le «provvigioni che l’agente commerciale perde» sono le provvigioni corrispondenti a operazioni che l’agente commerciale avrebbe concluso per conto del preponente se il contratto di agenzia si fosse ipoteticamente protratto. Inoltre, secondo tale giurisprudenza tedesca, anche se, in caso di provvigioni una tantum, l’agente commerciale non perde alcuna provvigione, egli potrebbe sempre beneficiare del diritto a un’indennità. Sussisterebbe dunque un serio dubbio quanto all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653.

23

In tale contesto, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’espressione “provvigioni che l’agente commerciale perde”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della [direttiva 86/653], debba essere interpretata nel senso che costituiscono tali provvigioni anche le provvigioni per la conclusione di contratti che l’agente di commercio avrebbe stipulato se il [contratto] di agenzia commerciale fosse proseguito con i clienti da lui procurati al preponente o con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari.

2)

In caso di risposta affermativa, a quali condizioni tale conclusione si imponga anche per quanto riguarda le cosiddette provvigioni una tantum per la conclusione di un contratto».

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

24

In primo luogo, per quanto riguarda la competenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre rilevare, da un lato, che il contratto di agenzia commerciale di cui trattasi nella causa principale è stato concluso il 1o gennaio 1998, ossia prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea, il 1o maggio 2004. Tale contratto ha vincolato le parti del procedimento principale fino al 31 marzo 2010, data in cui la O2 Czech Republic ha risolto detto contratto. Dato che sono le conseguenze giuridiche di tale risoluzione, verificatesi dopo detta adesione, ad essere oggetto della controversia principale, la direttiva 86/653 si applica a tale controversia ratione temporis.

25

Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, dal suo articolo 1, paragrafo 2, risulta che essa si applica solo alla vendita o all’acquisto di merci e non alle prestazioni di servizi. L’oggetto del contratto di agenzia commerciale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda sia la compravendita di beni sia la prestazione di servizi. Esso rientrerebbe quindi solo parzialmente in tale ambito di applicazione ratione materiae.

26

Tuttavia, sembra che con l’articolo 652 del codice del commercio il legislatore ceco abbia deciso, in sede di recepimento della direttiva 86/653 nell’ordinamento giuridico ceco, di includere tutti gli affari che un agente commerciale può trattare e abbia quindi inteso applicare le disposizioni di tale direttiva sia alle operazioni di acquisto e di vendita sia alle prestazioni di servizi.

27

Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o di eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 17 e giurisprudenza citata).

28

Ne consegue che la circostanza che il contratto controverso nel procedimento principale verta tanto su merci quanto su servizi non osta a che la Corte risponda alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

29

Risulta quindi dalle considerazioni che precedono che la Corte è competente a rispondere a tali questioni.

30

In secondo luogo, la O2 Czech Republic sostiene che dette questioni sono irricevibili in quanto non pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale.

31

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 56 e giurisprudenza citata).

32

Ne consegue che le questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 57 e giurisprudenza citata).

33

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto in modo sufficiente, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, non soltanto i motivi che l’hanno indotto a richiedere alla Corte un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 86/653, ma anche i motivi per cui considera tale interpretazione necessaria per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale.

34

Alla luce di quanto precede, le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35

In via preliminare, va ricordato che l’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653, su cui verte la prima questione, deve avvenire alla luce dell’obiettivo perseguito da tale direttiva e del sistema da essa istituito. Tale obiettivo consiste nell’armonizzare il diritto degli Stati membri per quanto riguarda i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punti 2122 nonché giurisprudenza citata).

36

Come risulta dai suoi considerando secondo e terzo, la direttiva 86/653 mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, la direttiva prevede in particolare norme che disciplinano, ai suoi articoli da 13 a 20, la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 23 e giurisprudenza citata).

37

Per quanto concerne, in particolare, l’estinzione del contratto di agenzia, l’articolo 17 della direttiva 86/653 impone agli Stati membri di predisporre un sistema d’indennizzo dell’agente commerciale, consentendo loro di scegliere tra due opzioni, quella dell’indennità determinata secondo i criteri indicati al paragrafo 2 di tale articolo, ossia il sistema dell’indennità di clientela, oppure la riparazione del danno secondo i criteri definiti al successivo paragrafo 3 di detto articolo, ossia il sistema della riparazione del danno (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 24 e giurisprudenza citata).

38

Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, la Repubblica ceca ha optato per il sistema di indennità di clientela, previsto all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653.

39

Tale sistema di indennità di clientela si articola in tre fasi. La prima di tali fasi riguarda, anzitutto, la quantificazione dei vantaggi del preponente derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall’agente commerciale, conformemente alle disposizioni di tale articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La seconda fase è volta, poi, a verificare, ai sensi del secondo trattino di detto articolo 17, paragrafo 2, lettera a), se l’importo determinato sulla base di tali criteri sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso di specie e, segnatamente, delle perdite di provvigioni subite dall’agente commerciale. Infine, nella terza fase, tale importo è soggetto al massimale previsto dallo stesso articolo 17, paragrafo 2, lettera b), il quale opera unicamente nel caso in cui detto importo ecceda tale massimale (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 28 e giurisprudenza citata).

40

Nel caso di specie, la prima questione verte specificamente sul senso dell’espressione «provvigioni che l’agente commerciale perde», impiegata all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653, che corrisponde, formalmente, alla seconda fase di detto sistema di indennità di clientela. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che il problema sollevato dal giudice del rinvio è più generale e non riguarda soltanto questa seconda fase. Infatti, esso verte anche sugli elementi da prendere in considerazione per la valutazione dei vantaggi che il preponente conserva dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, che rientra nella prima fase del medesimo sistema, e non soltanto sul calcolo dell’indennità corrispondente nella prospettiva di renderla equa.

41

Si deve quindi considerare che, con la sua prima questione, tale giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione di dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva.

42

In primo luogo, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, della stessa direttiva, prevede le condizioni alle quali un agente commerciale ha diritto a un’indennità dopo l’estinzione del contratto di agenzia e contiene precisazioni sulle modalità di calcolo di tale indennità. Pertanto, il diritto all’indennità dell’agente commerciale, previsto da tali disposizioni, è subordinato alla cessazione del suo rapporto contrattuale con il preponente (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, CMR, C‑645/16, EU:C:2018:262, punto 23).

43

A tal riguardo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653 precisa che l’agente commerciale ha diritto a un’indennità qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, l’agente commerciale deve aver procurato nuovi clienti al preponente o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti. Dall’altro, il preponente deve beneficiare ancora di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

44

Orbene, sia l’impiego degli avverbi «encore», «noch», «fortsat», «nadále», «todavía», «ancora», «nadal», «ainda», «nog» e «naďalej», rispettivamente nelle versioni in lingua francese, tedesca, danese, ceca, spagnola, italiana, polacca, portoghese, neerlandese e slovacca di tale disposizione, sia l’utilizzo delle forme verbali «продължава», «jätkuvalt», «διατηρεί», «to derive from», «továbbra is (…) tesz szert», «continuă», «jatkuvasti», «fortsätter», rispettivamente nelle versioni in lingua bulgara, estone, greca, inglese, ungherese, rumena, finlandese e svedese di detta disposizione, indicano chiaramente che tali vantaggi sono quelli che persistono dopo l’estinzione del contratto di agenzia e che quindi si riferiscono agli affari realizzati con detti clienti dopo tale estinzione. In altri termini, detti vantaggi corrispondono a quelli che il preponente continua a trarre, dopo tale estinzione, dai rapporti commerciali stabiliti o sviluppati dall’agente commerciale nel corso dell’esecuzione di tale contratto.

45

In tale prospettiva, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653 precisa, in sostanza, che il calcolo dell’indennità alla quale l’agente commerciale ha diritto dopo l’estinzione del contratto di agenzia deve tener conto, per essere equo, di tutte le circostanze relative a tale contratto di agenzia e, in particolare, delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle suddette operazioni realizzate con detti clienti. Infatti, tali provvigioni corrispondono ai vantaggi menzionati in detto articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, in quanto risultano, al pari di tali vantaggi, dalle operazioni realizzate con i clienti indicati in quest’ultima disposizione dopo l’estinzione di detto contratto.

46

Pertanto, le «provvigioni che l’agente commerciale perde», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653, sono quelle che l’agente commerciale avrebbe dovuto ricevere se il contratto di agenzia si fosse protratto e corrispondenti ai vantaggi, a beneficio del preponente, che persistono dopo l’estinzione del contratto di agenzia e risultanti da rapporti commerciali instaurati o sensibilmente sviluppati da tale agente commerciale prima di tale cessazione.

47

Dalla formulazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653, risulta quindi che le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista in tale articolo 17, paragrafo 2.

48

In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

49

In primo luogo, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, l’articolo 17 di detta direttiva lascia agli Stati membri la scelta, per garantire il risarcimento dell’agente commerciale, in caso di estinzione del contratto di agenzia, tra due sistemi, previsti rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo. Dal momento che entrambi mirano a garantire un tale risarcimento, tali sistemi devono essere intesi nel senso che contemplano presupposti di fatto identici, ossia le perdite corrispondenti al periodo successivo all’estinzione del contratto di agenzia (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, CMR, C‑645/16, EU:C:2018:262, punto 28).

50

Orbene, la Corte ha già dichiarato, riguardo all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 86/653, che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei suoi rapporti contrattuali con il preponente in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente (sentenza del 19 aprile 2018, CMR, C‑645/16,EU:C:2018:262, punto 27). Tale articolo 17, paragrafo 3, riguarda quindi effettivamente l’ipotesi di provvigioni future che sarebbero state ottenute se non fosse intervenuta l’estinzione del contratto di agenzia.

51

Ne consegue che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve comprendere anche tale ipotesi e che l’indennità da esso prevista deve tener conto, a determinate condizioni da esso definite, delle provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia.

52

In secondo luogo, anche una lettura di tale disposizione alla luce degli articoli 7 e 8 di tale direttiva conferma tale interpretazione. Infatti, tale articolo 7 prevede che l’agente commerciale abbia diritto a una provvigione per ciascuna operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia a determinate condizioni precisate al detto articolo 7. L’articolo 8 di detta direttiva aggiunge che l’agente commerciale ha diritto di ricevere una provvigione anche per un’operazione commerciale conclusa dopo l’estinzione di detto contratto se, in sostanza, l’operazione era sul punto di essere realizzata alla data di tale estinzione.

53

In tale contesto, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato, al fine di garantire il suo effetto utile, nel senso che si riferisce a un’ipotesi diversa da quelle già disciplinate dagli articoli 7 e 8 di tale direttiva. Tale articolo 17, paragrafo 2, non può quindi comprendere le situazioni in cui l’agente commerciale non ha ricevuto tutte le provvigioni che dovevano essergli pagate, dato che tali situazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di detta direttiva. Allo stesso modo, esso non può essere interpretato nel senso che si applica alle operazioni che erano sul punto di essere concluse prima dell’estinzione del contratto e che lo sono state dopo quest’ultima, le quali rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della medesima direttiva. Infatti, le provvigioni di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 86/653 sono, per loro natura, diritti acquisiti e non sono subordinate alle limitazioni e ai requisiti specifici previsti dagli articoli 17 e 18 di tale direttiva.

54

Pertanto, l’indennità prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653 rinvia necessariamente alle provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni concluse con i nuovi clienti che ha procurato al preponente o con i clienti con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari.

55

In terzo luogo, occorre fare riferimento alla relazione sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996 [COM(96) 364 def.], conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 86/653, che fornisce informazioni dettagliate sul calcolo effettivo dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva e mira a facilitare un’interpretazione più uniforme di tale articolo 17 (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2009, Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 22 e giurisprudenza citata). In tale relazione è indicato che detta indennità riflette il permanere dei vantaggi che, dopo l’estinzione del contratto di agenzia, derivano al preponente dall’attività svolta dall’agente commerciale. Si precisa che si tratta di indennizzare il plusvalore generato per il preponente. Da tali spiegazioni risulta che detta indennità deve comprendere anche le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso d’ipotetica prosecuzione di tale contratto di agenzia, per le operazioni concluse con i nuovi clienti che ha procurato al preponente o con i clienti con i quali abbia sensibilmente sviluppato gli affari in esecuzione di detto contratto.

56

In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 86/653 depongono anch’essi a favore di detta interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. Infatti, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, tale direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale.

57

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che gli articoli da 17 a 19 della direttiva 86/653 hanno come obiettivo la tutela dell’agente commerciale successivamente all’estinzione del contratto di agenzia commerciale e che la disciplina istituita a tal fine da tale direttiva presenta carattere imperativo. La Corte ne ha dedotto che qualsiasi interpretazione dell’articolo 17 di detta direttiva che possa risolversi a detrimento dell’agente commerciale dev’essere esclusa (sentenza del 19 aprile 2018, CMR, C‑645/16, EU:C:2018:262, punti 3435 e giurisprudenza citata). Essa ha altresì dichiarato, più precisamente, che l’articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva dev’essere interpretato in un senso che contribuisca alla tutela dell’agente commerciale e che, pertanto, tenga pienamente conto dei meriti acquisiti da quest’ultimo nell’espletamento delle operazioni affidategli (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, punto 33).

58

Orbene, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, limitare la portata della nozione di «provvigioni che l’agente commerciale perde» alle operazioni già realizzate prima dell’estinzione del contratto di agenzia rischierebbe di privare l’agente commerciale di una parte considerevole degli utili realizzati dal preponente, dopo tale estinzione, sulla base del lavoro tuttavia svolto da tale agente commerciale.

59

In tal senso, un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 che escluda dalla determinazione dell’indennità le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse dopo l’estinzione di tale contratto con i nuovi clienti da lui procurati al preponente prima di tale estinzione, o per operazioni che sarebbero state concluse dopo detta estinzione con i clienti con i quali l’agente ha sensibilmente sviluppato gli affari prima della stessa estinzione, sarebbe contraria agli obiettivi di tale direttiva.

60

Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 dev’essere interpretato nel senso che le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva.

Sulla seconda questione

61

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che il versamento di provvigioni una tantum esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e risultanti dalle operazioni effettuate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali ha sensibilmente sviluppato le operazioni prima di detta estinzione.

62

A tal riguardo, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, di tale direttiva richiede, in sostanza, che l’importo dell’indennità sia calcolato in modo equo, tenuto conto di tutte le circostanze proprie del caso di specie e in particolare delle perdite di provvigioni subite dall’agente commerciale.

63

Ne consegue che le «provvigioni che l’agente commerciale perde», ai sensi di tale disposizione, costituiscono solo uno dei vari elementi da prendere in considerazione per valutare il carattere equo dell’indennità. La scelta di un certo tipo di provvigione, come, ad esempio, delle provvigioni una tantum, non può quindi rimettere in discussione il diritto all’indennità previsto da detta disposizione. Se così non fosse, sussisterebbe un rischio di elusione del carattere indisponibile di tale diritto all’indennità stabilito all’articolo 19 di detta direttiva.

64

Nel caso di specie, il fascicolo di cui dispone la Corte contiene solo poche precisazioni su ciò che comprenderebbero le provvigioni una tantum ricevute dal ricorrente nel procedimento principale nell’ambito del contratto di agenzia commerciale che lo legava alla O2 Czech Republic. In udienza, quest’ultima parte ha tuttavia indicato che le provvigioni una tantum di cui trattasi nel procedimento principale corrispondevano a remunerazioni forfettarie per qualsiasi nuovo contratto concluso con nuovi clienti o con i clienti esistenti tramite il ricorrente nel procedimento principale.

65

Se così fosse, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la clientela procurata o sviluppata dal ricorrente nel procedimento principale potrebbe generare un plusvalore a seguito di nuove operazioni che avrebbero dato diritto al versamento di provvigioni se il contratto di agenzia non fosse venuto meno. In tali circostanze, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, tali provvigioni una tantum non comprendono le provvigioni che l’agente commerciale perde e risultanti dalle operazioni effettuate dal preponente con tali clienti dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale.

66

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che il versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione dell’agente commerciale.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,

deve essere interpretato nel senso che:

le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

 

2)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653

deve essere interpretato nel senso che:

il versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione dell’agente commerciale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco