SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 marzo 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 21, paragrafo 3, seconda e terza frase – Elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità – Esenzione – Portata – Coltivazioni minerarie a cielo aperto – Elettricità utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di combustibile e dei mezzi di trasporto»
Nella causa C‑571/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 6 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2021, nel procedimento
RWE Power Aktiengesellschaft
contro
Hauptzollamt Duisburg,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la RWE Power Aktiengesellschaft, da L. Freiherr von Rummel e R. Stein, Rechtsanwälte; |
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per l’Hauptzollamt Duisburg, da S. Imhof, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da A. Armenia e R. Pethke, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 13 ottobre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la RWE Power Aktiengesellschaft e l’Hauptzollamt Duisburg (Ufficio doganale principale di Duisburg, Germania), in merito al rifiuto di quest’ultimo di esentare dalla tassazione l’elettricità che la RWE Power ha utilizzato, nel corso degli anni 2003 e 2004, nelle sue miniere a cielo aperto nonché nelle sue centrali elettriche nell’ambito della sua attività di produzione di energia elettrica. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando da 2 a 5 e 24 della direttiva 2003/96 sono così formulati:
(…)
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4 |
L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue: «Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva». |
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5 |
L’articolo 2 della direttiva in parola stabilisce, al suo paragrafo 1, lettera b), che, ai fini di tale direttiva, per «prodotti energetici» si intendono, segnatamente, i prodotti rientranti nel codice NC 2702, il quale ricomprende le «ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo». |
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6 |
L’articolo 14 di questa medesima direttiva recita: «1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000 (GU 2000, L 193, pag. 73),] relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
(…)
(…) 2. Gli Stati membri possono limitare l’ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva». |
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7 |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, di detta direttiva: «Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d’imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all’interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d’imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d’imposta, che comporta l’imposizione». |
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8 |
L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, di detta direttiva enuncia quanto segue: «Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l’articolo 14, paragrafo 1, lettera [a)], gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità». |
Diritto tedesco
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9 |
In Germania, l’imposta sull’elettricità è disciplinata, segnatamente, dallo Stromsteuergesetz (legge in materia di imposta sull’elettricità), del 24 marzo 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 378, e BGBl. 2000 I, pag. 147), come modificato dalla legge del 23 dicembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 4602) e dalla legge del 29 dicembre 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 3076), applicabili agli esercizi di imposta 2003 e 2004 (in prosieguo: lo «StromStG»). |
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10 |
L’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG stabilisce che l’elettricità prelevata ai fini della produzione di elettricità è esentata dall’imposta sull’elettricità. |
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11 |
L’articolo 11 dello StromStG autorizza il Ministero federale delle Finanze ad adottare mediante regolamento, segnatamente, le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 dello StromStG. |
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12 |
Il pertinente regolamento del ministero suddetto, vale a dire la Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (regolamento di attuazione della legge in materia di imposta sull’elettricità), del 31 maggio 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 794), prevede, all’articolo 12, paragrafo 1, punto 1, che la nozione di «elettricità prelevata ai fini della produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, dello StromStG, ricomprende l’elettricità consumata, nel senso tecnico del termine, negli impianti annessi e negli impianti ausiliari di un’unità di produzione di energia elettrica ai fini della produzione di elettricità, segnatamente ai fini del trattamento dell’acqua, dell’immagazzinamento di acqua per la produzione di vapore, dell’apporto di aria fresca, dell’approvvigionamento di combustibile e della depurazione dei gas di combustione. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13 |
La RWE Power gestiva nel bacino minerario della Renania tre miniere di lignite a cielo aperto su siti differenti, dalle quali essa estraeva lignite destinata, principalmente, alla produzione di elettricità nelle sue centrali elettriche e, nella misura del 10%, alla produzione di mattonelle e polvere di lignite nelle sue officine. |
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14 |
Nel corso dell’anno 2004, la RWE Power ha prelevato in totale 2847925,939 megawattora (MWh) di elettricità per le miniere a cielo aperto, che essa ha in sostanza utilizzato, in primo luogo, in pompe idrauliche destinate all’abbassamento del livello della falda freatica, in secondo luogo, in mezzi pesanti quali escavatori con ruote a tazze, che scavavano la lignite grezza e i materiali di risulta, e in macchine convogliatrici che trasportavano terra da una parte all’altra della miniera a cielo aperto, in terzo luogo, per l’illuminazione della miniera a cielo aperto e, in quarto luogo, per il trasporto della lignite mediante treni merci azionati elettricamente su propri binari e trasportatori a nastro mossi elettricamente che trasportavano sia lignite che materiali di risulta. |
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15 |
Il funzionamento delle centrali elettriche della RWE Power era fondato su una produzione ininterrotta di elettricità. Per garantire quest’ultima, la RWE Power manteneva bunker di stoccaggio della lignite, a partire dai quali il carbone veniva man mano avviato verso le caldaie delle centrali. La lignite veniva inizialmente stoccata in ciascuna delle miniere a cielo aperto. Successivamente, essa veniva trasferita da tali miniere verso i bunker di stoccaggio delle centrali mediante un trasportatore a nastro oppure mediante la ferrovia elettrica propria dell’impresa. Da lì, delle escavatrici a pala elettriche caricavano la lignite su un trasportatore a nastro che portava la lignite verso degli impianti di triturazione. Infine, la lignite triturata veniva depositata nei bunker delle caldaie. |
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16 |
All’esito di un controllo fiscale ordinato dall’Ufficio doganale principale di Duisburg è stata redatta una relazione finale, datata 20 maggio 2009, nella quale si concludeva che la preparazione della lignite doveva essere qualificata come «fabbricazione di un combustibile» e doveva pertanto essere assoggettata all’imposta sull’elettricità. La stessa qualifica avrebbe dovuto essere applicata a tutta l’elettricità prelevata per l’estrazione e il trasporto della lignite, sicché l’imposta sull’elettricità sarebbe stata dovuta anche per l’elettricità consumata per l’utilizzazione delle escavatrici a pala per la movimentazione di carbone, dei trasportatori a nastro e dei frantoi. |
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17 |
Vistosi respinto il ricorso in opposizione da essa proposto contro l’avviso di accertamento d’imposta, emesso l’8 ottobre 2009 dall’Ufficio doganale principale di Duisburg a seguito del suddetto controllo fiscale, la RWE Power ha adito il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), odierno giudice del rinvio. |
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18 |
Dinanzi a tale giudice, la RWE Power ha ribadito la propria tesi secondo cui, in virtù della direttiva 2003/96, tutta l’elettricità necessaria per le operazioni di produzione di elettricità deve rientrare nell’esenzione dalla tassazione. Tutti gli impianti annessi e ausiliari senza i quali un impianto di produzione di elettricità non può essere esercito dovrebbero in linea di principio beneficiare dell’esenzione dall’imposta sull’elettricità. La lignite dovrebbe essere considerata come un combustibile, di modo che l’elettricità prelevata per la sua estrazione e il suo trasporto nella miniera a cielo aperto sarebbe anch’essa esentata dall’imposta sull’elettricità. |
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19 |
Il giudice del rinvio nutre dei dubbi in merito all’esatta portata dell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96. |
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20 |
Alla luce di tali circostanze, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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21 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per produrre elettricità», prevista dalla disposizione sopra citata, ricomprende l’elettricità utilizzata nell’ambito dell’estrazione di un prodotto energetico, quale la lignite, in una miniera a cielo aperto, nonché la trasformazione e il trattamento successivi di tale prodotto energetico in centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità. |
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22 |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, gli Stati membri esentano dalla tassazione, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi, i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità nonché l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. |
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23 |
L’articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96 stabilisce che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato come un fatto generatore dell’imposta sui prodotti energetici se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento. La seconda frase del suddetto paragrafo 3 precisa che gli Stati membri possono anche ritenere che non costituisca fatto generatore di imposta il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all’interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità. |
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24 |
In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2003/96 ha come obiettivo, come risulta dai suoi considerando da 3 a 5 e dal suo articolo 1, la fissazione di un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, nell’ambito del quale la tassazione è la regola, secondo le modalità stabilite da questa stessa direttiva (sentenza del 3 dicembre 2020, Repsol Petróleo, C‑44/19, EU:C:2020:982, punto 21). |
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25 |
Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, le disposizioni riguardanti le esenzioni previste dalla direttiva 2003/96 devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale nonché sull’economia sistematica di tale direttiva e sulle finalità perseguite da quest’ultima (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, risulta dai termini «i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità», figuranti in tale disposizione, che l’utilizzazione dell’elettricità si caratterizza per due aspetti. |
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27 |
Da un lato, l’utilizzazione di elettricità deve intervenire nell’ambito della produzione dell’elettricità contribuendo direttamente al processo tecnologico di tale produzione (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Repsol Petróleo, C‑44/19, EU:C:2020:982, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 53 a 55 delle sue conclusioni, l’utilizzazione di elettricità ai fini della trasformazione e del trattamento di un prodotto energetico quale la lignite, come la frantumazione, la rimozione delle materie estranee, la triturazione e l’asciugatura, sono suscettibili di rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, qualora tali operazioni siano indispensabili e contribuiscano direttamente al processo di produzione dell’elettricità. Per contro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, l’esenzione dalla tassazione a titolo della disposizione suddetta non comprende un’utilizzazione dell’elettricità che intervenga semplicemente in occasione dell’operazione di produzione di elettricità, come è il caso, segnatamente, dei consumi di elettricità negli edifici amministrativi di una centrale di produzione di elettricità. |
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28 |
Dall’altro lato, l’esenzione dalla tassazione presuppone che l’elettricità venga utilizzata per produrre elettricità, e non per fabbricare un prodotto energetico, quale la lignite. Ne consegue che, come evidenziato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, dal momento che l’elettricità viene utilizzata nell’ambito di qualsiasi operazione relativa alla produzione di lignite, e in particolare nel contesto della sua estrazione e del suo trasporto a fini di stoccaggio, tale consumo non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96. |
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29 |
Al riguardo, è privo di rilevanza il fatto che una materia prima, come la lignite, venga estratta da una miniera per essere successivamente utilizzata, nell’ambito di un processo integrato di produzione di elettricità che si svolge in un medesimo sito di produzione o, quantomeno, in prossimità del luogo di estrazione, in modo tale che l’estrazione della lignite e il suo trasporto costituiscano delle tappe intermedie inerenti a questo metodo particolare di produzione di elettricità. Infatti, la circostanza stessa che l’elettricità utilizzata porti alla produzione di elettricità soltanto per il tramite di un prodotto energetico, il quale è esso stesso, in linea di principio, soggetto alla tassazione prevista dalla direttiva 2003/96, dimostra che tale elettricità non contribuisce «direttamente» al processo tecnologico di produzione dell’elettricità, contrariamente al requisito risultante dal punto 27 della presente sentenza. |
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30 |
In secondo luogo, per quanto concerne l’economia sistematica della direttiva 2003/96, occorre ricordare come quest’ultima non miri ad istituire delle esenzioni a carattere generale. Pertanto, poiché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che si impongono agli Stati membri nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, le sue disposizioni non possono essere interpretate in maniera estensiva, a pena di privare di qualsiasi effetto utile la tassazione armonizzata istituita da tale direttiva (sentenze del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punti 24 e 25, nonché del 7 novembre 2019, Petrotel‑Lukoil, C‑68/18, EU:C:2019:933, punto 40). |
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31 |
Pertanto, pur potendosi pensare che qualsiasi consumo di elettricità, quale che sia la fase della produzione di elettricità in cui esso interviene, non è privo di collegamento con l’elettricità alla fine prodotta, ciò non toglie che, al fine di preservare l’effetto utile del carattere eccezionale dell’esenzione dalla tassazione, occorre considerare che soltanto un’utilizzazione che concorra direttamente al processo tecnologico della produzione di elettricità rientra nell’esenzione dalla tassazione ai sensi della disposizione suddetta, ad esclusione, in particolare, di qualsiasi produzione di elettricità che intervenga in una fase anteriore ai fini della fabbricazione di un prodotto energetico intermedio a sua volta utilizzato per produrre, in un secondo momento, elettricità. |
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32 |
In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha statuito, in merito all’esenzione dalla tassazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, in virtù della quale sono esentati dalla tassazione i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l’elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni, che l’applicazione di tale esenzione esige che delle operazioni di navigazione servano direttamente alla prestazione di un servizio a titolo oneroso, e non in una maniera qualsiasi (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C‑151/16, EU:C:2017:537, punti 29 e 30). |
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33 |
Tale interpretazione è suffragata dalle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96, secondo le quali, segnatamente, gli Stati membri possono considerare, in via di deroga, che il consumo di elettricità non prodotta all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, nonché il consumo di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati ad essere utilizzati per la produzione di elettricità non costituiscono fatti generatori dell’imposta. |
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34 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale, al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale esenzione facoltativa sarebbe priva di effetto utile se l’elettricità utilizzata nell’ambito della fabbricazione di un prodotto energetico, esso stesso utilizzato per produrre elettricità, rientrasse già nell’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, di detta direttiva, per il solo fatto della prossimità dei due luoghi di produzione. Tuttavia, nel caso di specie, in base alle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, la Repubblica federale di Germania non ha esercitato l’opzione prevista dalla seconda frase del paragrafo 3 del citato articolo 21. |
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35 |
In terzo luogo, per quanto riguarda le finalità perseguite dalla direttiva 2003/96, occorre anzitutto osservare che quest’ultima, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, mira, come risulta dai suoi considerando da 2 a 5 e 24, a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, segnatamente, le distorsioni di concorrenza (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 29). |
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36 |
A questo scopo, per quanto riguarda la produzione di elettricità, il legislatore dell’Unione europea ha compiuto la scelta – come risulta, segnatamente, dalla pagina 5 del preambolo della proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l’imposizione dei prodotti energetici (GU 1997, C 139, pag. 14) – di imporre agli Stati membri, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2003/96, la tassazione dell’elettricità prodotta, prevedendo, correlativamente, la necessità di esentare dalla tassazione i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità, e ciò al fine di evitare la doppia tassazione dell’elettricità (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 30). |
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37 |
Orbene, se l’elettricità utilizzata per la produzione di elettricità da un impianto di produzione, come quello in questione nel procedimento principale, non fosse esentata dalla tassazione a titolo dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, ne risulterebbe per l’appunto un rischio di doppia tassazione, in quanto anche l’elettricità così prodotta verrebbe tassata, ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva. |
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38 |
Invero, la direttiva 2003/96 non esclude qualsiasi rischio di doppia tassazione, in quanto uno Stato membro, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, di tale direttiva, può tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di politica ambientale (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe‑Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 51). |
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39 |
Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla parte convenuta nel procedimento principale e dalla Commissione europea, se l’elettricità utilizzata per l’estrazione e il trasporto della lignite non fosse soggetta a tassazione, ad eccezione dei casi contemplati all’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/96, si determinerebbe una disparità di trattamento tra, da un lato, le imprese che, come la RWE Power, gestiscono centrali elettriche ed estraggono lignite per la produzione di elettricità e, dall’altro, le imprese che acquistano presso terzi la lignite per produrre elettricità, a causa degli oneri fiscali differenti, il che costituirebbe una fonte di distorsione della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Turbogás, C‑90/17, EU:C:2018:498, punto 42). |
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40 |
La RWE Power fa invero valere che, a causa dell’assenza di un mercato nazionale e internazionale delle forniture di lignite, una centrale a lignite può funzionare soltanto se si trova in prossimità di una miniera a cielo aperto. Infatti, poiché la fornitura di lignite non si compie su grandi distanze, qualsiasi gestione economicamente efficiente esigerebbe un modello di gestione basato su un concetto di processo integrato, il quale includerebbe, al tempo stesso, l’estrazione e il trasporto della lignite quale materia prima per il riscaldamento delle caldaie e la produzione di elettricità che ne deriva. |
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41 |
Tuttavia, tali considerazioni, anche a supporle dimostrate, non rimettono in discussione l’analisi esposta al punto 39 della presente sentenza, in quanto l’esenzione dell’elettricità utilizzata per produrre la lignite, favorendo le imprese integrate, come la RWE Power, determinerebbe, in ogni caso, una distorsione di concorrenza sul mercato dell’elettricità. |
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42 |
Occorre dunque rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per produrre elettricità», prevista dalla disposizione sopra citata, non ricomprende l’elettricità utilizzata nell’ambito dell’estrazione di un prodotto energetico, quale la lignite, in una miniera a cielo aperto, qualora tale elettricità venga utilizzata non nel quadro del processo tecnologico di produzione di elettricità, bensì per la fabbricazione di un prodotto energetico. Per contro, tale esenzione è suscettibile di ricomprendere la trasformazione ed il trattamento successivi di tale prodotto energetico in centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità, purché tali operazioni siano indispensabili e contribuiscano direttamente al processo tecnologico di tale produzione. |
Sulla seconda questione
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43 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», prevista dalla disposizione sopra citata, ricomprende l’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio di un prodotto energetico, quale la lignite, e di mezzi di trasporto che permettono di trasferire questo prodotto dalle miniere a cielo aperto verso delle centrali elettriche. |
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44 |
A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che l’esenzione dalla tassazione dell’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa è prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, allo stesso titolo dell’esenzione riguardante i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità. |
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45 |
Date tali circostanze, occorre considerare che tale disposizione prevede due fattispecie i cui rispettivi ambiti di applicazione non possono essere confusi, a pena di privare l’una o l’altra di queste fattispecie di qualsiasi effetto utile. |
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46 |
Peraltro, come chiarito dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, tale interpretazione è corroborata dalla genesi della direttiva 2003/96. Infatti, nella proposta iniziale della Commissione era prevista soltanto una esenzione dalla tassazione corrispondente, in sostanza, alla prima fattispecie [v. articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della proposta della Commissione (GU 1997, C 139, pag. 14)]. La seconda fattispecie è stata aggiunta dal Consiglio dell’Unione europea soltanto in una fase successiva del procedimento legislativo. Occorre perciò concludere che, mediante questa aggiunta, il legislatore dell’Unione ha inteso creare un’ipotesi supplementare di esenzione dalla tassazione, riguardante una situazione differente da quella oggetto della prima fattispecie. |
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47 |
Ne consegue che l’esenzione dalla tassazione prevista nella seconda fattispecie concerne non attività rientranti nella produzione di elettricità, bensì l’utilizzazione di elettricità situata a monte o a valle di tale produzione qualora detta utilizzazione serva a mantenere la capacità di produzione dell’elettricità. |
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48 |
Al pari ed analogamente a quanto statuito ai punti da 26 a 42 della presente sentenza in riferimento alla prima fattispecie, occorre considerare, per quanto concerne l’esenzione dalla tassazione dell’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità, che anche tale esenzione deve essere interpretata in maniera restrittiva, cosicché la sua applicazione esige che l’elettricità venga utilizzata per mantenere direttamente la capacità del processo tecnologico di produzione dell’elettricità. |
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49 |
Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che il funzionamento delle centrali elettriche della RWE Power era fondato su una produzione ininterrotta di elettricità. Per garantire una tale produzione di elettricità, la RWE Power aveva previsto dei punti di stoccaggio di tre diverse dimensioni e con funzioni distinte, a partire dai quali la lignite veniva man mano avviata verso le caldaie nelle centrali. Più precisamente, la lignite veniva in un primo momento depositata in ciascuna delle miniere a cielo aperto in un punto di stoccaggio avente una capacità corrispondente a sei giorni di funzionamento della centrale e, successivamente, trasferita verso i punti di stoccaggio delle centrali che offrivano una capacità corrispondente ad uno o due giorni di funzionamento della centrale. |
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50 |
Sulla scorta di tale descrizione delle circostanze di fatto, risulta, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che soltanto le operazioni di stoccaggio e di trasferimento della lignite che si svolgono nella centrale elettrica potrebbero essere considerate indispensabili e contribuenti direttamente al mantenimento della capacità del processo tecnologico di produzione dell’elettricità, in quanto tali operazioni sarebbero necessarie per garantire il mantenimento della capacità di produzione ininterrotta di elettricità, sicché tali operazioni potrebbero essere esentate, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96. |
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51 |
Per contro, le operazioni di stoccaggio provvisorio della lignite che hanno luogo nelle miniere a cielo aperto sembrano presentare un collegamento più stretto – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – con il processo di estrazione della lignite piuttosto che con il processo tecnologico di produzione dell’elettricità. Entro questi limiti, l’elettricità utilizzata per stoccare la lignite in queste miniere non rientrerebbe nell’esenzione suddetta. |
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Bisogna altresì precisare, in tale contesto, che, nel caso di specie, nessuna rilevanza presenta l’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della direttiva 2003/96, menzionato dal giudice del rinvio, in virtù del quale il consumo di elettricità per fini non connessi con la fabbricazione di prodotti energetici, come, segnatamente, la propulsione di veicoli, è considerato come un fatto generatore d’imposta, che dà luogo a tassazione. Infatti, la terza frase di cui sopra, in quanto riguardante l’utilizzazione di elettricità conformemente alla seconda frase del medesimo articolo 21, paragrafo 3, verte su un regime facoltativo che, come si è rilevato al punto 34 della presente sentenza, la Repubblica federale di Germania non ha attuato. Inoltre, la terza frase suddetta ha come unico scopo la restrizione dell’ambito di applicazione delle esenzioni menzionate nella prima e nella seconda frase del citato articolo 21, paragrafo 3. |
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53 |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», prevista dalla disposizione sopra citata, è suscettibile di ricomprendere l’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio di un prodotto energetico, quale la lignite, e di mezzi di trasporto che permettono di trasferire questo prodotto, qualora tali operazioni abbiano luogo all’interno delle centrali elettriche, purché esse siano indispensabili e contribuiscano direttamente al mantenimento della capacità del processo tecnologico di produzione di elettricità, in quanto tali operazioni siano necessarie per garantire il mantenimento della capacità di produrre elettricità in maniera ininterrotta. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.