Cause riunite C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21
Financijska agencija
contro
Hann-Invest d.o.o.,
Mineral-Sekuline d.o.o.
e
Udruga KHL Medveščak Zagreb
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite»
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Obbligo degli Stati membri di predisporre i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Questioni concernenti un organo giurisdizionale nazionale che può trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione – Inclusione
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE)
(v. punti 35-38)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali relative alla composizione dei collegi giudicanti – Presupposti
(Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 2, e 52, § 3)
(v. punti 44-59)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale che subordina la spedizione alle parti di una decisione giudiziaria all’approvazione del suo contenuto da parte di un giudice che non appartiene al collegio giudicante – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 61-69, 81 e dispositivo)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale che conferisce a una riunione di giudici di un organo giurisdizionale il potere di obbligare il collegio giudicante a modificare il contenuto della decisione giudiziaria già adottata – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 70-79, 81 e dispositivo)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Misure nazionali volte a evitare contrasti nella giurisprudenza o a porvi rimedio – Meccanismo procedurale che consente a un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che non appartiene al collegio giudicante di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punto 80)
Sintesi
La Grande Sezione della Corte dichiara che non è conciliabile con le prescrizioni inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nonché a un processo equo un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale che prevede l’intervento, nel processo decisionale del collegio giudicante investito di un procedimento, di altri giudici dell’organo giurisdizionale in questione, al fine di garantire la coerenza della sua giurisprudenza.
La Corte è stata interpellata al riguardo dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), investito di tre appelli avverso ordinanze emesse nell’ambito di procedure di insolvenza. Il giudice del rinvio, in composizione collegiale con tre membri, ha esaminato tali tre appelli e li ha respinti all’unanimità, confermando così le decisioni emesse in primo grado. I giudici di tale organo giurisdizionale hanno firmato le loro sentenze e le hanno successivamente trasmesse al servizio di registrazione delle decisioni giurisdizionali dello stesso ( 1 ).
Orbene, il giudice del servizio di registrazione (in prosieguo: il «giudice della registrazione») ha rifiutato di registrare tali tre decisioni giudiziarie e le ha rinviate ai rispettivi collegi giudicanti, accompagnate da una lettera in cui dichiarava di non condividere le soluzioni adottate. In due di tali cause (C 554/21 e C 622/21), detto giudice ha menzionato altre decisioni del giudice del rinvio che adottavano soluzioni diverse da quelle accolte nei procedimenti principali. Nella terza causa (C 727/21), esso ha espresso il proprio disaccordo con l’interpretazione giuridica adottata dal collegio giudicante, senza tuttavia richiamare alcuna decisione giudiziaria.
In seguito, nella causa C 727/21, il collegio giudicante si è riunito per ulteriori deliberazioni. Dopo aver riesaminato l’appello e il parere del giudice della registrazione, ha deciso di non modificare la sua precedente soluzione. Esso ha quindi emesso una nuova decisione giudiziaria e l’ha trasmessa al servizio di registrazione.
Preferendo una soluzione giuridica diversa, il giudice della registrazione ha deferito tale procedimento principale al dipartimento del contenzioso commerciale e altre controversie del giudice del rinvio. Tale dipartimento ha poi adottato una «posizione giuridica», in cui ha accolto la soluzione preferita dal giudice della registrazione. Lo stesso procedimento principale è stato successivamente rinviato al collegio giudicante competente affinché quest’ultimo si pronunciasse in conformità a tale «posizione giuridica».
Nutrendo dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione del meccanismo che prevede l’intervento, nel suo processo decisionale, del giudice della registrazione e di altri giudici di un organo giurisdizionale che adottano «posizioni giuridiche», il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
La Corte sottolinea, anzitutto, che qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare contrasti giurisprudenziali o a porvi rimedio e quindi a garantire la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto deve rispettare le prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
In primo luogo, la Corte esamina, alla luce di tali prescrizioni, la prassi in forza della quale la decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito del procedimento può essere considerata definitiva ed essere spedita alle parti solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della registrazione che non appartiene a tale collegio giudicante.
Al riguardo, la Corte evidenzia che il giudice della registrazione, sebbene non possa sostituire la propria valutazione a quella del collegio giudicante investito del procedimento, può, di fatto, bloccare la registrazione della decisione giudiziaria adottata e, quindi, impedire il completamento del processo decisionale e la notifica di tale decisione alle parti. Esso può quindi rinviare il procedimento a tale collegio giudicante per un riesame di detta decisione alla luce delle sue osservazioni giuridiche e, qualora persista un disaccordo con detto collegio giudicante, invitare il presidente del dipartimento di cui trattasi a convocare una riunione di dipartimento affinché quest’ultimo adotti una «posizione giuridica» vincolante, in particolare, per lo stesso collegio giudicante. Una siffatta prassi ha l’effetto di consentire un’ingerenza del giudice della registrazione nel procedimento in questione, ingerenza che può implicare un’influenza di tale giudice sulla soluzione definitiva da adottare in detto procedimento.
Orbene, sotto un primo profilo, la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non sembra prevedere un intervento di tale natura da parte del giudice della registrazione. Sotto un secondo profilo, tale intervento ha luogo dopo che il collegio giudicante al quale è stato assegnato il procedimento in questione ha adottato la sua decisione giudiziaria al termine delle sue deliberazioni, ancorché tale giudice non appartenga a detto collegio giudicante e non abbia quindi partecipato alle fasi precedenti del procedimento sfociato nell’adozione di tale decisione. Sotto un terzo profilo, il potere di intervento del giudice della registrazione non sembra neppure regolato da criteri oggettivi chiaramente definiti, che riflettano una giustificazione specifica e siano idonei ad evitare l’esercizio di un potere discrezionale.
Tenuto conto di tali circostanze, la Corte dichiara che l’intervento di detto giudice della registrazione non è conciliabile con le prescrizioni inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
In secondo luogo, la Corte esamina la normativa nazionale che consente a una riunione di dipartimento di un organo giurisdizionale nazionale di obbligare, con l’emissione di una «posizione giuridica», il collegio giudicante investito del procedimento a modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione dinanzi ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti.
A tal riguardo, la Corte rileva che lo svolgimento della riunione di dipartimento consente, di fatto, l’ingerenza, nella soluzione definitiva di un procedimento precedentemente deliberata e decisa dal collegio giudicante competente, ma non ancora registrata e spedita, di un gruppo di giudici che partecipano a tale riunione di dipartimento. Infatti, la prospettiva, per tale collegio giudicante, nel caso in cui quest’ultimo mantenga un punto di vista giuridico contrario a quello del giudice della registrazione, che la sua decisione giudiziaria venga sottoposta al controllo di una riunione di dipartimento nonché l’obbligo, per detto collegio giudicante, di rispettare, sebbene dopo la conclusione delle deliberazioni, la «posizione giuridica» adottata da tale riunione di dipartimento sono idonei ad influire sul contenuto finale di detta decisione.
Orbene, da un lato, non risulta che il potere di convocare la riunione di dipartimento di cui trattasi nei procedimenti principali sia sufficientemente regolato da criteri oggettivi e applicati come tali. In particolare, dalla disposizione che prevede la convocazione di una riunione di dipartimento ( 2 ) non si evince che tale riunione possa essere convocata, come nella causa C 727/21, semplicemente con la motivazione che il giudice della registrazione non condivideva il punto di vista giuridico del collegio giudicante competente. Dall’altro lato, la convocazione di una riunione di dipartimento e l’emissione da parte di quest’ultima di una «posizione giuridica» vincolante, in particolare, per il collegio giudicante investito di tale procedimento, non sono portate a conoscenza delle parti in alcun momento. Queste ultime non sembrano quindi avere la possibilità di esercitare i loro diritti procedurali nell’ambito di una siffatta riunione di dipartimento.
Tenuto conto di tali elementi, la Corte dichiara che la normativa nazionale di cui trattasi non è conciliabile con le prescrizioni inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo.
La Corte precisa peraltro che, al fine di evitare contrasti nella giurisprudenza o di porvi rimedio e quindi di garantire la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto, un meccanismo procedurale che consenta a un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che non appartiene al collegio giudicante competente di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo giurisdizionale non viola le prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a condizione che il procedimento non sia stato ancora trattenuto in decisione dal collegio giudicante inizialmente designato, che le circostanze in cui un siffatto rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella legislazione applicabile e che tale rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi a tale collegio giudicante ampliato. Inoltre, il collegio giudicante inizialmente designato può sempre decidere su tale rinvio.
( 1 ) Conformemente all’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali) il quale prevede quanto segue: «In secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni».
( 2 ) L’articolo 40, paragrafo 1, dello Zakon o sudovima (legge relativa all’ordinamento giudiziario) prevede che quando si riscontrano contrasti interpretativi tra dipartimenti, sezioni o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando una sezione o un giudice di un dipartimento si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata, venga convocata una riunione di dipartimento o di giudici.