Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 –
CE / Comitato delle Regioni

(causa C‑539/21 P) ( 1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 2, lettera c) – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione anticipata con preavviso – Articolo 47, lettera c), punto i) – Cessazione del rapporto di fiducia – Modalità di esecuzione del preavviso – Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto – Omissioni – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo – Necessità che tale snaturamento incida sul ragionamento svolto dal Tribunale

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 89, 90, 98, 113, 115, 125)

2. 

Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo in servizio presso un gruppo politico del Comitato delle regioni – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]

(v. punto 110)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Motivo diretto a ovviare alla mancanza di precisione in primo grado quanto al danno lamentato – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1)

(v. punto 124)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

CE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato europeo delle regioni.


( 1 ) GU C 37 del 24.1.2022.