Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 marzo 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa e giurisprudenza nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Obbligo per il giudice investito di un’istanza di ricusazione di un altro giudice di verificare il rispetto del requisito di un “giudice precostituito per legge” – Nomina dei giudici ordinari in Polonia – Mancanza di indipendenza della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Assenza di ricorso effettivo dei candidati al posto di giudice in questione – Giudice che non costituisce un “giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge” – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante »

Nella causa C‑521/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań-Stare Miasto, Polonia), con decisione del 23 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2021, nel procedimento

MJ

contro

AA,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, I. Jarukaitis (relatore), M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu‑Matei e M. Condinanzi, presidenti di sezione, A. Kumin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi, B. Smulders, e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 gennaio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MJ, da se stesso;

–        per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da J. Roszkiewicz e M. Taborowski;

–        per il Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, da M. Smętkowski;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, B. Grabowska-Moroz e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Van Regemorter, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da A. Runeskjöld e H. Shev, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MJ e AA, due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi.

 Contesto normativo

 Costituzione

3        Ai sensi dell’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione»):

«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato».

4        Ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:

«La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

5        L’articolo 187 della Costituzione così dispone:

«1.      La [KRS] è composta:

1.      dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;

2)      da quindici membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari;

3)      da quattro membri eletti dal [Sejm (Camera bassa del Parlamento, Polonia)] tra i deputati nonché da due membri eletti dal Senato tra i senatori.

(…)

3.      Il mandato dei membri elettivi [della KRS] è di quattro anni.

4.      Il regime, l’ambito di attività, le modalità di lavoro [della KRS], nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono stabiliti dalla legge».

 Legge sulla KRS

6        Ai sensi dell’articolo 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3 (in prosieguo: la legge sulla KRS»):

«1.      Il Sejm [(Camera bassa del Parlamento polacco)] elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari, quindici membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

2.      Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, il Sejm [Camera bassa del Parlamento] tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici provenienti da differenti tipi e gradi di giurisdizione.

3.      Il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS], eletti tra i giudici, decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».

7        L’articolo 44 della legge sulla KRS prevede quanto segue:

«1.      Un partecipante al procedimento può proporre impugnazione dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo quanto diversamente previsto da disposizioni specifiche. (…)

bis.      Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], può essere proposta impugnazione presso il [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Un’impugnazione proposta dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi sulla presunta erronea valutazione circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui si è tenuto conto ai fini dell’adozione della decisione sulla presentazione delle proposte di nomina al posto di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

ter.      Qualora non tutti i partecipanti al procedimento abbiano impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, in controversie individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], tale delibera [della KRS] diviene definitiva nella parte in cui concerne la decisione di presentare la proposta di nomina a giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e nella parte in cui concerne la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima Corte, limitatamente ai partecipanti al procedimento che non hanno proposto impugnazione.

2.      Il ricorso è presentato tramite il Przewodniczący [presidente della KRS], entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della delibera [della KRS] accompagnata dalla sua motivazione. (…)»

 Legge sulla Corte suprema

8        L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha istituito, in particolare, presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia).

9        L’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), ai paragrafi 2 e 3 così dispone:

«2.      La [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] è competente a pronunciarsi sulle istanze o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere avviato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente l’istanza al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] affinché detta istanza sia trattata conformemente alle norme fissate mediante specifiche disposizioni. La presentazione di un’istanza al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] non sospende il procedimento in corso.

3.      L’istanza di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali».

 Codice di procedura civile

10      Ai sensi dell’articolo 47 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):

«1.      Il giudice di primo grado esamina le cause in composizione monocratica, a meno che una disposizione specifica non preveda altrimenti.

(…)

3.      Le ordinanze fuori udienza sono emesse da un giudice monocratico.

(…)».

11      Ai sensi dell’articolo 48 del codice di procedura civile:

«1.      È disposta ipso iure la ricusazione di un giudice:

1)      nelle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l’esito del procedimento può incidere sui suoi diritti od obblighi;

(…)

5)      nelle cause in cui ha partecipato, presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, all’adozione dell’atto impugnato, nonché nelle cause vertenti sulla validità di un atto al cui esame ha proceduto individualmente o alla cui redazione ha concorso con altri, nonché nelle cause nell’ambito delle quali ha agito in qualità di prokurator [(pubblico ministero, Polonia)];

(…)».

12      L’articolo 49 di detto codice precisa quanto segue:

«Indipendentemente dai motivi di cui all’articolo 48, l’organo giurisdizionale, dispone la ricusazione del giudice su domanda di quest’ultimo o su istanza di parte, se sussiste una circostanza idonea a suscitare un dubbio ragionevole sulla sua imparzialità nella causa di cui trattasi».

13      L’articolo 50 di detto codice così dispone:

«1.      Le parti chiedono la ricusazione di un giudice con atto scritto o mediante dichiarazione orale rilasciata all’organo giurisdizionale dinanzi al quale la causa in questione è pendente, motivando la loro istanza.

2.      Inoltre, la parte che ha partecipato all’udienza deve far apparire plausibile che la circostanza che giustifica la ricusazione si è verificata o è stata portata a sua conoscenza solo successivamente.

3.      Fino alla decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice:

1)      il giudice nei cui confronti è stata presentata l’istanza può proseguire il procedimento;

2)      non è possibile pronunciare alcuna decisione o provvedimento che ponga fine al giudizio».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La controversia di cui al procedimento principale oppone due imprenditori, in relazione a un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi.

15      Tale contratto costituisce una transazione commerciale, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1). Nell’ambito del suo ricorso l’attore nel procedimento principale chiede, in particolare, che il convenuto nel procedimento principale sia condannato a versargli un indennizzo per le spese di recupero sostenute, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóde nieniom w transakcjach handlowych (legge in materia di prevenzione dei ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2013, posizione 403), che recepisce detta direttiva.

16      Con lettera del 21 maggio 2021 il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice S.C., investita della controversia di cui al procedimento principale. Egli afferma che tale giudice non è stata validamente nominata alla sua funzione. Infatti, la delibera relativa alla sua nomina sarebbe stata adottata dalla KRS nella sua nuova composizione, la cui conformità con la Costituzione è stata messa in dubbio dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).

17      La giudice S.C. afferma che non esiste alcuna circostanza che possa far sorgere dubbi quanto alla sua imparzialità e che non vi è quindi alcun motivo per escluderla dall’esame di detta causa.

18      L’esame dell’istanza di ricusazione di tale giudice è stato attribuito al Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑Stare Miasto, Polonia), giudice del rinvio, che statuisce in composizione monocratica su tale istanza.

19      In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga su alcuni aspetti della nomina di detta giudice. Più precisamente, esso sottolinea che la stessa giudice è stata nominata quale giudice del Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań-Stare Miasto) dal presidente della Repubblica di Polonia, su proposta della KRS nella sua nuova composizione.

20      A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che erano state presentate tre candidature per occupare il posto di giudice di cui trattasi, tra cui quella di S.C., assistente principale di un giudice presso il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia) dal 2016. Esso precisa che il collegio del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) e l’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) avevano emesso, rispettivamente il 21 e il 24 settembre 2018, un parere favorevole sulla candidatura di S.C.

21      Con delibera n. 611/2018 del 4 dicembre 2018 la KRS, tra le tre candidature depositate, ha accolto quella di S.C. e ha proposto al presidente della Repubblica di Polonia la nomina di quest’ultima a tale posto di giudice. Gli altri due candidati non hanno proposto ricorso avverso tale delibera ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS. Il 14 marzo 2019 il presidente della Repubblica di Polonia ha deciso di nominare S.C. a detto posto di giudice.

22      In tale contesto il giudice del rinvio nutre dubbi, da un lato, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura di nomina della giudice S.C., in particolare tenuto conto della composizione e del ruolo della KRS in tale procedura nonché dell’assenza di ricorso effettivo dei partecipanti a detta procedura avverso la nomina in questione. I suoi dubbi al riguardo derivano, dall’altro lato, dalla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), secondo la quale un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle irregolarità commesse al momento della sua nomina è irricevibile, nonché dalle disposizioni del diritto nazionale in forza delle quali l’esame della legittimità della nomina di un giudice rientra nella competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. Esso fa altresì riferimento, in tale contesto, alla giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), risultante dalla sentenza di tale organo giurisdizionale del 14 luglio 2021, causa P 7/20, nella quale quest’ultimo ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è incompatibile con l’ordinamento giuridico polacco, in quanto tali disposizioni consentono alla Corte di imporre «obblighi ultra vires» alla Repubblica di Polonia mediante misure provvisorie relative all’organizzazione e alla competenza dei giudici polacchi nonché al procedimento applicabile dinanzi a questi ultimi.

23      A tale riguardo il giudice del rinvio espone, in primo luogo, che la KRS costituisce, in forza della Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di assicurare la garanzia dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali. Pertanto, la composizione e il funzionamento di tale organo dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dalla Costituzione al fine di garantire che le proposte di nomina a un posto di giudice, che detto organo indirizza al presidente della Repubblica, provengano da un organo indipendente e rappresentativo della magistratura. Tuttavia, tale giudice precisa che, nella sua nuova composizione, risultante dalla legge sulla KRS, quest’ultima è stata costituita in violazione dei principi costituzionali fondamentali del diritto polacco nonché dei valori dello Stato di diritto sanciti dal diritto dell’Unione. In particolare, l’elezione dei quindici membri della KRS aventi la qualità di giudici ad opera del Sejm, e non dei giudici stessi, avrebbe comportato una perdita di autonomia del potere giudiziario e una manifesta dipendenza di tale organo dai poteri legislativo ed esecutivo. Il giudice del rinvio sottolinea che siffatte constatazioni sono state espressamente confermate dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nonché dalla Corte stessa, i quali hanno tutti rilevato che la KRS non presentava, nella sua nuova composizione, le garanzie di indipendenza ed imparzialità richieste, in particolare, dal diritto dell’Unione.

24      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’esame dei ricorsi diretti contro delibere della KRS relative alle proposte di nomina a un posto di giudice è affidato alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, composta esclusivamente da persone designate a seguito di un processo di nomina condotto dalla KRS nella sua nuova composizione. In tali circostanze, non si può ritenere che tale sezione presenti le garanzie di indipendenza richieste a un «giudice precostituito per legge». Orbene, in assenza di una qualsiasi altra possibilità reale di rimettere in discussione la regolarità di tale processo, l’assenza di un ricorso effettivo sarebbe tale da suscitare, in modo sistemico, dubbi legittimi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a detto processo.

25      In tali circostanze, il Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań-Stare Miasto) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, [TUE], nonché l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura in cui:

a)      la scelta della persona indicata dal presidente della Repubblica di Polonia per la nomina alla funzione di giudice è stata effettuata dall’attuale [KRS], organo eletto in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, il quale non costituisce un organo indipendente e non è composto da rappresentanti dell’ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non è stata presentata nessuna valida domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;

b)      i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta].

2)      Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte nella [prima questione]:

a)      essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona [alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche], composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte nella [prima questione] le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

b)      essi richiedono, al fine di garantire l’efficacia del diritto europeo, un’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d’ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (udex inhabilis);

c)      essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui tale sentenza dichiara incompatibile con il diritto nazionale l’esame dell’istanza di ricusazione di un giudice per l’asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti [del diritto dell’Unione] relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta;

d)      essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui essa osti all’esecuzione di un’ordinanza della Corte (…) relativa a provvedimenti provvisori, con la quale è stata ordinata la disapplicazione delle disposizioni nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali di esaminare il rispetto dei requisiti stabiliti dall’Unione riguardo ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta]».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Con decisioni del presidente della Corte del 23 marzo 2022 e dell’11 gennaio 2024, il procedimento è stato, rispettivamente, sospeso fino alla decisione conclusiva del giudizio nelle cause riunite C‑181/21, e C‑269/21 e ripreso.

 Sulla competenza della Corte

27      La Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (Procura regionale di Poznań, Polonia) deduce l’incompetenza della Corte a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che, in sostanza, le questioni sollevate riguardano l’organizzazione della giustizia, settore che non rientra nella competenza dell’Unione.

28      A tale riguardo da una giurisprudenza costante emerge che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri sia indubbiamente di competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che ciò può avvenire, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 75 e giurisprudenza citata; del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 56, nonché del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 42].

29      Inoltre, l’obiezione così formulata dalla procura regionale di Poznań riguarda, in sostanza, la portata stessa delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni sollevate e, pertanto, l’interpretazione di tali disposizioni. Orbene, una siffatta interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 76 nonché giurisprudenza citata].

30      La Corte è, pertanto, competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità

31      La procura regionale di Poznań sostiene, in primo luogo, che le questioni sollevate sono ipotetiche, dato che il giudice del rinvio non deduce alcuna circostanza specifica che indichi che la giudice S.C. non offra garanzie di indipendenza o che sia stata nominata in modo irregolare.

32      A tale riguardo occorre rilevare che dette questioni mirano, da un lato, a consentire al giudice del rinvio di valutare la compatibilità della normativa nazionale che disciplina la nomina dei giudici, in particolare quella della suddetta giudice, segnatamente, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta. Dall’altro lato, dette questioni mirano a stabilire se tali disposizioni ostino alla normativa di uno Stato membro e a una giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, che attribuiscono la competenza esclusiva a controllare la legittimità della nomina di un giudice nell’ambito di una procedura di ricusazione fondata sulle condizioni in cui tale giudice è stato nominato a un organo che, al pari della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, non risponderebbe ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

33      Orbene, si deve necessariamente constatare che gli argomenti dedotti dalla procura regionale di Poznań relativi alle garanzie di indipendenza offerte dalla giudice S.C. riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali, nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni. Argomenti del genere, che attengono al merito delle questioni sollevate, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di queste ultime [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e giurisprudenza citata].

34      Dette questioni non possono quindi essere considerate ipotetiche.

35      In secondo luogo, la procura regionale di Poznań afferma che il giudice del rinvio non ha rispettato l’obbligo previsto all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, riguardante la descrizione dei motivi per i quali esso si interroga sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi, nonché quello del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

36      A tale riguardo, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene tutte le informazioni richieste da tale articolo 94, lettera c), in particolare il contenuto delle norme nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione indicate nelle questioni sollevate, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni del diritto dell’Unione e dette disposizioni nazionali, cosicché la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi su tali questioni.

37      La domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

38      Dalla motivazione della decisione di rinvio risulta, da un lato, che le questioni sollevate vertono, in sostanza, sull’interpretazione del principio di indipendenza e imparzialità dei giudici risultante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall’articolo 47 della Carta e, dall’altro, che, come precisato al punto 15 della presente sentenza, la causa che ha dato luogo all’istanza di ricusazione di cui trattasi nel procedimento principale riguarda, in particolare, la normativa polacca che recepisce la direttiva 2011/7. Pertanto, la controversia di cui al procedimento principale rientra non solo nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ma anche in quello dell’articolo 47 della Carta.

39      In tali circostanze, occorre esaminare le questioni sollevate unicamente alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, senza che sia necessario interpretare anche l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, poiché il giudice del rinvio non ha esposto le ragioni per le quali esso interroga la Corte sull’interpretazione di quest’ultima disposizione.

 Sulla seconda questione

40      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo in forza delle quali, nell’ambito di un procedimento di ricusazione fondato sulle condizioni di nomina del giudice interessato dallo stesso, l’esame dell’istanza di ricusazione rientra nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, ed è escluso qualsiasi esame da parte di tale organo della legittimità della nomina di detto giudice, nonché, in caso affermativo, se, al fine di preservare l’effetto utile di tali disposizioni, il giudice nazionale investito di tale istanza di ricusazione sia tenuto ad applicare, per analogia, disposizioni nazionali relative alla ricusazione ipso iure di un giudice incapace di esercitare la funzione giudicante.

41      In via preliminare occorre sottolineare che, come ricordato, in sostanza, al punto 28 della presente sentenza, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, in particolare l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, anche per quanto riguarda le modalità di controllo della legittimità della nomina dei giudici, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

42      A tale riguardo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), ed ora affermato all’articolo 47 della Carta [sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 219 nonché giurisprudenza citata; dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, punto 40, e dell’8 maggio 2024, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 35].

43      Peraltro, laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta intende assicurare la necessaria coerenza tra i diritti sanciti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. La Corte deve pertanto provvedere affinché l’interpretazione da essa data in una determinata causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann‑Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 nonché giurisprudenza citata; del 1º agosto 2025, Dimnev, C‑404/24, EU:C:2025:595, punto 44, e del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 46).

44      Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 nonché giurisprudenza citata; del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 47, e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 107].

45      Nel caso di specie, il giudice del rinvio è incaricato di esaminare l’istanza di ricusazione di un giudice, per il motivo che quest’ultimo non sarebbe stato validamente nominato. Tuttavia, le disposizioni del diritto polacco, come interpretate dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), prevedono che il controllo della legittimità della nomina al posto di giudice dell’interessato rientri nella competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche cosicché, in forza di tale diritto e della giurisprudenza di detto organo giurisdizionale costituzionale polacco, non spetta al giudice del rinvio procedere esso stesso a un siffatto esame e quest’ultimo deve rinviare tale valutazione a detta sezione. Peraltro, tale competenza esclusiva resta limitata in quanto, conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, detta Sezione non esamina un’istanza presentata ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 26 se essa riguarda l’accertamento e la valutazione della legittimità di una nomina a giudice.

46      A tale riguardo, successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 201 e 386 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono o altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.

47      Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consentono di qualificare come illecito disciplinare un siffatto esame (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 60).

48      A tale riguardo occorre ricordare che la Corte è giunta a questa conclusione dopo aver sottolineato, in particolare, che l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema esclude che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa, a seguito della trasmissione a tale Sezione, da parte di un altro organo giurisdizionale, di un’istanza relativa alla ricusazione di un giudice, esaminare tale istanza qualora quest’ultima riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 198].

49      Tale conclusione era altresì motivata, in parte, dalla circostanza che, in sostanza, le norme nazionali di cui al punto 46 della presente sentenza, a motivo dei divieti e degli illeciti disciplinari da esse sanciti nei confronti dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e di tutti gli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi, erano tali da impedire agli stessi di svolgere taluni accertamenti e valutazioni che tuttavia, in determinate circostanze, incombono loro in forza del diritto dell’Unione, alla luce dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta relativi alla garanzia di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 285].

50      Dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE risulta infatti che gli Stati membri sono tenuti a garantire l’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo che consenta, se del caso, di verificare la legittimità del processo di nomina dei giudici. Tale obbligo deriva dal requisito stesso di un «giudice precostituito per legge», il quale presuppone che la procedura di nomina dei giudici sia soggetta a garanzie idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità. Pertanto, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE esige che un organo giurisdizionale nazionale possa, in determinate circostanze, verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 47 della Carta [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 130 e 131, da 152 a 154 e 159, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 131].

51      Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, non accompagnato da alcuna condizione riguardante l’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione. Ne consegue che i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione sono tenuti a garantire la piena efficacia dei requisiti di tale diritto e quindi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria a quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 146, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253 nonché giurisprudenza citata].

52      Infatti, secondo costante giurisprudenza ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito [sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 61, nonché del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 158 e giurisprudenza citata].

53      Pertanto, in caso di accertata violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione esige che gli organi giurisdizionali nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, il diritto dell’Unione, disapplichino, di propria iniziativa, le disposizioni del diritto nazionale che violano i requisiti derivanti da tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, che siano di origine legislativa o costituzionale, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tali disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 247 e 251, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53 e giurisprudenza citata].

54      Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che un giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà conferitagli dall’articolo 267, secondo comma, TFUE deve, eventualmente, discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore, anche laddove si tratti di un organo giurisdizionale costituzionale, qualora ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore. Tale soluzione si applica anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato, in forza di una norma procedurale nazionale, da una decisione di una Corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 75 e 76].

55      A tale riguardo la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 196), che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione effettuata dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nella sua sentenza del 14 luglio 2021, citata al punto 22 della presente sentenza, la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione.

56      Ne consegue che un giudice polacco è tenuto a disapplicare le valutazioni derivanti dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) del 14 luglio 2021 nella parte in cui conferma il divieto, per qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

57      Nel caso di specie, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 41 a 56 della presente sentenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è investito dell’esame di un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina di quest’ultimo, esso è tenuto a disapplicare la normativa polacca, come interpretata in particolare dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), che gli vieta di esaminare la legittimità di tale nomina e lo obbliga a rinviare tale esame alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, al fine di effettuare esso stesso detto esame e di trarne, se del caso, le conseguenze, pronunciando la ricusazione del giudice interessato.

58      Occorre tuttavia osservare che dal fascicolo di cui dispone la Corte, e in particolare dalle osservazioni formulate in udienza, risulta che le nomine irregolari ai posti di giudice hanno carattere sistemico in Polonia. Infatti, oltre 3 000 giudici, ossia circa il 30% dei giudici di tale Stato membro, sarebbero stati nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, senza che i candidati esclusi dalle procedure di nomina dispongano di un ricorso effettivo avverso le proposte della KRS. Inoltre, numerosi aspetti di tale riforma sono già stati giudicati, da diverse sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte stessa, come non conformi ai requisiti derivanti, rispettivamente, dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

59      A tale riguardo, come precisato, in sostanza, al punto 44 della presente sentenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a ciascuno Stato membro di istituire e mantenere un sistema giudiziario idoneo a garantire che gli organi rientranti in tale sistema, e competenti a statuire su ricorsi nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza.

60      Orbene, tenuto conto del carattere sistemico delle nomine irregolari, una valutazione caso per caso del rispetto del requisito di un «giudice precostituito per legge», nell’ambito dei procedimenti di ricusazione fondati sulle condizioni di nomina dei giudici interessati, non può, in linea di principio, essere sufficiente a garantire il pieno rispetto del requisito, derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che le cause rientranti nel diritto dell’Unione siano esaminate da organi giurisdizionali indipendenti.

61      Ciò vale a maggior ragione in quanto l’esistenza di violazioni sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nazionale, derivanti da siffatte nomine irregolari, può altresì compromettere il buon funzionamento del procedimento di rinvio pregiudiziale, che costituisce una componente essenziale del sistema istituito dai Trattati al fine di consentire ai giudici nazionali di garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza dei diritto dell’Unione (sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 77 e giurisprudenza citata), pregiudicando così gravemente l’uniformità, la coerenza e la piena efficacia di tale diritto.

62      Peraltro, occorre altresì osservare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, statuendo secondo la procedura della sentenza pilota nella sua sentenza del 23 novembre 2023, Wałęsa c. Polonia (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921), ha dichiarato, in sostanza, che i problemi sistemici interconnessi constatati richiedono da parte dello Stato polacco misure legislative e di altro tipo adeguate, volte a porre rimedio ai problemi di indipendenza della magistratura connessi alle riforme in tale Stato.

63      Pertanto al fine, da un lato, di ripristinare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario e di garantire il rispetto del principio della separazione dei poteri e, dall’altro, di garantire la continuità e l’efficacia del funzionamento della giustizia, ivi compresa l’efficacia del meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, spetta all’ordinamento giuridico nazionale, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, stabilire un quadro normativo che consenta, tenuto conto della natura e della gravità delle irregolarità commesse durante la procedura di nomina dei giudici, di valutare le possibilità per le persone irregolarmente nominate ai posti di giudice di continuare ad esercitare le loro funzioni.

64      Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non impone agli Stati membri un modello unico per garantire una tutela giurisdizionale effettiva né per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario che il pubblico abbia perso a causa di irregolarità sistemiche nella nomina ai posti di giudice.

65      Pertanto, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale riguardo al contenuto concreto del quadro normativo stabilito a tal fine purché tuttavia esso garantisca, mediante criteri oggettivi, che solo le persone irregolarmente nominate che presentino garanzie sufficienti di indipendenza e imparzialità possano continuare ad esercitare le loro funzioni.

66      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza ed esaminare esso stesso la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge», e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito.

 Sulla prima questione

67      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia qualificato come «giudice indipendente e imparziale» un collegio giudicante composto da un giudice monocratico, nominato come tale in esito a una procedura di nomina caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, la sua candidatura è stata raccomandata da un organo che non è indipendente e, in secondo luogo, gli altri partecipanti a tale procedura di nomina non disponevano del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo al fine di contestare la legittimità della nomina di detto giudice.

68      A tale riguardo, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, ed ora affermato all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

69      Le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. La verifica della questione se, per la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al cittadino [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 58 e giurisprudenza citata; del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 113, e dell’8 maggio 2024, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 55].

70      Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo di cui trattasi, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i cittadini possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 109, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 93 e giurisprudenza citata, nonché del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 263].

71      A tale riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le norme applicabili allo status dei giudici e all’esercizio della loro funzione giurisdizionale devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e di escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 110; del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 94 e giurisprudenza citata, nonché del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 264].

72      In tale contesto la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che, sebbene il diritto a un «giudice precostituito per legge» costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha nondimeno legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e «imparzialità». In particolare, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere garantita segnatamente nei confronti del potere legislativo e di quello esecutivo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 124 e 127 e giurisprudenza citata; del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 117 e 118 nonché giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 47].

73      A tale riguardo, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato [sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 nonché giurisprudenza citata; del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 129, e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 265].

74      È dunque necessario che i presupposti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di decisioni di nomina di giudici siano tali da non poter far sorgere, nella mente dei cittadini, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta che gli interessati siano stati nominati. A questo scopo è importante, in particolare, che i summenzionati presupposti e le suddette modalità siano concepiti in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 97 e giurisprudenza citata).

75      Per quanto riguarda, più precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha altresì dichiarato che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che tale processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico contrassegnato dal primato del diritto, un siffatto processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Pertanto, l’indipendenza di un organo giurisdizionale, ai sensi di tale disposizione, si misura, in particolare, secondo il modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 57 e giurisprudenza citata; del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 120 e giurisprudenza citata, nonché del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 60].

76      Ciò posto, non un qualsiasi errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante al quale detto giudice appartenga [sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 123, e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 267].

77      Secondo costante giurisprudenza un’irregolarità commessa in occasione della nomina di uno o più giudici all’interno del sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito di un «giudice precostituito per legge», in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, facendo così sorgere un dubbio legittimo, nella mente dei cittadini, quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati. Ciò avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 130, nonché del 29 luglio 2024, Valančius, C‑119/23, EU:C:2024:653, punto 52 e giurisprudenza citata].

78      Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un «giudice precostituito per legge» e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta a una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei cittadini, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 74 e giurisprudenza citata, e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), C‑448/23, EU:C:2025:975, punto 269].

79      Nel caso di specie, tenuto conto della constatazione effettuata al punto 57 della presente sentenza, spetterà quindi, in ultima analisi, al giudice del rinvio pronunciarsi, alla luce di tutti i principi ricordati ai punti da 68 a 75 di questa sentenza, e dopo aver proceduto alle valutazioni richieste a tal fine, sulla questione se l’insieme delle condizioni in cui è avvenuta la nomina della giudice S.C. e, in particolare, le eventuali irregolarità che sarebbero state commesse nell’ambito della procedura di nomina di quest’ultima siano tali da condurre alla conclusione che tale giudice non può essere considerata un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione.

80      Infatti, l’articolo 267 TFUE abilita la Corte non già ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base agli elementi del fascicolo di cui dispone, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 132 e 133 e giurisprudenza citata].

81      Per quanto riguarda gli elementi di cui trattasi nel procedimento principale e più in particolare, in primo luogo, il fatto che la candidatura della giudice S.C. sia stata raccomandata dalla KRS nella sua nuova composizione, occorre rilevare, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, che la KRS costituisce, secondo la Costituzione, un organo essenziale per l’autonomia del potere giudiziario, incaricato di garantire l’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali.

82      Orbene, per quanto riguarda la KRS nella sua nuova composizione, la Corte ha dichiarato che il fatto che il mandato in corso di alcuni dei membri fino ad allora componenti la KRS, della durata di quattro anni prevista all’articolo 187, paragrafo 3, della Costituzione, fosse stato abbreviato e il fatto che, a seguito delle modifiche apportate alla legge sul Consiglio nazionale della magistratura sfociate nella legge sulla KRS, i quindici membri della KRS aventi la qualità di giudici e precedentemente eletti dai loro pari siano stati designati da un ramo del potere legislativo polacco, con la conseguenza che 23 dei 25 membri che compongono la KRS in tale nuova composizione sono stati designati dai poteri esecutivo e legislativo polacchi o sono membri di tali poteri, potevano suscitare dubbi legittimi per quanto riguarda l’indipendenza e il ruolo della KRS nel processo di nomina che doveva condurre alle nomine a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 104, 105 e 108, nonché del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 146 e 150].

83      Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il fatto che la KRS, nella sua nuova composizione, non presenti garanzie di indipendenza sufficienti per fugare qualsiasi legittimo dubbio sulla regolarità delle procedure di nomina dei giudici nelle quali essa interviene non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 75 nonché giurisprudenza citata].

84      In secondo luogo, per quanto riguarda l’assenza di un diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per i partecipanti alla procedura di nomina di cui trattasi, ricorso possibile unicamente dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, composta a sua volta da giudici nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, occorre ricordare che, al punto 77 della sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), la Corte, nell’ambito della valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, ha dichiarato che, considerati congiuntamente, dagli elementi sia sistemici che circostanziali che hanno caratterizzato la nomina, in seno a tale organo, dei giudici inizialmente nominati a tale sezione consegue che quest’ultima non ha la qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punti 49 e 50).

85      Peraltro, sulla scia di tale sentenza la Corte ha constatato, in varie ordinanze, sulla base della stessa motivazione, l’irricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale presentate dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche composta, in tutto o in parte, da membri nominati nelle stesse condizioni di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a detta sentenza [ordinanze del 9 aprile 2024, T. (Programmi audiovisivi per bambini), C‑22/22, EU:C:2024:313; del 15 maggio 2024, Rzecznik Finansowy, C‑390/23, EU:C:2024:419; del 29 maggio 2024, Prokurator Generalny (Ricorso straordinario polacco II), C‑43/22, EU:C:2024:459; del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21, EU:C:2024:489; e del 21 giugno 2024, Kancelaria B., C‑810/23, EU:C:2024:543].

86      Orbene nel caso di specie, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, all’epoca della nomina della giudice S.C., nel corso della quale poteva essere proposto il ricorso dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, tutti i giudici facenti parte di tale sezione erano stati nominati nelle circostanze che erano state esaminate dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), e che avevano portato alla constatazione, ricordata al punto 84 della presente sentenza, secondo cui detta sezione non ha la qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

87      Pertanto, fatte salve le valutazioni che spetterà al giudice del rinvio effettuare, il ricorso che può essere proposto dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non può essere considerato effettivo, in quanto sarebbe stato proposto dinanzi a un organo giurisdizionale i cui membri non soddisfacevano il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

88      Quanto alla questione se l’assenza, per i partecipanti alla procedura di nomina di cui trattasi, di un diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sia sufficiente, di per sé, per ritenere che il giudice di cui trattasi non sia «precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, è vero che la Corte ha dichiarato che l’eventuale assenza di possibilità di esercitare un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non risultare problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La situazione è tuttavia diversa in circostanze in cui l’insieme degli elementi rilevanti che caratterizzano un siffatto processo in un dato contesto giuridico-materiale nazionale e, in particolare, le condizioni in cui improvvisamente interviene la soppressione delle possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti sono tali da poter suscitare, nella mente dei cittadini, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 129].

89      Nel caso di specie, non si può pertanto ritenere che l’assenza di un siffatto ricorso avverso la nomina di S.C. alla funzione di giudice, considerata isolatamente, sia sufficiente per pronunciare la ricusazione di quest’ultima.

90      In tali circostanze, occorre valutare se le due circostanze oggetto della prima questione, considerate congiuntamente, consentano di concludere che detta giudice non soddisfa il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

91      A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, e come risulta dalla giurisprudenza della Corte, per valutare se i giudici soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», ai sensi di tali disposizioni, occorre non già esaminare soltanto gli elementi relativi alla loro procedura di nomina bensì prendere in considerazione anche altri elementi contestuali rilevanti, effettuando una valutazione globale di tutti gli elementi che accompagnano la loro nomina [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 132.

92      Orbene, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, in primo luogo, la giudice S.C. esercitava le funzioni di assistente principale di un giudice presso il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań). In secondo luogo, il collegio di tale Tribunale regionale e l’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali circondariali di detto Tribunale regionale hanno emesso un parere favorevole alla sua candidatura. In terzo luogo, gli altri candidati alla procedura di nomina non hanno contestato la nomina di tale giudice. In quarto luogo, il giudice del rinvio non ha menzionato alcun altro indizio pertinente relativo alle circostanze che hanno accompagnato tale nomina che avrebbe potuto, ai fini dell’esame di cui al punto 91 della presente sentenza, contribuire a far sorgere dubbi legittimi nella mente dei cittadini quanto all’impermeabilità di detta giudice nei confronti di elementi esterni.

93      Pertanto, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, nel caso di specie non sembra possibile constatare un’altra circostanza di fatto e di diritto tale da mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di tale giudice.

94      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia qualificato come «giudice indipendente e imparziale» un collegio giudicante composto da un giudice monocratico, nominato come tale in esito a una procedura di nomina caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, la candidatura di tale giudice è stata raccomandata da un organo che non presenta garanzie di indipendenza sufficienti a fugare qualsiasi legittimo dubbio nella mente dei cittadini riguardo alla regolarità delle procedure di nomina di giudici in cui tale organo interviene e, in secondo luogo, i partecipanti a tale procedura di nomina non disponevano del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in assenza di altri elementi rilevanti relativi al contesto che ha accompagnato detta procedura che siano di natura e gravità tali, considerati nel loro insieme, da poter mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di detto giudice.

 Sulle spese

95      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il principio del primato del diritto dell’Unione

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, ed esaminare esso stesso la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge», e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che sia qualificato come «giudice indipendente e imparziale» un collegio giudicante composto da un giudice monocratico, nominato come tale al termine di una procedura di nomina caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, la candidatura di tale giudice è stata raccomandata da un organo che non presenta garanzie di indipendenza sufficienti a fugare qualsiasi legittimo dubbio nella mente dei cittadini riguardo alla regolarità delle procedure di nomina di giudici in cui tale organo interviene e, in secondo luogo, i partecipanti a tale procedura di nomina non disponevano del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in assenza di altri elementi rilevanti relativi al contesto che ha accompagnato detta procedura che siano di natura e gravità tali, considerati nel loro insieme, da poter mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di detto giudice.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.