Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
25 aprile 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione»
Nella causa C‑484/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), con decisione del 22 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2021, nel procedimento
F C C,
M A B
contro
Caixabank SA, già Bankia SA,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per F C C e M A B, da I. Fernández Grañeda, F. Gómez Hidalgo Terán e J. Zaera Herrera, abogados;
– per la Caixabank SA, da J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, J. Rodríguez Cárcamo e E. Valencia Ortega, abogados;
– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e N. Ruiz García, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, F C C e M A B, due consumatori, e, dall’altro, la Caixabank SA, già Bankia SA, un istituto di credito, in merito a una domanda di restituzione di somme pagate a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo è stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto spagnolo
5 L’articolo 121-20 della Ley 29/2002, primera Ley del Código Civil de Cataluña (legge 29/2002, prima legge del codice civile della Catalogna), del 30 dicembre 2002 (BOE n. 32, del 6 febbraio 2003; in prosieguo: il «codice civile catalano»), prevede quanto segue:
«Azioni di qualsiasi natura si prescrivono dopo dieci anni, salvo che il corrispondente diritto sia stato già acquisito per usucapione o che il presente codice o le leggi speciali dispongano diversamente».
6 L’articolo 121-23, paragrafo 1, del codice civile catalano così dispone:
«Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui, una volta nata ed esercitabile l’azione, chi ne è titolare conosce o può ragionevolmente conoscere le condizioni su cui essa si fonda e il soggetto nei confronti della quale può essere esercitata».
7 Ai sensi dell’articolo 121-11 di tale codice:
«Costituiscono cause di interruzione della prescrizione:
a) la proposizione dell’azione dinanzi a un organo giurisdizionale, anche se è stata respinta per vizi procedurali;
b) l’avvio di un procedimento arbitrale relativo al credito o il deposito della domanda di designazione degli arbitri da parte del giudice;
c) il reclamo extragiudiziale del credito;
d) il riconoscimento del diritto o la rinuncia alla prescrizione da parte della persona alla quale il credito può essere opposto durante il periodo di prescrizione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Le parti nel procedimento principale avevano concluso un contratto di mutuo ipotecario nel 2007. Dato che la clausola di tale contratto che imponeva ai ricorrenti nel procedimento principale il pagamento di tutte le spese relative alla costituzione dell’ipoteca (in prosieguo: la «clausola relativa alle spese») è stata annullata con una sentenza dello Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona, Spagna) del 2 maggio 2019, le somme versate a titolo di spese notarili sono state restituite ai ricorrenti nel procedimento principale.
9 Il 23 febbraio 2021 questi ultimi hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lo Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), chiedendo il rimborso delle somme versate a titolo della clausola relativa alle spese per quanto riguarda l’imposta di registro e le spese per servizi di gestione, per un importo di EUR 295,36.
10 Dinanzi al giudice del rinvio, la Caixabank sostiene che l’azione dei ricorrenti nel procedimento principale è prescritta. A suo avviso, il termine di prescrizione, che conformemente al codice civile catalano è di dieci anni, ha iniziato a decorrere al momento della costituzione dell’ipoteca nel 2007, quando sono stati versati gli importi il cui rimborso è oggetto del procedimento principale.
11 Dal canto loro, i ricorrenti nel procedimento principale affermano che, in forza di quanto emerge dalla sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313), il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel momento in cui la nullità della clausola relativa alle spese è stata constatata dallo Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona). Essi aggiungono che, nella sentenza della Corte del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), la Corte ha dichiarato che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere al momento della conclusione del contratto.
12 Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione di stabilire in quale momento si ritiene che il consumatore sia a conoscenza dei fatti su cui si fonda l’azione per il rimborso delle somme versate a titolo della clausola annullata. A suo avviso, non vi è alcun dubbio che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sarebbero rispettati, così come, pertanto, il principio di effettività del diritto dell’Unione, se il dies a quo del termine di prescrizione fosse fissato al momento della dichiarazione di nullità della clausola relativa alle spese. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, potrebbe anche trattarsi, in modo più discutibile, della data in cui il consumatore in questione ha proceduto al pagamento di tali somme o della data in cui il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha pronunciato una sentenza che dichiara abusiva una clausola standardizzata la cui portata sia equivalente a quella della clausola relativa alle spese.
13 Infine, il giudice del rinvio considera che, se il dies a quo del termine di prescrizione fosse fissato al momento del pagamento delle spese, l’azione sarebbe in tal caso prescritta e i consumatori non potrebbero ottenere il rimborso delle somme indebite. Per contro, se il dies a quo del termine di prescrizione dovesse essere fissato alla data della suddetta sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), ossia il 23 dicembre 2015, o a quella in cui una decisione giudiziaria ha dichiarato la nullità della clausola relativa alle spese, nella fattispecie il 2 maggio 2019, il termine di prescrizione di dieci anni non sarebbe ancora scaduto ed essi potrebbero ancora essere risarciti del loro danno.
14 In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 che il termine di prescrizione di un’azione per far valere le conseguenze economiche di una clausola abusiva, come quella sulle spese, inizi a decorrere prima che detta clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.
2) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 far decorrere il termine di prescrizione di una [tale azione] dalla data in cui un tribunale con capacità di dettare giurisprudenza, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), indichi che una determinata clausola è abusiva, indipendentemente dal fatto che il consumatore interessato conosca o meno il contenuto di tale sentenza.
3) Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilire che, in un contratto a lungo termine, il termine di prescrizione di un’azione per il rimborso di spese sostenute per costituire un’ipoteca decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, poiché la clausola abusiva che le prevede ha esaurito i suoi effetti in quel momento e non vi è rischio che venga applicata nuovamente».
Sulle questioni pregiudiziali
15 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 61, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 57].
16 Se ne evince che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 62, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 58].
17 L’assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare l’effetto deterrente che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 63, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 58].
18 Invero, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano il consumatore «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali» (sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 57, e del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 64).
19 Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell’Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13 [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 65, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 60].
20 Di conseguenza, per quanto spetti agli Stati membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest’ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 66, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 61].
Sulle questioni prima e terza
21 Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento o, in ogni caso, prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.
22 Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in assenza di una specifica normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza citata).
23 Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico in discussione nella presente causa, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance SA, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 28 e giurisprudenza citata).
24 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza citata).
25 Con riguardo all’analisi delle caratteristiche di un termine di prescrizione come quello di cui al procedimento principale, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 30 e giurisprudenza citata).
26 Sebbene la Corte abbia statuito che una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra il consumatore stesso e un professionista non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 38 e giurisprudenza citata), essa ha precisato che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione la domanda di un simile consumatore volta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 39 e giurisprudenza citata).
27 Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non sia, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 40 e giurisprudenza citata).
28 In proposito, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere negoziale sia rispetto al grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 45 e giurisprudenza citata).
29 In tale contesto, la Corte ha statuito che l’applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di tale contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 91; v. altresì, per analogia, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 63).
30 Pertanto, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, tenuto conto del fatto che la clausola relativa alle spese ha prodotto i suoi effetti al momento della conclusione del contratto, che corrisponde a quello del pagamento di tali spese, la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un’azione per il rimborso di dette spese al momento di tale conclusione e di tale pagamento avrebbe come conseguenza che, alla data di proposizione dell’azione di ripetizione dei ricorrenti nel procedimento principale, quest’ultima sarebbe già prescritta indipendentemente dalla questione di stabilire se i consumatori fossero o, quantomeno, potessero ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola relativa alle spese.
31 Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 28 e 29 della presente sentenza, occorre considerare che la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva e di pagamento delle spese di cui trattasi non può, in quanto tale, costituire il dies a quo del termine di prescrizione.
32 Per contro, in circostanze come quelle del procedimento principale, alla data in cui la decisione che dichiara abusiva la clausola contrattuale di cui trattasi e dichiara perciò la sua nullità è divenuta definitiva, il consumatore ha una conoscenza certa dell’irregolarità di tale clausola. Pertanto, in linea di principio, è a partire da tale data che detto consumatore è in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 e che, pertanto, può decorrere il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, il cui obiettivo principale è il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di detta clausola, come risulta dai punti 15 e 20 della presente sentenza.
33 Infatti, in tale momento, per il fatto che si tratta di una decisione giudiziaria che ha forza di giudicato e di cui il consumatore interessato è destinatario, quest’ultimo è posto in condizione di prendere conoscenza del carattere abusivo della clausola in questione e di valutare esso stesso l’opportunità di proporre un’azione di ripetizione delle somme versate a titolo di tale clausola entro il termine impartito dal diritto nazionale.
34 Pertanto, un termine di prescrizione che decorre dalla data in cui diviene definitiva la decisione che constata il carattere abusivo di una clausola contrattuale e la annulla per tale motivo è compatibile con il principio di effettività, poiché il consumatore ha la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 46 e giurisprudenza citata).
35 Tuttavia, occorre precisare che, sebbene, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 29 della presente sentenza, la direttiva 93/13 osti a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme pagate da un consumatore in forza di una clausola contrattuale abusiva possa iniziare a decorrere indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, tale direttiva non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che detto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di tale fatto prima che intervenisse una sentenza dichiarante la nullità di detta clausola.
36 In tali circostanze, non è necessario interpretare l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali al fine di stabilire se i diritti fondamentali ivi sanciti ostino a una prassi nazionale come quella oggetto della presente questione.
37 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.
Sulla seconda questione
38 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.
39 Come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai punti 15 e 20 della presente sentenza, la direttiva 93/13 mira a consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva.
40 Orbene, la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate da un consumatore, sulla base di una clausola contrattuale abusiva, alla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza che dichiara abusiva la clausola standardizzata corrispondente alla clausola ripresa nel contratto controverso, consentirebbe, in numerosi casi, al professionista di conservare le somme indebitamente acquisite a danno del suddetto consumatore sulla base della clausola abusiva, il che sarebbe incompatibile con il requisito derivante dalla giurisprudenza richiamata al punto 29 della presente sentenza, secondo la quale tale dies a quo non può essere fissato indipendentemente dalla questione di stabilire se il medesimo consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di quest’ultima clausola che fonda il diritto alla restituzione e senza far gravare sul professionista un obbligo di diligenza e di informazione nei confronti del consumatore, accentuando così la situazione di inferiorità di quest’ultimo che la direttiva 93/13 mira ad attenuare.
41 Inoltre, in assenza di un obbligo di informazione a tale riguardo a carico del professionista, non si può presumere che il consumatore possa ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che una clausola contenuta nel suo contratto riveste una portata equivalente a una clausola standardizzata il cui carattere abusivo è stato accertato dal supremo organo giurisdizionale nazionale.
42 Infatti, sebbene la giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro possa consentire, a condizione di essere sufficientemente pubblicizzata, a un consumatore di prendere conoscenza del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista, non ci si può tuttavia aspettare da tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a tutelare in considerazione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che egli proceda a iniziative che rientrano nell’ambito della ricerca giuridica [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 60].
43 Inoltre, occorre sottolineare al riguardo che una simile giurisprudenza nazionale non è necessariamente idonea a consentire ipso facto di dichiarare abusive tutte le clausole di questo tipo incluse in tutti i contratti tra un professionista e un consumatore nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro. Qualora una clausola standardizzata sia stata dichiarata abusiva dal supremo organo giurisdizionale nazionale, occorre ancora, in linea di principio, determinare, caso per caso, in quale misura una clausola inserita in un contratto in particolare equivalga a tale clausola standardizzata e debba, allo stesso titolo di quest’ultima, essere giudicata abusiva.
44 Infatti, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, l’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, che implica di determinare se essa crei, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, deve essere effettuato tenendo conto, in particolare, di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di quest’ultimo. Un simile esame caso per caso risulta tanto più importante in quanto il carattere abusivo di una clausola può risultare da una mancanza di trasparenza di quest’ultima. Pertanto, in linea di principio, il carattere abusivo di una clausola contrattuale specifica non può essere presunto, poiché una simile qualificazione può dipendere dalle circostanze specifiche della conclusione di ciascun contratto e, in particolare, dalle particolari informazioni fornite da ciascun professionista a ciascun consumatore.
45 Da tali considerazioni risulta che non si può esigere da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto non solo che si tenga regolarmente informato, di propria iniziativa, delle decisioni del supremo organo giurisdizionale nazionale relative alle clausole standardizzate contenute nei contratti della stessa natura di quelli che abbia potuto concludere con professionisti, ma anche che egli determini, sulla base di una sentenza di un organo giurisdizionale supremo nazionale, se una clausola come inserita in un contratto specifico sia abusiva.
46 Inoltre, sarebbe contrario alla direttiva 93/13 far beneficiare il professionista della sua passività di fronte a tale illegittimità constatata dal supremo organo giurisdizionale nazionale. Infatti, in circostanze come quelle del procedimento principale, il professionista, nella sua qualità di istituto bancario, dispone, in linea di principio, di un servizio giuridico specializzato in materia, che ha redatto il contratto di cui trattasi in tale procedimento e che è idoneo a seguire l’evoluzione della giurisprudenza di detto organo giurisdizionale e a trarne le conclusioni riguardanti i contratti già conclusi da tale istituto. Un simile istituto bancario dispone anche, in linea di principio, di un servizio clienti che ha tutte le informazioni necessarie per contattare facilmente i clienti coinvolti.
47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.