Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 giugno 2024 –
Ryanair/Commissione

(causa C‑441/21 P) ( 1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Regime di aiuti notificato dal Regno di Spagna – Fondo di ricapitalizzazione volto a sostenere delle imprese strategiche nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi»

1. 

Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto all’istituzione del Fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche per l’economica spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Finanziamento riservato alle imprese non finanziarie stabilite in Spagna – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

(v. punti 36‑39)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto all’istituzione del Fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche per l’economica spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Finanziamento riservato alle imprese non finanziarie stabilite in Spagna – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Valutazione dell’aiuto alla luce della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento – Presupposti

[Artt. 49, 56, e 107, § 2, b), TFUE]

(v. punti 78‑84)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

(v. punti 92‑95)

4. 

Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto all’istituzione del Fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche per l’economica spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Finanziamento riservato alle imprese non finanziarie stabilite in Spagna – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Presupposti – Interessati a cui spetta dimostrare l’esistenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

(v. punti 123‑130)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a proposito di un regime di aiuti o di una misura di aiuto – Obbligo di motivazione – Portata

[Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE]

(v. punti 136, 137)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Ryanair DAC si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 382 del 20.9.2021.