Causa C‑430/21

RS

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Curtea de Apel Craiova)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari»

  1. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Giurisprudenza di rango costituzionale che vincola i giudici ordinari – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di separazione dei poteri – Indipendenza dell’organo giurisdizionale di rango costituzionale

    (Artt. 2 e 19, § 1, secondo comma., TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione della Commissione 2006/928)

    (v. punti 42-45)

  2. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Normativa o prassi nazionale che implica l’incompetenza del giudice ordinario di uno Stato membro ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale di tale Stato – Inammissibilità – Pregiudizio all’efficace cooperazione nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale – Competenza esclusiva della Corte a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione

    (Artt. 2, 4, §§ 2 e 3, e 19, § 1, secondo comma, TUE; art. 267 TFUE; decisione della Commissione 2006/928)

    (v. punti 46-55, 57-59, 62-78, disp. 1)

  3. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Responsabilità disciplinare dei giudici – Portata – Normativa o prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale in caso di applicazione da parte di quest’ultimo del diritto dell’Unione in violazione della giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato contraria al principio del primato del diritto dell’Unione – Inammissibilità

    (Artt. 2, 4, §§ 2 e 3, e 19, § 1, secondo comma, TUE; art. 267 TFUE)

    (v. punti 81-89, 93, disp. 2)

Sintesi

Il diritto dell’Unione osta a una norma nazionale, in forza della quale i giudici nazionali non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione da una sentenza della Corte costituzionale dello Stato membro

L’applicazione di una siffatta norma pregiudicherebbe il principio del primato del diritto dell’Unione e l’efficacia del procedimento di rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi sul principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE, in combinato disposto, in particolare, con il principio del primato del diritto dell’Unione, in un contesto in cui il giudice ordinario di uno Stato membro non è competente, ai sensi del diritto nazionale, a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale, dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, e in cui il giudice nazionale si espone a procedimenti e a sanzioni disciplinari se decide di effettuare un siffatto esame.

Nel caso di specie, RS è stato condannato al termine di un procedimento penale in Romania. Sua moglie ha allora presentato una denuncia nei confronti, in particolare, di vari magistrati per presunti reati commessi nel corso di detto procedimento penale. In seguito, RS ha proposto un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania), al fine di contestare l’eccessiva durata del procedimento penale aperto a seguito di tale denuncia.

Al fine di pronunciarsi su tale ricorso, la Corte d’appello di Craiova ritiene di dover valutare la conformità al diritto dell’Unione ( 1 ) della normativa nazionale istitutiva di una sezione specializzata del pubblico ministero per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario, come quella avviata nel caso di specie. Tuttavia, tenuto conto della sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) ( 2 ), pronunciata dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. ( 3 ), la Corte d’appello di Craiova non sarebbe competente, ai sensi del diritto nazionale, a effettuare un siffatto esame di conformità. Infatti, con la sua sentenza, la Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata nei confronti di varie disposizioni di tale normativa, sottolineando al contempo che, quando essa dichiara una normativa nazionale conforme alla disposizione della costituzione che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione ( 4 ), il giudice ordinario non è competente a esaminare la conformità di tale normativa nazionale al diritto dell’Unione.

In tale contesto, la Corte d’appello di Craiova ha deciso di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di chiarire, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti all’incompetenza del giudice ordinario nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa, in circostanze come quelle del caso di specie, e all’applicazione di sanzioni disciplinari a detto giudice per il motivo che quest’ultimo decide di effettuare un siffatto esame.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che una siffatta normativa o prassi nazionale è contraria al diritto dell’Unione ( 5 ).

Giudizio della Corte

Anzitutto, la Corte di giustizia rileva che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una normativa o prassi nazionale che prevede che i giudici ordinari di uno Stato membro, in forza del diritto costituzionale nazionale, siano vincolati da una decisione della Corte costituzionale di tale Stato membro che dichiari una normativa nazionale conforme alla costituzione di tale Stato, a condizione che il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta Corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso in cui l’applicazione di una siffatta normativa o di una siffatta prassi implichi l’esclusione di qualsiasi competenza di tali giudici ordinari a valutare la conformità al diritto dell’Unione di una norma nazionale che una siffatta Corte costituzionale abbia dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale che preveda il primato del diritto dell’Unione.

La Corte di giustizia sottolinea poi che l’osservanza dell’obbligo posto a carico del giudice nazionale di applicare integralmente qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta è necessaria in particolare per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati, la quale esclude la possibilità di far prevalere, contro l’ordinamento giuridico dell’Unione, un qualsiasi provvedimento unilaterale, e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che impone di disapplicare le disposizioni eventualmente contrastanti della normativa nazionale, sia anteriore sia successiva alla norma dell’Unione dotata di efficacia diretta.

In tale contesto, la Corte di giustizia ricorda di aver già dichiarato, da un lato, che la normativa di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928 ( 6 ) e che essa deve, di conseguenza, rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare, dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE ( 7 ). Dall’altro lato, sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sia i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione indicati nell’allegato alla decisione 2006/928 sono formulati in termini chiari e precisi e non sono accompagnati da alcuna condizione, sicché essi producono direttamente effetti ( 8 ). Ne consegue che, non potendo effettuare un’interpretazione delle norme nazionali conforme a detta disposizione o ai succitati parametri, i giudici ordinari rumeni devono disapplicare, di propria iniziativa, tali norme nazionali.

A tal riguardo, la Corte di giustizia rileva che i giudici ordinari rumeni sono competenti, in linea di principio, a valutare la conformità delle disposizioni legislative nazionali a tali norme di diritto dell’Unione, senza dover investire la Corte costituzionale di una domanda a tal fine. Tuttavia, essi sono privi di tale competenza se la Corte costituzionale ha statuito che dette disposizioni legislative sono conformi a una disposizione costituzionale nazionale che prevede il primato del diritto dell’Unione, in quanto detti giudici sono tenuti a rispettare tale sentenza. Orbene, una siffatta norma o prassi nazionale osterebbe alla piena efficacia delle norme di diritto dell’Unione di cui trattasi, in quanto impedirebbe al giudice ordinario chiamato a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione di valutare in via autonoma la conformità di tali disposizioni legislative a detto diritto.

Inoltre, l’applicazione di una siffatta norma o di una siffatta prassi nazionale pregiudicherebbe l’efficace cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale, dissuadendo il giudice ordinario chiamato a dirimere la controversia dal proporre alla Corte una questione pregiudiziale, e ciò al fine di rispettare le decisioni della Corte costituzionale dello Stato membro interessato.

La Corte di giustizia sottolinea che tali constatazioni si impongono a maggior ragione in una situazione in cui una sentenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato rifiuta di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia basandosi, in particolare, sull’identità costituzionale di tale Stato membro e sulla considerazione secondo cui la Corte avrebbe ecceduto la propria competenza. La Corte di giustizia rileva che essa può, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essere chiamata a verificare che un obbligo di diritto dell’Unione non attenti all’identità nazionale di uno Stato membro. Per contro, tale disposizione non ha né come scopo né come effetto di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro, in violazione degli obblighi posti a suo carico dal diritto dell’Unione, a disapplicare una norma di diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale dello Stato membro interessato come definita dalla Corte costituzionale nazionale. Qualora, dunque, la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione di diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione.

Inoltre, la Corte di giustizia evidenzia che, poiché essa detiene la competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, legittimamente dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.

Richiamandosi alla sua giurisprudenza precedente ( 9 ), la Corte precisa altresì che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ostano a una normativa o a una prassi nazionale che consenta d far sorgere la responsabilità disciplinare di un giudice nazionale per qualsiasi inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nazionale e, in particolare, per avere disapplicato una decisione con cui quest’ultima ha rifiutato di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.


( 1 ) In concreto, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’allegato alla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

( 2 ) Sentenza n. 390/2021, dell’8 giugno 2021.

( 3 ) Sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor Din România e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393), in cui la Corte ha in particolare dichiarato che la normativa in questione è contraria al diritto dell’Unione nel caso in cui la creazione di una simile sezione specializzata non sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e non sia accompagnata da garanzie specifiche individuate dalla Corte (v. punto 5 del dispositivo di tale sentenza).

( 4 ) Nella sentenza n. 390/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato che la normativa in questione era conforme all’articolo 148 della Constituția României (Costituzione rumena).

( 5 ) Alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione.

( 6 ) V. nota 1 per tutti gli estremi della decisione 2006/928.

( 7 ) Sentenza Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., citata, punti 183 e 184.

( 8 ) Sentenza Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., citata, punti 249 e 250, e sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253.

( 9 ) Sentenza Euro Box Promotion e a., citata.