Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 giugno 2023 –
Consiglio / Pech

(causa C‑408/21 P) ( 1 )

«Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino – Tutela della consulenza legale – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale – Diniego di accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea»

1. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Nozione – Portata – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Carattere sensibile – Portata della valutazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

(v. punti 35‑38, 61, 65, 67, 90)

2. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Obbligo per l’istituzione di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Obbligo per l’istituzione di motivare ogni decisione di diniego di accesso in modo circostanziato

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

(v. punti 39‑43)

3. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 1)

(v. punti 81, 83, 86, 88)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Laurent Pech.

3) 

La Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 51 del 31.1.2022.