Causa C‑389/21 P

Banca centrale europea (BCE)

contro

Crédit lyonnais

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Misura dell’esposizione – Articolo 429, paragrafo 14 – Esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Rifiuto parziale di autorizzazione – Potere discrezionale della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso di annullamento – Errore manifesto di valutazione – Sindacato giurisdizionale»

  1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Requisiti di liquidità – Coefficiente di leva finanziaria – Calcolo – Possibilità di escludere talune esposizioni verso organismi del settore pubblico – Decisione della Banca centrale europea che nega la concessione della deroga – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 429, § 14)

    (v. punti 55, 56, 65-75, 89)

  2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Requisiti di liquidità – Coefficiente di leva finanziaria – Calcolo – Possibilità di escludere talune esposizioni verso organismi del settore pubblico – Potere di valutazione delle autorità competenti – Decisione della Banca centrale europea che rifiuta parzialmente la concessione del beneficio della deroga – Obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 429, § 14)

    (v. punti 57, 92-94, 100, 101, 106, 121-123)

  3. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte della Corte – Portata – Previo rigetto di un motivo d’annullamento in una sentenza d’annullamento – Assenza di contestazione dei motivi di tale rigetto mediante impugnazione incidentale – Conseguenza – Esclusione di un nuovo esame

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 176 e 178, § 1)

    (v. punto 79)

Sintesi

La Corte conferma il rifiuto della BCE di escludere ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria della Crédit lyonnais il 34% delle sue esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations

Essa annulla la sentenza in senso contrario del Tribunale, il quale ha ecceduto i limiti del suo sindacato giurisdizionale sostituendo la propria valutazione del rischio di svendite al quale la Crédit lyonnais era esposta a quella della BCE.

La Crédit Lyonnais è una società per azioni di diritto francese autorizzata come ente creditizio. Tale ente creditizio è una società figlia della Crédit Agricole SA e, a tale titolo, è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE).

Il 5 maggio 2015 la Crédit agricole, in nome proprio e in quello dei soggetti del gruppo Crédit agricole, tra cui la Crédit lyonnais, ha chiesto alla BCE l’autorizzazione ( 1 ) ad escludere ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un ente pubblico francese, risultanti dai depositi effettuati su diversi libretti di risparmio, che, secondo la normativa francese applicabile, devono essere obbligatoriamente trasferiti alla CDC (in prosieguo: il «risparmio regolamentato»).

La decisione del 24 agosto 2016, con la quale la BCE aveva rifiutato di concedere alla Crédit agricole l’autorizzazione richiesta, è stata annullata da una sentenza del Tribunale ( 2 ). A seguito di tale sentenza, la Crédit agricole ha nuovamente presentato alla BCE la sua domanda di autorizzazione ad escludere le esposizioni verso la CDC. Con decisione del 3 maggio 2019 ( 3 ), la BCE ha autorizzato la Crédit agricole e i soggetti facenti parte del gruppo Crédit agricole, ad eccezione della Crédit lyonnais, ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria la totalità delle loro esposizioni verso la CDC. Per contro, la Crédit lyonnais è stata autorizzata unicamente ad escluderne il 66%. Nella decisione controversa, la BCE, ritenendo di disporre di un potere discrezionale nel caso di specie, ha applicato una metodologia che teneva conto di tre elementi, vale a dire il merito di credito dell’amministrazione centrale francese, il rischio di svendite e il livello di concentrazione delle esposizioni verso la CDC.

Il ricorso della Crédit lyonnais, diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui rifiutava di autorizzare quest’ultima ad escludere dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria la totalità delle sue esposizioni verso la CDC, è stato accolto dal Tribunale ( 4 ). In concreto, il Tribunale ha constatato che il punto della motivazione della decisione controversa vertente sul livello di rischio di svendite era viziato da «illegittimità». Di conseguenza, esso ha considerato che gli altri due elementi della metodologia applicata dalla BCE non avrebbero potuto comportare il rifiuto da parte della BCE, nella decisione controversa, di concedere alla Crédit lyonnais il beneficio dell’esclusione per la totalità delle esposizioni di tale ente verso la CDC.

Investita dell’impugnazione proposta dalla BCE, la Corte annulla la sentenza impugnata e, statuendo definitivamente sulla controversia, respinge il ricorso della Crédit lyonnais. Con la sua sentenza, la Corte fornisce chiarimenti sul livello di sindacato esercitato dal giudice dell’Unione in sede di valutazione della legittimità delle decisioni amministrative adottate dalla BCE, qualora quest’ultima goda di un ampio margine di discrezionalità.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che, poiché la BCE dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta di concedere o meno l’autorizzazione ad escludere ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria talune esposizioni che soddisfano determinate condizioni, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione della decisione della BCE non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della BCE. Tale sindacato mira a verificare che una siffatta decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere. A tale riguardo, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale.

La Corte osserva che, effettuando alla propria valutazione delle caratteristiche del risparmio regolamentato e del loro effetto cumulativo, il Tribunale ha ritenuto che il livello di rischio di svendite non fosse sufficientemente elevato da giustificare il rifiuto della BCE di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria la totalità delle esposizioni della Crédit lyonnais verso la CDC.

Orbene, così facendo, da un lato, il Tribunale non ha rimesso in discussione le constatazioni della BCE relative alle caratteristiche del risparmio regolamentato che l’hanno portata a concludere che tali caratteristiche non consentivano di escludere completamente qualsiasi rischio che la Crédit lyonnais potesse essere obbligata a procedere a svendite. Ciò vale in particolare per le constatazioni della BCE relative alla forte liquidità del risparmio regolamentato in assenza di un meccanismo legale che limiti i ritiri di quest’ultimo nonché all’obbligo per la Crédit lyonnais di rimborsare i depositanti anche durante il periodo di adeguamento di dieci giorni tra le posizioni di quest’ultima e quelle della CDC. Di conseguenza, il ragionamento del Tribunale non rimette in discussione l’esattezza materiale, l’attendibilità o la coerenza degli elementi presi in considerazione nella decisione controversa e non dimostra che tali elementi non costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che dovevano essere presi in considerazione dalla BCE.

Dall’altro lato, la conclusione del Tribunale secondo cui i dati presi in considerazione dalla BCE non erano idonei a suffragare le conclusioni tratte nella decisione controversa deriva dalla sua propria valutazione del livello di rischio di svendite. Tale valutazione, che si fonda sugli stessi elementi presi in considerazione dalla BCE, si discosta da quella accolta da tale istituzione, senza tuttavia dimostrarne il carattere manifestamente erroneo.

Ragionando in tal modo, il Tribunale, anziché effettuare il controllo dell’errore manifesto di valutazione ad esso incombente, ha sostituito la propria valutazione a quella della BCE in un caso in cui tale istituzione beneficia tuttavia di un ampio potere discrezionale.

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione del Tribunale della giustificazione della BCE vertente sull’esperienza delle crisi bancarie recenti, quest’ultimo non ha stabilito in che modo le considerazioni secondo le quali i depositi di risparmio regolamentato non possono essere investiti, a differenza dei depositi a vista, in attività rischiose o non liquide siano tali da dimostrare la manifesta erroneità della valutazione effettuata dalla BCE dello scenario di rischio di ritiri massicci che doveva essere preso in considerazione per analizzare il rischio di svendite a cui era esposta la Crédit lyonnais. Lo stesso vale per quanto riguarda le considerazioni fondate sulla differenza tra la doppia garanzia della Repubblica francese di cui beneficiano i libretti di risparmio regolamentato e il meccanismo di garanzia derivante dalla direttiva 2014/49 ( 5 ).

La Corte ne trae la conclusione che il Tribunale ha annullato la decisione controversa sostituendo la propria valutazione del rischio di svendite al quale la Crédit lyonnais era esposta, senza stabilire in che modo la valutazione della BCE contenuta in tale decisione al riguardo sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione. Così facendo, esso ha ecceduto i limiti del suo sindacato giurisdizionale. Inoltre, è parimenti a torto che esso ha ritenuto che la BCE fosse venuta meno al suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi.

In seguito all’annullamento parziale della sentenza impugnata, la Corte statuisce definitivamente sul ricorso in primo grado. Analizzando gli argomenti sollevati dalla Crédit lyonnais in primo grado, essa considera che, tenuto conto del limitato sindacato giurisdizionale che la stessa è tenuta ad effettuare alla luce dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la BCE nel caso di specie, la Crédit lyonnais non riesce a dimostrare che le valutazioni di tale istituzione, contenute nella decisione controversa, relative al rischio di svendite e al merito di credito dell’amministrazione francese siano manifestamente errate. Essa conferma quindi la decisione di negare l’esclusione ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria della Crédit lyonnais del 34% delle sue esposizioni verso la CDC.


( 1 ) Prevista all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU 2015, L 11, pag. 37).

( 2 ) Sentenza del 13 luglio 2018, Crédit agricole/BCE (T‑758/16, EU:T:2018:472).

( 3 ) Decisione ECB SSM-2019-FRCAG-39 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

( 4 ) Sentenza del 14 aprile 2021, Crédit lyonnais/BCE (T‑504/19, EU:T:2021:185, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

( 5 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149).