SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

1o dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto»

Nella causa C‑370/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), con decisione del 19 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2021, nel procedimento

DOMUS-Software-AG

contro

Marc Braschoß Immobilien GmbH,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la DOMUS-Software-AG, da T. Schwartz, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da G. Gattinara e C. Hermes, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DOMUS-Software-AG (in prosieguo: la «Domus») e la Marc Braschoß Immobilien GmbH (in prosieguo: la «MBI») in merito ad una domanda di risarcimento forfettario per le spese di recupero sostenute a seguito di successivi ritardi di pagamento nell’ambito di un unico contratto.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3, 17, 19 e 22 della direttiva 2011/7 così recitano:

«(3)

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. (...)

(...)

(17)

Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

(...)

(19)

Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. (...)

(...)

(22)

La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2.   La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

5

Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

“transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(...)

4)

“ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;

(...)».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Transazioni tra imprese», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b)

il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

7

A norma dell’articolo 5 della direttiva 2011/7, intitolato «Termini di pagamento»:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».

8

L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», così dispone:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3.   Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti».

9

L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

(...)

c)

se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare (...) all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1».

Diritto tedesco

10

L’articolo 286, paragrafi 1 e 3, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») è così formulato:

«(1)   Il debitore, qualora non adempia al suo obbligo su sollecito del creditore emesso dopo che il credito è divenuto esigibile, è costituito in mora per effetto di tale sollecito. L’esercizio di un’azione diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione e la notifica di un’ingiunzione di pagamento nell’ambito della relativa procedura sono equiparate a un sollecito.

(...)

(3)   Il debitore di una somma dovuta a titolo di corrispettivo è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, nel caso in cui non abbia già pagato; (...)».

11

L’articolo 288, paragrafo 5, di detto codice prevede quanto segue:

«Il creditore di una somma dovuta a titolo di corrispettivo ha diritto, in caso di mora del debitore che non sia un consumatore, anche al pagamento di un importo forfettario di EUR 40. Ciò vale anche nel caso in cui il credito relativo a un corrispettivo riguardi il pagamento di acconti o altri pagamenti rateali. L’importo forfettario di cui alla prima frase deve essere aggiunto all’importo di un risarcimento dovuto, nella misura in cui tale risarcimento sia volto a compensare le spese legali sostenute dal creditore per agire in giudizio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Il 21 agosto 2019 la Domus e la MBI, due imprese di diritto tedesco, hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la manutenzione di un software acquistato dalla seconda impresa in cambio del pagamento mensile dell’importo di EUR 135 oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuto all’inizio di ciascun periodo di fatturazione.

13

L’11 settembre 2019, il 1o ottobre 2019 e il 1o gennaio 2020, sulla base di tale contratto la Domus ha emesso fatture successive, rispettivamente, per il mese di settembre 2019 (EUR 133,04), per i mesi da ottobre a dicembre 2019 (EUR 399,13) e per i mesi da gennaio a marzo 2020 (EUR 399,13). Ogni volta, la MBI ha ricevuto le fatture il giorno successivo alla loro emissione.

14

Poiché tali fatture non sono state saldate alla scadenza, la Domus ha adito l’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco, Germania) chiedendo la condanna della MBI al pagamento del credito principale residuo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, nonché ad un risarcimento forfettario di EUR 40 per ciascuna delle tre fatture non pagate, per un importo complessivo di EUR 120, sulla base dell’articolo 288, paragrafo 5, del BGB, a titolo di costi di recupero sostenuti.

15

Detto giudice ha accolto la domanda della Domus per quanto riguarda il credito principale residuo dovuto. Esso ha tuttavia condannato la MBI al pagamento, con gli interessi, di un solo importo forfettario di EUR 40. Il suddetto giudice ha ritenuto che, trattandosi di un unico contratto dal quale derivano pagamenti periodici, la Domus avesse diritto, in base ad un’interpretazione teleologica dell’articolo 288, paragrafo 5, del BGB, che recepisce l’articolo 6 della direttiva 2011/7 nel diritto tedesco, ad un unico importo forfettario.

16

La Domus ha impugnato tale sentenza dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), giudice del rinvio, chiedendo la condanna della MBI al pagamento della somma di EUR 80, corrispondente agli altri due importi forfettari richiesti.

17

Il giudice del rinvio afferma di essere propenso ad interpretare la direttiva 2011/7 nel senso che una pluralità di crediti derivanti da un unico contratto, sorti a seguito del ritardo nel pagamento dei corrispettivi periodici, dà diritto, come minimo, al pagamento di un importo forfettario di EUR 40 per ciascun singolo credito.

18

È in tale contesto che il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2011/7], in combinato disposto con l’articolo 3 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di crediti periodici relativi a corrispettivi fondati su un unico rapporto contrattuale, per ciascun singolo credito sussista il diritto di ottenere, come minimo, un importo forfettario di EUR 40».

Sulla questione pregiudiziale

19

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima, debba essere interpretato nel senso che, qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna delle quali debba essere pagata entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 sia dovuto per ciascun ritardo di pagamento, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del creditore, oppure se esso sia dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero di pagamenti in ritardo.

20

Al riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all’importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.

21

La nozione di «ritardo di pagamento» che è all’origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, la stessa direttiva si applica ad «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», tale nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 28).

22

In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell’importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all’articolo 3 di tale direttiva. Quest’ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l’importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore (v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

23

Da quanto precede risulta, da un lato, che il diritto agli interessi di mora, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, nonché il diritto ad un importo forfettario minimo, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che sorgono da un «ritardo di pagamento» a norma dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva, si riferiscono a «transazioni commerciali» singolarmente considerate. Dall’altro, detti interessi, al pari dell’importo forfettario, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso. Il considerando 17 della direttiva 2011/7 precisa, in proposito, che «[a]i fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali» (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 32).

24

Per quanto riguarda le condizioni di esigibilità, rispettivamente, degli interessi di mora e dell’importo forfettario minimo, né l’articolo 3, paragrafo 1, né l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 operano distinzioni a seconda che i pagamenti non versati alla scadenza risultino o meno da un unico contratto. Pertanto, la formulazione di tali disposizioni non può supportare l’interpretazione secondo la quale, nel caso di un unico contratto, l’importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per le spese di recupero, sarebbe dovuto al creditore una sola volta, indipendentemente dal numero di pagamenti distinti che sono in ritardo.

25

Tale rilievo è corroborato dall’articolo 5 della direttiva 2011/7, che verte su una fattispecie paragonabile, ai fini dell’applicazione della direttiva, a quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, da detto articolo, letto alla luce del considerando 22 della medesima direttiva, emerge che, qualora le parti abbiano concordato termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, un importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è esigibile per ciascuna rata di pagamento non pagata alla data concordata.

26

Pertanto, da un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7 si evince che l’importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto ad un creditore che abbia adempiuto ai suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, anche quando più pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto avvengano in ritardo, a condizione che tali ritardi siano imputabili al debitore (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 34).

27

In terzo luogo, la suesposta interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2011/7 è confermata dalla finalità di quest’ultima. Dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 3, emerge infatti che essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell’assenza di interessi fatturati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi, garantendogli un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti. Al riguardo, il considerando 19 di detta direttiva precisa, da un lato, che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e, dall’altro, che il risarcimento sotto forma di un importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punti 3536).

28

In quest’ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l’effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell’onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l’importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C‑585/20, EU:C:2022:806, punto 37).

29

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per le spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.