SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 dicembre 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma dell’anno 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Allegato XIII di tale Statuto – Articolo 21, secondo comma, e articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Misure transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Allegato – Articolo 1, paragrafo 1 – Applicazione per analogia di tali misure transitorie agli altri agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Atto lesivo – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑366/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 giugno 2021,

Maxime Picard, residente in Hettange-Grande (Francia), rappresentato da S. Orlandi, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Maxime Picard chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, Picard/Commissione (T‑769/16, EU:T:2021:153), come rettificata dall’ordinanza del 16 aprile 2021, Picard/Commissione (T‑769/16, EU:T:2021:200) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea del 4 gennaio 2016 (in prosieguo: la «risposta del 4 gennaio 2016») e, dall’altro, se necessario, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della direzione E della direzione generale delle risorse umane della Commissione (in prosieguo: la «DG “Risorse umane”»), recante rigetto del reclamo del ricorrente del 4 aprile 2016 contro la risposta del 4 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del 25 luglio 2016»).

Contesto normativo

Statuto

2

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) (in prosieguo: lo «Statuto»), contiene un titolo V, intitolato «Trattamento economico e benefici sociali del funzionario», il cui capitolo 3, intitolato «Pensioni e indennità di invalidità», contiene gli articoli da 77 a 84 dello Statuto.

3

L’articolo 77, primo, secondo e quinto comma, dello Statuto prevede quanto segue:

«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. (...)

L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissat[o] al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L’1,80% di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato VIII.

(...)

L’età pensionabile si raggiunge a 66 anni».

4

Ai sensi dell’articolo 83, paragrafi 1 e 2, dello Statuto:

«1.   Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio dell’Unione. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

2.   I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. (...) Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell’interessato. (...)».

5

Il titolo VII dello Statuto è intitolato «Mezzi di ricorso». Esso comprende gli articoli da 90 a 91 bis dello Statuto.

6

L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto così recita:

«Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina [(APN)] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (...)».

7

L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto così recita:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. (...)».

8

L’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, intitolato «Misure transitorie applicabili ai funzionari dell’Unione», così recita:

«Il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l’1,9% del trattamento salariale (...) menzionato [all’articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello Statuto] per ogni anno di servizio che dà diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato VIII».

9

L’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di tale allegato XIII enuncia quanto segue:

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età indicata nella tabella seguente: (...)».

10

Per quanto riguarda i funzionari di età pari a 35 anni al 1o maggio 2014, la tabella di cui al punto precedente fissa l’età pensionabile a 64 anni e 8 mesi.

RAA

11

L’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 (in prosieguo: il «RAA»), prevede quanto segue:

«Il contratto di un agente temporaneo (...) può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

12

L’articolo 39, paragrafo 1, del RAA così recita:

«All’atto della cessazione dal servizio, l’agente [temporaneo] ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, cap[itolo] 3, e dell’allegato VIII dello statuto (...)».

13

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del RAA:

«Se un agente contrattuale (...) cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Se un agente contrattuale passa ad un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e ad uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

(...)».

14

L’articolo 109, paragrafo 1, del RAA così dispone:

«All’atto della cessazione dal servizio, l’agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell’allegato VIII dello statuto (...)».

15

L’articolo 117 del RAA prevede quanto segue:

«Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso».

16

L’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA, intitolato «Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal [RAA]», prevede, in particolare, che l’articolo 21 e l’articolo 22, ad eccezione del paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

Regolamento n. 1023/2013

17

Il considerando 29 del regolamento n. 1023/2013 così recita:

«È opportuno adottare norme transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto».

18

L’articolo 3 del regolamento n. 1023/2013 prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 a eccezione dell’articolo 1, punto 44, e dell’articolo 1, punto 73, lettera d), i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento».

Fatti

19

I fatti di causa figurano ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini.

20

Il ricorrente è un agente contrattuale della Commissione.

21

Il 10 giugno 2008 egli è stato assunto, con effetto dal 1o luglio 2008, dalla Commissione, in qualità di agente contrattuale presso l’Unità 5 del PMO (in prosieguo: il «contratto del 2008»). Con tale assunzione, il ricorrente è stato inquadrato nel primo gruppo di funzioni. Il contratto del 2008 è stato rinnovato tre volte a tempo determinato e, con decisione del 3 maggio 2011, a tempo indeterminato.

22

Il 16 maggio 2014 la DG «Risorse umane» ha proposto al ricorrente un nuovo contratto in qualità di agente contrattuale, firmato da quest’ultimo in pari data (in prosieguo: il «contratto del 16 maggio 2014»). Tale contratto, a tempo indeterminato, ha preso effetto il 1o giugno 2014, con inquadramento del ricorrente nel secondo gruppo di funzioni.

23

Nel frattempo, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento n. 1023/2013, applicabile, per quanto riguarda le disposizioni rilevanti nella presente causa, dal 1o gennaio 2014 (in prosieguo: la «riforma del 2014»).

24

A seguito della riforma del 2014, l’articolo 77, secondo comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, definisce un nuovo coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,8%, meno favorevole del precedente coefficiente dell’1,9%. Inoltre, tale articolo 77, al quinto comma, fissa l’età pensionabile a 66 anni, contro i 63 anni previsti in precedenza.

25

All’allegato XIII dello Statuto è stato tuttavia previsto un regime transitorio. Pertanto, il funzionario entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 continua a beneficiare del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,9%. Inoltre, il funzionario di età pari a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, ha diritto alla pensione di anzianità all’età di 64 anni e 8 mesi. Infine, l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA prevede che tale regime transitorio si applichi per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013.

26

Con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, il ricorrente, nutrendo dubbi in ordine alle possibili implicazioni della riforma del 2014 sulla sua situazione in seguito alla firma del contratto del 16 maggio 2014, ha chiesto spiegazioni al responsabile del settore «Pensioni» del PMO.

27

Con risposta del 4 gennaio 2016, tale responsabile ha indicato al ricorrente che i suoi diritti a pensione erano cambiati a causa del cambiamento di contratto e che, pertanto, per quanto lo riguardava, l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1o giugno 2014.

28

Il 4 aprile 2016 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la risposta del 4 gennaio 2016.

29

Con la decisione di rigetto del 25 luglio 2016, il direttore della direzione E della DG «Risorse umane», nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC), ha respinto tale reclamo, in via principale, in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

30

Con atto introduttivo depositato il 7 novembre 2016 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della risposta del 4 gennaio 2016 e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del 25 luglio 2016.

31

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2017, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, basata sull’assenza di un atto che rechi pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

32

Con decisione del 12 ottobre 2017, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere la trattazione della causa T‑769/16, Picard/Commissione, sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del giudizio nella causa T‑128/17, Torné/Commissione.

33

In seguito alla pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969) e in assenza di impugnazione contro quest’ultima, è stata ripresa la trattazione della causa T‑769/16, Picard/Commissione, e le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle conseguenze di tale sentenza per la presente causa.

34

Con ordinanza del 13 maggio 2019, il Tribunale ha riunito al merito l’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha riservato le spese.

35

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso di esaminare anzitutto il motivo dedotto dal ricorrente, senza statuire preliminarmente su tale eccezione di irricevibilità, in quanto il ricorso era, in ogni caso, infondato.

36

Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato che giustamente la Commissione ha considerato che il contratto del 16 maggio 2014 ha avuto come conseguenza l’impossibilità da parte del ricorrente di beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie, previste agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, riguardanti il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile.

37

Anzitutto, ai punti da 65 a 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, nella parte in cui dispone che tali disposizioni transitorie «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

38

Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che dal tenore di tale articolo 1, paragrafo 1, risulta che gli articoli 21 e 22 di tale allegato si applicano agli agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA nella misura in cui è possibile stabilire un’analogia tra questi ultimi e i funzionari, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascuna di tali categorie di personale. Dopo aver esaminato tali caratteristiche, il Tribunale ha rilevato che, mentre il funzionario entra e rimane al servizio dell’amministrazione dell’Unione in virtù di un atto di nomina che resta invariato per tutta la sua carriera, un agente contrattuale entra in servizio e rimane impiegato in virtù di un contratto fintanto che quest’ultimo produce i suoi effetti.

39

È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha interpretato il requisito di essere «impiegati al 31 dicembre 2013», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

40

Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «per analogia» figurante in quest’ultima disposizione implica che gli agenti si trovino in una situazione analoga a quella dei funzionari. Secondo il Tribunale, tale situazione può essere stabilita solo nel caso in cui l’agente non abbia firmato un nuovo contratto che comporti l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione. A tal riguardo, riferendosi al punto 40 della sua sentenza del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford (T‑231/14 P, EU:T:2015:639), il Tribunale ha ricordato di aver già dichiarato che un rapporto di lavoro tra un agente e l’amministrazione dell’Unione può rimanere immutato, anche a seguito della firma di un nuovo contratto formalmente distinto dal contratto iniziale, a condizione che tale nuovo contratto non implichi una modifica sostanziale delle funzioni dell’agente, in particolare del gruppo di funzioni, tale da mettere in discussione la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione.

41

Il Tribunale ne ha concluso che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto si applicano solo agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 e che continuino ad esserlo dopo tale data in virtù di un contratto, fino a quando la loro posizione sia esaminata ai fini del calcolo dei diritti a pensione.

42

Successivamente, ai punti da 85 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato la situazione del ricorrente alla luce di tale interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. In particolare, dopo aver esaminato i contratti conclusi tra quest’ultimo e la Commissione nonché le caratteristiche dei posti in cui è stato impiegato, e constatato che il cambiamento di gruppo di funzioni aveva messo in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro del ricorrente con l’amministrazione dell’Unione, il Tribunale ha dichiarato che il contratto del 16 maggio 2014 aveva comportato la cessazione di tutti gli effetti del contratto del 2008 sulla base del quale il ricorrente era «impiegat[o] al 31 dicembre 2013», ai sensi di tale disposizione, e, pertanto, un’interruzione di tale rapporto di lavoro. Pertanto, il Tribunale ha constatato che il contratto del 16 maggio 2014 aveva dato luogo a un nuovo impiego ai fini dell’applicazione di detta disposizione, di modo che il ricorrente non poteva beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie, previste all’allegato XIII dello Statuto, riguardanti il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile.

43

Infine, il Tribunale ha in particolare rilevato che tale conclusione non poteva essere messa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo il quale un nuovo contratto non osterebbe al beneficio di dette disposizioni transitorie, in quanto non comporta discontinuità nell’iscrizione e nella contribuzione al regime pensionistico dell’Unione. Secondo il Tribunale, l’applicazione di dette disposizioni agli agenti non potrebbe dipendere dall’asserita ininterrotta iscrizione al regime pensionistico dell’Unione, ma dipenderebbe dalla continuità funzionale di detto rapporto di lavoro.

44

Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

45

Il ricorrente chiede alla Corte:

di annullare la sentenza impugnata;

di annullare la risposta del 4 gennaio 2016 e, ove occorra, la decisione di rigetto del 25 luglio 2016, e

di condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

46

La Commissione chiede alla Corte:

di respingere l’impugnazione e

di condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

47

La Commissione mette in discussione la ricevibilità dell’impugnazione, in quanto il ricorrente non individua con precisione i punti della sentenza impugnata che contesta, in violazione del requisito enunciato all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

48

Secondo tale istituzione, il ricorrente non contesta come erronei in diritto i punti chiave della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha fornito la sua interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

49

Inoltre, detta istituzione fa riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo la quale deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e che non contiene indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore in diritto (sentenza del 4 ottobre 2018, Staelen/Mediatore, C‑45/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:814, punto 15).

50

Secondo la Commissione, il solo riferimento, nell’impugnazione, a un elemento della sentenza impugnata sarebbe quello fatto al punto 90 di tale sentenza, il che non può soddisfare i requisiti di chiarezza imposti dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

51

Il ricorrente contesta tale argomento.

Giudizio della Corte

52

Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

53

Segnatamente, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare dato che gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, limitata ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

54

Nel caso di specie, dai punti 24 e seguenti dell’impugnazione risulta che il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, che le disposizioni transitorie previste agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto possono continuare ad applicarsi agli altri agenti solo qualora questi ultimi non concludano un nuovo contratto o qualora, stipulando formalmente un nuovo contratto, continuino ad esercitare, sostanzialmente, le stesse funzioni. Il ricorrente espone altresì i motivi per cui ritiene che tale interpretazione sia viziata da un errore di diritto.

55

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’impugnazione indica in modo preciso il punto criticato della sentenza impugnata ed espone in maniera sufficientemente precisa i motivi per i quali tale punto sarebbe viziato da un errore di diritto, di modo che tale impugnazione consente alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità.

56

In tali circostanze, la presente impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.

Sul motivo unico

Argomenti delle parti

57

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare, al punto 81 della sentenza impugnata, che le misure transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA possono continuare ad applicarsi agli altri agenti solo qualora questi ultimi non concludano un nuovo contratto o qualora, stipulando formalmente un nuovo contratto, continuino ad esercitare, sostanzialmente, le stesse funzioni.

58

Tenuto conto del settore del regime pensionistico e dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione europea, non tanto la continuità funzionale, quanto piuttosto il mantenimento dell’iscrizione e la continuità della contribuzione a tale regime consentirebbero di definire l’ambito di applicazione delle misure transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. In tal senso, in caso di una successione di contratti di agente contrattuale senza interruzione, l’agente manterrebbe la sua iscrizione a detto regime e continuerebbe ad accumulare diritti a pensione.

59

La Commissione contesta tale motivo unico. Essa deduce, anzitutto, per quanto riguarda i punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che il ricorrente si limita a contestare il riferimento del Tribunale alla sua giurisprudenza relativa alla continuità funzionale di un rapporto di lavoro nonostante la firma di un nuovo contratto, riferimento che riguarderebbe solo l’eccezione enunciata all’ultima frase di tale punto 81 alla regola secondo la quale un’analogia con la situazione dei funzionari, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, sussiste solo nel caso in cui l’agente resti in servizio in forza di un contratto e non firmi un contratto nuovo. Orbene, tale eccezione avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare dell’applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto nel caso in cui una continuità funzionale tra i suoi diversi contratti avrebbe potuto essere dimostrata, ma per l’appunto non gli sarebbe stata applicata.

60

Il Tribunale avrebbe poi interpretato l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA conformemente ai termini di tale disposizione, che si riferisce alla ricerca di un’«analogia» tra funzionari e altri agenti. In tale contesto, tenuto conto della diversa natura del suo rapporto di impiego rispetto a quello di un funzionario, sarebbe necessario, al fine di determinare se un altro agente sia ancora in servizio, prendere in considerazione il suo contratto, e non il mantenimento della sua iscrizione al regime pensionistico.

61

Inoltre, la sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), non sarebbe pertinente ai fini della presente causa, dal momento che l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA non sarebbe stato in discussione in tale sentenza, la quale riguarda le condizioni di applicabilità degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto a un funzionario. Sarebbero inoltre infondate le considerazioni secondo cui il Tribunale avrebbe rilevato, in detta sentenza, che solo un’interruzione dell’iscrizione al regime pensionistico dell’Unione potrebbe giustificare l’inapplicabilità delle disposizioni transitorie di cui a tali articoli 21 e 22. Il Tribunale avrebbe infatti constatato che la ricorrente di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla stessa sentenza era in servizio soltanto in base alla sua nomina quale funzionaria, essendo la sua iscrizione al regime pensionistico dell’Unione solo la conseguenza di tale constatazione.

62

Inoltre, secondo la Commissione, nella sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe equiparato la conclusione di un nuovo contratto ad una cessazione definitiva dal servizio di un funzionario. Egli avrebbe unicamente ricordato che, a differenza di un funzionario, il fatto che un agente contrattuale sia in servizio ad una data determinata non potrebbe essere dimostrato constatando semplicemente l’esistenza di un atto di nomina.

63

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi continuità tra il contratto del 2008 e il contratto del 16 maggio 2014 a seguito di una verifica fattuale molto dettagliata di tutte le circostanze che hanno accompagnato la successione di tali contratti, ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata. Orbene, poiché il ricorrente non ha contestato questi ultimi punti, non sarebbe legittimato a sostenere che sussiste una continuità tra questi due contratti.

64

Infine, l’articolo 86 del RAA sarebbe irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

Giudizio della Corte

65

Occorre ricordare, da un lato, che l’allegato XIII dello Statuto stabilisce misure transitorie applicabili ai funzionari per quanto riguarda, in particolare, il regime pensionistico dell’Unione.

66

Dall’altro lato, l’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA prevede, in particolare, che l’articolo 21 e l’articolo 22, ad eccezione del suo paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto, che contengono disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile dei funzionari, «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

67

Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «per analogia» figurante in tale disposizione implica che gli agenti si trovino in una situazione analoga a quella dei funzionari, il che è escluso, a suo avviso, qualora un agente abbia firmato un nuovo contratto che comporti l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione, a meno che tale nuovo contratto non implichi una modifica sostanziale delle funzioni dell’agente, in particolare del gruppo di funzioni, tale da mettere in discussione la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione. È partendo da tale premessa che il Tribunale ha esaminato la situazione del ricorrente e ha respinto il suo ricorso.

68

Al fine di stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione da esso fornita dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA, occorre quindi esaminare, in particolare, la nozione di «per analogia», contenuta in tale disposizione.

69

A tal riguardo, occorre sottolineare che dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA e, in particolare, dalla nozione di «per analogia» ivi ripresa, risulta che tale disposizione mira a garantire agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 il beneficio di talune delle misure transitorie previste dall’allegato XIII dello Statuto, e ciò malgrado le differenze esistenti tra i funzionari e tali altri agenti. Ciò premesso, tale nozione di «per analogia» non consente, di per sé, di delineare con precisione, tra gli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013, quelli che devono poter beneficiare delle misure transitorie interessate, in particolare in caso di successiva modifica del loro rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione.

70

Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

71

Per quanto riguarda, da un lato, gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nell’ambito della riforma del 2014, dal considerando 29 del regolamento n. 1023/2013, che ha modificato lo Statuto e il RAA al fine di attuare tale riforma, risulta che «[è] opportuno adottare nome transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto».

72

Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, tra tali disposizioni transitorie non solo figurano gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, ma figura anche l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

73

Pertanto, alla luce del considerando 29 del regolamento n. 1023/2013, si deve constatare che le suddette disposizioni transitorie sono state stabilite senza pregiudicare le «legittime aspettative» del «personale assunto» prima del 31 dicembre 2013. Si tratta di una formulazione ampia, che va al di là dei diritti acquisiti in senso stretto e che si applica a tutto il personale dell’Unione, e non ai soli funzionari di quest’ultima.

74

Occorre quindi, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA alla luce degli obiettivi relativi al rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative degli altri agenti dell’Unione assunti con un contratto prima del 31 dicembre 2013.

75

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il contesto di tale disposizione, occorre osservare, in primo luogo, che dall’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto risulta che i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento di tale regime pensionistico, ove tale contributo è fissato in una determinata percentuale dello stipendio base (sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 43). Tutti i funzionari che percepiscono uno stipendio o un’indennità a carico dell’Unione e che non sono ancora in pensione devono contribuire al regime pensionistico istituito dallo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 23). Tali contributi conferiscono al funzionario il diritto a una pensione di anzianità indipendentemente dalle funzioni che svolge in seno all’amministrazione dell’Unione.

76

Peraltro, occorre rilevare che un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 beneficia, a determinate condizioni, delle disposizioni transitorie previste all’articolo 21, secondo comma, e all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, che gli consentono di mantenere il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile quali fissati dallo Statuto prima della sua modifica da parte del regolamento n. 1023/2013. Orbene, un funzionario entrato in servizio prima di tale data e le cui funzioni sarebbero sostanzialmente modificate dopo quest’ultima non perderebbe, per ciò solo, il beneficio di dette disposizioni transitorie a titolo, in particolare, dei contributi che egli continua a versare a tale regime pensionistico per la durata del suo servizio.

77

In secondo luogo, occorre sottolineare che lo Statuto e il RAA istituiscono un regime pensionistico comune ai funzionari e agli altri agenti.

78

Infatti, tenuto conto del rinvio alle condizioni previste al capitolo 3 del titolo V dello Statuto, effettuato dall’articolo 39, paragrafo 1, e dall’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, anche gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali contribuiscono, alle condizioni fissate all’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto, al finanziamento di tale regime pensionistico.

79

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie relative al detto regime pensionistico, previste agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, un agente contrattuale, come il ricorrente, si trova in una situazione analoga a quella di un funzionario, quale esposta al punto 76 della presente sentenza, quando interviene una modifica del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione dopo il 31 dicembre 2013 che non comporta interruzioni nel versamento di contributi al regime pensionistico dell’Unione.

80

Ne consegue che, conformemente all’interpretazione contestuale dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato del RAA e agli obiettivi delle disposizioni transitorie ivi previste, ricordati al punto 74 della presente sentenza e attinenti al rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative degli altri agenti dell’Unione assunti con un contratto prima del 31 dicembre 2013, un agente diverso da un funzionario, assunto al più tardi a tale data e le cui funzioni siano state sostanzialmente modificate da un nuovo contratto concluso dopo quest’ultima data, dovrebbe, per analogia con la disciplina applicabile ai funzionari che si trovano in una situazione come quella descritta al punto 76 della presente sentenza, beneficiare di tali disposizioni transitorie, dal momento che non ha smesso di contribuire al finanziamento di tale regime pensionistico.

81

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, con riferimento a un agente diverso da un funzionario assunto prima del 31 dicembre 2013 e che ha sottoscritto un nuovo contratto con l’amministrazione dell’Unione dopo tale data, che la nozione «per analogia» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, richiede che tale nuovo contratto non comporti modifiche sostanziali delle funzioni di tale agente tali da mettere in discussione la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con tale amministrazione.

82

Alla luce di quanto osservato, occorre accogliere l’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

83

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

84

A tale riguardo, si deve ricordare che, dinanzi al Tribunale, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità fondata sull’assenza di un atto che reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto. Come indicato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, il Tribunale ha riunito al merito l’esame di tale eccezione e ha deciso di esaminare nel merito il motivo unico dedotto dal ricorrente senza statuire preliminarmente su detta eccezione, in quanto il ricorso era, in ogni caso, infondato.

85

Pertanto, al fine di statuire definitivamente sulla controversia, occorre statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione prima di esaminare la fondatezza del ricorso.

86

Nel caso di specie, alla luce, in particolare, della circostanza che tanto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione quanto il motivo unico dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e che il loro esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte considera che la causa è matura per la decisione e occorre statuire definitivamente sulla stessa.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

87

A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, la Commissione rileva che l’atto impugnato dinanzi al Tribunale, ossia la risposta del 4 gennaio 2016, è un messaggio di posta elettronica inviato da uno dei colleghi del ricorrente presso il PMO e che tale messaggio conteneva il seguente avviso: «[S]i precisa che il presente messaggio è inviato a scopo informativo e non costituisce una decisione dell’APN/AACC avverso la quale può essere presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto». Essa ritiene che detto messaggio di posta elettronica non soddisfi le condizioni previste dalla giurisprudenza relativa agli atti che arrecano pregiudizio.

88

In primo luogo, la Commissione afferma che, nel caso di specie, essa non ha adottato alcuna decisione, ma ha semplicemente fornito un’informazione. In particolare, tale avviso indicherebbe la chiara volontà della Commissione di fornire una semplice informazione e di far comprendere che essa non aveva adottato le precauzioni indispensabili all’adozione di un atto lesivo.

89

In secondo luogo, non avrebbe costituito un atto lesivo nemmeno la risposta del PMO a un eventuale domanda rivoltagli dal ricorrente diretta a conoscere i suoi futuri diritti a pensione. In materia di diritti pensionistici, una misura produttiva di effetti giuridici potrebbe essere adottata solo al momento del pensionamento, il che sarebbe confermato dalla sentenza del Tribunale del 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione (T‑135/89, EU:T:1990:26).

90

In terzo luogo, poiché l’età per il pensionamento e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione sono fissati dallo Statuto e non da una decisione amministrativa, la risposta del 4 gennaio 2016 non potrebbe avere una portata diversa da quella di una semplice informazione.

91

In quarto e ultimo luogo, le disposizioni statutarie relative al coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile potrebbero essere modificate dal legislatore dell’Unione fino alla liquidazione effettiva dei diritti a pensione. Pertanto, una censura relativa alla loro violazione sarebbe, per definizione, prematura e, quindi, irricevibile.

92

Secondo il ricorrente, il suo ricorso è stato proposto contro un atto che gli arreca pregiudizio, ed è pertanto ricevibile.

Giudizio della Corte

93

Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della risposta del 4 gennaio 2016 e, dall’altro, ove occorra, della decisione di rigetto del 25 luglio 2016. Pertanto, occorre anzitutto esaminare se tale risposta del 4 gennaio 2016 costituisca un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

94

Conformemente a tale disposizione, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nello Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a tale persona, ai sensi del citato articolo 90, paragrafo 2. Tali disposizioni sono applicabili per analogia ai ricorsi degli altri agenti ai sensi dell’articolo 117 del RAA.

95

Secondo la giurisprudenza della Corte, arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

96

Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza di tale atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (v., per analogia, sentenze del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento, C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punto 32 e giurisprudenza citata, e del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

97

In tal senso, la capacità di un atto di produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata unicamente sulla base del fatto che tale atto assume la forma di un messaggio di posta elettronica, in quanto ciò equivarrebbe a far prevalere la forma dell’atto oggetto del ricorso sulla sostanza stessa di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti 6467 e giurisprudenza ivi citata).

98

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 96 della presente sentenza, occorre esaminare il contenuto della risposta del 4 gennaio 2016, tenendo conto del contesto dell’adozione di quest’ultima nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice.

99

A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, il ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, ha chiesto al responsabile del settore «Pensioni» del PMO chiarimenti sulle implicazioni che la riforma del 2014 avrebbe potuto avere sulla sua situazione a seguito della firma del contratto del 16 maggio 2014. Con risposta del 4 gennaio 2016, tale responsabile ha indicato al ricorrente che i suoi diritti a pensione erano cambiati a causa del cambiamento di contratto e che, pertanto, per quanto lo riguardava, l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1o giugno 2014.

100

Risulta altresì da tale fascicolo che detto responsabile ha concluso il messaggio di posta elettronica con la seguente formula: «[s]pero che queste informazioni Le siano utili». Inoltre, la firma dello stesso responsabile era accompagnata dal seguente avviso: «[S]i precisa che il presente messaggio è inviato a scopo informativo e non costituisce una decisione dell’APN/AACC avverso la quale può essere presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto».

101

Sebbene la risposta del 4 gennaio 2016 contenga, certamente, indizi della volontà del PMO di attribuirle un carattere puramente informativo, essa contiene anche assicurazioni precise in quanto in essa il responsabile del settore «Pensioni» del PMO ha indicato al ricorrente che egli «conferm[ava] effettivamente che [i suoi] diritti a pensione [erano] cambiati a causa del cambiamento di contratto».

102

Sebbene, come osserva la Commissione, l’età per il pensionamento e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione siano fissati dallo Statuto e non dall’amministrazione, si deve tuttavia constatare che, nella risposta del 4 gennaio 2016, il suddetto responsabile non si è limitato ad informare il ricorrente del contenuto delle disposizioni dello Statuto quali risultano dalla riforma del 2014, ma gli ha indicato che tali disposizioni gli erano ormai applicabili e, implicitamente ma necessariamente, che egli non poteva beneficiare delle misure transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. Pertanto, tale risposta non va intesa nel senso che fornisce al ricorrente una semplice informazione relativa al contenuto dello Statuto e del RAA, bensì nel senso che gli indica le disposizioni di tali testi che l’amministrazione riteneva applicabili alla sua situazione.

103

Orbene, tali elementi, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, sono tali da escludere che la risposta del 4 gennaio 2016 possa, alla luce del suo contenuto, essere considerata di carattere puramente informativo.

104

Infatti, tale risposta, fornita da un responsabile del settore «Pensioni» del PMO, vale a dire del servizio incaricato della gestione e della liquidazione delle pensioni del personale della Commissione, era tale da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la sua situazione giuridica, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’età alla quale, a diritto costante, vale a dire conformemente al quadro normativo in vigore in ciascun momento, egli potrà aver diritto al pensionamento.

105

Tale conclusione è corroborata dalla considerazione dei poteri dell’autore di detta risposta. Infatti, è pacifico che quest’ultima è stata fornita dal servizio incaricato della gestione e della liquidazione delle pensioni del personale della Commissione, senza che sia contestato che la Commissione era competente ad adottare, nei confronti dell’interessato, decisioni in materia produttive di effetti giuridici vincolanti, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 95 della presente sentenza.

106

La Commissione afferma tuttavia che, in materia di diritti pensionistici, una misura produttiva di effetti giuridici potrebbe essere adottata solo al momento del pensionamento, il che sarebbe confermato dalla sentenza del Tribunale del 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione (T‑135/89, EU:T:1990:26).

107

A tal riguardo, occorre constatare che, se è vero che prima del pensionamento, evento futuro incerto, i diritti a pensione sono diritti virtuali, in corso di formazione quotidiana, resta il fatto che un atto amministrativo da cui deriva che un agente non può beneficiare di disposizioni più favorevoli per quanto riguarda il coefficiente annuale di maturazione di tali diritti e la sua normale età di pensionamento incide immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato, anche se tale atto dovrà ricevere esecuzione solo in un momento successivo. Se così non fosse, il ricorrente potrebbe conoscere i suoi diritti solo al momento della pensione e sarebbe posto, fino a quel momento, in uno stato di incertezza per quanto riguarda non solo la sua situazione finanziaria, ma anche l’età alla quale egli può chiedere di essere collocato a riposo, cosicché non gli sarebbe consentito adottare immediatamente le disposizioni personali adeguate per garantire il proprio avvenire come da lui previsto. Ne consegue che il ricorrente ha un interesse legittimo, concreto e attuale, sufficientemente qualificato, a che un elemento incerto come la sua età pensionabile e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti pensionistici sia fin da ora giudizialmente accertato (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 1979, Deshormes/Commissione, 17/78, EU:C:1979:24, punti da 10 a 12).

108

Occorre inoltre rammentare che provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

109

Tuttavia, la constatazione che un provvedimento di un’istituzione costituisce un atto intermedio che non esprime la posizione finale dell’istituzione stessa non può essere sufficiente per dimostrare, in modo sistematico, che tale atto non costituisce un atto impugnabile con ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento, C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punto 38).

110

Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi è impugnabile con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

111

Ne consegue che, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento, C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

112

Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, se il ricorrente fosse costretto ad attendere la data in cui raggiungerebbe l’età pensionabile indicata dall’autorità competente al fine di poter contestare la decisione finale che sarebbe adottata a tale data e che fisserebbe definitivamente i suoi diritti a pensione, egli sarebbe privato di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva che gli consenta di far valere i propri diritti.

113

È vero che, come sostiene la Commissione, un elemento come l’età pensionabile di un agente può essere modificato in qualsiasi momento dal legislatore dell’Unione fino al momento della liquidazione effettiva dei diritti a pensione di tale agente. Tuttavia, salvo privare il ricorrente della tutela giurisdizionale effettiva cui si riferisce il punto precedente, non si dovrebbe per questo impedire allo stesso di conoscere con precisione quale sia, a diritto invariato, la sua normale età per il pensionamento, fatta salva un’eventuale modifica del quadro normativo.

114

Pertanto, dal momento che la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione definitiva che la Commissione adotterebbe al momento del pensionamento del ricorrente non potrebbe garantirgli una tutela giurisdizionale effettiva, la risposta del 4 gennaio 2016, che costituisce un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, deve poter formare oggetto di un ricorso di annullamento.

115

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale deve essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

116

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’articolo 77, secondo e quinto comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 109 del RAA, nonché degli articoli 21, secondo comma, e 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto dalla risposta del 4 gennaio 2016 risulta che la data di entrata in servizio presa in considerazione per l’applicazione di tali disposizioni statutarie è stata quella del 1o giugno 2014, data di inizio del contratto del 16 maggio 2014, mentre avrebbe dovuto essere presa in considerazione la data del 1o luglio 2008, data in cui egli è stato inizialmente assunto dalla Commissione in qualità di agente contrattuale.

117

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, dal 1o luglio 2008, data della sua assunzione iniziale in qualità di agente contrattuale presso il PMO, il ricorrente ha lavorato ininterrottamente al servizio dell’Unione e ha contribuito al finanziamento del regime pensionistico di quest’ultima.

118

Pertanto, come risulta dal punto 80 della presente sentenza, al ricorrente devono essere applicate per analogia, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, le disposizioni transitorie relative al mantenimento del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,9% e del diritto a una pensione di anzianità all’età di 64 anni e 8 mesi, conformemente, rispettivamente, all’articolo 21, secondo comma, e all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto.

119

Di conseguenza, occorre annullare la risposta del 4 gennaio 2016 e la decisione di rigetto del 25 luglio 2016 in quanto contrarie all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

Sulle spese

120

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

121

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

122

Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal ricorrente in occasione della presente impugnazione nonché quelle da lui sostenute in primo grado.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, Picard/Commissione (T‑769/16, EU:T:2021:153), come rettificata dall’ordinanza del 16 aprile 2021, Picard/Commissione (T‑769/16, EU:T:2021:200), è annullata.

 

2)

La risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea del 4 gennaio 2016 e la decisione del direttore della direzione E della direzione generale delle risorse umane della Commissione, del 25 luglio 2016, recante rigetto del reclamo del 4 aprile 2016 proposto dal sig. Maxime Picard contro tale risposta, sono annullate.

 

3)

La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal sig. Maxime Picard in occasione della presente impugnazione e nel giudizio di primo grado.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.