SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

15 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato»

Nella causa C‑347/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento penale a carico di

DD

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per DD, da V. Vasilev, advokat;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di DD per reati commessi in materia di immigrazione clandestina.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2013/48

3

Il considerando 54 della direttiva 2013/48 è formulato come segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. (...)».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali (...) ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari».

5

L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

(...)

3.   Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

(...)

c)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

(...)».

Direttiva 2016/343

6

I considerando 33 e 47 della direttiva 2016/343 prevedono quanto segue:

«(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

(...)

(47)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], compresi (...) il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (...)».

7

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo».

Diritto bulgaro

8

L’articolo 55 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») prevede quanto segue:

«L’imputato gode dei seguenti diritti:

(...)

partecipare al procedimento penale

(...)

essere assistito da un avvocato».

9

Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, punto 8, dell’NPK, qualora la causa sia trattata in assenza dell’imputato, la difesa mediante un avvocato è obbligatoria.

10

L’articolo 99 dell’NPK prevede quanto segue:

«L’avvocato gode dei seguenti diritti:

(...)

partecipare al procedimento penale (...)».

11

Ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, dell’NPK, si può procedere in assenza dell’imputato solo ove questi non sia reperibile oppure sia stato informato del fatto che vi è la possibilità che il procedimento sia condotto in sua assenza.

12

L’articolo 271, paragrafo 2, dell’NPK così dispone:

«L’udienza deve essere rinviata quando non compaiono le seguenti persone:

(...)

2. l’imputato (...)

3. l’avvocato (...)».

13

L’articolo 348, paragrafo 3, dell’NPK così dispone:

«Una violazione delle disposizioni processuali ha carattere sostanziale quando:

1.

ha comportato una restrizione dei diritti processuali delle parti e non vi è stato posto rimedio;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

DD, un agente della polizia di frontiera dell’aeroporto di Sofia (Bulgaria), è accusato, con altre persone, di reati in materia di immigrazione clandestina dinanzi al giudice del rinvio, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria).

15

In una prima udienza, tenuta dinanzi al giudice del rinvio il 15 ottobre 2020, DD è comparso accompagnato dal suo avvocato, VV. In tale udienza si è proceduto all’audizione, in particolare, del testimone anonimo n. 263, che ha potuto essere interrogato da VV. La prosecuzione di tale audizione à stata stabilita per il 30 novembre 2020.

16

Il 27 novembre 2020, VV ha chiesto il rinvio dell’udienza prevista e il rinvio della causa ad una data successiva in quanto non si era ancora ristabilito dopo essere stato contagiato dal coronavirus.

17

All’udienza del 30 novembre 2020, DD ha chiesto un rinvio della causa a una data successiva, a causa dell’assenza del suo avvocato, VV. Il giudice del rinvio ha comunque proceduto all’audizione del testimone anonimo n. 263, pur riconoscendo che ciò costituiva una violazione del diritto di DD di essere rappresentato da un avvocato e del diritto di VV di presenziare e partecipare al procedimento. Tuttavia, facendo riferimento alla sentenza [della Corte di giustizia dell’Unione europea] del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94), detto giudice ha ritenuto che a tale violazione avrebbe potuto essere posto rimedio procedendo ad una nuova audizione del testimone anonimo n. 263 all’udienza successiva, prevista per il 18 dicembre 2020, affinché VV potesse interrogarlo. Le parti presenti all’udienza del 30 novembre 2020 hanno posto le loro domande al suddetto testimone. Successivamente, una copia del verbale di tale audizione è stata inviata a VV.

18

Il 4, il 10 e il 15 dicembre 2020, VV ha presentato documenti attestanti i suoi problemi di salute nonché il fatto che DD era contagiato da coronavirus, e ha chiesto per due volte il rinvio della causa ad una data successiva.

19

All’udienza successiva, che ha tuttavia avuto luogo il 18 dicembre 2020, in assenza di DD e di VV, il giudice del rinvio ha proceduto all’interrogatorio del testimone YAR, la cui deposizione era rilevante riguardo all’accusa nei confronti di DD, osservando nuovamente che a DD e a VV sarebbe stata data la possibilità di interrogarlo all’udienza successiva. Una copia del verbale di tale audizione è stata inviata a DD e a VV.

20

L’11 gennaio 2021 si è tenuta un’udienza alla quale DD e VV sono comparsi. In tale occasione, VV ha contestato la decisione del giudice del rinvio di mantenere le udienze del 30 novembre 2020 e del 18 dicembre 2020, facendo valere una violazione dei diritti della difesa. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha considerato, in particolare, che anche se lo svolgimento di dette udienze aveva comportato una violazione del diritto di DD e di VV a comparire personalmente, era possibile porvi rimedio mediante una nuova audizione dei testimoni interessati.

21

Nel corso di un’udienza tenutasi il 22 febbraio 2021, DD e VV hanno avuto la possibilità di interrogare il testimone anonimo n. 263 e il testimone YAR. In tale occasione, DD non ha posto alcuna domanda, mentre VV ha interrogato soltanto il testimone YAR, dichiarando di non avere domande per il testimone anonimo n. 263.

22

Il giudice del rinvio osserva che, in forza del diritto nazionale, sussiste violazione del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore quando sono raccolte prove, in particolare mediante l’audizione di testimoni, mentre l’imputato e il suo avvocato sono assenti. È chiaro che questo vizio procedurale può essere sanato soltanto se detti testi vengono nuovamente citati e all’imputato e al suo avvocato è data la possibilità di interrogarli.

23

Tuttavia, il diritto nazionale non prevederebbe alcuna disposizione esplicita riguardante la natura di questa nuova audizione dei testimoni, la quale o rivestirebbe semplicemente un carattere supplementare, e in tal caso le dichiarazioni rese dai testimoni, nel corso di una precedente audizione, in assenza dell’imputato e del suo avvocato, alle domande delle altre parti rimarrebbero valide, o sostituirebbe la precedente, che dovrebbe essere considerata nulla e priva di valore giuridico. In un’ipotesi del genere, le parti presenti nel corso della precedente audizione sarebbero tenute a porre di nuovo le domande che esse avevano posto in tale occasione. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che esisterebbero elementi indicanti che un’ulteriore audizione sarebbe sufficiente per porre rimedio alla violazione delle norme procedurali di cui trattasi nel procedimento principale.

24

Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94) risulterebbe che, quando l’imputato è stato assente in un’udienza, il suo diritto di presenziare personalmente al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, non è violato se gli atti compiuti in sua assenza sono successivamente ripetuti in sua presenza. Detto giudice ritiene tuttavia che la portata di tale requisito non risulti chiara. Esso si chiede, più precisamente, se sia necessario ripetere completamente l’audizione di un testimone, di modo che, da un lato, le parti presenti in precedenza e che avevano già posto le loro domande al testimone debbano porre nuovamente le stesse domande e, dall’altro, l’imputato in precedenza assente ponga successivamente le sue domande, o se sia sufficiente che l’audizione supplementare offra semplicemente all’imputato e al suo difensore la possibilità di porre le proprie domande al testimone.

25

Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se il diritto di DD di essere difeso da un avvocato, sancito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, sia stato violato, per il fatto che, nella presente causa, le udienze del 30 novembre 2020 e del 18 dicembre 2020 si sono svolte in assenza di VV.

26

In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto di presenziare personalmente, riconosciuto all’imputato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, e con il considerando 44 della direttiva 2016/343, sia garantito quando un teste è stato sentito in occasione di una specifica udienza in assenza dell’imputato, ma quest’ultimo ha avuto la possibilità di interrogarlo in occasione dell’udienza successiva, dichiarando tuttavia di non avere alcuna domanda, o se, al fine di garantire il diritto di presenziare personalmente al proprio processo, sia necessaria la completa ripetizione di detta audizione, compresa la ripetizione delle domande poste dalle altre parti presenti alla prima audizione.

2)

Se il diritto di avvalersi di un difensore, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 1 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 sia garantito quando due testimoni siano stati sentiti in occasione di due specifiche udienze in assenza dell’avvocato [dell’imputato] che però, in occasione dell’udienza successiva, abbia avuto la possibilità di interrogarli entrambi, o se, al fine di garantire il diritto di avvalersi di un difensore, sia necessario ripetere integralmente queste due audizioni, comprese le domande poste dalle altre parti in occasione delle prime audizioni, oltre a consentire all’avvocato, assente alle due precedenti udienze, di porre le sue domande».

27

Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (tribunale della città di Sofia, Bulgaria) ha comunicato alla Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale specializzato per i procedimenti penali) è stato sciolto e che alcuni procedimenti penali pendenti dinanzi a quest’ultimo, tra i quali il procedimento principale oggetto della presente causa, sono stati trasferiti a partire da tale data al Sofiyski gradski sad (tribunale della città di Sofia).

Sulle questioni pregiudiziali

28

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debbano essere interpretati nel senso che, qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al suo processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a un’audizione supplementare di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato e il suo difensore possano liberamente interrogare tale testimone, oppure se tale ulteriore audizione debba consistere in una ripetizione integrale della precedente audizione dello stesso testimone, il che comporterebbe l’annullamento degli atti processuali compiuti in occasione di quest’ultima.

29

In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

30

Ai sensi del considerando 47 di tale direttiva, quest’ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), compresi il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

31

Come risulta dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché l’articolo 48 di tale Carta. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

32

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che lo svolgimento di un’udienza pubblica integra un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 della CEDU. Questo principio è di particolare importanza in materia penale, in cui la relativa procedura deve in genere prevedere un giudice di primo grado che soddisfi pienamente i requisiti dell’articolo 6 della CEDU e dinanzi al quale l’interessato possa esigere di essere «ascoltato» e avere la possibilità, in particolare, di esporre oralmente i suoi argomenti di difesa, sentire le deposizioni a suo carico ed esaminare i testimoni in contraddittorio (v., in tal senso, Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 40, e Corte EDU, 4 marzo 2008, Hüseyn Turan c. Turchia, CE:CEDU:2008:0304JUD001152902, § 31).

33

Dalla giurisprudenza di tale Corte risulta altresì che gli Stati contraenti dispongono di un’ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei a consentire ai propri sistemi giudiziari di rispondere ai requisiti posti dall’articolo 6 della CEDU quanto al diritto dell’accusato di partecipare all’udienza, laddove i mezzi processuali offerti dal diritto e dalla prassi interna devono rivelarsi efficaci se questi non ha rinunciato a comparire e a difendersi né ha avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia (v., in tal senso, Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 83).

34

Per quanto riguarda più in particolare il diritto di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni, previsto all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che tale disposizione sancisce il principio secondo il quale, prima che un accusato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono, in linea di principio, essere prodotti dinanzi ad esso in udienza pubblica, ai fini di un dibattito in contraddittorio. Le eccezioni a tale principio possono essere ammesse fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa, che esigono, in generale, che venga data all’accusato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori al momento della loro deposizione o in una fase successiva (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al-Khawadja e Tahery c. Regno Unito, CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 118, e Corte EDU, 23 marzo 2016, Blokhin c. Russia, CE:ECHR:2016:0323JUD004715206, § 200).

35

Alla luce di tale giurisprudenza, è giocoforza constatare che, sebbene l’interrogatorio di un testimone a carico in un’udienza tenutasi in assenza dell’imputato per ragioni indipendenti dalla sua volontà costituisca una violazione del diritto di tale persona di presenziare al proprio processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, tale disposizione non osta a che sia posto rimedio a tale violazione in una fase successiva del medesimo procedimento. A questo proposito, una persona che abbia ottenuto la ripetizione, in sua presenza, delle attività svolte in occasione di udienze alle quali non è stata in grado di comparire non può essere considerata assente dal proprio processo [sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato), C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 48].

36

Al fine di garantire il rispetto del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa, la ripetizione dell’audizione del testimone a carico deve tuttavia essere effettuata in condizioni tali da offrire all’imputato un’adeguata possibilità di contestare la testimonianza a carico e di interrogarne l’autore.

37

A tal fine, è sufficiente procedere a un’ulteriore audizione nel corso della quale l’imputato abbia la possibilità di interrogare liberamente il testimone, senza che sia necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in sua assenza, poiché l’invalidazione degli atti procedurali effettuati nel corso di tale audizione non risulta necessaria alla luce dei requisiti di cui al punto precedente.

38

Occorre tuttavia che, prima della nuova audizione, sia trasmessa all’imputato una copia del verbale dell’audizione del testimone a carico cui si è proceduto in sua assenza. Infatti, solo se l’imputato è a conoscenza del contenuto e dello svolgimento dell’interrogatorio del testimone durante tale precedente audizione, è pienamente in grado di interrogarlo, se del caso, sulla base delle dichiarazioni rese in occasione di detta audizione.

39

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, per ragioni di salute, DD non ha potuto presenziare all’udienza tenutasi il 18 dicembre 2020 e nel corso della quale è stato interrogato il testimone YAR. DD ha tuttavia ricevuto una copia del verbale di tale audizione e, successivamente, ha avuto la possibilità di interrogare liberamente tale testimone nel corso di una successiva udienza tenutasi il 22 febbraio 2021. Di conseguenza, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, occorre constatare che in tal modo è stato posto rimedio alla violazione del diritto di DD di presenziare al proprio processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.

40

In secondo luogo, va ricordato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce il principio fondamentale secondo cui gli indagati e gli imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di non comparizione), C‑659/18, EU:C:2020:201, punto 31].

41

Per quanto riguarda gli atti di indagine o di acquisizione di prove ai quali si applica tale diritto, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/48 prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore in occasione di ricognizioni di persone, confronti e ricostituzioni della scena di un crimine.

42

Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/48, quest’ultima stabilisce norme minime relative, in particolare, al diritto degli indagati e degli imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali.

43

Il considerando 54 di tale direttiva enuncia che, mentre quest’ultima stabilisce solo norme minime, gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

44

Ai sensi della formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/48, gli Stati membri possono quindi estendere il diritto degli indagati o imputati alla presenza del proprio difensore agli atti di indagine o di raccolta delle prove elencati in tale disposizione, ad altre misure, come l’audizione di un testimone a carico dinanzi a un giudice penale.

45

Orbene, in tali circostanze, si deve constatare che, tenuto conto dei principi fondamentali di un equo processo che emergono dai punti da 35 a 38 della presente sentenza, l’esercizio dei diritti della difesa di un imputato può essere considerato concreto ed effettivo se, quando un’audizione di un testimone a carico dinanzi a un giudice penale si sia svolta senza la presenza dell’avvocato dell’imputato per ragioni indipendenti dalla sua volontà, tale avvocato abbia avuto la possibilità di interrogare liberamente detto testimone, sulla base del verbale dell’audizione cui si è proceduto in sua assenza, nel corso di un’audizione successiva. Non è quindi necessario reiterare integralmente l’audizione che si è svolta in sua assenza.

46

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che, qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.