SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 aprile 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Condizioni per l’emissione di una tale ordinanza – Articolo 4 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 7 – Nozione di “decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito” – Decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 55 – Ambito di applicazione»
Nella causa C‑291/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal giudice dell’esecuzione del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), con decisione del 6 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2021, nel procedimento promosso da
Starkinvest SRL,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e J. Passer, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2022,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Starkinvest SRL, da V. Lamberts e A. Palmisano, avocats, |
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per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59), nonché dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla Starkinvest SRL ai fini dell’esecuzione, mediante un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro conservativo»), di una decisione giudiziaria che dispone il pagamento di una penalità in caso di violazione dell’ordine inibitorio impartito alla Soft Paris EURL e alla Soft Paris Parties LTD. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1215/2012
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3 |
Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012: «La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». |
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4 |
L’articolo 55 di detto regolamento così dispone: «Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine». |
Regolamento n. 655/2014
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5 |
I considerando 12 e 14 del regolamento n. 655/2014 enunciano quanto segue:
(...)
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6 |
L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», prevede, ai punti 5, 8 e 11, quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)
(...)
(...)
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7 |
L’articolo 5 di detto regolamento, rubricato «Possibilità di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo», recita nel modo seguente: «Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:
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8 |
L’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento così dispone: «Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria». |
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9 |
L’articolo 7 del regolamento n. 655/2014, rubricato «Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo», prevede quanto segue: «1. L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. 2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito». |
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10 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), punto ii), di tale regolamento: «La domanda [di ordinanza di sequestro conservativo] comprende le seguenti informazioni: (...)
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11 |
L’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone: «L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento». |
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12 |
Ai sensi dell’articolo 48, lettera b), del medesimo regolamento, quest’ultimo fa salvo il regolamento n. 1215/2012. |
Diritto belga
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13 |
Con la legge del 31 gennaio 1980 (Moniteur belge del 20 febbraio 1980, pag. 2181), il legislatore belga ha approvato la Convenzione Benelux sulla legge uniforme in materia di penalità e l’allegato di quest’ultima (legge uniforme in materia di penalità), firmati all’Aia il 26 novembre 1973. Da allora la penalità è disciplinata dagli articoli da 1385 bis a 1385 nonies del code judiciaire (codice di procedura civile). |
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14 |
Ai sensi dell’articolo 1385 bis di tale codice: «Il giudice può, su domanda di una delle parti, condannare l’altra parte, qualora quest’ultima non adempia l’obbligo imposto nella condanna principale (...), al pagamento di una somma di denaro, denominata penalità, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. (...)». |
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15 |
L’articolo 1385 ter di detto codice così dispone: «Il giudice può stabilire che la penalità consista in una somma unica oppure in una somma determinata per unità di tempo o per ciascuna violazione. In questi ultimi due casi, il giudice può anche fissare un importo oltre il quale la condanna alle penalità cesserà di avere effetto». |
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16 |
L’articolo 1385 quater del medesimo codice prevede quanto segue: «La penalità, una volta maturata, costituisce globalmente un credito della parte che ha ottenuto la decisione di condanna. Tale parte può procedere al suo recupero in base al titolo stesso che la prevede». |
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17 |
L’articolo 1498 del code judiciaire (codice di procedura civile) dispone quanto segue: «In caso di difficoltà di esecuzione, ogni parte interessata può proporre ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione, senza tuttavia che l’esercizio di tale azione abbia effetto sospensivo. Il giudice dell’esecuzione, se del caso, dispone la revoca del sequestro». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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18 |
Con sentenza del tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) del 3 settembre 2013, confermata da una sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) del 6 gennaio 2015, la Soft Paris e la Soft Paris Parties sono state condannate, con fissazione di una penalità di EUR 2500 per ciascuna violazione, in particolare, a cessare ogni commercializzazione nel territorio del Benelux dei loro prodotti e servizi con il marchio denominativo SOFT PARIS. |
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19 |
Il 27 aprile 2021, la Starkinvest ha fatto eseguire un’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 86694,22, di cui EUR 85000 a titolo di penalità per il periodo dal 24 marzo al 27 aprile 2021. |
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) il 3 maggio 2021, la Starkinvest ha chiesto di essere autorizzata a effettuare un sequestro conservativo europeo su conto bancario, per l’importo di EUR 85000, su tutte le somme potenzialmente presenti nei conti bancari francesi della Soft Paris Parties, società con sede sociale in Irlanda. |
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21 |
Nell’ambito dell’analisi dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo su tali conti bancari, il giudice dell’esecuzione del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi), giudice del rinvio, osserva che l’articolo 7 del regolamento n. 655/2014 introduce un regime che distingue due ipotesi, la prima in cui il creditore dispone già di un titolo esecutivo e pertanto non è tenuto a giustificare la fondatezza del suo credito vantato nei confronti del debitore, la seconda in cui il creditore non dispone di un siffatto titolo, cosicché deve fornire la prova che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. |
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Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che l’esame a cui lo stesso deve procedere nel caso di specie dipende dalla questione se la Starkinvest possa avvalersi della sentenza della cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) del 6 gennaio 2015 come titolo esecutivo, ossia una decisione giudiziaria «che [impone] al debitore di pagare il credito (…) vantato [dal creditore]», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014. |
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A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che tale sentenza, la quale stabilisce il pagamento di penalità alla Starkinvest, in caso di inosservanza dell’ordine inibitorio, non contiene l’importo esatto delle penalità, in quanto quest’ultimo, per definizione, non è ancora noto alla data di tale decisione. Tuttavia, ai sensi del diritto belga, non sarebbe necessario che l’importo delle penalità venga liquidato prima del sequestro conservativo, dal momento che la decisione giudiziaria che dispone il pagamento di penalità è esecutiva e notificata. Il giudice competente si pronuncerebbe su tale questione unicamente nell’ambito del procedimento di opposizione al sequestro effettuato. |
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Orbene, poiché il «credito» è definito, all’articolo 4 del regolamento n. 655/2014 come «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria», il giudice del rinvio si chiede se la penalità, il cui presupposto e il cui importo di base sono fissati in una decisione giudiziaria, ma il cui importo esigibile dipende dalle eventuali future violazioni del debitore, possa essere considerata un credito ai sensi di tale disposizione. |
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Il giudice del rinvio riferisce, in sostanza, che, in caso di risposta affermativa, la decisione giudiziaria che stabilisce una penalità potrebbe essere considerata una decisione giudiziaria «che [impone] al debitore di pagare il credito», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, il che priverebbe l’autorità giudiziaria dello Stato membro di origine, investita di una domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, di qualsiasi potere di sindacato sulla verosimile fondatezza del credito fatto valere. Un siffatto sindacato consentirebbe tuttavia al giudice adito di verificare che la penalità in relazione alla quale si chiede l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sia con buona probabilità legittimamente dovuta, che non si applichi alcuna norma sulla prescrizione e che tutte le norme procedurali, comprese quelle relative al carattere informativo della notifica della penalità stabilita, siano state effettivamente rispettate. |
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Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 debba essere preso in considerazione nell’interpretazione da effettuare, poiché tale articolo prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine. |
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27 |
Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla questione se, nei limiti in cui si riconosce che una decisione giudiziaria con cui si stabilisce una penalità deve essere qualificata come decisione giudiziaria «che [impone] al debitore di pagare il credito» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 e nei limiti in cui l’esistenza di un siffatto titolo esecutivo ha l’effetto di privare il giudice competente ad autorizzare o meno il sequestro conservativo europeo del suo potere di sindacato sulla verosimile fondatezza del credito, l’importo della penalità debba essere previamente liquidato. |
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Ciò premesso, il giudice dell’esecuzione del tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultima. |
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A sostegno della sua domanda, esso ha fatto valere la natura della domanda di emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo di cui è investito e il fatto che il procedimento è sospeso in attesa dell’interpretazione che sarà fornita dalla Corte. |
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31 |
Come risulta dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura. |
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32 |
Nel caso di specie, il 14 giugno 2021, il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di respingere la domanda di procedimento accelerato con la motivazione che le ragioni addotte dal giudice del rinvio non erano idonee a dimostrare che le condizioni previste all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura fossero soddisfatte nella presente causa. |
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33 |
Infatti, un procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia,C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Il mero interesse dei singoli, indubbiamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione o semplici interessi economici, per quanto importanti e legittimi, di per sé non sono idonei a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden‑Wilschdorf, C‑938/19, EU:C:2021:908, punti 43 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata). |
Sulle questioni pregiudiziali
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34 |
Con le due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione, cosicché il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo non è tenuto a presentare prove sufficienti per convincere tale autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. |
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35 |
A tal proposito, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti previsti da tale regolamento. |
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36 |
Le condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sono stabilite dall’articolo 7 del regolamento n. 655/2014. Il paragrafo 1 di tale articolo, letto alla luce del suo paragrafo 2, prevede, in sostanza, che l’autorità giudiziaria adita emetta un’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore, che ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, presenti prove sufficienti per dimostrare l’urgente necessità di una misura cautelare. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una siffatta decisione, transazione o atto, esso deve, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, presentare prove sufficienti non solo in relazione all’urgenza della misura richiesta, ma anche in relazione alla probabilità che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sia accolta nel merito. |
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37 |
Inoltre, occorre rilevare che i termini «decisione giudiziaria» e «credito» utilizzati all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 sono definiti rispettivamente ai punti 5 e 8 dell’articolo 4 di tale regolamento. |
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38 |
L’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 definisce il termine «credito» come «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria». |
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39 |
Pertanto, se è possibile avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia di crediti già esigibili, ciò deve valere anche per crediti non ancora esigibili, purché gli stessi derivino da un’operazione o da un evento che ha già avuto luogo e il loro importo possa essere determinato al momento in cui vengono dedotti in giudizio ai fini dell’emissione di detta ordinanza. |
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40 |
Tra i crediti non ancora esigibili di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 sono compresi, come indicato al considerando 12 di tale regolamento, quelli rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e delle azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale, ipotesi in cui non ricade tuttavia il credito per il quale è stata adottata la decisione giudiziaria che stabilisce una penalità, di cui trattasi nel procedimento principale. |
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41 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, l’operazione o l’evento da cui deriva il credito non ancora esigibile di cui all’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 655/2014 deve precedere l’adozione della decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito, menzionata all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il che manifestamente non avviene nel caso di specie, in quanto la violazione dell’ordine inibitorio che comporta il pagamento di una penalità può aver luogo solo dopo la decisione giudiziaria che stabilisce la penalità. |
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42 |
Il termine «decisione giudiziaria», definito all’articolo 4, punto 8, del regolamento n. 655/2014 come, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro», deve essere interpretato nel senso che tale decisione giudiziaria deve avere forza esecutiva [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari),C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 44]. |
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43 |
Alla luce di quanto precede, l’espressione «decisione giudiziaria che [impone] al debitore di pagare il credito», utilizzata all’articolo 7 del regolamento n. 655/2014, deve essere intesa come una decisione giudiziaria esecutiva che condanna il debitore al pagamento di un importo determinato o determinabile al momento dell’adozione di tale decisione. |
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44 |
Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 62, 63 e 73 delle sue conclusioni, sebbene una decisione giudiziaria che fissa un importo di base per la penalità stabilita in caso di violazione di un ordine inibitorio, anche supponendo che tale decisione sia esecutiva, contenga indubbiamente una condanna ad un importo astrattamente determinabile, detta decisione non può tuttavia indicare l’importo preciso del credito da recuperare, poiché tale importo dipende da eventi futuri e non è quindi noto alla data di adozione della decisione giudiziaria che stabilisce tale penalità. |
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45 |
Infatti, l’espressione «decisione giudiziaria che [impone] al debitore di pagare il credito (…) vantato [dal creditore]» utilizzata all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, deve essere letta nel suo contesto, tenendo conto delle disposizioni che precedono e di quelle che seguono tale articolo 7, paragrafo 2. |
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46 |
In tal senso, l’articolo 6 del regolamento n. 655/2014 prevede espressamente, al paragrafo 3, che, ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, sono competenti «per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria» le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria. |
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47 |
Del pari, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), punto ii), del regolamento n. 655/2014, il creditore può chiedere l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo per «l’importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria (…) o [per] parte di esso». |
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48 |
Pertanto, poiché una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio non contiene l’importo preciso del credito da recuperare, essa non può costituire una «decisione giudiziaria che [impone] al debitore di pagare il credito», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, la quale dispensa il creditore dal presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di una siffatta ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. |
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49 |
Tale interpretazione è suffragata dagli obiettivi del regolamento n. 655/2014, il quale ha lo scopo di istituire una procedura dell’Unione europea alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale, atta a consentire, tramite disposizioni vincolanti e direttamente applicabili, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari),C‑555/18, EU:C:2019:937, punti 31 e 32]. |
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50 |
Infatti, l’articolo 7 del regolamento n. 655/2014, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, intende garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, in quanto prevede requisiti diversi per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo a seconda che il creditore abbia o no già ottenuto, in uno Stato membro, un titolo che impone al debitore di pagare il credito. In particolare, nel primo caso, il creditore deve dimostrare soltanto il carattere urgente della misura in ragione dell’esistenza di un pericolo imminente, mentre, nel secondo caso, esso deve anche convincere il giudice del fumus boni iuris [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari),C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 40]. |
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51 |
Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e seguenti delle sue conclusioni, un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, secondo la quale una condanna ad un importo astrattamente determinabile, ma il cui ammontare preciso rimane incerto, costituirebbe una «decisione giudiziaria che [impone] al debitore di pagare il credito» ai sensi di tale disposizione, sarebbe idonea a compromettere l’equilibrio di cui al punto 50 della presente sentenza, consistente nel bilanciamento, come risulta dal considerando 14 di tale regolamento, dell’interesse del creditore, il quale intende ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo, e dell’interesse del debitore, al quale occorre prevenire ogni abuso di una siffatta ordinanza. |
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52 |
Di conseguenza, il requisito secondo cui l’importo preciso del credito da recuperare deve essere stabilito e, pertanto, la penalità deve essere liquidata prima della notifica dell’ordinanza di sequestro conservativo si giustifica alla luce del rispetto dell’opportuno equilibrio da garantire tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. |
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53 |
A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto belga, nella parte in cui applica in ordine alla penalità disposizioni adottate a seguito dell’approvazione della Convenzione Benelux sulla legge uniforme in materia di penalità, firmata all’Aia il 26 novembre 1973, si distingue dalle norme in vigore negli altri Stati membri. |
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54 |
Al fine di porre rimedio alle difficoltà che sarebbero potute derivare dalle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri su tale questione, all’articolo 43 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), era stata inserita una regola speciale, secondo la quale le «decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato [membro] richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato [membro] di origine». Tale regola era stata ripresa negli stessi termini all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e si trova, in sostanza, attualmente nell’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Bohez,C‑4/14, EU:C:2015:563, punto 56). |
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55 |
Sebbene il regolamento n. 655/2014 non contenga una regola analoga relativa alla penalità, non se ne può tuttavia dedurre che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere la penalità dal campo di applicazione di tale regolamento. Infatti, l’articolo 48, lettera b), di detto regolamento prevede che quest’ultimo fa salvo il regolamento n. 1215/2012. Inoltre, il requisito secondo cui l’importo preciso del credito da recuperare deve essere stabilito e la penalità deve essere previamente liquidata non solo rientra nell’obiettivo di effettività perseguito dal regolamento n. 655/2014, ma si concilia altresì con il bilanciamento di interessi garantito da quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2015, Bohez,C‑4/14, EU:C:2015:563, punti 46 e 57). |
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56 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione, cosicché il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo non è dispensato dall’obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione, cosicché il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non è dispensato dall’obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.