SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 maggio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico via satellite – Nozione – Offerente di pacchetti satellitari – Diffusione di programmi in un altro Stato membro – Luogo dell’atto di utilizzazione con cui tale offerente concorre nella realizzazione di detta comunicazione»

Nella causa C‑290/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2021, nel procedimento

Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)

contro

Canal+ Luxembourg Sàrl,

con l’intervento di:

Tele 5 TM-TV GmbH,

Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG,

Seven.One Entertainment Group GmbH,

ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM), da N. Kraft, Rechtsanwalt;

per la Canal+ Luxembourg Sàrl, da A. Anderl, Rechtsanwalt;

per la Seven.One Entertainment Group GmbH e la ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, da M. Boesch, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM), una società austriaca di gestione collettiva dei diritti d’autore, e la Canal+ Luxembourg Sàrl (in prosieguo: la «Canal+»), un operatore televisivo satellitare, in merito alla diffusione, da parte di quest’ultima società, di programmi televisivi in Austria.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/83

3

I considerando 5, 14, 15 e 17 della direttiva 93/83 dispongono quanto segue:

«(5)

considerando tuttavia che il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d’autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all’interno della Comunità;

(...)

(14)

considerando che l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti d[a] acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;

(15)

considerando che l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;

(...)

(17)

considerando che, all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».

4

L’articolo 1 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2, lettere da a) a c), prevede quanto segue:

«a)

Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b)

La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c)

Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».

5

L’articolo 2 della direttiva in parola dispone quanto segue:

«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

Direttiva 2001/29

6

L’articolo 3 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Diritto austriaco

7

L’articolo 17 b, paragrafo 1, dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), nella versione del 27 dicembre 2018 (BGBl. I 105/2018), enuncia quanto segue:

«Nella radiodiffusione via satellite, l’utilizzazione riservata all’autore consiste nell’inserimento, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, dei segnali portatori di programmi in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Fatto salvo il paragrafo 2, la radiodiffusione via satellite ha pertanto luogo soltanto nello Stato in cui avviene tale inserimento».

8

L’articolo 59a di tale legge dispone quanto segue:

«1.   Il diritto di utilizzare le radiodiffusioni di opere, comprese quelle trasmesse via satellite, ai fini della ritrasmissione simultanea, completa e invariata via cavo può essere fatto valere soltanto dalle società di gestione collettiva; ciò non vale però per il diritto di azionare in sede giudiziale eventuali violazioni del diritto d’autore.

2.   Le radiodiffusioni possono essere utilizzate ai fini di una ritrasmissione ai sensi del paragrafo 1 se l’organismo di radiodiffusione che vi procede ha ottenuto la relativa autorizzazione della società di gestione collettiva competente.

3.   I paragrafi 1 e 2 non trovano tuttavia applicazione se il diritto alla ritrasmissione ai sensi del paragrafo 1 spetta all’organismo di radiodiffusione il cui programma è ritrasmesso».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

L’AKM è titolare di una licenza di utilizzazione per opere musicali che la autorizza ad esercitare, a titolo fiduciario, diritti di radiodiffusione sul territorio austriaco.

10

La Canal +, con sede in Lussemburgo, offre in Austria, via satellite, a titolo oneroso, pacchetti di programmi criptati (in prosieguo: i «pacchetti satellitari di cui trattasi nel procedimento principale») di numerosi organismi di radiodiffusione, situati in altri Stati membri, in alta definizione o in definizione standard.

11

L’inserimento di ciascuno dei segnali satellitari portatori di programmi nella sequenza di comunicazione (uplink) è effettuato in prevalenza dagli stessi organismi di radiodiffusione, talvolta da Canal+, in tali altri Stati membri. Viene trasmesso un flusso di dati contenente l’intero programma in alta definizione e informazioni supplementari, quali i dati audio e i sottotitoli. Dopo essere stato «ritrasmesso» dal satellite, tale flusso di dati viene captato da impianti di ricezione satellitare all’interno di una zona di copertura. Detto flusso è quindi frazionato e l’utente può accedere a ciascuno dei programmi su un terminale mediante un dispositivo di decodificazione.

12

I pacchetti satellitari di cui trattasi nel procedimento principale contengono programmi televisivi a pagamento e gratuiti. Questi ultimi non sono criptati e possono essere ricevuti da chiunque in definizione standard sul territorio austriaco.

13

L’AKM ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’inibizione della diffusione, da parte della Canal+, dei segnali satellitari in Austria nonché al pagamento di un indennizzo, facendo valere che, negli Stati membri in cui ha luogo l’atto di emissione o di comunicazione al pubblico mediante satellite, nessuna autorizzazione era stata ottenuta per un’utilizzazione del genere e che essa non aveva autorizzato detta diffusione in Austria. Infatti, l’AKM ritiene che tale diffusione serva una categoria supplementare di clienti della Canal+, che non sarebbe coperta dalle autorizzazioni ottenute, se del caso, negli Stati membri di emissione dagli organismi di radiodiffusione in questione ai fini della comunicazione al pubblico via satellite delle opere di cui trattasi e che la Canal+ avrebbe dovuto ottenere dall’AKM un’autorizzazione per la diffusione dei segnali satellitari in Austria. Pertanto, l’AKM rileva che la Canal+ lede i diritti di cui essa assicura la gestione.

14

La Canal+ replica che essa si limita a mettere a disposizione, con il consenso degli organismi di radiodiffusione, un’infrastruttura che consente di criptare un segnale immesso da tali organismi al di fuori dell’Austria in una sequenza di comunicazione diretta a un satellite. Conformemente al principio dello Stato membro di emissione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, non sarebbe l’AKM ad essere autorizzata ad agire sulla base dell’atto di utilizzazione in questione, ma soltanto le società di gestione collettiva dei diritti d’autore negli Stati membri di emissione. Inoltre, tale atto di utilizzazione, effettuato dalla Canal+, sarebbe coperto dalle autorizzazioni ottenute negli Stati membri di emissione dagli organismi di radiodiffusione di cui trattasi.

15

Quattro società, tra cui la Seven.One Entertainment Group GmbH, un organismo di radiodiffusione con sede in Germania, e la ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, un organismo di radiodiffusione con sede in Austria, sono state ammesse in qualità di intervenienti nel procedimento principale a sostegno della Canal+.

16

Con sentenza del 31 ottobre 2019, l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) ha respinto l’azione inibitoria della diffusione dei segnali satellitari in Austria, ma ha accolto ampiamente sia l’azione (in parte subordinata) volta a far cessare la trasmissione satellitare, diretta al territorio austriaco, dei segnali di programma in questione sia la richiesta di produzione dei relativi documenti. Investito di un appello avverso detta sentenza, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), con sentenza del30 giugno 2020, si è pronunciato in buona parte nello stesso senso. Quest’ultimo giudice ha considerato, in particolare, che i pacchetti satellitari di cui trattasi nel procedimento principale erano diretti ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico diverso da quello destinatario delle trasmissioni in chiaro da parte degli operatori di radiodiffusione. Sia l’AKM sia la Canal+, così come la Seven.One Entertainment Group GmbH e la ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, hanno proposto ricorsi per cassazione (Revision) contro quest’ultima sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

17

Facendo riferimento ai punti 61 e 69 della sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648), anch’essa riguardante un offerente di pacchetti satellitari, il giudice del rinvio ritiene che si possa considerare che sia l’atto di utilizzazione dell’organismo di radiodiffusione sia l’intervento dell’offerente di pacchetti satellitari debbano aver luogo esclusivamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione in questione, poiché tale offerente, nell’esercizio della sua attività a fianco dell’organismo di radiodiffusione, si limita a concorrere nella realizzazione dell’atto originario, unico e indivisibile di emissione satellitare.

18

Se così non fosse, si porrebbe la questione di stabilire in che misura gli atti concreti di utilizzazione di tale offerente violino i diritti d’autore per il motivo che potrebbero essere rivolti ad un pubblico nuovo nello Stato membro di ricezione di detti segnali. In tale contesto, occorrerebbe determinare se sia rilevante il fatto che, nei pacchetti satellitari di cui trattasi nel procedimento principale, detto offerente proponga anche programmi televisivi gratuiti, dal momento che tali programmi sarebbero già liberamente accessibili a qualsiasi utente nella zona di copertura.

19

In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva 93/83], debba essere interpretato nel senso che non soltanto l’organismo di radiodiffusione, ma anche un offerente di [pacchetti satellitari], concorrente nella realizzazione dell’atto di radiodiffusione unico e indivisibile, realizzi un’utilizzazione (comunque soggetta ad autorizzazione) unicamente nello Stato in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi siano inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, con la conseguenza che l’interazione dell’offerente di [pacchetti satellitari] nell’atto di radiodiffusione non possa costituire una violazione dei diritti d’autore nello Stato di ricezione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

se la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva [93/83], nonché all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], debba essere interpretata nel senso che l’offerente di [pacchetti satellitari] il quale, interagendo come ulteriore attore in una comunicazione al pubblico via satellite, riunisca in un pacchetto di sua ideazione diversi segnali ad alta definizione crittografati di programmi televisivi in chiaro e a pagamento di svariati organismi di diffusione radiotelevisiva e offra ai propri clienti a titolo oneroso il prodotto audiovisivo autonomo così creato, necessiti di un’autorizzazione specifica del titolare dei diritti interessati, anche in relazione ai contenuti protetti dei programmi televisivi gratuiti contenuti nel pacchetto medesimo, sebbene in tal modo dia comunque meramente accesso ai propri clienti ad opere già accessibili gratuitamente per chiunque nell’area di radiodiffusione, seppure con un livello qualitativo inferiore di definizione standard».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 debba essere interpretato nel senso che, qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l’atto di comunicazione al pubblico via satellite al quale partecipa, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione di cui trattasi, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite.

21

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

22

Affinché si applichi la regola di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, si deve trattare di una «comunicazione al pubblico via satellite», ai sensi dello stesso articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), disposizioni che pongono condizioni cumulative a tal fine. Pertanto, una trasmissione costituisce una sola «comunicazione al pubblico via satellite» allorché, in primo luogo, è caratterizzata dall’«atto di inserire» segnali portatori di programmi effettuato «sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione», in secondo luogo, tali segnali sono inseriti «in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra», in terzo luogo, detti segnali sono «destinati ad essere ricevuti dal pubblico» e, in quarto luogo, qualora gli stessi segnali siano criptati, il loro dispositivo di decriptazione è «mess[o] a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso» (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punto 52).

23

Per quanto riguarda una trasmissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha già dichiarato che tanto una trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto una loro trasmissione diretta che soddisfino tutte le suddette condizioni cumulative devono essere considerate, ciascuna, una sola comunicazione al pubblico via satellite e quindi indivisibile. Tuttavia, l’indivisibilità di una siffatta comunicazione, ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), non significa necessariamente che l’intervento dell’offerente di pacchetti satellitari in tale comunicazione possa essere effettuato senza l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punti 6970).

24

Infatti, occorre ricordare che dall’articolo 2 della direttiva 93/83, in combinato disposto con il suo considerando 17, emerge che i titolari di diritti d’autore devono autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico via satellite delle opere protette e che, per determinare il compenso adeguato di tali titolari per una siffatta comunicazione delle loro opere, si deve tener conto di tutti gli aspetti dell’emissione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punti 7173).

25

Un’autorizzazione del genere deve essere ottenuta, in particolare, dalla persona che avvia tale comunicazione o che interviene in occasione di quest’ultima, di modo che, mediante tale comunicazione, essa renda le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nell’ambito di un’autorizzazione concessa ad un’altra persona (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punto 72).

26

La Corte ha già rilevato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83, una comunicazione al pubblico via satellite, come quella oggetto del procedimento principale, è avviata dall’organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. Di conseguenza, detto organismo è obbligato ad ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 2 della direttiva 93/83 (sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punto 75).

27

Nella misura in cui, ai sensi della norma enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, si ritiene che una siffatta comunicazione al pubblico via satellite venga effettuata soltanto nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, l’organismo di radiodiffusione è obbligato ad ottenere la suddetta autorizzazione unicamente in tale Stato membro.

28

Tuttavia, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, al fine di determinare il compenso adeguato dei titolari di diritti d’autore per tale comunicazione delle loro opere, si deve tener conto di tutti gli aspetti dell’emissione interessata, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest’ultima. Pertanto, se una parte di tali telespettatori effettivi o potenziali è situata in Stati membri diversi da quello in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, spetta, se del caso, alle diverse società di gestione collettiva interessate trovare soluzioni adeguate per garantire un equo compenso a detti titolari.

29

Ciò premesso, non si può escludere che altri operatori intervengano nell’ambito di una comunicazione al pubblico via satellite in modo da rendere accessibili le opere o i materiali protetti ad un pubblico più ampio di quello cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione, vale a dire ad un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori di tali opere o materiali quando hanno autorizzato l’utilizzazione di questi ultimi da parte di detto organismo. In un’ipotesi del genere, l’intervento di tali operatori non è coperto dall’autorizzazione concessa a detto organismo. Ciò può verificarsi, in particolare, allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale comunicazione e rende così le opere o i materiali protetti accessibili a un pubblico nuovo (sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e 432/09, EU:C:2011:648, punti 7677).

30

Orbene, dai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 e dalla sistematica del medesimo articolo, paragrafo 2, lettere da a) a c), emerge che, qualora l’offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per la comunicazione al pubblico via satellite alla quale partecipa, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi interessati, detta autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione interessato, soltanto nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite.

31

Tale conclusione è avvalorata inoltre dall’obiettivo perseguito dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83. Al riguardo occorre rilevare, da un lato, che dai considerando 5 e 14 della direttiva in parola risulta che l’incertezza giuridica derivante dalle differenze che sussistono tra le disposizioni nazionali sul diritto d’autore costituisce un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all’interno dell’Unione europea e che l’incertezza giuridica relativa ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transfrontaliera di programmi via satellite, dovrebbe essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite a livello dell’Unione, al fine, in particolare, di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali. Dall’altro lato, il considerando 15 della medesima direttiva aggiunge che l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite.

32

Dai considerando 5, 14 e 15 della direttiva 93/83 emerge quindi che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima mira a garantire che qualsiasi «comunicazione al pubblico via satellite», ai sensi dello stesso articolo, paragrafo 2, lettere a) e c), sia soggetta esclusivamente alla normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. Pertanto, sarebbe contrario a tale obiettivo se l’offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi anche in altri Stati membri.

33

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 deve essere interpretato nel senso che, qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l’atto di comunicazione al pubblico via satellite al quale partecipa, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione di cui trattasi, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite.

Sulla seconda questione

34

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l’atto di comunicazione al pubblico via satellite al quale partecipa, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione di cui trattasi, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.