SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Norma procedurale nazionale che prevede che un ricorso diretto a contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione è privo di oggetto se la disposizione è abrogata nel corso del procedimento»

Nella causa C‑289/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 5 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2021, nel procedimento

IG

contro

Varhoven administrativen sad,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis, e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 aprile 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per IG, da G. Chernicherska e A. Slavchev, advokati;

per il Varhoven administrativen sad, da A. Adamova-Petkova, T. Kutsarova-Hristova e M. Semov;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da F. Erlbacher e G. Koleva, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IG e il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in merito al risarcimento del danno asseritamente subito da IG a causa di una decisione di tale giudice nazionale, che ha constatato che il ricorso proposto da IG contro una disposizione regolamentare nazionale è divenuto privo di oggetto a seguito della modifica della disposizione contestata.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 9, intitolato «Misurazione», della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1) prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a)

è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b)

si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU 2010, L 153, pag. 13)].

(...)

3.   (...)

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o i sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono prevalenti, gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale. Se del caso, tali regole comprendono orientamenti sulle modalità per ripartire i costi relativi al calore e/o all’acqua calda utilizzati come segue:

a)

acqua calda per il fabbisogno domestico;

b)

calore irradiato dall’impianto dell’edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

c)

per il riscaldamento di appartamenti».

4

L’articolo 10 di tale direttiva verte, come indica il suo titolo, sulle «Informazioni sulla fatturazione».

Diritto bulgaro

La legge sull’energia

5

L’articolo 155 dello zakon za energetikata (legge sull’energia, DV n. 107, del 9 dicembre 2003), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«(1)   (...) I clienti che consumano energia termica in un immobile in regime di condominio pagano l’energia termica consumata in uno dei seguenti modi, a loro scelta:

1.

(...) in 11 rate mensili forfettarie e una rata di conguaglio mensile;

2.

in rate mensili calcolate in base al consumo previsto per l’immobile, e una rata di conguaglio mensile;

3.

in funzione del consumo effettivo.

(2)   (...) L’impresa di distribuzione di calore o il fornitore di energia termica fattura la quantità di energia termica consumata sulla base del consumo effettivo almeno una volta all’anno.

(3)   (...) Le norme per la determinazione del consumo previsto e la compensazione delle somme versate rispetto all’energia termica effettivamente consumata per ciascun cliente sono stabilite con [regolamento] (...)».

Il regolamento sulla fornitura di teleriscaldamento

6

L’articolo 61, paragrafo 1, del naredba n. 16-334 g. za toplocnabdyavaneto (regolamento n. 16-334 sulla fornitura di teleriscaldamento), del 6 aprile 2007 (DV n. 34, del 24 aprile 2007), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento sulla fornitura di teleriscaldamento»), disponeva quanto segue:

«(...) La ripartizione del consumo di energia termica in un immobile in regime di condominio è effettuata (...) conformemente ai requisiti del presente regolamento e del suo allegato».

7

L’allegato del regolamento sulla fornitura di teleriscaldamento fissava il metodo di calcolo della ripartizione del consumo di energia termica negli edifici in regime di condominio.

Il codice di procedura amministrativa

8

L’articolo 156 dell’administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa) (DV n. 30, dell’11 aprile 2006), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura amministrativa»), dispone quanto segue:

«(1)   (...) [C]on il consenso degli altri convenuti e delle parti interessate alle quali l’atto impugnato è favorevole, l’autorità amministrativa può revocare integralmente o parzialmente tale atto o adottare l’atto che aveva rifiutato di adottare.

(2)   Dopo lo svolgimento della prima udienza, ai fini della revoca dell’atto è necessario anche il consenso del ricorrente.

(3)   L’atto revocato può essere adottato nuovamente solo se ricorrono nuove circostanze.

(4)   Se il ricorso contro l’atto è accompagnato da una domanda di risarcimento dei danni, il procedimento prosegue in relazione a tale domanda».

9

L’articolo 187 del codice di procedura amministrativa prevede quanto segue:

«(1)   I ricorsi contro gli atti regolamentari di attuazione non sono soggetti a termini.

(2)   È inammissibile il ricorso contro un atto regolamentare proposto dopo un primo ricorso per gli stessi motivi».

10

L’articolo 195 di tale codice enuncia quanto segue:

«(1)   Un atto regolamentare di attuazione si considera annullato a decorrere dalla data in cui la decisione giudiziaria è divenuta definitiva.

(2)   Le conseguenze giuridiche di un atto regolamentare dichiarato nullo o annullabile sono adottate d’ufficio dall’autorità competente entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la decisione giudiziaria è divenuta definitiva».

11

Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 3, di detto codice, se il danno è stato causato da un atto amministrativo revocato, l’illegittimità di quest’ultimo è accertata dal giudice adito con la domanda di risarcimento.

12

L’articolo 221, paragrafo 4, del medesimo codice è così formulato:

«Qualora l’autorità amministrativa, con il consenso degli altri convenuti, revochi l’atto amministrativo o adotti l’atto la cui adozione era stata denegata, il [Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa)] annulla, in quanto viziata da irregolarità procedurale, la decisione giudiziaria resa in relazione a tale atto o a tale diniego e pone fine al procedimento».

La legge sulla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni

13

L’articolo 1 dello Zakon za otgovornostta na darzhavata i na obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni, DV n. 60, del 5 agosto 1988), prevede quanto segue:

«1.   (…) Lo Stato e le amministrazioni comunali rispondono dei danni sorti in capo a persone fisiche o giuridiche a seguito di azioni, omissioni o atti illegittimi dei loro organi o dipendenti nell’esercizio della o in relazione alla loro attività amministrativa (...).

2.   (…) I ricorsi proposti ai sensi del paragrafo 1 sono esaminati conformemente alla procedura prevista dal codice di procedura amministrativa (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

IG ha proposto un ricorso dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) contro il punto 6.1.1 dell’allegato del regolamento sulla fornitura di teleriscaldamento (in prosieguo: la «disposizione nazionale controversa»).

15

Con decisione del 13 aprile 2018, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di tre giudici, ha accolto il ricorso e ha annullato la disposizione nazionale controversa, con la motivazione che quest’ultima non consentiva di realizzare l’obiettivo, derivante dagli articoli 9 e 10 della direttiva 2012/27, trasposti nel diritto bulgaro dall’articolo 155, paragrafo 2, della legge sull’energia, nella versione applicabile al procedimento principale, di garantire che l’energia termica sia fatturata in funzione del consumo effettivo.

16

Il ministar na energetikata (Ministro dell’Energia, Bulgaria) ha proposto un ricorso dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di cinque giudici, contro la decisione di cui al punto precedente.

17

Con un regolamento pubblicato nel Darzhaven vestnik del 20 settembre 2019, il legislatore bulgaro ha modificato la disposizione nazionale controversa.

18

Con decisione dell’11 febbraio 2020, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di cinque giudici, ha constatato che la disposizione nazionale controversa era stata modificata da una disposizione successiva che disciplinava gli stessi rapporti. Per tale motivo, detto giudice ha annullato la sua decisione del 13 aprile 2018 e ha ritenuto che la controversia dinanzi ad esso pendente fosse divenuta priva di oggetto. Secondo detto giudice, nel diritto bulgaro, la possibilità di presentare un ricorso contro gli atti regolamentari di attuazione non è soggetta a termini, ma riguarda solo gli atti regolamentari vigenti e non quelli che sono stati abrogati o modificati, i quali non rientrano più nella normativa in vigore al momento in cui il giudice statuisce nel merito. Tale decisione dell’11 febbraio 2020 è definitiva.

19

IG ha quindi proposto ricorso dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, contro il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni materiali e morali che la decisione dell’11 febbraio 2020 di quest’ultimo giudice gli avrebbe arrecato. A sostegno del suo ricorso, egli sostiene che, con tale decisione, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha dichiarato che la disposizione nazionale controversa era in vigore e doveva produrre i suoi effetti per il periodo compreso tra la data di proposizione del suo ricorso e quella dell’abrogazione di tale disposizione. IG sostiene pertanto di essere stato privato del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, nonché del diritto di beneficiare dell’applicazione dei principi di effettività e di equivalenza. Egli contesta, inoltre, la fondatezza della giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) secondo cui la modifica di un atto regolamentare è equiparabile alla sua revoca.

20

Dal canto suo, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) sostiene che una decisione, quale la sua decisione dell’11 febbraio 2020, che dichiara che la controversia dinanzi ad esso pendente è divenuta priva di oggetto, non esclude che l’atto di cui trattasi possa essere oggetto di un controllo di legittimità. Infatti, sarebbe possibile applicare l’articolo 204, paragrafo 3, del codice di procedura amministrativa, ai sensi del quale, se il danno è stato causato da un atto amministrativo revocato, il giudice dinanzi al quale è stato proposto il ricorso per risarcimento è competente ad accertare l’illegittimità di tale atto. Di conseguenza, il diritto di IG ad una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe garantito, in quanto quest’ultimo potrebbe sempre chiedere il risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa dell’adozione della disposizione nazionale controversa.

21

Il giudice del rinvio afferma di ritenere necessaria un’interpretazione dell’articolo 47 della Carta al fine di statuire sulla controversia di cui è investito. In particolare, tale giudice si chiede se la modifica di una disposizione di un atto regolamentare nazionale che sia stata oggetto, prima della sua modifica, di una decisione giurisdizionale che constata la sua contrarietà al diritto dell’Unione, esoneri il giudice investito del controllo di tale decisione dal suo obbligo di valutare la conformità al diritto dell’Unione di detta disposizione, nella sua forma anteriore alla sua modifica. Occorrerebbe altresì precisare se il fatto che, in tali circostanze, la disposizione nazionale di cui trattasi è considerata revocata consenta di concludere che il singolo, avendone contestato la legittimità prima di tale revoca, ha beneficiato di un ricorso giurisdizionale effettivo e se la possibilità, prevista dal diritto nazionale, di valutare la conformità al diritto dell’Unione di tale disposizione nazionale unicamente nell’ambito di un ricorso per risarcimento dei danni che tale soggetto avrebbe subito a causa dell’adozione di detta disposizione nazionale costituisca un siffatto ricorso giurisdizionale effettivo. Il giudice del rinvio fa presente di nutrire dubbi a tale riguardo, in quanto la stessa disposizione nazionale, nella versione anteriore alla sua modifica, continuerà a disciplinare i rapporti giuridici sorti durante il periodo in cui essa era in vigore, mentre un atto amministrativo revocato non produce alcun effetto giuridico.

22

È in tale contesto che l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la modifica di una disposizione di un atto normativo nazionale, precedentemente dichiarata dal giudice dell’impugnazione incompatibile con una norma vigente del diritto dell’Unione, esoneri la Corte di cassazione dall’obbligo di esaminare la legittimità di tale disposizione nella versione anteriore alla sua modifica e, in particolare, di valutarne la compatibilità con il diritto dell’Unione.

2)

Se la presunzione che la disposizione di cui trattasi sia stata revocata costituisca un rimedio giurisdizionale effettivo a tutela dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione (nel caso di specie gli articoli 9 e 10 della direttiva [2012/27]), o se rappresenti un siffatto rimedio quando la possibilità prevista dal diritto nazionale di verificare se la norma nazionale in questione fosse conforme al diritto dell’Unione antecedentemente alla sua modifica sussiste esclusivamente qualora il giudice competente sia investito di una domanda di risarcimento concreta fondata su tale disposizione, e solo con riferimento alla persona che ha proposto l’azione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se sia ammissibile che la disposizione controversa, nel periodo compreso tra la sua adozione e la sua modifica, continui a disciplinare i rapporti giuridici di una cerchia illimitata di persone che non abbiano proposto un ricorso per risarcimento in base a tale disposizione, e se sia ammissibile che la valutazione della conformità della disposizione giuridica nazionale con la norma di diritto dell’Unione per il periodo antecedente alla modifica non sia stata effettuata nei confronti di tali persone».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23

Nelle sue osservazioni scritte, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) sostiene, in primo luogo, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile poiché, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, tale domanda non contiene l’esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che essa stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, dal momento che, in ogni caso, non sussiste un siffatto collegamento.

24

A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

25

Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, riassunte ai punti da 14 a 21 della presente sentenza, risulta che tale giudice è investito di un ricorso per risarcimento, proposto da IG, diretto al risarcimento del danno asseritamente subito da quest’ultimo a causa dell’omissione del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) di pronunciarsi in ultima istanza sul ricorso di annullamento della disposizione nazionale controversa proposto da IG.

27

Secondo queste stesse indicazioni, a sostegno di tale ricorso di annullamento, IG aveva sostenuto che la disposizione nazionale controversa non era conforme alle disposizioni della direttiva 2012/27, il che, peraltro, era stato dichiarato dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di tre giudici, nella sua decisione del 13 aprile 2018, che accoglieva tale ricorso. Il giudice del rinvio espone altresì che, a sostegno del suo ricorso per risarcimento, IG sostiene che, avendo dichiarato, conformemente alle disposizioni del diritto processuale bulgaro, che il suo ricorso di annullamento era divenuto privo di oggetto a seguito dell’abrogazione della disposizione nazionale controversa, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di cinque giudici, ha violato il diritto dell’Unione, dal momento che ha disatteso il diritto di IG a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. Tale violazione del diritto dell’Unione sarebbe all’origine del danno asseritamente subito da IG, di cui quest’ultimo chiede il risarcimento dinanzi al giudice del rinvio.

28

Tali indicazioni consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra quest’ultimo e, in particolare, le norme procedurali del diritto bulgaro che hanno indotto il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), riunito in sezione di cinque giudici, a dichiarare che il ricorso di annullamento proposto da IG era divenuto privo di oggetto, il che, secondo quest’ultimo, gli ha arrecato un pregiudizio.

29

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è conforme ai requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

30

In secondo luogo, quanto all’argomento del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), secondo cui, in sostanza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto mira a rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata della decisione di tale giudice dell’11 febbraio 2020, è sufficiente rilevare che la controversia di cui al procedimento principale riguarda il risarcimento del danno asseritamente subito da IG a causa di quest’ultima decisione che, secondo IG, viola il diritto dell’Unione. Orbene, il riconoscimento del principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado non ha di per sé come conseguenza di rimettere in discussione l’autorità della cosa definitivamente giudicata di una tale decisione (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 39).

31

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

32

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta nonché i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma procedurale di uno Stato membro in forza della quale, qualora una disposizione di diritto interno contestata con un ricorso di annullamento in quanto contraria al diritto dell’Unione sia abrogata e cessi, pertanto, di produrre i suoi effetti per il futuro, si considera che la controversia sia divenuta priva di oggetto, cosicché non vi è più luogo a statuire.

33

In conformità a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C‑194/19, EU:C:2021:270), punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

34

Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il principio della tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta non richiede, in quanto tale, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di disposizioni nazionali alle norme del diritto dell’Unione, purché esistano uno o più rimedi giurisdizionali che consentano, in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti che spettano ai singoli in forza del diritto dell’Unione [sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 47, e del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 96)].

35

In particolare, la Corte ha dichiarato che la piena efficacia del diritto dell’Unione e la tutela effettiva dei diritti che i singoli ne derivano possono, se del caso, essere garantiti dal principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, principio inerente al sistema dei Trattati su cui si basa quest’ultima (sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).

36

Orbene, la prima e la seconda questione del giudice del rinvio riguardano l’ipotesi di uno Stato membro che abbia scelto di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico interno, un mezzo di ricorso autonomo, che consenta di chiedere l’annullamento di una disposizione nazionale in ragione, segnatamente, della non conformità di quest’ultima al diritto dell’Unione, prevedendo al contempo che, in caso di abrogazione di tale disposizione, il ricorso di annullamento è considerato privo di oggetto, cosicché non vi è più luogo a statuire su quest’ultimo.

37

Pertanto, per rispondere a tali questioni, è necessario valutare, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 33 a 35 della presente sentenza, se una siffatta normativa processuale nazionale sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività.

38

Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, una norma procedurale nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è conforme a tale principio a condizione che essa si applichi indistintamente a qualsiasi ricorso di annullamento di una disposizione nazionale, a prescindere dal suo fondamento, e non esclusivamente ai ricorsi fondati sul carattere asseritamente contrario al diritto dell’Unione della disposizione contestata.

39

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la norma procedurale che ha indotto il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) a decidere che il ricorso di annullamento proposto da IG era divenuto privo di oggetto non è applicabile esclusivamente ai ricorsi di annullamento di una disposizione nazionale fondati su motivi dedotti dal diritto dell’Unione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare effettivamente tale circostanza.

40

Fatta salva tale verifica, una siffatta norma procedurale nazionale appare conforme al principio di equivalenza.

41

In secondo luogo, per quanto riguarda la conformità al principio di effettività di una norma procedurale nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre constatare, certamente, che l’abrogazione di una disposizione di diritto nazionale non ha lo stesso effetto giuridico dell’annullamento di quest’ultima.

42

Infatti, mentre l’abrogazione di una siffatta disposizione produce effetti solo per il futuro (ex nunc), cosicché essa non rimette in discussione il carattere acquisito degli effetti giuridici prodotti dalla disposizione abrogata su situazioni esistenti, l’annullamento di una disposizione di diritto nazionale opera retroattivamente (ex tunc) a decorrere, in linea di principio, dalla data della sua adozione, cosicché gli effetti prodotti da quest’ultima su situazioni esistenti vengono meno a partire dalla stessa data.

43

Ciò precisato, occorre altresì rilevare che non è escluso che l’abrogazione, nel corso del procedimento, di una disposizione di diritto nazionale di cui un ricorrente chiede l’annullamento produca, nei confronti di quest’ultimo, tenuto conto della sua situazione specifica, gli stessi effetti giuridici dell’annullamento da lui richiesto.

44

Questo si verificherà, in particolare, qualora, con il suo ricorso di annullamento, tale ricorrente mirasse soltanto ad ottenere che la disposizione contestata non produca, in futuro, effetti giuridici che esso considera pregiudizievoli, mentre gli eventuali effetti già prodotti dalla stessa disposizione non lo riguardano.

45

Pertanto, nell’ipotesi contemplata ai due punti precedenti, non si può ritenere che il principio di effettività osti ad una normativa nazionale in forza della quale il giudice investito del ricorso di annullamento contro la disposizione abrogata decide che non vi è luogo a statuire, in quanto tale ricorso è stato privato del suo oggetto. Sarebbe infatti eccessivo, in una situazione del genere, esigere che il giudice nazionale competente statuisca nel merito della controversia, sebbene, a seguito dell’abrogazione della disposizione contestata, il ricorrente abbia già ottenuto il risultato che intendeva raggiungere con la presentazione del suo ricorso di annullamento.

46

Tuttavia, è altresì possibile che, chiedendo l’annullamento di una disposizione nazionale, un ricorrente miri ad ottenere anche l’annullamento degli effetti giuridici derivanti dall’applicazione di tale disposizione e che gli arrechino pregiudizio. In un’ipotesi del genere, la mera abrogazione di detta disposizione non avrebbe come conseguenza il venir meno di tali effetti passati e l’applicazione, in una simile situazione, di una disposizione procedurale nazionale in forza della quale viene posta fine alla controversia in quanto è divenuta priva di oggetto può privare il ricorrente di una tutela giurisdizionale effettiva.

47

Una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione per il solo motivo che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, lo Stato membro interessato non era tenuto a prevedere, nel suo diritto interno, un ricorso autonomo diretto a contestare la conformità delle disposizioni nazionali alle norme del diritto dell’Unione, o che tale diritto interno preveda un ricorso per risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione.

48

A tale riguardo, occorre rilevare che i singoli devono scegliere, tra i diversi mezzi di ricorso eventualmente previsti dal diritto interno, quello che ritengono corrispondere meglio ai loro obiettivi e al quale consacreranno i loro mezzi.

49

Pertanto, non si può escludere che un singolo che si ritenga leso dagli effetti derivanti dall’applicazione di una disposizione nazionale asseritamente contraria ad una direttiva decida, al fine di eliminare tali effetti, di proporre un ricorso di annullamento contro tale disposizione, qualora un siffatto mezzo di ricorso sia previsto dal diritto interno, anziché un ricorso per risarcimento contro lo Stato membro interessato.

50

Infatti, l’annullamento della disposizione nazionale contraria alla direttiva di cui trattasi comporterà anche l’eliminazione, con effetto retroattivo, degli effetti giuridici prodotti da tale disposizione, il che sarà forse ritenuto dal singolo preferibile rispetto all’eventuale risarcimento del danno a carico dello Stato membro interessato, per il danno subito a causa di tali effetti giuridici.

51

Dai motivi esposti ai punti da 48 a 49 della presente sentenza risulta quindi che la situazione di un ricorrente cittadino di uno Stato membro il cui diritto interno non prevede un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di una disposizione nazionale al diritto dell’Unione, non può essere paragonata a quella dei singoli in un altro Stato membro il cui diritto processuale interno prevede un siffatto ricorso che, tuttavia, può essere considerato privato del suo oggetto in caso di abrogazione della disposizione contestata.

52

In quest’ultima ipotesi, dichiarare che, in caso di abrogazione della disposizione contestata, il ricorso è stato privato di oggetto e non vi è più luogo a statuire, senza che il ricorrente possa dimostrare che, nonostante tale abrogazione, egli conserva un interesse all’annullamento di detta disposizione, può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti a tale ricorrente dal diritto dell’Unione.

53

La possibilità, per detto ricorrente, di proporre, in una simile ipotesi, un nuovo ricorso per risarcimento contro lo Stato membro interessato, diretto al risarcimento del danno asseritamente subito a causa degli effetti derivanti dall’applicazione della disposizione contestata e a tal fine, che si dichiari, questa volta in via incidentale, che tale disposizione è incompatibile con il diritto dell’Unione, non sarà sufficiente a garantire il diritto dello stesso ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che, per le ragioni esposte al punto 48 della presente sentenza, non è escluso che ne risultino per quest’ultimo inconvenienti procedurali in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 51).

54

Ciò rischia di accadere a maggior ragione se l’abrogazione della disposizione contestata e l’accertamento della perdita dell’oggetto del ricorso diretto al suo annullamento avvengono in una fase avanzata del procedimento, come è avvenuto nel caso di specie, in cui la perdita dell’oggetto della controversia è stata accertata in cassazione.

55

Ne consegue che, sebbene il principio della tutela giurisdizionale effettiva riconosciuto nel diritto dell’Unione non possa, in ogni caso, ostare a che un ricorso di annullamento di una disposizione nazionale asseritamente contraria al diritto dell’Unione sia considerato privato del suo oggetto in caso di abrogazione della disposizione contestata, esso osta, invece, alla conclusione del procedimento per un simile motivo senza che le parti abbiano potuto previamente far valere il loro eventuale interesse alla continuazione del procedimento e, pertanto, senza che tale decisione tenga conto di un siffatto interesse.

56

Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività, quale sancito all’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma procedurale di uno Stato membro in forza della quale, qualora una disposizione di diritto interno contestata con un ricorso di annullamento in quanto contraria al diritto dell’Unione sia abrogata e cessi, pertanto, di produrre i suoi effetti per il futuro, si considera che la controversia sia divenuta priva di oggetto, cosicché non vi è più luogo a statuire, senza che le parti abbiano potuto previamente far valere il loro eventuale interesse alla continuazione del procedimento e senza che sia stato tenuto conto di un siffatto interesse.

Sulla terza questione

57

Alla luce della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Il principio di effettività, quale sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma procedurale di uno Stato membro in forza della quale, qualora una disposizione di diritto interno contestata con un ricorso di annullamento in quanto contraria al diritto dell’Unione sia abrogata e cessi, pertanto, di produrre i suoi effetti per il futuro, si considera che la controversia sia divenuta priva di oggetto, cosicché non vi è più luogo a statuire, senza che le parti abbiano potuto previamente far valere il loro eventuale interesse alla continuazione del procedimento e senza che sia stato tenuto conto di un siffatto interesse.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.