SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi di informazione gravanti sul professionista – Attivazione di un pulsante o di una funzione analoga ai fini dell’inoltro di un ordine con obbligo di pagare – Formulazione corrispondente inequivocabile indicante “ordine con obbligo di pagare” – Presa in considerazione, per valutare se una simile formulazione sia “corrispondente”, della sola dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga»

Nella causa C‑249/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Bottrop (Tribunale circoscrizionale di Bottrop, Germania), con decisione del 24 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2021, nel procedimento

Fuhrmann-2-GmbH

contro

B.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Fuhrmann-2-GmbH, da C. Ewen, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da I. Rubene e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fuhrmann-2-GmbH e B., relativamente alla formazione o meno di un contratto di albergo vincolante queste due persone.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 5, 7 e 39 della direttiva 2011/83 sono così formulati:

«(4)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5)

(...) La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(...)

(7)

L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.

(...)

(39)

È importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare l’ordine. A tal fine è opportuno che la presente direttiva disponga che detti elementi siano visualizzati nell’immediata prossimità della conferma necessaria per l’inoltro dell’ordine. È altresì importante garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l’obbligo di pagare il professionista. È opportuno pertanto attirare in modo specifico l’attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta l’obbligo di pagare il professionista».

4

L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5

L’articolo 2 della direttiva in parola enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

7)

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale».

7

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 è così formulato:

«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a)

le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

(...)

e)

il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

(...)

o)

la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

p)

se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

(...)».

8

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Requisiti formali per i contratti a distanza», al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine».

Diritto tedesco

9

L’articolo 312j, paragrafi 3 e 4, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:

«(3)   Per i contratti [di consumo conclusi con mezzi elettronici relativi a una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista], il professionista deve gestire la situazione degli ordini in modo che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Quando l’inoltro dell’ordine avviene azionando un pulsante, l’obbligo del professionista di cui alla prima frase è soddisfatto unicamente se il pulsante riporta in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” oppure una formulazione corrispondente inequivocabile.

(4)   I contratti [di consumi conclusi con mezzi elettronici relativi a una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista] si perfezionano solo se il professionista soddisfa l’obbligo ad esso incombente ai sensi del paragrafo 3».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

La Fuhrmann-2 è una società di diritto tedesco proprietaria dell’hotel Goldener Anker a Krummhörn-Greetsiel (Germania). Le camere di tale hotel possono essere date in locazione anche con l’intermediazione del sito Internet www.booking.com, una piattaforma di prenotazione, inter alia, di alloggi online.

11

Il 19 luglio 2018 B., che ha la qualità di consumatore, ha consultato il suddetto sito Internet per cercare camere di hotel a Krummhörn-Greetsiel, per il periodo compreso tra il 28 maggio 2019 e il 2 giugno 2019. Tra i risultati di ricerca visualizzati figuravano le camere dell’hotel Goldener Anker. B. ha quindi cliccato sull’immagine corrispondente a tale hotel, il che ha comportato la visualizzazione delle camere disponibili, nonché informazioni supplementari relative, tra l’altro, ai servizi offerti e ai prezzi proposti dal suddetto hotel per il periodo prescelto. Avendo deciso di riservarvi quattro camere doppie, B., dopo aver cliccato sul pulsante «prenoto», ha inserito i suoi dati personali, nonché i nomi delle persone che l’accompagnavano, e ha poi cliccato su un pulsante recante la dicitura «completa la prenotazione».

12

Il 28 maggio 2019 B. non si è presentato all’hotel Goldener Anker.

13

Con lettera del 29 maggio 2019, la Fuhrmann-2, conformemente alle sue condizioni generali, ha addebitato a B. spese di cancellazione per una somma pari a EUR 2.240, fissando un termine di cinque giorni lavorativi per il pagamento di tale importo. B. non ha effettuato il pagamento della somma richiesta.

14

La Fuhrmann-2 ha adito il giudice del rinvio, l’Amtsgericht Bottrop (Tribunale circoscrizionale di Bottrop, Germania), al fine di recuperare detto importo. A sostegno del suo ricorso, la Fuhrmann-2 ritiene che B., con l’intermediazione del sito Internet www.booking.com, abbia concluso con essa un contratto di albergo vertente su varie camere del suo hotel, per il periodo compreso tra il 28 maggio 2019 e il 2 giugno 2019. Essa ritiene, in particolare, che la dicitura «conferma la prenotazione» – che il gestore di tale sito Internet ha scelto di inserire nel pulsante di prenotazione – soddisfi l’obbligo previsto all’articolo 312j, paragrafo 3, del BGB, il quale impone al professionista di riportare sul pulsante di inoltro dell’ordine l’indicazione facilmente leggibile «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile. Stanti tali circostanze, B. sarebbe tenuto a versarle spese di cancellazione per un importo pari a EUR 2240.

15

Il giudice del rinvio spiega che l’esito dell’azione giudiziaria a favore della Fuhrmann-2 dipende dalla questione se, in relazione alla dicitura «completa la prenotazione» riportata sul pulsante di prenotazione del sito Internet www.booking.com, possa ritenersi adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 312j, paragrafo 3, del BGB, che recepisce nel diritto tedesco l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. In caso affermativo, ciò implicherebbe, in forza dell’articolo 312j, paragrafo 4, del BGB, che un contratto di albergo è stato validamente stipulato tra le parti e che la Fuhrmann-2 ha diritto a richiedere le spese di cancellazione.

16

Il giudice del rinvio precisa che un altro giudice tedesco ha dichiarato che occorre prendere in considerazione l’insieme delle circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine e, segnatamente, il modo in cui si svolge quest’ultimo al fine di determinare se una dicitura come quella utilizzata dal gestore del sito Internet www.booking.com costituisca una formulazione inequivocabile e corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83.

17

Alla luce del tenore letterale di tale disposizione, il giudice del rinvio dubita tuttavia dell’approccio adottato da tale giudice tedesco e tende a ritenere che dalla dicitura presente sul pulsante stesso risulti che, con l’attivazione di quest’ultimo, il consumatore è consapevole di assumere un obbligo di pagare giuridicamente vincolante. Orbene, nell’ambito di quest’ultimo approccio, il giudice del rinvio ritiene che il termine «prenotazione» che figura nella dicitura «conferma la prenotazione» non necessariamente sia associato, nel linguaggio corrente, all’obbligo di pagare un corrispettivo, ma esso viene spesso utilizzato anche come sinonimo di «riservare o ordinare preventivamente a titolo gratuito». Pertanto, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, nel caso di specie, l’obbligo di cui all’articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB non è stato adempiuto.

18

Stanti tali circostanze, l’Amtsgericht Bottrop (Tribunale circoscrizionale di Bottrop) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che, per rispondere alla questione se un pulsante o una funzione analoga – che occorre azionare ai fini dell’inoltro dell’ordine in un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici ai sensi del primo comma di tale disposizione e che non riporta la dicitura «ordine con obbligo di pagare» – sia dotato di una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista, rilevi esclusivamente il modo in cui si presenta il pulsante ovvero la funzione analoga».

Sulla questione pregiudiziale

19

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, per determinare, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione di un contratto a distanza con mezzi elettronici, se una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, come la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», ai sensi di tale disposizione, occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga oppure se occorra anche prendere in considerazione le circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine.

20

Occorre rilevare, in via preliminare, che i contratti a distanza sono definiti, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Ne consegue che un contratto di servizi concluso tra un professionista e un consumatore su una piattaforma di prenotazione di alloggi online, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di «contratto a distanza» e, pertanto, in assenza di applicazione delle ipotesi di esclusione previste all’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2011/83, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima.

21

Inoltre, occorre ricordare, come emerge dall’articolo 1 della direttiva 2011/83, letto alla luce dei suoi considerando 4, 5 e 7, tale direttiva mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti. Inoltre, la tutela dei consumatori nelle politiche dell’Unione è sancita all’articolo 169 TFUE nonché all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 39).

22

È alla luce di tale obiettivo che l’articolo 8 della direttiva 2011/83 impone al professionista un certo numero di requisiti formali per i contratti a distanza, come indicato dal titolo di tale disposizione. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede quindi diversi obblighi che incombono al professionista qualora, come avviene nel procedimento principale, il contratto a distanza sia concluso con mezzi elettronici e sia accompagnato da un obbligo di pagare a carico del consumatore.

23

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/83, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, direttamente prima che il consumatore inoltri il suo ordine, le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), di tale direttiva e riguardanti, in sostanza, le caratteristiche principali del bene o servizio interessato, il prezzo totale, la durata del contratto nonché, se del caso, la durata minima degli obblighi posti a carico del consumatore.

24

L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 prevede, dal canto suo, che il professionista debba garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Tale disposizione precisa che, nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista; in caso contrario, detto consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

25

Dai precedenti tre punti della presente sentenza si evince che, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare.

26

Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista. Sebbene tale disposizione riporti la formulazione «ordine con obbligo di pagare», dal suo tenore letterale emerge altresì che quest’ultima formulazione ha carattere esemplificativo e che gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra formulazione corrispondente, a condizione che quest’ultima sia inequivocabile quanto al sorgere di tale obbligo.

27

Pertanto, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, una normativa nazionale volta a recepire la suddetta disposizione non contenga, al pari della direttiva stessa, esempi precisi di formulazioni analoghe, i professionisti sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché da tale dicitura risulti inequivocabilmente che il consumatore è vincolato all’obbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga.

28

Inoltre, risulta altrettanto chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83, in combinato disposto con il termine «espressamente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, di quest’ultima, che è il pulsante o la funzione analoga che deve contenere la formulazione di cui a tale disposizione, di modo che, tenuto conto anche di quanto è stato indicato al punto precedente della presente sentenza, solo la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.

29

Tale interpretazione è corroborata dal considerando 39 della direttiva 2011/83, le cui ultime due frasi precisano che l’attenzione del consumatore deve essere attirata in modo specifico, mediante una formulazione inequivocabile – e, pertanto, senza alcun riferimento a una valutazione globale delle circostanze – sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta per lui l’obbligo di pagare, di modo che egli può così determinare in maniera precisa il momento in cui assume tale obbligo.

30

La suddetta interpretazione è altresì corroborata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/83, consistente nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in materia di informazione, come risulta dal punto 21 della presente sentenza. Occorre, infatti, rilevare che il completamento di un processo di inoltro di un ordine che comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore è una fase fondamentale, in quanto implica che il consumatore accetti di essere vincolato non solo dal contratto a distanza, ma anche da tale obbligo. Pertanto, ritenere che, con l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga, il consumatore debba desumere dalle circostanze di tale processo di essersi impegnato in maniera vincolante a pagare – laddove la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione non gli consente di individuare con assoluta certezza siffatte conseguenze – equivarrebbe a pregiudicare tale obiettivo.

31

Inoltre, se è vero che la Corte ha dichiarato che, nell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83, si deve garantire, come enunciato dal considerando 4 di tale direttiva, un giusto equilibrio tra un livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, rispettando al contempo la libertà di impresa dell’imprenditore, come sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 44 e giurisprudenza ivi citata), occorre tuttavia constatare che un simile bilanciamento non è pertinente nel caso di specie, atteso che la redazione o la modificazione di una dicitura presente su un pulsante o su una funzione di inoltro elettronica di un ordine non implica alcun onere significativo tale da nuocere alla competitività o alla libertà di impresa dei professionisti interessati.

32

Tenuto conto delle considerazioni di cui al punto 26 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, la formulazione, in lingua tedesca, «conferma la prenotazione» – alla luce dei soli termini utilizzati da tale formulazione e indipendentemente dalle circostanze che accompagnano il processo di prenotazione – possa essere considerata corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. Se tale verifica incombe esclusivamente al giudice del rinvio, la Corte può, nondimeno, statuendo su un rinvio pregiudiziale, fornire, se del caso, delle precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 3 febbraio 2021, FIGC e Consorzio Ge.Se.Av., C‑155/19 e C‑156/19, EU:C:2021:88, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

33

Al riguardo, il giudice del rinvio dovrà verificare, segnatamente, se il termine «prenotazione» sia, in lingua tedesca, tanto nel linguaggio corrente quanto nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, necessariamente e sistematicamente associato al sorgere di un obbligo di pagare. Nell’ipotesi negativa, sarebbe necessario constatare il carattere equivoco dell’espressione «conferma la prenotazione», sicché tale espressione non potrebbe essere considerata una formulazione corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83.

34

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, per determinare, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione di un contratto a distanza con mezzi elettronici, se una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, quale la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», ai sensi di tale disposizione, occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per determinare, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione di un contratto a distanza con mezzi elettronici, se una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, quale la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», ai sensi di tale disposizione, occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.