SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall’autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell’Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell’Unione “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento”»

Nella causa C‑187/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 4 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2021, nel procedimento

FAWKES Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič, D. Gratsias (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la FAWKES Kft., da L.P. Maruzs, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da I. Herranz Elizalde e S. Jiménez García, in qualità di agenti;

per il governo francese, da G. Bain e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B. Béres e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1), e n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la FAWKES Kft. e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità doganale ungherese»), in merito alla decisione con cui quest’ultima ha determinato, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, il valore in dogana di prodotti tessili originari della Cina (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Il codice doganale

3

Il codice doganale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90). Tuttavia, in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 2, del medesimo, il codice doganale è rimasto applicabile fino al 30 aprile 2016.

4

Ai sensi dell’ottavo considerando del codice doganale:

«(...) [I]n sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione europea]».

5

L’articolo 6, paragrafo 3, di tale codice prevede quanto segue:

«L’autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari (...)».

6

L’articolo 29, paragrafo 1, di detto codice enuncia quanto segue:

«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (...)».

7

L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, dello stesso codice dispone quanto segue:

«1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo (...)

2.   I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

a)

valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b)

valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c)

valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

d)

valore calcolato, eguale alla somma:

del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione della Comunità;

del costo o del valore degli elementi enumerati all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e)».

8

L’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale prevede quanto segue:

«Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994

e

delle disposizioni del presente capitolo».

9

L’articolo 78 di tale codice è così formulato:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

10

L’articolo 221, paragrafi 3 e 4, del suddetto codice stabilisce quanto segue:

«3.   La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.

4.   Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3».

Regolamento di applicazione

11

Il titolo V del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1, e rettifica in GU 1994, L 268, pag. 32), come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994 (GU 1994, L 346, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), è intitolato «Valore in dogana» e include gli articoli da 141 a 181 bis di quest’ultimo.

12

Ai sensi dell’articolo 142 del regolamento di applicazione:

«1.   Ai fini del presente titolo, si intende per:

(...)

c)

“merci identiche”: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;

d)

“merci similari”: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio registrato rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;

(...)».

13

L’articolo 150 di tale regolamento è così formulato:

«1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del [codice doganale] (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore [in dogana ci si basa sul valore] di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. (...)

3.   Se nell’applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4.   Per l’applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “valore di transazione di merci identiche importate” si intende il valore in dogana già determinato a norma dell’articolo 29 del [codice doganale], rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo».

14

L’articolo 151 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del [codice doganale], (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari in una vendita allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. (...)

(...)

3.   Se nell’applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4.   Per l’applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “valore di transazione di merci similari importate” si intende un valore in dogana già determinato a norma dell’articolo 29 del [codice doganale], rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo».

15

L’articolo 181 bis del regolamento di applicazione prevede quanto segue:

«1.   Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del [codice doganale].

2.   Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto».

Regolamento n. 515/97

16

Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU 1997, L 82, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU 2008, L 218, pag. 48) (in prosieguo; il «regolamento n. 515/97»), all’articolo 1, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell’esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale e agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di tali regolamentazioni nell’ambito di un sistema comunitario».

17

I titoli I e II di tale regolamento riguardano rispettivamente l’assistenza su richiesta e l’assistenza spontanea.

18

Il titolo V di detto regolamento, intitolato «Sistema d’informazione doganale [(SID)]», contiene un capitolo 2, intitolato a sua volta «Funzionamento e utilizzazione del SID», che contiene l’articolo 24 di quest’ultimo, il quale prevede quanto segue:

«Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all’articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

(...)

g) merci bloccate, sequestrate o confiscate;

(...)».

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346

19

Il considerando 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d’informazione doganale (GU 2016, L 65, pag. 40), enuncia quanto segue:

«Scopo del [SID] è aiutare le autorità competenti a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri immettono nel SID informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco delle merci. Affinché il SID continui a rispondere alle esigenze delle autorità competenti, è necessario aggiornare l’elenco degli elementi da includervi».

Il regolamento riguardante le statistiche relative al commercio estero

20

Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU 2009, L 152, pag. 23), all’articolo 3, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

(...)

Gli Stati membri registrano un’importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

a)

immissione in libera pratica;

b)

perfezionamento attivo;

(…)».

21

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento:

«La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dall’amministrazione doganale con riguardo ad essa».

22

L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

(...)

c)

il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;

(...)».

23

L’articolo 6 del regolamento n. 471/2009 prevede quanto segue:

«1.   Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

a)

il codice della merce;

b)

gli Stati membri importatori/esportatori;

c)

i paesi associati;

d)

il regime statistico;

e)

la natura della transazione;

f)

il trattamento preferenziale all’importazione;

g)

il modo di trasporto.

(...)».

24

L’articolo 8 di tale regolamento enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

(…)».

25

Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento n. 471/2009 per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU 2010, L 37, pag. 1), all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:

«1.   Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro di destinazione, in caso di importazione, e dello Stato membro di esportazione reale, nel caso di esportazione.

Il valore statistico è calcolato sulla base del valore delle merci di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, è adeguato per tenere conto dei costi di trasporto e di assicurazione conformemente al paragrafo 4.

2.   Per quanto riguarda i principi di valutazione stabiliti nell’accordo sull’attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana), il valore delle merci per le importazioni o le esportazioni è:

a)

in caso di vendita o di acquisto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate o esportate, escludendo i valori arbitrari o fittizi;

b)

negli altri casi, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita o di acquisto.

Il valore doganale viene utilizzato se determinato secondo il Codice doganale per le merci immesse in libera pratica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26

Nel 2012 la FAWKES, ricorrente nel procedimento principale, ha ripetutamente importato nell’Unione prodotti tessili originari della Cina. L’autorità doganale ungherese ha ritenuto che i valori di transazione dichiarati in applicazione dell’articolo 29 del codice doganale fossero anormalmente bassi. Ritenendo impossibile stabilire il valore in dogana di tali prodotti sulla base del valore di transazione in forza della regola di cui all’articolo 29 di tale codice o ricorrere ai metodi contemplati all’articolo 30 di quest’ultimo, detta autorità ha applicato, a tal fine, l’articolo 31 del codice medesimo, adottando varie decisioni contro le quali la ricorrente nel procedimento principale ha proposto taluni ricorsi dinanzi al giudice nazionale competente.

27

Come risulta dalle osservazioni presentate sia dalla ricorrente nel procedimento principale sia dal governo ungherese, confermate sul punto dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, dette decisioni sono state annullate dal giudice nazionale competente. L’autorità doganale ungherese ha adottato nuove decisioni, anch’esse annullate a seguito di ricorsi presentati dalla ricorrente nel procedimento principale. Tale autorità ha quindi adottato la decisione impugnata, che ha determinato il valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. A tal fine, essa ha utilizzato elementi risultanti da una banca dati nazionale, relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento. Detta autorità non ha tenuto conto di altre operazioni di sdoganamento della ricorrente nel procedimento principale.

28

A sostegno del suo ricorso contro la decisione controversa, la ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto, in primo luogo, che l’autorità doganale ungherese, per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice doganale, avrebbe dovuto consultare le banche dati di vari servizi dell’Unione, quali la direzione generale (DG) «Fiscalità e Unione doganale» (TAXUD) della Commissione europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea. In secondo luogo, tale autorità doganale non avrebbe dovuto escludere i valori di transazione relativi ad altre importazioni che sarebbero state effettuate dalla ricorrente nel procedimento principale in Ungheria e in altri Stati membri senza che le autorità competenti li avessero contestati. In terzo luogo, secondo la ricorrente nel procedimento principale, il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana avrebbe dovuto essere superiore al periodo di 90 giorni cui ha fatto riferimento detta autorità doganale.

29

Poiché il giudice nazionale di primo grado ha respinto tale ricorso, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente nel procedimento principale ha ribadito le sue censure relative all’asserito obbligo di determinare il valore in dogana consultando le banche dati esistenti nell’Unione, di tener conto dei valori di transazione riguardanti altre importazioni di detta ricorrente e di considerare un periodo di riferimento superiore a 90 giorni.

30

Secondo il giudice del rinvio, quando si tratta di determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, un’autorità doganale nazionale non può omettere di rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri. In assenza, a livello dell’Unione, di una banca dati che raccolga le informazioni necessarie, detta disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che consente all’autorità doganale di uno Stato membro di chiedere informazioni ai suoi omologhi di altri Stati membri.

31

Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che l’autorità doganale possa non tener conto dei valori di transazione utilizzati in sdoganamenti precedenti effettuati su richiesta dello stesso importatore, qualora sorgano dubbi sull’accettabilità di tali valori in dogana, ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale. Il giudice del rinvio afferma altresì che un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento, corrisponde alla nozione di merci esportate a destinazione dell’Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale codice.

32

In tali circostanze, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci similari che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati [dell’Unione] e ottenere i valori in dogana che vi figurano.

3)

Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall’autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri.

4)

Se il requisito relativo allo “stesso momento o pressappoco lo stesso momento”, di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

33

Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, oppure se debba accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione, se necessario inviando loro una richiesta per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.

34

Si deve osservare che le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla valutazione doganale mirano a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (sentenza del 9 luglio 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya Mitnitsi, C‑76/19, EU:C:2020:543, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

35

Inoltre, tenuto conto del rapporto di sussidiarietà che esiste tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale, le autorità doganali devono esercitare la dovuta diligenza nell’attuazione di ognuno dei metodi successivi stabiliti da tale disposizione prima di poter concludere nel senso della sua inapplicabilità (sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 52).

36

Pertanto l’autorità doganale, quando si impegna a determinare il valore in dogana in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, deve basare la sua valutazione su elementi relativi a merci identiche, quali definite all’articolo 142, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di applicazione, esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare, rispettando le altre condizioni poste dall’articolo 150 di quest’ultimo regolamento, concernenti, in particolare, il livello commerciale a cui tali merci identiche sono vendute, i quantitativi venduti e il soggetto che le ha prodotte.

37

Allo stesso modo, quando l’autorità doganale, dopo aver constatato l’inapplicabilità del metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, si impegna a determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), di tale codice, deve basare la sua valutazione su elementi riguardanti merci similari, quali definite all’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di applicazione, esportate a destinazione dell’Unione nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare, rispettando al contempo le altre condizioni poste dall’articolo 151 di quest’ultimo regolamento, le quali sono identiche a quelle stabilite all’articolo 150 del regolamento medesimo.

38

In tale contesto, alla luce dell’obbligo di diligenza che sono tenute a rispettare nell’attuazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, le autorità doganali devono consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispongono per definire il valore in dogana nel modo più preciso e più realistico possibile (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 56, e del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, punto 27).

39

Conformemente a tale obbligo, ciascuna autorità doganale è tenuta a ricorrere alla banca dati nazionale che gestisce e alimenta, nella misura in cui tale banca dati le fornisce gli elementi necessari per l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, mediante l’adozione di una decisione motivata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale codice. Per contro, un’autorità doganale non può essere tenuta a cercare sistematicamente, d’ufficio o su semplice richiesta, di accedere a fonti d’informazione o a banche dati che non sono ad essa necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), di detto codice, in particolare quando il suo accesso a tali fonti d’informazione o a tali banche dati non è libero e immediato o i dati in esse contenuti non possono essere inclusi nella motivazione di una decisione adottata in forza di tale disposizione.

40

Va rilevato, in proposito, che le autorità doganali alimentano le banche dati nazionali mediante le dichiarazioni doganali che ricevono ai sensi del codice doganale. In particolare, da una lettura combinata dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 471/2009 risulta che gli Stati membri sono tenuti a registrare ogni importazione di merci che entrano nel loro territorio facente parte del territorio statistico dell’Unione, a norma dell’articolo 2, lettera b), di tale regolamento, utilizzando la dichiarazione doganale come fonte dei dati per la registrazione. Tra i dati statistici identificati dalle autorità doganali figura, secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, il valore statistico delle merci alla frontiera dello Stato membro importatore, che, in base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 113/2010, si fonda sul valore delle merci nel momento e nel luogo in cui queste ultime attraversano la frontiera dello Stato membro di destinazione all’importazione.

41

Pertanto, le banche dati nazionali così costituite possono, in linea di principio, fare riferimento agli elementi necessari per l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale. Inoltre, ciascuna di queste banche dati nazionali è, per definizione, liberamente e immediatamente accessibile all’autorità doganale dello Stato membro interessato che la alimenta e la gestisce.

42

In tali circostanze, l’eventuale obbligo di un’autorità doganale dello Stato membro in cui ha luogo l’operazione di sdoganamento di utilizzare gli elementi risultanti dalle banche dati create e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri o dai servizi dell’Unione dipende dalla questione se l’autorità doganale interessata sia in grado di determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale mediante gli elementi a sua immediata disposizione. Se detta autorità dispone già, a partire dalle banche dati che alimenta e gestisce, degli elementi necessari a tal fine, le informazioni contenute nelle banche dati gestite da altre autorità doganali o dai servizi dell’Unione non sono particolarmente utili.

43

Inoltre, l’accesso libero e immediato a ciascuna delle banche dati nazionali è riservato unicamente all’autorità doganale dello Stato membro interessato che la alimenta e la gestisce, sicché le autorità omologhe di altri Stati membri possono ricavarne informazioni solo facendone richiesta conformemente al regolamento n. 515/97.

44

Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 515/97 emerge che quest’ultimo determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell’esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale e agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di dette regolamentazioni. Orbene, tale assistenza è fornita, su richiesta, conformemente alle disposizioni del titolo I di tale regolamento, oppure, su base spontanea, ai sensi del titolo II di detto regolamento, in situazioni che si distinguono da un mero controllo ai fini della determinazione del valore in dogana.

45

In tali circostanze, qualora gli elementi contenuti nella banca dati nazionale dello Stato membro interessato siano sufficienti affinché l’autorità doganale di tale Stato membro determini il valore in dogana, a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, imporre l’obbligo di cercare sistematicamente di ottenere elementi dalle banche dati gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri avrebbe l’effetto di appesantire inutilmente qualsiasi procedura di controllo, il che potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, tale obiettivo, enunciato all’articolo 325 TFUE e all’ottavo considerando del codice doganale, richiede che i controlli doganali siano conclusi in modo tempestivo per consentire la riscossione effettiva e integrale dei dazi doganali [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione), C‑213/19, EU:C:2022:167, punti da 209 a 211 e giurisprudenza ivi citata].

46

Per quanto concerne i dati statistici raccolti a livello dell’Unione, in particolare quelli menzionati nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, non è certo che essi contengano necessariamente elementi che possano essere utilizzati ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, a causa della loro natura aggregata e della loro riservatezza.

47

Va rilevato, in proposito, che il regolamento n. 515/97 istituisce, in forza del suo titolo V, un sistema d’informazione doganale consistente in una banca dati centrale accessibile a partire da terminali collocati in ciascuno degli Stati membri e presso la Commissione. Tuttavia, dall’articolo 24, lettera g), di tale regolamento nonché dal considerando 1 del regolamento di esecuzione 2016/346 emerge che le autorità competenti degli Stati membri alimentano il sistema d’informazione doganale con informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco di merci. Il sistema d’informazione doganale non fornisce quindi informazioni su qualsiasi operazione di sdoganamento effettuata nel territorio doganale dell’Unione, da cui le autorità competenti potrebbero ricavare, in ogni caso, gli elementi necessari per determinare il valore in dogana di una merce in conformità con l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale.

48

Analogamente, dagli articoli 5, 6 e 8 del regolamento n. 471/2009 risulta che gli Stati membri trasmettono a Eurostat dati aggregati sulle importazioni, espressi in valore e ripartiti per codice della merce. Orbene, come esposto ai punti 36 e 37 della presente sentenza, la determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale richiede l’esame di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l’intercambiabilità delle merci nonché il livello commerciale delle vendite prese in considerazione.

49

Pertanto, come sostiene il governo ungherese, i dati trasmessi dagli Stati membri a Eurostat in forza del regolamento n. 471/2009 non appaiono di per sé idonei a consentire all’autorità doganale di determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale.

50

Ciò vale anche per qualsiasi banca dati istituita a livello dell’Unione che contenga informazioni di interesse doganale, quali le tariffe, le norme di origine, le tasse e i dazi supplementari, le procedure e le formalità di importazione, i requisiti relativi ai prodotti, gli ostacoli al commercio e le statistiche sui flussi commerciali, senza offrire tuttavia informazioni precise che consentano di determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale.

51

Inoltre, l’obbligo di motivazione incombente alle autorità doganali nell’ambito dell’attuazione del codice doganale incide sulla possibilità di utilizzare le banche dati gestite dai servizi dell’Unione ai fini della prevenzione delle frodi.

52

Infatti, secondo l’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale, le decisioni scritte che hanno conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari sono motivate dalle autorità doganali.

53

Così, l’obbligo di motivazione incombente alle autorità doganali nell’ambito dell’attuazione del codice doganale deve, in primo luogo, consentire di individuare in modo chiaro e non equivoco i motivi che hanno portato dette autorità a disattendere uno o più metodi di determinazione del valore in dogana, nel caso di specie quello dell’articolo 29 del codice doganale (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 44).

54

In secondo luogo, tale obbligo implica che dette autorità siano tenute ad esporre, nella decisione di fissazione dell’importo dei dazi all’importazione dovuti, i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, nella fattispecie sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, del codice doganale, tanto per consentire al destinatario della decisione di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena cognizione di causa, se sia utile proporre ricorso contro di essa quanto per consentire ai giudici di esercitare un sindacato sulla legittimità di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 45).

55

Anche supponendo che possano rivelarsi utili per la determinazione del valore in dogana, gli elementi riservati provenienti da una banca dati e diretti, mediante metodi di ricerca statistica, ad individuare modelli commerciali atti a costituire casi di frode, non possono far parte della motivazione richiesta all’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale. Di conseguenza, la banca dati da cui provengono tali elementi non può essere ritenuta a disposizione delle autorità doganali ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale.

56

Ciò detto, le considerazioni esposte ai punti da 42 a 55 della presente sentenza non impediscono all’autorità doganale di uno Stato membro di rivolgere alle autorità doganali di altri Stati membri o alle istituzioni e ai servizi dell’Unione, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie e tenuto conto del suo dovere di diligenza, domande adeguate volte a ottenere gli elementi supplementari di cui ha bisogno per determinare il valore in dogana (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 55), purché questi ultimi possano essere portati a conoscenza dell’operatore interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale.

57

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.

Sulla terza questione

58

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se tali valori non sono stati contestati da tale autorità doganale o dalle autorità doganali di altri Stati membri.

59

Dall’articolo 150, paragrafo 5, e dall’articolo 151, paragrafo 5, del regolamento di applicazione si evince che per valore di transazione di merci, rispettivamente identiche o similari, si intende il valore di transazione di altre merci, identiche o similari alle merci da valutare, precedentemente determinato ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale.

60

Orbene, tali disposizioni non escludono che siano presi in considerazione, ai fini della determinazione, per una data importazione, del valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, i valori di transazione stabiliti in forza dell’articolo 29 di tale codice relativi ad altre importazioni effettuate dallo stesso operatore.

61

Tuttavia, secondo l’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del codice doganale, l’autorità doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, può procedere alla revisione della dichiarazione doganale e/o al controllo dei documenti e dei dati commerciali inerenti alle operazioni di importazione delle merci di cui trattasi. Inoltre, dall’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale si evince che l’importo dei dazi, sia quello inizialmente stabilito sia quello eventualmente determinato dopo la revisione o il controllo, deve essere comunicato al debitore entro tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

62

Infine, dall’articolo 181 bis del regolamento di applicazione risulta che, qualora l’autorità doganale abbia fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare, essa può respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo aver eventualmente chiesto ulteriori informazioni o documenti supplementari e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi su cui si basano tali dubbi (sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 31).

63

Dall’insieme delle disposizioni menzionate ai punti da 59 a 62 della presente sentenza emerge che, nel determinare, per una data importazione, il valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere i valori in dogana dichiarati per altre importazioni dello stesso operatore in tale Stato membro, a condizione che detta autorità li contesti preventivamente a norma dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del codice doganale, entro i termini imposti dall’articolo 221 di quest’ultimo e seguendo la procedura di cui all’articolo 181 bis del regolamento di applicazione.

64

La situazione è diversa quando l’operatore interessato invoca valori di transazione relativi ad importazioni effettuate in altri Stati membri. Invero, poiché l’autorità doganale di uno Stato membro non è in grado di influenzare le scelte delle autorità omologhe di altri Stati membri in merito all’applicazione dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione in relazione a una o a più importazioni, il fatto che queste ultime autorità non abbiano contestato i valori di transazione in questione non può di per sé impedire alla prima di valutare la plausibilità dei valori di transazione invocati dall’importatore. In un’ipotesi del genere, tale autorità mantiene la possibilità di escludere i valori in dogana dichiarati per altre importazioni effettuate dallo stesso operatore in altri Stati membri, ma a condizione che motivi tale esclusione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale con riferimento a elementi che incidono sulla plausibilità dei valori di transazione in questione.

65

Alla luce di tali considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del codice doganale, entro i termini imposti dall’articolo 221 di tale codice e seguendo la procedura di cui all’articolo 181 bis del regolamento di applicazione e, dall’altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del codice doganale con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.

Sulla quarta questione

66

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, utilizzata all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, debba essere interpretata nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare.

67

Come esposto al punto 34 della presente sentenza, le disposizioni concernenti la valutazione doganale mirano a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve quindi riflettere il valore economico reale di una merce importata e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico.

68

In tale contesto, le autorità doganali, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, sono tenute a consultare tutte le fonti d’informazione e le banche dati di cui dispongono per definire il valore in dogana nel modo più preciso e più realistico possibile.

69

È alla luce di detti obiettivi che deve essere inteso l’obbligo per le autorità doganali di determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari, esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare.

70

In particolare, l’obbligo di tener conto del valore di transazione delle merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare mira a garantire che siano prese in considerazione le operazioni avvenute in una data sufficientemente prossima a quella di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare.

71

Quindi, un’autorità doganale può, in linea di principio, tener conto unicamente dei valori di transazione di merci identiche o similari vendute all’esportazione a destinazione dell’Unione durante un periodo da essa fissato a 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare. Infatti, tale periodo appare sufficientemente prossimo alla data di esportazione, in modo da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare. Pertanto, se detta autorità conclude che le operazioni di esportazione di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo le consentono di determinarne il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, la stessa non può, in linea di principio, essere tenuta ad estendere la sua indagine per includervi le esportazioni di merci identiche o similari effettuate al di fuori di tale periodo.

72

In assenza di esportazioni di merci identiche o similari effettuate nel corso di tale periodo di 90 giorni, spetta all’autorità doganale esaminare se tali esportazioni siano state effettuate nel corso di un periodo più lungo, ma non troppo lontano dalla data di esportazione delle merci da valutare, a condizione che, durante questo periodo più lungo, le pratiche commerciali e le condizioni di mercato che incidono sui prezzi delle merci da valutare siano rimaste sostanzialmente le stesse. Solo se l’autorità doganale conclude, sotto il controllo del giudice nazionale, che non esistono tali esportazioni, può ricorrere, nell’ordine, ai metodi di determinazione del valore in dogana di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d), del codice doganale o, in mancanza, all’articolo 31 di quest’ultimo.

73

Pertanto, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che la nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, deve essere interpretata nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell’Unione, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.

 

2)

L’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92, entro i termini imposti dall’articolo 221 di quest’ultimo e seguendo la procedura di cui all’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall’altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92 con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.

 

3)

La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell’Unione europea, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.