Causa C‑123/21 P

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

contro

Commissione europea

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 settembre 2023

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Determinazione del valore normale – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 7 – Protocollo di adesione della Repubblica Popolare Cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) – Articolo 15 – Determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione europea – Determinazione dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio»

  1. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Applicazione in materia di antidumping

    [Art. 216, § 2, TFUE; Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo antidumping 1994); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 3 e art. 2, § 7]

    (v. punti 69‑76, 78‑81, 83)

  2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – Decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC che accerta l’inosservanza delle norme sostanziali di detto accordo – Impossibilità di invocare detti accordi o detta decisione per contestare la legittimità di un atto dell’Unione

    [Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, art. IV; Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo antidumping 1994); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 7]

    (v. punto 82)

  3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)

    (v. punti 87‑89, 152, 153, 178, 190, 191)

  4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Potere discrezionale della Commissione – Definizione dell’industria dell’Unione limitata ai soli produttori dell’Unione che hanno sostenuto una denuncia – Produttori che rappresentano una proporzione maggiore della produzione totale del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione – Ammissibilità – Obbligo di definire l’industria dell’Unione con riferimento al complesso dei produttori dell’Unione o includendovi produttori che non hanno collaborato all’inchiesta – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, 4, § 1, e 5, § 4)

    (v. punti 106‑115)

  5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

    (v. punti 119, 120)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    (v. punti 121‑124, 175, 177)

  7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)

    (v. punti 136‑139)

  8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione d’insieme

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3 e 5)

    (v. punti 140‑142)

  9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Presa in considerazione di fattori estranei al dumping che causano un pregiudizio all’industria dell’Unione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 7)

    (v. punti 143, 144, 151)

  10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Violazione dell’obbligo di informazione – Conseguenze – Annullamento dell’atto di cui trattasi – Presupposti – Possibilità che la procedura sfoci in un risultato diverso in assenza di tale violazione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20)

    (v. punti 166‑170)

  11. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20)

    (v. punti 185‑187)

V. il testo della decisione.