SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova»

Nella causa C‑122/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 24 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2021, nel procedimento

Get Fresh Cosmetics Limited

contro

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

con l’intervento di:

V.U.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di Sezione, J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Get Fresh Cosmetics Limited, da M. Inta, advokatas;

per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da V. Karra e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Goddin, E. Sanfrutos Cano e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU 1987, L 192, pag. 49).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Get Fresh Cosmetics Limited e la Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori, Lituania) (in prosieguo: l’«Autorità per la tutela dei consumatori»), in merito ad un divieto imposto alla Get Fresh Cosmetics di mettere a disposizione sul mercato taluni prodotti cosmetici.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 87/357

3

Ai sensi dei considerando dal primo al settimo della direttiva 87/357:

«considerando che in vari Stati membri esistono disposizioni legislative o regolamentari su taluni prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori; che tali disposizioni differiscono tuttavia, per quanto riguarda il loro contenuto, la loro portata ed il loro campo d’applicazione; che tali disposizioni riguardano in particolare, in taluni Stati membri, l’insieme dei prodotti che assomigliano a prodotti alimentari senza essere tali e che, in altri Stati membri, esse riguardano prodotti particolari suscettibili di essere confusi con prodotti alimentari, in particolare con dolciumi;

considerando che tale situazione crea ostacoli notevoli alla libera circolazione dei prodotti e condizioni di concorrenza ineguali all’interno della Comunità e non garantisce una tutela efficace del consumatore, in particolare i bambini;

considerando che questi ostacoli all’instaurazione e al funzionamento del mercato comune devono essere eliminati e che deve essere assicurata un’adeguata tutela del consumatore conformemente alle risoluzioni del Consiglio del 14 aprile 1975 e del 19 maggio 1981 relative rispettivamente ad un programma preliminare [GU 1975, C 92, pag. 1] e a un secondo programma [GU 1981, C 133, pag. 1] della Comunità economica europea per una politica di protezione e d’informazione dei consumatori, nonché alla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 concernente un nuovo impulso per la politica di tutela dei consumatori [GU 1986, C 167, pag. 1];

considerando che è opportuno che la salute e la sicurezza dei consumatori siano oggetto di un eguale livello di tutela nei diversi Stati membri;

considerando che occorre pertanto vietare la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari e che quindi compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori;

considerando che occorre prevedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino controlli;

considerando che, conformemente ai principi espressi nelle risoluzioni del Consiglio sulla tutela dei consumatori, i prodotti pericolosi debbono essere ritirati dal mercato».

4

L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente».

5

L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare che i prodotti oggetto della presente direttiva non vengano commercializzati e prendono le misure opportune affinché le rispettive autorità competenti ritirino o facciano ritirare i prodotti oggetto della presente direttiva che si trovino sul rispettivo mercato».

Regolamento (CE) n. 1223/2009

7

I considerando 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59), sono così formulati:

«9)

I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un’analisi rischi-benefici.

10)

La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della [direttiva 87/357]».

8

L’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, intitolato «Sicurezza», dispone quanto segue:

«I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a)

presentazione, compresa la conformità alla [direttiva 87/357],

(...)».

Diritto lituano

9

L’articolo 6 del Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (legge sui prodotti alimentari della Repubblica di Lituania) disciplina le restrizioni all’immissione sul mercato di prodotti alimentari e di altri prodotti simili. Il paragrafo 2 di tale disposizione vieta l’immissione sul mercato di prodotti che assomigliano agli alimenti per forma, odore, colore, aspetto, etichettatura, imballaggio, dimensioni o in qualsiasi altro modo tale per cui i consumatori, in particolare i bambini, possano erroneamente consumare tali prodotti come alimenti, mettendo così in pericolo la loro salute o la loro vita.

10

Ai sensi dell’articolo 9 del Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (legge sulla sicurezza dei prodotti della Repubblica di Lituania; in prosieguo: la «legge sulla sicurezza dei prodotti»):

«Il venditore ha l’obbligo:

di immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

(...)».

11

L’articolo 3, paragrafo 5, della legge sulla sicurezza dei prodotti prevede quanto segue:

«Con l’espressione “prodotti sicuri” si intende qualsiasi prodotto che, in condizioni d’uso normali, stabilite dal produttore o ragionevolmente prevedibili, compreso l’uso a lungo termine, non presenti alcun rischio o solo un rischio per la vita e la salute dei consumatori che sia stabilito dalla legislazione come accettabile e coerente con un livello elevato di protezione dei consumatori, tenendo conto di quanto segue:

1)

le caratteristiche dei prodotti, compresa la loro composizione, l’imballaggio, le istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione;

2)

l’effetto su altri prodotti, nel caso in cui sia ragionevolmente prevedibile il loro utilizzo con altri prodotti;

3)

la presentazione dei prodotti al consumatore, le avvertenze sui prodotti o sul loro imballaggio, le istruzioni per il loro uso ed eliminazione e qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;

4)

la categoria di consumatori, in particolare i bambini, che sono esposti a un rischio maggiore quando utilizzano il prodotto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La Get Fresh Cosmetics è una società di diritto inglese che fabbrica prodotti cosmetici quali le bombe da bagno. Tali prodotti sono distribuiti in Lituania, segnatamente, mediante un sito Internet.

13

Con lettera del 2 maggio 2018, l’Autorità per la tutela dei consumatori si è rivolta al distributore dei prodotti della Get Fresh Cosmetics in Lituania, affermando che avrebbe effettuato un controllo sui prodotti cosmetici venduti sul sito Internet in questione. Essa ha invitato tale distributore a fornirle, per quanto riguarda taluni prodotti cosmetici selezionati a caso – vale a dire diverse tipologie di bombe da bagno (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi») –, il nome e l’indirizzo del fabbricante, le etichette in lingua originale e in lituano, altri dati di identificazione, la nomenclatura internazionale degli ingredienti di prodotti cosmetici (INCI) (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), nonché altre informazioni necessarie ai fini di tale controllo.

14

Con messaggio di posta elettronica del 3 maggio 2018, tale distributore ha informato l’Autorità per la tutela dei consumatori che, varie settimane prima, dopo essere stato informato della somiglianza dei prodotti di cui trattasi con prodotti alimentari, li aveva ritirati da detto sito Internet. Esso ha altresì affermato che tutti i prodotti erano referenziati nel portale di notifica dei prodotti cosmetici (Cosmetic product notification portal), erano registrati nell’Unione e recavano un’etichetta indicante che non dovevano essere portati alla bocca o ingeriti. Infine, esso ha fornito all’Autorità per la tutela dei consumatori i documenti richiesti.

15

A seguito del controllo della conformità dei prodotti di cui trattasi ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 nonché della legge sulla sicurezza dei prodotti e sulla base della relazione di controllo, l’Autorità per la tutela dei consumatori ha adottato, il 29 agosto 2018, decisioni in cui si accertava che tali prodotti non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, in quanto essi, per aspetto, odore, forma e dimensioni, imitavano prodotti alimentari e, avendo un aspetto diverso da quello che erano in realtà, compromettevano la sicurezza o la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini e degli anziani. Con tali decisioni, l’Autorità per la tutela dei consumatori, da un lato, ha vietato la messa a disposizione sul mercato dei prodotti di cui trattasi e, dall’altro, ha ordinato al distributore in questione di ritirarli dal mercato, di avvertire i consumatori del rischio associato a tali prodotti, di informare questi ultimi della possibilità di restituirli al venditore e di fornire informazioni sulla procedura da seguire.

16

Il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) ha parzialmente accolto il ricorso della Get Fresh Cosmetics annullando dette decisioni e obbligando l’Autorità per la tutela dei consumatori a riesaminare la questione della conformità dei prodotti di cui trattasi al requisito di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1223/2009.

17

Adito in appello da detta Autorità, il giudice del rinvio ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius). Quest’ultimo ha respinto il ricorso della Get Fresh Cosmetics, che ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio in quanto, in particolare, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) aveva commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 87/357.

18

La Get Fresh Cosmetics sostiene che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 impone che si dimostri che i prodotti di cui trattasi sono prodotti non alimentari aventi forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

19

In tale contesto, essa fa valere che l’Autorità per la tutela dei consumatori non poteva limitarsi a dimostrare che i prodotti di cui trattasi potevano essere confusi con prodotti alimentari, ma doveva anche dimostrare la pericolosità derivante da tale confusione. Essa ritiene che, a tal fine, l’Autorità per la tutela dei consumatori dovesse procedere a test e a prove di laboratorio per determinare se i prodotti di cui trattasi potessero essere rotti e presentare un pericolo di intossicazione se portati alla bocca, succhiati o ingeriti.

20

L’Autorità per la tutela dei consumatori sostiene, a sua volta, che, poiché i prodotti cosmetici non sono destinati al consumo, l’esistenza di una somiglianza tra tale prodotto non alimentare e un prodotto alimentare da cui risulti che è prevedibile che il prodotto cosmetico sarà portato alla bocca è sufficiente per presumere che tale prodotto comporti rischi per la salute dei consumatori.

21

Il giudice del rinvio ritiene che dall’interpretazione del regolamento n. 1223/2009 e della direttiva 87/357, resa chiara dai lavori preparatori che hanno portato alla sua adozione, emerga che la somiglianza tra un prodotto cosmetico e un prodotto alimentare è un fattore che determina ipso facto un rischio, quantomeno potenziale, per la salute o la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini.

22

Esso rileva, in proposito, che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 definisce l’ambito di applicazione di tale direttiva in modo che essa si applichi anche ai rischi potenziali. In tale contesto, esso nutre dubbi sulla necessità di fornire la prova del fatto che i prodotti contemplati da detta disposizione presentino effettivamente un pericolo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui detta disposizione dovesse essere interpretata nel senso che richiede che il rischio per la salute o la sicurezza sia attestato da dati oggettivi e comprovati, il giudice del rinvio intende sapere a chi incomberebbe l’onere di siffatta prova.

23

Il giudice del rinvio sottolinea, in proposito, che, in forza del regolamento n. 1223/2009, il responsabile deve garantire la conformità dei prodotti cosmetici alla direttiva 87/357 ancor prima di immettere tali prodotti sul mercato e deve, in particolare, disporre di dati che dimostrino detta conformità.

24

In tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 87/357] debba essere interpretato nel senso che i prodotti di cui al paragrafo 1 di detto articolo sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio, dimostrato da dati oggettivi e comprovati, ad esempio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’onere della prova debba essere sostenuto dall’autorità di controllo competente dello Stato membro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 debba essere interpretato nel senso che occorre dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente.

26

Nel caso di specie, il giudice del rinvio cerca, in particolare, di stabilire se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 abbia introdotto una presunzione di pericolosità dei prodotti aventi l’aspetto di prodotti alimentari o se la pericolosità di siffatti prodotti debba essere dimostrata con dati oggettivi e comprovati.

27

Al riguardo si deve constatare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/357, quest’ultima si applica ai prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà e compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

28

Va altresì rilevato che, conformemente al paragrafo 2 di detta disposizione, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà e compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

29

Tuttavia, è giocoforza constatare che nulla nel testo di tali disposizioni indica che esse introducano una presunzione di pericolosità dei prodotti aventi un aspetto diverso da quello che sono in realtà, o un obbligo, per le autorità nazionali competenti, di dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire siffatti prodotti possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente.

30

Infatti, l’articolo 1 della direttiva 87/357 non stabilisce alcun nesso causale diretto tra la circostanza che un prodotto abbia un aspetto diverso da quello che è in realtà e la circostanza che esso comprometta la sicurezza o la salute dei consumatori, ma si limita a prevedere che un prodotto rientri nel divieto di commercializzazione, di importazione, di fabbricazione o di esportazione introdotto dalla direttiva 87/357 qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative.

31

Sotto un primo profilo, il prodotto deve essere un prodotto non alimentare avente forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni di un prodotto alimentare.

32

Sotto un secondo profilo, le caratteristiche menzionate al punto precedente devono essere tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, confondano il prodotto con un prodotto alimentare.

33

Sotto un terzo profilo, deve essere prevedibile che, per tale motivo, i consumatori portino tale prodotto alla bocca, lo succhino o lo ingeriscano.

34

Sotto un quarto profilo, il fatto di portare tale prodotto alla bocca, di succhiarlo o di ingerirlo può comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente.

35

In secondo luogo, occorre constatare che la direttiva 87/357 non contiene alcuna disposizione che introduca una presunzione di pericolosità dei prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà o, in particolare, una presunzione che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire siffatti prodotti comporti tali rischi, ma che il legislatore dell’Unione richiede, al contrario, in base a quest’ultima condizione, che rischi del genere siano valutati caso per caso.

36

Inoltre, interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 nel senso che esso introduce una siffatta presunzione equivarrebbe a vietare de facto la commercializzazione di prodotti del genere.

37

Orbene, la direttiva 87/357 non ha lo scopo di vietare, in linea di principio, la commercializzazione di tutti i prodotti che non sono prodotti alimentari e che possono essere confusi con questi ultimi.

38

Infatti, dai considerando dal secondo al quinto di tale direttiva risulta che quest’ultima è stata adottata al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione derivanti da disposizioni nazionali relative a taluni prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori, assicurando nel contempo la salute e la sicurezza dei consumatori e garantendo che esse siano oggetto di un livello di tutela equivalente nei differenti Stati membri.

39

In terzo luogo, dall’articolo 1 della direttiva 87/357 e, in particolare, dalle quattro condizioni ricordate ai punti da 31 a 34 della presente sentenza emerge che, come sostenuto dalla Commissione europea, tale direttiva si applica a un numero indefinito di prodotti aventi determinate caratteristiche e per i quali occorre stabilire, caso per caso e in funzione di ciascuno Stato membro, se essi possano comportare i rischi previsti da detta direttiva.

40

Pertanto, la direttiva 87/357 presuppone che le autorità nazionali competenti valutino, in ciascun caso di specie, se le condizioni elencate all’articolo 1 di tale direttiva siano soddisfatte e giustifichino l’adozione di una decisione di divieto di un prodotto basata sull’articolo 2 della direttiva medesima affinché essa possa essere oggetto di un controllo amministrativo o giurisdizionale.

41

A tal fine, esse devono valutare, nel caso in cui il prodotto di cui trattasi abbia l’aspetto o l’odore di un prodotto alimentare, non soltanto la probabilità che esso sia confuso con un prodotto alimentare e, pertanto, sia portato alla bocca, succhiato o ingerito, ma anche i rischi di una siffatta azione.

42

Tale valutazione deve, da un lato, fondarsi sulle caratteristiche oggettive dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, un prodotto che abbia in maniera solo approssimativa l’aspetto o l’odore di un prodotto alimentare non sarà probabilmente confuso con tale prodotto. Caratteristiche siffatte, e in particolare la materia e la composizione di un prodotto non alimentare, che spetta, se del caso, a colui che lo commercializza comunicare, devono anche servire a stabilire se il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire tale prodotto possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente.

43

Detta valutazione deve, dall’altro lato, prendere in considerazione la vulnerabilità associata alle categorie di persone e di consumatori che possono entrare in contatto con i prodotti aventi l’aspetto di prodotti alimentari, tra cui, in particolare, i bambini, come risulta dai termini stessi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357.

44

In quarto luogo, sebbene tale valutazione debba riguardare le quattro condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357, né tale disposizione né alcun’altra disposizione della direttiva medesima richiedono che le autorità nazionali competenti dimostrino con dati oggettivi e comprovati che i consumatori confonderanno i prodotti con prodotti alimentari e che i rischi di soffocamento, di intossicazione, di perforazione o di ostruzione del tubo digerente siano comprovati.

45

Infatti, dalla formulazione di tale disposizione risulta che è sufficiente che l’azione di portare il prodotto di cui trattasi alla bocca, di succhiarlo o di ingerirlo possa comportare siffatti rischi. Inoltre, l’imposizione dell’obbligo di dimostrare la certezza che detti rischi si concretizzeranno sarebbe in contrasto con l’esigenza di tutela delle persone e dei consumatori perseguita dalla direttiva 87/357 e non assicurerebbe un giusto equilibrio tra tale esigenza e quella della libera circolazione dei prodotti, obiettivo perseguito da tale direttiva, come risulta dai suoi considerando dal secondo al quinto.

46

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357 deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfi le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.

Sulla seconda questione

47

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfi le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.