SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 luglio 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio successivo alla cessazione dal servizio di tale funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio precedente alla cessazione dal servizio del funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Assenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione»

Nelle cause riunite da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P,

aventi ad oggetto cinque impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate il 25 febbraio 2021 per quanto riguarda le cause da C‑116/21 P a C‑118/21 P e il 26 febbraio 2021 per quanto riguarda le cause C‑138/21 P e C‑139/21 P,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, B. Mongin e B. Schima, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

VW, rappresentata da N. de Montigny, avocate,

ricorrente in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver, M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado (C‑116/21 P),

e

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, B. Mongin e B. Schima, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

BT, residente in Overijse (Belgio), rappresentata da J.‑N. Louis, avocat,

ricorrente in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,

Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da N. Maes, advocaat, e J. Van Rossum, avocat,

intervenienti in primo grado (C‑117/21 P),

e

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, B. Mongin e B. Schima, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

RN, residente in [riservato] (Francia), rappresentata da F. Moyse, avocat,

ricorrente in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado (C‑118/21 P),

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

BT, residente in Overijse (Belgio), rappresentata da J.‑N. Louis, avocat,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, B. Mongin e B. Schima, in qualità di agenti,

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da N. Maes, advocaat, e J. Van Rossum, avocat,

intervenienti in primo grado (C‑138/21 P),

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver e M. Bauer, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

VW, rappresentata da N. de Montigny, avocate,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, B. Mongin e B. Schima, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado (C‑139/21 P),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan (relatore), N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea chiedono l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, VW/Commissione (T‑243/18, non pubblicata, EU:T:2020:619; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata»), e del 16 dicembre 2020, BT/Commissione (T‑315/19, non pubblicata, EU:T:2020:622; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata»), e la Commissione chiede inoltre l’annullamento della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, RN/Commissione (T‑442/17 RENV, EU:T:2020:618; in prosieguo: la «terza sentenza impugnata») (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»). Con tali sentenze, il Tribunale ha accolto i ricorsi presentati da VW, BT e RN e ha annullato, rispettivamente, le decisioni del 26 giugno 2017, del 20 luglio 2018 e del 24 settembre 2014 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») con le quali la Commissione aveva respinto la domanda di concessione di una pensione di reversibilità a ciascuna di tali persone sulla base dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) (in prosieguo: lo «statuto»).

Contesto normativo

2

L’articolo 1 quinquies dello statuto così recita:

«1.   Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII.

2.   Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni dell’Unione europea mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

(...)

5.   Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

3

L’articolo 35 dello Statuto così dispone:

«Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

a)

attività di servizio,

b)

comando,

c)

aspettativa per motivi personali,

d)

disponibilità,

e)

congedo per servizio militare,

f)

congedo parentale o congedo per motivi familiari,

g)

congedo nell’interesse del servizio».

4

L’articolo 47 dello statuto così dispone:

«La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

a)

dalle dimissioni,

b)

dalle dimissioni d’ufficio,

c)

dalla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio,

d)

dal licenziamento per insufficienza professionale,

e)

dalla destituzione,

f)

dal collocamento a riposo,

g)

dal decesso».

5

L’articolo 52 dello Statuto così recita:

«Salvo quanto disposto dall’articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

a)

d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

b)

a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l’età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un’età fra i 58 anni e l’età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato VIII. L’articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 o eccezionalmente fino all’età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 76 dello statuto:

«Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di una disabilità o una malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare».

7

L’articolo 17 dell’allegato VIII dello statuto così recita:

«Il coniuge superstite di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 22, di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest’ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio».

8

L’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto stabilisce quanto segue:

«Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli».

9

L’articolo 19 dell’allegato VIII dello statuto dispone quanto segue:

«Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 del presente allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60% dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo dell’indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso».

10

L’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto così recita:

«La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni».

11

Ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto:

«Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello statuto.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell’articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge».

Fatti e decisioni controverse

12

VW, BT e RN si sono, a seconda dei casi, sposate o risposate con funzionari dell’Unione che non erano più al servizio di un’istituzione dell’Unione alla data del loro matrimonio o del loro nuovo matrimonio. I tre ex funzionari sono deceduti meno di cinque anni dopo tale data.

13

Ciascuna delle tre donne in questione, nella sua qualità di coniuge superstite di un ex funzionario dell’Unione, ha presentato domanda di concessione di una pensione di reversibilità ai sensi del capitolo 4 dell’allegato VIII dello statuto.

14

Con le decisioni controverse, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) respingeva rispettivamente le domande di VW, BT e RN, in quanto queste ultime non soddisfacevano le condizioni previste all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, poiché il loro matrimonio con il funzionario defunto, contratto dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo, era durato meno di cinque anni.

15

I reclami presentati da VW, BT e RN contro ciascuna di tali decisioni sono stati tutti respinti.

Ricorsi in primo grado e sentenze impugnate

16

Con atti introduttivi depositati rispettivamente presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2018 e il 22 maggio 2019 nonché presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 luglio 2015, VW, BT e RN proponevano ciascuna un ricorso al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni controverse che le riguardavano.

17

Il Parlamento europeo è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle tre cause. Per quanto riguarda il Consiglio, è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause relative a VW e a BT, mentre l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni di BT nella causa relativa a quest’ultima.

18

Con sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163), il Tribunale della funzione pubblica, nella causa relativa a RN, ha accolto il primo motivo del ricorso e annullato la decisione del 24 settembre 2014. Tale sentenza è stata oggetto di un’impugnazione da parte della Commissione, che è stata accolta dal Tribunale con sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520). In tale sentenza, il Tribunale ha annullato detta sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163) e, ritenendo che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia, ha rinviato la causa a una sezione del Tribunale diversa da quella che aveva statuito sull’impugnazione.

19

Con decisioni del 6 maggio 2019 e dell’11 marzo 2019, il Tribunale ha ordinato la sospensione delle cause relative a VW e a RN fino alla pronuncia della decisione della Corte che avrebbe definito il giudizio nella causa HK/Commissione, C‑460/18 P.

20

Il 19 dicembre 2019 la Corte ha pronunciato la sentenza HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119).

21

Nelle tre cause che hanno dato luogo alle sentenze impugnate, il Tribunale, con lettere del 23 dicembre 2019, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre da tale sentenza della Corte.

22

Con le sentenze impugnate, il 16 dicembre 2020, il Tribunale ha annullato tutte le decisioni controverse accogliendo il motivo di ricorso di VW, di BT e di RN vertente, in sostanza, sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce del principio di parità di trattamento nonché, nelle cause relative a VW e a RN, del principio di proporzionalità e, nelle cause relative a BT e a RN, del principio di non discriminazione fondata sull’età.

23

Le sentenze impugnate si basano su un ragionamento sostanzialmente identico, con la rilevante eccezione delle considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 41 a 46 della terza sentenza impugnata. A quest’ultimo riguardo, il Tribunale, pronunciandosi sulla portata della controversia dopo il rinvio della causa dinanzi ad esso pendente, ha ritenuto che la sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), non avesse deciso sul motivo sollevato da RN, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione fondata sull’età e di proporzionalità, per cui, in definitiva, il Tribunale, nella terza sentenza impugnata, doveva pronunciarsi su tutti i motivi di annullamento dedotti in primo grado da RN alla luce dei punti di diritto decisi dal Tribunale nella sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520).

24

Per il resto, nelle tre sentenze impugnate, il Tribunale ha constatato che, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità, la situazione oggetto dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, ossia quella dei coniugi superstiti di un ex funzionario dell’Unione coniugatisi prima della cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, era paragonabile alla situazione oggetto dall’articolo 20 di tale allegato, ossia quella dei coniugi superstiti di un ex funzionario che abbiano contratto matrimonio dopo tale cessazione. Il Tribunale ha poi dichiarato che sussisteva una disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione alla data di celebrazione del matrimonio, in quanto, nell’ambito dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, la pensione di reversibilità è concessa ai coniugi superstiti a condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno, mentre deve essere durato almeno cinque anni ai sensi dell’articolo 20 di tale allegato. Il Tribunale ha aggiunto che una siffatta disparità di trattamento comportava uno svantaggio per i coniugi superstiti di un ex funzionario coniugatisi dopo la cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, rispetto ai coniugi superstiti di un ex funzionario che abbiano contratto matrimonio prima di tale cessazione. Nelle cause relative a BT e a RN, il Tribunale ha altresì constatato una disparità di trattamento di situazioni analoghe fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario alla data del matrimonio.

25

Dopo aver osservato che la disparità di trattamento istituita dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto era prevista dalla «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il Tribunale ha verificato se la disparità di trattamento rilevata potesse essere giustificata da un obiettivo di interesse generale e se fosse proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 48 della prima e della seconda sentenza impugnata nonché al punto 70 della terza sentenza impugnata.

26

A questo proposito, per quanto riguarda, da un lato, l’obiettivo di interesse generale di impedire le frodi, il Tribunale, pur riconoscendo che il requisito secondo cui il matrimonio debba soddisfare una condizione di durata minima per dare diritto alla pensione di reversibilità permette, infatti, di essere certi che tale matrimonio non si basi esclusivamente su considerazioni estranee ad un progetto di vita comune, come considerazioni meramente economiche o legate al riconoscimento di un diritto di soggiorno, ha giudicato irragionevole ritenere che la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, che è cinque volte maggiore di quella prevista dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto e che non è soggetta ad alcuna eccezione che consenta di dimostrare l’assenza di frode, indipendentemente dagli elementi di prova oggettivi forniti, possa essere necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo di lotta contro la frode.

27

Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’obiettivo di interesse generale diretto a preservare le finanze dell’Unione, il Tribunale ha riconosciuto che tale obiettivo poteva essere considerato legittimo, ma che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esso non poteva giustificare di per sé una deroga al principio generale della parità di trattamento. Il Tribunale ha quindi dichiarato che, poiché la condizione della durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto non poteva essere giustificata dall’obiettivo della lotta contro la frode, la disparità di trattamento istituita da tale disposizione non poteva nemmeno essere giustificata dal solo scopo di preservare le finanze dell’Unione.

28

Il Tribunale ha concluso che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto violava il principio della parità di trattamento nonché, nella causa relativa a VW, il principio di proporzionalità e, nei procedimenti relativi a BT e a RN, il principio di non discriminazione fondata sull’età. In tali circostanze e come già indicato al punto 22 della presente sentenza, ha accolto le eccezioni di illegittimità sollevate da VW, da BT e da RN e ha annullato tutte le decisioni controverse.

Osservazioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

29

Con le sue impugnazioni nelle cause C‑116/21 P, C‑117/21 P e C‑118/21 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare tutte le sentenze impugnate;

respingere tutti i ricorsi di primo grado;

condannare VW, BT e RN alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione, ivi comprese, per quanto riguarda RN, le spese relative alle cause F‑104/15 e T‑442/17 RENV.

30

Con le sue impugnazioni nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

accogliere le impugnazioni e annullare la prima e la seconda sentenza impugnate;

avocare a sé le cause e respingere i ricorsi in primo grado in quanto infondati;

condannare VW e BT alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione.

31

Nelle cause C‑116/21 P e C‑139/21 P, VW chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni proposte rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio;

condannare rispettivamente la Commissione e il Consiglio alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

32

Nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P, BT chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni proposte rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio;

condannare rispettivamente la Commissione e il Consiglio alle spese.

33

Nella causa C‑118/21 P, RN chiede che la Corte voglia:

dichiarare, in via principale, l’impugnazione irricevibile;

dichiarare, in subordine, irricevibili o, in ogni caso, infondati i motivi dell’impugnazione e respingere l’impugnazione in quanto infondata;

condannare la Commissione alle spese sostenute nell’ambito della presente impugnazione e, in caso di annullamento della terza sentenza impugnata, in primo grado, incluse le spese relative alle cause F‑104/15 e T‑442/17 RENV.

34

Nelle cause da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, il Parlamento, che, in quanto interveniente in primo grado, ha depositato comparsa di risposta conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, chiede alla Corte di accogliere le impugnazioni.

35

Nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P, l’AIACE Internationale, che, in quanto interveniente in primo grado, ha depositato comparsa di risposta conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni proposte rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio;

condannare rispettivamente la Commissione e il Consiglio alle spese.

36

Nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P, la Commissione, che, in qualità di convenuta in primo grado, ha depositato comparsa di risposta conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, chiede che la Corte voglia:

annullare la prima e la seconda sentenza impugnate;

respingere i ricorsi di primo grado;

condannare VW e BT alle spese.

37

In applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha deciso, il 13 aprile 2021, di riunire le cause da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della decisione.

Sulle impugnazioni

38

A sostegno delle sue impugnazioni nelle cause C‑116/21 P e C‑117/21 P, la Commissione deduce tre motivi identici, vertenti, il primo, su un errore di diritto riguardante i criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore dell’Unione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di diritto nell’interpretazione del principio di non discriminazione e, il terzo, su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e su varie violazioni dell’obbligo di motivazione. Nella causa C‑118/21 P, la Commissione deduce gli stessi motivi, facendoli precedere da un altro motivo relativo ad un errore di diritto nella definizione e nell’applicazione del potere del giudice del rinvio di pronunciarsi sui motivi di ricorso in primo grado a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata.

39

A sostegno delle sue impugnazioni, il Consiglio deduce tre motivi identici vertenti, il primo, su errori di diritto per quanto riguarda l’esistenza di una disparità di trattamento, il secondo, su errori di diritto riguardanti la portata del controllo giurisdizionale da parte del Tribunale delle scelte operate dal legislatore dell’Unione e, il terzo, su errori di diritto per quanto riguarda la giustificazione della differenza di trattamento. Nella causa C‑138/21 P, il Consiglio deduce inoltre un quarto motivo, vertente su errori di diritto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alle conclusioni del Tribunale sulla violazione del principio di non discriminazione in base all’età.

40

VW, BT e RN eccepiscono peraltro l’irricevibilità delle impugnazioni proposte rispettivamente nelle cause da C‑116/21 P a C‑118/21 P, nonché, per quanto riguarda BT, nella causa C‑138/21 P.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑116/21 P

41

VW sostiene che il senso e la portata di taluni motivi e argomenti della Commissione non sono comprensibili e che manca un’esposizione sommaria dei motivi in violazione dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte.

42

La Commissione contesta tale argomento rinviando in particolare al contenuto della sua impugnazione.

43

A tal proposito, si deve ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è domandato l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 75 e giurisprudenza citata).

44

Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la Commissione ha sviluppato, nell’ambito dei tre motivi dedotti a sostegno della sua impugnazione, un’argomentazione chiara e dettagliata che espone i motivi per i quali i punti della prima sentenza impugnata che essa contesta sono, a suo avviso, viziati da errori di diritto o da una violazione dell’obbligo di motivazione.

45

Peraltro, contrariamente a quanto affermato da VW, l’impugnazione proposta dalla Commissione contiene un’esposizione sommaria dei motivi dedotti, conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte.

46

Ne consegue che l’impugnazione nella causa C‑116/21 P è ricevibile.

Sulla ricevibilità delle impugnazioni nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P

47

BT ritiene che le impugnazioni nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P siano irricevibili in quanto sono motivate dalla necessità di evitare le conseguenze finanziarie per il bilancio dell’Unione derivanti dall’accertamento dell’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto da parte della seconda sentenza impugnata, poiché l’eventuale esistenza di siffatte conseguenze è una questione di puro fatto che non risponderebbe ai requisiti di cui all’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

48

Peraltro, BT ritiene che, poiché la Commissione si è impegnata a versare una pensione di reversibilità a RN indipendentemente dall’esito del ricorso nella causa C‑118/21 P, tale istituzione debba, per ragioni di parità di trattamento, assumersi lo stesso impegno nei confronti suoi e di VW, il che priva sia la Commissione che il Consiglio dell’interesse ad agire e rende quindi irricevibili tutte le impugnazioni nelle cause riunite.

49

La Commissione contesta tale argomentazione spiegando in particolare che l’impegno assunto nei confronti di RN è stato a titolo puramente gratuito ai sensi dell’articolo 76 dello statuto e non può essere esteso ad altri soggetti in nome del principio della parità di trattamento. Inoltre, poiché una siffatta estensione non si è verificata nel caso di BT, l’argomento inteso a dimostrare l’irricevibilità delle impugnazioni per difetto di interesse ad agire dovrebbe essere respinto.

50

A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/CRU, C‑934/19 P, EU:C:2021:1042, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

51

Nel caso di specie, occorre rilevare che le impugnazioni nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P sono senz’altro fondate su motivi di puro diritto che non mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto constatati dal Tribunale, ma che si limitano a criticare il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale nella seconda sentenza impugnata. Quanto al fatto che la Commissione e il Consiglio richiamino l’attenzione della Corte, rispettivamente a titolo introduttivo o a titolo digressivo, sulle conseguenze di un rigetto delle loro impugnazioni, occorre constatare che tali spiegazioni, che non sono utilizzate in quanto tali a sostegno dell’argomentazione giuridica dedotta contro la seconda sentenza impugnata, non possono rimettere in discussione la ricevibilità delle impugnazioni.

52

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità vertente su un difetto di interesse ad agire, occorre constatare che tale argomento è fondato su un preteso obbligo che graverebbe sulla Commissione di estendere a BT il beneficio della pensione di reversibilità che, come risulta dalle spiegazioni della Commissione, è stato concesso a titolo gratuito a RN in forza dell’articolo 76 dello statuto, mentre un siffatto obbligo non deriva né dallo statuto né, più in generale, dal diritto dell’Unione, dato che ogni decisione di «dono», ai sensi di tale disposizione dello statuto, è adottata nel contesto di un potere discrezionale e che deve necessariamente promanare da una decisione individuale in relazione alle circostanze del caso di specie.

53

Ne consegue che le impugnazioni nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P sono ricevibili.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑118/21 P

54

RN eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nella causa C‑118/21 P. Sostiene che la Commissione non può proporre una seconda impugnazione nella stessa causa. Orbene, né il Trattato FUE né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea conterrebbero alcuna disposizione che autorizzi di reiterare le impugnazioni in una medesima causa. A tal riguardo, RN invoca altresì la regola secondo la quale «non è ammessa l’impugnazione sull’impugnazione».

55

La Commissione replica che gli argomenti di RN non trovano alcun fondamento nelle disposizioni processuali applicabili.

56

A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 18 della presente sentenza, la Commissione, conformemente all’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha proposto un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163). Tale impugnazione è stata accolta dal Tribunale con sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), e la causa è stata rinviata, a seguito dello scioglimento del Tribunale della funzione pubblica avvenuto il 1o settembre 2016, dinanzi a una sezione del Tribunale diversa da quella che aveva statuito sull’impugnazione. La causa è stata così trattata una seconda volta in primo grado, dando luogo alla terza sentenza impugnata. Conformemente all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione ha proposto impugnazione avverso quest’ultima sentenza.

57

Poiché sia la sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163) sia la terza sentenza impugnata sono, ciascuna considerata isolatamente, «decisioni (...) che concludono il procedimento», ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 56 di detto statuto, RN afferma a torto che la Commissione ha proposto due impugnazioni nella medesima causa.

58

Ne consegue che l’impugnazione nella causa C‑118/21 P è ricevibile.

Sul primo motivo nella causa C‑118/21 P

Argomenti delle parti

59

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 41 a 46 della terza sentenza impugnata, nella definizione e nell’applicazione del potere del giudice del rinvio di pronunciarsi sui motivi di ricorso dedotti in primo grado dopo l’annullamento della sentenza di primo grado da parte del Tribunale adito dell’impugnazione. Il suddetto motivo si articola in tre parti.

60

Con la prima parte del primo motivo, la Commissione deduce che la portata del rinvio non è lasciata alla valutazione del giudice al quale la causa è rinviata. A tal riguardo, risulterebbe, in particolare, dal punto 68 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520) che l’oggetto del rinvio di cui il Tribunale è stato investito, nella causa che ha dato luogo alla terza sentenza impugnata, era chiaramente limitato all’esame del terzo motivo del ricorso proposto in primo grado, il quale non conterrebbe alcun argomento relativo all’asserita illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. Pertanto, il Tribunale, nella terza sentenza impugnata, non poteva pronunciarsi su motivi diversi da detto terzo motivo.

61

Peraltro, oltre al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione, al punto 42 della terza sentenza impugnata, i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione al fine di stabilire se elementi della sentenza di primo grado fossero stati inficiati o meno, la Commissione sostiene che l’annullamento della sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163), si basa sui punti da 51 a 57 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), relativa all’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, i cui punti da 58 a 64 costituiscono il fondamento del ragionamento del Tribunale sulle censure dedotte da RN a sostegno dell’eccezione di illegittimità relativa a tale disposizione dello statuto.

62

Pertanto, ritenendo che la portata della controversia, a seguito del rinvio, riguardasse anche il motivo sviluppato da RN nel suo ricorso iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base all’età, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

63

Con la seconda parte del suo primo motivo, la Commissione ritiene che il Tribunale, nella terza sentenza impugnata, si sia implicitamente, ma necessariamente, pronunciato sull’assenza di discriminazione nell’ambito delle situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto. A tal riguardo, la Commissione sostiene che il Tribunale, nella sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), ha dichiarato che l’interpretazione adottata dal Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto era errata in diritto alla luce dell’argomento di RN relativo alla differenza della durata del matrimonio. Orbene, ritenendo, a questo proposito, che la mancata considerazione del periodo di matrimonio precedente alla data di cessazione dal servizio del funzionario non poteva fondare l’illegittimità di tale disposizione, il Tribunale avrebbe implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che la portata degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto non potesse giustificare la censura di illegittimità basata su quest’ultima disposizione per violazione del principio di parità di trattamento e che, di conseguenza, non fosse necessario pronunciarsi sulla questione della proporzionalità, come ha concluso al punto 63 di tale sentenza. Pertanto, effettuando, al punto 45 della terza sentenza impugnata, un’analisi errata della sentenza del Tribunale del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 46 della terza sentenza impugnata, che la suddetta sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), non si era pronunciata sui motivi fondati sulla violazione della parità di trattamento, nonché del principio di non discriminazione e di proporzionalità.

64

Con la terza parte del suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, concludendo, al punto 112 della terza sentenza impugnata, che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto viola, in particolare, il principio di parità di trattamento, ha statuito in contraddizione con la sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520). La constatazione effettuata al punto 59 di tale sentenza sulla delimitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto nonché sulla differenza delle condizioni di concessione della pensione di reversibilità tra detta disposizione e l’articolo 18 del suddetto allegato non consentirebbero di concludere per l’esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento.

65

Dal canto suo, RN sostiene, in via principale, che il primo motivo è irricevibile per mancanza di precisione della formulazione, in quanto la Commissione non poteva, logicamente, censurare il Tribunale per aver commesso un errore di diritto allo stesso tempo nella definizione e nell’applicazione del potere del giudice del rinvio. Tale mancanza di precisione pregiudicherebbe di conseguenza gli argomenti giuridici sottesi al primo motivo.

66

RN conclude, in subordine, che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

67

Nella sua replica, la Commissione sostiene che il primo motivo è ricevibile in quanto non ci si può limitare a contestare solo l’interpretazione dei principi oggetto dell’impugnazione senza contestarne anche la loro applicazione concreta e viceversa. Per il resto, essa contesta l’interpretazione data da RN della terza sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità del primo motivo

68

Contrariamente a quanto sostiene RN, si deve constatare che la formulazione del primo motivo della Commissione non è priva né di precisione né di logica, in considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 43 della presente sentenza. Infatti, con questo primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale, in termini chiari, di essere incorso in un errore di diritto allo stesso tempo nella definizione e nell’applicazione del potere del giudice del rinvio di pronunciarsi sui motivi di ricorso in primo grado a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata, e sviluppa, a sostegno di tale motivo, tre parti formulate in modo altrettanto preciso e chiaro.

69

Nella misura in cui RN contesta la tesi della Commissione secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto «allo stesso tempo» nella definizione e nell’applicazione del potere del giudice del rinvio, il che non sarebbe possibile, è sufficiente osservare che, nella sua impugnazione, la Commissione afferma, in sostanza, che il Tribunale non ha definito correttamente, nella terza sentenza impugnata, l’oggetto e la portata della controversia nella causa di cui era investito, in quanto ha applicato erroneamente la sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520) e la giurisprudenza sulla determinazione dell’oggetto e della portata della controversia dopo il rinvio.

70

Si deve pertanto concludere che il primo motivo della Commissione nella causa C‑118/21 P è ricevibile.

– Sulla fondatezza del primo motivo

71

In primo luogo, occorre respingere la censura della Commissione relativa ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 42 della terza sentenza impugnata. La Commissione interpreta erroneamente tale punto ritenendo che il Tribunale abbia determinato l’oggetto e la portata della controversia dopo il rinvio sulla base dei motivi dedotti dalla Commissione nel suo ricorso nella causa T‑695/16 P. Infatti, nella prima frase del punto 42 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ricorda che la sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520) ha annullato la sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163) dopo aver parzialmente accolto due motivi sollevati dalla Commissione. In tali circostanze, e come sostiene RN, l’annullamento integrale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica doveva indurre il giudice del rinvio a statuire nuovamente sull’intero ricorso in primo grado.

72

Correttamente, quindi, al punto 43 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto che esso doveva pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti da RN dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, alla luce dei punti di diritto decisi dalla sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), e che vincolavano il Tribunale nell’ambito del rinvio. Al fine di ricavare tale deduzione, il Tribunale si è necessariamente basato sulla giurisprudenza richiamata al punto 41 della terza sentenza impugnata e non contestata dalla Commissione, nonché sulla constatazione effettuata nella prima frase del punto 42 di tale sentenza in merito all’annullamento integrale della sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163). Quanto alle ultime due frasi di cui al punto 42 della terza sentenza impugnata, si deve constatare che si tratta di un semplice richiamo, inoperante ai fini di tale deduzione, dei motivi dedotti dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520).

73

In secondo luogo, occorre constatare che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto neppure ai punti 45 e 46 della terza sentenza impugnata, ritenendo che, nella propria sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), non aveva deciso sulle parti del secondo motivo dedotto da RN nel suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

74

Dai punti 35, da 55 a 60 e 76 della sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163), risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato il secondo motivo del ricorso di RN non dal punto di vista dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, ma solo ai fini dell’interpretazione, nell’ambito dell’esame del primo motivo, della condizione di durata minima del matrimonio contenuta in detta disposizione. In tale contesto, il Tribunale della funzione pubblica intendeva determinare se la suddetta disposizione potesse essere interpretata, conformemente ai principi del diritto dell’Unione quali i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nel senso che la Commissione era tenuta a tener conto della durata complessiva dei due periodi di matrimonio di RN con il coniuge deceduto, un’interpretazione che non era esclusa, secondo il Tribunale della funzione pubblica, dal tenore letterale della medesima disposizione.

75

Peraltro, occorre rilevare che, al punto 57 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), il Tribunale, statuendo su impugnazione, ha considerato che l’interpretazione della disposizione di cui trattasi da parte del Tribunale della funzione pubblica ai punti 57 e 76 della sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163), era viziata da un errore di diritto con la motivazione, essenzialmente, che la chiara formulazione di tale disposizione ostava a una siffatta interpretazione. Il Tribunale ha quindi annullato integralmente tale sentenza.

76

Ne consegue che, se il Tribunale, con sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), ha annullato la sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15, EU:F:2016:163), ciò è dovuto al fatto che esso ha smentito l’interpretazione data dal Tribunale della funzione pubblica all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce del primo motivo del ricorso di RN nonché del principio della parità di trattamento, e ciò indipendentemente dalle censure relative all’eccezione di illegittimità di tale disposizione, dedotte da RN.

77

Così facendo, il Tribunale non ha potuto prendere posizione, nemmeno implicitamente, sulle censure relative a tale eccezione in quanto, contrariamente a quanto afferma la Commissione, né la smentita dell’interpretazione data dal Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, né la portata che il Tribunale ha attribuito agli articoli 18 e 20 di detto allegato implicano che quest’ultimo articolo non possa comunque essere dichiarato illegittimo alla luce degli argomenti sollevati da RN nell’ambito del secondo motivo del suo ricorso iniziale. Infatti, se tale motivo fosse accolto, RN potrebbe, nonostante non possa pretendere il cumulo della durata dei suoi due matrimoni nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, far dichiarare illegittima tale disposizione, di modo che la Commissione sarebbe tenuta ad adottare una nuova decisione nei suoi confronti traendo le conseguenze dalla sentenza che definisce la controversia.

78

In tali circostanze, erroneamente la Commissione afferma, in sostanza, che nella sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), il Tribunale si è implicitamente ma necessariamente pronunciato in senso negativo sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto.

79

Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale, ai punti da 58 a 64 della sua sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), non ha esaminato né respinto le censure formulate da RN a sostegno dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, cosicché la Commissione non può sostenere che, al punto 46 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato di non avere deciso sul secondo motivo di ricorso in questa prima sentenza.

80

Infatti, occorre constatare a tal riguardo che, ai punti da 58 a 64 della sua sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), il Tribunale si è limitato a rispondere agli argomenti dedotti da RN in risposta all’impugnazione della Commissione. Da un lato, i due argomenti di RN, esaminati ai punti da 59 a 61 di detta sentenza, riguardano esclusivamente l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e non hanno quindi alcun rapporto con l’eccezione di illegittimità di tale disposizione.

81

D’altro lato, per quanto riguarda l’argomento di RN, esaminato ai punti da 62 a 64 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), è vero che tale argomento relativo alla violazione del principio di proporzionalità si riferisce al secondo motivo del ricorso iniziale vertente su un’eccezione di illegittimità. Tuttavia, al punto 63 di detta sentenza, il Tribunale spiega che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la questione della violazione del principio di proporzionalità partendo dalla premessa che la formulazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto poteva essere interpretata come un obbligo di tenere conto della durata complessiva dei due matrimoni di RN. Ritenendo tuttavia che il Tribunale della funzione pubblica non potesse partire da tale premessa, il Tribunale ha concluso, sempre al punto 63 della suddetta sentenza, che non era necessario pronunciarsi sull’argomento di RN relativo ad una presunta violazione del principio di proporzionalità. Pertanto, lungi dal respingere il secondo motivo del ricorso iniziale di RN, il Tribunale si è limitato ad astenersi dall’esaminare tale motivo e, più precisamente, l’argomento vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto un siffatto esame non rientrava nella fase dell’impugnazione.

82

Ne consegue che il Tribunale, al punto 45 della terza sentenza impugnata, ha effettuato un’analisi corretta del punto 63 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), cosicché non può essergli addebitato alcun errore di diritto al riguardo.

83

In terzo luogo, erroneamente la Commissione afferma che, nella terza sentenza impugnata, il Tribunale non poteva, a causa della dichiarazione contenuta nella prima frase del punto 68 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), pronunciarsi su motivi diversi dal terzo motivo del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

84

Va osservato, infatti, che il Tribunale, al punto 68 di detta sentenza, ha semplicemente dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi sulla causa, poiché il Tribunale della funzione pubblica non aveva esaminato il terzo motivo dedotto da RN. Va tuttavia rilevato che tale dichiarazione riguarda unicamente la questione se allo stato degli atti la causa potesse essere definita dal Tribunale dell’impugnazione, e non la diversa questione relativa alla determinazione dell’oggetto e della portata della controversia dopo il rinvio. A tal riguardo, spetta esclusivamente al giudice del rinvio e non al giudice dell’impugnazione determinare tale oggetto e tale portata in quanto conseguenza della sentenza pronunciata dal giudice dell’impugnazione. Pertanto, una qualsivoglia dichiarazione in merito alla questione se lo stato degli atti consenta di statuire sulla causa non può essere determinante, di per sé, ai fini dell’analisi dell’oggetto e della portata della causa dopo il rinvio, che il giudice del rinvio deve effettuare.

85

Nel caso di specie, dal punto 73 della presente sentenza risulta che, al punto 46 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato di non aver deciso sulle parti del secondo motivo di ricorso nella sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), vertenti sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base all’età e di proporzionalità.

86

In quarto luogo, la censura della Commissione vertente su una contraddizione tra il punto 112 della terza sentenza impugnata e il punto 59 della sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), non può essere accolta in quanto fondata sulla premessa, respinta al punto 78 della presente sentenza, secondo la quale, nella sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:520), il Tribunale avrebbe implicitamente ma necessariamente respinto il motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

87

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere in quanto infondato il primo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑118/21 P.

Sulla terza parte del primo motivo e sul secondo motivo nella causa C‑116/21 P, sulla terza parte del primo motivo e sulle prime due parti del secondo motivo nella causa C‑117/21 P, sulla terza parte del secondo motivo e sulle prime due parti del terzo motivo nella causa C‑118/21 P, nonché sul primo motivo nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P

Argomenti delle parti

88

Con tali motivi e parti di motivi, la Commissione e, in via principale, il Consiglio sostengono che, con le sentenze impugnate, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio di parità di trattamento e del principio di non discriminazione, nella misura in cui ha erroneamente concluso per la comparabilità delle situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto e, pertanto, per l’esistenza di una disparità di trattamento dovuta all’applicazione di regimi diversi a tali situazioni comparabili.

89

In generale, dette istituzioni, sostenute dal Parlamento, ritengono che il Tribunale, ai punti 59 e 60 della prima sentenza impugnata, ai punti 58 e 59 della seconda sentenza impugnata nonché, per quanto riguarda la Commissione, ai punti 80 e 81 della terza sentenza impugnata, sia incorso in un errore di diritto nel ritenere che la data della celebrazione del matrimonio fosse l’unico elemento che determina l’applicazione dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e che, pertanto, le situazioni rientranti in dette disposizioni fossero in effetti comparabili. Orbene, se il Tribunale avesse preso in considerazione il complesso degli elementi che caratterizzano tali situazioni, avrebbe dovuto constatare la sussistenza di una differenza sostanziale e oggettiva tra i funzionari in servizio e quelli che hanno cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione, derivante dalla rispettiva situazione giuridica di tali funzionari, in particolare alla luce dei diritti e degli obblighi professionali ai quali i primi, al contrario dei secondi, sono tenuti in forza delle disposizioni statutarie per tutta la durata del loro servizio.

90

In particolare, sia la Commissione che il Consiglio mettono in evidenza, segnatamente, il fatto che il funzionario in servizio, al contrario degli ex funzionari che non hanno più l’obbligo di lavorare, deve versare contributi al regime pensionistico, percepisce uno stipendio base superiore alla pensione di anzianità che gli sarà concessa quando sarà collocato a riposo, ha l’obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio e ha diritto ad indennità di dislocazione, espatrio e di viaggio. La Commissione aggiunge che gli ex funzionari non sono più coperti dal regime comune di assicurazione contro le malattie per gli infortuni professionali. Detta istituzione rileva inoltre che, contrariamente all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, l’articolo 18 del medesimo allegato dispone che la condizione della durata del matrimonio non opera se, nella famiglia del funzionario, dal matrimonio contratto da quest’ultimo prima della cessazione dal servizio nasce un figlio, il che dimostra che le situazioni oggetto di queste due disposizioni sono radicalmente diverse. L’insieme di tali considerazioni dimostrerebbe che la situazione di un ex funzionario che contrae matrimonio non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre è ancora in servizio, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo mediante la concessione della pensione di reversibilità.

91

La Commissione ritiene altresì che la situazione dei funzionari in servizio e quella dei funzionari che hanno cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione si distinguano sul piano personale. Da un lato, i funzionari che si sposano prima della loro cessazione dal servizio sarebbero più giovani dei funzionari rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. Dall’altro, una persona che contrae matrimonio con un funzionario in pensione si potrebbe già considerare in una situazione di indipendenza economica, cosicché il decesso di tale funzionario avrebbe un effetto più limitato rispetto al caso di un funzionario che abbia mantenuto il proprio nucleo familiare dopo il servizio attivo. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che il Tribunale, al punto 51 della prima sentenza impugnata, al punto 50 della seconda sentenza impugnata e al punto 72 della terza sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente il punto 69 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119). Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la capacità economica del coniuge superstite potrebbe invece costituire un elemento rilevante per il legislatore dell’Unione in sede di fissazione dei criteri per la concessione della pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, tenuto conto delle circostanze in cui il matrimonio ha avuto luogo.

92

La Commissione e il Consiglio aggiungono che il Tribunale si è erroneamente rifiutato, al punto 56 della prima sentenza impugnata, al punto 55 della seconda sentenza impugnata e, per quanto riguarda la Commissione, al punto 77 della terza sentenza impugnata, di trarre le conseguenze dal punto 33 della sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo‑Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47), nella misura in cui il Tribunale, in quest’ultima sentenza, ha evidenziato la differenza tra le situazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto, in quanto la logica sottesa alla medesima sentenza sarebbe trasponibile alle presenti cause nonostante la differenza dei fatti all’origine delle rispettive controversie in questione.

93

La Commissione sostiene peraltro che, al punto 58 della prima sentenza impugnata, al punto 57 della seconda sentenza impugnata e al punto 79 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ignorato, nella sua analisi, la finalità della durata minima del matrimonio prevista agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto, ossia, come risulta dal punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), quella di evitare patti successori e, pertanto, che si contragga matrimonio al solo fine di ottenere l’erogazione di una pensione di reversibilità, senza che a tale matrimonio corrispondano relazioni reali e stabili tra gli interessati. Pertanto, il Tribunale non avrebbe rispettato il criterio secondo cui, nel valutare la comparabilità delle situazioni, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che le caratterizzano nonché l’insieme delle norme di diritto che disciplinano le posizioni di ciascuna delle situazioni da confrontare. In particolare, ritenendo, in questi stessi punti delle tre sentenze impugnate, che un matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio non modifichi in modo sostanziale la situazione di un coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali rispetto alla situazione oggetto dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, il Tribunale avrebbe, oltre all’assenza totale di motivazione alla base di tale considerazione, ignorato il rischio che un siffatto matrimonio sia il pretesto per la stipula di patti successori.

94

VW, BT, sostenuta dall’AIACE Internationale, e RN contestano tale argomento.

Giudizio della Corte

95

In via preliminare, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata [sentenza del 2 settembre 2021, Stato belga (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

96

Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta [sentenza del 2 settembre 2021, Stato belga (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

97

È alla luce della succitata giurisprudenza che occorre esaminare le affermazioni della Commissione e del Consiglio, sostenute dal Parlamento, secondo le quali il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nelle sentenze impugnate, che le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto siano comparabili e che sussista una disparità di trattamento di tali situazioni comparabili sulla base della data del matrimonio.

98

A questo proposito, occorre rilevare che, ai punti 51, 52 e 55 della prima sentenza impugnata, ai punti 50, 51 e 54 della seconda sentenza impugnata e ai punti 72, 73 e 76 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto hanno ad oggetto, fatto salvo il rispetto della condizione di durata minima del matrimonio, la concessione di pensioni di reversibilità al coniuge superstite in funzione soltanto della natura giuridica dei vincoli che univano tale coniuge al coniuge deceduto. Il Tribunale ha altresì indicato che tali disposizioni perseguono l’obiettivo di concedere al coniuge superstite un reddito sostitutivo destinato a compensare parzialmente la perdita dei redditi del coniuge deceduto, essendo quest’ultimo un ex funzionario non più in servizio e che non versa più contributi al regime pensionistico dell’Unione.

99

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che queste due disposizioni dell’allegato VIII dello statuto avessero un oggetto e uno scopo sostanzialmente identici alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 96 della presente sentenza e ricordata dallo stesso Tribunale al punto 44 della prima e della seconda sentenza impugnata, nonché al punto 66 della terza sentenza impugnata. Secondo il Tribunale, il principale elemento che caratterizza le pensioni di reversibilità di cui trattasi risiede nella natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite, in quanto persona alla quale dette disposizioni conferiscono un diritto, all’ex funzionario deceduto. Sempre secondo il Tribunale, la sola differenza nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto riguarda la condizione di durata minima del matrimonio, la quale è a sua volta condizionata dalla data della celebrazione del matrimonio alla luce della posizione statutaria del funzionario a tale data, come risulta inequivocabilmente dal punto 53 della prima sentenza impugnata, dal punto 52 della seconda sentenza impugnata e dal punto 74 della terza sentenza impugnata.

100

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, da un lato, al punto 59 della prima sentenza impugnata, al punto 58 della seconda sentenza impugnata e al punto 80 della terza sentenza impugnata, che le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto erano comparabili e, dall’altro, ai punti 53 e 60 della prima sentenza impugnata, ai punti 52 e 59 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti 74 e 81 della terza sentenza impugnata, che le situazioni oggetto di tali disposizioni si distinguevano soltanto per la data di celebrazione del matrimonio rispetto alla posizione statutaria del funzionario.

101

La Commissione e il Consiglio, sostenuti dal Parlamento, affermano tuttavia, in primo luogo, che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto differiscono in modo sostanziale e oggettivo per il fatto che, proprio alla data del matrimonio, il funzionario era, nell’ambito della prima disposizione, ancora al servizio di un’istituzione dell’Unione, mentre non lo era più nell’ambito della seconda disposizione. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di tener sufficientemente conto di tale elemento qualificativo nella sua valutazione della comparabilità delle situazioni.

102

Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 54 della prima sentenza impugnata, al punto 53 della seconda sentenza impugnata e al punto 75 della terza sentenza impugnata, la natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite al funzionario deceduto non differisce a seconda che, alla data del matrimonio, i funzionari svolgessero o meno un’attività lavorativa e a seconda dell’ammontare dei contributi al regime pensionistico dell’Unione versati o eventualmente ancora dovuti. Del pari, come constatato dal Tribunale al punto 58 della prima sentenza impugnata, al punto 57 della seconda sentenza impugnata e al punto 79 della terza sentenza impugnata, la circostanza che il funzionario defunto si sia sposato prima o dopo la sua cessazione dal servizio non è tale da modificare in maniera sostanziale la situazione del coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali, di cui fa parte il diritto ad una pensione di reversibilità come reddito sostitutivo.

103

Infatti, occorre sottolineare che la data di celebrazione del matrimonio è determinata unicamente dalla volontà dei futuri coniugi. Tale decisione deriva da una libera scelta operata dal funzionario sulla base di molteplici considerazioni che non implicano necessariamente né unicamente la presa in considerazione delle circostanze connesse all’esercizio o meno di un’attività professionale. Contrariamente a quanto affermano la Commissione e il Consiglio, il fatto che tale funzionario sia stato o meno in servizio a tale data non può pertanto avere un’incidenza determinante sulla valutazione della comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dei criteri ricordati al punto 96 della presente sentenza e, in particolare, dell’oggetto e dello scopo degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto, quali ricordati al punto 98 della presente sentenza. A tal riguardo, il ragionamento del Tribunale, ricordato al punto precedente, si basa, in sostanza, su tale oggetto, su tale scopo e su tale elemento principale.

104

È vero che, come risulta dal punto 99 della presente sentenza, la posizione statutaria del funzionario alla data della celebrazione del matrimonio incide sulla condizione di durata minima del matrimonio stesso. Mentre la durata richiesta è di un solo anno nel caso in cui il matrimonio sia contratto quando il funzionario è ancora in servizio, essa aumenta fino a cinque anni nel caso in cui il funzionario contragga matrimonio dopo aver cessato di essere al servizio di un’istituzione dell’Unione.

105

Tuttavia, come giustamente rilevato da VW e come risulta dai punti 102 e 103 della presente sentenza, né la posizione statutaria del funzionario né la data di celebrazione del matrimonio sono elementi pertinenti nella fase della comparabilità delle situazioni, in quanto sono prive di un nesso diretto con l’oggetto, lo scopo e il principale elemento caratteristico del diritto a una pensione di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto.

106

È per questo motivo che occorre ritenere, in analogia con quanto la Corte ha rilevato, a proposito della pensione di reversibilità prevista dall’articolo 17 dell’allegato VIII dello statuto, al punto 70 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il beneficio della pensione di reversibilità dipende «soltanto» dalla natura giuridica dei vincoli che univano la persona interessata al funzionario deceduto, e ciò sebbene la Corte abbia riconosciuto, al punto 89 di detta sentenza, che la durata minima del matrimonio è anch’essa una condizione affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità.

107

Infatti, è la natura giuridica dei vincoli tra i coniugi che sta alla base del regime delle pensioni di reversibilità della funzione pubblica dell’Unione, in quanto tale condizione di concessione è comune all’insieme delle pensioni di reversibilità di cui agli articoli da 17 a 20 e all’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto. La condizione di durata minima del matrimonio, dal canto suo, riveste carattere accessorio rispetto alla condizione relativa alla natura giuridica dei vincoli tra i coniugi, in quanto essa mira soltanto a specificare per quanto tempo deve essere durato il rapporto giuridico ai fini della concessione della pensione di reversibilità. Inoltre, tale condizione accessoria non compare in alcune delle pensioni di reversibilità, come quelle previste agli articoli 19 e 27 dell’allegato VIII dello statuto.

108

Giustamente, quindi, il Tribunale, ai punti 52 e 54 della prima sentenza impugnata, ai punti 51 e 53 della seconda sentenza impugnata e ai punti 73 e 75 della terza sentenza impugnata, ha insistito, nella sua motivazione, sull’importanza del vincolo giuridico tra i coniugi quale elemento principale che caratterizza il regime pensionistico di reversibilità dell’Unione e ha concluso per l’irrilevanza della posizione statutaria del funzionario su tale vincolo.

109

La Commissione e il Consiglio sostengono, in secondo luogo, che la situazione di un ex funzionario che contrae matrimonio non richiede, con la stessa evidenza del caso del funzionario che contrae matrimonio mentre è ancora in servizio, che al coniuge superstite sia offerto un reddito sostitutivo. A tal riguardo, è sufficiente ricordare, come giustamente indicato dal Tribunale al punto 58 della prima sentenza impugnata, al punto 57 della seconda sentenza impugnata e al punto 79 della terza sentenza impugnata, facendo riferimento al punto 69 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che il diritto alle pensioni di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto non è soggetto a condizioni relative alle risorse o al patrimonio tali da delineare un’incapacità del coniuge superstite a far fronte alle proprie necessità e da dimostrare così la sua precedente dipendenza economica nei confronti del deceduto.

110

La Commissione sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della finalità della durata minima del matrimonio prevista agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto e che consisterebbe, come risulterebbe dal punto 89 della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), nell’evitare la stipula di patti successori fraudolenti o abusivi. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che detto aspetto non è rilevante nella fase della comparabilità delle situazioni. Tale argomento si riferisce infatti alla giustificazione della durata più o meno rilevante richiesta per il matrimonio, cosicché esso può intervenire solo nella fase della valutazione del carattere proporzionato dell’eventuale disparità di trattamento constatata.

111

Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui la mancanza di comparabilità delle situazioni sarebbe altresì dimostrata dal fatto che, contrariamente a quanto previsto all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, la condizione di durata minima del matrimonio cessa di operare, in forza dell’articolo 18 di tale allegato, quando il coniuge superstite provvede o ha provveduto alle necessità dei figli dell’ex funzionario, tale elemento è irrilevante per la valutazione della comparabilità delle situazioni contemplate da questi due articoli. Infatti, la condizione relativa al mantenimento dei figli, prevista soltanto all’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, riveste, per analogia con quanto indicato ai punti 104 e 106 della presente sentenza, lo stesso carattere accessorio della condizione relativa alla durata minima del matrimonio alla quale si sostituisce. Essa è quindi priva di nesso diretto con l’oggetto, lo scopo e il principale elemento caratteristico del diritto ad una pensione di reversibilità di cui agli articoli 18 e 20 di detto allegato.

112

Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e dal Consiglio, sostenuti dal Parlamento, le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto, ai punti 59 e 60 della prima sentenza impugnata, ai punti 58 e 59 della seconda sentenza impugnata e ai punti 80 e 81 della terza sentenza impugnata non sono viziate da errore di diritto.

113

In tali circostanze, occorre qualificare come inoperante l’argomento della Commissione e del Consiglio, secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato, al punto 56 della prima sentenza impugnata, al punto 55 della seconda sentenza impugnata e, per quanto riguarda la Commissione, al punto 77 della terza sentenza impugnata, di trarre le conseguenze dal punto 33 della sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo‑Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47). Infatti, anche supponendo che tale argomento sia fondato, le conclusioni del Tribunale relative alla comparabilità delle situazioni trovano sufficiente fondamento sulla motivazione figurante rispettivamente ai punti da 51 a 55 e 58 della prima sentenza impugnata, ai punti da 50 a 54 e 57 della seconda sentenza impugnata e ai punti da 72 a 76 e 79 della terza sentenza impugnata, indipendentemente dalle considerazioni esposte, rispettivamente, ai punti 56, 57 e 77 di tali sentenze.

114

Ne consegue che occorre respingere in quanto infondati la terza parte del primo motivo e il secondo motivo nella causa C‑116/21 P, la terza parte del primo motivo e le prime due parti del secondo motivo nella causa C‑117/21 P, la terza parte del secondo motivo e le prime due parti del terzo motivo nella causa C‑118/21 P, nonché il primo motivo nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P.

Sulle prime due parti del primo motivo nelle cause C‑116/21 P e C‑117/21 P, sulle prime due parti del secondo motivo nella causa C‑118/21 P nonché sul secondo motivo nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P

Argomenti delle parti

115

Con tali motivi, la Commissione e, in subordine, il Consiglio contestano, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, nelle sentenze impugnate, un errore di diritto per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale.

116

Queste due istituzioni, sostenute dal Parlamento, ritengono che, alla seconda frase del punto 48 delle prime due sentenze impugnate e, per quanto riguarda la Commissione, del punto 70 della terza sentenza impugnata, il Tribunale abbia applicato una giurisprudenza dell’Unione elaborata nel contesto radicalmente diverso delle scelte di politica del personale in situazioni in cui il legislatore ha a disposizione più opzioni. In tal senso, il Tribunale, segnatamente al punto 80 della prima sentenza impugnata, al punto 84 della seconda sentenza impugnata e, per quanto riguarda la Commissione, al punto 105 della terza sentenza impugnata, avrebbe erroneamente concluso per il carattere semplicemente «irragionevole» della scelta del legislatore dell’Unione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. Così facendo, esso avrebbe effettuato un controllo che andava oltre il carattere «manifestamente inopportuno o inadeguato» della misura in questione rispetto all’obiettivo perseguito dalle istituzioni competenti, vale a dire, nel caso di specie, prevenire l’abuso di diritto e le frodi, nonché preservare le finanze dell’Unione. Il Tribunale avrebbe in tal modo sostituito la propria valutazione a quella del legislatore dell’Unione e avrebbe quindi ecceduto i limiti del controllo di legittimità.

117

Per quanto riguarda l’obiettivo di preservare le finanze dell’Unione, il Consiglio contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce di tale obiettivo inteso in senso ampio, in relazione all’obiettivo della lotta contro la frode. Oltre al fatto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se tale disposizione fosse manifestamente inadeguata alla luce di tali obiettivi, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 83 della prima sentenza impugnata e al punto 87 della seconda sentenza impugnata, che, anche in assenza di detta disposizione, l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione non sarebbe compromesso. L’Unione ha dovuto infatti elaborare un sistema in grado di evitare situazioni fraudolente derivanti da matrimoni di comodo contratti da funzionari dell’Unione in pensione.

118

La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale, pur avendo affermato di basare la propria valutazione sulla legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII sugli articoli 20 e 21 della Carta, si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può, in ogni caso, fondarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso specifico. Infatti, il Tribunale avrebbe evidenziato il particolare svantaggio di cui talune persone possono essere vittime e avrebbe inoltre fondato la propria argomentazione sulla particolarità delle circostanze di fatto del caso di specie, ai punti 77 e 78 della prima sentenza impugnata, al punto 81 della seconda sentenza impugnata e ai punti da 101 a 103 della terza sentenza impugnata, per dichiarare illegittimo l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto.

119

VW ritiene che, contestando al Tribunale di aver accertato il carattere «irragionevole» della scelta operata dal legislatore dell’Unione, la Commissione e il Consiglio interpretino erroneamente la prima sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe infatti proceduto, ai punti da 69 a 74 di detta sentenza, all’esame del carattere «manifestamente irragionevole» di tale scelta, inteso nel senso di «inadeguato». Ritenendo che il Tribunale abbia seguito la logica corretta dell’esame di proporzionalità quale risulta dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, VW sostiene che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, anche riconoscendo come legittimo l’obiettivo della lotta alle frodi, la misura volta ad imporre, sulla base di una presunzione assoluta, una durata minima del matrimonio cinque volte superiore a quella richiesta dall’articolo 18 di detto allegato, era manifestamente inadeguata e andava al di là di quanto necessario per garantire l’assenza di frodi.

120

Peraltro, VW considera che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale, al di là delle considerazioni relative alla sua situazione di fatto e di famiglia, ha indicato, al punto 61 della prima sentenza impugnata, che la differenza di trattamento comportava uno svantaggio non solo per essa stessa, ma, più in generale, per tutti i coniugi superstiti di un ex funzionario che si siano sposati dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo e, pertanto, per tutti i coniugi superstiti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto.

121

BT, sostenuta dall’AIACE Internationale, considera parimenti che il Tribunale si è espresso, al punto 61 della seconda sentenza impugnata, in termini generici senza considerare specificamente il suo caso e senza trarre argomenti dalle circostanze di fatto del caso di specie.

122

Inoltre, BT afferma che, proprio come la Corte ha considerato, nella sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), che la condizione di durata minima del matrimonio di un anno di cui agli articoli 17 e 18 dell’allegato VIII dello statuto non sembrava discriminatoria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo della pensione di reversibilità, il Tribunale era tenuto a verificare se la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni di cui all’articolo 20 di detto allegato non fosse discriminatoria, manifestamente inadeguata e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore dell’Unione. Orbene, nella seconda sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe effettuato tale esame nel dettaglio.

123

RN sostiene che l’argomento della Commissione relativo alla violazione, da parte del Tribunale, della portata del suo potere giurisdizionale manca di chiarezza ed è, pertanto, irricevibile, in quanto la Commissione non precisa con riferimento a quale obiettivo perseguito dalla pensione di reversibilità avrebbe dovuto essere svolto l’esame della legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. In ogni caso, RN ritiene che il Tribunale abbia valutato la situazione dei coniugi superstiti alla luce dell’obiettivo diretto a compensare, a vantaggio di tali coniugi, la perdita di reddito derivante dal decesso dell’ex funzionario.

124

RN afferma inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale, in sede di valutazione della validità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, non ha semplicemente preso in considerazione l’applicazione di detta disposizione al caso di specie, ma ha rilevato, ai punti 83 e 103 della terza sentenza impugnata, che tale disposizione comportava uno svantaggio particolare per un’intera categoria di persone, vale a dire i coniugi superstiti che abbiano sposato un ex funzionario.

Giudizio della Corte

125

In via preliminare, occorre constatare che, contrariamente a quanto affermato da RN, l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale ha travisato la portata del suo controllo giurisdizionale non è privo di chiarezza e non è, pertanto, irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 43 della presente sentenza. Infatti, con tale argomento, detta istituzione contesta al Tribunale di non aver applicato correttamente il criterio alla luce del quale doveva essere valutata la legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto.

126

Nel merito, va rilevato che il Tribunale ha ricordato, ai punti da 46 a 48 della prima e della seconda sentenza impugnata e ai punti da 68 a 70 della terza sentenza impugnata, i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e la giurisprudenza applicabile ai fini del controllo della proporzionalità di una disparità di trattamento. Esso ha poi dichiarato, al punto 49 della prima e della seconda sentenza impugnata nonché al punto 71 della terza sentenza impugnata, che, se le situazioni contemplate rispettivamente dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto erano comparabili, occorreva allora verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la disparità di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. Avendo concluso per la comparabilità delle situazioni, ha effettuato tale analisi a partire dal punto 65 della prima sentenza impugnata, dal punto 66 della seconda sentenza impugnata e dal punto 90 della terza sentenza impugnata.

127

Orbene, come dedotto dalla Commissione e dal Consiglio, sostenuti dal Parlamento, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento, come sancito dall’articolo 20 della Carta, è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

128

Tale giurisprudenza deve essere considerata applicabile nel contesto della verifica del requisito di proporzionalità imposto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

129

Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, al punto 49 della prima e della seconda sentenza impugnata nonché al punto 71 della terza sentenza impugnata, di dover verificare se non apparisse irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la disparità di trattamento istituita potesse essere appropriata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla condizione relativa alla durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto. Orbene, esso avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione operata in tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, non apparisse arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito. In tal modo, esso ha violato la portata del proprio controllo giurisdizionale, procedendo in modo errato all’esame del requisito di proporzionalità e ha quindi commesso un errore di diritto. Infatti, senza tale errore, il Tribunale sarebbe stato indotto ad adottare un ragionamento diverso e a pervenire eventualmente a conclusioni diverse da quelle alle quali è giunto ai punti 80, 85 e 87 della prima sentenza impugnata, ai punti 84, 90 e 92 della seconda sentenza impugnata nonché ai punti 105, 110 e 112 della terza sentenza impugnata.

130

Tale violazione del controllo giurisdizionale si è parimenti ripercossa sul punto 69 della prima sentenza impugnata, sul punto 71 della seconda sentenza impugnata e sul punto 94 della terza sentenza impugnata. Il Tribunale si è infatti dedicato ad esaminare, a partire dai suddetti punti, se la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, considerata isolatamente e indipendentemente da quella di un anno prevista all’articolo 18 di detto allegato, fosse, nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, proporzionata nel senso che essa non eccedesse manifestamente quanto necessario per realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Orbene, come risulta dal punto 128 della presente sentenza, anche nell’ambito della suddetta disposizione della Carta, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare se la disparità constatata nel caso di specie, vale a dire il fatto che la condizione di durata minima del matrimonio, nelle situazioni oggetto dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, è cinque volte superiore a quella prevista per le situazioni oggetto dell’articolo 18 di detto allegato, anche qualora tutte le predette situazioni fossero comparabili, dovesse essere considerata arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo, comune alle due disposizioni in parola, perseguito dal legislatore dell’Unione.

131

Ciò premesso, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dalla Commissione e dal Consiglio, occorre accogliere le prime due parti del primo motivo di impugnazione nelle cause C‑116/21 P e C‑117/21 P, le prime due parti del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑118/21 P nonché il secondo motivo di impugnazione nelle cause C‑138/21 P e C‑139/21 P.

132

Pertanto, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo nella causa C‑116/21 P, la terza parte del secondo motivo e il terzo motivo nella causa C‑117/21 P, la terza parte del terzo motivo e il quarto motivo nella causa C‑118/21 P, il terzo e il quarto motivo nella causa C‑138/21 P nonché il terzo motivo nella causa C‑139/21 P, occorre accogliere le impugnazioni e annullare le tre sentenze impugnate.

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

133

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

134

Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che i ricorsi di annullamento nelle cause T‑243/18, T‑315/19 e T‑442/17 RENV sono fondati su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, occorre considerare che lo stato degli atti consente di statuire definitivamente su detti ricorsi.

135

Affinché la Corte disponesse del fascicolo completo delle cause a tal fine, il cancelliere della Corte, su domanda in tal senso del giudice relatore, ha chiesto alla cancelleria del Tribunale, il 21 gennaio 2022, la trasmissione della registrazione sonora delle udienze tenutesi nelle cause T‑243/18 e T‑315/19. La cancelleria del Tribunale ha risposto favorevolmente a tale domanda il 25 gennaio 2022.

Sul ricorso nella causa T‑243/18

136

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, nella causa T‑243/18, VW ha dedotto, in sostanza, due motivi vertenti, in via principale, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e, in subordine, su un’errata interpretazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto. Essa ha altresì eccepito, in ulteriore subordine, l’illegittimità di tale disposizione per violazione del principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta.

Sul primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto

137

Con il suo primo motivo, nella causa T‑243/18, VW sostiene che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, sanciti rispettivamente all’articolo 20 e all’articolo 52 della Carta, in quanto, imponendo una condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni, mentre l’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto prevede una durata di un solo anno, la priva indebitamente del beneficio di una pensione di reversibilità.

138

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

139

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

140

Peraltro, il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione (sentenza del 29 ottobre 2020, Veselības ministrija, C‑243/19, EU:C:2020:872, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Questi due principi sono altresì richiamati all’articolo 1 quinquies dello statuto.

141

La Corte ha già dichiarato che il divieto di ogni discriminazione fondata sull’età riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione. Sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, tale divieto è di per sé sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale nell’ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso deve valere per il principio generale di parità di trattamento o di uguaglianza davanti alla legge di cui all’articolo 20 della Carta.

142

Come già indicato al punto 95 della presente sentenza, il principio generale della parità di trattamento impone che il legislatore dell’Unione, nel rispetto dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non tratti situazioni analoghe in maniera diversa e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

143

Come è stato osservato al punto 96 della presente sentenza, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta.

144

Inoltre, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte, menzionata al punto 127 della presente sentenza, secondo la quale, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento è violato solo nel caso in cui il legislatore dell’Unione operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione.

145

È in considerazione di tale giurisprudenza e dei requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta che occorre esaminare l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, sollevata da VW, nella causa T‑243/18, alla luce degli articoli 20 e 52 della Carta.

146

Per quanto riguarda, in primo luogo, la comparabilità delle situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto, occorre considerare, per i motivi indicati ai punti da 98 a 113 della presente sentenza, che tali situazioni sono comparabili.

147

In secondo luogo, occorre constatare che, prevedendo in tali disposizioni dell’allegato VIII dello statuto durate minime del matrimonio diverse, il legislatore dell’Unione ha trattato in modo diverso situazioni analoghe.

148

In terzo luogo, occorre esaminare se tale disparità di trattamento sia conforme all’articolo 20 della Carta in quanto soddisfa i criteri enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa e richiamati al punto 139 della presente sentenza.

149

Anzitutto, è pacifico che detta disparità di trattamento sia prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, dal momento che essa risulta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato. Tali disposizioni del diritto dell’Unione prevedono condizioni minime di durata del matrimonio quantificate con precisione, che definiscono la portata della limitazione all’esercizio del diritto alla parità di trattamento (v., per quanto riguarda la portata del requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

150

Inoltre, la limitazione apportata al regime pensionistico di reversibilità dalla disparità di trattamento di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale del principio della parità di trattamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Infatti, la limitazione in parola non rimette in discussione detto principio in quanto tale, poiché riguarda solo la questione, limitata, della condizione minima di durata del matrimonio che i coniugi superstiti di funzionari o di ex funzionari deceduti devono soddisfare per poter beneficiare di una pensione di reversibilità, fermo restando che tali coniugi non sono privati della possibilità di beneficiare di una pensione siffatta in ciascuna delle fattispecie previste agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto.

151

In più, detta limitazione risponde a un obiettivo di interesse generale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire quello di prevenire gli abusi di diritto e le frodi, in quanto il loro divieto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che i soggetti dell’ordinamento sono tenuti a rispettare (sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49). La Corte ha, infatti, già statuito che la condizione che il matrimonio sia durato per un certo tempo affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 89). Si tratta di un criterio uniforme e indistintamente applicabile a tutti i coniugi superstiti contemplati dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto, il cui scopo non è quello di presumere l’esistenza di abusi o di frodi in capo ai coniugi superstiti, bensì di prevenire la commissione di simili abusi o frodi.

152

Infine, per quanto riguarda il criterio di proporzionalità, è necessario, nell’ambito del controllo di legittimità di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del principio di parità di trattamento e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione in relazione alle norme statutarie, verificare, come sottolineato ai punti 127 e 144 della presente sentenza, se imponendo una durata minima del matrimonio di cinque anni ai coniugi superstiti che hanno sposato un funzionario dopo la sua cessazione dal servizio, mentre tale durata minima è, ai sensi dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, di un solo anno in caso di matrimonio con un funzionario ancora in servizio, l’articolo 20 di detto allegato preveda una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di interesse generale di cui al punto precedente della presente sentenza.

153

La Corte ha già dichiarato che la condizione di durata minima di un anno prevista all’articolo 17 dell’allegato VIII dello statuto non è né arbitraria né manifestamente inadeguata alla luce di tale obiettivo, e tale conclusione vale, mutatis mutandis, per la condizione di durata minima di un anno prevista all’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 90).

154

Come indicato in sostanza dalla Commissione, sostenuta dal Consiglio e dal Parlamento, nelle sue memorie e durante l’udienza dinanzi al Tribunale, non appare né arbitrario né manifestamente inadeguato esigere, all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, una durata minima del matrimonio più lunga rispetto a quella prevista all’articolo 18 di detto allegato. Infatti, nell’ipotesi contemplata dal medesimo articolo 20, caratterizzata dal fatto che il matrimonio è contratto dopo la cessazione dal servizio del funzionario, l’istigazione agli abusi o alla frode può essere favorita dalla maggiore prevedibilità e dalla maggiore prossimità del decesso del funzionario, dal momento che, come nel caso di specie, tale cessazione interviene per effetto del collocamento a riposo, ai sensi dell’articolo 52 dello statuto.

155

In tali circostanze, occorre considerare che, fissando all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto una durata minima del matrimonio di cinque anni al fine di prevenire gli abusi e le frodi, mentre tale durata è di un solo anno nelle situazioni contemplate dall’articolo 18 di detto allegato, il legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli appartiene, non ha operato alcuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata.

156

Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario esaminare l’obiettivo di preservare gli interessi finanziari dell’Unione, dedotto dalla Commissione nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, la disparità di trattamento istituita all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto è conforme all’articolo 20 della Carta.

157

Pertanto, occorre respingere il primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto.

Sul secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto e su un’eccezione di illegittimità di tale disposizione

158

Con il suo secondo motivo, nella causa T‑243/18, VW sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto, in quanto, secondo VW, tale disposizione può essere interpretata solo nel senso che essa riguarda la situazione di un matrimonio intervenuto dopo il divorzio tra persone diverse. In subordine, VW eccepisce l’illegittimità di detta disposizione in quanto viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità sanciti rispettivamente all’articolo 20 e all’articolo 52 della Carta.

159

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento facendo riferimento, in particolare, alla chiara formulazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto. Avendo eccepito, nel controricorso, l’irricevibilità del secondo motivo, la Commissione ha dichiarato, nella controreplica, di rinunciare a tale eccezione di irricevibilità in relazione alla parte principale di detto motivo, mantenendola invece per quanto riguarda la parte subordinata dello stesso motivo. A quest’ultimo proposito, essa afferma, in particolare, che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto è irricevibile a causa della mancanza di chiarezza dell’atto introduttivo quanto a tale parte del secondo motivo.

160

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’errore di diritto asseritamente commesso dalla Commissione nell’interpretazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto, occorre rilevare, come sottolineato dalla Commissione nel suo controricorso, che, in forza del suo chiaro tenore letterale, detto articolo disciplina esclusivamente il diritto ad una pensione di reversibilità dei coniugi divorziati di un funzionario o di un ex funzionario. Orbene, senza che sia necessario interpretare l’espressione «contragga nuovo matrimonio», di cui al terzo comma del medesimo articolo, è pacifico che, alla data del decesso del suo coniuge, VW era sposata e non divorziata con un ex funzionario, cosicché essa rientrava, per quanto riguarda il suo diritto a una pensione di reversibilità, non nell’ambito dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto, bensì unicamente nell’articolo 20 di detto allegato. Questo articolo non è, come risulta dal rigetto del primo motivo, viziato da illegittimità e non priva quindi, di per sé, i coniugi superstiti che si trovino nella situazione di VW di poter beneficiare di una pensione di reversibilità, purché soddisfino le condizioni previste dallo stesso articolo 20.

161

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto, occorre ricordare che dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che il ricorso presentato in primo grado deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia con sufficiente chiarezza e precisione al fine di consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. In particolare, le conclusioni del ricorso devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, ordinanza del 3 dicembre 2019, WB/Commissione, C‑271/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:1037, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

162

Orbene, se, da un punto di vista formale, il ricorso di VW distingue due parti nell’ambito del secondo motivo, è giocoforza constatare che gli elementi che dovrebbero corroborare la seconda parte di tale motivo, dedotta in subordine rispetto alla prima parte, sono troppo sommari per consentire al giudice dell’Unione di valutarne l’eventuale fondatezza. Sia il titolo che il contenuto sono costituiti di considerazioni generali che non consentono un esame preciso. In particolare, detto ricorso non spiega affatto in che modo l’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità sanciti rispettivamente dall’articolo 20 e dall’articolo 52 della Carta.

163

Ne consegue che, per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, il ricorso proposto da VW viola i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale ed è, pertanto, irricevibile.

164

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo e, di conseguenza, il ricorso di VW nella causa T‑243/18.

Sul ricorso nella causa T‑315/19

165

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, nella causa T‑315/19, BT, sostenuta dall’AIACE Internationale, ha sollevato due motivi. Il primo motivo verte sull’illegittimità della condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni stabilita dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e il secondo verte sulla violazione dell’articolo 1 quinquies dello statuto.

166

La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, contesta tale argomento.

167

In via preliminare, occorre rilevare che l’intero ragionamento seguito da BT nel suo ricorso dinanzi al Tribunale è fondato, in sostanza, su una violazione, ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età. Infatti, nel suo ricorso, BT deduce, nonostante la presentazione formale articolata su due motivi, un motivo unico vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce di tali principi.

168

Peraltro, occorre rilevare che, nella sua replica e poi nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, BT ha precisato di dedurre anche la violazione del dovere di sollecitudine sancito all’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello statuto. È vero che il ricorso menziona soltanto la violazione dell’articolo 1 quinquies, cosicché si potrebbe ritenere che BT abbia implicitamente fatto riferimento al paragrafo 6 di detto articolo dello statuto. Tuttavia, dall’argomentazione sviluppata da BT nel suo ricorso dinanzi al Tribunale non risulta che essa intendesse contestare una qualsivoglia violazione del dovere di sollecitudine, dato che la sua argomentazione era infatti incentrata soltanto sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età. Occorre inoltre sottolineare al riguardo che, nel suo controricorso, la Commissione non ha inteso il secondo motivo come avente ad oggetto una violazione del dovere di sollecitudine.

169

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 161 della presente sentenza e tenuto conto del fatto che la Commissione ha eccepito, all’udienza dinanzi al Tribunale, l’irricevibilità del motivo fondato sul dovere di sollecitudine, si deve ritenere che il secondo motivo di cui al punto 165 della presente sentenza, così come il primo motivo, non possa essere inteso come comprendente una violazione del dovere di sollecitudine di cui all’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello statuto.

170

Alla luce di tali considerazioni preliminari, occorre esaminare il motivo unico vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età.

171

A tal riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, in quanto fondata sulla violazione del principio della parità di trattamento quale sancito all’articolo 20 della Carta e richiamato all’articolo 1 quinquies dello statuto, occorre rinviare ai punti da 139 a 156 della presente sentenza e respingere, per identità di motivazione, tale prima parte del motivo unico.

172

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, nella parte in cui verte sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sull’età quale sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e richiamato all’articolo 1 quinquies dello statuto, occorre, anzitutto, ricordare, come indicato al punto 146 della presente sentenza, che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto sono comparabili.

173

Inoltre, occorre rilevare che, prevedendo, agli stessi articoli 18 e 20, durate minime di matrimonio diverse, il legislatore dell’Unione ha operato una disparità di trattamento fondata indirettamente sull’età.

174

Infatti, da un lato, come è stato constatato ai punti 99 e 154 della presente sentenza, le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto si distinguono per quanto riguarda la data della celebrazione del matrimonio rispetto alla cessazione dal servizio o meno del funzionario quale risulta dall’articolo 47 dello statuto e, dall’altro, una siffatta cessazione dal servizio interviene, essenzialmente e come risulta in sostanza dall’argomentazione concordante delle parti, per effetto del collocamento a riposo ai sensi dell’articolo 52 dello statuto. Orbene, tenuto conto del fatto che, considerato nella sua applicazione più ampia, detto articolo 52 prevede, come sottolineato da BT nella sua replica dinanzi al Tribunale, che il collocamento a riposo dei funzionari titolari di una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, può avvenire tra i 58 e i 70 anni, si deve constatare che gli ex funzionari di cui al medesimo articolo 20 si sono generalmente sposati in età più avanzata rispetto agli ex funzionari di cui all’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto.

175

Ne consegue che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, stabilisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età del funzionario, fermo restando che il fatto che taluni funzionari possano, in forza dell’articolo 52 dello statuto, essere collocati a riposo e beneficiare di una pensione di anzianità con una differenza di età di 12 anni nei casi più estremi non è sufficiente per negare che tale disparità di trattamento sia effettivamente fondata sull’età (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punti da 26 a 28).

176

Infine, occorre rinviare ai punti da 148 a 154 della presente sentenza e, per gli stessi motivi, concludere, senza che sia necessario esaminare l’obiettivo di preservare gli interessi finanziari dell’Unione, dedotto dalla Commissione nella sua controreplica dinanzi al Tribunale, che la disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età, introdotta all’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, è conforme al principio di non discriminazione fondata sull’età quale sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e richiamato all’articolo 1 quinquies dello statuto.

177

Pertanto, occorre respingere la seconda parte del motivo unico, vertente sull’illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto alla luce del principio di non discriminazione fondata sull’età.

178

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e, di conseguenza, il ricorso di BT nella causa T‑315/19.

Sul ricorso nella causa T‑442/17 RENV

179

In via preliminare, occorre ricordare che la Corte deve statuire definitivamente sul ricorso solo nei limiti della controversia di cui essa resta investita (sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

180

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T‑442/17 RENV, RN ha dedotto tre motivi. Poiché il primo e il terzo motivo sono stati respinti dal Tribunale nella terza sentenza impugnata e RN non ha contestato, nell’ambito di un’impugnazione incidentale, la fondatezza delle parti di tale sentenza dedicate a questi due motivi, l’annullamento di detta sentenza, pronunciato dalla Corte, non rimette in discussione quest’ultima nella parte in cui il Tribunale ha respinto i suddetti motivi. Infatti, RN avrebbe potuto proporre un’impugnazione incidentale che rimettesse in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, del primo e del terzo motivo dedotti in primo grado, poiché l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura dispone che le conclusioni di un’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale, senza limitare la portata di dette conclusioni alla decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo di tale decisione, a differenza dell’articolo 169, paragrafo 1, di detto regolamento, relativo alle conclusioni dell’impugnazione. In assenza di un’impugnazione incidentale siffatta, la terza sentenza impugnata ha pertanto autorità di cosa giudicata nella parte in cui ha respinto il primo e il terzo motivo di ricorso (v., per analogia, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punti 8182 e giurisprudenza ivi citata).

181

Ne consegue che la Corte deve statuire, nell’ambito del ricorso nella causa T‑442/17 RENV, soltanto sul secondo motivo dedotto da RN dinanzi al Tribunale. A tal riguardo, occorre rilevare che la Commissione ha contestato, dinanzi al Tribunale, la ricevibilità del suddetto motivo. Occorre tuttavia respingere tale eccezione di irricevibilità, per gli stessi motivi dedotti dal Tribunale ai punti 62 e 63 della terza sentenza impugnata, i quali non sono stati peraltro contestati dalla Commissione nella sua impugnazione.

182

Alla luce di tali considerazioni preliminari, occorre rilevare che, con il suo secondo motivo, RN deduce che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 18 di detto allegato, è illegittimo in quanto viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sull’età sanciti rispettivamente agli articoli 20 e 21, paragrafo 1, della Carta e richiamati all’articolo 1 quinquies dello statuto, nonché il principio di proporzionalità.

183

La Commissione, sostenuta dal Parlamento, contesta tale argomento.

184

A tal riguardo, occorre rinviare ai punti da 171 a 176 della presente sentenza e respingere, per identità di motivazione, il secondo motivo e, pertanto, il ricorso di RN nella causa T‑442/17 RENV.

Sulle spese

185

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

186

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

187

Poiché VW è rimasta soccombente in seguito all’accoglimento delle impugnazioni e la Commissione nonché il Consiglio hanno rispettivamente chiesto la sua condanna alle spese, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da dette due istituzioni sia in primo grado nella causa T‑243/18 sia nelle presenti impugnazioni nelle cause C‑116/21 P e C‑139/21 P.

188

Poiché BT è rimasta soccombente in seguito all’accoglimento delle impugnazioni e la Commissione nonché il Consiglio hanno rispettivamente chiesto la sua condanna alle spese, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da dette due istituzioni sia in primo grado nella causa T‑315/19 sia nelle presenti impugnazioni nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P.

189

Poiché RN è rimasta soccombente in seguito all’accoglimento dell’impugnazione e la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione sia in primo grado nelle cause F‑104/15 e T‑442/17 RENV sia nelle presenti impugnazioni nella causa C‑118/21 P. Per contro, poiché la Commissione non ha chiesto la condanna di RN alle spese nella causa T‑695/16 P, ciascuna di tali parti deve essere condannata a sopportare le proprie spese in tale causa.

190

L’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte prevede che una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

191

Conformemente a tali disposizioni, il Parlamento e l’AIACE Internationale, intervenienti in primo grado, che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, sopporteranno le proprie spese in tutte le cause nelle quali sono rispettivamente intervenute in primo grado e nelle impugnazioni, ivi comprese, per quanto riguarda il Parlamento, nelle cause F‑104/15 e T‑695/16 P.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, VW/Commissione (T‑243/18, non pubblicata, EU:T:2020:619), del 16 dicembre 2020, BT/Commissione (T‑315/19, non pubblicata, EU:T:2020:622), e del 16 dicembre 2020, RN/Commissione (T‑442/17 RENV, EU:T:2020:618), sono annullate.

2)

I ricorsi di VW nella causa T‑243/18, di BT nella causa T‑315/19 e di RN nella causa T‑442/17 RENV sono respinti.

3)

VW è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea sia nella causa T‑243/18 che nelle cause C‑116/21 P e C‑139/21 P.

4)

BT è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea sia nella causa T‑315/19 che nelle cause C‑117/21 P e C‑138/21 P.

5)

RN è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia nelle cause F‑104/15 e T‑442/17 RENV sia nella causa C‑118/21 P.

6)

La Commissione europea e RN sono condannate a sopportare le proprie spese nella causa T‑695/16 P.

7)

Il Parlamento europeo e l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sono condannati a sopportare le proprie spese in tutte le cause in cui sono intervenuti, rispettivamente, in primo grado e nelle impugnazioni, ivi comprese, per quanto riguarda il Parlamento europeo, nelle cause F‑104/15 e T‑695/16 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.