SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 giugno 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Denuncia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta»

Nella causa C‑99/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2021,

Danske Slagtermestre, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata da H. Sønderby Christensen, advokat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Grønfeldt e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Regno di Danimarca, rappresentato da J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff e L. Teilgård, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Danske Slagtermestre chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1o dicembre 2020, Danske Slagtermestre/Commissione (T‑486/18, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:576), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2018) 2259 final della Commissione, del 19 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.37433 (2017/FC) – Danimarca (in prosieguo: la «decisione controversa»), la quale, al termine della fase di esame preliminare, ha dichiarato che il contributo istituito dalla lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [legge n. 902/2013 recante modifica della legge che stabilisce le regole relative ai contributi dovuti agli operatori del trattamento delle acque reflue (struttura dei contributi per l’eliminazione delle acque reflue, che autorizza l’istituzione di contributi particolari per il trattamento di acque reflue particolarmente inquinate, ecc.)] non conferisce alcun vantaggio selettivo a favore di determinate imprese e non costituisce, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti

2

La ricorrente è un’associazione professionale che dichiara rappresentare piccoli mattatoi, grossisti, macellerie e imprese di trasformazione danesi. Il 26 settembre 2013 ha depositato una denuncia presso la Commissione europea, per il motivo che il Regno di Danimarca, con l’adozione della legge n. 902/2013, avrebbe concesso un aiuto di Stato a favore di grandi mattatoi sotto forma di una riduzione dei contributi per il trattamento delle acque reflue.

3

Prima dell’entrata in vigore di tale legge, la legislazione danese prevedeva un corrispettivo unitario per metro cubo di acqua per tutti i consumatori di acqua collegati allo stesso impianto di depurazione, a prescindere dal loro settore di attività e dai loro consumi. Orbene, la legge n. 902/2013 ha introdotto un modello decrescente a scala che prevede una tariffa per metro cubo di acque reflue fissata in funzione del volume delle acque reflue scaricate (in prosieguo: il «modello a scala»).

4

Il modello a scala è concepito nel seguente modo:

lo scaglione 1 corrisponde ad un consumo di acqua inferiore o uguale a 500 m3 all’anno per bene immobile;

lo scaglione 2 corrisponde alla parte del consumo di acqua compresa tra 500 m3 e 20000 m3 all’anno per bene immobile, e

lo scaglione 3 corrisponde alla parte del consumo di acqua che supera i 20000 m3 all’anno per bene immobile.

5

Gli operatori degli impianti di depurazione fissano la tariffa al metro cubo per ciascuno scaglione, nel seguente modo:

la tariffa al metro cubo per lo scaglione 2 è inferiore del 20% rispetto a quella dello scaglione 1, e

la tariffa al metro cubo per lo scaglione 3 è inferiore del 60% rispetto a quella dello scaglione 1.

6

Nell’ambito del modello a scala, i consumatori che si collocano nello scaglione 3 pagano inizialmente la tariffa prevista per lo scaglione 1 finché il loro consumo di acqua non supera i 500 m3. Essi pagano poi la tariffa prevista per lo scaglione 2, finché il loro consumo non supera i 20000 m3 e, infine, versano il loro contributo per le acque reflue secondo la tariffa prevista per lo scaglione 3.

7

Tra il 10 ottobre 2013 e il 12 settembre 2017, la Commissione ha scambiato informazioni sulla denuncia con la ricorrente e il Regno di Danimarca. Il 23 luglio 2014 e il 25 febbraio 2016 tale istituzione ha inviato lettere di valutazione preliminare alla ricorrente, nelle quali ha ritenuto che la misura in questione non conferisse un vantaggio selettivo e, pertanto, non costituisse un aiuto di Stato.

8

Il 19 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Mentre la ricorrente riteneva che il modello a scala favorisse, sul mercato della macellazione di animali, i grandi mattatoi in Danimarca procurando loro un vantaggio economico costitutivo di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha ritenuto che la nuova tariffa istituita dalla legge n. 902/2013 non procurasse alcun vantaggio particolare a determinate imprese.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

9

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 agosto 2018, la ricorrente ha proposto, a norma dell’articolo 263 TFUE, un ricorso per l’annullamento della decisione controversa.

10

Il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire in tale procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale intervento è stato ammesso.

11

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile, per il motivo che la ricorrente non era legittimata ad agire.

12

Al punto 32 di tale ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che, mentre la prima ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire la legittimazione di qualsiasi persona fisica o giuridica ad agire contro gli atti adottati nei suoi confronti, era in ogni caso priva di pertinenza nel caso di specie, in quanto il Regno di Danimarca era l’unico destinatario della decisione impugnata, era, per contro, opportuno esaminare se la ricorrente fosse legittimata ad agire in base alla seconda o alla terza ipotesi previste da tale disposizione, relative, rispettivamente, alla legittimazione di qualsiasi persona fisica o giuridica ad agire contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente e alla legittimazione di una tale persona ad agire contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

13

A tale proposito, dopo aver constatato, ai punti da 24 a 26 di detta ordinanza, che la decisione controversa non incideva individualmente sulla ricorrente in quanto negoziatrice, il Tribunale, ai punti da 33 a 82 della medesima ordinanza, ha dichiarato che la condizione secondo cui la ricorrente deve essere individualmente interessata da tale decisione non poteva nemmeno essere dedotta da altri elementi e il ricorso proposto nel caso di specie non rientrava, di conseguenza, nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

14

Esso ha poi dichiarato che non poteva essere applicata nemmeno la terza ipotesi prevista da tale disposizione.

15

A tale riguardo, il Tribunale, da un lato, ha considerato, ai punti da 90 a 96 dell’ordinanza impugnata, facendo riferimento, in particolare, ai criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, in prosieguo: la «sentenza Montessori, EU:C:2018:873), che la decisione controversa costituisce un atto regolamentare.

16

Dall’altro lato, ai punti da 97 a 104 di tale ordinanza, esso ha ritenuto che la ricorrente non fosse direttamente interessata da tale atto.

17

A tale proposito, al punto 102 di detta ordinanza, il Tribunale ha fatto riferimento al punto 47 della sentenza Montessori, ai sensi del quale, «dal momento che il requisito relativo all’incidenza diretta richiede che l’atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare se quest’ultimo abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione della Commissione può porlo in una situazione concorrenziale svantaggiosa e, quindi, produrre effetti sulla sua situazione giuridica».

18

Al punto 103 della stessa ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che «nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che i suoi membri, ovvero quali tra essi, fossero concretamente interessati dalla misura in questione né tantomeno quali fossero le conseguenze di quest’ultima sulla loro posizione concorrenziale (v. punti da 71 a 77 [dell’ordinanza impugnata]). La ricorrente non ha dunque provato in modo pertinente che la decisione [controversa] poteva porre i suoi membri in una situazione concorrenziale svantaggiosa e che, di conseguenza, detta decisione incideva direttamente sulla loro situazione giuridica, in particolare sul loro diritto a non subire sul mercato pertinente una concorrenza falsata da detta misura».

19

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 104 a 106 dell’ordinanza impugnata, che, a causa dell’assenza di incidenza diretta, il ricorso doveva essere respinto in quanto irricevibile, senza che fosse necessario esaminare la condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione della decisione controversa.

Conclusioni delle parti

20

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata.

21

La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

22

Il Regno di Danimarca chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di confermare l’ordinanza impugnata.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

23

La Commissione fa valere che le conclusioni formulate dalla ricorrente non sono conformi all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, dal momento che tali conclusioni tendono unicamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata, senza prendere in considerazione la situazione in cui l’impugnazione sarebbe accolta.

24

A tale proposito, va notato che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, «[l]e conclusioni dell’impugnazione devono tendere, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado».

25

Nel caso di specie, la ricorrente chiede formalmente alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata. Sebbene le sue conclusioni non tendano espressamente all’accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, o meglio, a che sia annullata la decisione controversa, esse possono essere considerate unicamente come volte, in sostanza, al medesimo risultato (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 59).

26

Il motivo di irricevibilità relativa alla violazione del regolamento di procedura dedotta dalla Commissione deve, quindi, essere respinto.

Nel merito

27

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo e il secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, vertono su un’errata applicazione della condizione secondo cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dall’atto di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e su una confusione tra tale condizione e quella secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dall’atto di cui trattasi. Il terzo motivo verte sul fatto che i criteri elaborati dalla sentenza Montessori relativi alla condizione dell’incidenza diretta sono soddisfatti nel caso di specie, il quarto, sul fatto che il Tribunale ha erroneamente considerato che la ricorrente non avesse dimostrato che i suoi membri subivano una concorrenza falsata e, il quinto, sul fatto che le valutazioni del Tribunale in merito alla condizione secondo cui la ricorrente deve essere individualmente interessata dalla decisione controversa sono errate in fatto come in diritto.

Sul primo e sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

28

La ricorrente contesta al Tribunale di averla sottoposta, per quanto riguarda l’incidenza diretta, a requisiti che vanno oltre quelli risultanti dall’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE fornita dalla Corte nella sentenza Montessori.

29

Pur citando la sentenza Montessori al punto 102 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale, al punto 103 della stessa, avrebbe travisato gli insegnamenti che ne derivano, poiché ha richiesto alla ricorrente di dimostrare quali dei suoi membri sarebbero concretamente incisi dalla decisione controversa, e poiché esso si è riferito, a sostegno della sua valutazione secondo cui la ricorrente non è direttamente interessata da tale decisione, ai punti da 71 a 77 di detta ordinanza, sebbene tali punti riguardino non la condizione dell’incidenza diretta, bensì quella secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato.

30

Secondo la Commissione, tali censure sono infondate. Il Tribunale avrebbe fedelmente ripreso, al punto 102 dell’ordinanza impugnata, il criterio pertinente contenuto nella sentenza Montessori, prima di considerare, al punto 103 di tale ordinanza, che il ricorso non soddisfaceva tale criterio. Procedendo in tal modo, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto.

31

L’uso, in tale punto 103, del verbo «dimostrare» rifletterebbe correttamente i termini «illustra[re] in modo pertinente», di cui al punto 47 della sentenza Montessori.

32

La situazione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Montessori sarebbe, del resto, diversa da quella della presente causa. La Commissione osserva che tale prima causa riguardava un’esenzione fiscale a favore di entità chiaramente identificate, in un settore di servizi specifico. Ciò spiegherebbe perché la Corte abbia considerato, al punto 50 di tale sentenza, che la circostanza che i ricorrenti avessero asserito, prove a sostegno, che i loro istituti erano situati nelle immediate vicinanze di quelli gestiti, sullo stesso mercato di servizi, da taluni beneficiari del presunto aiuto, era sufficiente per ritenere che la decisione in questione nella suddetta causa fosse idonea a porre i ricorrenti in una situazione concorrenziale svantaggiosa. Per contro, nel caso di specie, la decisione controversa verterebbe su una misura rientrante in un regime fiscale generale, applicabile alle attività di tutte le persone che scaricano acque reflue. La ricorrente non avrebbe spiegato né dimostrato in che modo tale regime porrebbe i suoi membri in una situazione concorrenziale svantaggiosa rispetto ad altre imprese soggette a tale misura. Essa si sarebbe addirittura astenuta dall’identificare il mercato in questione, poiché la sua descrizione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi era troppo vaga.

33

Per quanto riguarda il rinvio, al punto 103 dell’ordinanza impugnata, ai punti da 71 a 77 della stessa, la Commissione osserva che il Tribunale ha esaminato, in tali punti, se la decisione impugnata fosse idonea a porre i membri della ricorrente in una situazione concorrenziale svantaggiosa. Il fatto che tale valutazione fosse pertinente nell’ambito dell’analisi della condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dall’atto di cui trattasi non impedirebbe affatto che le medesime constatazioni siano pertinenti anche per la valutazione della condizione secondo cui il ricorrente deve essere direttamente interessato da tale atto.

34

Risulterebbe, in ogni caso, dai suddetti punti da 71 a 77 che la ricorrente non ha indicato in modo pertinente sotto quale profilo la decisione controversa potrebbe porre i suoi membri in una situazione concorrenziale svantaggiosa.

35

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione della condizione dell’incidenza diretta, la Commissione chiede alla Corte di procedere ad una sostituzione della motivazione dell’ordinanza impugnata constatando che la decisione controversa è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione, cosicché la condizione enunciata all’articolo 263, quarto comma, TFUE relativa all’assenza di siffatte misure non è soddisfatta.

36

A tale proposito, la Commissione osserva che dal punto 105 dell’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale non si è pronunciato su tale condizione. Orbene, la decisione controversa comporterebbe misure di esecuzione. Infatti, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza Montessori, la presente causa riguarderebbe una misura che assoggetta tanto i beneficiari del presunto aiuto quanto i loro concorrenti a un tributo. I concorrenti potrebbero quindi, al pari dei beneficiari del presunto aiuto, proporre un ricorso contro il loro avviso di accertamento dinanzi ai giudici nazionali, il che consentirebbe a questi ultimi di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

37

La Commissione osserva, del resto, che la legge n. 902/2013 impone agli operatori degli impianti di depurazione di fissare ogni anno la tariffa applicabile ai tre scaglioni del modello a scala. Ne conseguirebbe che l’attuazione di tale modello richieda una successiva esecuzione nel diritto danese. Tale diritto richiederebbe, peraltro, che detta fissazione della tariffa sia, in ciascun luogo, approvata dal Consiglio comunale. Pertanto, verrebbe adottato un atto amministrativo impugnabile dinanzi ai giudici nazionali sulla base del rilievo che la fissazione delle tariffe è contraria al diritto dell’Unione. Di conseguenza, anche in tale situazione, la ricorrente avrebbe potuto indurre tali giudici ad interpellare la Corte in forza dell’articolo 267 TFUE. Inoltre, i membri della ricorrente potrebbero proporre un’azione di accertamento dinanzi ai giudici danesi per contestare la compatibilità della legge n. 902/2013 con il diritto dell’Unione.

38

Il Regno di Danimarca sostiene, al pari della Commissione, che il Tribunale ha giustamente respinto il ricorso in quanto irricevibile.

39

Secondo tale Stato membro, la ricorrente interpreta la sentenza Montessori in un modo che indebolisce i requisiti di prova stabiliti dalla Corte in tale sentenza. Al punto 50 della sentenza Montessori, la Corte avrebbe constatato l’incidenza diretta alla luce del fatto che i ricorrenti avevano fornito prove della loro vicinanza geografica con taluni beneficiari del presunto aiuto e dell’esercizio di attività simili sullo stesso mercato. Orbene, nella presente causa, la ricorrente non avrebbe fornito informazioni pertinenti che consentano di ritenere che la situazione concorrenziale dei suoi membri potesse essere pregiudicata.

40

Il Regno di Danimarca aggiunge che, se la Corte dovesse considerare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione della condizione dell’incidenza diretta, l’impugnazione dovrebbe tuttavia essere respinta, poiché la decisione controversa comporta misure di esecuzione.

– Giudizio della Corte

41

La ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 20 gennaio 2022, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑594/19 P, EU:C:2022:40, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

42

Le condizioni di ricevibilità previste da tale disposizione devono essere interpretate alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione di tali condizioni, espressamente previste dal Trattato FUE (sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

43

La presente impugnazione riguarda l’ultima ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, che conferisce la legittimazione ad agire quando l’atto impugnato è un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione e che riguarda direttamente il ricorrente. A tale riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti da 94 a 96 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa, con la quale la Commissione ha rifiutato di qualificare come aiuto di Stato il regime tariffario decrescente dei contributi per il trattamento delle acque reflue introdotto dal legislatore danese, costituisce un atto regolamentare. Tuttavia, esso ha altresì dichiarato, ai punti da 97 a 104 di tale ordinanza, che tale atto non riguarda direttamente la ricorrente. Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 105 e 106 di detta ordinanza, che il ricorso è irricevibile, senza che sia necessario stabilire se tale atto comporti misure di esecuzione.

44

Pertanto, occorre esaminare se il Tribunale, come afferma la ricorrente, abbia commesso un errore di diritto nell’applicazione della condizione dell’incidenza diretta.

45

Tale condizione richiede che siano soddisfatti due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, in secondo luogo, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenza del 13 gennaio 2022, Germania e a./Commissione, da C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

46

Per quanto riguarda il secondo di tali criteri, il Tribunale ha dichiarato, al punto 98 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato nell’ambito della presente impugnazione, che la decisione impugnata, nella parte in cui afferma che il modello a scala introdotto dal Regno di Danimarca nell’ambito del suo regime di contributi per il trattamento delle acque reflue non comporta elementi di aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ha avuto l’effetto, in modo meramente automatico e unicamente in virtù delle norme dell’Unione, di consentire a tale Stato membro di applicare tale modello, senza l’applicazione di altre norme intermedie.

47

Per quanto riguarda il primo criterio di cui al punto 45 della presente sentenza, che riguarda l’incidenza diretta, la Corte ha ricordato al punto 43 della sentenza Montessori che, in materia di aiuti di Stato, la circostanza che una decisione della Commissione lasci impregiudicati gli effetti di una misura nazionale che, secondo quanto prospettato dal ricorrente in una denuncia presentata a detta istituzione, non era compatibile con l’obiettivo di preservare la concorrenza e che lo poneva in una situazione concorrenziale svantaggiosa, consente di concludere che tale decisione incide direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente, in particolare sul suo diritto, risultante dalle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, a non subire una concorrenza falsata da tale misura nazionale.

48

A tale proposito, la Corte ha precisato, ai punti 46 e 47 della sentenza Montessori, che, sebbene l’incidenza diretta sulla situazione giuridica del ricorrente non possa essere dedotta dal solo fatto che possa sussistere un rapporto concorrenziale tra il ricorrente e i beneficiari del presunto aiuto, tale condizione deve, per contro, essere considerata soddisfatta qualora il ricorrente abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato può porlo in una situazione concorrenziale svantaggiosa. La verifica che il Tribunale è tenuto ad effettuare al riguardo non deve, tuttavia, condurre quest’ultimo a pronunciarsi, nella fase dell’esame della ricevibilità del ricorso, in via definitiva sui rapporti concorrenziali tra il ricorrente e i beneficiari del presunto aiuto.

49

La Corte ha, infatti, stabilito un’interpretazione del requisito dell’incidenza diretta che consente alla persona che ha presentato alla Commissione una denuncia in materia di aiuti di Stato di avere accesso al Tribunale affinché quest’ultimo controlli la legittimità della decisione adottata dalla Commissione sulla misura nazionale oggetto di tale denuncia, purché tuttavia tale persona illustri in modo pertinente dinanzi al Tribunale che essa rischia di subire uno svantaggio concorrenziale a causa di tale decisione.

50

Nel caso di specie, la ricorrente si è presentata dinanzi al Tribunale nella sua qualità di associazione professionale di piccoli mattatoi, grossisti, macellerie e imprese di trasformazione danesi. Spettava, pertanto, al Tribunale esaminare se quest’ultima illustrava in modo pertinente le ragioni per cui la decisione controversa, secondo la quale il modello a scala introdotto dal Regno di Danimarca nell’ambito del regime di contributi per il trattamento delle acque reflue è privo di elementi di aiuto di Stato, poteva porre i suoi membri, o quantomeno una parte significativa di questi ultimi, in una situazione concorrenziale svantaggiosa.

51

Dal punto 103 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha basato la sua valutazione secondo cui tale condizione non era soddisfatta sulla considerazione che «la ricorrente non ha dimostrato che i suoi membri, ovvero quali tra essi, fossero concretamente interessati dalla misura in questione né tantomeno quali fossero le conseguenze di quest’ultima sulla loro posizione concorrenziale (v. punti da 17 a 77 [dell’ordinanza impugnata])».

52

Avendo richiesto, quindi, che la ricorrente «dimostrasse» quali effetti anticoncorrenziali fossero «concretamente» prodotti dalla misura nazionale di cui trattasi e, di conseguenza, dalla decisione controversa che consente allo Stato membro interessato di applicare tale misura, il Tribunale, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, ha subordinato la condizione dell’incidenza diretta ad un requisito che eccede quello che deriva dall’interpretazione data dalla Corte a tale condizione nella sentenza Montessori. Infatti, secondo la ponderazione operata dalla Corte per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente, per la persona che ha presentato la denuncia, illustrare in modo pertinente la potenzialità di una situazione concorrenziale svantaggiosa.

53

Avendo pertanto applicato, per quanto riguarda la condizione dell’incidenza diretta, un requisito che non corrisponde alla portata di tale condizione quale prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

54

L’esistenza di tale errore è corroborata dal rinvio che il punto 103 dell’ordinanza impugnata opera ai punti da 71 a 77 della stessa, con i quali il Tribunale ha contestato alla ricorrente di aver omesso di fornire, a sostegno della ricevibilità del suo ricorso, dati concreti relativi, in particolare, alle quote di mercato di cui trattasi detenute dai suoi membri e dai beneficiari del presunto aiuto, ai fatturati e alle entrate dei suoi membri e alla ripercussione dei corrispettivi per il trattamento delle acque reflue sui prezzi che i suoi membri possono effettivamente fatturare ai loro clienti. La ricorrente quindi, ai sensi del punto 77 di tale ordinanza, «non ha dimostrato un effetto concreto del presunto aiuto sui suoi membri e sulla loro posizione concorrenziale sul mercato di cui trattasi».

55

Avendo ritenuto che tali elementi fossero necessari per dimostrare l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, il Tribunale è andato oltre quanto richiesto dalla sentenza Montessori. Infatti, come risulta dai punti 46 e 47 di tale sentenza, l’esame dell’incidenza diretta deve fondarsi non su un’analisi approfondita dei rapporti concorrenziali sul mercato di cui trattasi che consenta di stabilire con precisione la portata del pregiudizio alla concorrenza, bensì su una constatazione prima facie del rischio che la decisione della Commissione, secondo la quale la misura nazionale di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, conduca ad una situazione concorrenziale svantaggiosa per la ricorrente o per i suoi membri.

56

Ne consegue che il primo e il secondo motivo sono fondati.

57

Per quanto riguarda la giurisprudenza dedotta dalla Commissione e dal Regno di Danimarca, secondo cui qualora la motivazione di una decisione del Tribunale riveli una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di quest’ultima appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è in grado di comportare l’annullamento della decisione, e si deve dunque procedere a una sostituzione della motivazione (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 021, Banco Santander/Commissione, C‑52/19 P, EU:C:2021:794, punto 105 e giurisprudenza ivi citata), si deve constatare che detta giurisprudenza non può essere applicata nel caso di specie.

58

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Danimarca, l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile, non risulta fondata per motivi di diritto diversi da quelli presi in considerazione da quest’ultimo.

59

A tale proposito, per quanto riguarda la condizione, invocata da tale istituzione e da detto Stato membro, relativa all’assenza di misure di esecuzione, la Corte ha precisato, ai punti da 63 a 66 della sentenza Montessori, che se è vero che, per i beneficiari di un regime di aiuti, le disposizioni nazionali che istituiscono tale regime e gli atti di attuazione di dette disposizioni, come un avviso di accertamento, costituiscono misure di esecuzione che una decisione, la quale dichiari tale regime incompatibile con il mercato interno o lo dichiari compatibile con il mercato a patto che vengano rispettati gli impegni assunti dallo Stato membro interessato, comporta, tale interpretazione non è applicabile alla situazione dei concorrenti di beneficiari di una misura nazionale che è stata considerata non costitutiva di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, un concorrente del genere non soddisfa i requisiti stabiliti da tale misura per poter beneficiare della medesima. In tali circostanze, sarebbe artificioso obbligare tale concorrente a chiedere alle autorità nazionali di concedergli tale beneficio e a impugnare l’atto di rigetto di detta domanda dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, al fine di indurre quest’ultimo a interrogare la Corte in merito alla validità della decisione della Commissione relativa alla suddetta misura.

60

Nel caso di specie, il beneficio asserito che la Commissione, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto qualificare come aiuto di Stato, consiste nell’istituzione di un regime tariffario decrescente che, secondo l’argomentazione presentata dalla ricorrente, ha come effetto che i grandi mattatoi rientrano, nel modello a scala descritto ai punti 4 e 5 della presente sentenza, in uno scaglione tariffario più favorevole di quello applicato ai piccoli mattatoi. In tali circostanze, come ha sostanzialmente osservato l’avvocato generale ai paragrafi 59 e 60 delle sue conclusioni, sarebbe, analogamente a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Montessori, artificioso, e peraltro contrario all’interesse di una buona amministrazione della giustizia, obbligare la ricorrente o i mattatoi ad essa affiliati a chiedere alle autorità nazionali che attuano tale regime tariffario di accordare ai piccoli mattatoi il beneficio dello scaglione tariffario vantaggioso applicato ai grandi mattatoi, pur sapendo di non avervi diritto, al solo scopo di impugnare l’atto di rigetto di tale domanda dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale e di indurre quest’ultimo a interrogare la Corte in merito alla validità della decisione controversa relativa a detto regime.

61

Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il primo e il secondo motivo e annullare l’ordinanza impugnata.

Sui motivi dal terzo al quinto

62

Poiché l’ordinanza impugnata è annullata sulla base del primo e del secondo motivo, non è necessario esaminare i motivi dal terzo al quinto.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

63

Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

64

La Corte non è in grado, in questa fase del procedimento, di statuire nel merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, dal momento che ciò implicherebbe l’esame di questioni di fatto sulla base di elementi che non sono stati valutati dal Tribunale né dibattuti dinanzi alla Corte.

65

Per contro, la Corte dispone degli elementi necessari per valutare la ricevibilità di tale ricorso. In tali circostanze, occorre statuire definitivamente su tale aspetto procedurale (v., in particolare, per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 66; del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 66, nonché del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punti 3132).

66

A tale proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione controversa costituisce un atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, come precisato dalla Corte ai punti 28, 31 e 32 della sentenza Montessori, gli atti non legislativi della Commissione che, nel settore degli aiuti di Stato, hanno lo scopo di autorizzare o vietare un regime nazionale, rientrano in tale nozione.

67

Occorre constatare, in secondo luogo, che non si può ritenere che la decisione controversa, per le ragioni esposte ai punti 59 e 60 della presente sentenza, comporti misure di esecuzione.

68

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la condizione dell’incidenza diretta, essa richiede, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, che siano cumulativamente soddisfatti due criteri, vale a dire che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione.

69

La decisione controversa, secondo la quale il modello a scala introdotto dal Regno di Danimarca nell’ambito del suo regime di contributi per il trattamento delle acque reflue non comporta elementi di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dispiega i suoi effetti giuridici in modo meramente automatico in forza della sola normativa dell’Unione e senza intervento di altre norme intermedie. Il ricorso soddisfa, di conseguenza, il secondo dei due criteri ricordati al punto precedente.

70

Per quanto riguarda il primo criterio citato al punto 68 della presente sentenza, si deve constatare che la ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale, documenti a sostegno, che diversi membri da essa rappresentati esercitano la stessa attività di un’impresa dominante sul mercato della macellazione di bovini e suini in Danimarca e che quest’ultima è soggetta, in ragione del suo volume elevato di acque reflue, ad un contributo meno elevato di quello che le imprese affiliate alla ricorrente possono pretendere conformemente alla tariffazione a scala istituita in forza della legge n. 902/2013. Essa ha inoltre illustrato, in modo documentato, che l’onere per animale macellato sarebbe nettamente più gravoso per queste ultime di quello che graverebbe sull’impresa dominante, dal momento che le stesse non possono beneficiare dello stesso scaglione del modello a scala.

71

Così facendo, la ricorrente ha illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione controversa può porre, quanto meno una parte significativa dei suoi membri, vale a dire i piccoli mattatoi, in una situazione concorrenziale svantaggiosa.

72

Di conseguenza, la decisione controversa produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, cosicché il ricorso soddisfa anche il primo dei due criteri citati al punto 68 della presente sentenza.

73

Ne consegue che il ricorso di primo grado è ricevibile. Occorre, pertanto, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca nel merito.

Sulle spese

74

Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1o dicembre 2020, Danske Slagtermestre/Commissione (T‑486/18, non pubblicata, EU:T:2020:576), è annullata.

 

2)

Il ricorso in primo grado è ricevibile.

 

3)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.

 

4)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.