SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Segnalazione riguardante un oggetto ricercato – Articolo 38 – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Articolo 39 – Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni – Misure adottate in conformità al diritto nazionale degli Stati membri – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di vietare l’immatricolazione di veicoli segnalati nel SIS II»

Nella causa C‑88/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione dell’8 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2021, nel procedimento

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes, M.J. Ramos e C. Vieira Guerra, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2007, L 205, pag. 63; in prosieguo: la «decisione SIS II»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) dal Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Tribunale amministrativo regionale, divisione di Kaunas, Lituania), in merito alla legittimità della normativa lituana che vieta di iscrivere i veicoli che siano oggetto di una segnalazione in corso nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo: il «SIS II») nel registro nazionale di immatricolazione.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1986/2006

3

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU 2006, L 381, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 26, pag. 34), è così formulato:

«Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della [decisione SIS II], i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE [del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU 1999, L 138, pag. 57)] hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l’immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:

a)

ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;

(...)».

Decisione SIS II

4

I considerando 5, 8 e 13 della decisione SIS II così recitano:

«(5)

Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale.

(...)

(8)

È necessario redigere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all’azione richiesta con le segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.

(...)

(13)

Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per [i quali] sono state fornite. (...) Le segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale dovrebbero essere cancellate automaticamente dopo un periodo di dieci anni. (...)».

5

L’articolo 1 di tale decisione, intitolato «Istituzione e scopo generale del SIS II», così dispone al suo paragrafo 2:

«Scopo del SIS II è, a norma della presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri (…) avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema».

6

L’articolo 3 della medesima decisione, rubricato «Definizioni», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente decisione, si intende per:

“a)

segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di intraprendere un’azione specifica;

b)

“informazioni supplementari”: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:

(…)

ii)

in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata;

(...)».

7

L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della stessa decisione prevede:

«1.   Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale Sirene e per il tramite dell’infrastruttura di comunicazione. (...)

(...)

3.   Alle richieste di informazioni supplementari formulate dagli altri Stati membri è data una risposta quanto più rapida possibile».

8

L’articolo 38 della decisione SIS II, intitolato «Obiettivi e condizioni della segnalazione», così dispone:

«1.   I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel SIS II.

2.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

(...)».

9

L’articolo 39 della decisione SIS II, rubricato «Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni», prevede quanto segue:

«1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione».

10

Sotto il titolo «Termini di conservazione delle segnalazioni relative a oggetti», l’articolo 45 di detta decisione precisa quanto segue:

«1.   Le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel SIS II a norma della presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

(...)

3.   Le segnalazioni relative ad oggetti inserite a norma dell’articolo 38 sono conservate al massimo per dieci anni.

4.   I termini di conservazione di cui [al paragrafo 3] possono essere prorogati, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso, [il paragrafo 3 si applica] anche alla proroga».

11

L’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della medesima decisione prevede quanto segue:

«1.   Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile (...) dell’attualità (...) di inserimento dei dati nel SIS II.

2.   Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito».

Il manuale Sirene

12

L’allegato alla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2013, L 71, pag. 1), come modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017 (GU 2017, L 231, pag. 6; in prosieguo: il «manuale Sirene»), così dispone al suo punto 2.1:

«Definizioni

“Stato membro segnalante”: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II.

“Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro che esegue l’azione richiesta in caso di hit.

(…)».

13

Il manuale Sirene dispone, al suo punto 2.10, intitolato «Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione»:

«Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

Non appena non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio. (...)

(…)».

Diritto lituano

14

Dal punto 25 delle disposizioni del SIS II nazionale della Lituania, approvate con Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-324 «Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo» (Decreto n. 1V-324 del Ministro dell’Interno della Lituania sull’approvazione delle disposizioni del sistema nazionale d’informazione Schengen di seconda generazione della Lituania), del 17 settembre 2007 (Žin., 2007, no 100-4084), risulta che il Dipartimento di Informatica e Comunicazioni del Ministero dell’Interno lituano garantisce l’accesso dell’impresa pubblica Regitra all’elenco dei dati del SIS II che compaiono ai punti 1 e da 3.1 a 3.3 (dati sui veicoli a motore ricercati e sui loro rimorchi, registro nazionale di immatricolazione dei veicoli, documenti di immatricolazione dei veicoli a motore ricercati).

15

L’articolo 27, paragrafo 1, della Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (legge della Repubblica di Lituania, relativa alla sicurezza della circolazione stradale dei veicoli a motore), del 12 ottobre 2000 (Žin., 2000, no 92‑2883), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede che «sono autorizzati a circolare su strade pubbliche in Lituania i veicoli a motore e i loro rimorchi debitamente immatricolati».

16

Il punto 13 delle regole per l’immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, approvate con Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 260 «Dėl kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo» (decreto n. 260 del Ministro dell’Interno lituano, vertente sulle norme relative all’immatricolazione dei veicoli stradali), del 25 maggio 2001 (Žin., 2001, no 48‑1683), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:

«13. L’impresa pubblica Regitra informa la polizia quando:

13.1 il richiedente desidera immatricolare un veicolo:

13.1.1 il cui motore o la cui targa, o il veicolo stesso, siano registrati nel registro dei veicoli ricercati, nel sistema d’informazione Schengen della Lituania o nella banca dati del segretariato generale dell’Interpol;

(...)».

17

Il punto 14 di tali regole per l’immatricolazione dispone quanto segue:

«Dopo aver informato la polizia (...), l’impresa pubblica Regitra esamina le domande di immatricolazione di veicoli dei richiedenti solo al termine dei controlli o delle indagini dei servizi di contrasto (...). I veicoli di cui al punto 13.1.1 di dette regole per l’immatricolazione possono essere immatricolati solo dopo essere stati cancellati dal registro dei veicoli ricercati, dal sistema d’informazione Schengen della Lituania o dalla banca dati del segretariato generale dell’Interpol».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 13 novembre 2015, D.R. ha acquistato un veicolo a motore in Germania, sulla base di un contratto concluso con la AM Transportas, veicolo che in precedenza era stato rubato in Bulgaria.

19

Il 20 novembre successivo, tale veicolo a motore è stato cancellato dal registro di immatricolazione in Germania, poi trasportato in Lituania e rivenduto ad un’altra persona, la cui identità non è precisata nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

20

Il 22 febbraio 2016, quest’altra persona ha inteso immatricolare detto veicolo a motore in Lituania presso la Regitra, l’impresa pubblica incaricata dell’immatricolazione dei veicoli a motore in tale Stato membro. È stato allora che detta altra persona ha scoperto che per lo stesso veicolo a motore era stata inserita una segnalazione nel SIS II, in Bulgaria, il 23 dicembre 2015. Di conseguenza, essa ha risolto il contratto di compravendita di tale veicolo che aveva concluso.

21

Con decisione della procura lituana del 21 settembre 2016, l’indagine penale avviata in Lituania sul veicolo a motore interessato è stata chiusa, in quanto non era stato possibile accertare alcun reato che fosse stato commesso in tale Stato membro. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, con tale decisione, detto veicolo a motore è stato pertanto restituito a D.R., suo acquirente.

22

La proprietaria di detto veicolo a motore al momento del suo presunto furto, la filiale bulgara della Nabko Holding Company LLC, sebbene ne fosse stata informata mediante invio di una copia di detta decisione e la comunicazione dell’identità di D.R., e fosse quindi stata in grado di far valere i propri diritti, non ha intrapreso alcuna azione in tal senso. Peraltro, malgrado la trasmissione delle informazioni necessarie allo Stato membro segnalante, tale Stato membro non ha adottato, più di tre anni dopo tale comunicazione, nessuna misura diretta a cancellare la segnalazione del medesimo veicolo a motore dal SIS II.

23

Con decisione del 20 febbraio 2019, l’ufficio locale della Regitra ha respinto la domanda di immatricolazione del veicolo interessato presentata da D.R. in Lituania, decisione adottata da tale ufficio locale, sulla base di una disposizione della normativa lituana in forza della quale i veicoli la cui segnalazione è in corso nel SIS II possono essere immatricolati in detto Stato membro solo dopo la cancellazione di tale segnalazione dal sistema.

24

La AM Transportas ha contestato questa decisione presso detta impresa pubblica che, con decisione del 28 marzo 2019, ha confermato la decisione del suddetto ufficio locale di respingere la domanda di immatricolazione di detto veicolo in Lituania.

25

La AM Transportas ha quindi presentato un ricorso contro le decisioni di tale impresa pubblica dinanzi al Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Tribunale amministrativo regionale, divisione di Kaunas, Lituania).

26

Tale organo giurisdizionale ha adito il giudice del rinvio ai fini del controllo di legittimità di tale normativa nazionale.

27

Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità alla decisione SIS II di una normativa nazionale che subordina l’immatricolazione di veicoli a motore nel registro nazionale dei veicoli stradali alla condizione che il veicolo di cui trattasi non sia oggetto di una segnalazione in corso nel SIS II, in particolare nel caso in cui tale segnalazione non sia stata cancellata dal SIS II dallo Stato membro segnalante, allorché le autorità dello Stato membro di esecuzione hanno trasmesso le informazioni necessarie in merito all’oggetto rinvenuto sia alle autorità dello Stato segnalante sia al proprietario iniziale dell’oggetto di cui trattasi.

28

In tal contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 39 della [decisione SIS II], in particolare il paragrafo 3 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che impone l’obbligo di vietare l’immatricolazione degli oggetti segnalati nel [SIS II] nonostante il fatto che la segnalazione non sia più pertinente (il veicolo è stato individuato; il procedimento penale nello Stato membro in cui il veicolo è stato individuato è stato archiviato in assenza di un reato commesso in tale Stato membro; lo Stato che ha effettuato la segnalazione è stato informato ma omette di agire per eliminare la segnalazione dal sistema).

2)

Se l’articolo 39 della [decisione SIS II], in particolare il paragrafo 3 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro che ha individuato un oggetto segnalato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione a prevedere norme nazionali che vietino qualsiasi azione nei confronti dell’oggetto individuato diversa da un’azione che consenta di conseguire uno degli obiettivi di cui all’articolo 38 (sequestro o prova in un procedimento penale).

3)

Se l’articolo 39 della [decisione SIS II], in particolare il paragrafo 3 di tale articolo, debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di stabilire norme che prevedano deroghe al divieto di immatricolazione di veicoli segnalati nel [SIS II] ai sensi dell’articolo 38 di detta decisione, dopo che le autorità competenti dello Stato membro hanno adottato misure affinché lo Stato che ha effettuato la segnalazione sia informato in merito all’oggetto individuato».

Sulle questioni pregiudiziali

29

Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39 della decisione SIS II, in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, della stessa, debba essere interpretato nel senso che prevede, anzitutto, un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel SIS II, nel senso che impone, poi, agli Stati membri di prevedere norme generali che vietino azioni in relazione all’oggetto rinvenuto, diverse da quelle che consentono di realizzare gli obiettivi dell’articolo 38, paragrafo 1, e nel senso che consente, infine, a tali Stati membri di prevedere deroghe a un eventuale divieto generale di immatricolare tale veicolo.

30

In via preliminare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’oggetto della segnalazione controversa è un veicolo a motore di cilindrata superiore a 50 cc.

31

A tale riguardo, l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, lettera a), della decisione SIS II prevede che i dati relativi ad un veicolo come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ricercato a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, siano inseriti nel SIS II.

32

Per quanto riguarda le questioni sollevate, occorre anzitutto ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67].

33

L’articolo 39 della decisione SIS II disciplina le modalità di esecuzione dell’azione richiesta in una segnalazione relativa a oggetti ai fini di un sequestro o della prova in un procedimento penale.

34

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale decisione, occorre rilevare che tale disposizione prevede che, quando un’interrogazione fa emergere l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che l’ha constatata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie.

35

Le informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, della decisione SIS II sono comunicate, come precisato al paragrafo 2 di tale articolo 39, mediante lo scambio di informazioni supplementari.

36

L’articolo 39, paragrafo 3, di tale decisione dispone che lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure «conformi alla propria legislazione».

37

Ne consegue che l’articolo 39 della decisione SIS II si limita a descrivere, in termini generali, il modo in cui le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione devono dare seguito ad una risposta positiva relativa ad una segnalazione nel SIS II, emessa sulla base dell’articolo 38 di tale decisione.

38

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, nel fare la scelta di non precisare all’articolo 39 della decisione SIS II le misure esatte che gli Stati membri devono adottare ai fini dell’esecuzione di una segnalazione inserita nel SIS II in forza dell’articolo 38 di tale decisione, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare loro un ampio margine di discrezionalità al riguardo.

39

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 39 della decisione SIS II, va osservato che, se pure la cooperazione operativa in materia penale fra autorità di polizia e giudiziarie, attuata ai sensi di tale decisione, presuppone che le autorità dello Stato membro di esecuzione adottino le misure conservative necessarie (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra, C‑520/20, EU:C:2022:466, punto 40), nessuna disposizione di tale decisione precisa però concretamente quale tipo di misura lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto segnalato debba adottare conformemente alla propria legislazione.

40

Peraltro, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1986/2006 preveda che il servizio incaricato in uno Stato membro di rilasciare le carte di circolazione dei veicoli a motore abbia accesso al SIS II al fine di verificare se i veicoli che gli sono presentati per essere immatricolati siano stati rubati, sottratti o smarriti, o siano ricercati a fini probatori in un procedimento penale, tale disposizione non prevede alcun obbligo di vietare l’immatricolazione di veicoli che siano oggetto di una segnalazione in corso nel SIS II.

41

In terzo luogo, dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione SIS II, in combinato disposto con il considerando 5 della stessa, risulta che tale decisione mira in particolare a sostenere la cooperazione operativa in campo penale fra autorità di polizia e giudiziarie e a contribuire, in tal modo, ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, mediante le informazioni trasmesse tramite il SIS II.

42

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 39 di detta decisione secondo la quale tale articolo non impone agli Stati membri l’adozione di misure predeterminate, ma lascia loro un ampio margine di discrezionalità per individuare le misure necessarie da adottare, non è contraria a tale obiettivo e preserva il contributo al rafforzamento del livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione derivante dalla trasmissione di informazioni relative ad oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale e lo svolgimento di scambi tra gli Stati membri interessati al fine di concordare le misure necessarie.

43

In tali circostanze, si deve osservare che dall’articolo 39 della decisione SIS II non risulta alcun obbligo generale come quello del divieto di immatricolazione dei veicoli a motore che siano oggetto di segnalazione in corso nel SIS II o del divieto delle azioni relative a tale veicolo, diverse da quelle relative all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

44

Ne consegue che, nel caso in cui uno Stato membro decida di esercitare l’ampio potere discrezionale di cui dispone, in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, di detta decisione, quanto alle misure che possono essere adottate conformemente al suo diritto nazionale, prevedendo un divieto generale di immatricolazione dei veicoli a motore che siano oggetto di una segnalazione in corso nel SIS II, la stessa decisione non osta all’introduzione, da parte di tale Stato membro, di deroghe al divieto suddetto.

45

Peraltro, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio per quanto riguarda l’assenza di un’azione delle autorità competenti dello Stato membro segnalante in relazione alla segnalazione effettuata, occorre, ad ogni buon fine, ricordare quanto segue.

46

Da un lato, dall’articolo 8, paragrafo 3, della decisione SIS II risulta che gli Stati membri rispondono quanto prima alle richieste di informazioni supplementari inviate dagli altri Stati membri. Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 1, di tale decisione, in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima, prevede che le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel SIS II, nell’ambito dell’applicazione della decisione SIS II, sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

47

Dall’altro lato, è vero che l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, di detta decisione enuncia che solo lo Stato membro che effettua la segnalazione, il quale è responsabile in particolare dell’attualizzazione dei dati inseriti nel SIS II, è autorizzato a cancellare tali dati. Ciò premesso, l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione SIS II, in combinato disposto con il suo considerando 8, fa riferimento al manuale Sirene che contiene norme più dettagliate e che impone, al suo punto 2.10, secondo comma, che, appena non sussistono più le condizioni per il mantenimento della segnalazione di cui trattasi, lo Stato membro segnalante cancelli la segnalazione senza indugio. Tale disposizione del manuale Sirene fa così gravare su quest’ultimo Stato membro l’obbligo di eliminare detta segnalazione, allorché l’obiettivo per il quale essa è stata introdotta è stato raggiunto.

48

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 39 della decisione SIS II, in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso:

non prevede un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel SIS II;

non impone allo Stato membro di esecuzione di prevedere norme generali che vietino azioni relative all’oggetto individuato diverse da quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi di tale articolo 38, paragrafo 1;

non osta a che tale Stato membro preveda deroghe a un divieto generale di immatricolare un tale veicolo.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, della stessa,

 

dev’essere interpretato nel senso che esso:

 

non prevede un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

 

non impone allo Stato membro di esecuzione di prevedere norme generali che vietino azioni relative all’oggetto individuato diverse da quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi di tale articolo 38, paragrafo 1;

 

non osta a che tale Stato membro preveda deroghe a un divieto generale di immatricolare un tale veicolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.