SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo ipotecario – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Prescrizione – Principio di effettività»

Nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino, Polonia), con decisioni del 13 ottobre (C‑82/21) e del 27 ottobre 2020 (C‑80/21 e C‑81/21), pervenute in cancelleria l’8 febbraio (C‑80/21) e il 9 febbraio 2021 (C‑81/21 e C‑82/21), nei procedimenti

E.K.,

S.K.

contro

D.B.P. (C‑80/21),

e

B.S.,

W.S.

contro

M. (C‑81/21),

e

B.S.,

Ł.S.

contro

M. (C‑82/21),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per E.K. e S.K., da M. Jusypenko, adwokat;

per la D.B.P., da S. Dudzik, M. Kruk-Nieznańska, T. Spyra, A. Wróbel e A. Zapala, radcowie prawni;

per B.S. e W.S., da J. Wędrychowska, adwokat;

per B.S. e Ł.S., da M. Skrobacki, radca prawny;

per la M., da A. Beneturski, adwokat, A. Cudna-Wagner, P. Gasińska, radcowie prawni, B. Miąskiewicz, adwokat, e J. Wolak, radca prawny;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, A. Gavela Llopis e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da N. Ruiz García, M. Siekierzyńska e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie che vedono contrapposti, quanto alla prima, E.K. e S.K. alla D.B.P. (causa C‑80/21), quanto alla seconda, B.S. e W.S. alla M. (causa C‑81/21) e, quanto alla terza, B.S. e Ł.S. alla M. (causa C‑82/21), in merito alla domanda dei primi, in qualità di consumatori, diretta alla dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo conclusi con la D.B.P. e con la M., istituti di credito, con la motivazione che tali contratti conterrebbero clausole abusive.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è così formulato:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

Codice civile

5

L’articolo 5 del kodeks cywilny (codice civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone:

«Un diritto non può essere esercitato in modo contrario al suo scopo sociale ed economico o ai principi di convivenza sociale. Una tale azione od omissione dell’avente diritto non costituisce esercizio del diritto e non è meritevole di tutela».

6

L’articolo 58 del codice civile prevede quanto segue:

«1.   Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso e, in particolare, che le disposizioni nulle dell’atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge.

2.   L’atto giuridico contrario ai principi di convivenza civile è nullo.

3.   Se la nullità riguarda solo una parte dell’atto giuridico, tale atto rimane in vigore per la parte restante, salvo che dalle circostanze risulti che senza la parte colpita da nullità l’atto non sarebbe stato concluso».

7

L’articolo 65 del codice in parola è così formulato:

«1.   La dichiarazione di volontà delle parti deve essere interpretata conformemente ai principi di convivenza sociale e agli usi, tenendo conto delle circostanze in cui la dichiarazione è stata resa.

2.   Nell’interpretare i contratti si deve indagare quale sia stata la comune volontà delle parti e quale sia lo scopo perseguito, e non limitarsi al senso letterale dei termini».

8

L’articolo 117, paragrafi 1 e 2, di detto codice così recita:

«1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione.

2.   Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. Tuttavia, è nulla la rinuncia all’eccezione di prescrizione prima del decorso del termine».

9

L’articolo 118 del medesimo codice prevede quanto segue:

«Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni».

10

L’articolo 118 del codice civile, nella versione in vigore fino all’8 luglio 2018, era così formulato:

«Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di dieci anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni».

11

L’articolo 120, paragrafo 1, di tale codice dispone quanto segue:

«Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è diventato esigibile. Quando l’esigibilità dipende dal compimento di un atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto il primo giorno possibile».

12

L’articolo 123, paragrafo 1, del codice in parola è così formulato:

«Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) con ogni azione, davanti ad un giudice o altra autorità designata a giudicare le controversie o far eseguire i diritti di un determinato tipo o davanti a un arbitro, intrapresa direttamente allo scopo di conseguire o accertare o soddisfare o conservare il diritto; 2) con riconoscimento del diritto da parte di una persona contro la quale esso è fatto valere; 3) con l’avvio di una mediazione».

13

Ai sensi dell’articolo 358, paragrafi da 1 a 3, del medesimo codice:

«1.   Se un’obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro espressa in valuta estera, il debitore può eseguire la prestazione in valuta polacca, salvo che una legge, una decisione giudiziaria che costituisce la fonte dell’obbligazione o un atto giuridico preveda che la prestazione deve essere eseguita in valuta estera.

2.   Il valore della valuta estera è determinato in base al tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale polacca alla data di esigibilità della prestazione, salvo che una legge, una decisione giurisdizionale o un atto giuridico non disponga diversamente.

3.   In caso di ritardo del debitore, il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita in valuta polacca in base al tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale polacca alla data in cui avviene il pagamento».

14

L’articolo 358, paragrafo 1, del codice civile, nella versione in vigore fino al 23 gennaio 2009, prevedeva quanto segue:

«Salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, nel territorio della Repubblica di Polonia le obbligazioni pecuniarie possono essere espresse solo in valuta polacca».

15

L’articolo 3851 del codice in parola è così formulato:

«1.   Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausola illecita). La presente disposizione non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

3.   Per clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte.

4.   L’onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto».

16

Ai sensi dell’articolo 3852 di detto codice:

«La valutazione della conformità di una clausola contrattuale al buon costume avviene in base alla situazione sussistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze della sua stipula, nonché considerando i contratti collegati al contratto che costituisce l’oggetto della valutazione».

17

L’articolo 405 del medesimo codice è così formulato:

«Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore».

18

L’articolo 410 del codice civile così recita:

«1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o se lo scopo previsto della prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

19

L’articolo 4421, paragrafo 1, di tale codice è formulato come segue:

«Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive decorsi tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto il danno e la persona che è obbligata a risarcirlo, o avrebbe dovuto scoprirlo usando la dovuta diligenza. Tuttavia, tale termine non può essere più lungo di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno».

20

L’articolo 4421, paragrafo 1, di detto codice, nella versione in vigore fino al 26 giugno 2017, prevedeva quanto segue:

«Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive decorsi tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto il danno e la persona che è obbligata a risarcirlo. Tuttavia, tale termine non può essere più lungo di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno».

Legge bancaria

21

L’articolo 69, paragrafo 1, dell’ustawa prawo bankowe (legge bancaria), del 29 agosto 1997 (Dz. U. del 1997, n. 140, posizione 939), nella versione applicabile ai procedimenti principali, così recita:

«Col contratto di mutuo ipotecario una banca si impegna a mettere a disposizione del mutuatario, per un periodo previsto nel contratto, una somma di denaro da destinare a uno scopo predeterminato, mentre il mutuatario si impegna a utilizzarla alle condizioni previste nel contratto, a restituire, entro i termini, l’importo del mutuo utilizzato e i relativi interessi nonché a pagare una commissione sul mutuo concesso».

22

L’articolo 69, paragrafo 2, della legge bancaria, nella versione applicabile ai procedimenti principali, prevede quanto segue:

«Il contratto di mutuo ipotecario deve essere concluso per iscritto e determinare in particolare: 1) le parti contraenti, 2) l’importo e la valuta del mutuo, 3) lo scopo per il quale il mutuo è concesso, 4) le condizioni e le scadenze del rimborso del mutuo, 5) il tasso degli interessi applicati al mutuo e le condizioni relative alle sue modifiche, 6) le garanzie della restituzione del mutuo, 7) la portata dei poteri di controllo della banca sull’utilizzo e sul rimborso del mutuo, 8) i termini e le modalità con cui le somme di denaro vengono messe a disposizione del mutuatario, 9) l’ammontare della commissione, se prevista nel contratto, 10) le condizioni di modifica e di risoluzione del contratto».

Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

Causa C‑80/21

23

E.K. e S.K. sono consumatori che hanno concluso, nel corso degli anni 2006 e 2008, quattro contratti di mutuo ipotecario con la D.B.P., un istituto bancario, allo scopo di finanziare i costi di acquisto di quattro abitazioni in Polonia. Uno di tali contratti, concluso l’8 luglio 2008 ed espresso in franchi svizzeri (CHF), era relativo alla somma di CHF 103260 (circa EUR 100561) e rimborsabile in 360 mesi, ossia entro il 4 agosto 2038 (in prosieguo: il «contratto di cui alla causa C‑80/21»). Si trattava di un mutuo a tasso d’interesse variabile, il cui tasso annuo iniziale era pari al 3,80%. Il mutuo doveva essere rimborsato in rate fisse mensili.

24

In tale occasione E.K. e S.K. hanno accettato le «Condizioni del mutuo», che disciplinano l’erogazione e il rimborso del mutuo e contengono le clausole relative alle modalità di pagamento e, più specificamente, alla conversione in franchi svizzeri.

25

Ai sensi di dette clausole, in primo luogo, l’importo del mutuo deve essere erogato in zloty polacchi (PLN) e la banca applica, per convertire l’importo del mutuo, il tasso di cambio applicato all’acquisto del franco svizzero, pubblicato nella «Tabella dei tassi di cambio» della D.B.P., alla data d’erogazione dell’importo del mutuo o della rata mensile. In secondo luogo, il mutuo può essere altresì erogato in franchi svizzeri o in un’altra valuta con il consenso della banca. In terzo luogo, in caso di inosservanza, da parte del mutuatario, delle condizioni di concessione del mutuo o del grado di solvibilità, la banca può risolvere il contratto o ridurre l’importo del mutuo concesso, qualora quest’ultimo non sia stato integralmente versato. In quarto luogo, il rimborso del mutuo è effettuato mediante prelievo sul conto bancario del mutuatario, a favore della banca, di un importo in zloty polacchi equivalente alla rata mensile in corso in franchi svizzeri, all’arretrato dovuto e agli altri crediti della banca in franchi svizzeri, calcolato applicando il tasso di cambio di vendita del franco svizzero, pubblicato nella «Tabella dei tassi di cambio», applicato dalla banca due giorni lavorativi prima della scadenza di ciascun rimborso del mutuo.

26

Nel corso del processo di conclusione del contratto di cui alla causa C‑80/21, E.K. e S.K. si sono messi in contatto con la banca con mezzi di comunicazione a distanza e la maggior parte dei documenti relativi al mutuo è stata sottoscritta dai mandatari designati da E.K. e S.K., senza che nessuna delle clausole di tale contratto fosse stata negoziata con la D.B.P. E.K. e S.K. hanno chiesto alla D.B.P. di inviare loro una bozza di contratto al fine di sottoscrivere lo stesso per posta elettronica, ma tali richieste sono rimaste senza riscontro, sicché il contratto di cui alla causa C‑80/21 è stato sottoscritto in nome di E.K. e di S.K.

27

Ritenendo che il contratto di cui alla causa C‑80/21 contenesse clausole abusive, questi ultimi hanno adito il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino, Polonia), chiedendo la condanna della D.B.P. a corrispondere loro la somma di PLN 26274,90 (circa EUR 5716), oltre agli interessi legali di mora a decorrere dal 30 luglio 2018 fino alla data del pagamento.

28

Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, E.K. e S.K. sono stati informati, dal giudice del rinvio stesso, delle conseguenze di un’eventuale dichiarazione di nullità del contratto di cui alla causa C‑80/21. Essi hanno dichiarato di comprendere e accettare le conseguenze sia giuridiche che economiche della nullità di tale contratto e di acconsentire alla dichiarazione di nullità da parte del giudice del rinvio.

29

Il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza polacca ritiene, in modo quasi costante, che le clausole relative alla conversione, e in particolare quelle riguardanti la possibilità del mutuatario di rimborsare il mutuo in franchi svizzeri o in un’altra valuta con il consenso della banca (in prosieguo: le «clausole di conversione»), siano illecite. Tuttavia, la maggior parte dei giudici nazionali riterrebbe che le clausole di conversione siano abusive solo in parte, e specificamente nella misura in cui queste ultime subordinano l’erogazione e il rimborso del mutuo in franchi svizzeri al consenso espresso della banca e che, una volta dichiarata la loro invalidità, essa non renda impossibile l’esecuzione del contratto.

30

Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che la prassi giurisprudenziale secondo la quale è possibile dichiarare la nullità della parte delle clausole di conversione in forza della quale l’erogazione e il rimborso del mutuo possono essere effettuati in franchi svizzeri solo con il consenso della banca, in modo da consentire al mutuatario di eseguire tali operazioni in franchi svizzeri senza l’autorizzazione preventiva in parola, equivale a modificare il contenuto di una clausola abusiva, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte.

31

Inoltre, tale giudice osserva che una siffatta prassi, da un lato, riduce l’effetto deterrente derivante dalla dichiarazione di nullità della clausola abusiva, in quanto garantisce all’impresa che impone clausole del genere che, nel peggiore dei casi, il giudice nazionale vi apporterà una modifica che consentirà di proseguire l’esecuzione del contratto, senza che tale impresa patisca mai nessun’altra conseguenza negativa. D’altro lato, essa non assicurerebbe la tutela dei consumatori i quali, basandosi sul contenuto del contratto, sarebbero convinti di essere tenuti a rimborsare il mutuo unicamente in zloty polacchi, salvo espresso consenso della banca quanto al rimborso in franchi svizzeri, fino a che una decisione contraria non sia resa da un giudice nazionale.

32

In secondo luogo, richiamando la posizione del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), il giudice del rinvio menziona altresì la giurisprudenza nazionale in forza della quale, laddove solo talune clausole di un contratto siano abusive, e quindi non vincolanti per il consumatore, la dichiarazione di nullità delle stesse non osta a che altre clausole del contratto siano modificate in modo che, in definitiva, il contratto possa essere eseguito. Il giudice nazionale dovrebbe, più precisamente, interpretare la volontà delle parti e considerare che, sin dall’inizio, l’importo del mutuo sia stato determinato non in franchi svizzeri, bensì in zloty polacchi. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, tale giurisprudenza, che si fonda in sostanza sull’articolo 65, paragrafo 2, del codice civile, potrebbe rivelarsi contraria agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13. Infatti, nel caso in cui il consumatore abbia accettato la nullità del contratto, una siffatta prassi nazionale sarebbe in particolare in contrasto con il divieto, per il giudice, di modificare un contratto in modo diverso rispetto all’accertamento della nullità delle clausole abusive.

33

In terzo luogo, nella misura in cui E.K. e S.K. hanno accettato che il contratto di cui alla causa C‑80/21 sia dichiarato nullo, il giudice del rinvio ipotizza una terza soluzione. In un primo tempo, il giudice nazionale considererebbe che le clausole di conversione siano, nella loro interezza, clausole contrattuali abusive che non vincolano le parti e senza le quali il contratto non può continuare a esistere. In un secondo tempo, lo stesso giudice potrebbe dunque constatare che un siffatto contratto, che non contiene le disposizioni necessarie per quanto riguarda le modalità di rimborso del mutuo e di messa a disposizione dei fondi al mutuatario, è contrario alla legge e quindi nullo, sicché tutte le prestazioni effettuate in esecuzione del contratto sarebbero indebite e soggette a ripetizione. Tuttavia, tale giudice osserva che una siffatta soluzione sarebbe contraria all’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, delle rilevanti disposizioni nazionali.

34

In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice non dichiara abusiva l’intera clausola contrattuale ma soltanto quella sua parte che la rende abusiva, permettendo così che tale clausola rimanga parzialmente efficace.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale il contratto non potrebbe essere in vigore, può modificare la restante parte del contratto interpretando le dichiarazioni di volontà delle parti, al fine di impedire la nullità del contratto, favorevole per il consumatore».

Causa C‑81/21

35

Il 3 febbraio 2009 B.S. e W.S., due consumatori, hanno concluso con la M., un istituto bancario, un contratto di mutuo ipotecario relativo all’importo di PLN 340000 (circa EUR 73971), destinato alle persone fisiche e indicizzato al franco svizzero, ai fini dell’acquisto di un’abitazione (in prosieguo: il «contratto di cui alla causa C‑81/21»). La durata del mutuo era di 360 mesi, vale a dire dal 3 febbraio 2009 al 12 febbraio 2039, ed era rimborsabile in rate fisse mensili. Si trattava di un mutuo a tasso variabile. Le rate mensili dovevano essere corrisposte in zloty polacchi, dopo essere state convertite applicando il tasso di cambio di vendita pubblicato nella «Tabella dei tassi di cambio» della banca. Il rimborso anticipato della totalità del mutuo o di una rata mensile nonché il rimborso di un importo superiore a quello di una rata mensile comportavano la conversione dell’importo del rimborso al tasso di cambio applicato alla vendita del franco svizzero pubblicato nella «Tabella dei tassi di cambio» della banca, in vigore alla data e all’ora del rimborso.

36

Il 18 febbraio 2012 le parti hanno concluso un addendum al contratto di cui alla causa C‑81/21, che consentiva a B.S. e a W.S. di rimborsare le rate mensili del mutuo direttamente in franchi svizzeri.

37

Ritenendo che il contratto di cui alla causa C‑81/21 contenesse clausole abusive, il 23 luglio 2020 questi ultimi hanno adito il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino), chiedendo la condanna della M. a corrispondere loro le somme di PLN 37866,11 (circa EUR 8238) e di CHF 5358,10 (circa EUR 5215), oltre agli interessi legali di mora, nonché l’eccedenza dei versamenti in conto capitale e il premio dell’assicurazione sul mutuo.

38

Dal 1o giugno 2010 al 12 gennaio 2020 B.S. e W.S. hanno versato alla M., a titolo di rimborso del mutuo, un importo equivalente a PLN 219169,44 (circa EUR 47683). Secondo il giudice del rinvio, se si fosse ritenuto che talune clausole del contratto di cui alla causa C‑81/21 non fossero vincolanti nei confronti di B.S. e W.S., restando invece applicabili le altre disposizioni del contratto, l’importo totale dei versamenti effettuati durante tale periodo sarebbe stato inferiore di PLN 43749,97 (circa EUR 9518). Inoltre, qualora il tasso di cambio applicato al rimborso fosse stato quello medio della Banca nazionale di Polonia, anziché quello adottato dalla M., B.S. e W.S. avrebbero versato PLN 2813,45 (circa EUR 611) e CHF 2369,79 (circa EUR 2306) in meno rispetto alla somma delle rate mensili effettivamente corrisposte nel corso di tale periodo.

39

Il giudice del rinvio precisa che, secondo una giurisprudenza polacca pressoché costante, le clausole di conversione, le quali risultano da contratti standard e non sono, in quanto tali, state negoziate individualmente, sono considerate illecite in base all’articolo 3851, paragrafo 1, del codice civile. La controversia di cui è investito verterebbe, nondimeno, sulle conseguenze di una siffatta constatazione.

40

A tal riguardo, detto giudice osserva che la precedente giurisprudenza nazionale ha spesso ritenuto che l’inapplicabilità delle clausole di conversione nei confronti del consumatore abbia come unica conseguenza la conversione del capitale e delle rate mensili, in base a un tasso di cambio diverso da quello della banca contro la quale è proposto il ricorso. Orbene, nella sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l’integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

41

Il giudice del rinvio rileva che, nella giurisprudenza polacca, prevalgono due opinioni contrapposte. Secondo la prima opinione, un contratto di mutuo indicizzato a una valuta estera deve essere trattato, dopo l’eliminazione delle clausole di conversione, come un contratto di mutuo espresso in zloty polacchi. La seconda opinione ritiene che l’eliminazione di siffatte clausole renda il contratto integralmente nullo. Il giudice del rinvio ricorda, nondimeno, che quando la nuova versione dell’articolo 358 del codice civile era già in vigore, si è sviluppata una terza posizione, secondo la quale la constatazione del carattere abusivo delle clausole di conversione non significa necessariamente che sia contestabile l’intero meccanismo di indicizzazione in questione, sicché le clausole dichiarate illecite sono annullate nella misura in cui il loro contenuto è illecito. Pertanto, il riconoscimento del carattere abusivo delle clausole di conversione potrebbe determinare la nullità del contratto nel suo complesso oppure la nullità di una parte delle sue clausole nei limiti in cui, senza le clausole abusive, il contratto possa essere conservato nella forma iniziale voluta dai contraenti.

42

Il giudice del rinvio ritiene, alla luce della giurisprudenza rilevante della Corte, che il giudice nazionale, qualora consideri che una clausola sia abusiva, debba dichiarare che quest’ultima non è vincolante per il consumatore, sin dall’inizio e nella sua integralità. Il giudice nazionale dovrebbe quindi verificare se il contratto possa essere eseguito senza la clausola illecita. In caso affermativo, tale giudice dovrebbe limitarsi a statuire che il contratto continua a esistere senza le clausole abusive e non si porrebbe la questione dell’applicazione di una disposizione suppletiva di diritto nazionale. Per contro detto giudice, se dovesse ritenere che il contratto non possa sussistere senza la clausola illecita e che, di conseguenza, debba essere dichiarato nullo, dovrebbe valutare se tale dichiarazione di nullità sia sfavorevole per il consumatore. In caso contrario o se il consumatore acconsente alla dichiarazione di nullità del contratto, il giudice nazionale sarebbe tenuto a dichiarare il contratto integralmente nullo e non potrebbe integrarlo con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

43

Nel caso di specie B.S. e W.S., che avrebbero dichiarato di comprendere le conseguenze giuridiche ed economiche della nullità del contratto di cui alla causa C‑81/21 e di accettarle, chiedono, laddove il giudice del rinvio dovesse ritenere che il contratto di cui alla causa C‑81/21 possa continuare a esistere senza la clausola di conversione, il rimborso dell’eccedenza delle rate mensili corrisposte. Laddove, per contro, tale giudice dovesse considerare che il contratto di cui alla causa C‑81/21 non possa continuare a esistere senza la clausola di conversione, essi chiedono il rimborso di tutte le rate mensili corrisposte. Tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, nonché della portata della domanda formulata da B.S. e W.S., il giudice del rinvio ritiene di essere effettivamente tenuto ad adottare una delle due soluzioni in parola, senza poter ricorrere a una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, pena la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Orbene, tali due opzioni sembrano contrarie alla soluzione prospettata dai giudici nazionali in seguito all’entrata in vigore della nuova versione dell’articolo 358 del codice civile, avvenuta il 24 gennaio 2009, ossia successivamente alla conclusione del contratto di cui alla causa C‑81/21.

44

In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere suppletivo.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che comporta la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere suppletivo al fine di evitare la nullità, anche se il consumatore accetti la nullità del contratto».

Causa C‑82/21

45

Il 4 agosto 2006 B.S. e Ł.S., due consumatori, hanno concluso con la M., un istituto bancario, un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di PLN 600000 (circa EUR 130445), destinato alle persone fisiche e indicizzato al franco svizzero, ai fini dell’acquisto di un’abitazione (in prosieguo: il «contratto di cui alla causa C‑82/21»). La durata del mutuo era di 360 mesi, vale a dire dall’8 agosto 2006 al 5 agosto 2036. Il mutuo era rimborsabile in rate mensili decrescenti e a un tasso d’interesse variabile. Nel caso di specie, le rate mensili dovevano essere corrisposte in zloty polacchi, dopo essere state convertite applicando il tasso di cambio di vendita del franco svizzero pubblicato nella «Tabella dei tassi di cambio» della M. in vigore alla data del pagamento. Era altresì previsto che il rimborso anticipato della totalità del mutuo o di una rata mensile o di un importo superiore a quello di una rata mensile determinasse la conversione dell’importo del rimborso al tasso di cambio applicato alla vendita del franco svizzero, come pubblicato nella medesima tabella.

46

L’8 dicembre 2008 B.S e Ł.S. hanno concluso un addendum al contratto di cui alla causa C‑82/21, che ha stabilito che il tasso d’interesse fosse il tasso detto «LIBOR 3M», maggiorato di un margine bancario fisso dello 0,57% per l’intera durata del mutuo.

47

Ritenendo che il contratto di cui alla causa C‑82/21 contenesse clausole abusive, in particolare in quanto prevedeva la conversione del capitale e delle rate del mutuo al tasso di cambio del franco svizzero e autorizzava la M. a modificare il tasso d’interesse del mutuo, B.S e Ł.S. hanno adito il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino), chiedendo il rimborso della somma di PLN 74414,52 (circa EUR 16285), oltre agli interessi legali di mora a decorrere dal 30 luglio 2019 fino alla data del pagamento. Inoltre, B.S e Ł.S. sostengono che, laddove si ritenesse che il contratto di mutuo di cui alla causa C‑82/21 sia integralmente nullo, conseguenza che esse comprendono e accettano, la M. dovrebbe rimborsare loro la totalità delle rate mensili del mutuo e, in tal caso, esse chiedono che la M. sia condannata a versare loro l’importo di PLN 72136,01 (circa EUR 15787), corrispondente all’insieme delle rate mensili versate nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2006 e il 5 marzo 2010.

48

In base all’orientamento della giurisprudenza nazionale secondo la quale le clausole di un contratto di mutuo come quelle contestate da B.S. e Ł.S. sono illecite e devono determinare la nullità integrale del contratto, il giudice del rinvio ipotizza di dichiarare la nullità del contratto di cui alla causa C‑82/21. Una siffatta dichiarazione di nullità avrebbe, tuttavia, valenza ex tunc, sicché tutte le prestazioni fornite in esecuzione di tale contratto dovrebbero essere rimborsate, in forza dell’articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 410, paragrafo 1, di tale codice. La M. fa valere, tuttavia, la prescrizione dell’azione di B.S. e di Ł.S. Il giudice del rinvio ritiene di essere effettivamente tenuto, nella misura in cui, nel caso di specie, l’azione di tali parti si basa su un credito patrimoniale, a valutare se detta azione non sia prescritta, in tutto o in parte, in applicazione della norma generale in materia di prescrizione dei crediti i quali, se sorti prima del 9 luglio 2018, si prescrivono in dieci anni.

49

A tal riguardo, detto giudice considera che la questione fondamentale per valutare la fondatezza della prescrizione fatta valere dalla M. consista nella determinazione del dies a quo del termine di prescrizione di una siffatta azione di ripetizione dell’indebito. Secondo la giurisprudenza dei giudici polacchi formatasi sulla base dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile, tale dies a quo corrisponderebbe alla data in cui è stata eseguita la prestazione indebita. A questo proposito, il momento in cui il prestatore ha avuto conoscenza del carattere indebito della prestazione e quello in cui ha effettivamente invitato il debitore a restituirla non sarebbero rilevanti ai fini della determinazione di detto dies a quo. Il giudice del rinvio precisa che tali considerazioni si applicano anche alle controversie relative alla restituzione di una prestazione indebitamente fornita in esecuzione di clausole contrattuali nulle, quando una parte non aveva conoscenza della nullità di tali clausole.

50

Se applicate all’azione di B.S. e di Ł.S., tuttavia, dette considerazioni dovrebbero condurre il giudice del rinvio ad affermare che è prescritto il diritto al rimborso di ogni rata mensile versata oltre dieci anni prima della data di proposizione del ricorso di tali parti diretto a ottenere il rimborso siffatto, ossia prima del 7 agosto 2009. Orbene, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di una simile soluzione con la direttiva 93/13.

51

Secondo il giudice del rinvio, tale interpretazione dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile è incompatibile con il principio di effettività, in quanto quest’ultimo osta a che l’azione di restituzione sia subordinata a un termine che inizia a decorrere a prescindere dalla circostanza che il consumatore avesse, o potesse ragionevolmente avere, conoscenza, in tale data, del carattere abusivo di una clausola di detto contratto, invocato a sostegno della sua azione restitutoria. Una simile interpretazione sarebbe, infatti, suscettibile di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di detto consumatore conferiti dalla direttiva 93/13.

52

A parere del giudice del rinvio, il termine di prescrizione del diritto al rimborso del consumatore non può iniziare a decorrere finché quest’ultimo non sia venuto a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale o, quantomeno, prima del momento in cui egli avrebbe dovuto ragionevolmente averne conoscenza, sicché l’interpretazione restrittiva dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile non soddisferebbe le prescrizioni della direttiva 93/13. Il giudice del rinvio aggiunge che le altre disposizioni del diritto nazionale non consentono di rimediare a una siffatta interpretazione restrittiva.

53

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza e la dottrina nazionali ritengono che, in caso di dichiarazione di nullità del contratto, il diritto della banca di ottenere il rimborso immediato dell’importo del mutuo divenga effettivo solo a partire dal momento in cui il mutuatario ha definitivamente deciso di accettare gli effetti della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. Da ciò conseguirebbe che, di fatto, il diritto del consumatore al rimborso della prestazione indebita derivante da un contratto di mutuo nullo dovrebbe essere considerato prescritto, anche solo parzialmente, mentre il diritto analogo della banca, in genere, non lo sarebbe. Una situazione del genere sarebbe particolarmente penalizzante per i consumatori, non offrirebbe le garanzie richieste dalla direttiva 93/13 e violerebbe il principio di equivalenza.

54

Secondo il giudice del rinvio, quest’ultimo principio è disatteso anche in quanto il termine di prescrizione del diritto del consumatore al rimborso della prestazione indebita in forza del diritto dell’Unione comincerebbe a decorrere prima di quanto avverrebbe se lo stesso avesse fatto valere un diritto similare in base alle disposizioni nazionali in materia di responsabilità da fatto illecito. In quest’ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 4421, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e dell’identità della persona tenuta a risarcirlo.

55

In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ed i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali, ai sensi della quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorrere dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche quando il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola».

Procedimento dinanzi alla Corte

56

Con decisione del presidente della Corte del 14 aprile 2021, le cause da C‑80/21 a C‑82/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C‑80/21

57

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell’integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest’ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l’eliminazione di siffatti elementi.

58

Per rispondere a tale questione va anzitutto ricordato che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta ai giudici nazionali escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

59

Secondo la giurisprudenza della Corte, poi, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto, rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

60

Infine, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole di cui trattasi, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

61

Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che la parte delle clausole di conversione che risulterebbe abusiva in base alla giurisprudenza polacca riguarda il consenso della banca all’erogazione e al rimborso del mutuo in franchi svizzeri.

62

A tal riguardo la Corte ha effettivamente dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora l’obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l’utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Per contro, le medesime disposizioni ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

63

Nel caso di specie, nel fascicolo di cui dispone la Corte non vi è nulla che indichi l’esistenza di disposizioni nazionali che disciplinino l’uso di una clausola di conversione e che contribuiscano a garantire l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva 93/13, né che la parte abusiva della clausola di conversione costituisca un’obbligazione contrattuale distinta, tale che l’eliminazione di detta parte non equivarrebbe a modificare la clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se siano soddisfatte le condizioni enunciate dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

64

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell’integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest’ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l’eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla prima questione nella causa C‑81/21

65

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

66

Occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, e in particolare la sua seconda parte di frase, ha quale scopo non la dichiarazione di nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Sempreché quest’ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un’analisi obiettiva (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 39).

67

La possibilità eccezionale di sostituire, ad una clausola abusiva dichiarata nulla, una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l’eliminazione di tale clausola abusiva obblighi il giudice nazionale a dichiarare invalido tale contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali da penalizzare quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

68

Pertanto, qualora un contratto possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole abusive, il giudice nazionale non può sostituire tali clausole con una disposizione nazionale di natura suppletiva.

69

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

Sulla seconda questione nella causa C‑80/21 e sulla seconda questione nella causa C‑81/21

70

Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un’interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

71

In primo luogo, occorre ricordare che, come emerge dal punto 67 della presente sentenza, la possibilità eccezionale di sostituire ad una clausola abusiva dichiarata nulla una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l’eliminazione di tale clausola abusiva obblighi il giudice a dichiarare invalido il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali da penalizzare quest’ultimo.

72

In secondo luogo, occorre sottolineare che la suddetta possibilità di sostituzione – che fa eccezione alla regola generale secondo cui il contratto in esame resta vincolante per le parti solo se può sussistere senza le clausole abusive in esso contenute – è limitata alle disposizioni di diritto interno di natura suppletiva o applicabili in caso di accordo tra le parti e si basa, in particolare, sul rilievo secondo cui si presuppone che tali disposizioni non contengano clausole abusive (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

73

In terzo luogo, quanto all’importanza che deve essere attribuita alla volontà espressa dal consumatore di avvalersi della direttiva 93/13, la Corte ha precisato, in relazione all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d’ufficio, le clausole abusive conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che lo stesso non è tenuto a disapplicare la clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

74

In quarto e ultimo luogo, la Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nella sua interezza, come indicate nella sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia e che, dall’altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Tale volontà espressa non può tuttavia prevalere sulla valutazione, che rientra nella competenza sovrana del giudice adito, della questione se l’applicazione delle misure previste, se del caso, dalla normativa nazionale pertinente consenta effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C‑932/19, EU:C:2021:673, punto 50).

75

Nel caso di specie, da un lato, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che tanto E.K. e S.K., nella causa C‑80/21, quanto B.S. e W.S., nella causa C‑81/21, sono stati informati delle conseguenze correlate alla dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo nel loro complesso e che essi hanno acconsentito a una siffatta dichiarazione di nullità.

76

D’altro lato, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che esistano disposizioni di diritto polacco di natura suppletiva destinate a sostituirsi alle clausole abusive eliminate. Infatti, il giudice del rinvio interroga la Corte, a priori, sulla possibilità di sostituire le clausole abusive eliminate con disposizioni di diritto nazionale di carattere generale, che non sono destinate ad applicarsi specificamente ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.

77

Orbene, la Corte ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale, che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 62).

78

In ogni caso, come risulta dal punto 75 della presente sentenza, nella fattispecie i consumatori coinvolti nei procedimenti principali sono stati informati delle conseguenze correlate alla dichiarazione di nullità integrale dei contratti di mutuo da essi conclusi e le hanno accettate. In tali circostanze, tenuto conto del carattere determinante della volontà dei consumatori, richiamata al punto 74 della presente sentenza, non sembra che sia soddisfatta la condizione secondo cui la dichiarazione di nullità del contratto nel suo complesso esporrebbe i consumatori interessati a conseguenze particolarmente dannose, richiesta affinché il giudice nazionale sia autorizzato a sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale aspetto.

79

Per quanto riguarda la possibilità di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con un’interpretazione giudiziale, essa deve essere esclusa.

80

A tal riguardo, è sufficiente ricordare che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

81

Per quanto riguarda la possibilità di mantenere in vigore un contratto che non può rimanere tale dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, nonostante il fatto che il consumatore interessato abbia accettato la sua nullità, la Corte ha dichiarato, da un lato, che la direttiva 93/13 osta ad una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto, che sia basata sul carattere abusivo di una clausola, qualora si sia constatato che tale clausola è abusiva e che il contratto non può sopravvivere senza la clausola suddetta (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 56).

82

D’altro lato, la Corte ha altresì constatato che tale direttiva non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, la quale permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore che contenga una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore (sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 35).

83

Da tale giurisprudenza discende che un giudice nazionale non è autorizzato a modificare il contenuto di una clausola abusiva dichiarata nulla al fine di mantenere in vigore un contratto che non può rimanere tale dopo l’eliminazione di detta clausola, qualora il consumatore interessato sia stato informato delle conseguenze della dichiarazione di nullità del contratto e abbia accettato le conseguenze di tale nullità.

84

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un’interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

Sulla questione unica nella causa C‑82/21

85

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all’azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte di tale consumatore, anche nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

86

A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

87

Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si ponga la questione, se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione, deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

88

Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

89

Riguardo all’analisi delle caratteristiche del termine di prescrizione di cui ai procedimenti principali, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

90

Se è vero che la Corte ha dichiarato che una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola, contenuta in un contratto stipulato tra quest’ultimo e un professionista, non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), tuttavia essa ha precisato che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione la domanda di un tale consumatore volta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

91

Pertanto si deve ritenere che l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non sia, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

92

Per quanto riguarda la durata del termine di prescrizione al quale è soggetta una domanda presentata da un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, occorre rilevare che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di effettività di termini di prescrizione inferiori a quello di cui trattasi nei procedimenti principali, aventi durata di tre e cinque anni, che erano stati opposti ad azioni dirette a far valere gli effetti restitutori dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. A condizione che siano stabiliti e conosciuti in anticipo, termini del genere sono, in linea di principio, sufficienti per consentire al consumatore interessato di preparare e proporre un ricorso effettivo. Pertanto, termini di prescrizione da tre a cinque anni non sono, di per sé, incompatibili con il principio di effettività (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

93

Di conseguenza, occorre giudicare che, purché sia stabilito e conosciuto in anticipo, un termine di prescrizione decennale, come quello di cui ai procedimenti principali, opposto ad una domanda presentata da un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, non appare tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13. Un termine di una durata del genere, infatti, è, in linea di principio, materialmente sufficiente per consentire al consumatore la preparazione e la presentazione di un ricorso effettivo al fine di fare valere i diritti conferitigli dalla suddetta direttiva, e ciò segnatamente sotto forma di richieste, di natura restitutoria, fondate sul carattere abusivo di una clausola contrattuale.

94

Tuttavia, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere nelle trattative sia rispetto al grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

95

In tale contesto la Corte ha statuito che contratti di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono generalmente eseguiti nel corso di periodi di lunga durata, sicché, se l’evento che fa scattare il termine di prescrizione decennale consiste in un qualsiasi pagamento effettuato dal debitore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non si può escludere che, almeno per una parte dei pagamenti effettuati, la prescrizione maturi prima della scadenza del contratto di cui trattasi, di modo che un simile regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della facoltà di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 63).

96

Pertanto, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale, sussiste un rischio non trascurabile che, tenuto conto della modalità di determinazione di quest’ultimo da parte della giurisprudenza nazionale, il consumatore non sia in grado di invocare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

97

Infatti, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che tale termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore interessato, quand’anche quest’ultimo non fosse stato in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse avuto conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

98

Va rilevato che un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

99

Orbene, l’opposizione di un termine di prescrizione decennale, quale quello in questione nel procedimento principale, a una domanda proposta da un consumatore per la restituzione di somme indebitamente corrisposte, in base a una clausola abusiva, ai sensi della direttiva 93/13, di un contratto di mutuo concluso con un professionista, che inizi a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte di tale consumatore, quand’anche quest’ultimo non fosse stato in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse avuto conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla di legge, non è idonea a garantire a detto consumatore una tutela effettiva. Un siffatto termine rende, pertanto, eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che tale consumatore trae dalla direttiva 93/13 e viola, conseguentemente, il principio di effettività.

100

Ne consegue che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all’azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

Sulle spese

101

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell’integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest’ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l’eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

 

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un’interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

 

4)

La direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all’azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.