SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Articolo 16, paragrafo 2 – Termine di trenta giorni per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea – Articolo 20 – Procedimento di riesame – Articolo 26 – Applicazione del diritto nazionale alle questioni procedurali non disciplinate specificamente da tale regolamento – Pandemia da COVID-19 – Normativa nazionale che ha previsto un’interruzione di alcune settimane dei termini processuali in materia civile»

Nella causa C‑18/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2021, nel procedimento

Uniqa Versicherungen AG

contro

VU,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Safjan e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Uniqa Versicherungen AG, da S. Holter, Rechtsanwalt, e S. Pechlof, Prozessbevollmächtigter;

per VU, da M. Brandt, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, da A. Posch, E. Samoilova, U. Scheuer e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da S. Charitaki, V. Karra e A. Magrippi, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 e 26, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1896/2006»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Uniqa Versicherungen AG, società di assicurazioni austriaca, e VU, cittadino tedesco, in merito all’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea notificata a quest’ultimo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 8, 9, 18 e 24 del regolamento n. 1896/2006 sono così formulati:

«(8)

I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.

(9)

Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(...)

(18)

L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(...)

(24)

L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale».

4

A termini dell’articolo 1 di tale regolamento:

«1.   Il presente regolamento intende

a)

semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

e

b)

assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2.   Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».

5

L’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a)

pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b)

opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto».

6

L’articolo 16 del medesimo regolamento, intitolato «Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea», ai suoi paragrafi 1 e 3 dispone quanto segue:

«1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.   Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.   Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

7

L’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Effetti della presentazione di un’opposizione», così recita:

«1.   Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:

a)

del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1)], laddove applicabile; oppure

b)

di un rito processuale civile nazionale appropriato.

2.   Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.

3.   Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.

4.   Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

5.   Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1».

8

L’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Riesame in casi eccezionali», dispone quanto segue:

«1.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)

l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii)

la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)

il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.   Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

9

Ai sensi dell’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali»:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

Diritto austriaco

10

L’articolo 1, paragrafo 1, del COVID-19-Justiz-Begleitgesetz (legge austriaca collegata alle misure di procedura connesse al COVID-19), del 21 marzo 2020 (BGBl. I Nr 16/2020), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge austriaca relativa al COVID-19»), ha previsto che, nei procedimenti giurisdizionali in materia civile, tutti i termini processuali che avevano iniziato a decorrere dopo il 21 marzo 2020 o che non erano ancora scaduti a tale data fossero interrotti fino al 30 aprile 2020 e ricominciassero a decorrere dal 1o maggio 2020.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Il 6 marzo 2020 il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) ha emesso, su domanda dell’Uniqa Versicherungen, un’ingiunzione di pagamento europea che è stata notificata il 4 aprile 2020 a VU, una persona fisica residente in Germania. Quest’ultima ha presentato opposizione avverso tale ingiunzione di pagamento con lettera spedita il 18 maggio 2020. Il citato giudice ha respinto l’opposizione di VU con la motivazione che la stessa non era stata presentata entro il termine di trenta giorni stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

12

Lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), giudice d’appello, ha annullato tale ordinanza sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge austriaca relativa al COVID-19.

13

L’Uniqa Versicherungen ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio nella presente causa.

14

Tale giudice rileva che l’articolo 1, paragrafo 1, della legge austriaca relativa al COVID-19 costituisce una risposta a una situazione in cui, per causa di malattia sia del personale giudiziario che degli ausiliari di giustizia o delle parti, oppure in ragione dei provvedimenti adottati, il rispetto dei termini processuali non era sempre possibile.

15

Secondo il giudice del rinvio, nella dottrina austriaca sono state espresse opinioni divergenti sulla questione se tale normativa nazionale sia applicabile al termine per presentare opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea, che è fissato in trenta giorni dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, oppure se l’articolo 20 di tale regolamento escluda l’applicazione di detta normativa nazionale al termine per la presentazione dell’opposizione.

16

Una parte della dottrina austriaca sosterrebbe che l’articolo 20 di detto regolamento prevede una possibilità di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea che può condurre all’annullamento di tale ingiunzione, in particolare nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, come la crisi connessa al COVID-19. Secondo tale opinione, non sarebbe consentito ricorrere al diritto nazionale per tener conto di un siffatto caso, essendo quest’ultimo disciplinato in modo esaustivo dal regolamento medesimo.

17

Secondo un’altra opinione sostenuta in dottrina, l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non impedirebbe di applicare una normativa nazionale come l’articolo 1, paragrafo 1, della legge austriaca relativa al COVID-19. Infatti l’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento disciplinerebbe soltanto la durata del termine di opposizione, mentre la questione dell’eventuale interruzione del termine in parola non sarebbe stata regolamentata dal diritto dell’Unione. Si dovrebbe quindi applicare l’articolo 26 di detto regolamento, il quale rinvia al diritto nazionale per qualsiasi questione procedurale non espressamente disciplinata dal regolamento medesimo. In tale ottica, l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 avrebbe soltanto lo scopo di garantire l’equità in casi particolari e non conterrebbe disposizioni generali disciplinanti una situazione eccezionale come la crisi del COVID-19.

18

In tale contesto l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 20 e 26 del [regolamento n. 1896/2006] debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che il termine di trenta giorni per la presentazione di un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento medesimo, sia interrotto come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, [della legge austriaca relativa al COVID-19], il quale dispone che, nei procedimenti in materia civile, tutti i termini processuali decorrenti a seguito di un evento verificatosi successivamente al 21 marzo 2020, oppure quelli non ancora scaduti a tale data, siano interrotti fino al 30 aprile 2020 incluso e riprendano a decorrere dal 1o maggio 2020».

Sulla questione pregiudiziale

19

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento n. 1896/2006 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea.

20

A tal riguardo occorre ricordare, da un lato, che dal considerando 9 e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento risulta che quest’ultimo intende segnatamente semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

21

Tale procedimento semplificato ed uniforme non prevede un contraddittorio. Il convenuto viene a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea solo nel momento in cui questa gli viene comunicata o notificata. Come risulta dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006, è solo nel momento in cui è informato dell’ingiunzione che egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione stessa o di opporsi presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine (sentenza del 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, punto 29).

22

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento in parola precisa, a tal riguardo, che il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine. Il paragrafo 2 di tale articolo aggiunge che il termine per l’invio dell’opposizione è di trenta giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

23

Pertanto, come precisato dall’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, letto alla luce del considerando 24 del regolamento medesimo, il convenuto può, presentando opposizione entro il termine impartito, estinguere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il passaggio automatico della controversia al procedimento europeo per le controversie di modesta entità previsto dal regolamento n. 861/2007, oppure a un rito processuale civile nazionale appropriato, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto la cessazione del procedimento nell’ipotesi in parola.

24

Tale facoltà di presentare opposizione mira a compensare il fatto che il sistema attuato dal regolamento n. 1896/2006 non prevede la partecipazione del convenuto al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, consentendogli di contestare il credito dopo l’emissione di tale ingiunzione di pagamento europea (sentenza del 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, punto 30). Tale fase del procedimento è quindi essenziale per garantire il rispetto dei diritti della difesa, sanciti all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

25

Il procedimento di opposizione è completato dal diritto del convenuto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, una volta spirato il termine per proporre opposizione. Tale riesame può tuttavia aver luogo, come indicato dal titolo stesso dell’articolo 20 di tale regolamento, soltanto in «casi eccezionali» (sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 29).

26

Per quanto riguarda, più specificamente, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, esso prevede che si può procedere al riesame di un’ingiunzione di pagamento europea qualora l’inosservanza del termine di opposizione di trenta giorni, previsto all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, sia dovuto all’esistenza di un caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che abbiano impedito al convenuto di presentare opposizione entro tale termine.

27

Come emerge dal tenore letterale di tale articolo 20, paragrafo 1, lettera b), affinché il convenuto sia legittimato a chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in virtù di tale disposizione, è necessario che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, la presenza di circostanze eccezionali o di un caso di forza maggiore che abbiano impedito al convenuto di contestare il credito entro il termine previsto a tal fine, in secondo luogo, la mancanza di ragioni imputabili al convenuto e, in terzo luogo, la condizione che quest’ultimo agisca tempestivamente (v., in tal senso, ordinanza del 21 marzo 2013, Novontech-Zala, C‑324/12, EU:C:2013:205, punto 24).

28

D’altro lato, per quanto riguarda l’impianto sistematico del regolamento n. 1896/2006, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, letto alla luce del suo considerando 9, risulta che detto regolamento corrisponde a «norme minime» definite per assicurare la libera circolazione dell’ingiunzione di pagamento europea. Il medesimo regolamento istituisce quindi uno strumento uniforme di recupero, garantendo condizioni identiche ai creditori e ai debitori in tutta l’Unione, prevedendo al contempo l’applicazione del diritto processuale degli Stati membri a qualsiasi questione procedurale non espressamente disciplinata da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, Flight Refund, C‑94/14, EU:C:2016:148, punto 53).

29

È alla luce di tali richiami che occorre rispondere ai quesiti del giudice del rinvio.

30

Nel caso di specie, tale giudice si chiede se l’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 consenta l’applicazione, al termine di trenta giorni previsto all’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea, di una normativa nazionale che, in ragione della pandemia da COVID-19, ha interrotto, per un periodo di circa cinque settimane, i termini processuali in materia civile oppure se, al contrario, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento debba essere interpretato nel senso che esso disciplina in modo esaustivo i diritti procedurali del convenuto in caso di circostanze eccezionali, come quelle connesse alla pandemia da COVID-19, sicché non sarebbe applicabile l’articolo 26 del regolamento medesimo.

31

A tal riguardo, è indubbiamente ipotizzabile che un convenuto nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non abbia avuto la possibilità di presentare opposizione a tale ingiunzione, a causa di circostanze eccezionali connesse alla pandemia da COVID-19. In tal caso egli ha diritto, nel rispetto di tutte le condizioni enunciate all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006 e richiamate al punto 27 della presente sentenza, di chiedere il riesame di detta ingiunzione dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine.

32

Ciò posto, la Corte ha già dichiarato che, giacché il legislatore dell’Unione ha inteso limitare la procedura di riesame a situazioni eccezionali, la citata disposizione deve essere necessariamente oggetto di un’interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 31). Come risulta dallo stesso tenore letterale di detta disposizione, e in particolare dalla condizione, in essa enunciata, relativa all’assenza di ragioni imputabili al convenuto, le circostanze eccezionali previste dalla disposizione medesima sono costituite da circostanze attinenti alla situazione individuale del convenuto interessato. Nel contesto della pandemia da COVID-19 si tratta, ad esempio, del caso di una patologia o di un ricovero ospedaliero di quest’ultimo, collegati a tale coronavirus, che gli abbia impedito di esercitare il suo diritto di opposizione entro il termine all’uopo previsto.

33

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006 non è, per contro, destinato ad applicarsi a circostanze eccezionali di natura sistemica, come quelle connesse all’insorgenza della pandemia da COVID-19, che hanno inciso in modo generalizzato sul funzionamento e sull’amministrazione della giustizia, la cui collaborazione è tuttavia indispensabile, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, per consentire al convenuto di esercitare utilmente il suo diritto di presentare opposizione, nel termine prescritto, all’ingiunzione di pagamento europea che gli è stata notificata.

34

Occorre ricordare a tal riguardo che, come sottolineato al punto 28 della presente sentenza, il regolamento n. 1896/2006 non opera un’armonizzazione completa di tutti gli aspetti del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Infatti esso prevede, conformemente al suo articolo 26, l’applicazione delle norme processuali degli Stati membri a tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal citato regolamento.

35

Orbene, se è vero che gli articoli 16 e 20 di tale regolamento sanciscono il diritto del convenuto di presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che gli è stata notificata, armonizzando un certo numero di aspetti di tale diritto, come i profili formali e il termine per l’esercizio di detto diritto, il dies a quo di tale termine nonché i casi eccezionali in cui, dopo la scadenza del citato termine, il convenuto può chiedere il riesame di tale ingiunzione, tuttavia né gli articoli summenzionati né nessun’altra disposizione di detto regolamento disciplinano, per contro, altri aspetti, come le cause d’interruzione o di sospensione del termine medesimo durante la decorrenza dello stesso. Pertanto, e conformemente all’articolo 26 del regolamento stesso, gli Stati membri hanno il diritto di regolamentare questi ultimi aspetti e, quindi, di integrare gli aspetti procedurali che non sono disciplinati dagli articoli 16 e 20 del regolamento n. 1896/2006.

36

Ciò posto, in conformità a una giurisprudenza costante della Corte, occorre precisare che, sebbene in assenza di norme dell’Unione in materia spetti all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le medesime, in forza del principio dell’autonomia procedurale, ciò vale solo a condizione che tali norme processuali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

37

Per quanto riguarda, in primo luogo, il rispetto del principio di equivalenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della legge austriaca relativa al COVID-19 si applica indistintamente a tutti i termini processuali dei procedimenti civili, e ciò a prescindere dalla base giuridica dell’azione di cui trattasi. Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, una siffatta normativa sembra garantire un pari trattamento dei procedimenti d’ingiunzione di pagamento basati sul diritto nazionale e di quelli, analoghi, fondati sul regolamento n. 1896/2006.

38

Per quanto concerne, in secondo luogo, il principio di effettività, una normativa processuale nazionale deve essere considerata conforme a tale principio se non pregiudica l’equilibrio, istituito dal regolamento n. 1896/2006, tra i diritti rispettivi del ricorrente e del convenuto nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. In particolare, una normativa nazionale che abbia l’effetto di interrompere il termine di opposizione avverso una siffatta ingiunzione, fissato all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, rispetta detto principio qualora appaia giustificata dall’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti della difesa del convenuto senza rendere, in pratica, eccessivamente difficile il recupero rapido ed efficace dei crediti in questione. A tal fine, il periodo durante il quale il termine in parola è interrotto deve essere limitato allo stretto necessario.

39

Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non ha affatto pregiudicato gli aspetti, richiamati al punto 35 della presente sentenza, che sono stati oggetto di armonizzazione da parte del regolamento n. 1896/2006. Essa ha previsto unicamente un’interruzione di una durata limitata a circa cinque settimane, che ha corrisposto, come confermato in udienza dal governo austriaco, al periodo durante il quale, in ragione di un rigoroso confinamento imposto sul territorio nazionale a causa della pandemia da COVID-19, le attività giurisdizionali erano fortemente perturbate. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, inoltre, tale normativa non ha riaperto termini di opposizione che erano scaduti prima della sua entrata in vigore.

40

Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, una siffatta normativa processuale nazionale sembra quindi aver consentito di ritardare il recupero dei crediti solo di qualche settimana, garantendo al contempo il mantenimento effettivo del diritto di opposizione, previsto all’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006, essenziale per l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione.

41

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio dichiarando che gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.