CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 1o dicembre 2022 ( 1 )
Causa C‑699/21
E.D.L.
con l’intervento di:
Presidente del Consiglio dei Ministri
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia)]
«Questione pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Consegna di persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio grave per la salute della persona richiesta»
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1. |
Di fronte alla possibile incostituzionalità di talune disposizioni di una legge che attua nell’ordinamento giuridico italiano la decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ) e che potrebbero essere contrarie al diritto alla tutela della salute garantito dalla Costituzione italiana, la Corte costituzionale (Italia) ha adito la Corte di giustizia per l’interpretazione di detta decisione quadro. |
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2. |
Il rinvio offre alla Corte di giustizia l’occasione di pronunciarsi nuovamente sui motivi di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto e di consegna (in prosieguo: il «MAE»). In particolare, si dovrà precisare se il principio stabilito dalla sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( 3 ), sia trasponibile, per analogia, all’esecuzione di un MAE che può comportare un rischio grave per la salute della persona richiesta. |
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3. |
La Corte di giustizia si pronuncerà, in ultima analisi, sul se all’elenco dei motivi di non esecuzione di un MAE, di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584, debba essere aggiunto, e in che termini, quello che deriva dall’obbligo di rispettare gli articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Carta
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4. |
L’articolo 3 («Diritto all’integrità della persona»), paragrafo 1, così recita: «Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica». |
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5. |
L’articolo 4 («Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti») così recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». |
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6. |
L’articolo 35 («Protezione della salute») prevede quanto segue: «Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». |
2. Decisione quadro 2002/584
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7. |
Il considerando 10 enuncia quanto segue: «Il meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea [«TUE»], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo». |
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8. |
Il considerando 12 dichiara: «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (...), segnatamente il capo VI. (...)». |
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9. |
Il considerando 13 prevede quanto segue: «Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti». |
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10. |
L’articolo 1 («Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione») prevede quanto segue: «1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». |
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11. |
L’articolo 15 («Decisione sulla consegna») così dispone: «1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro. 2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17. 3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione». |
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12. |
L’articolo 23 («Termine per la consegna») prevede quanto segue: «1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate. 2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il [MAE]. 3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il [MAE] viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata». |
B. Diritto nazionale
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13. |
L’articolo 23, comma 3, della Legge 22 aprile 2005, n. 69 ( 4 ), così recita: «Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia». |
II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
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14. |
Il 9 settembre 2019, l’Općinski sud u Zadru (Tribunale municipale di Zara, Croazia) ha emesso un MAE ai fini dell’esercizio dell’azione penale a carico di E.D.L., imputato del reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in territorio croato nel 2014. |
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15. |
I difensori di E.D.L. hanno prodotto dinanzi alla Corte d’appello di Milano (Italia) documentazione medica che attestava disturbi psichiatrici, connessi anche al pregresso abuso di sostanze stupefacenti da parte dello stesso. A seguito di una perizia, è emerso che E.D.L. soffre di un disturbo psicotico che necessita di una terapia e che esiste un serio rischio suicidario connesso alla sua possibile incarcerazione. |
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16. |
Sulla base di tale perizia, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che il trasferimento in Croazia di E.D.L., in esecuzione del MAE, avrebbe interrotto le possibilità di cura, con conseguente aggravamento del suo stato di salute generale e con concreto rischio per la sua salute. |
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17. |
Tuttavia, la stessa Corte d’appello ha rilevato che l’obbligo di dare esecuzione a un MAE trova una limitazione nei soli motivi di rifiuto tassativamente previsti dagli articoli 18 e 18 bis della legge n. 69 del 2005, tra i quali non figura quello di evitare violazioni ai diritti fondamentali della persona richiesta, come il diritto alla salute. Essa ha pertanto sospeso il procedimento e promosso un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. |
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18. |
In tale contesto, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (...), letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole». |
III. Procedimento dinanzi alla Corte
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19. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 22 novembre 2021. È stata trattata con priorità. |
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20. |
Hanno presentato osservazioni scritte E.D.L., i governi croato, finlandese, italiano, dei Paesi Bassi, polacco e rumeno, nonché la Commissione europea. |
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21. |
All’udienza, tenutasi il 27 settembre 2022, sono comparsi E.D.L., i governi italiano, polacco e rumeno nonché la Commissione. |
IV. Valutazione
A. Osservazioni preliminari
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22. |
La Corte costituzionale ha così esposto la situazione che si trova ad affrontare in quanto interprete supremo della Costituzione italiana e, allo stesso tempo, giudice di uno Stato membro vincolato all’interpretazione del diritto dell’Unione:
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23. |
Al fine di evitare indesiderate disarmonie tra l’ordinamento costituzionale nazionale e il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare quest’ultimo in modo da consentirgli di rispettare le esigenze della Costituzione italiana e di esercitare in tal modo la propria giurisdizione. |
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24. |
Con questo spirito di collaborazione, la Corte costituzionale suggerisce che alla sua questione si potrebbe rispondere estendendo, per analogia, quanto dichiarato dalla Corte di giustizia con riguardo alla decisione quadro 2002/584 qualora, pur non prevedendo un motivo di rifiuto specifico, l’esecuzione di un MAE costituisca una violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata. |
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25. |
Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza Aranyosi e Căldăraru in relazione al pericolo che l’esecuzione di un MAE possa esporre la persona richiesta a: i) condizioni di detenzione inumane e degradanti nello Stato membro di emissione in conseguenza di carenze sistemiche e generalizzate o che comunque colpiscono determinati gruppi di persone o determinati centri di detenzione ( 9 ); ii) al pericolo di essere sottoposto a un processo non rispettoso delle garanzie di cui all’articolo 47 della Carta, a causa di carenze sempre sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato di emissione ( 10 ). |
B. Motivi di rifiuto dell’esecuzione di un MAE al di là delle previsioni esplicite della decisione quadro 2002/584
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26. |
La decisione quadro 2002/584 intende agevolare e accelerare la cooperazione giudiziaria mediante l’introduzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale. Essa contribuisce quindi all’obiettivo che l’Unione diventi uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondato sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 11 ). |
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27. |
Il fondamento del sistema in parola è il principio del riconoscimento reciproco, sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ai MAE in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della detta decisione quadro ( 12 ). Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un MAE solo per i motivi tassativamente elencati nella stessa decisione quadro ( 13 ). |
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28. |
L’esecuzione del MAE costituisce dunque la regola, e il rifiuto della sua esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 14 ). |
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29. |
Tuttavia, la Corte di giustizia ammette limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci «in circostanze eccezionali» ( 15 ). Essa ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti segnatamente dalla Carta non può essere modificato per effetto della decisione quadro» ( 16 ). |
1. Rifiuto sulla base dell’articolo 4 della Carta
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30. |
In tale prospettiva, la Corte di giustizia «ha riconosciuto, a determinate condizioni, l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro 2002/584, qualora una siffatta consegna rischi di portare ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, della persona ricercata» ( 17 ). |
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31. |
Il motivo non è altro che il carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani o degradanti, strettamente connesso al rispetto della dignità umana (articolo 1 della Carta) ( 18 ) e, pertanto, indeclinabile di fronte a obiettivi come quelli alla base della cooperazione giudiziaria ( 19 ). |
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32. |
Il rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta può giustificare, in via eccezionale, il differimento o il rifiuto della consegna della persona richiesta sulla base di un MAE. Preliminarmente, il giudice dell’esecuzione deve verificare l’effettiva sussistenza di tale rischio nel caso sottoposto al suo esame. |
a) Rifiuto in presenza di carenze sistemiche e generalizzate in uno Stato membro
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33. |
La violazione dell’articolo 4 della Carta (al pari di quella del suo articolo 47) ( 20 ) è stata finora dedotta nel contesto di carenze sistemiche e generalizzate negli Stati membri emittenti. |
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34. |
La Corte di giustizia ha posto in rilievo che la constatazione di un rischio generale e astratto non è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di un MAE, né tanto meno per non eseguire, come regola, tutti i MAE provenienti da uno Stato membro al quale si imputano quelle carenze sistemiche e generalizzate ( 21 ). |
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35. |
Ritenendo che il rischio rilevante possa essere solo quello che, in modo specifico e particolare, incomba sulla persona richiesta, il giudice dell’esecuzione deve effettuare un esame in due fasi, al fine di rispettare il principio Aranyosi e Căldăraru:
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36. |
L’accertamento di carenze sistemiche e generalizzate si rivela tanto più necessario in quanto, di fronte alla denuncia di una possibile violazione di diritti nello Stato emittente, trova applicazione, in linea di principio, la presunzione su cui si basa l’intero sistema di cooperazione giudiziaria penale, vale a dire che tutti gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali. |
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37. |
In forza di tale presunzione, risulta loro preclusa la possibilità non solo di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo in casi eccezionali, di verificare se tale altro Stato abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione ( 22 ). |
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38. |
Pertanto, trattandosi di violazioni alla cui verosimiglianza si oppone la presunzione secondo la quale tutti gli Stati membri rispettano i diritti della Carta, occorre dimostrare anzitutto che nello Stato di emissione del MAE sono state accertate carenze generalizzate e sistemiche che consentono di mettere in dubbio il fondamento di tale presunzione. |
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39. |
A mio avviso, il cosiddetto «esame in due fasi» ha un’origine ben precisa e serve nel contesto per il quale è stato concepito. Tale esame ha pienamente senso qualora il rischio per i diritti della persona richiesta derivi da circostanze generalizzate che sono da un punto di vista ideale impossibili in uno Stato membro: condizioni carenti di detenzione o mancanza di indipendenza dei suoi organi giurisdizionali. |
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40. |
Di fronte alla denuncia secondo cui siffatte circostanze sono, tuttavia, realmente presenti nello Stato di emissione, le autorità giudiziarie dell’esecuzione non possono rimanere indifferenti, ma nemmeno ammetterle senza un minimo di fondamento, vale a dire un minimo di attendibilità. E, data la natura stessa delle circostanze invocate, dovrà dimostrarsi un contesto di carenze generalizzate che incidano, in particolare, sul caso specifico a cui si riferisce il MAE. |
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41. |
Nel caso in esame, al contrario, il rischio per la salute della persona richiesta:
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42. |
Al fine di valutare l’entità e la portata del rischio in parola, ritengo che non sia indispensabile esaminare il sistema sanitario o penitenziario dello Stato membro emittente nel suo complesso. L’importante è verificare se alla persona richiesta saranno garantite le cure mediche necessarie. E per procedere alla suddetta verifica, non è indispensabile valutare ex ante il sistema sanitario/penitenziario nel suo complesso, bensì le possibilità di assistenza che è ragionevolmente possibile attendersi per la persona richiesta. |
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43. |
Non si tratta, ripeto, di esprimere una valutazione sul sistema sanitario di uno Stato membro, bensì di sondare le possibilità per una persona, nello specifico, di essere debitamente assistita, anche qualora detta assistenza possa essere prestata nell’ambito di un sistema più o meno efficiente in quanto tale. |
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44. |
Certamente, l’eventuale presenza di carenze generalizzate e sistemiche potrebbe essere rilevante: se presenti, è verosimile che esse interessino anche la persona richiesta, accertamento oggetto della seconda fase del metodo Aranyosi e Căldăraru. |
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45. |
Tuttavia, laddove nessuno ha fatto valere siffatto genere di carenze, occorre valutare se sussista un rischio specifico per la persona richiesta (in considerazione della sua situazione, delle vicende del suo trasferimento verso lo Stato membro emittente e delle condizioni sanitarie in cui si troverà dopo la consegna). |
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46. |
Detta valutazione riguarda pertanto la seconda fase del cosiddetto «metodo in due fasi», e non una prima fase preliminare e autonoma, la cui analisi, in questa sede, mi sembra del tutto superflua. |
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47. |
In astratto, nulla impedirebbe che la violazione dell’articolo 4 della Carta venga agevolata dalle condizioni sistemiche e generalizzate di detenzione e carcerazione alle quali può essere sottoposta la persona richiesta ( 23 ). Non occorrerà, invece, valutare tali condizioni qualora, come ha rilevato la Commissione ( 24 ), esse non costituiscano la causa immediata del rischio per la salute della persona richiesta. |
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48. |
A tal proposito, vorrei aggiungere che:
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49. |
In tali circostanze, l’esame della prima delle due fasi suggerite dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru diviene innecessario e inappropriato nel caso di specie. |
b) Rifiuto in presenza di circostanze eccezionali estranee alle carenze sistemiche e generalizzate: articolo 4 della Carta
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50. |
Si potrebbe ipoteticamente ammettere l’invocazione dell’articolo 4 della Carta se la persona richiesta presentasse uno stato patologico particolarmente grave, per cui l’esecuzione di un MAE implicherebbe, in modo imminente, un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute, mettendo in pericolo la sua vita ( 27 ). |
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51. |
In tale contesto veramente eccezionale, la consegna potrebbe essere qualificata come trattamento inumano, in funzione delle circostanze particolari della persona malata ( 28 ), indipendentemente dall’assenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato di emissione ( 29 ). |
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52. |
L’eccezionalità deriverebbe quindi non tanto dalle condizioni generalizzate di detenzione o di assistenza sanitaria nello Stato membro emittente, in quanto tali, quanto dalla consegna stessa, nella misura in cui sarebbe in grado, di per sé, di rappresentare un rischio imminente per la vita o per la salute della persona richiesta. |
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53. |
In realtà, ripeto, le preoccupazioni che suscita il rischio per la salute qui individuato (la possibilità di un suicidio connesso alla detenzione) non dipendono dal fatto che l’arresto e l’eventuale successiva carcerazione avvengano in uno Stato membro o in un altro, nell’ambito di un MAE. Né le circostanze del caso in esame mi sembrano consentire di qualificare la consegna come un trattamento inumano, dato che, ad oggi, non vi è alcuna indicazione che la persona richiesta non riceverà le cure mediche necessarie nello Stato di emissione del MAE. |
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54. |
In ogni caso, sarebbe necessario usare un’estrema cautela per fornire una soluzione al problema dei rischi psichiatrici connessi alla carcerazione (comuni a tutti gli Stati membri) diversa da quella di ricorrere semplicemente all’articolo 4 della Carta ( 30 ). |
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55. |
In caso contrario, la risposta della Corte di giustizia potrebbe essere interpretata nel senso che la detenzione, o la permanenza in un istituto di detenzione, di persone a rischio di suicidio costituirebbe di per sé un trattamento inumano, vale a dire violerebbe in linea di principio, alla luce del suo carattere assoluto, la proibizione di cui all’articolo 4 della Carta. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, non ritengo sostenibile questa tesi. |
2. Rifiuto fondato sugli articoli 3 e 35 della Carta
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56. |
Il giudice del rinvio invoca, oltre all’articolo 4 della Carta, il diritto all’integrità della persona (articolo 3 della Carta) e il diritto alla protezione della salute (articolo 35 della Carta). Alcune delle parti, quali E.D.L. e i governi finlandese, polacco, rumeno e italiano, hanno formulato le loro osservazioni alla luce di questi tre diritti. Il governo dei Paesi Bassi, invece, fa riferimento esclusivamente all’articolo 4 della Carta. |
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57. |
A mio avviso, l’articolo 35 della Carta non trova applicazione nella presente causa, poiché qui non sono in gioco l’accesso alla prevenzione sanitaria e alle cure mediche, alle condizioni stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali, che garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana. |
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58. |
Riguardo all’articolo 3 della Carta, il diritto all’integrità psichica potrebbe, eventualmente, risultare pregiudicato, ma, ancora una volta, non a causa delle carenze sanitarie o di detenzione nello Stato membro di emissione, che nessuno ha denunciato, bensì per la presunta assenza di un trattamento adeguato del disturbo psichiatrico di cui, secondo la perizia prodotta dinanzi alla Corte d’appello italiana, soffre la persona richiesta. |
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59. |
In tale contesto, le analisi di cui sopra sull’articolo 4 della Carta si estendono all’articolo 3 della medesima. |
C. Se sussista un nuovo motivo di rifiuto di un MAE per considerazioni relative alla salute della persona richiesta
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60. |
Quello che, per semplificare, è denominato «giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru» costituisce un esempio di creazione pretoria del diritto, da parte della Corte di giustizia, giustificata dalla necessità di disporre uno strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona nei casi non espressamente previsti dal legislatore del MAE. |
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61. |
La decisione quadro 2002/584 è categorica nel disporre, al suo articolo 1, paragrafo 3, che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». Essa introduce pertanto una clausola di chiusura del sistema, che si sovrappone alle specifiche garanzie di alcuni diritti fondamentali che invece sì sono menzionati in tale decisione quadro ( 31 ). |
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62. |
Stante la presunzione secondo cui tutti gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali, il legislatore europeo difficilmente avrebbe potuto prevedere l’eventualità di carenze generalizzate e sistemiche idonee a tradursi nella violazione dei diritti fondamentali della persona richiesta. |
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63. |
Pertanto, in forza dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è stato inevitabile prevedere, in via eccezionale, motivi di rifiuto associati alle violazioni che potessero derivare da carenze generalizzate e sistemiche. |
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64. |
Tuttavia, l’accoglimento di un «nuovo» motivo di rifiuto di eseguire il MAE a causa di considerazioni connesse alla salute potrebbe comportare, come è stato indicato in udienza, una frattura nella linea di equilibrio del sistema del MAE, che potrebbe condurre ad una moltitudine di richieste da parte degli interessati, con conseguente appesantimento del sistema di consegna allo Stato membro di emissione. |
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65. |
Un intervento di natura pretoria che estenda l’elenco dei motivi di non esecuzione, per aggiungere quello che deriva dai rischi per la salute, lo considero superfluo: il rifiuto di eseguire il MAE non è ammissibile se è sufficiente il differimento della consegna della persona richiesta. Quest’ultimo è, precisamente, il meccanismo previsto dalla decisione quadro 2002/584 per i casi come quello in esame. |
D. Differimento della consegna ai sensi dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584
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66. |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, la consegna della persona richiesta può, a titolo eccezionale, essere differita«per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato». |
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67. |
La formula di cui sopra solleva difficoltà, come rilevato dal giudice del rinvio e sottolineato da quasi tutte le parti del presente procedimento. A mio avviso, esse non sono tuttavia così tante da non poter essere superate attraverso un’interpretazione puntuale, e non creativa, della norma. |
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68. |
Secondo la Corte costituzionale, l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, nella misura in cui prevede il differimento «a titolo eccezionale» della consegna solo in presenza di situazioni a carattere meramente temporaneo, non contempla casi di gravi patologie croniche e di durata indeterminabile ( 32 ). |
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69. |
Essa aggiunge che, in caso contrario, il differimento rischierebbe di protrarsi per una durata indefinita, svuotando di effetto utile il provvedimento di consegna: il susseguirsi di differimenti fondati su ragioni di salute croniche manterrebbe la persona richiesta in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte e sarebbe in contrasto con l’esigenza di garantire un termine ragionevole in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libertà personale ( 33 ). |
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70. |
Nella stessa ottica, i governi croato e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione, sottolineano che il differimento previsto all’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 può essere adottato solo dopo che è stata concessa l’esecuzione del MAE, ma non al momento della decisione sull’esecuzione stessa. |
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71. |
Ammetto che le ragioni esposte sono rilevanti. Tuttavia, a mio avviso, le potenzialità ermeneutiche della norma vanno al di là di quanto sostenuto dal giudice del rinvio e dagli intervenienti all’udienza. |
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72. |
Parto dalla premessa che l’assenza di un motivo esplicito di non esecuzione di un MAE nella normativa nazionale (o negli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584) non osta al precetto obbligatorio di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della stessa. Per conformarsi a quest’ultimo, l’interprete (giurisdizionale) deve, qualora sia possibile, cercare una soluzione sostanzialmente equivalente utilizzando gli elementi normativi stabiliti dal legislatore stesso. |
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73. |
A mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 fornisce gli elementi necessari per detta soluzione sostanzialmente equivalente. Il suo contenuto consente un’interpretazione che, per quanto possa essere estensiva e ambiziosa, sarà sempre più rispettosa nei confronti del legislatore rispetto alla creazione giurisprudenziale di un nuovo caso di rifiuto del MAE. È, in definitiva, preferibile modulare il significato e la portata di tale disposizione positiva, rispetto alla creazione, al di fuori di quest’ultima e da parte dell’organo giurisdizionale, di una nuova norma. |
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74. |
Interpretato nel contesto della decisione quadro 2002/584, l’articolo 23, paragrafo 4, di quest’ultima può, ripeto, fornire la soluzione richiesta dal suo articolo 1, paragrafo 3, in casi come quello in esame. |
E. Differimento condizionato e soggetto a revisione dell’esecuzione di un MAE per gravi motivi umanitari
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75. |
Un argomento a favore dell’idoneità dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 a soddisfare il requisito di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della stessa è la constatazione che detta norma si riferisce esplicitamente alla «consegna (...) che (...) metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato». |
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76. |
Detto riferimento introduce una differenza significativa rispetto agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584. I motivi di non esecuzione, obbligatoria o facoltativa, previsti dai suddetti articoli riguardano elementi oggettivi, vale a dire i reati all’origine dell’emissione del MAE o le vicende dei procedimenti penali alle quali questi reati hanno dato o possono dare origine ( 34 ). |
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77. |
Aggiungere all’elenco dell’articolo 3 della decisione quadro 2002/584 un ulteriore motivo di non esecuzione (che sarebbe necessariamente obbligatorio, data la natura del diritto fondamentale) basato sul rischio di violazione degli articoli 3 o 4 della Carta, presenta evidenti difficoltà in un sistema di non esecuzione che si fonda sull’articolazione giuridica dei sistemi penali di tutti gli Stati membri. |
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78. |
Se non vi fosse altro rimedio, le suddette difficoltà non sarebbero probabilmente sufficienti ad impedire l’introduzione per via pretoria di un nuovo motivo di non esecuzione, come è avvenuto nei casi Aranyosi e Căldăraru, e come ho argomentato in precedenza. Nell’ipotesi in esame, invece, è possibile ricorrere al rimedio dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. E detto rimedio è efficace, in particolare, al fine di:
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79. |
L’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 si rivela, a mio avviso, idoneo a rispondere alle preoccupazioni espresse dal giudice del rinvio. |
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80. |
In primo luogo, esso stabilisce un criterio per la definizione della «soglia minima» della gravità del rischio («pericolo per la vita o per la salute») in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della Carta ( 35 ). |
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81. |
In secondo luogo, l’articolo di cui sopra prevede un canale di comunicazione tra le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione del MAE, sul cui sviluppo si interroga il giudice del rinvio. |
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82. |
Sebbene, secondo detta norma, la comunicazione tra le due autorità giudiziarie non riguardi la sussistenza di motivi di non esecuzione, bensì la data di consegna della persona richiesta, nulla impedisce, a mio avviso, di anticipare il momento in cui l’autorità dell’esecuzione deve decidere se differire la consegna. |
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83. |
Attraverso lo scambio di informazioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può ottenere dall’autorità emittente chiarimenti sui trattamenti sanitari disponibili negli istituti di detenzione o di reclusione, adeguati alle esigenze mediche della persona richiesta. |
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84. |
In seguito al suddetto dialogo e alla luce delle condizioni di salute della persona richiesta, fino a quel momento sconosciute all’autorità giudiziaria emittente, occorre che quest’ultima, d’ufficio o su invito dell’autorità dell’esecuzione, rivaluti l’adeguatezza del MAE, qualora lo ritenga opportuno, prendendo in considerazione un (nuovo) fattore che incide sulla valutazione della proporzionalità ( 36 ). |
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85. |
Pertanto, alla ponderazione delle circostanze in funzione delle quali viene effettuato il giudizio di proporzionalità (vale a dire, se il MAE sia stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale o per l’esecuzione di una pena e in funzione della gravità dei reati, tra gli altri fattori) si aggiungerebbe quella relativa alla salute della persona richiesta. Da tale ponderazione potrebbe risultare la revoca (provvisoria o definitiva) del MAE, ma anche la sua conferma, se l’autorità emittente decidesse che, malgrado tutto, la procedura di consegna deve proseguire. |
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86. |
Ritengo che l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 ammetta, per dette ipotesi, un sistema di comunicazione inter-giudiziaria simile a quello che, conformemente all’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, può essere utilizzato prima di decidere se accogliere l’esecuzione del MAE. |
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87. |
È vero che le informazioni rilevanti ai fini dell’articolo 15 della decisione quadro 2002/584 sono, secondo la sua formulazione, quelle essenziali per «prendere una decisione sulla consegna», vale a dire, quelle sulla sua eseguibilità in base al soddisfacimento delle condizioni di cui, in particolare, agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2002/584 ( 37 ). |
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88. |
Tuttavia, a mio avviso, nulla osta a ricorrere a scambi di informazioni quando ciò risulti opportuno per valutare il rischio idoneo a determinare il differimento della consegna, anche dopo che quest’ultima sia stata disposta, se sussistono gravi motivi umanitari ( 38 ). |
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89. |
Ai fini dei diritti della persona richiesta, beninteso, ma parimenti dell’interesse legittimo dell’Unione alla lotta contro l’impunità, che costituisce lo scopo, in particolare, del meccanismo del MAE ( 39 ), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve decidere sull’eventuale differimento della consegna sulla base di tutte le informazioni necessarie, al fine di statuire con piena cognizione di causa. |
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90. |
Se detta cognizione richiede una comunicazione immediata e fluida con l’autorità giudiziaria emittente, sarà opportuno ricorrere al meccanismo dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, anche se l’esecuzione è già stata disposta. |
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91. |
Pertanto, il differimento potrebbe operare rispetto a un’esecuzione già disposta dopo aver superato il «filtro» dei motivi di non esecuzione enunciati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584. Il grave rischio per la salute diventa quindi un motivo che presuppone l’autorizzazione dell’esecuzione del MAE e giustifica la decisione di differirla. |
F. Possibilità di differimento o non esecuzione in caso di patologie di carattere cronico e irreversibile
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92. |
Per quanto riguarda l’estensione temporale della misura, l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 enuncia che la consegna può essere «temporaneamente» differita e dispone che l’esecuzione del MAE avviene «non appena [i gravi motivi umanitari che l’hanno giustificata] cessano di sussistere». |
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93. |
Il carattere temporaneo del differimento deve quindi essere correlato al permanere dei motivi umanitari che lo giustificano. Questi possono venire meno o essere corretti per diverse cause (in particolare, per cambiamenti della situazione della persona richiesta). |
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94. |
In ogni caso, e come suggerito dal giudice del rinvio ( 40 ), di fronte all’eventualità che il differimento debba essere prorogato, nulla impedisce che il dialogo continuo tra le autorità giudiziarie interessate consenta di individuare altre soluzioni specifiche ( 41 ). |
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95. |
Solo laddove, alla luce di tutte le circostanze, il differimento dovesse essere prorogato oltre un termine di cui si dovrà valutare la ragionevolezza, nel contesto del dialogo con l’autorità giudiziaria emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 42 ) sarà legittimata a non dare effetto alla consegna da quest’ultima disposta. |
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96. |
In definitiva, concludo che:
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V. Conclusione
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97. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla Corte costituzionale (Italia) come segue: «Gli articoli 1, paragrafo 3, e 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, esaminati alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona richiesta afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, deve richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere tale rischio e, se del caso, differire, a titolo eccezionale e temporaneamente, la consegna della persona in parola fintantoché detto grave rischio persista». |
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al [MAE] e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).
( 3 ) Cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU (EU:C:2016:198); in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru» o il «principio Aranyosi e Căldăraru».
( 4 ) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98 del 29 aprile 2005, pag. 6), come modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021 (GURI n. 30 del 5 febbraio 2021, pag. 22).
( 5 ) Secondo l’ordinanza di rinvio (punto 1.3), le disposizioni costituzionali interessate secondo la Corte d’appello di Milano sono gli articoli 2 e 35 della Costituzione italiana, che garantiscono il diritto alla salute, e l’articolo 3, che proclama il principio di uguaglianza. La violazione di quest’ultimo deriverebbe dal fatto che la normativa nazionale che disciplina l’estradizione prevede come motivo specifico di non esecuzione la sussistenza di ragioni di salute, che tuttavia, in base alla formulazione della decisione quadro 2002/584, non potrebbero essere prese in considerazione nel caso di un MAE.
( 6 ) Punto 7.3 dell’ordinanza di rinvio, con riferimento alle sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), punto 29; e del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), punto 60.
( 7 ) Punto 7.4 dell’ordinanza di rinvio, con riferimento alla sentenza Aranyosi e Căldăraru, punto 80.
( 8 ) Punto 7.5 dell’ordinanza di rinvio.
( 9 ) Il giudice del rinvio fa inoltre riferimento, a tal proposito, alle sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU EU:C:2018:589); e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857), in prosieguo: la «sentenza Dorobantu».
( 10 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586); in prosieguo: la «sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)»; e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033); in prosieguo: la «sentenza Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente)».
( 11 ) Per tutte, sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876), punto 38.
( 12 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100); in prosieguo: la «sentenza Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente)», punto 43.
( 13 ) Ibidem, punto 44.
( 14 ) Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 41.
( 15 ) Parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191.
( 16 ) Sentenza Aranyosi e Căldăraru, punto 83.
( 17 ) Sentenza Dorobantu, punto 50, con citazione di sentenze precedenti.
( 18 ) Sentenza Aranyosi e Căldăraru, punto 85.
( 19 ) Condividendo la valutazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») nella sua sentenza del 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio (CE:CEDU:2015:0928JUD002338009), la Corte di giustizia ha ricordato che, in ogni circostanza, anche in caso di lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la CEDU vieta in termini assoluti la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti, qualunque sia il comportamento dell’interessato (sentenza Aranyosi e Căldăraru, punto 87). Non vi è dunque alcuna eccezione alla garanzia prevista dall’articolo 4 della Carta, nemmeno sulla base della prima fra tutte le ragioni di Stato, che è quella della sua stessa sopravvivenza.
( 20 ) Trattasi del secondo dei diritti fondamentali che la Corte di giustizia ha analizzato in relazione all’eventuale estensione dei motivi di non esecuzione di un MAE [tra le altre, sentenze Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente); Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario); e Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente)].
( 21 ) Sentenza Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente). Il suo punto 57 ricorda che «(…) l’attuazione del meccanismo del [MAE], tale attuazione può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, con le conseguenze previste all’articolo 7, paragrafo 3, TUE e con le conseguenze previste al paragrafo 3 dello stesso articolo». Il corsivo è mio.
( 22 ) Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 37.
( 23 ) Sentenze Aranyosi e Căldăraru e Dorobantu.
( 24 ) Paragrafo 43 delle sue osservazioni scritte: «il problema risiede ed è intrinsecamente connesso alla situazione individuale della persona, indipendentemente dalle condizioni di detenzione nello Stato membro che ha emesso il [MAE]».
( 25 ) Ordinanza di rinvio, punto 1.1.
( 26 ) Nelle sue osservazioni scritte (punto 7), il governo croato sostiene che il sistema sanitario del suo paese garantisce alla persona richiesta un alto livello di assistenza sanitaria, comprese le misure di trattamento delle dipendenze, indipendentemente dal suo status.
( 27 ) Per analogia, v. sentenza del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) (C‑353/16, EU:C:2018:276), in prosieguo: la «sentenza MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato)», punto 41: «l’articolo 4 della Carta deve essere interpretato nel senso che l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi di tale articolo, qualora tale allontanamento comporti il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute». Nella stessa linea, si veda, di recente, sentenza de 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico) (C‑69/21, EU:C:2022:913), punto 66.
( 28 ) La sentenza MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) cita, a sua volta, il punto 40 della sentenza della Corte EDU del 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio (CE:ECHR:2016:1213JUD004173810), §§ 178 e 183 sulla disposizione equivalente della CEDU: «dalla più recente giurisprudenza [della Corte EDU] deriva che tale disposizione [articolo 3 della CEDU] osta all’allontanamento di una persona gravemente malata per la quale sussiste un rischio di decesso imminente o per la quale sussistono seri motivi di credere che, sebbene non corra nessun rischio imminente di morire, dovrebbe far fronte, in ragione dell’assenza di trattamenti adeguati nel paese di destinazione, o in mancanza di accesso ad essi, a un rischio effettivo di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute, che comporterebbe intense sofferenze o una significativa riduzione della sua speranza di vita».
( 29 ) Per riprendere l’esempio fornito dal governo italiano in udienza, la consegna di un paziente affetto da patologie renali che necessita inevitabilmente di un trattamento di dialisi potrebbe essere contraria all’articolo 4 della Carta se, nello Stato membro di emissione, non avesse la possibilità di proseguire lo stesso trattamento.
( 30 ) Per scongiurare tale rischio, gli istituti di detenzione e penitenziari dispongono generalmente di protocolli ad hoc e in alcuni Stati membri esistono ospedali o unità psichiatriche penitenziarie. V. documento «Preventing suicide in jails and prisons», dell’Organizzazione mondiale della sanità e della IASP (International Association for suicide Prevention) (2007) in https://n9.cl/947kd. V. anche la relazione, citata dalla Commissione in udienza, dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), sulle condizioni di detenzione nell’Unione europea, nella cui edizione del 2019 si dà atto di un livello equiparabile tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari (FRA: Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality, 2019).
( 31 ) Tra i diritti esplicitamente menzionati figura, ad esempio, quello di non essere sanzionato due volte per gli stessi fatti (articolo 50 della Carta). A garanzia di quest’ultimo interviene il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 e si ravvisa nella maggior parte dei motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 della stessa. Ciò vale anche per il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta) previsto nei casi di condanna in contumacia e riconosciuto dall’articolo 4 bis della decisione quadro come motivo di non esecuzione facoltativa.
( 32 ) Punti 6.2 e 6.3 dell’ordinanza di rinvio.
( 33 ) Punto 6.3 dell’ordinanza di rinvio.
( 34 ) L’unica circostanza soggettiva tenuta in considerazione è quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che prevede come motivo di non esecuzione obbligatoria la mancanza di responsabilità penale a causa dell’età. Si tratta, tuttavia, di un motivo che riguarda una circostanza personale in quanto collegata a un reato e che incide sulla responsabilità penale.
( 35 ) Come sostenuto dalla Commissione (punto 45 delle sue osservazioni scritte), nella suddetta soglia minima non rientrerebbero le «sofferenze psicologiche» inerenti allo stato di privazione della libertà personale
( 36 ) Al punto 6 delle sue osservazioni scritte, E.D.L. qualifica come sproporzionata l’emissione di un MAE nei confronti di qualsiasi persona gravemente malata, approccio astratto che non condivido. Tuttavia, il principio di proporzionalità può svolgere un ruolo nel senso da me esposto.
( 37 ) Disposizioni alle quali l’articolo 15, paragrafo 2, aggiunge l’articolo 8 della stessa decisione quadro, avente ad oggetto contenuto e forma del MAE.
( 38 ) Nulla impedisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di raccogliere informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, sia che essa constati ab initio la sussistenza di gravi motivi umanitari sia che il rischio per l’integrità e la salute della persona richiesta emerga dopo che l’esecuzione è stata disposta.
( 39 ) Sentenza Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), punto 62.
( 40 ) Punto 9.5 dell’ordinanza di rinvio.
( 41 ) Che la patologia sia cronica e di durata indeterminabile non osta all’applicazione dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584. Ciò posto, un malato cronico può beneficiare di assistenza sanitaria nello Stato di emissione, in condizioni simili a quelle dello Stato di esecuzione. Diverso è il caso in cui la consegna, di per sé, metta a rischio imminente la vita della persona richiesta.
( 42 ) In casi come quello di cui trattasi, in cui la persona richiesta è in libertà, ritengo che i ripetuti differimenti, su richiesta dell’interessato stesso, non potranno essere qualificati come indebiti ritardi.