CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 16 febbraio 2023 ( 1 )

Causa C‑567/21

BNP Paribas SA

contro

TR

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 33 e 36 – Riconoscimento delle decisioni giudiziarie – Riconoscimento incidentale – Norma nazionale sulla concentrazione delle domande – Autorità di cosa giudicata – Eccezione di cosa giudicata – Nozioni di “titolo” e di “oggetto”»

I. Introduzione

1.

Nella presente causa, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ).

2.

Le tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio offrono alla Corte l’opportunità di fornire precisazioni sui contorni dell’autorità di cosa giudicata attribuita a una decisione emessa in un primo Stato membro di cui si richiede il riconoscimento in via incidentale per opporsi a un nuovo ricorso proposto in un secondo Stato membro. Più in particolare, la Corte è invitata, in un contesto caratterizzato da una copiosa riflessione dottrinale ( 3 ), a definire i ruoli rispettivamente assegnati al diritto dell’Unione e al diritto nazionale nel determinare il perimetro dell’autorità di cosa giudicata da parte di un giudice dello Stato membro d’origine ( 4 ).

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

3.

Nella presente causa rilevano gli articoli 27, 33 e 36 del regolamento n. 44/2001.

B.   Diritto nazionale

1. Diritto francese

4.

In forza dell’articolo L. 1234‑5, primo comma, del code du travail (codice del lavoro), il dipendente che non ha beneficiato del termine di preavviso ha diritto a un’indennità sostitutiva, salvo in caso di sua colpa grave.

5.

Ai sensi dell’articolo L. 1234‑9, primo comma, del codice del lavoro:

«Il dipendente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato licenziato dopo aver maturato otto mesi di anzianità ininterrotti alle dipendenze dello stesso datore di lavoro ha diritto a un’indennità di licenziamento, salvo in caso di colpa grave».

6.

A norma dell’articolo L. 1235‑3 del codice del lavoro, ove il dipendente sia stato licenziato senza una causa reale e seria, il giudice può proporne la reintegrazione nell’impresa con il mantenimento dei diritti acquisiti. Qualora una delle parti rifiuti tale reintegrazione, il giudice riconosce al dipendente un’indennità a carico del datore di lavoro.

7.

L’articolo R. 1452‑6 del codice del lavoro, nella sua formulazione anteriore al decreto n. 2016‑660, del 20 maggio 2016 ( 5 ), così disponeva:

«Tutte le domande collegate al contratto di lavoro in essere tra le medesime parti, siano esse proposte dal ricorrente o dal resistente, formano oggetto di un solo giudizio.

Tale norma non è applicabile se le pretese si fondano su circostanze insorte o emerse successivamente alla data in cui è stato adito il Conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro, Francia)».

2. Diritto del Regno Unito

8.

La sezione 98 dell’Employment Rights Act 1996 (legge del 1996 sui diritti in materia di occupazione) così recita:

«(1) Nel determinare, ai fini della presente Parte, se il licenziamento di un dipendente sia giustificato o ingiustificato, spetta al datore di lavoro dimostrare:

(a)

il motivo (o, laddove ne esistano più d’uno, il motivo principale) del licenziamento, e

(b)

che si tratta di un motivo rientrante nella sottosezione 2 o di un altro motivo sostanziale idoneo a giustificare il licenziamento di un dipendente che ricopre la posizione da questi occupata.

(2) Un motivo rientra nella presente sottosezione se:

(…)

(b)

concerne la condotta del dipendente.

(…)

(4) Quando il datore di lavoro ha soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1, la determinazione della questione se il licenziamento sia giustificato o ingiustificato (tenuto conto del motivo di cui il datore di lavoro ha fornito prova):

(a)

dipende dal fatto se, date le circostanze (compresa la dimensione e le risorse amministrative dell’impresa del datore di lavoro), il datore di lavoro abbia o meno agito in maniera ragionevole nel considerarlo un motivo valido per licenziare il dipendente, e

(b)

sarà definita in conformità all’equità e fondatezza del fascicolo.

(…)».

9.

La sezione 118 di tale legge stabilisce che, se il giudice riconosce indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi delle sezioni 112(4) e 117(3), dette indennità consistono (a) in un’indennità di base (calcolata ai sensi delle sezioni da 119 a 122 e 126) e (b) in un’indennità di compensazione (calcolata ai sensi delle sezioni 123, 124, 124A e 126).

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.

Il 25 agosto 1998 TR è stato assunto dalla società BNP, divenuta la società BNP Paribas, in forza di un contratto di diritto inglese, per svolgere a Londra le funzioni di «Senior Dealer».

11.

Il 2 aprile 2009 TR ha sottoscritto con detta società un contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto francese per un distacco a Singapore. In base a una clausola addizionale al suo contratto di lavoro del 16 agosto 2010, egli è stato assegnato alla succursale di Londra della società BNP Paribas.

12.

Il 30 settembre 2013 TR è stato licenziato per colpa grave per fatti avvenuti durante il suo periodo di distacco a Singapore.

13.

Il 20 dicembre 2013 TR ha adito l’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro, Regno Unito), che, con sentenza del 26 settembre 2014, ha accolto il suo ricorso per licenziamento ingiustificato («complaint of unfair dismissal»), in quanto fondato, riconoscendogli l’importo di 81175 lire sterline (GBP) (circa EUR 94401,77) a titolo di indennità di compensazione («compensatory award») e rinviando a un’udienza successiva le altre questioni relative ai provvedimenti risarcitori.

14.

L’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) ha rilevato segnatamente che, sebbene TR fosse stato sanzionato conformemente al codice del lavoro francese, il consiglio della società BNP Paribas aveva accettato che la causa venisse definita in forza della legge del 1996 sui diritti in materia di occupazione e della giurisprudenza britannica.

15.

Successivamente, con atto introduttivo del 27 novembre 2014, TR ha adito il conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi, Francia) per ottenere la condanna della società BNP Paribas al pagamento del risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di un’indennità di licenziamento, di un’indennità sostitutiva di preavviso e di somme varie corrispondenti a bonus e premi previsti dal contratto di lavoro. Il conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro), pronunciandosi con sentenza del 17 maggio 2016, ha dichiarato irricevibili tali domande in ragione dell’autorità di cosa giudicata.

16.

Con sentenza del 22 maggio 2019, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato integralmente la suddetta sentenza.

17.

Dal contenuto di tale sentenza risulta che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso che la sentenza pronunciata dall’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) aveva autorità di cosa giudicata nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto il licenziamento non fondato su una causa reale e seria. Detto giudice ha nondimeno considerato che nessuna autorità di cosa giudicata poteva essere opposta alle domande proposte dal dipendente dinanzi al conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi) e ha condannato la società BNP Paribas al pagamento del risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di un’indennità di licenziamento, di un’indennità sostitutiva del preavviso e di somme varie corrispondenti a bonus e premi previsti dal contratto di lavoro.

18.

Per giungere a tale conclusione, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha rilevato segnatamente che nell’atto introduttivo presentato dinanzi all’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) era espressamente indicato che TR non aveva chiesto il riconoscimento delle indennità e delle prestazioni sociali connesse alla risoluzione del suo contratto di lavoro, intendendo proporre tali domande dinanzi a una diversa autorità giurisdizionale. Essa ha dichiarato che le domande proposte dinanzi al giudice francese non coincidevano con quelle proposte dinanzi al suddetto giudice.

19.

La società BNP Paribas ha proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente si richiama in particolare all’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 per sostenere che, a causa della sentenza pronunciata dal giudice britannico, i giudici francesi non potevano esaminare le domande avanzate da TR. A tale riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’eccezione di cosa giudicata di una sentenza straniera sollevata dinanzi al giudice francese deve essere valutata alla luce dell’autorità e dell’efficacia di cui essa gode nello Stato membro in cui è stata emanata. In secondo luogo, essa sostiene che l’autorità di cosa giudicata di una decisione pronunciata in uno Stato membro osta alla proposizione in un altro Stato membro di un’azione tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

20.

Nel corso dell’esame di tale ricorso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rilevato che la società BNP Paribas richiama la norma dell’«abuse of process» derivante dalla decisione Henderson v. Henderson, del 20 luglio 1843, della Court of Chancery (England & Wales) [Corte della Chancery (Inghilterra e Galles), Regno Unito], che «imporrebbe alle parti, quando la questione che le concerne diviene oggetto di una controversia dinanzi a una giurisdizione competente, di sottoporre a quest’ultima la controversia che le riguarda nel suo complesso affinché tutti gli aspetti di detta questione possano essere definiti una volta per tutte, fatta salva l’eventuale impugnazione» ( 6 ).

21.

La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha parimenti ricordato che, conformemente alla normativa francese allora in vigore, tutte le domande collegate al contratto di lavoro, siano esse proposte dal ricorrente o dal resistente, formano oggetto di un solo giudizio e che tale norma non trova applicazione quando le pretese si fondano su circostanze insorte o emerse successivamente alla data in cui è stato adito il conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro).

22.

In tale contesto, l’8 settembre 2021 la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che, quando la legge dello Stato membro d’origine della decisione conferisce a quest’ultima un’autorità tale per cui essa impedisce che le medesime parti possano agire nuovamente per ottenere una pronuncia sulle domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, gli effetti spiegati dalla decisione de qua nello Stato membro richiesto ostano a che un giudice di quest’ultimo Stato, la cui legge applicabile ratione temporis prevedeva, in materia di diritto del lavoro, un analogo obbligo di concentrazione delle pretese, si pronunci su siffatte domande.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito ha il medesimo titolo e il medesimo oggetto di un’azione quale quella in materia di licenziamento senza causa reale e seria nel diritto francese, di modo che le domande di risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di licenziamento avanzate dal dipendente dinanzi al giudice francese dopo aver ottenuto nel Regno Unito una decisione che accerta l’“unfair dismissal” e riconosce le indennità previste a tale titolo (“compensatory award”), sono irricevibili. A tal riguardo, se occorra distinguere tra il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria che potrebbe avere il medesimo titolo e il medesimo oggetto del “compensatory award”, e le indennità di licenziamento e di preavviso che, nel diritto francese, sono dovute quando il licenziamento è fondato su una causa reale e seria ma non sono dovute in caso di licenziamento fondato su colpa grave.

3)

Parimenti, se gli articoli 33 e 36 del [regolamento n. 44/2001] debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito e un’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro hanno il medesimo titolo e il medesimo oggetto quando tali azioni si fondano sullo stesso rapporto contrattuale tra le parti».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

23.

Hanno depositato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi francese e svizzero, nonché la Commissione europea.

V. Analisi giuridica

A.   Considerazioni preliminari

24.

Prima di esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, mi sembra necessario svolgere una serie di osservazioni.

1. Sull’applicabilità del regolamento n. 44/2001

25.

Occorre verificare se il regolamento n. 44/2001 sia applicabile sotto il profilo tanto temporale quanto spaziale. A tal riguardo, rilevo che la decisione dell’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico), del cui riconoscimento si discute nel procedimento principale, è stata pronunciata a seguito dell’azione proposta il 20 dicembre 2013.

26.

Da tale circostanza risulta, anzitutto, che il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis alla controversia principale. Infatti, tale regolamento ha continuato ad applicarsi, in forza dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 7 ), nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015.

27.

Dalla medesima circostanza si desume poi che il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione loci. Al fine di giungere a tale conclusione, rilevo che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 8 ), «il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione». Ne deriva che il regolamento n. 44/2001 è rimasto applicabile al Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione.

28.

Alla luce di tali elementi, si deve constatare che il regolamento n. 44/2001 è applicabile sotto il profilo temporale e spaziale alla controversia principale.

2. Sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001

29.

Per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza ( 9 ), poiché tale regolamento sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 10 ) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti.

30.

Orbene, osservo che, da un lato, gli articoli 26 e 29 della Convenzione di Bruxelles e, dall’altro, gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, sono redatti in modo pressoché identico, ragion per cui le sentenze della Corte con cui è stata interpretata la Convenzione di Bruxelles possono costituire una base pertinente per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio ( 11 ).

3. Sulla delimitazione delle questioni pregiudiziali

31.

In primo luogo, rilevo che dai dati forniti dal giudice del rinvio risulta che la società BNP Paribas si richiama alla sentenza dell’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) per concludere che il ricorso successivamente proposto in Francia da TR è irricevibile. A mio avviso, una situazione del genere corrisponde a quella prevista dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, che comprende l’ipotesi in cui, nel corso di una controversia in uno Stato membro, il riconoscimento è richiesto in via incidentale dinanzi a un giudice di uno Stato membro. Orbene, come sottolinea la relazione elaborata da P. Jenard ( 12 ), tale norma riguarda l’ipotesi in cui il riconoscimento è invocato da una parte come eccezione di cosa giudicata.

32.

Osservo in proposito che, sebbene il riconoscimento non coincida con l’autorità di cosa giudicata ( 13 ), tali due nozioni sono collegate. Infatti, l’autorità di cosa giudicata costituisce uno degli aspetti del riconoscimento. Più precisamente, il riconoscimento può avere, nell’ambito dell’autorità di cosa giudicata, sia un aspetto positivo, in quanto consente di introdurre in un secondo Stato membro la situazione giuridica creata da una decisione emessa in un primo Stato membro, sia un aspetto negativo, in quanto vieta, sulla base dell’autorità di cosa giudicata, di rimettere in discussione la decisione giudiziaria emessa nel primo Stato membro presentando in un secondo Stato domande vertenti su punti identici a quelli definiti da tale decisione ( 14 ).

33.

Ne discende che la controversia principale deve essere valutata alla luce di tale secondo aspetto delle norme sul riconoscimento stabilite dal regolamento n. 44/2001. A mio parere, siffatto quadro racchiude una doppia problematica. Da un lato, esso presuppone di precisare su quali basi debba essere delimitata l’autorità di una decisione emessa in un primo Stato membro di cui si richiede il riconoscimento dinanzi a un giudice di un secondo Stato membro. Dall’altro lato, tale quadro implica di stabilire come detta decisione debba essere messa in relazione all’azione proposta in tale secondo Stato membro al fine di verificare se questo nuovo procedimento sia, in tutto o in parte, irricevibile a causa dell’autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza pronunciata nel primo Stato membro.

34.

In secondo luogo, constato che, nel contestare la presentazione effettuata dal giudice del rinvio della norma britannica dell’«abuse of process», il resistente nel procedimento principale sostiene che l’applicazione di tale norma è limitata ai casi in cui sia ravvisabile un abuso del processo da parte del ricorrente, di modo che non gli sarebbe preclusa la possibilità di avviare un secondo procedimento. Tuttavia, rammento che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza ( 15 ). Mi sembra quindi che la Corte debba pronunciarsi tenendo conto dei soli elementi di diritto e di fatto forniti dal giudice del rinvio.

B.   Sulla prima questione pregiudiziale

35.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una decisione emessa in uno Stato membro abbia l’effetto di determinare l’irricevibilità delle domande avanzate dinanzi a un giudice di un altro Stato membro per il motivo che le legislazioni di ciascuno di tali Stati prevedono una norma processuale sulla concentrazione di tutte le domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale.

36.

In altri termini, tale questione implica di determinare se, ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento stabilite dal regolamento n. 44/2001, l’autorità di cosa giudicata della decisione emessa nello Stato d’origine debba essere delimitata con riferimento a una norma interna sulla concentrazione delle domande.

37.

Per rispondere a tale questione, mi sembra necessario chiarire innanzitutto i contorni della nozione di «riconoscimento». A questo proposito, occorre rilevare che il riconoscimento non è definito in quanto tale nel regolamento n. 44/2001, il quale enuncia soltanto, al suo articolo 33, paragrafo 1, che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» e, al suo articolo 36, che «[i]n nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

38.

Ciò premesso, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, per determinare il senso e la portata di una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 16 ).

39.

Per quanto riguarda, innanzitutto, gli scopi del regolamento n. 44/2001, dai suoi considerando 2, 6, 16 e 17 risulta che esso mira a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale ( 17 ), stabilendo norme sulla competenza unificate e semplificando le formalità affinché tali decisioni siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice ( 18 ).

40.

Per quanto concerne, poi, il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, i considerando 16 e 17 di quest’ultimo sottolineano l’importanza del principio della reciproca fiducia tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il che presuppone che le nozioni contenute in tale regolamento non siano interpretate in modo restrittivo ( 19 ).

41.

Infine, la relazione Jenard ha definito le conseguenze del riconoscimento precisando che esso «deve avere come effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate» ( 20 ).

42.

Riprendendo esplicitamente quest’ultima affermazione, con la sentenza Hoffmann ( 21 ) la Corte ha precisato gli effetti del riconoscimento dichiarando che una decisione straniera riconosciuta in forza dell’articolo 26 della Convenzione di Bruxelles deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine ( 22 ).

43.

Pronunciandosi in seguito nel contesto dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, la Corte ha deciso, riferendosi nuovamente alla relazione Jenard ( 23 ), che, «sebbene il riconoscimento debba avere l’effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato membro in cui esse sono state pronunciate (…), non vi è tuttavia alcun motivo per accordare ad una sentenza, all’atto della sua esecuzione, diritti che non le spettano nello Stato membro d’origine (…) o effetti che una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe» ( 24 ).

44.

Dalle citate sentenze risulta che, conformemente alla struttura stessa del regolamento n. 44/2001, che separa sostanzialmente le norme sul riconoscimento da quelle che disciplinano l’esecuzione delle decisioni giudiziarie ( 25 ), la Corte opera una distinzione a seconda che l’una o l’altra di tali nozioni sia al centro di una controversia.

45.

Per quanto riguarda l’esecuzione delle sentenze, la quale comporta l’adozione di provvedimenti coercitivi al fine di garantire l’attuazione di un diritto sancito da una decisione ( 26 ), la Corte fa espressamente riferimento alla legge dello Stato d’origine come a quella dello Stato richiesto per adattare gli effetti della decisione straniera agli effetti che produrrebbe una decisione nazionale ( 27 ).

46.

Per contro, per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni, rilevo che, nelle sentenze sopra citate, la Corte si riferisce esclusivamente alla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata pronunciata. Ne consegue, a mio avviso, che il riconoscimento consiste nell’estendere a uno Stato membro le norme che la legislazione dello Stato d’origine collega alle decisioni emesse in tale Stato. Pertanto, secondo tale soluzione, qualificata dalla dottrina come norma dell’«estensione degli effetti», occorre fare riferimento alla legge dello Stato membro d’origine al fine di determinare gli effetti della sentenza invocata in un secondo Stato membro, tra i quali, segnatamente, i punti decisi da tale sentenza, i diritti ivi sanciti e le loro conseguenze materiali sulla situazione giuridica delle parti ( 28 ).

47.

Orbene, ritengo che, successivamente alle suddette sentenze, tale giurisprudenza non abbia registrato variazioni idonee a rimetterla in discussione.

48.

Certamente rilevo che, nella sentenza Gothaer, la Corte ha segnatamente deciso che «[g]li articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione» ( 29 ).

49.

Da tale sentenza risulta che, indipendentemente dalla portata attribuitale dai diritti nazionali, la motivazione di una decisione di incompetenza fondata su una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ha autorità di cosa giudicata. A prima vista, una soluzione del genere potrebbe suggerire che la Corte abbia abbandonato, in materia di riconoscimento, il riferimento al diritto originario a favore di una concezione autonoma dell’autorità di giudicato. Tuttavia, mi sembra che, in base alla lettura della motivazione adottata dalla Corte, una siffatta analisi non possa essere accolta.

50.

A tale riguardo, occorre rilevare che detta sentenza è stata pronunciata nel particolare contesto del riconoscimento di una sentenza emessa in uno Stato membro [da un giudice] che aveva declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. In un siffatto contesto, la Corte ha sostanzialmente dichiarato che il principio della reciproca fiducia e il divieto di riesame nel merito delle sentenze sarebbero violati se il giudice di uno Stato membro fosse legittimato a controllare la decisione di un giudice di un altro Stato che abbia applicato le disposizioni del regolamento n. 44/2001 per negare o riconoscere la propria competenza. Essa ne ha dedotto che siffatte considerazioni rendevano necessario adottare un approccio autonomo nei confronti dell’autorità di cosa giudicata definito a livello dell’Unione, indipendentemente dalle norme nazionali ( 30 ).

51.

Rilevo parimenti che la Corte non solo ha fatto esplicito riferimento alla sentenza Hoffmann ( 31 ), ma si è anche premurata di sottolineare che il riconoscimento delle decisioni dei giudici degli Stati membri che declinino la propria competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001, adottate in applicazione di norme comuni sulla competenza stabilite dal diritto dell’Unione, obbedisce a un regime proprio ( 32 ). Ne deriva che, come sostiene il governo francese, la Corte ha inteso limitare la portata di tale soluzione a questa specifica ipotesi ( 33 ).

52.

Dall’insieme di tali considerazioni deduco che, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, è in linea di principio necessario, quando viene richiesto il riconoscimento, fare riferimento alla legge dello Stato membro in cui è stata emessa una decisione per determinare gli effetti di quest’ultima. Ne discende che, nel procedimento principale, occorre prendere in considerazione la legge del Regno Unito al fine di comprendere l’autorità e l’efficacia attribuite alla sentenza pronunciata dall’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico).

53.

Ciò premesso, è altresì necessario che, per sua natura e finalità, la legge dello Stato d’origine sia idonea a incidere sulla delimitazione dell’autorità e dell’efficacia della decisione in parola. Orbene, ritengo che la norma processuale sulla concentrazione delle domande stabilita dal diritto del Regno Unito, quale illustrata dal giudice del rinvio, non possa avere una simile implicazione.

54.

Sotto tale profilo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio ( 34 ) risulta che la norma dell’«abuse of process», che impone alle parti di concentrare tutti i motivi e le domande ( 35 ) che esse avrebbero potuto avanzare nel giudizio sfociato nella decisione iniziale, non si fonda sulla nozione di res judicata. Secondo il giudice del rinvio, essa ha carattere di «norma di ordine pubblico fondata sull’auspicabilità, tanto nell’interesse generale quanto nell’interesse delle stesse parti, che la controversia non si protragga indefinitamente e che il convenuto non debba subire più cause successive quando una sola avrebbe potuto essere sufficiente. Questo è l’abuso cui si oppone tale norma».

55.

Tenuto conto di tali caratteristiche, mi sembra che la norma processuale in parola sia giustificata da una concezione del sistema processuale specifica del Regno Unito, in quanto tende ad impedire la proposizione abusiva da parte del ricorrente di un eventuale nuovo procedimento.

56.

Ne consegue che, sotto il profilo del riconoscimento in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un primo Stato membro, la norma sulla concentrazione delle domande non riguarda affatto i punti già decisi nel merito dalla decisione giudiziaria emessa nel primo Stato membro, i diritti ivi sanciti e le loro implicazioni materiali sulla situazione giuridica delle parti.

57.

Se ne evince, a mio avviso, che una siffatta norma non incide sull’autorità e sull’efficacia della decisione di cui si chiede il riconoscimento.

58.

Peraltro, mi sembra che una conclusione contraria a quella cui sono appena giunto non sarebbe conforme all’impianto sistematico del regolamento n. 44/2001.

59.

Infatti, va ricordato che detto regolamento mira ad agevolare la libera circolazione delle decisioni stabilendo norme sulla competenza unificate e semplificando le formalità affinché tali decisioni siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. Come rilevato dalla Corte, le norme sulla competenza e quelle relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni non costituiscono gruppi distinti e autonomi, ma sono strettamente connesse ( 36 ).

60.

A tale riguardo, la presa in considerazione, nella fase del riconoscimento di una decisione giudiziaria, di una norma nazionale sulla concentrazione delle domande, stabilita dal diritto dello Stato membro da cui promana la decisione giudiziaria, potrebbe compromettere la successiva attuazione delle norme enunciate al capo II del regolamento n. 44/2001. Più precisamente, tale regolamento prevede, rispettivamente alle sezioni 5 e 9 del menzionato capo, norme specifiche sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro e disposizioni che disciplinano le situazioni di litispendenza e di connessione delle cause.

61.

Ritengo che l’obbligo di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto impone di proporre tutte le domande nell’ambito di un unico ricorso, possa interferire con i meccanismi stabiliti da detto regolamento. Un obbligo siffatto potrebbe infatti avere l’effetto di impedire a una parte di proporre nuove domande dinanzi a un giudice designato dal regolamento n. 44/2001 a conoscerle o di eludere le disposizioni autonome del medesimo regolamento idonee ad impedire l’instaurarsi di procedimenti paralleli suscettibili di dare luogo a decisioni giudiziarie contraddittorie.

62.

Orbene, salvo disconoscere l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni giudiziarie, l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 non può dipendere dal contenuto delle norme processuali di uno Stato membro.

63.

Aggiungo che tale conclusione non è neppure rimessa in discussione dal fatto che il diritto dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento contenga una norma analoga sulla concentrazione delle domande. Infatti, per le ragioni che ho appena esposto, il solo motivo che le normative dei due Stati membri prevedano concordemente un siffatto obbligo non può neppure giustificare la neutralizzazione delle norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001.

64.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni degli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate nel senso che il riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa in uno Stato membro, la cui legge prevede una norma sulla concentrazione delle domande che vieta alle stesse parti di proporre una nuova azione vertente su domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, non osta, anche nell’ipotesi in cui il diritto dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento preveda un analogo obbligo di concentrazione delle domande, a che il giudice di tale secondo Stato si pronunci su siffatte domande.

65.

Nei limiti in cui una norma processuale interna sulla concentrazione delle domande non costituisce un criterio operante per determinare l’autorità inerente a una decisione emessa in uno Stato membro, resta da stabilire, come invitano le questioni pregiudiziali seconda e terza, su quali basi una decisione del genere debba essere messa in relazione con le domande presentate in occasione di un nuovo procedimento proposto dinanzi a un giudice di un secondo Stato membro.

C.   Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza

1. Sulla riformulazione delle questioni

66.

La seconda questione del giudice del rinvio, che si articola in due parti, viene posta per il caso di risposta negativa alla prima questione

67.

In primo luogo, detto giudice chiede se un’azione come quella per «unfair dismissal» nel Regno Unito abbia il medesimo titolo e il medesimo oggetto di un’azione come quella di licenziamento senza causa reale e seria nel diritto francese, di modo che le domande di risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di licenziamento avanzate dal dipendente dinanzi al giudice francese, dopo aver ottenuto nel Regno Unito una decisione che accerta l’«unfair dismissal» e riconosce a tale titolo un «compensatory award», sarebbero irricevibili.

68.

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, a tal riguardo, occorra distinguere tra, da un lato, il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria che potrebbe avere il medesimo titolo e il medesimo oggetto del «compensatory award» e, dall’altro, le indennità di licenziamento e di preavviso che, nel diritto francese, sono dovute quando il licenziamento è fondato su una causa reale e seria ma non sono dovute in caso di licenziamento fondato su colpa grave.

69.

Con la sua terza questione, anch’essa posta per il caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per «unfair dismissal» nel Regno Unito e un’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro abbiano il medesimo titolo e il medesimo oggetto quando tali azioni si fondano sullo stesso rapporto contrattuale.

70.

Esaminando tali questioni, rilevo, innanzitutto, che la seconda questione invita la Corte ad analizzare nel dettaglio le indennità previste, rispettivamente, dagli ordinamenti britannico e francese al fine di determinare se l’azione per «unfair dismissal» e quella per licenziamento senza causa reale e seria siano fondate sul medesimo titolo e sul medesimo oggetto. Constato poi che, in quanto riguardante la possibile identità tra l’azione per «unfair dismissal» e l’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro, anche la terza questione presuppone un’analisi del contenuto sostanziale delle normative di cui trattasi nel procedimento principale.

71.

A mio avviso, ne discende che dette questioni richiedono di impegnarsi in un delicato esercizio di comprensione e poi di confronto delle disposizioni tecniche previste dalle legislazioni britannica e francese di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente a interpretare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio ( 37 ).

72.

Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza parimenti costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte ( 38 ).

73.

Nel caso di specie, dal tenore letterale della domanda di pronuncia pregiudiziale ( 39 ) risulta che, al di là del confronto del contenuto delle legislazioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio si interroga, in un contesto in cui il riconoscimento è richiesto in via incidentale, sull’interpretazione delle nozioni di «titolo» e di «oggetto» ( 40 ) alla luce delle disposizioni degli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001. Più in particolare, detto giudice si chiede, in sostanza, se, al fine di stabilire l’identità di titolo e di oggetto di azioni collegate al medesimo contratto di lavoro, occorra distinguere tra le azioni attinenti agli obblighi inerenti all’esecuzione del contratto di lavoro e quelle relative agli obblighi specifici derivanti dalla risoluzione di tale contratto.

74.

Nei limiti in cui, a prescindere dal tenore letterale delle questioni pregiudiziali seconda e terza, tali interrogativi richiedono l’interpretazione del diritto dell’Unione, propongo, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, di riformulare dette questioni nei seguenti termini:

Se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che, qualora il riconoscimento di una decisione emessa in un primo Stato membro sia richiesto in via incidentale dinanzi al giudice di un secondo Stato membro, hanno il medesimo titolo e il medesimo oggetto le azioni fondate sullo stesso contratto di lavoro e relative le une ad obblighi derivanti dall’esecuzione di tale contratto, le altre agli obblighi derivanti dalla risoluzione di quest’ultimo.

2. Sulle questioni riformulate

a) Considerazioni preliminari

75.

Occorre rilevare che il giudice del rinvio assume come premessa che, per valutare la ricevibilità delle domande presentate in un secondo Stato membro, occorre fare riferimento al criterio dell’identità delle parti, del titolo e dell’oggetto. Pertanto, ancor prima di procedere all’esame della questione quale riformulata, è bene verificare se un siffatto criterio sia pertinente.

76.

A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 non fanno alcun riferimento alle nozioni di «identità delle parti», di «titolo» e di «oggetto». Per contro, tali nozioni costituiscono un elemento centrale nell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 di detto regolamento applicabili alla situazione della litispendenza ( 41 ).

77.

La litispendenza presuppone che due giudici dell’Unione, designati come aventi pari competenza, siano investiti della medesima controversia. In un caso del genere, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone che, «[q]ualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza». Come affermato dal considerando 15 del regolamento medesimo, le norme sulla litispendenza sono state stabilite al fine di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare che vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

78.

Le disposizioni relative alla litispendenza rispondono quindi alla struttura generale del regolamento n. 44/2001. Infatti, il principio della reciproca fiducia tra i giudici degli Stati membri e l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni sarebbero compromessi qualora non vi fosse un meccanismo autonomo idoneo ad impedire lo sviluppo di procedimenti paralleli relativi alla medesima controversia ( 42 ).

79.

Sotto tale profilo, la litispendenza è strettamente connessa all’aspetto negativo dell’autorità di cosa giudicata ( 43 ). Infatti, l’autorità di cosa giudicata inerente a una decisione di cui è richiesto il riconoscimento in via incidentale osta a che una controversia definita da un giudice di un primo Stato membro possa formare oggetto di una nuova azione proposta dinanzi a un giudice di un secondo Stato membro.

80.

Ne discende che le norme in materia di litispendenza e di riconoscimento hanno la comune finalità di contribuire alla piena autorità di una decisione giudiziaria emessa nello Stato membro d’origine, che non deve poter essere rimessa in discussione da una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro ( 44 ).

81.

Del resto, la Corte ha fatto riferimento a tale legame per dichiarare che sarebbe incompatibile con le disposizioni che disciplinano il riconoscimento ammettere una domanda giudiziale identica, sia per quanto riguarda le parti, sia per quanto riguarda l’oggetto, a un’altra domanda già decisa da un giudice di un altro Stato membro ( 45 ). A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ha aggiunto, in sostanza, che l’incompatibilità di una siffatta domanda risulta dalle disposizioni relative alla litispendenza riguardanti il caso in cui «davanti a giudici di Stati contraenti differenti e fra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» e che obbligano il giudice successivamente adito a dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Essa ne ha dedotto che dette disposizioni testimoniavano la preoccupazione di evitare che giudici dei due Stati contraenti abbiano ad interessarsi della stessa controversia ( 46 ).

82.

Peraltro, come sostanzialmente affermato dalla Corte, le disposizioni relative alla litispendenza perseguono la semplificazione del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, prevenendo il rischio di un mancato riconoscimento della decisione emessa nello Stato d’origine in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti in un altro Stato membro ( 47 ).

83.

A tale riguardo, rammento che tra i motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 figurano, da un lato, il contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto ( 48 ) e, dall’altro, il contrasto con una decisione emessa precedentemente in un altro Stato ( 49 ).

84.

Detto obiettivo e l’impossibilità di desumere da un accostamento delle diverse disposizioni nazionali una nozione comune della litispendenza ( 50 ) hanno indotto la Corte a elaborare un’interpretazione autonoma delle nozioni di «identità delle parti», di «titolo» e di «oggetto» ( 51 ).

85.

Ciò premesso, le norme che disciplinano la litispendenza e il diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria non comprendono l’ipotesi specifica di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001.

86.

Infatti, se è vero che la litispendenza è preordinata a prevenire il prodursi di decisioni contrastanti e, pertanto, di casi in cui potrebbe essere opposta l’eccezione di cosa giudicata, esistono tuttavia situazioni in cui le disposizioni dell’articolo 27 del citato regolamento non sono applicabili, o perché l’autorità giurisdizionale successivamente adita ha omesso di applicare tale testo o perché, in assenza di procedimenti paralleli, la litispendenza non ha potuto essere utilmente invocata.

87.

Del pari, il diniego del riconoscimento dovrebbe trovare applicazione soltanto nell’ipotesi in cui, non essendo stata precedentemente opposta l’eccezione di cosa giudicata nel corso di un secondo giudizio, due decisioni, effettivamente pronunciate, siano in contrasto fra loro.

88.

Il caso di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 corrisponde ad una situazione al tempo stesso intermedia e autonoma in cui il riconoscimento di una sentenza pronunciata in un primo Stato membro viene richiesto in via incidentale al fine di evitare la proposizione di domande nell’ambito di un procedimento instaurato dinanzi al giudice di un secondo Stato membro.

89.

In un caso del genere, il giudice dinanzi al quale è sollevata l’eccezione di cosa giudicata deve disporre di criteri di raffronto semplici che gli consentano di pronunciarsi sulla ricevibilità delle domande di cui è investito. Sotto tale profilo, l’elemento centrale di tale raffronto è l’identità delle materie controverse definite dalla decisione giudiziaria dello Stato membro d’origine e delle materie sottoposte al giudice dell’altro Stato membro. Orbene, tenuto conto della finalità comune ai meccanismi che ho appena menzionato, una siffatta identità presuppone logicamente che le parti, il titolo e l’oggetto in gioco in ciascun procedimento siano messi in relazione.

90.

Pertanto, la trasposizione del criterio dell’identità delle parti, del titolo e dell’oggetto applicabile alla litispendenza mi sembra idonea a fornire al giudice nazionale uno strumento definito dal diritto dell’Unione ( 52 ) che risponda all’esigenza di evitare ogni riproposizione di un contenzioso già definito da un altro giudice dell’Unione.

91.

Ciò premesso, occorre rilevare che tale criterio non ha altro scopo se non quello di consentire al giudice di verificare se il ricorso di cui è stato investito sia già stato deciso da un giudice di uno Stato membro, cosicché la sua attuazione non può incidere sugli effetti del riconoscimento che rientrano in un regime distinto.

92.

In altri termini, ritengo che, se, da un lato, la valutazione della ricevibilità delle domande proposte dinanzi al giudice di uno Stato membro presuppone un confronto fondato sull’identità delle parti, del titolo e dell’oggetto, dall’altro, gli effetti spiegati dalla decisione giudiziaria iniziale, il cui riconoscimento è richiesto in via incidentale, devono sempre essere determinati esclusivamente alla luce della legge dello Stato d’origine.

93.

A mio avviso, dette due soluzioni sono articolate in modo coerente. Ritengo infatti che tale approccio comparativo sia idoneo a preservare l’autorità e l’efficacia di cui gode una decisione nello Stato membro in cui è stata pronunciata, escludendo ogni possibilità che essa possa essere rimessa in discussione da un ricorso proposto in un secondo Stato membro.

94.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, mi sembra opportuno esaminare le questioni come riformulate trasponendo, alla luce delle norme che disciplinano il riconoscimento, l’interpretazione delle nozioni di «titolo» e di «oggetto» elaborata dalla Corte per l’applicazione dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.

b) Sull’identità di titolo e di oggetto

95.

Per quanto riguarda l’identità di titolo, la Corte ha ritenuto che, ai sensi delle norme sulla litispendenza, tale condizione sia soddisfatta quando le controversie in cui sono impegnate le parti si fondano sullo stesso rapporto contrattuale ( 53 ). Sviluppando un approccio più generale, la Corte intende il «titolo» come comprendente i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda ( 54 ).

96.

Alla luce di tale definizione, ritengo che vi siano pochi dubbi sul fatto che le domande decise dall’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) e quelle proposte dinanzi ai giudici francesi abbiano lo stesso titolo, dato che esse trovano la loro base fattuale nella risoluzione del contratto di lavoro che vincola le parti e il loro fondamento giuridico negli obblighi sorti da tale contratto.

97.

Per quanto riguarda l’identità di oggetto ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, la Corte ha anzitutto precisato che essa non può essere ristretta all’identità formale di due domande ( 55 ).

98.

In tal senso, essa ha ritenuto che, nel caso di un contratto di vendita internazionale di beni mobili, la domanda di esecuzione di tale contratto sia volta a renderlo efficace e che la domanda di annullamento e di risoluzione sia volta appunto a negargli ogni efficacia. Essa ne ha dedotto che, poiché la forza obbligatoria del contratto si trovava pertanto al centro delle due controversie, tali domande erano fondate sul medesimo oggetto ( 56 ).

99.

La Corte ha poi precisato che l’oggetto consiste nello scopo della domanda, dato che detta nozione non può essere ristretta all’identità formale delle due domande e che occorre a tale riguardo tenere conto delle rispettive domande degli attori in ognuna delle controversie ( 57 ). Tenuto conto di siffatta accezione, la Corte ritiene che la nozione in parola debba essere interpretata in senso ampio ( 58 ).

100.

Sulla base di tale definizione, la Corte ha adottato un approccio casistico riguardo alla nozione di «oggetto» ( 59 ). Essa ha quindi dichiarato che la domanda volta a ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno ( 60 ). Lo stesso vale, a maggior ragione, quando le domande sono dirette a ottenere il risarcimento dello stesso danno ( 61 ). Per contro, essa ha escluso l’identità dell’oggetto nel caso di domande delle quali una è diretta a far dichiarare la responsabilità di un convenuto, l’altra a far limitare l’importo dei danni qualora tale responsabilità venga affermata ( 62 ).

101.

Da tali esempi risulta che, nell’ambito di una concezione ampia della nozione di «oggetto», la Corte analizza lo scopo delle domande alla luce degli effetti potenziali delle emanande decisioni al fine di prevenire qualsiasi rischio di contrasto tra le decisioni pronunciate in due Stati membri.

102.

Ciò premesso, occorre trasporre detta definizione di identità di oggetto alle norme che disciplinano il riconoscimento. A tale riguardo, rilevo che la litispendenza presuppone che siano aditi parallelamente due giudici designati come competenti dal regolamento n. 44/2001. In un contesto del genere, in cui due procedimenti si svolgono in parallelo, è logico valutare gli obiettivi delle domande simultaneamente pendenti.

103.

Nel caso in cui il riconoscimento sia chiesto sulla base di un’eccezione di cosa giudicata, occorre essenzialmente verificare che le domande proposte dinanzi a un giudice di un secondo Stato membro non si sovrappongano alla cosa giudicata precedentemente in un primo Stato membro.

104.

A mio avviso, un siffatto ufficio implica di stabilire se il risultato che l’attore intende conseguire con la proposizione di una nuova azione non collida, neppure potenzialmente, con il contenuto della contestazione risolta dalla decisione iniziale.

105.

Se ne evince che, nell’ambito del riconoscimento in via incidentale, la verifica dell’identità dell’oggetto deve effettuarsi sulla base di un rigoroso confronto tra, da un lato, le domande proposte dinanzi al giudice del primo Stato membro e da questi decise e, dall’altro, il contenuto e la finalità delle domande presentate nell’ambito del procedimento promosso dinanzi al [giudice del] secondo Stato membro.

106.

Sulla base di tali elementi, mi sembra che, in linea di principio, non esista identità di oggetto tra le azioni vertenti sulla risoluzione del contratto di lavoro e le azioni vertenti sull’esecuzione del contratto di lavoro. Infatti, la contestazione relativa alla risoluzione del contratto di lavoro e alle sue conseguenze finanziarie decisa da un giudice di uno Stato membro non incide sulle domande dirette a ottenere il pagamento delle somme dovute in forza di tale contratto per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

107.

Ciò premesso, una siffatta difformità di oggetto non rimette affatto in discussione l’obbligo in capo al giudice del secondo Stato membro di tenere conto, allorché si pronuncia nel merito, degli effetti derivanti dalla decisione pronunciata nel primo Stato membro. Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice investito di domande di pagamento di retribuzioni per l’esecuzione di un contratto di lavoro sarebbe tenuto a prendere in considerazione le eventuali implicazioni della decisione iniziale sulle rivendicazioni salariali del ricorrente ( 63 ).

108.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni seconda e terza, come riformulate, dichiarando che gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che, qualora il riconoscimento di una decisione emessa in un primo Stato membro sia richiesto in via incidentale dinanzi al giudice di un secondo Stato membro, le azioni fondate su uno stesso contratto di lavoro, relative le une ad obblighi derivanti dall’esecuzione di tale contratto, le altre agli obblighi derivanti dalla risoluzione di quest’ultimo, hanno il medesimo titolo ma non il medesimo oggetto.

VI. Conclusione

109.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) nei seguenti termini:

1)

Gli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

devono essere interpretati nel senso che:

il riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa in uno Stato membro, la cui legge prevede una norma sulla concentrazione delle domande che vieta alle stesse parti di proporre una nuova azione vertente su domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, non osta, anche nell’ipotesi in cui il diritto dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento preveda un analogo obbligo di concentrazione delle domande, a che il giudice di tale secondo Stato si pronunci su siffatte domande.

2)

Gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001

devono essere interpretati nel senso che:

qualora il riconoscimento di una decisione emessa in un primo Stato membro sia richiesto in via incidentale dinanzi al giudice di un secondo Stato membro, le azioni fondate su uno stesso contratto di lavoro, relative le une ad obblighi derivanti dall’esecuzione di tale contratto, le altre agli obblighi derivanti dalla risoluzione di quest’ultimo, hanno il medesimo titolo ma non il medesimo oggetto.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 3 ) V., in particolare, Turmo, A., L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2017; Kessedjian, C., «L’autorité de la chose jugée et l’effectivité du droit européen», ERA Forum, n. 11, 2010, pag. 263 e segg.; Menétrey, S., e Cuniberti, G., «Saisie conservatoire en France sur des biens gelés par une injonction Mareva chypriote: le (faible) jeu de l’autorité de chose jugée», Revue critique de droit international privé, 2019, pag. 215 e segg.

( 4 ) Occorre precisare che tale problematica è stata affrontata anche nella causa Recamier (C‑707/21, attualmente sospesa), in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte se «la definizione autonoma dell’autorità di cosa giudicata riguard[i] la totalità delle condizioni e degli effetti di quest’ultima» o se «una parte di questi p[ossa] essere determinata dalla legge del giudice adito e/o dalla legge del giudice che ha emesso la decisione». V., su questa seconda causa, Bléry, C., «Quelle autonomie de la notion d’autorité de la chose jugée?: droit de l’Union versus droit français», Dalloz actualité, 1o dicembre 2021.

( 5 ) JORF n. 0120 del 25 maggio 2016, testo n. 30.

( 6 ) Punto 37 della domanda di pronuncia pregiudiziale. Occorre rilevare che gli approfondimenti dettagliati dedicati dal giudice del rinvio alla presentazione della norma dell’«abuse of process» figurano al punto 38 della versione non anonimizzata e senza omissioni della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 7 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tale regolamento ha sostituito il regolamento n. 44/2001.

( 8 ) GU 2019, C 384 I, pag. 1.

( 9 ) V. sentenza del 6 giugno 2019, Weil (C‑361/18, EU:C:2019:473, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Osservo parimenti che, riguardo all’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, la Corte adotta un ragionamento analogo. V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 10 ) GU 1972, L 299, pag. 32.

( 11 ) Occorre altresì rilevare che l’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 36 del regolamento n. 44/2001 presentano una formulazione molto simile a quella degli articoli 36 e 52 del regolamento n. 1215/2012.

( 12 ) Relazione di P. Jenard sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 44) (in prosieguo: la «relazione Jenard»).

( 13 ) Al riguardo, P. Jenard evidenzia che «[l]e parole “autorità di cosa giudicata”, riprodotte nella maggior parte delle convenzioni, sono state omesse espressamente, in quanto sono suscettibili di essere riconosciute le decisioni interlocutorie e le decisioni pronunciate in materia di volontaria giurisdizione, che non hanno autorità di cosa giudicata». Relazione Jenard, pag. 43.

( 14 ) Tali approfondimenti sono tratti dalle seguenti opere: Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 6a edizione, 2018, pag. 583, nonché Alexandre, D., e Huet, A., Répertoire de procédure civile, compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, 2021, paragrafo 335 e segg.

( 15 ) Sentenza del 20 ottobre 2022, KoalitsiaDemokratichna Bulgaria – Obedinenie (C‑306/21, EU:C:2022:813, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) Sentenza del 27 ottobre 2022, Orthomol (C‑418/21, EU:C:2022:831, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Più precisamente, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità di quest’ultimo. V., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, E.ON Czech Holding (C‑560/16, EU:C:2018:167, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) Osservo che, nella sua relazione, P. Jenard sottolineava che la Convenzione di Bruxelles «tende (…) a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze, ed è in questo spirito che deve essere interpretata» (relazione Jenard, pag. 42).

( 18 ) Sentenza del 4 ottobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco (C‑379/17, EU:C:2018:806, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

( 19 ) Sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, in prosieguo: la sentenza Gothaer, EU:C:2012:719, punto 28).

( 20 ) Relazione Jenard, pag. 43.

( 21 ) Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61).

( 22 ) Sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punti 1011). V. anche, in tal senso, sentenza Gothaer, punto 34.

( 23 ) Relazione Jenard, pag. 48.

( 24 ) Sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 66); del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 38), e del 4 ottobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco (C‑379/17, EU:C:2018:806, punto 40).

( 25 ) Le norme in materia di riconoscimento e di esecuzione, pur essendo raggruppate nel capo III del regolamento n. 44/2001, eccettuate le disposizioni comuni che figurano nella sezione 3 di tale capo, formano l’oggetto di norme specifiche menzionate in sezioni distinte del regolamento medesimo.

( 26 ) V., per una definizione dell’esecuzione, Alexandre, D., e Huet, A., Répertoire de procédure civile, compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, 2021p., paragrafo 335, e Requejo Isidro, M., Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) n. 1215/2012, Elgar Commentaries in Private International Law Series, 2022, pag. 550.

( 27 ) D’altronde, tale soluzione è sancita dal regolamento n. 1215/2012, il cui articolo 54 enuncia che, «[s]e la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi».

( 28 ) Per una presentazione della norma dell’estensione degli effetti e delle conseguenze che ne derivano, v. Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, op. cit., pag. 550; Requejo Isidro, M., Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) n. 1215/2012, op. cit., pag. 551, e Dickinson, A., Lein, E., e James, A., The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, 2015, paragrafo 13.33 e segg.

( 29 ) Sentenza Gothaer, punto 43.

( 30 ) Sentenza Gothaer, punti da 35 a 39.

( 31 ) Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61, punto 34).

( 32 ) Sentenza Gothaer, punto 42.

( 33 ) V., sulla portata di tale sentenza, Requejo Isidro, M., Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) n. 1215/2012, op. cit., pag. 552; Dickinson, A., Lein, E., e James, A., The Brussels I Regulation Recast, op. cit., paragrafo 13.51 e segg.; Voulgarakis, K.D., «Reflections on the Scope of “EU Res Judicata” in the Context of Regulation 1215/2012: Case C‑456/11 (Gothaer)», Journal of Private International Law, 2020, 16: 3, pagg. da 451 a 464; Nioche, M., «Reconnaissance d’une décision étrangère d’incompétence prise sur le fondement d’une clause attributive de juridiction», Revue critique de droit international privé, 2013, pag. 686 e segg., nonché Di Noto, R., «Règlement Bruxelles I: à propos de la reconnaissance et de l’autorité de la chose jugée d’une décision nationale d’incompétence», www.gdr-elsj.eu

( 34 ) Mi riferisco al punto 38 della versione non anonimizzata e senza omissioni della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 35 ) Occorre ricordare che il giudice del rinvio ritiene che la legge francese applicabile ratione temporis preveda un’analoga norma sulla concentrazione delle pretese.

( 36 ) V., in tal senso, sentenza Gothaer, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.

( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, IFAP (C‑447/20 e C‑448/20, EU:C:2022:265, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, DN (Recupero di prestazioni familiari) (C‑199/21, EU:C:2022:789, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

( 39 ) Mi riferisco nello specifico al punto 43 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 40 ) Occorre evidenziare che, nel caso di specie, la nozione di «identità delle parti» non è oggetto di discussione.

( 41 ) Per una presentazione della struttura generale delle norme sulla litispendenza, v. Dickinson, A., Lein, E., e James, A., The Brussels I Regulation Recast, op. cit., paragrafo 11.01 e segg.

( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20, EU:C:2022:488, punti 5670).

( 43 ) V., su questo punto, Turmo, A., L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, op. cit., pag. 182 e segg.

( 44 ) Un siffatto divieto risulta dall’esclusione, operata all’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, di ogni riesame del merito della decisione straniera.

( 45 ) Sentenze del 30 novembre 1976, de Wolf (42/76, EU:C:1976:168, punto 10), e dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, in prosieguo: la sentenza Gubisch, EU:C:1987:528, punto 9).

( 46 ) Sentenza del 30 novembre 1976, de Wolf (42/76, EU:C:1976:168, punti 1112).

( 47 ) Sentenza Gubisch, punti 8 e 18.

( 48 ) Articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

( 49 ) Secondo l’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001, le decisioni giudiziarie non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. Alle nozioni di «titolo» e di «oggetto» di cui a tale articolo dev’essere data la stessa interpretazione di quella fornita in materia di litispendenza. V., su questo punto, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, op. cit., pag. 645; Requejo Isidro, M., Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) n. 1215/2012, op. cit., pag. 661, e Dickinson, A., Lein, E., e James, A., The Brussels I Regulation Recast, op. cit., paragrafo 13.366.

( 50 ) Rilevo, al riguardo, che i termini «titolo» e «oggetto» non compaiono in numerose versioni linguistiche dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001. Le versioni in lingua inglese, tedesca ed estone usano rispettivamente i termini «same cause of action», «desselben Anspruchs» e «hagide põhjal menetlusi». Tali differenze riflettono la pluralità di approcci alla nozione di «litispendenza» da parte dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

( 51 ) Sentenza Gubisch, punti 10 e 11.

( 52 ) Tale approccio autonomo mi sembra tanto più necessario in quanto, a causa della divergenza di approccio tra i diritti interni, i giudici nazionali devono poter disporre di uno strumento di raffronto omogeneo.

( 53 ) Sentenza Gubisch, punto 15. Nel caso di specie, le controversie riguardavano lo stesso contratto di vendita internazionale di beni mobili.

( 54 ) V. sentenza del 19 ottobre 2017, Merck (C‑231/16, EU:C:2017:771, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Sulla base di tale definizione, la Corte ha dichiarato, ad esempio, che hanno lo stesso titolo domande proposte sul fondamento di contratti di trasporto distinti, ma formulati in modo identico, relativi alle stesse merci trasportate alla rinfusa e danneggiate nelle stesse circostanze. V., altresì, sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 40).

( 55 ) Sentenza Gubisch, punto 17.

( 56 ) Sentenza Gubisch, punto 16. Tale soluzione è stata tuttavia criticata in dottrina, in particolare per il motivo che le azioni di nullità e di esecuzione di un contratto hanno obiettivi fondamentalmente diversi e che il ricorso alla nozione di «forza obbligatoria» può avere la conseguenza di mantenere una situazione di litispendenza ogniqualvolta due domande vertano sul medesimo contratto. V., sul punto, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, op. cit., pag. 353.

( 57 ) Sentenza del 19 ottobre 2017, Merck (C‑231/16, EU:C:2017:771, punti 3941, nonché giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, occorrerebbe sottolineare che sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto. V. sentenza dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic (C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 32). Più recentemente, la Corte ha ancora ricordato che una domanda riconvenzionale non va confusa con un semplice motivo a difesa. V. sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 38).

( 58 ) V., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 45).

( 59 ) Mi sembra che, a questo proposito, non siano significative le sentenze con le quali, dopo aver richiamato la definizione di oggetto ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, la Corte ha analizzato l’identità di oggetto alla luce delle norme sulla litispendenza proprie di altri strumenti del diritto dell’Unione. È il caso, in particolare, della sentenza del 19 ottobre 2017, Merck (C‑231/16, EU:C:2017:771), in cui la Corte si è pronunciata sull’identità di azioni promosse sulla base di marchi dell’Unione e di marchi nazionali alla luce dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

( 60 ) Sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 45). V., nello stesso senso, sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 49), e del 19 dicembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 42).

( 61 ) V., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 46).

( 62 ) Sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 35).

( 63 ) Ciò avverrebbe per la determinazione, conformemente alla legge dello Stato d’origine, da parte della decisione iniziale della data di risoluzione del contratto di lavoro, che potrebbe incidere sulla fine del periodo durante il quale sono dovute retribuzioni.