CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PRIIT PIKAMÄE
presentate il 9 marzo 2023 ( 1 )
Causa C‑466/21 P
Land Rheinland-Pfalz
contro
Deutsche Lufthansa AG,
Commissione europea
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Germania all’aeroporto di Francoforte‑Hahn – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità di “interessati” – Salvaguardia dei diritti procedurali – Nozione di “quadro d’insieme”»
1. |
Con la sua impugnazione, il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑218/18, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:282), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione C(2017) 5289 final della Commissione, del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di Francoforte‑Hahn (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
2. |
Detta sentenza è oggetto, nell’ambito della presente causa, di due impugnazioni incidentali, con le quali la Commissione europea e la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «DLH») chiedono rispettivamente l’annullamento della sentenza medesima e il suo annullamento per la parte in cui ha respinto la seconda censura della prima parte del motivo unico dedotto dalla DLH in primo grado. |
3. |
La Corte viene ancora una volta interpellata sulla legittimazione ad agire contro una decisione con la quale la Commissione decide di chiudere il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato con la motivazione che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. In tale contesto, essa è chiamata a pronunciarsi sulla portata che si deve attribuire alla nozione di «interessati» e sulle ipotesi che consentono di considerare che una parte, con la sua impugnazione, abbia fatto valere la violazione dei propri diritti procedurali. Inoltre, la Corte deve definire, in particolare, la questione della fondatezza dell’utilizzazione, da parte del Tribunale, del concetto giuridico di «quadro d’insieme» al fine di stabilire se l’aiuto in questione sia stato trasferito a un’altra impresa dal beneficiario diretto dello stesso. Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni verteranno unicamente su tali questioni giuridiche. |
I. Fatti all’origine della controversia
4. |
Il 7 aprile 2017 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di concedere all’aeroporto di Francoforte‑Hahn un aiuto al funzionamento, sulla base delle condizioni deficitarie in cui esso versava (in prosieguo: l’«aiuto controverso»). Tale aeroporto è gestito dalla Flughafen Frankfurt‑Hahn GmbH (in prosieguo: la «FFHG»). |
5. |
Con la decisione controversa, la Commissione ha stabilito, in sostanza, che non occorreva avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che la misura in oggetto, pur costituendo un aiuto di Stato, a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, era compatibile con il mercato interno ai sensi del paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo. Più in particolare, nella decisione controversa, la Commissione ha rilevato, segnatamente, che nel bacino d’utenza dell’aeroporto di Francoforte‑Hahn non si trovavano altri aeroporti. |
6. |
Prima della decisione controversa, la Commissione ha adottato altre due decisioni relative a misure poste in essere dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’aeroporto di Francoforte‑Hahn e della Ryanair. Si tratta, in primo luogo, della decisione (UE) 2016/788 del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1), che è stata oggetto dell’ordinanza del 17 maggio 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑764/15, non pubblicata, EU:T:2019:349). La seconda è la decisione (UE) 2016/789, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C 29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46), che è stata oggetto della sentenza del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑492/15, EU:T:2019:252). Le impugnazioni proposte rispettivamente contro tale ordinanza e tale sentenza sono state respinte con le sentenze del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione (C‑453/19 P, EU:C:2021:608), e del 20 gennaio 2022, Deutsche Lufthansa/Commissione (C‑594/19 P, EU:C:2022:40). |
7. |
Peraltro, il 26 ottobre 2018 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale, sulla base di una denuncia presentata dalla ricorrente, registrata con il numero SA.43260, avente ad oggetto altre misure a favore dell’aeroporto di Francoforte‑Hahn e della Ryanair (in prosieguo: il «procedimento Hahn IV»). |
II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2018, la DLH ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
9. |
La DLH ha sollevato, sostanzialmente, un motivo unico dinanzi al Tribunale. |
10. |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la Commissione non aveva correttamente preso in considerazione l’insieme dei criteri relativi al bacino d’utenza dell’aeroporto di Francoforte‑Hahn che era tenuta a prendere in considerazione nella sua valutazione in forza degli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU 2014, C 99, pag. 3) e che, quindi, l’analisi insufficiente e incompleta svolta dalla Commissione non le aveva consentito di dissipare tutti i dubbi esistenti circa la compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno. Il Tribunale ha pertanto accolto in parte il motivo unico di impugnazione della DLH, annullando la decisione controversa. |
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
A. Conclusioni dell’impugnazione principale
11. |
Con la sua impugnazione, il Land chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere definitivamente il ricorso avverso la decisione controversa e di condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
12. |
La DLH chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondata e di condannare il Land alle spese. |
13. |
La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile o, in subordine, infondato e di condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
B. Conclusioni dell’impugnazione incidentale della DLH
14. |
Con la sua impugnazione incidentale, la DLH chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda censura della prima parte del suo motivo unico e di condannare il Land alle spese. |
15. |
Il Land chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale della DLH, di annullare la sentenza impugnata, di respingere definitivamente il ricorso avverso la decisione controversa e di condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
16. |
La Commissione chiede di respingere l’impugnazione incidentale della DLH in quanto irricevibile o, in subordine, infondata e di condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
C. Conclusioni dell’impugnazione incidentale della Commissione
17. |
Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile o, in subordine, infondato e di condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
18. |
La DLH chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale della Commissione in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondata, e di condannare la Commissione alle spese. |
19. |
Il Land chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione incidentale della Commissione, annullare la sentenza impugnata, respingere definitivamente il ricorso avverso la decisione controversa e condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
20. |
La DLH, il Land e la Commissione hanno presentato osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il 30 novembre 2022. |
IV. Analisi
21. |
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni trattano unicamente i primi motivi dell’impugnazione principale del Land e dell’impugnazione incidentale della Commissione, vertenti su un errore di diritto e un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella determinazione della legittimazione ad agire della DLH nella fattispecie, nonché il secondo motivo dell’impugnazione incidentale della DLH, vertente sull’impiego erroneo da parte del Tribunale della nozione di «quadro d’insieme» al fine di stabilire se l’aiuto in questione sia stato trasferito alla Ryanair dalla FFHG e valutare in tal modo se sussistessero dubbi circa la compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno. |
A. Sul motivo vertente sulla mancanza di legittimazione ad agire della DLH (primo motivo dell’impugnazione principale e primo motivo dell’impugnazione incidentale della Commissione)
1. Sintesi della sentenza impugnata e degli argomenti delle parti
22. |
Il ragionamento del Tribunale che ha portato a riconoscere la legittimazione ad agire della DLH, e quindi a respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto da quest’ultima, viene contestato dal Land e dalla Commissione per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «interessati», e solo dal Land per quanto riguarda l’invocazione da parte della DLH dei propri diritti procedurali. |
23. |
Ai punti da 39 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la DLH rientrava tra gli «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 ( 2 ), per due motivi. Da un lato, al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’aiuto controverso, concesso all’aeroporto di Francoforte‑Hahn, potrebbe ledere la posizione concorrenziale dell’aeroporto di Francoforte sul Meno, che è l’hub principale della DLH, pregiudicando pertanto gli interessi di detta compagnia aerea. Dall’altro lato, ai punti da 51 a 54 di detta sentenza, esso ha sottolineato che l’aiuto controverso, permettendo all’aeroporto di Francoforte‑Hahn di rimanere operativo, ha consentito alla Ryanair di mantenere la pressione concorrenziale che esercita sulla DLH in partenza da detto aeroporto. |
24. |
Ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che dall’analisi del ricorso di annullamento nel suo insieme risultava che la DLH aveva addebitato alla Commissione di aver violato, con la decisione di non avviare il procedimento di indagine formale, i suoi diritti procedurali. |
2. Valutazione
a) Osservazioni preliminari
25. |
Prima di procedere all’analisi volta a verificare la fondatezza delle censure sollevate dal Land e dalla Commissione, occorre formulare alcune osservazioni preliminari al fine di definire il contesto giuridico in cui si deve collocare la valutazione della legittimazione ad agire della DLH. |
26. |
In conformità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la legittimazione ad agire è riconosciuta ad una persona fisica o giuridica per proporre un ricorso contro un atto dell’Unione del quale non è destinataria a condizione che tale atto la riguardi «direttamente e individualmente». |
27. |
Sintetizzando una giurisprudenza classica, detta persona è «direttamente interessata» quando sussiste un rapporto diretto tra l’atto contestato e la situazione giuridica della stessa ( 3 ), ed è «individualmente interessata» quando l’atto in questione la riguarda a causa di determinate sue qualità personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto ( 4 ). |
28. |
Come è già stato osservato, le due condizioni hanno una natura diversa, in quanto l’incidenza diretta riguarda essenzialmente la situazione giuridica del ricorrente, mentre l’incidenza individuale riguarda esclusivamente la situazione di fatto dello stesso ( 5 ). |
29. |
Trattandosi nella fattispecie di un ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si devono distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di indagine formale prevista al paragrafo 2 di detto articolo. La fase formale risulta indispensabile quando la Commissione incontra «difficoltà serie» per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato interno. Così, qualora il primo esame non abbia consentito di superare tutte le difficoltà, la Commissione è tenuta, al fine di disporre di informazioni complete, a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di indagine formale ( 6 ). Solamente nell’ambito di tale procedimento il Trattato pone, dunque, a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli «interessati» a presentare le loro osservazioni. |
30. |
Secondo una giurisprudenza consolidata che risale alle sentenze Cook/Commissione ( 7 ) e Matra/Commissione ( 8 ), qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione rilevi, con una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, gli interessati possono ottenere il rispetto dei loro diritti procedurali solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Così, un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, viene dichiarato ricevibile qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione ( 9 ). In un’ipotesi del genere, il ricorrente, a differenza di chi mette in discussione la fondatezza di una decisione adottata al termine del procedimento d’indagine formale, non deve dimostrare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza Plaumann, come si verificherebbe, segnatamente, qualora la sua posizione sul mercato fosse «sostanzialmente lesa» dall’aiuto oggetto della decisione in questione ( 10 ). |
31. |
La nozione di «interessati» è stata precisata dal legislatore dell’Unione all’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 11 ), al quale è succeduto l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, che definisce gli «interessati» come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Se quindi tale nozione comprende, in particolare, un’impresa concorrente del beneficiario di un aiuto, secondo costante giurisprudenza tale nozione ricomprende un insieme indeterminato di destinatari ( 12 ). In tal senso, la Corte ha ammesso che imprese che non sono concorrenti dirette del beneficiario dell’aiuto siano qualificate come «interessati» purché diano sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla loro situazione ( 13 ). |
32. |
Alla luce delle osservazioni che precedono, esaminerò di seguito le censure specifiche formulate dal Land e dalla Commissione relative al ragionamento del Tribunale che ha portato a dichiarare ricevibile il ricorso dinanzi a esso proposto dalla DLH. |
b) Sulla qualità di «interessato» della DLH
1) Sull’interpretazione erronea della nozione di «concorrente indiretto»
33. |
La Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato in modo eccessivamente ampio la nozione di «concorrente indiretto», il che l’avrebbe indotto a concludere, erroneamente, che la DLH rientrasse tra gli «interessati» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Da un lato, il Tribunale non avrebbe rispettato i requisiti imposti dalle sentenze Kronoply e Austria/Scheucher-Fleisch e a. ( 14 ), con i quali, in riferimento alla prova dell’esistenza di una concorrenza indiretta, la Corte avrebbe ritenuto necessario che si dimostri, anzitutto, che il beneficiario dell’aiuto e il concorrente indiretto siano, quanto meno per una parte della loro attività, in un rapporto di concorrenza e, inoltre, che l’aiuto sia di natura tale da ledere la posizione concorrenziale di detto concorrente. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe omesso di accertare gli effetti reali dell’aiuto in discussione sull’aeroporto di Francoforte sul Meno, segnatamente per quanto riguarda la sua redditività, e sulle offerte di voli proposte sia dalla DLH in partenza dall’aeroporto di Francoforte sul Meno, sia dalla Ryanair in partenza dall’aeroporto di Francoforte‑Hahn. |
34. |
Se è vero che, come afferma la Commissione, il Tribunale, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, sembra aver inteso qualificare come concorrenza indiretta il rapporto tra il beneficiario dell’aiuto controverso, la FFHG, e la ricorrente, la DLH, l’interpretazione adottata dalla giurisprudenza, in merito alla questione di stabilire se un’impresa che non è un concorrente diretto del beneficiario sia un «interessato», è molto più ampia di quella proposta dalla Commissione. |
35. |
Con riferimento alla prima censura, con la quale la Commissione contesta al Tribunale di non aver considerato che l’esistenza di una concorrenza indiretta presuppone che il ricorrente e il beneficiario dell’aiuto siano in concorrenza, quanto meno per una parte della loro attività, si deve osservare che tale censura si fonda sulle sentenze Kronoply e Austria/Scheucher-Fleisch. |
36. |
Non credo che l’interpretazione di tali sentenze proposta dalla Commissione possa suscitare il consenso della Corte. |
37. |
Nella sentenza Kronoply, la Corte ha qualificato come «interessata» un’impresa che non era una concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto, ma necessitava della stessa materia prima per il suo processo di produzione. Ciò detto, non emerge affatto da detta sentenza che la Corte mirasse in tal modo a limitare il riconoscimento di tale qualità, in generale, alle sole imprese che siano in un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto, quanto meno per una parte della loro attività. |
38. |
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Austria/Scheucher-Fleisch, l’aiuto in questione consisteva in sovvenzioni concesse nell’ambito di un programma diretto a incentivare attraverso un’etichetta di qualità la produzione, il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli in Austria di cui beneficiava il complesso delle imprese attive nella catena specifica di tale etichetta, comprendente talune imprese di macellazione e sezionamento di animali e loro clienti dettaglianti. |
39. |
Le ricorrenti, che erano imprese specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali che non beneficiavano di detta etichetta, sono state considerate come parti interessate in quanto concorrenti dirette delle imprese che svolgevano la stessa attività beneficiando dell’etichetta di qualità, e come concorrenti indirette dei dettaglianti dotati di tale etichetta. Pertanto la Corte ha riconosciuto la qualità di «concorrenti indiretti» ad imprese, quali le ricorrenti, che non operavano allo stesso livello dei dettaglianti e, di conseguenza, non si trovavano in un rapporto concorrenziale con questi ultimi, in nessuna parte della loro attività ( 15 ). |
40. |
Peraltro, queste sentenze si inseriscono in una linea giurisprudenziale con la quale mi pare che la Corte abbia considerato, in una gamma di situazioni più ampia di quanto sostiene la Commissione nella specie, che la qualità di «interessati» si applichi alle imprese che non sono concorrenti dirette del beneficiario. La sentenza 3F offre una buona illustrazione di tale approccio della Corte. |
41. |
La causa all’origine di tale sentenza verteva su una normativa danese comprendente misure fiscali, applicabile al registro marittimo internazionale danese. In base a tale normativa, da un lato, il registro in questione consentiva agli armatori con navi iscritte nel registro medesimo d’impiegare su dette navi marittimi di Stati terzi, versando loro una retribuzione conforme al diritto nazionale di questi ultimi, inferiore a quella risultante dall’applicazione della legislazione danese. Dall’altro lato, tutti i marittimi occupati su tali navi erano esentati dall’imposta sui redditi, con conseguente riduzione delle rivendicazioni salariali di detti marittimi nei confronti degli armatori. |
42. |
Nella sua sentenza, la Corte ha riconosciuto che un’associazione sindacale di lavoratori marittimi poteva essere considerata «interessata» in quanto l’aiuto in discussione rischiava di avere un’incidenza concreta sulla sua situazione e tale incidenza riguardava la sua «posizione concorrenziale»non sul mercato in cui operavano gli armatori, bensì su quello della fornitura di forza lavoro rispetto ad altri sindacati di marittimi i cui membri lavoravano sulle navi immatricolate nel summenzionato registro ( 16 ). |
43. |
Secondo un’analisi congiunta con le sentenze Kronoply e Austria/Scheucher-Fleisch, la sentenza 3F potrebbe indicare che la nozione di «interessati» richiede la prova che la concessione dell’aiuto abbia un’incidenza sulla posizione concorrenziale del ricorrente, indipendentemente dalla questione se tale incidenza riguardi un mercato diverso da quello in cui il beneficiario dell’aiuto svolge la sua attività. |
44. |
Inoltre, con la recente sentenza della Corte nella causa Ja zum Nürburgring/Commissione ( 17 ), i contorni di detta nozione sembrano essersi notevolmente allargati. |
45. |
In tale sentenza, il riconoscimento della qualità di «interessata» alla ricorrente, dotata di forma associativa, è stata motivata con il fatto che l’aiuto di cui trattasi era stato concesso, nel quadro della vendita degli attivi del complesso del Nürburgring, a un’impresa privata che perseguiva un concetto di massimizzazione del profitto, e che ciò arrecava pregiudizio agli scopi di interesse generale della ricorrente, nonché alla sua stessa esistenza, legata specificamente al circuito del Nürburgring ( 18 ). |
46. |
Di conseguenza, a mio parere, la censura della Commissione secondo cui il Tribunale è incorso in un errore di diritto non chiedendo che la DLH provi di essere in concorrenza, quand’anche solo parziale, con l’aeroporto di Francoforte‑Hahn, non può essere accolta. |
47. |
In merito alla seconda censura, con la quale la Commissione contesta al Tribunale di aver considerato implicitamente che non occorre constatare gli effetti reali prodotti dalla concessione degli aiuti ai fini della qualificazione come «interessata» di un’impresa che non è in concorrenza con il beneficiario, va precisato che anche in questo caso la Commissione ha fatto riferimento alle sentenze Kronoply e Austria/Scheucher-Fleisch. |
48. |
Ritengo che tali sentenze non possano servire a dimostrare che, per adottare una corretta interpretazione della nozione di «interessati», il Tribunale avrebbe dovuto accertare gli effetti dell’aiuto in discussione sull’aeroporto di Francoforte sul Meno, in particolare sulla sua redditività, e sulle offerte di voli proposte sia dalla DLH in partenza dall’aeroporto di Francoforte sul Meno, sia dalla Ryanair in partenza dall’aeroporto di Francoforte‑Hahn. |
49. |
Per quanto riguarda la prima di tali sentenze, la Corte ha convalidato il ragionamento del Tribunale secondo cui le ricorrenti avevano dimostrato che si era verificato un aumento dei prezzi del legno e, benché le ricorrenti non avessero provato che tale aumento era dovuto alla concessione dell’aiuto in discussione, non si poteva escludere l’esistenza di conseguenze negative per le stesse. Lungi dal farne oggetto di una constatazione riguardante un effetto reale prodotto dalla concessione dell’aiuto, la Corte si è riferita all’aumento dei prezzi del legno unicamente per corroborare la propria conclusione in merito all’esistenza di un’incidenza meramente potenziale sulla posizione delle ricorrenti sul mercato, riconducibile a detta concessione ( 19 ). |
50. |
Quanto alla seconda sentenza, non mi pare che si rinvenga in alcun punto della stessa la constatazione da parte della Corte dell’esistenza di effetti reali dell’aiuto che avvantaggino i dettaglianti rispetto alle ricorrenti (imprese di macellazione e di sezionamento di animali prive di etichette). |
51. |
Peraltro, le sentenze 3F e Nürburgring, esaminate sopra, non fanno che confermare che non occorre accertare gli effetti reali dell’aiuto per concludere che un’impresa che non è una concorrente diretta del beneficiario possa essere qualificata come «interessata» |
52. |
A mio parere, la seconda censura non può pertanto essere accolta. |
2) Sulla mancanza di dimostrazione, da parte della ricorrente, di una lesione dei suoi interessi giuridici o della sua situazione giuridica
53. |
La Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «interessati» in quanto non ha preteso che la DLH dimostrasse che la concessione dell’aiuto in questione ledeva i «suoi interessi giuridici o la sua situazione giuridica». |
54. |
Al riguardo, occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la nozione di «interessati» si applica, in particolare, a un’impresa che non è un concorrente diretto del beneficiario, a condizione che faccia valere che «i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto» e, a tal fine, «dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione ( 20 )». Per contro, mi sembra che non emerga da tale giurisprudenza che solo alle imprese i cui interessi rischiano di essere lesi dalla concessione dell’aiuto o che potrebbero subire concrete ripercussioni sulla loro situazione giuridica possa essere riconosciuta la qualità di «interessati». |
55. |
A sostegno della sua interpretazione, la Commissione cita le sentenze 3F e Nürburgring. Con riguardo alla prima sentenza, essa sembra considerare che al ricorrente, un sindacato di marittimi, sia stata riconosciuta la qualità di «interessato», per il motivo che la concessione dell’aiuto aveva inciso sulla sua situazione giuridica modificando la sua posizione nell’ambito della negoziazione nei confronti di alcuni armatori danesi, il che indica, a mio parere, una comprensione inesatta della sentenza. In effetti, come già illustrato sopra, tale qualità derivava, secondo la Corte, dal pregiudizio arrecato alla posizione concorrenziale di tale sindacato rispetto agli altri sindacati di marittimi nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi, con conseguenti ripercussioni su tale sindacato relativamente alla sua capacità di attirare aderenti ( 21 ). In tali condizioni, non è stata richiesta alcuna modifica della situazione giuridica del ricorrente. In merito alla seconda sentenza, la Commissione sostiene che la modifica della situazione giuridica che consente di concludere che la ricorrente è una parte interessata si spiega con il fatto che lo scopo di interesse generale perseguito da tale ricorrente era stato reso «giuridicamente irrealizzabile» nella misura in cui il beneficiario dell’aiuto e acquirente del complesso del Nürburgring era un’impresa privata. Quindi, tale istituzione sembra alludere al fatto che la concessione dell’aiuto in discussione avrebbe come conseguenza un cambiamento futuro nello status giuridico della ricorrente. Da parte mia, ritengo che la conclusione della Corte si fondi sull’incompatibilità tra lo scopo perseguito da quest’ultima e quello dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, escludendo qualsiasi considerazione riguardante, per esempio, un eventuale successivo scioglimento della ricorrente ( 22 ). |
56. |
Non dovrebbe, del resto, sorprendere la mancanza di pertinenza del criterio relativo alla modifica degli interessi giuridici o della situazione giuridica della ricorrente nel quadro di tale valutazione. In effetti, come ho già illustrato in precedenza nell’ambito delle presenti conclusioni, la legittimazione ad agire in qualità di «interessati», con riferimento a una decisione la quale dichiari un aiuto compatibile al termine del procedimento di esame preliminare, mira ad attenuare la condizione secondo cui un ricorrente deve essere «individualmente interessato», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Plaumann. La qualità di «interessati» è infatti espressione del criterio giuridico pertinente ai fini della valutazione della condizione dell’incidenza individuale stabilita dal Trattato FUE. Orbene, quest’ultima riguarda, come ho già spiegato, la situazione di fatto, e non la situazione giuridica, del ricorrente. |
57. |
In considerazione di ciò, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto attribuendo alla DLH la qualifica di «interessato» solo in relazione all’interesse economico della stessa. |
58. |
Le altre censure formulate dalla Commissione a tale riguardo non possono, a mio parere, inficiare l’interpretazione proposta. |
59. |
Non si può dedurre la necessità di una lesione degli interessi giuridici o della situazione giuridica del ricorrente, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, né da un parallelo con la giurisprudenza relativa all’incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 23 ), né da un parallelo con la giurisprudenza relativa alla nozione di «interesse alla soluzione della controversia» di cui all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, né dalla sentenza Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (in prosieguo: la «sentenza Montessori» ( 24 ). |
60. |
La prima giurisprudenza citata riguarda l’interpretazione della condizione di «direttamente interessato» e, pertanto, per i motivi esposti sopra, non è affatto pertinente. |
61. |
La seconda giurisprudenza verte su una disposizione dello Statuto della Corte secondo la quale il diritto di intervenire nelle controversie sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia. Secondo tale giurisprudenza costante, un interesse alla soluzione della controversia è inteso come un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che l’interveniente intende sostenere, il che implica che si deve verificare se il soggetto che chiede di intervenire sia direttamente interessato da una decisione della Commissione e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Come ricorda la Commissione, la Corte ha precisato che un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto solo nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire ( 25 ). Si tratta tuttavia di una valutazione analoga a quella riguardante l’incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in quanto tale, non idonea a essere trasposta nel quadro dell’interpretazione della nozione di «interessati». In ogni caso, questo risultato esegetico è il prodotto di una ponderazione, specifica dell’intervento, tra l’esigenza di consentire una migliore valutazione del contesto delle cause e quella di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il corretto svolgimento del procedimento ( 26 ). |
62. |
La sentenza Montessori ( 27 ) è priva di pertinenza in questo contesto, come ha già dichiarato la Corte nella sentenza Nürburgring. Infatti, la prima sentenza non aveva ad oggetto la qualità di «interessato» di una persona o di un’impresa, bensì l’eventuale pregiudizio diretto, con riferimento a una decisione della Commissione che aveva lasciato impregiudicati gli effetti delle misure nazionali in questione che istituivano un regime di aiuti, alla situazione giuridica di un denunciante che affermava che tali misure lo ponevano in una situazione concorrenziale di svantaggio ( 28 ). |
3) Sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione all’esistenza di concorrenza tra la DLH e la Ryanair
63. |
La Commissione e il Land contestano altresì sotto diversi aspetti le valutazioni del Tribunale riguardanti le relazioni tra la DLH e la Ryanair, contenute ai punti da 51 a 54 della sentenza impugnata. |
64. |
Anzitutto, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda l’esistenza di concorrenza tra la DLH e la Ryanair, il Tribunale abbia violato, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, l’obbligo di rispondere all’insieme degli argomenti dedotti. |
65. |
Si deve ricordare, in primis, che, nell’ambito dell’impugnazione, il sindacato della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale. Si deve tuttavia aggiungere che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo ( 29 ). |
66. |
Si deve rilevare che, nelle sue memorie depositate in primo grado, la Commissione aveva contestato fermamente l’argomento secondo cui i voli proposti da Ryanair in partenza dall’aeroporto di Francoforte‑Hahn erano in concorrenza con i voli, diretti verso le stesse destinazioni, proposti dalla DLH in partenza dall’aeroporto di Francoforte sul Meno. |
67. |
A tale riguardo, la Commissione aveva segnatamente sottolineato, in primo luogo, che la DLH utilizzava l’aeroporto di Francoforte sul Meno come piattaforma aeroportuale («hub») e che la stragrande maggioranza dei suoi passeggeri erano passeggeri in transito, mentre la Ryanair assicurava in partenza dall’aeroporto di Francoforte‑Hahn voli a basso costo nel quadro del traffico «point to point», e, in secondo luogo, che gli asseriti elementi di prova forniti dalla DLH dinanzi al Tribunale non contenevano alcuna informazione a supporto dell’esistenza di una concorrenza di tale genere, quali i dati relativi agli sviluppi del volume di passeggeri e alla redditività dei collegamenti aerei gestiti dalla DLH in parallelo con la Ryanair ( 30 ). |
68. |
Orbene, i punti della sentenza impugnata oggetto delle censure della Commissione, in particolare il punto 52, rivelano un approccio quasi presuntivo in merito alla questione dell’esistenza di una concorrenza tra la DLH e la Ryanair, visto che il Tribunale si limita ad affermare che l’identità delle destinazioni servite da tali compagnie «è di natura tale da indicare che esista una concorrenza». Mi sembra che non si possa considerare che, in tal modo, il Tribunale abbia implicitamente risposto agli argomenti sollevati dalla Commissione, che miravano proprio a rimettere in discussione il carattere obbligatorio del legame tra la premessa (identità delle destinazioni servite) e la conclusione (esistenza di una concorrenza). Ritengo quindi che tale motivazione non possa in alcun modo essere considerata sufficiente per consentire alla Commissione di comprendere i motivi del rigetto dei suoi argomenti e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. |
69. |
Ne deriva che il ragionamento svolto ai punti da 51 a 54 della sentenza impugnata è inficiato da un vizio di motivazione e che, di conseguenza, la Corte dovrebbe accogliere la censura in esame. |
70. |
Alla luce di tale conclusione, non occorre esaminare le altre censure, sollevate dal Land e dalla Commissione, vertenti su tale parte del ragionamento del Tribunale. |
4) Sulla violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova in sede di determinazione dell’esistenza di concorrenza tra gli aeroporti di Francoforte‑Hahn e Francoforte sul Meno
71. |
La Commissione addebita al Tribunale, in sostanza, di essersi basato sulla presunta concorrenza tra l’aeroporto di Francoforte sul Meno e quello di Francoforte‑Hahn e sull’impatto dell’aiuto controverso sull’aeroporto di Francoforte sul Meno per giustificare la ricevibilità del ricorso della DLH, mentre tali argomenti non erano stati sollevati nella domanda di annullamento. |
72. |
Benché la Commissione deduca una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova, mi pare che a un più attento esame della censura che essa muove emerga come questa miri, piuttosto, a contestare l’inosservanza, da parte del Tribunale, del principio del contraddittorio. |
73. |
Ricordo, infatti, che il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice dalla controparte. Esso implica parimenti il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento ( 31 ). |
74. |
Al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra considerare che gli aeroporti di Francoforte‑Hahn e Francoforte sul Meno siano concorrenti. |
75. |
Nella parte del ricorso di annullamento dedicata alla ricevibilità, la DLH non menziona alcuna concorrenza tra i due aeroporti e fonda la sua argomentazione quasi esclusivamente sul rapporto di concorrenza che essa ha con la Ryanair. |
76. |
Sicuramente è opportuno osservare che, nella parte introduttiva di tale atto (punto 48), nonché in quella riguardante la fondatezza della decisione controversa (punti 117 e 118), la DLH cerca di dimostrare che il sovvenzionamento della Ryanair da parte della FFHG ha consentito a detta compagnia aerea di spostarsi verso aeroporti più importanti, in particolare verso quello di Francoforte sul Meno, e che il gestore di quest’ultimo aeroporto ormai persegue una strategia di attrazione delle compagnie aeree low cost. In tale contesto, la DLH critica la delimitazione della zona di attrazione dell’aeroporto di Francoforte‑Hahn operata dalla Commissione nel quadro della sua analisi della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e in particolare il punto 46 della decisione controversa. |
77. |
Ritengo tuttavia che, in queste condizioni, solo un’interpretazione particolarmente benevola di tale ricorso, che implichi un processo logico volto a individuare il senso implicito, ma necessario, di tali termini, potrebbe portare alla conclusione che la DLH consideri che questi due aeroporti hanno un rapporto di concorrenza, tenendo quindi conto di tale elemento nel quadro della valutazione della questione se la DLH abbia sufficientemente dimostrato che l’aiuto in questione rischia di incidere concretamente sulla sua situazione. |
78. |
Poiché il Tribunale ha così commesso una violazione del principio del contraddittorio, propongo alla Corte di accogliere la censura in oggetto. |
5) Sull’errore di diritto nella determinazione di un rischio di concrete ripercussioni sulla situazione della DLH a seguito della concessione dell’aiuto controverso, a causa di interferenze sul funzionamento dell’aeroporto di Francoforte sul Meno
79. |
Il Land fa valere che il Tribunale è incorso un errore di diritto nello stabilire, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso potrebbe esercitare una pressione concorrenziale sull’aeroporto di Francoforte sul Meno, con possibili ripercussioni negative sui suoi clienti, tra cui la DLH. |
80. |
Avendo suggerito di accogliere la censura precedente, relativa alla violazione dell’onere della prova in merito all’assenza di indicazioni dell’esistenza di un rapporto concorrenziale tra gli aeroporti di Francoforte‑Hahn e Francoforte sul Meno, esaminerò la presente censura solo in subordine. |
81. |
Prima di procedere all’esame della censura in oggetto, occorre ricordare che il quadro giuridico pertinente nella specie è stato precisato nella recente sentenza della Corte nella causa Solar Ileias Bompaina. |
82. |
L’oggetto di tale causa era una normativa greca avente l’effetto di diminuire le tariffe di riacquisto pagate ai produttori che sfruttano fonti di energia rinnovabile, quali la ricorrente, e volta a riassorbire il disavanzo di un conto speciale precedentemente creato per legge al fine di finanziare le tariffe di riacquisto segnatamente a favore di tali produttori. Detto conto era essenzialmente alimentato mediante un contributo speciale imposto ai consumatori e mediante fonti aggiuntive, quali le entrate degli operatori del mercato pertinente. Secondo la ricorrente, tale normativa si traduceva nella concessione di aiuti ai fornitori di energia elettrica, a motivo dell’assenza di contributi a loro carico. Se a tali fornitori fosse stato imposto un contributo al fine di riassorbire il disavanzo, la situazione patrimoniale della ricorrente sarebbe stata, a detta della stessa, più favorevole, in quanto non sarebbe stato necessario diminuire le tariffe di riacquisto di cui essa beneficiava. |
83. |
In merito alla questione se l’aiuto rischiava di avere concrete ripercussioni sulla situazione della ricorrente, in tale sentenza la Corte ha precisato che, sebbene il pregiudizio arrecato agli interessi di tale impresa possa essere solo potenziale, occorre fornire sufficiente dimostrazione di un rischio di incidenza concreta sugli stessi interessi ( 32 ). In altri termini, il criterio pertinente, secondo la Corte, è quello dell’esistenza di un nesso di causalità potenziale, sufficientemente dimostrato, tra il presunto aiuto e il pregiudizio concreto arrecato agli interessi o alla posizione sul mercato dell’impresa interessata ( 33 ). |
84. |
In virtù di tali principi, la Corte ha confermato la conclusione del Tribunale secondo cui la ricorrente non aveva spiegato in che modo la presunta esenzione dei fornitori di energia elettrica avrebbe potuto influire sulla fissazione delle nuove tariffe di riacquisto e degli sconti loro applicabili, dato che gli adeguamenti così effettuati miravano principalmente a controbilanciare la sovracompensazione precedentemente concessa ai medesimi produttori ( 34 ). |
85. |
A fini interpretativi, è utile fare un passo indietro per ricordare che, come illustrato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, la giurisprudenza ha esteso la cerchia dei soggetti che possono essere qualificati come «interessati», a causa della dissociazione da essa operata tra tale qualità e l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra il ricorrente e il beneficiario dell’aiuto. |
86. |
A seguito di tale ampliamento, le esigenze probatorie inerenti al nesso di causalità potenziale tra gli aiuti e il pregiudizio concreto arrecato alla situazione del ricorrente sembra costituire il vero argine in grado di evitare che un ricorso contro una decisione della Commissione, quale la decisione controversa, si trasformi in una specie di actio popularis. Mi sembra dunque che la Corte ci inviti a comprendere tale legame in modo relativamente rigido, pur tenendo a mente che esso richiede solo di dimostrare un’incidenza meramente potenziale, e non effettiva, sulla situazione del ricorrente. |
87. |
Tale approccio comporta, a mio parere, la necessità di dimostrare che il rischio di incidenza sugli interessi del ricorrente deriva dall’aiuto controverso, di per sé, e non dalla semplice esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra il beneficiario dell’aiuto stesso e il ricorrente ( 35 ). |
88. |
Al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale, in sostanza, ha considerato che, poiché l’aeroporto di Francoforte sul Meno è la principale base operativa per i voli della DLH e si trova in prossimità dell’aeroporto beneficiario dell’aiuto controverso, la DLH ha un interesse a che il funzionamento dell’aeroporto di Francoforte sul Meno non subisca interferenze attraverso l’eventuale incidenza sulla posizione concorrenziale di quest’ultimo che potrebbe derivare dalla concessione dell’aiuto controverso. |
89. |
La catena causale così delineata comporta, a mio parere, una lacuna evidente. |
90. |
Infatti, il Tribunale non fa riferimento ad alcun elemento che dimostri che un’eventuale pressione concorrenziale gravante sull’aeroporto di Francoforte sul Meno avrebbe ripercussioni negative sui clienti di quest’ultimo, quali la DLH. A tale riguardo, condivido l’osservazione del Land secondo cui un ragionamento fondato su condizioni generali di politica della concorrenza potrebbe persino dar luogo a una supposizione opposta, dal momento che, sotto gli effetti di una pressione concorrenziale, l’aeroporto di Francoforte sul Meno sarebbe indotto a proporre migliori condizioni contrattuali alle compagnie aeree che vi operano. |
91. |
Alla luce di tali considerazioni, suggerisco alla Corte, qualora dovesse considerare che la censura precedentemente esaminata debba essere respinta, di concludere che il ragionamento di cui al punto 50 della sentenza impugnata contiene un errore di diritto e, di conseguenza, di accogliere la presente censura. |
c) Sull’invocazione da parte della DLH dei suoi diritti procedurali
92. |
Il Land addebita al Tribunale, in primo luogo, di aver considerato, a torto, segnatamente al punto 62 della sentenza impugnata, che nel ricorso di annullamento la DLH aveva contestato alla Commissione di aver violato i suoi diritti procedurali, con la decisione di non avviare un procedimento di indagine formale, e, in secondo luogo, di non aver motivato correttamente tale affermazione. |
93. |
Secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale interpretare il ricorso di un ricorrente che metta in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale come, in realtà, inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando il ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo. Una siffatta interpretazione condurrebbe di fatto a una riqualificazione dell’oggetto del ricorso ( 36 ). |
94. |
Nelle sentenze Kronoply e Austria/Scheucher-Fleisch, la Corte ha confermato che, nei casi in cui le ricorrenti in primo grado chiedono alla Corte di annullare la decisione della Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale, il suddetto limite al potere di interpretazione dei motivi di ricorso non ha l’effetto di impedire al Tribunale di esaminare argomenti di merito dedotti da un ricorrente per verificare se essi apportino anche elementi a sostegno di un motivo, pure esso proposto dal ricorrente, che sostiene espressamente l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento di indagine formale ( 37 ). |
95. |
Nella sentenza Belgio/Deutsche Post e DHL International ( 38 ), la Corte ha precisato che non occorre che l’atto di ricorso di annullamento presenti in modo chiaro un motivo distintamente individuabile nel senso che esso riguarda la tutela dei diritti procedurali delle ricorrenti. Essa ha ritenuto sufficiente il fatto che, secondo il tenore stesso di detto ricorso, le ricorrenti facciano valere che il mancato avvio del procedimento d’indagine formale ha impedito loro di beneficiare delle tutele procedurali cui esse hanno diritto. In tali circostanze, il ricorso di annullamento è ricevibile, secondo la Corte, nei limiti in cui il Tribunale statuisce unicamente sui motivi di tale ricorso che mirano a stabilire che la Commissione avrebbe dovuto avviare la fase formale di indagine ( 39 ). |
96. |
Le circostanze del caso di specie mi sembrano simili. In effetti, il ricorso proposto in primo grado dalla DLH è diretto contro la decisione della Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale. Benché il ricorso di annullamento della DLH non presenti, in modo chiaro, un motivo distintamente individuabile nel senso che mira a salvaguardare i suoi diritti procedurali, dai termini di tale ricorso, in particolare dai punti 55 e 56 dell’atto di ricorso, emerge che la DLH solleva argomenti che possono essere intesi come addebito nei confronti della Commissione per non aver avviato tale procedimento. |
97. |
Orbene, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha proceduto a un’articolazione dei motivi come quella richiesta dalla Corte, incorrendo in tal modo in un errore di diritto. Ritengo perciò che tale censura del Land debba essere accolta. |
98. |
Ad ogni modo, mi sembra che non si possa considerare che il punto 62 della sentenza impugnata, dato il suo carattere eccessivamente vago e lapidario, soddisfi i requisiti sottesi all’obbligo di motivazione incombente al Tribunale. Quest’ultimo avrebbe infatti dovuto fare esplicitamente riferimento ai punti del ricorso di annullamento della DLH che gli permettevano di suffragare la sua valutazione generale secondo cui l’invocazione, da parte della ricorrente, dei suoi diritti procedurali risultava «da un’analisi d’insieme» dell’atto medesimo. |
B. Sul ricorso asseritamente erroneo da parte del Tribunale alla nozione di «quadro d’insieme» (prima e terza censura del secondo motivo dell’impugnazione incidentale della DLH)
1. Sintesi della sentenza impugnata e degli argomenti delle parti
99. |
Nel merito, la DLH contesta in particolare il ragionamento svolto ai punti da 129 a 142 della sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale ha respinto le censure sollevate dalla DLH dichiarando che la Commissione non aveva l’obbligo di tener conto di diverse misure adottate a favore della Ryanair al fine di valutare se sussistessero dubbi circa la compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno. Secondo la DLH, tale aiuto serviva a compensare le perdite che la FFHG subirebbe proprio a causa di tali misure a favore della Ryanair, di modo che detta compagnia aerea sarebbe, in realtà, il beneficiario indiretto dell’aiuto controverso, il che farebbe sorgere dubbi sulla compatibilità dello stesso con il mercato interno. La Commissione contesta tale argomento. |
2. Valutazione
100. |
Tenuto conto della conclusione negativa che propongo alla Corte di adottare in merito alla ricevibilità del ricorso proposto dalla DLH dinanzi al Tribunale, il ragionamento svolto di seguito dev’essere inteso come avente carattere meramente sussidiario. |
101. |
Si deve anzitutto rilevare che la conclusione del Tribunale che figura al punto 140 della sentenza impugnata si basa su due constatazioni. Da un lato, il Tribunale considera, al punto 137 della sentenza impugnata, che alcune misure a favore della Ryanair sono oggetto del «procedimento Hahn IV». Dall’altro lato, esso dichiara, ai punti 138 e 139 di detta sentenza, che nessuna di tali misure fa parte di un «quadro d’insieme» con l’aiuto controverso. |
102. |
La DLH contesta in particolare la fondatezza del ricorso alla nozione di «quadro d’insieme» per escludere la possibilità che l’aiuto controverso sia stato trasferito alla Ryanair. |
103. |
A tale riguardo, rilevo che i tre criteri presi in considerazione dal Tribunale al fine di determinare l’esistenza di un quadro d’insieme sono i) lo scaglionamento nel tempo dell’aiuto controverso e delle misure in oggetto, ii) la modifica della struttura dell’azionariato intervenuta tra la conclusione del contratto e la concessione dell’aiuto, e iii) la forma diversa assunta da dette misure. |
104. |
Ne deriva che il contenuto materiale dell’esame svolto dal Tribunale per verificare se l’aiuto controverso e le altre misure in oggetto si collochino in un «quadro d’insieme» corrisponde a quello dell’analisi prescritta dalla giurisprudenza della Corte per stabilire se diverse misure di aiuto successive possano essere considerate una sola misura ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Rammento, infatti, che la Corte ha riconosciuto che ciò può verificarsi nel caso in cui gli interventi statali siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione ( 40 ). |
105. |
Il motivo in discussione non riguarda tuttavia la qualifica di una serie di interventi statali come aiuti di Stato, dal momento che la natura di aiuto del versamento diretto a favore della FFHG non è contestata. La questione giuridica al centro di questo motivo riguarda l’eventuale esistenza di un beneficiario indiretto dell’aiuto nell’ottica del suo recupero, e più precisamente se si possa considerare che l’aiuto è stato trasferito alla Ryanair. |
106. |
Perciò ritengo che l’applicazione della linea giurisprudenziale derivante dalla sentenza Bouygues ( 41 ) non sia pertinente nel caso di specie, come del resto dimostra il fatto che le constatazioni secondo cui l’aiuto controverso e le altre misure di cui trattasi sono scaglionate nel tempo, che assumono forme diverse o che l’azionariato della FFHG è stato modificato non consentono di escludere che detto aiuto possa aver avvantaggiato la Ryanair tramite le misure di cui trattasi. |
107. |
Una determinazione della veridicità di tale trasferimento può emergere solo dall’applicazione della giurisprudenza della Corte relativa al vantaggio indiretto, quale emerge dalle sentenze Germania/Commissione ( 42 ), Paesi Bassi/Commissione ( 43 ) e Mediaset/Commissione ( 44 ). |
108. |
Al punto 116 della comunicazione sulla nozione di «aiuto di Stato» ( 45 ), la Commissione ha riassunto tale giurisprudenza nel senso che essa chiede di esaminare «gli effetti prevedibili della misura in una prospettiva ex ante» specificando che «[s]i verifica un vantaggio indiretto se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese identificabili». Aderendo al contempo all’interpretazione della Commissione, recentemente ho sostenuto che l’esistenza di un siffatto vantaggio deriva, in base a tale giurisprudenza, dal tenore delle disposizioni applicabili o da quello di queste stesse disposizioni in combinato con il contesto fattuale esistente ( 46 ). |
109. |
I criteri presi in considerazione nella giurisprudenza derivante dalla sentenza Bouygues, come applicati dal Tribunale ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, non rivestono manifestamente alcun ruolo nell’ambito di tale valutazione. |
110. |
A tale proposito si può richiamare, a titolo di esempio, la sentenza della Corte nella causa Paesi Bassi/Commissione ( 47 ). Per sintetizzare, si trattava di una normativa che prevedeva la concessione di una sovvenzione ai gestori di distributori di benzina dei Paesi Bassi situati lungo il confine tedesco per ridurre la differenza tra le tariffe dei diritti di accisa in vigore nei Paesi Bassi e quelli esistenti in Germania, nonché di un contratto in base al quale le imprese petrolifere che rifornivano detti distributori dovevano farsi carico della riduzione del prezzo alla pompa corrispondente a detta differenza, sgravando i gestori di tale importo. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che l’aiuto era stato trasferito alle compagnie petrolifere nonostante le misure di cui trattasi fossero di natura diversa, non producessero effetti tra le stesse parti e fossero scaglionate nel tempo. |
111. |
Ritengo pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio risultante dalla giurisprudenza in materia di vantaggio indiretto nell’esaminare se la misura con cui veniva concesso l’aiuto controverso era concepita in modo che, perlomeno, una parte di tale aiuto andasse a vantaggio della Ryanair. Applicando, per contro, i criteri che emergono dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza Bouygues, il Tribunale è incorso, a mio giudizio, in un errore di diritto. |
112. |
Sulla base di quanto precede, ritengo che la Corte, qualora dovesse considerare ricevibile il ricorso proposto dalla DLH dinanzi al Tribunale, debba accogliere il secondo motivo dell’impugnazione incidentale della DLH. |
V. Conclusione
113. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata sulla base degli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale nella determinazione della legittimazione ad agire della DLH. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
( 3 ) Sentenza del 30 giugno 2022, Danske Slagtermestre/Commissione (C‑99/21 P, EU:C:2022:510, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
( 4 ) Sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62; in prosieguo: la sentenza Plaumann, EU:C:1963:17, pag. 223).
( 5 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nelle cause riunite Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:229, paragrafo 57).
( 6 ) Sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punti 75 e 77, nonché giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) Sentenza del 19 maggio 1993 (C‑198/91, EU:C:1993:197, punti da 23 a 26).
( 8 ) Sentenza del 15 giugno 1993 (C‑225/91, EU:C:1993:239, punti da 17 a 19).
( 9 ) V. altresì sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione (C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 36).
( 10 ) V., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) Regolamento del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
( 12 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 59).
( 13 ) Sentenze del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P; in prosieguo: la sentenza 3F, EU:C:2009:435, punto 33), del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P; in prosieguo: la sentenza Kronoply, EU:C:2011:341, punti 64 e 65), del 7 aprile 2022, Solar Ileias Bompaina/Commissione (C‑429/20 P; in prosieguo: la sentenza Solar Ileias Bompaina, EU:C:2022:282, punto 35), e del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a. (C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 60).
( 14 ) Sentenza del 27 ottobre 2011 (C‑47/10 P; in prosieguo: la «sentenza Austria/Scheucher-Fleisch», EU:2011:698).
( 15 ) Sentenza Austria/Scheucher-Fleisch, punto 132.
( 16 ) Sentenza 3F, in particolare punto 54.
( 17 ) Sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione (C‑647/19 P; in prosieguo: la «sentenza Nürburgring», EU:2021:666).
( 18 ) Sentenza Nürburgring, punto 66. Tengo a precisare che si trattava di un’associazione che difendeva gli interessi dell’insieme dello sport automobilistico tedesco in relazione al circuito del Nürburgring e che il suo obiettivo principale era quello di garantire la gestione di tale circuito in condizioni economiche incentrate sull’interesse generale che garantisce l’accesso a quest’ultimo anche agli sportivi amatori.
( 19 ) Sentenza Kronoply, punti 68 e 69.
( 20 ) V. giurisprudenza citata nella nota 14 delle presenti conclusioni.
( 21 ) Sentenza 3F, in particolare punto 52.
( 22 ) Sentenza Nürburgring, punti 66 e 67.
( 23 ) Si tratta delle sentenze del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), e del 17 settembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e a./Anicav e a. (C‑455/13 P, C‑457/13 P e C‑460/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:616).
( 24 ) Sentenza del 6 novembre 2018 (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).
( 25 ) Sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology (C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punti 6 e 7, nonché giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) Ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione (C‑48/22 P, non pubblicata, EU:C:2022:668, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) Sentenza del 6 novembre 2018 (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).
( 28 ) Sentenza Nürburgring, punto 61.
( 29 ) V., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37).
( 30 ) V., in particolare, punti da 30 a 48 della controreplica.
( 31 ) Sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) Sentenza Solar Ileias Bompaina, punto 35.
( 33 ) Sentenza Solar Ileias Bompaina, punto 43.
( 34 ) Sentenza Solar Ileias Bompaina, punto 41.
( 35 ) V. altresì, in tal senso, sentenza del 15 settembre 2021, CAPA e a./Commissione (T‑777/19, EU:T:2021:588, punto 89), attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte.
( 36 ) V. sentenza Nürburgring, punto 115 e giurisprudenza citata. Tale giurisprudenza è stata criticata con vigore, in quanto «particolarmente complessa e piuttosto formalistica», dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni presentate nella causa British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:419, paragrafi da 70 a 75). Si vedano altresì le obiezioni formulate dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:106, paragrafo 138), e quelle dell’avvocato generale Bot presentate nelle cause riunite Germania e a./Kronofrance (C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:140, paragrafi da 106 a 109).
( 37 ) Sentenze Kronoply, punto 56, e Austria/Scheucher-Fleisch, punti da 47 a 50.
( 38 ) Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑148/09 P, EU:C:2011:603).
( 39 ) Sentenza Belgio/Deutsche Post e DHL International, punti da 61 a 63. Sono convinto che il punto 20 dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Lux-Rehab Non-Profit/Commissione (C‑747/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1105) non sia in contraddizione con detta sentenza, nella misura in cui, allorché la Corte ivi dichiara che «il ragionamento svolto nella [sentenza Austria/Scheucher-Fleisch] non consente di concludere che, in assenza di un motivo vertente su una violazione dei diritti procedurali (...), spetterebbe al giudice reinterpretare un motivo diretto a contestare la fondatezza della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni come motivo vertente su una violazione dei diritti procedurali» (il corsivo è mio), si può certamente considerare che non si riferisca unicamente ai motivi che il ricorso di annullamento presenta, in modo chiaro, come distintamente individuabili. Le stesse considerazioni si applicano, a mio parere, ai punti da 44 a 46 della sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761).
( 40 ) Sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a. (C‑399/10 P e C‑401/10 P; in prosieguo: la sentenza Bouygues, EU:C:2013:175, punto 104). La Corte precisa, infatti, che, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati, in base a uno dei principi cardinali del controllo degli aiuti di Stato, in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (punto 103).
( 41 ) V. altresì sentenze del 4 giugno 2015, Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 97), del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 33), e del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 72).
( 42 ) Sentenza del 19 settembre 2000 (C‑156/98, EU:C:2000:467).
( 43 ) Sentenza del 13 giugno 2002 (C‑382/99, EU:C:2002:363).
( 44 ) Sentenza del 28 luglio 2011 (C‑403/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:533), che ha confermato su tale punto la sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T‑177/07, EU:T:2010:233).
( 45 ) Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 1).
( 46 ) V. le mie conclusioni nelle cause riunite Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2022:744, paragrafi 114 e 115).
( 47 ) Sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione (C‑382/99, EU:C:2002:363).