CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 20 ottobre 2022 ( 1 )
Causa C‑329/21
DIGI Communications NV
contro
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
con l’intervento di:
Magyar Telekom Nyrt.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)]
«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/20/CE et 2002/21/CE – Procedura d’asta per l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze – Esclusione dalla procedura di una società holding non registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato – Diritto di ricorso contro la decisione di aggiudicazione»
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1. |
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) pone alla Corte una serie di quesiti vertenti sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), dell’articolo 7 della direttiva 2002/20/CE ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni») e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2. |
Tali quesiti sono sorti nel quadro di un ricorso intentato da DIGI Communications N.V. (in prosieguo: «DIGI») contro la decisione con cui la Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (in prosieguo: la «NMHH»), l’autorità regolamentare ungherese in materia di telecomunicazioni, ha aggiudicato i diritti di utilizzo delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e servizi aggiuntivi di banda larga senza fili (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»). |
I. Contesto giuridico
A. La direttiva quadro
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3. |
La versione della direttiva quadro applicabile ai fatti del procedimento principale è quella da ultimo modificata dalla direttiva 2009/140/CE ( 4 ). La direttiva quadro è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2018/1972 ( 5 ) a partire dal 20 dicembre 2020. |
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4. |
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva quadro, nella versione applicabile ai fatti della causa principale, dispone: «1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di un’ARN, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso». |
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5. |
L’articolo 8 della direttiva quadro, nella versione applicabile ai fatti di causa, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», enuncia, al suo paragrafo 2, lettere a), b) e d), e al suo paragrafo 5, lettera c): «2. Le [ARN] promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
(…)
(…) 5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le [ARN] applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro: (…)
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B. La direttiva autorizzazioni
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6. |
La versione della direttiva autorizzazioni applicabile ai fatti del procedimento principale è quella modificata dalla direttiva 2009/140. La direttiva autorizzazioni è stata anch’essa abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/1972 a partire dal 20 dicembre 2020. |
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7. |
Ai termini del suo articolo 1, obiettivo della direttiva autorizzazioni è la «realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità». |
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8. |
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, definisce la nozione di «autorizzazione generale» come «il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente a [tale direttiva]». |
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9. |
L’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» dispone: «1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato. 2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’[ARN] prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7. (…) 3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’[ARN] da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività». |
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10. |
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3 e paragrafo 5, della direttiva autorizzazioni, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede: «1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l’altro:
(…) 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della [direttiva quadro] e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa (…). (…) 5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio in conformità dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)». |
II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
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11. |
Il 18 luglio 2019 la NMHH ha indetto una procedura d’asta per i diritti di utilizzo delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e riguardante servizi aggiuntivi di banda larga senza fili (in prosieguo: la «procedura d’asta») e ha pubblicato la documentazione contenente il relativo disciplinare (in prosieguo: la «documentazione»). |
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12. |
DIGI, società registrata nei Paesi Bassi e non iscritta in Ungheria in quanto fornitore di servizi di comunicazione elettronica, si è candidata a partecipare alla procedura d’asta ma la sua candidatura è stata formalmente dichiarata invalida dall’NMHH. Quest’ultima ha considerato che DIGI avesse abusato del suo diritto di partecipare alla procedura d’asta, si fosse resa colpevole di un comportamento volto ad eludere la procedura e avesse tentato di indurla in errore. La NMHH ha infatti ritenuto che DIGI si fosse candidata al posto della filiale ungherese DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (in prosieguo: «DIGI Kft.») – società registrata in Ungheria che fornisce servizi di comunicazione elettronica in tale paese – la quale, se avesse presentato la propria candidatura, sarebbe stata esclusa in applicazione della norma contenuta all’articolo 61, lettera n), della documentazione ( 6 ). Con provvedimento definitivo, l’NMHH ha dunque rifiutato di registrare la candidatura di DIGI alla procedura d’asta e ha concluso che la stessa aveva perso la sua qualità di parte in tale procedura. |
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13. |
La ricorrente ha contestato tale provvedimento in giudizio, ma il suo ricorso è stato respinto in primo grado dal giudice del rinvio e, in secondo grado, in via definitiva, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria). |
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14. |
Nelle more del procedimento giurisdizionale promosso da DIGI, la NMHH ha adottato la decisione di aggiudicazione, con la quale i diritti di utilizzazione delle frequenze oggetto della procedura d’asta sono stati concessi ai tre principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ad esclusione di DIGI Kft., presenti sul mercato ungherese. |
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15. |
Con ricorso di annullamento avverso la decisione di aggiudicazione, la ricorrente ha avviato un procedimento giurisdizionale amministrativo dinanzi al giudice del rinvio. |
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16. |
Poiché, a causa della sua esclusione dalla procedura d’asta, DIGI non figura tra i destinatari della decisione di aggiudicazione, il giudice del rinvio ritiene di dover esaminare, a titolo preliminare, la questione della legittimazione ad agire di tale società e, in particolare, se essa possa essere considerata come «impresa interessata» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, alla quale deve essere riconosciuto un diritto di ricorso ai sensi di tale disposizione. |
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17. |
In assenza di una definizione di tale nozione nella direttiva quadro, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), fondandosi sulle sentenze del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication ( 7 ) (in prosieguo: la «sentenza Tele 2»); del 24 aprile 2008 ( 8 ), Arcor (in prosieguo: la «sentenza Arcor»), e del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria ( 9 ) (in prosieguo: la «sentenza T-Mobile»), ha ritenuto che la Corte avesse esaminato tre condizioni al fine di stabilire se un’impresa dispone di un diritto di ricorso ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1, vale a dire: i) che l’impresa in questione sia un’impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica concorrente dell’impresa o delle imprese destinatarie della decisione dell’ARN; ii) che l’ARN abbia adottato la decisione di cui trattasi nell’ambito di un procedimento avente come obiettivo la tutela della concorrenza, e iii) che tale decisione incida o possa incidere sulla posizione della prima impresa sul mercato. |
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18. |
Ciascuno dei quesiti pregiudiziali posti è volto, in sostanza, ad ottenere dalla Corte delle precisazioni in vista dell’applicazione di tali condizioni alle circostanze del procedimento principale. |
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19. |
È in tale contesto che il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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20. |
Hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte le parti nel procedimento principale e la Commissione. Tali interessati sono stati sentiti dalla Corte nelle loro osservazioni orali all’udienza svoltasi il 1o giugno 2022. |
III. Analisi
A. Osservazioni preliminari
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21. |
Nel formulare le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio muove dalla premessa che, per poter essere considerata «interessata» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, e beneficiare di conseguenza di un diritto di ricorso contro la decisione di un’ARN, un’impresa debba necessariamente essere concorrente diretta e attuale dell’impresa o delle imprese destinatarie di tale decisione. |
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22. |
Per tale motivo, la prima questione pregiudiziale è volta ad ottenere chiarimenti sull’eventuale qualità di «concorrente» delle imprese aggiudicatarie di una procedura di selezione per l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze di un’impresa che, come DIGI, non fornisce servizi di comunicazione elettronica se non indirettamente attraverso le società del gruppo di cui costituisce la holding. |
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23. |
Al pari della Commissione, ritengo che la premessa su cui si fonda il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) sia basata su un’errata interpretazione delle sentenze Tele 2, Arcor e T-Mobile. |
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24. |
È certo vero che, nelle cause che hanno dato luogo a queste pronunce, le imprese del cui diritto di ricorso si controverteva si trovavano in concorrenza con l’impresa o le imprese destinatarie della decisione dell’ARN sul mercato dello Stato membro interessato da tale decisione ( 10 ). Tuttavia, nessun passaggio di tali sentenze permette, a mio avviso, di inferire l’intenzione della Corte di limitare la portata soggettiva di tale disposizione alla sola cerchia dei concorrenti, attuali o anche solo potenziali dei destinatari della decisione dell’ARN di cui trattasi. |
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25. |
In tali sentenze, la Corte ha in effetti dichiarato che l’obbligo che incombe agli Stati membri di conferire una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, di cui è espressione l’articolo 4 della direttiva quadro, «deve applicarsi ugualmente agli utenti e alle imprese in capo ai quali possono scaturire diritti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente dalle direttive sulle comunicazioni elettroniche, e che sono lesi nei loro diritti da una decisione di un’ARN» ( 11 ). |
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26. |
Due sono dunque, in base alle sopramenzionate sentenze, le condizioni affinché un’impresa possa considerarsi «interessata», ai sensi dell’articolo 4 della direttiva quadro, dalla decisione di un’ARN di cui non è destinataria. |
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27. |
Quanto alla prima condizione, relativa alla titolarità di diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte ha in concreto ritenuto fosse soddisfatta nel caso di imprese concorrenti di un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante in quanto potenziali beneficiarie dei diritti corrispondenti agli obblighi specifici di regolamentazione imposti a tale impresa dall’ARN, conformemente all’articolo 16 della direttiva quadro ( 12 ), ovvero nel caso di un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2887/2000 ( 13 ) che aveva stipulato con l’operatore notificato ai sensi della lettera a) di tale articolo un contratto riguardante l’accesso alle reti locali ( 14 ), o infine nel caso di un’impresa nell’ambito di un procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria di imprese concorrenti, implicante una modifica della ripartizione delle frequenze radio tra le imprese attive sul mercato. |
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28. |
Quanto alla seconda condizione, i diritti di cui un’impresa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro beneficia in virtù dell’ordinamento giuridico dell’Unione possono essere potenzialmente lesi da una decisione di un’ARN in ragione, per un verso, del contenuto di tale decisione e, per altro verso, dell’attività che l’impresa esercita o programma ( 15 ). Nel caso di imprese concorrenti del destinatario o dei destinatari della decisione dell’ARN, la Corte ha precisato, nella sentenza T-Mobile, che tale disposizione concerne dette imprese «nella misura in cui la decisione in oggetto possa incidere sulla loro posizione sul mercato» ( 16 ). |
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29. |
Certo, al punto 39 di tale sentenza, al quale segnatamente si riferisce il giudice del rinvio nella formulazione delle sue questioni pregiudiziali, la Corte ha altresì affermato, in termini più generali, che un’impresa «può essere considerata interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, da una decisione di un’ARN adottata nell’ambito di un procedimento previsto dalle direttive sulla comunicazione elettronica, qualora una siffatta impresa, la quale fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica, sia un concorrente dell’impresa o delle imprese destinatarie della decisione dell’ARN, l’ARN si pronunci nel contesto di un procedimento inteso a salvaguardare la concorrenza e la decisione di cui trattasi possa incidere sulla posizione di questa prima impresa sul mercato». |
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30. |
Tuttavia, risulta, a mio avviso, dal riferimento esplicito, in tale punto e al successivo punto 40 di detta sentenza, alla situazione specifica della ricorrente nella causa principale che ha dato origine alla pronuncia della Corte, che l’intenzione di quest’ultima non fosse di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro alle sole imprese concorrenti e, in ogni caso, non alle sole «concorrenti attuali» del destinatario o dei destinatari della decisione dell’ARN sul mercato nazionale interessato da tale decisione. |
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31. |
Ciò detto, il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro limita la portata dell’obbligo che esso impone agli Stati membri di predisporre meccanismi efficaci di ricorso contro le decisioni di un’ARN, oltre che agli utenti, a qualunque impresa che «fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica». Ne consegue che un’impresa che non possa considerarsi «utente» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva quadro ( 17 ), o che non fornisca reti ai sensi della lettera m), di tale articolo deve, per potersi avvalere del diritto di ricorso riconosciuto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, dimostrare di essere fornitrice di servizi di comunicazione elettronica. |
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32. |
Se è vero che né la direttiva quadro né la direttiva autorizzazioni contengono una definizione della nozione di «fornitore di servizi di comunicazione elettronica» ( 18 ), per circoscrivere la cerchia delle imprese che possono considerarsi incluse in tale definizione, occorre riferirsi al sistema della direttiva autorizzazioni. |
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33. |
Tale direttiva ha definito un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, destinato a permettere a tutti i fornitori di beneficiare, da un lato, di condizioni e procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate ( 19 ) e, dall’altro, di un sistema di autorizzazione che sia il «meno oneroso possibile», volto a «promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e [a] consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo» ( 20 ). Tale quadro normativo ha istituito un regime di «autorizzazione generale» ( 21 ) che contempla tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esige una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione. |
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34. |
Così, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, della direttiva autorizzazioni, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, «la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può (…) essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale». Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva l’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato della stessa direttiva. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. |
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35. |
Inoltre, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase della direttiva autorizzazioni, «[a]ll’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione». |
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36. |
Ora, un’impresa che soddisfa le condizioni cui è assoggettata, nello Stato membro interessato, l’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, della direttiva autorizzazioni può, a mio avviso, essere considerata come «impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro senza che sia necessario alcun riconoscimento formale di tale qualità da parte delle autorità amministrative di tale Stato membro e, in particolare, senza che sia necessario che tale impresa abbia proceduto, ove sia richiesta da detto Stato membro, ad effettuare la notifica di cui alla seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni. Tale notifica è infatti necessaria al solo fine di iniziare l’attività di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro di cui trattasi e non può, in particolare, essere richiesta per partecipare a procedure di attribuzione di frequenze come quella in causa nel procedimento principale ( 22 ). |
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37. |
Ne consegue che può avvalersi del diritto di ricorso previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro anche un’impresa che non è ancora direttamente o indirettamente presente sul mercato dello Stato membro interessato dalla decisione dell’ARN e/o registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica in tale Stato membro, in particolare un’impresa attiva in tale settore ma in un diverso Stato membro. |
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38. |
Poiché, tuttavia, il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro fa riferimento all’esercizio di un’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ritengo che, pur senza escludere dall’ambito di applicazione di tale disposizione imprese che non siano ancora concretamente attive in tali settori, una tale formulazione esiga che l’impresa in questione, per potersi avvalere della qualità di «interessata» ai sensi di detta disposizione, debba dimostrare una reale intenzione e una possibilità non puramente ipotetica ma effettiva, in termini di infrastruttura e di tecnologia, di integrare il mercato della fornitura di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica. |
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39. |
È sulla base delle riflessioni che precedono che esaminerò le questioni pregiudiziali poste dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale). |
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40. |
Contrariamente a quanto fa valere la NMHH, tali questioni sono, a mio avviso, ricevibili. Gli argomenti sollevati dalla NMHH a sostegno dell’irricevibilità si confondono in effetti con un esame nel merito di tali questioni. |
B. Sulla prima questione pregiudiziale
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41. |
Con la prima parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se una persona giuridica, incorporata in uno Stato membro diverso da quello interessato dalla decisione con cui un’ARN ha proceduto all’assegnazione di radiofrequenze in esito ad una procedura d’asta, possa essere considerata come «concorrente» delle imprese destinatarie di tale decisione e possa dunque avvalersi del diritto di ricorrere contro detta decisione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, qualora tale persona giuridica, pur non essendo registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato, non esercitando una tale attività e non disponendo in nome proprio di infrastrutture a tal fine, è nondimeno la holding di un gruppo che fornisce tali servizi sul territorio dell’Unione europea e che opera, nello Stato membro interessato dalla decisione dell’ARN di cui trattasi, per il tramite di una filiale registrata in tale Stato membro come fornitrice di detti servizi. Con la seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se è necessario, al fine di rispondere alla prima parte di tale questione, esaminare se la persona giuridica di cui trattasi forma con la filiale presente sul mercato nazionale interessato dalla decisione dell’ARN un’«unità economica» ai sensi del diritto antitrust dell’Unione. |
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42. |
Emerge dalle considerazioni svolte ai paragrafi da 23 a 30 delle presenti conclusioni che la prima questione pregiudiziale, limitando l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro ai soli concorrenti attuali del destinatario o dei destinatari della decisione dell’ARN, muove da una premessa erronea e deve, per tale ragione, essere riformulata. |
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43. |
Considerata nel suo complesso, tale questione va, a mio avviso, intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se una persona giuridica che si trovi in una situazione quale quella descritta al paragrafo 41 delle presenti conclusioni possa considerarsi un’impresa che «fornisce (…) servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e se abbia rilievo, ai fini della risposta da apportare, la circostanza che esista tra tale persona giuridica e la filiale che opera sul mercato nazionale interessato un’«unità economica» ai sensi del diritto antitrust dell’Unione. |
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44. |
DIGI e la Commissione propongono di dare una risposta affermativa a tale quesito mentre la NMHH suggerisce una risposta negativa. |
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45. |
Occorre anzitutto respingere la tesi sostenuta dalla NMHH nelle sue osservazioni scritte secondo cui solo le imprese destinatarie di una decisione quale quella in causa nel procedimento principale possono impugnare tale decisione. In proposito, basti ricordare che, nella sentenza Tele 2, la Corte, sebbene in un contesto diverso, ha affermato «che una rigida interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, secondo cui tale disposizione non conferirebbe un diritto di ricorso a persone diverse dai destinatari delle decisioni delle [ARN], sarebbe difficilmente compatibile con gli obiettivi generali e i principi di regolamentazione derivanti, per tali autorità, dall’articolo 8 di detta direttiva, in particolare con l’obiettivo di promozione della concorrenza» ( 23 ). Non vi sono ragioni, legate segnatamente alla natura della decisione in causa nel procedimento principale o alle circostanze di fatto che caratterizzano tale procedimento, che autorizzino a distanziarsi da tale interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. Stante la formulazione utilizzata dalla Corte, tale interpretazione assume peraltro una valenza chiaramente generale. |
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46. |
Ciò premesso, dal paragrafo 36 delle presenti conclusioni discende che la qualità d’«impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro può essere riconosciuta a un’impresa che soddisfa le condizioni cui è assoggettata, nello Stato membro interessato, l’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, della direttiva autorizzazioni, anche se tale impresa non è ancora presente sul mercato di tale Stato membro e non è ancora ivi registrata ai sensi della seconda frase del paragrafo 2 di detto articolo 3. Risulta inoltre dal paragrafo 38 delle presenti conclusioni, che non è neppure necessario che una tale impresa fornisca attualmente servizi di comunicazione elettronica a condizione tuttavia che dimostri una reale intenzione e una possibilità non puramente ipotetica ma effettiva, in termini di infrastruttura e di tecnologia, di integrare tale mercato, che sia nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro. |
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47. |
Un discorso a parte deve, a mio avviso, essere fatto nel caso in cui, come nel procedimento principale, la persona giuridica che invoca il diritto di ricorso conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, pur non essendo direttamente presente sul mercato della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, è a capo di un gruppo di società che forniscono tali servizi. Non escludo infatti che la qualità di «impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione debba essere riconosciuta anche ad una tale persona giuridica. Resta inteso che quest’ultima dovrà comunque dimostrare di essere «interessata», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro dalla decisione di cui trattasi, vale a dire, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, di essere stata lesa da tale decisione nei diritti di cui beneficia in virtù dell’ordinamento giuridico dell’Unione e in particolare delle direttive in materia di servizi di comunicazione elettronica. |
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48. |
Due precisazioni si rendono necessarie per quanto riguarda la situazione ipotizzata nel paragrafo che precede. |
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49. |
In primo luogo, il riconoscimento della qualità di «impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in capo ad una società al vertice di un gruppo attivo nella fornitura di tali servizi si giustifica unicamente in ragione della sua presenza indiretta sul mercato e non dipende né dall’esistenza di un’eventuale rapporto di concorrenza con i destinatari della decisione dell’ARN di cui trattasi, né dalla circostanza che tale società formi con la filiale presente sul mercato interessato da tale decisione una «unità economica» ai sensi del diritto antitrust dell’Unione. |
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50. |
A tale ultimo riguardo, ritengo che una tale circostanza sia comunque irrilevante, qualunque sia l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro cui perverrà la Corte. |
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51. |
La nozione di «unità economica», strettamente legata alla nozione funzionale di «impresa» ai sensi delle regole antitrust dell’Unione, è stata elaborata allo scopo segnatamente di identificare l’entità alla quale imputare una violazione di tali regole ed è essenzialmente utilizzata, in tale contesto, per consentire, a determinate condizioni, l’imputazione alla controllante del comportamento anticoncorrenziale della controllata, superando l’ostacolo costituito dalla distinta personalità giuridica di tali soggetti. |
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52. |
Tali nozioni sono specifiche al diritto antitrust, nell’ambito del quale esse svolgono una funzione al contempo repressiva e dissuasiva delle condotte anticoncorrenziali. La loro «esportazione» ad altri settori del diritto dell’Unione, anche ove si tratti di ambiti in cui vengono in rilievo obiettivi di protezione della concorrenza, non mi sembra pertanto opportuna. |
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53. |
In secondo luogo, contrariamente a quanto sembra affermare il giudice del rinvio, ammettere che la qualità di «impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, possa essere riconosciuta anche a imprese che non sono direttamente presenti sul mercato di tali servizi e, in particolare, alla holding di un gruppo che fornisce detti servizi, non ha come conseguenza, in circostanze quali quelle della causa principale, di permettere «l’aggiramento delle regole della procedura di messa in concorrenza». In effetti, l’eventuale riconoscimento in capo a un tale soggetto del diritto di ricorrere contro la decisione con cui l’ARN ha proceduto all’attribuzione di diritti d’uso di frequenze in esito a una siffatta procedura non preclude la possibilità di opporre a quest’ultimo, ove abbia presentato una candidatura in nome proprio, i motivi di esclusione che si applicherebbero alla società facente parte del gruppo attiva sul mercato interessato dalla procedura di messa in concorrenza, qualora risulti che detta candidatura è stata presentata con il solo intento di aggirare i requisiti di ammissione alla procedura. |
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54. |
In altri termini, se il diritto di ricorrere contro la decisione di un’ARN, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, non discende necessariamente dalla qualità di parte del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione di tale decisione, esso non implica neanche automaticamente un diritto a partecipare a tale procedimento. |
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55. |
In base all’insieme delle considerazioni fin qui svolte, ritengo si debba rispondere alla prima questione pregiudiziale, come riformulata, che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro va interpretato nel senso che non ostano al riconoscimento della qualità d’«impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica», ai sensi di tale disposizione, a un’impresa che soddisfa le condizioni cui è assoggettata l’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, della direttiva autorizzazioni nello Stato membro cui appartiene l’ARN che ha adottato la decisione in questione, da un lato, il fatto che tale impresa non sia ancora presente sul mercato di detto Stato membro e non sia ivi registrata ai sensi della seconda frase del paragrafo 2 di detto articolo 3 e, dall’altro, la circostanza che essa non fornisca attualmente servizi di comunicazione elettronica, a condizione tuttavia che dimostri una reale intenzione e una possibilità non puramente ipotetica, in termini di infrastruttura e di tecnologia, di integrare, nello Stato membro interessato, il mercato di tali servizi. La qualità di «impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro può essere riconosciuta anche ad una persona giuridica che pur non esercitando direttamente un’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica costituisce la holding di un gruppo che fornisce tali servizi. |
C. Sulla seconda questione pregiudiziale
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56. |
Con la prima parte della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio domanda in sostanza se una procedura d’asta avente ad oggetto i diritti d’uso delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e relativi a servizi aggiuntivi, condotta da un’ARN ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni, nonché la decisione che dichiara l’esito di tale procedura abbiano come finalità la tutela della concorrenza. Emerge dalla decisione di rinvio che, nel formulare tale quesito, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) si è fondato in particolare sul punto 39 della sentenza T-Mobile, richiamato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, muovendo dalla premessa che, affinché un’impresa concorrente del destinatario o dei destinatari della decisione dell’ARN in questione possa essere considerata interessata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, tale decisione deve essere stata adottata nel quadro di una procedura volta a proteggere la concorrenza. |
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57. |
Non vi è dubbio, come d’altronde ritenuto dallo stesso giudice del rinvio che una procedura d’asta quale quella in oggetto in tale procedimento, promossa ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni in un contesto in cui si rende necessario limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, persegua tra i suoi obiettivi primari la tutela della concorrenza. |
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58. |
Ciò discende non solo dal paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni, che esige espressamente che lo Stato membro interessato tenga adeguatamente conto dell’esigenza di favorire lo sviluppo della concorrenza, ma altresì dal paragrafo 3 di tale articolo. |
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59. |
In forza di tale disposizione, i criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori in base ai quali devono essere assegnati i diritti d’uso delle frequenze radio «devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva [quadro]». Ora, tra tali obiettivi, il paragrafo 2 di tale articolo annovera la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. La lettera b) di tale paragrafo precisa che il perseguimento di tale obiettivo avviene tra l’altro «garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche». |
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60. |
Ricordo inoltre che, a proposito dell’articolo 8 della direttiva quadro, la Corte ha precisato che tale disposizione impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare che le ANR adottino tutte le misure ragionevoli intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, vigilando affinché la concorrenza non sia falsata od ostacolata nel settore delle comunicazioni elettroniche ed eliminando gli ultimi ostacoli alla fornitura di detti servizi a livello dell’Unione ( 24 ). |
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61. |
Più in generale, la Corte ha affermato che il nuovo quadro normativo comune ai servizi di comunicazione elettronica, alle reti di comunicazione elettronica, nonché alle risorse e ai servizi correlati (NQNC), di cui facevano parte la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, «è, in particolare, fondato su un obiettivo di concorrenza effettiva e non falsata e mira allo sviluppo di quest’ultima, nel rispetto segnatamente dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità» ( 25 ). |
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62. |
Ne consegue che l’obiettivo di tutela della concorrenza enunciato all’articolo 8 della direttiva quadro non solo presiede alla definizione dei criteri di ammissione ad una procedura indetta in base all’articolo 7 della direttiva autorizzazioni, ma si riflette altresì sulla decisione di assegnazione di reti e servizi di comunicazione elettronica la cui disponibilità risulta limitata. |
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63. |
Con la seconda parte della prima questione pregiudiziale, formulata per il caso di risposta affermativa alla prima parte di tale questione, il giudice del rinvio chiede se incida sulla finalità di tutela della concorrenza riconosciuta alla decisione che pone fine a una procedura di assegnazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni la circostanza che l’ARN abbia rifiutato, con un distinto provvedimento divenuto definitivo, la registrazione della candidatura dell’impresa che presenta un ricorso giurisdizionale contro detta decisione. |
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64. |
Emerge dalla decisione di rinvio che il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) intende in sostanza interrogare la Corte sulle conseguenze della definitiva esclusione di un’impresa da una procedura di assegnazione di diritti d’uso di frequenze radio e sulla legittimazione di tale impresa ad agire contro la decisione adottata in esito a tale procedura. In particolare, tale giudice si chiede se il fatto che detta esclusione abbia privato l’impresa in questione della possibilità di entrare nel novero dei destinatari di tale decisione faccia venir meno, «dal punto di vista di tale impresa», l’obiettivo di salvaguardia della concorrenza perseguito dalla decisione, nella misura in cui quest’ultima non sarebbe suscettibile di modificare direttamente la sua posizione sul mercato con riguardo ai diritti d’uso delle frequenze di cui si tratta. |
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65. |
Mi sembra chiaro che la circostanza evocata dal giudice del rinvio non sia suscettibile, in sé, di far venir meno l’obiettivo di tutela della concorrenza cui deve tendere l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radio. |
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66. |
Certo, l’esclusione di un’impresa dalla procedura di selezione che ha condotto alla decisione di assegnazione può, in un caso concreto, incidere sull’effettiva realizzazione di tale obiettivo, in particolare se avviene in applicazione di criteri che non soddisfano le condizioni dettate dall’articolo 7 della direttiva autorizzazioni. |
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67. |
In tal caso è possibile che tale decisione non sia pienamente conforme o addirittura violi il suddetto obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata. Tuttavia, ciò non modifica in alcun modo il fatto che quest’ultimo resta tra le principali finalità che la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni assegnano ad una siffatta decisione. |
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68. |
In realtà, con la seconda parte della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende piuttosto interrogare la Corte sulla questione di sapere se l’esclusione definitiva di un’impresa che ha presentato la propria candidatura alla procedura di selezione sia suscettibile di incidere sulla legittimazione e/o sull’interesse di tale impresa ad agire contro la decisione finale di assegnazione e in quale misura detta incidenza dipenda dalla circostanza che tale decisione e un suo eventuale annullamento non sono suscettibili di modificare la posizione di detta impresa sul mercato quale determinata al momento della sua esclusione. |
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69. |
Tale questione è posta, sotto una diversa angolazione, nella seconda parte della quarta questione pregiudiziale e sarà pertanto analizzata in tale sede. |
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70. |
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono ritengo si debba rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che una procedura d’asta condotta da un’ARN ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni nonché la decisione di tale autorità che dichiara l’esito di detta procedura perseguono un obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata. |
D. Sulla terza questione pregiudiziale
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71. |
Con la prima parte della terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte dei chiarimenti sulla condizione relativa all’incidenza che la decisione dell’ARN deve avere sulla situazione dell’impresa fornitrice di reti o servizi di comunicazione elettronica affinché tale impresa possa definirsi «interessata» da tale decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. In particolare, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) chiede se detta impresa sia tenuta a dimostrare che la decisione dell’ARN «incide direttamente» sulla sua posizione sul mercato ovvero siano sufficienti a tal fine un «elevato grado di probabilità» di una tale incidenza o anche un’incidenza meramente indiretta. |
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72. |
In proposito è vero, come osservato dal giudice del rinvio, che, nella sentenza Tele 2, la Corte ha interpretato l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro nel senso che le imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante dispongono di un diritto di ricorso contro la decisione adottata da un’ARN nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’articolo 16 della medesima direttiva che «incid[a] (…) sfavorevolmente sui loro diritti» ( 26 ), lasciando intendere che sia necessaria un’incidenza diretta sulla posizione sul mercato di tali imprese. |
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73. |
Tuttavia, al punto 39 di tale sentenza, la Corte ha affermato che vanno considerati «interessati» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro «gli utenti e le imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato considerato, qualora i loro diritti siano potenzialmente lesi da una [siffatta] decisione (…)». |
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74. |
Inoltre, nella sentenza T-Mobile, la Corte ha precisato che tale disposizione concerne sia il destinatario della decisione dell’ARN di cui trattasi sia le altre imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e che possono essere concorrenti di tale destinatario, nella misura in cui la decisione in oggetto «possa incidere» sulla loro posizione sul mercato ( 27 ), espressione che potrebbe includere anche un’incidenza meramente indiretta. |
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75. |
Allo stesso modo, come ho già avuto occasione di ricordare, nella sentenza Arcor, richiamando il punto 39 della sentenza Tele2, la Corte ha precisato che un beneficiario che non è destinatario di una decisione dell’ARN acquista la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387, sostituito dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, qualora i suoi diritti siano «potenzialmente lesi» da una tale decisione in ragione, da un lato, del contenuto della stessa e, dall’altro, dell’attività che esso esercita o programma ( 28 ). |
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76. |
Alla luce della giurisprudenza sopramenzionata, si deve, a mio avviso, per un verso, escludere che, per avvalersi del diritto di ricorso ex articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, l’impresa in questione debba dimostrare che la decisione dell’ARN che essa intende impugnare incide in modo certo, diretto e attuale sulla sua posizione sul mercato. In particolare è, a mio avviso, da respingere la tesi propugnata dalla NMHH, secondo cui, nel quadro di una procedura d’asta come quella in causa nel procedimento principale, il diritto di introdurre un ricorso contro la decisione adottata dall’ARN in esito a tale procedura appartiene unicamente all’impresa o alle imprese che abbiano presentato una candidatura valida al fine di partecipare a tale procedura, in quanto solo tali imprese sarebbero in grado di dimostrare un pregiudizio diretto e attuale derivante da tale decisione. Peraltro, poiché dette imprese sarebbero comunque destinatarie della decisione dell’ARN che dichiara l’esito della procedura di selezione, tale tesi mi pare contradetta dall’affermazione della Corte secondo cui sarebbe incompatibile con gli obiettivi generali e i principi di regolamentazione derivanti, per le ARN, dall’articolo 8 di detta direttiva, in particolare con l’obiettivo di promozione della concorrenza, un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in base alla quale tale disposizione non conferirebbe un diritto di ricorso a persone diverse dai destinatari delle decisioni di tali autorità ( 29 ). |
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77. |
Per altro verso, emerge in particolare dal riferimento al contenuto della decisione dell’ARN di cui trattasi e all’attività svolta o programmata dall’impresa in questione che non è sufficiente per quest’ultima invocare una qualunque incidenza indiretta di tale decisione sulla sua posizione sul mercato. Solo una lesione dei diritti di cui tale impresa beneficia in virtù dell’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente delle direttive in materia di servizi di comunicazione elettronica, che scaturisca in modo diretto dal contenuto di detta decisione e che, pur non essendo certa e attuale, è tuttavia suscettibile di realizzarsi in modo ragionevolmente probabile può, a mio avviso, far nascere, in capo a detta impresa, il diritto di ricorso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. |
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78. |
Con la seconda parte della terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’incidenza cui fa riferimento la prima parte di tale questione sia di per sé dimostrata dal fatto che l’impresa di cui trattasi ha presentato un’offerta nella procedura d’asta, nonostante sia stata esclusa da tale procedura poiché non soddisfaceva i requisiti richiesti. |
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79. |
Al riguardo, ritengo che un’impresa che risponde alla nozione di «impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, la quale ha presentato un’offerta per partecipare ad una procedura di selezione per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze deve considerarsi «interessata» ai sensi di tale disposizione dalla decisione che dichiara l’esito della procedura di selezione anche qualora sia stata esclusa da tale procedura per il motivo che non soddisfaceva al requisito di ammissione di non essere stata condannata per violazione delle regole di concorrenza durante un determinato lasso di tempo precedente l’apertura della procedura d’asta. |
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80. |
La questione di sapere se e in che modo la circostanza che una tale esclusione sia stata dichiarata con decisione dell’ARN, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso giurisdizionale intentato dall’impresa interessata, incida sul diritto di quest’ultima di ricorrere contro la decisione che dichiara il risultato della procedura di selezione sarà affrontata in sede di esame della quarta questione pregiudiziale. |
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81. |
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che per beneficiare del diritto di ricorrere contro la decisione di un’ARN ai sensi di tale disposizione un’impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica deve dimostrare che il contenuto di tale decisione è suscettibile di ledere in modo diretto i diritti di cui essa beneficia in virtù dell’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente delle direttive in materia di servizi di comunicazione elettronica. Se una tale lesione non deve essere necessariamente certa e attuale, essa deve tuttavia essere suscettibile di realizzarsi in modo ragionevolmente probabile. Un’impresa che risponde alla nozione di «impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, la quale ha presentato un’offerta per partecipare ad una procedura di selezione per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze deve considerarsi «interessata» ai sensi di tale disposizione dalla decisione che dichiara l’esito della procedura di selezione. Tale impresa non perde la suddetta qualità di «interessata» per il solo fatto di essere stata esclusa da tale procedura per il motivo che non soddisfaceva al requisito di ammissione di non essere stata condannata per violazione delle regole di concorrenza durante un determinato lasso di tempo precedente l’apertura della procedura d’asta. |
E. Sulla quarta questione pregiudiziale
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82. |
Con la quarta questione pregiudiziale, anch’essa suddivisa in due sotto-questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se rivesta la qualità di «impresa interessata» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e disponga di un diritto di ricorso contro la decisione di un ARN che dichiara l’esito di una procedura di selezione in vista dell’aggiudicazione di diritti d’uso di frequenze radio un’impresa che, da un lato, non esercita un’attività di prestazione di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato se non tramite una società controllata (prima sotto-questione) e, d’all’altro, è stata esclusa dalla procedura di selezione con un provvedimento definitivo dell’ARN prima dell’adozione della suddetta decisione (seconda sotto-questione). |
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83. |
Per quanto concerne la prima sotto-questione, mi limito a rinviare alle considerazioni svolte ai punti da 23 a 30 e da 45 a 55 delle presenti conclusioni. |
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84. |
Per quanto riguarda la seconda sotto-questione, in linea con quanto già concluso in sede di esame della terza questione pregiudiziale, ritengo che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un’entità che partecipa ad una procedura d’asta organizzata da un’ARN ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni per l’attribuzione di diritti di utilizzo di frequenze dispone di un diritto di ricorso contro le decisioni dell’ARN adottate nel quadro di tale procedura, sia che si tratti di decisioni di cui tale entità è destinataria, come nel caso di una decisione di esclusione dalla procedura, sia, ove ricorrano le condizioni previste dal sopramenzionato articolo 4, paragrafo 1, di decisioni di cui essa non è direttamente destinataria. |
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85. |
Preciso peraltro che, a mio avviso, trattandosi, come nel procedimento principale, del ricorso di un’impresa esclusa da una tale procedura contro la decisione finale di aggiudicazione, la legittimazione ad agire di tale impresa, qualora sia accertato che essa soddisfa le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, è indipendente dal carattere definitivo o meno della decisione di esclusione ( 30 ). |
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86. |
Nella fattispecie all’esame del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), rileva, a mio parere, chiarire se DIGI agisce contro la decisione di aggiudicazione al fine di rimettere in discussione la sua esclusione dalla procedura d’asta, contestando l’applicazione nei suoi confronti di un criterio di esclusione illegittimo, oppure se rimette in discussione la legittimità dell’assegnazione delle frequenze avvenuta sulla base di una documentazione contenente criteri non obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che ha impedito di fatto alla sua filiale di partecipare alla procedura. In quest’ultimo caso, essa sarebbe legittimata ad agire in qualità di impresa capogruppo e non di partecipante esclusa. |
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87. |
Per quanto riguarda l’interesse di DIGI ad agire contro la decisione di aggiudicazione, per un verso, rilevo che non sembra escluso, su riserva di conferma da parte del giudice del rinvio, che, in esito ai ricorsi straordinari introdotti da DIGI dinanzi alla Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria), la legittimità del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione di esclusione di tale impresa dalla procedura d’asta ovvero il carattere equo della procedura giudiziaria che ne è seguita siano rimessi in questione. Per altro verso, osservo che non è escluso, su riserva sempre di conferma da parte del giudice del rinvio, che l’esame nel merito del ricorso di DIGI potrebbe condurre ad invalidare la decisione di aggiudicazione e la procedura d’asta nel suo complesso, rendendo necessaria una reiterazione di tale procedura alla quale DIGI Kft. potrebbe questa volta partecipare data la scadenza del termine di operatività della causa di esclusione prevista dall’articolo 61, lettera n), della documentazione. |
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88. |
La NMHH ritiene che l’invocazione da parte di DIGI di un diritto di ricorso basato sull’articolo 4 della direttiva quadro contro la decisione che dichiara il risultato della procedura d’asta abbia un carattere abusivo poiché volta ad aggirare i limiti posti dal giudicato formatosi in esito al ricorso di DIGI contro la decisione di escluderla dalla procedura d’asta. |
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89. |
In proposito rilevo che, se non è a priori escluso che la partecipazione ad una procedura indetta da un’ARN sulla base delle disposizioni del diritto dell’Unione e la conseguente invocazione di un diritto di ricorso contro le decisioni adottate in tale contesto da detta autorità possano, qualora ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza della Corte ( 31 ), dar luogo ad un abuso di diritto, nella fattispecie, non si versa, a mio avviso, in una tale ipotesi. |
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90. |
In effetti, per un verso, non può ritenersi che DIGI abbia agito abusivamente per il solo fatto di aver presentato una candidatura alla procedura d’asta in nome proprio e non per il tramite di DIGI Kft. Ciò vale anche nel caso in cui la sua reale intenzione fosse di trasmettere a quest’ultima i diritti eventualmente acquisiti in esito a tale procedura, quanto meno nella misura in cui DIGI muoveva dalla premessa che la disposizione della documentazione che decretava l’esclusione di fatto della sua filiale dalla procedura d’asta fosse illegittima. Per altro verso, contrariamente a quanto sostiene la NMHH, invocando l’articolo 4 della direttiva quadro per giustificare il suo diritto di ricorso, DIGI mira a far riconoscere il suo diritto di partecipare alla procedura d’asta – diritto di cui ritiene di essere stata privata in violazione delle norme del diritto dell’Unione – e non ad avvalersi fraudolentemente o abusivamente di tali norme allo scopo di conseguire un vantaggio indebito ( 32 ). Ove risultasse che le disposizioni di diritto ungherese in materia di giudicato precludono l’esame dei motivi sollevati da DIGI nel quadro di un tale ricorso, quest’ultimo potrà, per tale ragione, essere dichiarato in tutto o in parte inammissibile, ma la sua introduzione non può essere considerata alla stregua di una pratica abusiva per il solo motivo che può incorrere in una tale preclusione. |
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91. |
Ciò detto, spetta al giudice del rinvio valutare se e in che misura si applichi l’eccezione di cosa giudicata al ricorso di cui è investito. |
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92. |
DIGI fa valere che, pronunciandosi nel quadro del ricorso promosso da quest’ultima contro la sentenza del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) che ha confermato la decisione della NMHH di escluderla dalla procedura d’asta, la Kúria (Corte suprema) avrebbe contravvenuto, in violazione dell’articolo 267 TFUE come interpretato dalla Corte ( 33 ), all’obbligo, ad essa incombente in quanto giudice di ultima istanza, di adire la Corte in via pregiudiziale come richiestole da DIGI. Essa ritiene che, in tali circostanze, in linea con la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini ( 34 ), le regole nazionali in materia di autorità della cosa giudicata dovrebbero, nella specie, essere disapplicate, al fine di garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione. |
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93. |
In proposito, è sufficiente ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, data l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto ( 35 ). Ne consegue che, se emerge dalla sentenza Lucchini che la decisione di un giudice nazionale passata in giudicato non può essere invocata per ostacolare l’esercizio della competenza esclusiva di un’istituzione dell’Unione, al di fuori di una tale fattispecie, non sussiste un siffatto obbligo di disapplicazione. |
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94. |
Tuttavia, risulta altresì da una giurisprudenza costante che qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione controversa al diritto dell’Unione ( 36 ). Spetta anche in questo caso al giudice nazionale valutare se tale possibilità sussiste nel procedimento sottoposto al suo esame e se le condizioni alle quali essa è subordinata sono soddisfatte ( 37 ). |
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95. |
Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve a mio avviso rispondere alla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che un’entità che partecipa ad una procedura d’asta organizzata da un’ARN ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni ai fini dell’attribuzione di diritti di utilizzo di frequenze dispone di un diritto di ricorso contro le decisioni dell’ARN adottate nel quadro di tale procedura, sia che si tratti di decisioni di cui tale entità è destinataria, sia, ove ricorrano le condizioni previste dal suddetto articolo 4, paragrafo 1, di decisioni di cui essa non è direttamente destinataria. La legittimazione di un’impresa esclusa da una tale procedura ad agire contro la decisione finale di aggiudicazione delle frequenze non dipende dal carattere definitivo o meno della decisione di esclusione, ove risulti che detta impresa soddisfa le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. |
IV. Conclusione
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96. |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria):
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( 1 ) Lingua originale: l’italiano.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e de Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2009, L 337, pag. 37).
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36).
( 6 ) Ai sensi dell’articolo 61, lettera n), della documentazione erano escluse dalla procedura d’asta le entità destinatarie, nei 24 mesi precedenti l’indizione della procedura, di una decisione amministrativa definitiva che constatava la violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza, di abuso della posizione dominante o delle regole in materia di concentrazioni.
( 7 ) C‑426/05, EU:C:2008:103.
( 8 ) C‑55/06, EU:C:2008:244.
( 9 ) C‑282/13, EU:C:2015:24.
( 10 ) Si trattava, rispettivamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tele 2, di una decisione adottata da un’ARN nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’articolo 16 della direttiva quadro, nella causa che ha condotto alla sentenza Arcor [sull’interpretazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (GU 1990, L 192, pag. 1)], della decisione con cui l’ARN approvava le tariffe praticate dall’operatore della rete telefonica fissa per l’accesso disaggregato alla sua rete locale e, infine, nella causa che ha dato origine alla sentenza T-Mobile, di una decisione di modifica dell’assegnazione di frequenze.
( 11 ) V., in tal senso, sentenza Tele 2, punto 32; sentenza Arcor, punti 175 et 176, e sentenza T-Mobile, punto 34. V. anche sentenza del 13 ottobre 2016, Polkomtel (C‑231/15, EU:C:2016:769, punti 20 e 24).
( 12 ) V. sentenza Tele 2, punto 36.
( 13 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale (GU 2000, L 336, pag. 4). Il summenzionato articolo 2, lettera b), di tale regolamento definisce come «“beneficiario”, il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE (…) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all’accesso disaggregato ad una rete locale».
( 14 ) V. sentenza Arcor, punto 176.
( 15 ) V., in tal senso, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387 ai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 2887/2000, sentenza Arcor, punto 176.
( 16 ) Sentenza T-Mobile, punto 37.
( 17 ) In base alla definizione contenuta in tale disposizione è «utente», «la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico».
( 18 ) Nella sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH (C‑475/12, EU:C:2014:285, punti 55 e 57), la Corte ha evitato di fornire una definizione generale della nozione di fornitore di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva quadro, preferendo seguire un approccio casuistico.
( 19 ) V. considerando 3 e 4 della direttiva autorizzazioni.
( 20 ) V. considerando 7 della direttiva autorizzazioni.
( 21 ) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva autorizzazioni per «autorizzazione generale» si intende «il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica (…)».
( 22 ) Nella specie, la NMHH ha precisato in udienza che la notifica non era un requisito ai fini della partecipazione alla procedura d’asta.
( 23 ) V. sentenza Tele2, punto 38.
( 24 ) V. sentenza del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 37 e giurisprudenza citata).
( 25 ) V. sentenza del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 42).
( 26 ) V. sentenza Tele2, punto 48.
( 27 ) V. sentenza T-Mobile, punto 37.
( 28 ) V. sentenza Arcor, punto 176.
( 29 ) V. sentenza Tele2, punto 38.
( 30 ) In assenza di un dato normativo in tal senso, non ritengo che sia applicabile alle procedure indette dalle ARN ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni un regime analogo a quello previsto dall’articolo 2bis, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395 pag. 33), come interpretato dalla Corte. V. sentenze del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 75), e del 5 settembre 2019, Lombardi (C‑333/18, EU:C:2019:675, punto 31).
( 31 ) V. sentenza dell’8 giugno 2017, Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:433, punti 52 e 53 e giurisprudenza citata).
( 32 ) V. sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punti da 37 a 42), e sentenza del 9 settembre 2021, GE Auto Service Leasing (C‑294/20, EU:C:2021:723, punto 65).
( 33 ) DIGI rinvia in proposito alla sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799).
( 34 ) C‑119/05, EU:C:2007:434, punti da 59 a 63 (in prosieguo: la «sentenza Lucchini»).
( 35 ) V. sentenza del 16 luglio 2020, Cabinet de avocat UR (Assoggettamento degli avvocati all’IVA), (C‑424/19, EU:C:2020:581, punti 22 e 23 e giurisprudenza citata).
( 36 ) V. sentenza del 16 luglio 2020, Cabinet de avocat UR (Assoggettamento degli avvocati all’IVA), (C‑424/19, EU:C:2020:581, punto 26 e giurisprudenza citata). Inoltre, poiché la violazione dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione ad opera di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, di norma, non può più costituire oggetto di riparazione, la Corte ha precisato che il principio dell’autorità di cosa giudicata non si oppone al riconoscimento del principio della responsabilità di uno Stato membro derivante da una siffatta decisione. V. sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 39 e giurisprudenza citata).
( 37 ) V., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 2019, Hochtief (C‑362/18, non pubblicata, EU:C:2019:1100, punto 64 e giurisprudenza citata).