CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 21 giugno 2022 ( 1 )

Causa C‑284/21 P

Commissione europea

contro

Anthony Braesch,

Trinity Investments DAC,

Bybrook Capital Master Fund LP,

Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP,

Bybrook Capital Badminton Fund LP

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione – Settore bancario – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione di “interessato” – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “interessati”»

Introduzione

1.

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021, Braesch e a./Commissione ( 2 ), che ha dichiarato ricevibile un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni adottata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/1589 ( 3 ), con la quale la Commissione, al termine della fase di esame preliminare e sulla base degli impegni offerti dalle autorità italiane, aveva dichiarato un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «BMPS») compatibile con il mercato interno ( 4 ).

2.

Questa causa offre alla Corte l’occasione di precisare le condizioni di ricevibilità di un ricorso contro una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura di aiuto di Stato e, più in particolare, le condizioni alle quali persone, che non sono concorrenti di un beneficiario di tale misura né sostengono di essere pregiudicate da quest’ultima sul mercato, possono essere qualificate come «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, o come «interessati», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 ( 5 ), al fine di avvalersi della legittimazione ad agire contro tale decisione.

Fatti

3.

I ricorrenti in primo grado sono, quanto al primo ( 6 ), un rappresentante di detentori di obbligazioni denominate «Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH» 2008 (in prosieguo: le «obbligazioni FRESH») e, quanto alle altre ricorrenti ( 7 ), detentrici di tali obbligazioni.

4.

Le dette obbligazioni sono state emesse, nel corso dell’anno 2008, nell’ambito della seguente operazione:

La BMPS ha effettuato un aumento di capitale per l’importo di EUR 950 milioni riservato alla J.P. Morgan Securities Ltd (in prosieguo: la «JPM»), la quale ha sottoscritto azioni della BMPS, e cioè le «azioni FRESH», e ha stipulato con la BMPS un contratto di usufrutto, secondo il quale essa conserva la nuda proprietà di tali azioni mentre la BMPS ha diritto all’usufrutto, nonché un accordo societario di scambio (in prosieguo: i «contratti FRESH»);

La JPM ha ottenuto i fondi necessari alla sottoscrizione delle azioni FRESH dalla Bank of New-York Mellon (Lussemburgo), sostituita dalla Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking SA (Lussemburgo) (in prosieguo: la «MUFJ»), la quale ha emesso le obbligazioni FRESH, in forza del diritto lussemburghese, per un importo di EUR 1 miliardo;

in forza di un accordo di scambio tra la JPM e la MUFJ e di un contratto fiduciario tra quest’ultima e i detentori delle obbligazioni FRESH ( 8 ), qualificati dai ricorrenti come «strumenti FRESH», i canoni che la JPM ha riscosso dalla BMPS a titolo dei contratti FRESH sono stati trasmessi alla MUFJ, e successivamente ai detentori di obbligazioni FRESH sotto forma di cedole.

5.

Nell’anno 2016, le autorità italiane hanno adottato il decreto legge 237/2016 ( 9 ), che fissa il contesto normativo del sostegno alla liquidità e delle ricapitalizzazioni precauzionali ( 10 ) e, nel corso dell’anno 2017, hanno notificato alla Commissione un aiuto alla ricapitalizzazione della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi (in prosieguo: l’«aiuto controverso») ( 11 ), accompagnato da un piano di ristrutturazione e da impegni ( 12 ).

6.

Il piano di ristrutturazione prevedeva, in particolare, misure di condivisione degli oneri, con le quali i fondi propri, i titoli ibridi e i titoli di credito subordinati contribuivano a compensare le eventuali perdite della BMPS prima che l’aiuto di Stato le fosse concesso. Tali misure hanno comportato l’annullamento dei contratti FRESH.

7.

Nella decisione controversa, adottata in esito alla fase di esame preliminare, la Commissione ha concluso che l’aiuto controverso era compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ( 13 ), tenuto conto, in particolare, della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La Comunicazione sul settore bancario») ( 14 ) e della direttiva 2014/59/UE ( 15 ).

8.

Per quanto riguarda, più specificamente, la compatibilità dell’aiuto controverso con la comunicazione sul settore bancario, la Commissione ha ritenuto, in particolare, che la condivisione degli oneri dei detentori di azioni e di titoli subordinati fosse adeguata, in quanto essa limitava i costi di ristrutturazione e l’importo dell’aiuto al minimo, conformemente ai requisiti di cui alla comunicazione sul settore bancario ( 16 ).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2018, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

10.

A sostegno di tale ricorso, i ricorrenti hanno fatto valere cinque motivi, l’ultimo dei quali era fondato sulla violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 nonché dei loro diritti procedurali, in quanto la Commissione non aveva avviato il procedimento di indagine formale, sebbene sussistessero seri dubbi riguardo alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure di condivisione degli oneri che facevano parte dell’aiuto controverso ( 17 ).

11.

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2018, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 10 luglio 2018 e le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 9 luglio 2020.

12.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, senza pronunciarsi nel merito, ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ( 18 ). Avendo accertato, ai punti da 35 a 41 di tale sentenza, che i ricorrenti avevano la qualità di «interessati» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, il Tribunale ha considerato che essi disponevano, da un lato, di un interesse ad agire ( 19 ), e, dall’altro, della legittimazione ad agire, dato che la decisione controversa li riguardava direttamente e individualmente in quanto «interessati» ( 20 ).

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

13.

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di pronunciarsi direttamente sul ricorso di primo grado, respingendo il ricorso in quanto irricevibile, e di condannare i ricorrenti in primo grado alle spese.

14.

I ricorrenti in primo grado e altre parti del presente procedimento chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese.

15.

Le parti hanno altresì risposto ai quesiti rivolti dalla Corte all’udienza tenutasi il 7 aprile 2022.

Analisi

16.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso dei ricorrenti in primo grado era ricevibile in quanto essi disponevano di un interesse ad agire e di una legittimazione ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Per quanto riguarda, più in particolare, la legittimazione ad agire, i ricorrenti in primo grado sono stati dichiarati legittimati a chiedere l’annullamento della decisione controversa in quanto «interessati» e al fine di garantire la salvaguardia dei diritti procedurali che essi traggono dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

17.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un motivo unico relativo al fatto che il Tribunale ha erroneamente qualificato i ricorrenti in primo grado come «interessati».

18.

Nell’analisi dell’impugnazione, riporterò, essenzialmente, la formulazione degli argomenti in tre punti seguita dalle parti. Affronterò, innanzitutto, la nozione di legittimazione ad agire degli «interessati» nel diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, per esaminare, poi, l’applicazione della nozione di «interessati» da parte della sentenza impugnata, che forma oggetto del motivo unico di impugnazione, e, infine, trattare brevemente l’argomento della Commissione relativo all’assenza di pertinenza dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali ai fini della legittimazione ad agire delle altre parti del procedimento.

Sulla legittimazione ad agire in quanto «interessato» nel diritto dell’Unione e nella giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato

19.

In primo luogo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, se ritiene che un progetto di aiuto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 di tale articolo. In forza di quest’ultima disposizione, al termine di tale procedimento, la Commissione adotta una decisione «dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni».

20.

In tale contesto, l’articolo 4 del regolamento 2015/1589 prevede una fase di esame preliminare delle misure di aiuto, che ha lo scopo di permettere alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla natura di aiuto di Stato di tali misure e sulla loro eventuale compatibilità con il mercato interno. Conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, se constata che non sussistono dubbi in ordine alla incompatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni ( 21 ).

21.

In secondo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità di un ricorso contro una decisione del genere, rilevo, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e al secondo comma di tale articolo, un ricorso, in particolare, contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente.

22.

Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ogni interessato, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, è direttamente e individualmente riguardato da una decisione di non sollevare obiezioni adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del detto regolamento possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare una simile decisione dinanzi al giudice dell’Unione ( 22 ).

23.

Pertanto, nella fattispecie, poiché la decisione controversa è una decisione di non sollevare obiezioni e i ricorrenti in primo grado hanno fatto valere la violazione dei loro diritti procedurali ( 23 ), è sufficiente che essi dimostrino di avere la qualità di interessati per poter essere considerati legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

24.

In terzo luogo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, si intendono per «interessati», specificamente, qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti e, in particolare, il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali ( 24 ). Si tratta quindi di un insieme indeterminato di destinatari ( 25 ). Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, perché una persona, un’impresa o associazione di imprese sia qualificata come «interessata», è necessario che essa dimostri, nella misura che il diritto richiede, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella delle persone che rappresenta ( 26 ).

25.

Nella fattispecie, le altre parti del procedimento non figurano tra gli «interessati» esplicitamente menzionati, a mo’ d’esempio, all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 ( 27 ). Si tratta pertanto di stabilire se l’aiuto controverso rischi di incidere concretamente sulla loro situazione.

26.

A questo proposito, la Commissione fa valere che la Corte ha riconosciuto, come interessati, solo i ricorrenti che dimostrano che l’aiuto di Stato controverso poteva incidere concretamente «in relazione alla concorrenza» sulla loro situazione, mentre le altre parti del procedimento obiettano che, anche se, al fine di comprovare il suo status di «interessato», un ricorrente deve dimostrare che la misura controversa incide negativamente sulla sua situazione, non si richiede che tale incidenza sia di natura concorrenziale.

27.

Rilevo che la Corte ha ripetutamente dichiarato che un’incidenza concreta sulla situazione del ricorrente può essere la conseguenza del pregiudizio alla posizione concorrenziale di quest’ultimo, anche in mancanza di rapporto di concorrenza diretta con il beneficiario della misura controversa, come si verificava in particolare nelle sentenze 3F/Commissione ( 28 ) e Commissione/Kronoply e Kronotex ( 29 ), fatte valere dalla Commissione.

28.

Più precisamente, nella sentenza 3F/Commissione, innanzitutto, la Corte ha dichiarato che «non [era] da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come “interessata” ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE [divenuto articolo 108, paragrafo 2, TFUE], quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto» e che «[è] ciò nondimeno necessario che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei marittimi che rappresenta» ( 30 ), senza precisare maggiormente tale nozione di «incidere concretamente». Successivamente, applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha affermato, in particolare, che «il ricorrente [doveva] sempre dimostrare, adeguatamente al caso specifico quanto al profilo del diritto, l’eventuale pregiudizio causato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto, il che gli [era] possibile fare dimostrando di essere, concretamente, in una posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati attivi sul medesimo mercato» ( 31 ).

29.

Nella sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, la Corte ha ricordato, innanzitutto, il principio stabilito al punto 33 della sentenza 3F/Commissione, secondo il quale, perché sia considerata come interessata, «è necessario che [un’]impresa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione», e ha applicato, poi, tale principio alla fattispecie in esame, concludendo che il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto dichiarando che le ricorrenti avevano la qualità di interessate ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento no 659/99 [che è stato sostituito dall’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589] per il fatto che, in sostanza, tali ricorrenti avevano sufficientemente dimostrato l’esistenza di un rapporto di concorrenza nonché la potenziale ripercussione sulla loro posizione sul mercato, imputabile alla concessione dell’aiuto contestato ( 32 ).

30.

Tuttavia, anche se da tali due sentenze risulta che il pregiudizio alla posizione sul mercato di un ricorrente, sia esso o meno un concorrente diretto del beneficiario del presunto aiuto di Stato, è sufficiente perché questi sia qualificato come «interessato», non se ne può dedurre che tale pregiudizio sia parimenti necessario perché tale qualificazione sia accolta.

31.

Tale interpretazione mi sembra, inoltre, confermata dalla più recente sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione ( 33 ), nella quale la Corte, seguendo la proposta dell’avvocato generale ( 34 ), ha esplicitamente rigettato l’argomento della Commissione secondo cui la qualità di «interessato» presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza, stabilendo in particolare che un organismo che non è concorrente del beneficiario dell’aiuto in questione può anche vedersi riconoscere tale qualità, purché abbia dimostrato che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di tale aiuto, il che richiede che egli dimostri che il suddetto aiuto rischi di avere «concrete ripercussioni sulla sua situazione» ( 35 ).

32.

Orbene, anche se da tale giurisprudenza risulta che la qualità di «interessato» non si basa necessariamente sull’esistenza di ripercussioni concrete sulla situazione del ricorrente in relazione alla concorrenza, ma sull’esistenza di ripercussioni concrete sulla sua situazione che possono essere più ampie, è ancora necessario accertare la portata e i limiti di tali ripercussioni concrete.

33.

A tal fine, la nozione di «interessato» non può a mio parere essere estesa sino ad includere qualsiasi parte che possa lamentare un deterioramento della propria situazione sostanziale attraverso un mero raffronto di tale situazione prima e dopo la decisione di non sollevare obiezioni, senza che quest’ultima, o più precisamente l’aiuto di Stato da essa dichiarato compatibile, sia all’origine della detta situazione, il che comporterebbe, de facto, l’introduzione di una «actio popularis». Per definire la nozione di «interessato», si dovrebbe quindi far riferimento ad un interesse specifico, ossia un interesse connesso all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e riguardante quindi elementi rilevanti per la valutazione della compatibilità dell’aiuto ( 36 ). Adottare un orientamento più estensivo rischierebbe, a mio parere, di sviare le norme relative agli aiuti di Stato verso altri obiettivi.

34.

A mio parere, un siffatto interesse specifico, vale a dire connesso all’applicazione delle norme in materia di aiuti, potrebbe essere accertato quando il ricorrente è (o rischia di essere) pregiudicato dalla concessione dell’aiuto controverso, vale a dire quando tale aiuto, quale approvato dalla Commissione nella decisione di non sollevare obiezioni ( 37 ), rischia di avere ripercussioni concrete sulla sua situazione ( 38 ), indipendentemente da qualsiasi rapporto di concorrenza (attuale o potenziale), ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con il beneficiario dell’aiuto o da qualsiasi ripercussione in relazione alla concorrenza ( 39 ).

35.

A questo proposito, mi sembra utile ricordare una recente sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021, CAPA e a./Commissione ( 40 ), nella quale quest’ultimo non ha riconosciuto la qualità di «interessati» a ricorrenti, quali una cooperativa di pescatori e imprese di pesca o pescatori autonomi, che impugnavano una decisione di non sollevare obiezioni con la quale la Commissione aveva dichiarato la compatibilità con il mercato interno di sei progetti francesi di parchi eolici in mare, situati all’interno di zone marittime sfruttate per la pesca dai pescatori ricorrenti.

36.

In tale causa, i ricorrenti, che non facevano valere un rapporto di concorrenza con i beneficiari dell’aiuto in questione, sostenevano l’esistenza di un rischio di ripercussioni concrete degli aiuti controversi sulla loro situazione a causa, in particolare, delle limitazioni regolamentari della navigazione previste nelle zone interessate da tali progetti e dell’impatto potenzialmente negativo di detti progetti sull’ambiente marino e sulle risorse alieutiche ( 41 ). Ciononostante, il Tribunale ha considerato che i ricorrenti non avevano dimostrato il rischio di ripercussioni concrete degli aiuti controversi sulla loro situazione, in quanto, in sostanza, il meccanismo di concessione degli stessi aiuti non presentava alcun collegamento con le asserite ripercussioni dei progetti in questione sulle attività dei pescatori ricorrenti ( 42 ).

37.

Fatte salve le mie conclusioni nella detta causa, attualmente oggetto di impugnazione ( 43 ), la sentenza del Tribunale nella stessa causa mi sembra confermare che, ad oggi, la giurisprudenza del giudice dell’Unione, pur ammettendo, ai fini della qualificazione come «interessato», la possibilità di far valere ripercussioni concrete sulla situazione del ricorrente non necessariamente collegate alla sua posizione sul mercato, esclude la possibilità di estendere tale qualificazione a situazioni in cui tali ripercussioni non siano direttamente collegate all’aiuto in questione – ivi compresi tutti gli elementi rilevanti per la compatibilità di quest’ultimo – e quindi alla decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dello stesso.

38.

In conclusione, mi sembra che la qualità di «interessato» richieda la dimostrazione di ripercussioni concrete sulla situazione di quest’ultimo, collegate all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e, più precisamente, alla concessione di un aiuto di Stato. In altre parole, a mio parere, se tale aiuto, quale approvato dalla decisione di non sollevare obiezioni, è all’origine del pregiudizio del ricorrente, quest’ultimo può essere qualificato come «interessato».

39.

A mio parere, indizi importanti in questo senso potrebbero essere ricavati dalla stessa decisione controversa. Infatti, quando risulta da quest’ultima che la Commissione, nella valutazione di compatibilità di un aiuto di Stato, ha preso in considerazione gli interessi di talune parti o le implicazioni di tale aiuto su altre parti (come avviene in materia di impegni), tale circostanza contribuisce a individuare una cerchia ristretta di persone i cui interessi sono pregiudicati da questa decisione ( 44 ).

Sulla qualità di «interessati» dei ricorrenti in primo grado

40.

Con il suo motivo unico di impugnazione, la Commissione, in sostanza, contesta al Tribunale il fatto di aver concluso che i ricorrenti avevano la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione controversa, qualificandoli come «interessati» semplicemente a causa della pretesa perdita economica da essi subita in quanto detentori di obbligazioni FRESH, a seguito delle misure di condivisione degli oneri applicate dalla Repubblica italiana ai creditori subordinati della BMPS. Il Tribunale avrebbe quindi seguito un’interpretazione eccessivamente estensiva della nozione di «interessati», includendo non soltanto i soggetti per i quali l’aiuto di Stato potrebbe avere effetti anticoncorrenziali, ma anche i soggetti che contestano altri aspetti di tale aiuto, non aventi alcuna relazione con la concorrenza.

41.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la decisione controversa riguardava i ricorrenti direttamente e individualmente, tenuto conto del fatto che essi erano «interessati» ( 45 ) e che avevano fatto valere la violazione dei loro diritti procedurali ( 46 ). In sostanza, senza aver qualificato i ricorrenti come concorrenti attuali o potenziali del beneficiario dell’aiuto controverso né aver rilevato che la decisione controversa rischiava di incidere concretamente sulla loro situazione «in relazione alla concorrenza», il Tribunale ha considerato che tale aiuto rischiava di avere una siffatta incidenza per il fatto che gli impegni delle autorità italiane, ed in particolare il piano di ristrutturazione all’origine della presunta perdita economica, erano parte integrante del detto aiuto e, come tali, erano stati esaminati nell’ambito della valutazione di compatibilità della Commissione, senza che venga in rilievo il fatto che i ricorrenti non contestavano la compatibilità in quanto tale di dette misure con il mercato interno ( 47 ).

42.

La difficoltà principale di questa causa risiede nel fatto che i ricorrenti in primo grado sono stati pregiudicati non dalle misure controverse, vale a dire dal sostegno alla liquidità e dalla ricapitalizzazione in favore della BMPS, ma bensì dalle misure di condivisione degli oneri che fanno parte degli impegni adottati dalle autorità italiane ai fini dell’approvazione dell’aiuto controverso e che formano l’insieme delle misure notificate da tali autorità e approvate dalla Commissione.

43.

Orbene, alla luce della giurisprudenza esaminata ai paragrafi da 22 a 37 delle presenti conclusioni, mi sembra che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto affermando che le circostanze menzionate erano sufficienti per qualificare i ricorrenti come «interessati».

44.

Infatti, è vero, innanzitutto, che l’annullamento dei contratti FRESH, che ha implicato la perdita del pagamento delle cedole legate alle obbligazioni FRESH detenute dai ricorrenti, è la conseguenza della decisione delle autorità italiane di prevedere una condivisione degli oneri nei confronti degli azionisti e dei creditori subordinati della BMPS nell’ambito del piano di ristrutturazione di quest’ultima. È altresì vero, come fa valere la Commissione, che i ricorrenti non contestano, in linea di principio, la compatibilità delle misure controverse con il mercato interno.

45.

Tuttavia, come ha rilevato il Tribunale ( 48 ), le misure controverse e gli impegni presentano un carattere indissociabile, in quanto questi ultimi condizionano la dichiarazione di compatibilità ( 49 ). Infatti, risulta dai punti 41, 43 e 44 della comunicazione sul settore bancario che l’adeguata condivisione degli oneri alla quale tale comunicazione subordina la concessione di un aiuto di Stato implica, in primo luogo, l’assorbimento delle perdite per mezzo del capitale, poi, in linea di principio, un contributo dei creditori subordinati ( 50 ).

46.

Non si può quindi ritenere, al pari della Commissione, che le misure di condivisione degli oneri nell’ambito del piano di ristrutturazione della BMPS fossero indipendenti dall’aiuto di Stato e costituissero una libera scelta da parte delle autorità italiane. Infatti, ricordo che le misure di condivisione degli oneri formavano parte integrante dell’aiuto controverso, quale notificato dalle autorità italiane e approvato dalla Commissione e che esse hanno svolto un ruolo importante nella valutazione della compatibilità di tali misure con il mercato interno ( 51 ).

47.

Pertanto, contrariamente agli argomenti addotti dalla Commissione, non mi pare che le misure di condivisione degli oneri costituiscano una mera «ipotesi fattuale» dell’autorizzazione della Commissione, ma bensì una condizione, imposta da quest’ultima, nella comunicazione sul settore bancario, ai fini della compatibilità dell’aiuto notificato ( 52 ).

48.

Per quanto riguarda, più specificamente, l’argomento della Commissione secondo il quale la conformità alle disposizioni di condivisione degli oneri di tale comunicazione era sufficiente, ma non necessaria perché essa dichiarasse l’aiuto controverso compatibile con il mercato interno e uno Stato membro è libero di non proporle le misure di condivisione degli oneri previste nella detta comunicazione se ha idee diverse, si deve necessariamente constatare che è difficile immaginare quali «idee diverse» o misure «personalizzate» menzionate da tale istituzione potrebbero sostituire il principio chiave della condivisione degli oneri, che svolge un ruolo fondamentale nel sistema introdotto dalla stessa comunicazione per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, a maggior ragione nelle circostanze del caso di specie in cui l’intervento delle autorità italiane per evitare il fallimento della BMPS e la necessità, di conseguenza, di un’approvazione da parte della Commissione presentavano un carattere eccezionalmente urgente.

49.

Inoltre, è altrettanto vero, come rileva la Commissione in subordine, che i ricorrenti non sono direttamente detentori di azioni FRESH (emesse dalla BMPS e sottoscritte dalla JPM) e non sono parti dei contratti FRESH (stipulati tra la BMPS e la JPM), che sono stati annullati a seguito delle misure di condivisione degli oneri, ma sono detentori di obbligazioni FRESH (emesse dalla MUFJ per concedere alla JPM i fondi necessari alla sottoscrizione delle azioni FRESH).

50.

Tuttavia, come il Tribunale ha affermato nella sentenza impugnata, tenuto conto dell’interdipendenza tra i diversi vincoli contrattuali sottesi agli strumenti FRESH, l’annullamento dei contratti FRESH poteva causare una perdita economica ai ricorrenti in primo grado, alla luce della perdita di pagamento di cedole collegate alle obbligazioni FRESH e, pertanto, l’adozione della decisione controversa rischiava di incidere concretamente sulla loro situazione. Mi sembra quindi che l’aiuto controverso, quale notificato dalle autorità italiane e dichiarato compatibile con il mercato interno dalla decisione controversa, se vi si includono gli impegni presi dalle autorità italiane ai fini di tale dichiarazione di compatibilità, arrechi pregiudizio ai ricorrenti ( 53 ).

51.

Infine, sono del parere che l’ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione ( 54 ) e la sentenza del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione ( 55 ), fatte valere dalla Commissione, non modifichino in alcun modo tale valutazione ( 56 ). Infatti, nell’ordinanza Adorisio e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato che titolari di obbligazioni subordinate di una banca, espropriati nel contesto di una misura di nazionalizzazione della stessa banca, non avevano un interesse ad agire contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di due misure di aiuto notificate nel contesto di tale nazionalizzazione ( 57 ), valutazione che non è rilevante ai fini dell’interpretazione della – diversa – condizione della legittimazione ad agire ( 58 ). Nella sentenza BPC Lux 2 e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato che titolari di obbligazioni subordinate di una banca, il cui valore era diminuito a seguito della sottoposizione di tale banca ad una procedura di risoluzione, non avevano alcuna legittimazione ad agire contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura di aiuto notificata nel contesto di tale procedura di risoluzione ( 59 ). Infatti, in tale sentenza, il Tribunale ha accertato che la diminuzione del valore delle obbligazioni in questione trovava la sua origine nella decisione delle autorità nazionali di sottoporre la banca ad una procedura di risoluzione – alla quale, date le condizioni economiche deficitarie di tale banca, non vi era alternativa – e non nella concessione dell’aiuto controverso, contrariamente alla presente causa, nella quale l’annullamento dei contratti FRESH è la conseguenza delle misure di condivisione degli oneri che fanno parte integrante dell’aiuto controverso che è stato notificato e approvato.

52.

In conclusione, mi pare che la Commissione non abbia dimostrato che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando, respingendo l’eccezione di irricevibilità sollevata da quest’ultima, ha dichiarato ricevibile il ricorso.

Sull’irrilevanza dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali ai fini della legittimazione ad agire delle altre parti del procedimento

53.

Senza dedurre un motivo separato, la Commissione precisa che il fatto che le altre parti del procedimento abbiano avviato un procedimento dinanzi ai giudici lussemburghesi contro la risoluzione, da parte della BMPS dei contratti FRESH non permette loro di essere considerate come «interessati» e non conferisce loro una legittimazione ad agire per contestare la decisione impugnata. Tali procedimenti sarebbero rilevanti solo ai fini dell’esame dell’interesse ad agire delle altre parti del procedimento, requisito distinto da quello della legittimazione ad agire, che forma oggetto della presente impugnazione.

54.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che il Tribunale non ha tratto alcuna conseguenza dai detti procedimenti per quanto riguarda la qualità delle altre parti del procedimento come interessati, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.

55.

Tale argomento è quindi privo di rilevanza nella fattispecie e, pertanto, inoperante.

Sulle spese

56.

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57.

Poiché la Commissione è rimasta soccombente, propongo di condannarla alle spese.

Conclusione

58.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte:

di respingere l’impugnazione;

di condannare la Commissione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle altre parti del procedimento.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) T‑161/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:102.

( 3 ) Regolamento del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

( 4 ) Decisione C(2017) 4690 final del 4 luglio 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) – Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «decisione controversa»).

( 5 ) Come spiegherò in prosieguo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interessati» (nella versione francese «intéressés»), ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, coincide con quella di «interessati» (nella versione francese «partie intéressée»), ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 2015/1589 (v. nota a piè di pagina 24 delle presenti conclusioni). Nel prosieguo delle presenti conclusioni, qualora non sia necessario distinguere tali due nozioni, utilizzerò, in maniera generale, l’espressione «interessato/i».

( 6 ) Il sig. Anthony Braesch.

( 7 ) La Trinity Investments DAC, la Bybrook Capital Master Fund LP, la Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP e la Bybrook Capital Badminton Fund LP.

( 8 ) Questi due contratti sono soggetti al diritto lussemburghese.

( 9 ) Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 – Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, (GURI n. 299, del 23 dicembre 2016), convertito in legge con modificazioni con la legge di conversione del 17 febbraio 2017 (GURI n. 43, del 21 febbraio 2017).

( 10 ) Tale intervento del legislatore italiano ha fatto seguito ad una prova di stress condotta a livello europeo dall’Autorità bancaria europea (ABE) nel corso dell’anno 2016, che aveva rivelato in particolare una carenza di fondi propri da parte della BMPS nell’ambito dello scenario avverso. In precedenza, un aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica italiana alla BMPS, sulla base di un piano di ristrutturazione e di determinati impegni, era già stato approvato dalla Commissione nel 2013 ed era stato interamente rimborsato dalla BMPS nel 2015.

( 11 ) Tale aiuto era costituito da due misure di aiuto a favore della BMPS (in prosieguo: le «misure controverse»). La prima consisteva in un sostegno alla liquidità per un importo di EUR 15 miliardi sotto forma di garanzie statali sui debiti di primo rango e la seconda consisteva in un aiuto alla ricapitalizzazione precauzionale della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi, menzionato al paragrafo 5 delle presenti conclusioni.

( 12 ) Tale notifica ha fatto seguito a una domanda di sostegno finanziario pubblico straordinario sotto forma di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi del decreto legge 237/2016, presentata dalla BMPS a seguito del fallimento di un tentativo di reperire nuovi capitali privati. In precedenza, sempre nel corso dell’anno 2016, a seguito di una dichiarazione della Banca centrale europea (BCE) secondo cui la BMPS era solvibile, la Commissione aveva temporaneamente approvato un sostegno alla liquidità individuale dell’importo di EUR 15 miliardi a favore della BMPS, sulla base degli impegni proposti dalle autorità italiane, le quali si erano impegnate a presentare un piano di ristrutturazione entro un termine di due mesi a decorrere dalla concessione delle garanzie, a meno che l’aiuto non fosse rimborsato entro lo stesso termine.

( 13 ) Ai sensi di tale disposizione, possono considerarsi compatibili con il mercato interno, in particolare, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave perturbamento dell’economia di uno Stato membro.

( 14 ) GU 2013, C 216, pag. 1 (in prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»).

( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che le condizioni alle quali le misure di aiuto erano state concesse fossero conformi all’esenzione prevista all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), di tale direttiva.

( 16 ) Per il resto, la Commissione ha stabilito che il piano di ristrutturazione era idoneo a ripristinare la reddittività a lungo termine della BMPS e conteneva sufficienti misure di condivisione degli oneri nonché sufficienti garanzie per limitare le indebite distorsioni di concorrenza. Essa ha altresì rilevato che era garantito un controllo adeguato dell’applicazione del piano di ristrutturazione.

( 17 ) I primi quattro motivi erano fondati, il primo, sulla violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) e su un difetto di motivazione; il secondo, sul fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente richiesto l’annullamento dei contratti FRESH; il terzo, sul fatto che la decisione controversa era discriminatoria nei confronti dei detentori delle obbligazioni FRESH e, il quarto, sul fatto che la Commissione, approvando l’applicazione di misure di condivisione degli oneri agli strumenti FRESH, avrebbe violato i diritti di proprietà dei detentori delle obbligazioni FRESH.

( 18 ) Pronunciandosi con sentenza sulla ricevibilità del ricorso, il Tribunale, con ogni evidenza, ha inteso conferire alla sua decisione una portata di principio.

( 19 ) Sentenza impugnata, punti da 43 a 55.

( 20 ) Sentenza impugnata, punti da 56 a 63.

( 21 ) Per contro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, se constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, tale decisione invita lo Stato membro interessato e le altre parti interessate a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

( 22 ) V., in questo senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, in prosieguo: la «sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, EU:C:2011:341, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, la Corte ha precisato che, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, egli mette in discussione essenzialmente il fatto che tale decisione è stata adottata senza che la Commissione avviasse il procedimento di indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali (v., in questo senso, sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 59). Per contro, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può essere sufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve quindi provare di avere uno status particolare ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), secondo la quale i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizza analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (v., in particolare, in questo senso, sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Sull’evoluzione della giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi di terzi contro una decisione di non sollevare obiezioni, v., in particolare, Nehl, H.P., «Direct Actions and Judicial Review before the Union Courts», State Aid Law of the European Union, Oxford, 2016, pag. 419.

( 23 ) Nell’ambito del loro quinto motivo di ricorso in primo grado.

( 24 ) Per scrupolo di completezza, preciso che la nozione di «interessati» definita all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 è derivata da quella di «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte [v., in questo senso, sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)]. Infatti, secondo la giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1) (atto che ha preceduto il regolamento 2015/1589), gli «interessati» ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, CEE (divenuto articolo 108, paragrafo 2, TFUE), che potevano quindi, conformemente all’articolo 173, quarto comma, CEE (divenuto articolo 263, quarto comma, TFUE), proporre ricorsi di annullamento in quanto direttamente e individualmente riguardati, erano le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari dell’aiuto e le organizzazioni di categoria [v., segnatamente, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16) nonché del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 41)].

( 25 ) V., in questo senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 16), nonché Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63.

( 26 ) V., in particolare, in questo senso, sentenze del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, in prosieguo: la «sentenza 3F/Commissione, EU:C:2009:435, punto 33), nonché Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 65.

( 27 ) Tale disposizione si riferisce, «in particolare», alle categorie di persone menzionate, e cioè il beneficiario dell’aiuto controverso, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

( 28 ) In tale causa, il ricorrente era un sindacato di lavoratori che negoziava i termini e le condizioni con cui la mano d’opera era fornita alle imprese e che sosteneva che misure di aiuto dirette, in sostanza, a favorire i marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro marittimo internazionale danese potevano pregiudicare la sua posizione concorrenziale nei confronti di altri sindacati dei lavoratori marittimi i cui aderenti erano i beneficiari di tali misure.

( 29 ) In tale causa, le ricorrenti erano imprese che acquistavano la stessa materia prima della beneficiaria dell’aiuto, e cioè il legname industriale, e che facevano valere che l’aiuto di Stato concesso a quest’ultima poteva pregiudicare la loro posizione concorrenziale su tale mercato del legname industriale.

( 30 ) Sentenza 3F/Commissione, punto 33.

( 31 ) Sentenza 3F/Commissione, punto 59. Non è inoltre certo che, in tale passaggio, la Corte si sia riferita alla «posizione concorrenziale» nel senso indicato dalla Commissione, vale a dire una vera e propria concorrenza sul mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

( 32 ) Sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punti da 65 a 71.

( 33 ) C‑647/19 P, EU:C:2021:666.

( 34 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Ja zum Nürburgring/Commissione (C‑647/19 P, EU:C:2021:347, paragrafi 3031, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 35 ) V. sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Non mi sembra neppure che, come sostiene la Commissione, la conclusione della Corte su questo punto sia motivata dal fatto che, nella fattispecie, i ricorrenti potevano essere considerati come concorrenti potenziali del beneficiario dell’aiuto controverso. Infatti, vero è che, in tale sentenza, la Corte ricorda, come aveva fatto il Tribunale nella sentenza controversa, che la ricorrente era un’associazione il cui obiettivo (di interesse generale) era incompatibile con quello (di massimizzazione del profitto) del beneficiario dell’aiuto. A mio parere, la Corte intendeva non basare la sua valutazione su una posizione di concorrenza potenziale, ma giustificare invece il fatto che la concessione dell’aiuto al beneficiario in questione poteva «pregiudicare gli interessi» (non necessariamente economici, trattandosi di un’associazione che persegue un interesse generale) della ricorrente e dei suoi membri (punti 66 e 67 della detta sentenza). In ogni caso, al punto 57 della stessa sentenza (che ricalca il paragrafo 30 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Ja zum Nürburgring/Commissione, C‑647/19 P, EU:C:2021:347), la Corte ha dichiarato che anche un organismo che non è concorrente del beneficiario dell’aiuto controverso può vedersi riconoscere la qualità di «interessato» e che ciò richiede che esso dimostri che tale aiuto rischi di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione, senza precisare tale nozione di «concrete ripercussioni». Allo stesso modo, al paragrafo 31 delle sue conclusioni, l’avvocato generale precisa chiaramente che «la qualità di “interessato” non presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di concorrenza» ed esclude ogni errore di diritto da parte del Tribunale quando esso ha qualificato la ricorrente come «parte interessata», pur avendo parimenti constatato come essa «non fosse in alcun modo attiva nei mercati interessati dalle misure in causa».

( 36 ) È tale circostanza, del resto, che rende utili gli elementi di informazione e gli argomenti che tale parte potrebbe eventualmente fornire nel procedimento di indagine formale.

( 37 ) Il che ricomprende non soltanto le misure di aiuto statale in senso stretto, ma anche tutti gli elementi rilevanti ai fini della dichiarazione di compatibilità dell’aiuto.

( 38 ) V., in questo senso, sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 57).

( 39 ) Vero è che, poiché la giurisprudenza della Corte non ha chiarito tale punto sino ad ora, sarebbe a mio parere possibile avallare l’interpretazione della Commissione, secondo la quale, in sostanza, poiché l’obiettivo perseguito dalle norme in materia di aiuti di Stato (e che giustifica la competenza della Commissione in questa materia) è quello di preservare la concorrenza e poiché la qualità di «interessato» è solo un’espressione particolare del criterio dell’incidenza diretta e individuale sancito all’articolo 263 TFUE, solo ripercussioni in relazione alla concorrenza sono rilevanti ai fini della valutazione della legittimazione ad agire di un ricorrente. Tuttavia, a mio parere, tale interpretazione comporterebbe un’applicazione eccessivamente restrittiva delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi contro una decisione di non sollevare obiezioni. Inoltre, mi sembra che collegare la nozione di pregiudizio introdotta dalla giurisprudenza e trasposta all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 all’esistenza di ripercussioni sulla posizione del ricorrente in relazione alla concorrenza comporterebbe, de facto, la dimostrazione di un pregiudizio alla concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (anche se si tratta di un mercato diverso da quello interessato dal presunto aiuto di Stato), il che, a prescindere dalla sua complessità, potrebbe eccedere quanto è necessario (e sufficiente) ai fini dell’esame della ricevibilità di un ricorso e anticipare, in una certa misura, il giudizio sulla valutazione della fondatezza di quest’ultimo (almeno per quanto riguarda gli effetti del presunto aiuto sul mercato).

( 40 ) T‑777/19, EU:T:2021:588, oggetto di impugnazione.

( 41 ) V. sentenza del 15 settembre 2021, CAPA e a./Commissione (T‑777/19, EU:T:2021:588, punto 53).

( 42 ) V. sentenza del 15 settembre 2021, CAPA e a./Commissione (T‑777/19, EU:T:2021:588, punti 97101). Secondo il Tribunale, le ripercussioni menzionate dai ricorrenti inerivano, da un lato, alle decisioni delle autorità nazionali sull’insediamento di tali progetti nelle zone interessate nel contesto della loro politica di gestione delle risorse energetiche e, dall’altro lato, alla disciplina dello spazio pubblico marittimo e alle misure tecniche applicabili a detti progetti.

( 43 ) Causa C‑742/21, CAPA e a./Commissione, a me assegnata quale avvocato generale.

( 44 ) Inoltre, il fatto di tener conto delle situazioni esaminate nella decisione controversa nell’ambito dell’esame di compatibilità di un aiuto ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso contro tale decisione non permette, a mio parere, di evitare l’ampliamento della cerchia delle persone pregiudicate in maniera tale da introdurre una «actio popularis».

( 45 ) Sentenza impugnata, punto 63.

( 46 ) Sentenza impugnata, punti da 60 a 62.

( 47 ) Sentenza impugnata, punti 40 e 41.

( 48 ) V. sentenza impugnata, punto 40.

( 49 ) A questo proposito, occorre, a mio parere, rigettare l’interpretazione delle altre parti del procedimento secondo la quale esse erano pregiudicate solo dalla parte della decisione controversa che riguardava il piano di ristrutturazione. Infatti, in tale decisione, la Commissione non ha preso alcuna decisione separata riguardante il piano di ristrutturazione, ma si è pronunciata unicamente sulla compatibilità dell’aiuto controverso, quale notificato dalle autorità italiane, tenuto conto di tutti gli elementi di tali misure, ivi compresi il piano di ristrutturazione e le misure di condivisione degli oneri contenute in tale piano.

( 50 ) V., altresì, a questo proposito, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 42).

( 51 ) Infatti, la formulazione della decisione controversa (in particolare i punti da 101 a 110) mi induce a ritenere che la Commissione ha, quanto meno, considerato le misure di condivisione degli oneri molto importanti, se non decisive, ai fini della dichiarazione di compatibilità dell’aiuto controverso. Ci si può del resto chiedere se un’eventuale verifica dell’impatto di tali misure di condivisione degli oneri sulla compatibilità dell’aiuto notificato alla Commissione non rientri nella valutazione (sul merito) della compatibilità dell’aiuto, anziché nella valutazione, necessariamente più superficiale, della ricevibilità del ricorso.

( 52 ) Poco importa, a questo proposito, che la decisione controversa non fosse una «decisione condizionale», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, e che essa non abbia formalmente imposto e reso vincolanti gli impegni in questione.

( 53 ) V., in particolare, punti 37 e 39 della sentenza impugnata.

( 54 ) T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175.

( 55 ) T‑812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885.

( 56 ) Inoltre, tale sentenza, così come tale ordinanza, non hanno formato oggetto di impugnazione.

( 57 ) Ricordo che, nella presente causa, la Commissione, nella sua impugnazione, non ha ribadito il suo argomento relativo alla mancanza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in primo grado.

( 58 ) In ogni caso, mi sembra che la fattispecie che ha formato oggetto di tale ordinanza sia fondamentalmente diversa dal caso di specie, in quanto i ricorrenti in primo grado, titolari di obbligazioni subordinate di una banca, si dolevano dell’esproprio di tali obbligazioni nel contesto della nazionalizzazione di tale banca, attuato dal Regno dei Paesi Bassi parallelamente alla notifica di due misure di aiuto di Stato a favore della stessa banca. In tale caso, il Tribunale, sul fondamento di una motivazione molto concisa, ha considerato che la Commissione, nel suo esame della compatibilità dell’aiuto controverso, aveva esclusivamente tenuto conto dell’esproprio come elemento di contesto e non come condizione della compatibilità di tali misure (v. ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione, T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175, punto 25). Inoltre, anche se, come sostiene la Commissione, il Tribunale ha parimenti rilevato la mancanza di legittimazione ad agire dei ricorrenti in base all’assenza di rapporto di concorrenza tra questi ultimi e il beneficiario dell’aiuto controverso (v. ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione, T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175, punti da 44 a 48), esso lo ha fatto nel contesto dell’esame di un argomento degli stessi ricorrenti, con cui si sosteneva che taluni di loro erano anche concorrenti dei beneficiari dell’aiuto (v. ordinanza del 26 marzo 2014, Adorisio e a./Commissione, T‑321/13, non pubblicata, EU:T:2014:175, punto 37).

( 59 ) Più precisamente, la procedura di risoluzione in questione implicava la creazione di un istituto di credito temporaneo (la «banca ponte») al quale erano trasferite le attività commerciali sane della banca, lasciando nel contempo le perdite relative alle attività e passività trasferite a una «bad bank» e, nell’ambito degli impegni presentati alla Commissione dalle autorità nazionali, era segnatamente previsto che nessun elemento patrimoniale dei detentori di titoli di credito subordinati poteva essere trasferito alla banca ponte (v. sentenza del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione,T-812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885, punti da 7 a 14).