CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 14 luglio 2022 ( 1 )
Causa C-127/21 P
American Airlines Inc.
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazioni di concentrazione tra imprese – Mercato del trasporto aereo – Operazione dichiarata compatibile con il mercato comune – Impegni assunti dalle parti della concentrazione – Decisione che concede diritti acquisiti»
I. Introduzione
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1. |
Nella presente causa, che si inserisce nel quadro di un’operazione di concentrazione di imprese nel mercato del trasporto aereo, la Corte è investita di un’impugnazione proposta dall’American Airlines Inc. (in prosieguo: la «American») avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, American Airlines/Commissione (T‑430/18, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:603), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di detta società diretto all’annullamento della decisione C(2018) 2788 final della Commissione europea, del 30 aprile 2018 (caso M.6607 – US Airways/American Airlines) (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
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2. |
La particolarità del caso in esame risiede nel fatto che la Corte si troverà per la prima volta ad affrontare la questione dell’interpretazione di specifiche disposizioni di impegni che costituiscono parte integrante di una decisione della Commissione vertente su una concentrazione. |
II. Fatti, decisione controversa e sentenza impugnata
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3. |
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 69 della sentenza impugnata e, ai fini delle presenti conclusioni, possono essere sintetizzati come segue. |
A. Decisione di autorizzazione della fusione US Airways/American
1. Procedimento amministrativo che ha condotto alla decisione di autorizzazione della fusione US Airways/American
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4. |
Il 18 giugno 2013 la US Airways Group Inc (in prosieguo: la «US Airways») e la American hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di procedere a una fusione (in prosieguo: le «parti della fusione»). |
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5. |
La Commissione ha ritenuto che l’operazione suscitasse seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno in relazione alla rotta tra l’aeroporto di London Heathrow (Regno Unito, in prosieguo: «LHR») e Philadelphia International Airport (Stati Uniti d’America, in prosieguo: la «rotta LHR-PHL»). |
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6. |
Al fine di rispondere ai seri dubbi espressi dalla Commissione in relazione all’operazione, il 10 e il 14 luglio 2013 le parti della fusione hanno inizialmente proposto taluni impegni. La Commissione ha respinto le due proposte, chiedendo che fossero inclusi in detti impegni diritti acquisiti (detti «grandfathering rights») «del tipo di quelli» proposti nel caso COMP/M.6447 – IAG/bmi (in prosieguo: il «caso IAG/bmi»). |
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7. |
Il 16 luglio 2013, le parti della fusione hanno presentato una terza proposta di impegni che includevano, in particolare, diritti acquisiti. Il documento trasmesso alla Commissione conteneva altresì una versione comparata che rispecchiava i cambiamenti apportati. |
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8. |
Per quanto riguarda, in particolare, l’inserimento di diritti acquisiti negli impegni rivisti, il messaggio di posta elettronica che accompagnava questi ultimi si limitava a indicare che erano stati inclusi diritti acquisiti «conformemente alla richiesta» della Commissione. Inoltre, le clausole da 1.9 a 1.11 della proposta di impegni del 16 luglio 2013, inserite per la prima volta in detta proposta, erano formulate in termini identici a quelli accolti negli impegni finali della Commissione ( 2 ). |
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9. |
Inoltre, nel formulario MC ( 3 ) del 30 luglio 2013 relativo alla proposta dei loro impegni finali alla Commissione (in prosieguo: gli «impegni finali»), sotto il titolo «Deviazione rispetto ai modelli», le parti della fusione dovevano indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione e illustrarne le ragioni. |
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10. |
A tale riguardo, nella sezione 3 di tale formulario, le parti della fusione hanno indicato quanto segue: «Gli impegni proposti dalle [parti della fusione] si discostano dai testi dei modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione nei limiti necessari a soddisfare i requisiti specifici di una misura correttiva strutturale nel particolare contesto del trasporto aereo. Come indicato nelle discussioni precedenti, gli impegni proposti si basano sugli impegni accettati dalla Commissione in altri casi di concentrazione tra compagnie aeree. In particolare, essi si basano in gran parte sugli impegni proposti nel [caso] IAG/bmi. Al fine di facilitare la valutazione degli impegni proposti, le [parti della fusione] individuano di seguito i punti sui quali gli impegni proposti si discostano dagli impegni accettati nel [caso] IAG/bmi. Tali punti non includono le varianti linguistiche secondarie o i chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari del presente caso, in particolare nella sezione relativa alle definizioni». |
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11. |
Per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti acquisiti, nel formulario MC del 30 luglio non è stata individuata alcuna differenza rispetto agli impegni accettati nel caso IAG/bmi. |
2. Decisione di autorizzazione della fusione US Airways/American e impegni delle parti della fusione
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12. |
Con la decisione C(2013) 5232 final, del 5 agosto 2013 (caso COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) (GU 2013, C 279, pag. 6), adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 ( 4 ), letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, la Commissione ha dichiarato l’operazione di fusione compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni e obblighi (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»). |
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13. |
Al paragrafo 160 della decisione di autorizzazione, il contenuto degli impegni finali relativo ai diritti acquisiti era così riassunto: «Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in forza degli impegni finali devono essere utilizzate per fornire un servizio di linea di trasporto aereo di passeggeri senza scalo sulla coppia di aeroporti [LHR-PHL] e possono essere utilizzate su un’altra coppia di città solo se il potenziale entrante ha operato tale servizio durante il periodo di utilizzo (...). Una volta trascorso il periodo di utilizzo, il potenziale entrante avrà il diritto di utilizzare le bande orarie su qualsiasi coppia di città (“diritti acquisiti”). Tuttavia, la concessione di diritti acquisiti è soggetta all’approvazione della Commissione, su parere del mandatario indipendente». |
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14. |
Ai paragrafi 176, da 178 a 181, 186 e da 197 a 199 della decisione di autorizzazione, nell’ambito della sua analisi degli impegni, la Commissione ha constatato quanto segue: «(176) Secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea, gli impegni devono poter eliminare i problemi di concorrenza constatati e garantire strutture di mercato concorrenziali. In particolare, contrariamente agli impegni assunti nel corso del procedimento di fase II, quelli proposti nel corso della fase I non mirano ad impedire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ma piuttosto a dissipare chiaramente tutti i seri dubbi al riguardo. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare se tali misure correttive costituiscano una risposta diretta e sufficiente in grado di dissipare tali dubbi. (178) Secondo la valutazione della Commissione, gli impegni finali dissipano tutti i seri dubbi sollevati nel corso del procedimento. Pertanto, la Commissione conclude che gli impegni finali assunti dalle parti sono sufficienti ad eliminare i seri dubbi riguardo alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno. (179) Nei casi riguardanti le compagnie aeree, gli impegni di liberazione di bande orarie sono accettabili per la Commissione quando è sufficientemente chiaro che si verificherà l’ingresso effettivo di nuovi concorrenti, circostanza che eliminerà qualsiasi ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva (…) (180) L’impegno relativo alle bande orarie è fondato sul fatto che la disponibilità delle bande orarie a LHR è la principale barriera all’ingresso sulla rotta per la quale sono stati individuati seri dubbi. Esso è quindi concepito per eliminare (o almeno ridurre sensibilmente) tale barriera e per consentire un ingresso sufficiente, in tempo utile e probabile, sulla rotta [LHR-PHL]. (181) (...) Nel pacchetto degli impegni, l’attrattiva intrinseca delle bande orarie è rafforzata dalla prospettiva di ottenere diritti acquisiti (...) (186) Tenuto conto di quanto precede e degli altri elementi di prova disponibili, in particolare l’interesse e le indicazioni riguardanti un ingresso probabile e in tempo utile ricevute al momento della consultazione degli operatori del mercato, la Commissione conclude che l’impegno relativo alle bande orarie è un elemento chiave dell’ingresso probabile e in tempo utile sulla rotta LHR-PHL. L’ampiezza dell’ingresso su tale linea sarà sufficiente a dissipare i seri dubbi che sono stati individuati su tale mercato (...) (197) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può subordinare la sua decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni assunti nei confronti della Commissione al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno. (198) (...) Qualora una condizione non sia soddisfatta, la decisione [di autorizzazione] non è più valida (...). (199) (…), la decisione nel presente caso è subordinata al pieno rispetto dei requisiti enunciati alle sezioni 1, 2, 3 e 4 degli impegni finali (condizioni), mentre le altre sezioni degli impegni finali costituiscono obblighi per le parti». |
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15. |
Al paragrafo 200 della decisione di autorizzazione, si precisava che gli impegni finali erano allegati a tale decisione e costituivano parte integrante della stessa. Infine, al paragrafo 201 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha concluso di aver deciso di dichiarare l’operazione notificata, come modificata dagli impegni finali, compatibile con il mercato interno, «fatto salvo il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti negli impegni finali allegati alla presente decisione». |
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16. |
Al primo comma degli impegni finali allegati alla decisione di autorizzazione, le parti della fusione ricordano di aver sottoscritto gli impegni finali al fine di consentire alla Commissione di dichiarare la fusione compatibile con il mercato interno. |
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17. |
Al terzo comma degli impegni finali si precisa quanto segue: «Il presente testo deve essere interpretato alla luce della decisione [di autorizzazione], nei limiti in cui gli impegni costituiscano condizioni e obblighi annessi a quest’ultima, nel quadro generale del diritto dell’Unione europea, in particolare alla luce del regolamento sulle concentrazioni, e con riferimento alla comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento [sulle concentrazioni] e del regolamento [di applicazione]». |
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18. |
Nella sezione «Definizioni» degli impegni finali, alcuni termini sono definiti come segue:
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19. |
Le clausole da 1.9 a 1.11 degli impegni finali prevedono quanto segue: «1.9 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di aeroporti. Le bande orarie non possono essere utilizzate su un’altra coppia di città, a meno che il potenziale entrante non abbia operato un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti in un modo conforme all’offerta presentata in applicazione della clausola 1.24 per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”). 1.10 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di aeroporti durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto ad utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni su qualsiasi coppia di città (“Diritti acquisiti”). 1.11 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente alla fine del periodo di utilizzo (...)». |
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20. |
La clausola 1.13 di tali impegni enuncia quanto segue: «Durante il periodo di utilizzo si considera che si sia verificato un uso improprio quando un potenziale entrante che abbia ottenuto bande orarie liberate dalle parti decide: (...)
(...)». |
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21. |
Ai sensi della clausola 1.24 dei medesimi impegni: «Prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di bande orarie, ciascun candidato deve altresì presentare la propria offerta formale per l’assegnazione di bande orarie al mandatario indipendente. L’offerta formale deve contenere almeno:
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22. |
La clausola 1.26 degli impegni finali è così formulata: «Dopo aver ricevuto l’offerta o le offerte ufficiali, la Commissione (su parere del mandatario indipendente) deve:
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23. |
La clausola 1.27 di detti impegni prevede quanto segue: «La Commissione, svolgendo la sua valutazione conformemente alla clausola 1.26, attribuisce priorità al candidato che eserciterà il vincolo concorrenziale complessivamente più efficace sulla coppia di aeroporti (...). A tal fine, la Commissione prenderà in considerazione la dinamicità del piano aziendale del candidato e darà priorità al candidato che soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
(...)». |
B. Decisione della Commissione relativa all’assegnazione delle bande orarie alla Delta
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24. |
Il 9 ottobre 2014 la Delta Air Lines, Inc. (in prosieguo: la «Delta»), interveniente, ha presentato un’offerta formale per l’assegnazione di bande orarie conformemente alla clausola 1.24 degli impegni finali. Stando al suo fascicolo di candidatura, essa intendeva operare una frequenza giornaliera sulla rotta LHR‑PHL per sei stagioni IATA consecutive a partire dall’estate 2015. |
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25. |
La Delta era l’unica ad aver presentato un’offerta per l’assegnazione delle bande orarie ai sensi degli impegni finali. |
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26. |
Con decisione del 6 novembre 2014, la Commissione, dopo aver valutato la solidità della Delta e la sua offerta formale in applicazione delle clausole 1.21 e 1.26 degli impegni finali, ha dichiarato che essa era, in primo luogo, indipendente dalle parti e senza legami con esse e che aveva esaurito il proprio portafoglio di bande orarie a LHR ai sensi della clausola 1.21 dei suddetti impegni e, in secondo luogo, un concorrente potenziale solido delle parti sulla coppia di aeroporti per la quale aveva richiesto bande orarie a titolo di detti impegni, con la capacità, le risorse e la volontà di operare a lungo termine la rotta LHR-PHL come una solida forza concorrenziale. |
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27. |
Il 17 dicembre 2014 l’American e la Delta hanno presentato alla Commissione l’accordo di liberazione di bande orarie che le due società dovevano concludere ai fini dell’esecuzione degli impegni relativi alle bande orarie richieste dalla Delta sulla rotta LHR-PHL. |
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28. |
Con decisione del 19 dicembre 2014, la Commissione, conformemente alla relazione del mandatario del 17 dicembre 2014, ha approvato l’accordo di liberazione di bande orarie. Tale decisione prevedeva che la Delta fosse tenuta a utilizzare le bande orarie della US Airways per fornire un servizio di voli senza scalo sulla rotta LHR-PHL. Detta decisione stabiliva inoltre che la Delta avrebbe avuto diritti acquisiti qualora fosse stato fatto un uso adeguato di tali bande orarie durante il periodo d’uso, previo il consenso della Commissione, e che, quando la Commissione avesse approvato i diritti acquisiti, la Delta avrebbe mantenuto le bande orarie rilasciate e sarebbe stata autorizzata a utilizzarle su qualsiasi coppia di città. |
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29. |
La Delta ha iniziato a operare la rotta LHR-PHL all’inizio della stagione di pianificazione oraria IATA dell’estate 2015. |
C. Decisione controversa
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30. |
Il 30 aprile 2018, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato che la Delta aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie durante il periodo di utilizzo e ha approvato la concessione di diritti acquisiti a quest’ultima in applicazione della clausola 1.10 degli impegni finali. |
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31. |
Sulla base di un’interpretazione dei termini, del contesto e dell’obiettivo degli impegni, la Commissione ha concluso, nella decisione controversa, che i termini «uso adeguato» non potevano essere intesi nel senso di un «uso conforme all’offerta», ma che essi dovevano essere interpretati nel senso di «assenza di uso improprio» delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali. |
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32. |
Successivamente, la Commissione ha esaminato, nella decisione controversa, se la Delta avesse fatto un uso improprio delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali al fine di stabilire se dovessero esserle concessi diritti acquisiti. A tal riguardo, detta istituzione ha considerato l’uso delle bande orarie, nonostante il loro sottoutilizzo, conforme al principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse», come previsto all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 95/93 ( 5 ), nella misura in cui l’uso delle bande orarie era sempre al di sopra della soglia dell’80%. Constatando che la Delta non aveva fatto un uso improprio delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, la Commissione ne ha tratto la conclusione che, conformemente alla raccomandazione scritta del mandatario, la Delta aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie durante il periodo d’uso e ha approvato la concessione di diritti acquisiti a quest’ultima, conformemente alla clausola 1.10 di tali impegni. |
D. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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33. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2018, l’American ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, invocando due motivi. Il primo motivo verteva su errori di diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’interpretazione dei termini «uso adeguato». Con il secondo motivo, l’American sosteneva che la Commissione non aveva tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini della concessione di diritti acquisiti. |
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34. |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso dell’American e ha condannato quest’ultima a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 fossero stati correttamente interpretati dalla Commissione nel senso di «assenza di uso improprio», ai sensi della clausola 1.13. |
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35. |
Secondo il Tribunale, tale interpretazione risulta, in primo luogo, dalla formulazione della clausola 1.10, in considerazione del suo contesto, in secondo luogo, dagli obiettivi perseguiti da tale disposizione e dalle norme di cui fa parte, che hanno lo scopo di facilitare i nuovi ingressi sulla rotta in questione e, in particolare, dal regolamento sulle bande orarie, e in terzo luogo, dall’intenzione delle parti della fusione risultante dal formulario MC. |
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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36. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 febbraio 2021, l’American ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata. |
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37. |
Con la sua impugnazione, l’American chiede che la Corte voglia:
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38. |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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39. |
La Delta chiede che la Corte voglia:
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IV. Analisi
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40. |
A sostegno del proprio ricorso, l’American deduce un unico motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale ritenendo che i termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali significassero «assenza di uso improprio». Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione di concedere diritti acquisiti alla Delta poiché quest’ultima non ha sfruttato le bande orarie assegnate. |
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41. |
Tale motivo si articola in tre parti. Con la prima parte, l’American sostiene, in sostanza, che il Tribunale non ha tenuto conto, nell’interpretare i termini «uso adeguato», degli obiettivi rispettivamente del regolamento sulle concentrazioni, delle misure correttive adottate ai sensi di tale regolamento e degli impegni assunti dalle parti della fusione propriamente detti. Con la seconda parte, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che «uso adeguato» significhi «assenza di uso improprio». Con la terza parte, l’American afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente il formulario MC e la clausola 1.9 degli impegni finali, in particolare per quanto riguarda le conseguenze giuridiche da trarre dai termini «conforme all’offerta». |
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42. |
Alla luce del motivo sollevato, la questione centrale nell’ambito della presente impugnazione riguarda l’interpretazione della nozione di «uso adeguato», che costituisce, ai sensi della clausola 1.10 degli impegni finali, il criterio giuridico che presiede alla concessione dei diritti acquisiti. |
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43. |
In mancanza di una definizione dei termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 di detti impegni, occorrerà stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che l’interpretazione contenuta nella decisione controversa, secondo la quale occorre intendere la nozione di «uso adeguato» come «assenza di uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, sia avvalorata dall’obiettivo delle disposizioni di cui trattasi e dal loro contesto. |
A. Sulla prima parte del motivo unico
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44. |
Con la prima parte del motivo unico, l’American contesta, in sostanza, l’interpretazione teleologica e contestuale effettuata dal Tribunale della nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali. L’argomento dell’American si articola in tre parti. Ad avviso di quest’ultima, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nell’ambito della sua analisi, in primo luogo, degli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e delle misure correttive ai sensi di tale regolamento; in secondo luogo, degli obiettivi specifici degli impegni finali e, in terzo luogo, del quadro correttivo globale creato dagli impegni. L’American sostiene che, non esaminando tali elementi, la sentenza impugnata è viziata da un errore manifesto di interpretazione giuridica. |
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45. |
La Commissione contesta tali affermazioni e sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in modo esaustivo sia gli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e le misure correttive adottate ai sensi di tale regolamento sia gli impegni in questione. |
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46. |
Dal canto suo, la Delta deduce l’irricevibilità della presente parte, in quanto l’American si limiterebbe a ribadire gli argomenti già formulati in primo grado senza effettuare un’analisi precisa della sentenza impugnata. |
1. Sulla ricevibilità della prima parte
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47. |
Prima di analizzare i tre argomenti sui quali si basa la prima parte del motivo unico, occorre pronunciarsi sulla questione, sollevata dalla Delta, della ricevibilità di tale parte. |
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48. |
Sebbene, in effetti, l’American riproduca, nella sua impugnazione, alcuni argomenti presentati in primo grado, mi sembra tuttavia che indichi in modo chiaro e preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata che riguardano questioni di diritto, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale prima parte. Infatti, come osservato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, l’American contesta l’interpretazione teleologica e contestuale della nozione di «uso adeguato» effettuata nella sentenza impugnata. |
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49. |
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Delta nella presente parte non può quindi essere accolta. |
2. Analisi proposta
a) Sulla presa in considerazione da parte del Tribunale degli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e delle misure correttive adottate ai sensi di tale regolamento
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50. |
L’American sostiene, in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto, nell’ambito dell’interpretazione dei termini «uso adeguato», dell’obiettivo stabilito dal regolamento sulle concentrazioni e dalla comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del [regolamento sulle concentrazioni] e del [regolamento di applicazione] (GU 2008, C 267, pag. 1, in prosieguo: la « comunicazione sulle misure correttive»), in virtù del quale gli impegni devono «risolvere interamente» i problemi sotto il profilo della concorrenza. |
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51. |
In limine, va ricordato che, qualora un’operazione di concentrazione desti riserve sotto il profilo della concorrenza, in quanto potrebbe ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, le parti della fusione possono proporre misure correttive, denominate «impegni», intese ad affrontare i problemi individuati dalla Commissione ( 6 ). |
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52. |
Per quanto riguarda le misure correttive adottate ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, esse hanno lo scopo di risolvere interamente i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, sicché una concentrazione non ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva. Infatti, secondo lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo, gli impegni proposti devono consentire alla Commissione di ritenere che l’operazione notificata non sollevi più seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune nella fase di indagine preliminare («fase I»), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita («fase II»), conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. |
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53. |
È giocoforza constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha debitamente esaminato gli obiettivi del regolamento sulle concentrazioni e delle misure correttive adottate ai sensi di detto regolamento. |
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54. |
A tale riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che il Tribunale ha precisato il quadro interpretativo pertinente ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, osservando che occorre tener conto delle specifiche norme interpretative contenute nel terzo comma del preambolo degli impegni finali. Infatti, tale disposizione prevede che gli impegni devono essere interpretati «alla luce della decisione di autorizzazione, nel quadro generale del diritto dell’Unione, in particolare alla luce del regolamento sulle concentrazioni, e con riferimento alla comunicazione [concernente le misure correttive]». |
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55. |
In secondo luogo, il Tribunale ha precisato i principi su cui si basa il controllo delle concentrazioni ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata ricordando, da un lato, che gli impegni devono fare in modo di «impedire la creazione o il rafforzamento, in un futuro relativamente prossimo, di una posizione dominante o degli ostacoli ad una concorrenza effettiva che gli impegni stessi mirano ad impedire» e, dall’altro, che «[g]li impegni assunti nel corso della fase I hanno lo scopo di dissipare ogni serio dubbio sulla questione se la concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale, a causa, in particolare, della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante». Ne consegue, secondo il Tribunale, che «gli impegni assunti nel corso della fase I sono, in considerazione della loro portata e del loro contenuto, tali da consentire alla Commissione di adottare una decisione di approvazione senza avviare la fase II, [ove la Commissione deve aver potuto] ritenere, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che detti impegni costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio» ( 7 ). Inoltre, nell’ambito dell’interpretazione teleologica dell’«uso adeguato», il Tribunale ha ricordato, al punto 255 della sentenza impugnata, che «le parti della fusione (…) [hanno sottoscritto tali impegni] al fine di consentire alla Commissione di constatare che essi dissipavano i suoi seri dubbi». |
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56. |
Il fatto che il Tribunale non abbia espressamente menzionato, nella sentenza impugnata, il considerando 30 del regolamento sulle concentrazioni e il punto 9 della comunicazione sulle misure correttive non significa – contrariamente a quanto sostenuto dall’American – che esso non abbia tenuto conto degli obiettivi degli impegni risultanti dalla normativa applicabile. |
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57. |
Ne consegue che il Tribunale, nell’interpretazione della nozione di «uso adeguato», non ha ignorato l’obiettivo delle misure correttive adottate ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. La sentenza impugnata non è quindi viziata da alcun errore di diritto a tal riguardo. |
b) Sulla presa in considerazione da parte del Tribunale degli impegni assunti dalle parti della fusione
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58. |
L’American sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto dell’obiettivo particolare degli impegni delle parti della fusione, che consisterebbe nel riprodurre la perdita di concorrenza sulla rotta LHR-PHL, il che imporrebbe un’interpretazione più restrittiva dell’«uso adeguato». |
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59. |
A tale riguardo, essa sostiene che il Tribunale non ha fatto riferimento, al punto 30 della sentenza impugnata, agli elementi essenziali delle conclusioni della Commissione sui suddetti impegni menzionati, in particolare, ai punti 176, da 178 a 181, 186 e da 197 a 199 della decisione di autorizzazione. In particolare, nella sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe indicato, tra l’altro, l’importanza delle dimensioni e della portata delle misure correttive, l’aumento determinato dall’operazione, le prospettive di ingresso, il fatto che gli impegni finali consentiranno un grado sufficiente di concorrenza tra le compagnie aeree sulla rotta LHR-PHL o la natura strutturale della misura correttiva. |
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60. |
Inoltre, sebbene la sentenza impugnata abbia richiamato la giurisprudenza secondo la quale gli impegni devono costituire una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio sull’operazione in questione, l’American contesta al Tribunale di non avere applicato tale logica di efficacia della misura correttiva nell’interpretazione dell’«uso adeguato», dal momento che esso ha accettato il mancato uso da parte della Delta di 470 bande orarie correttive. |
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61. |
L’American sostiene che, nell’interpretazione delle disposizioni pertinenti degli impegni in funzione del loro obiettivo, ai punti da 250 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto unicamente conto dell’obiettivo dei diritti acquisiti volto a migliorare l’attrattiva intrinseca delle bande orarie, senza valutare l’obiettivo stesso di tali impegni, che è quello di compensare la perdita di concorrenza derivante dall’abbandono del servizio quotidiano di una delle parti della fusione, garantendo un ingresso sufficiente. L’American rileva al riguardo che la questione se l’utilizzazione effettiva delle bande orarie soddisfi o no questo obiettivo è un elemento essenziale di qualsivoglia decisione in materia di diritti acquisiti. |
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62. |
Infine, l’American afferma che, ai punti 266 e 267 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confuso l’oggetto e lo scopo dell’anteriorità con la condizione dell’«uso adeguato» per beneficiare di tali diritti. A suo avviso, nella misura in cui l’oggetto dell’impegno sulle bande orarie consisteva nel riprodurre il servizio quotidiano di una delle parti della fusione al fine di risolvere interamente il problema della concorrenza, l’uso effettivo delle bande orarie finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo non solo è pienamente conciliabile con la determinazione dell’«uso adeguato» e con la decisione di concedere o meno i diritti acquisiti, ma costituisce in realtà un aspetto essenziale di tale analisi. |
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63. |
A tale riguardo, rilevo innanzitutto che l’argomento dell’American si basa sulla premessa che l’obiettivo generale delle misure correttive adottate nell’ambito del controllo delle concentrazioni, nonché l’obiettivo preciso degli impegni finali, consistono nel riprodurre il servizio quotidiano precedentemente gestito da una delle parti della fusione. |
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64. |
L’esame che segue dell’obiettivo perseguito da tali impegni dimostra che tale premessa è errata. |
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65. |
Ricordo che l’obiettivo degli impegni sottoscritti dalle parti della fusione consisteva nel dissipare i seri dubbi sollevati dalla Commissione circa la compatibilità con il mercato interno che l’operazione avrebbe altrimenti suscitato. Infatti, l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata l’unico vettore aereo ad assicurare un servizio diretto sulla rotta LHR-PHL. La Commissione aveva peraltro constatato che l’indisponibilità delle bande orarie a LHR era la principale barriera all’ingresso sulla rotta per la quale sono stati individuati seri dubbi ( 8 ). |
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66. |
Tali impegni erano pertanto volti a risolvere interamente i problemi di concorrenza sulla rotta LHR-PHL eliminando (o riducendo sensibilmente) le barriere all’ingresso a LHR, al fine di consentire un ingresso sufficiente, in tempo utile e probabile di un potenziale entrante su tale rotta. |
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67. |
Per quanto riguarda le bande orarie liberate dalle parti della fusione e riprese dal potenziale entrante, detti impegni prevedono che esse debbano essere utilizzate per fornire un «servizio aereo concorrenziale», definito negli impegni finali come «un servizio di linea di trasporto aereo di passeggeri senza scalo sulla coppia di aeroporti LHR-PHL» ( 9 ). Per la gestione di un «servizio aereo concorrenziale», un potenziale entrante non era tenuto a gestire un particolare numero quotidiano di voli. Infatti, sebbene la clausola 1.1 degli impegni si limiti a indicare il numero massimo di bande correttive liberate, essa non individua un numero fisso e vincolante di frequenze che il potenziale entrante deve gestire. |
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68. |
Inoltre, le bande orarie ottenute dal nuovo entrante potevano essere utilizzate solo sulla rotta LHR-PHL durante il periodo di utilizzo. Conformemente alla clausola 1.10 degli impegni finali, i diritti acquisiti si ottengono solo qualora tali bande orarie siano state oggetto di un «uso adeguato» sulla rotta LHR-PHL durante detto periodo. Una volta ottenuti, tali diritti consentivano al nuovo entrante di conservare a tempo indeterminato tali bande orarie e di utilizzarle su qualsiasi altra rotta o coppia di città. |
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69. |
Da quanto precede si possono trarre le seguenti conclusioni. |
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70. |
In primo luogo, l’impegno relativo alle bande orarie è una misura correttiva volta a facilitare l’ingresso sulla rotta LHR-PHL sopprimendo la principale barriera all’ingresso, senza specificare un numero particolare di frequenze che il o i potenziali candidati dovrebbero gestire. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’American, nessuna clausola degli impegni richiede che il potenziale entrante si impegni ad utilizzare al 100% le bande orarie correttive di cui ha chiesto l’utilizzo né che giustifichi una qualsiasi deviazione rispetto alla sua offerta. |
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71. |
In secondo luogo, l’obiettivo di tale impegno è quello di riprodurre non il servizio quotidiano della US Airways, bensì la pressione concorrenziale esercitata dalla US Airways prima della concentrazione. Così, l’impegno relativo alle bande orarie garantisce che, a seguito di detta concentrazione, l’entità risultante dall’operazione sarà soggetta ad un vincolo a causa di un ingresso effettivo o potenziale. Mediante la cessione delle bande orarie ad un nuovo entrante, gli impegni mirano a che quest’ultimo possa utilizzarle alle stesse condizioni della US Airways prima della fusione ( 10 ). |
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72. |
In terzo luogo, neppure la riproduzione del servizio quotidiano della US Airways è una condizione preliminare per la concessione di diritti acquisiti all’entrante o ai potenziali entranti. |
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73. |
In quarto luogo, come rilevato dal Tribunale ai punti da 257 a 261 della sentenza impugnata, l’obiettivo dei diritti acquisiti consiste nell’aumentare l’efficacia dell’impegno in materia di bande orarie contribuendo all’obiettivo comune di risolvere interamente i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, facilitando un ingresso sufficiente, in tempo utile e probabile sulla rotta LHR-PHL. |
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74. |
Osservo peraltro che, contrariamente alle critiche formulate dall’American nel suo ricorso, il Tribunale non ha ignorato l’obiettivo addotto da quest’ultima secondo il quale gli impegni sarebbero diretti a riprodurre l’aumento causato dall’operazione. Il Tribunale ha esplicitamente respinto tale argomentazione in quanto non suffragata né dalla decisione di autorizzazione e dalla decisione controversa, né dagli impegni finali, e in quanto incompatibile con la natura stessa dei diritti acquisiti e con il potere discrezionale di cui dispone la Commissione allorché accetti le misure correttive proposte dalle parti della fusione ( 11 ). È altresì giocoforza constatare che nessuno degli estratti della decisione di autorizzazione citati al paragrafo 59 delle presenti conclusioni suffraga la posizione dell’American. |
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75. |
Ritengo, infine, che occorra respingere l’argomento dell’American esposto al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, secondo cui il Tribunale avrebbe posto l’accento unicamente sull’obiettivo dei diritti di anteriorità consistente nel rafforzare l’attrattività delle bande orarie correttive, trascurando il più ampio obiettivo perseguito dagli impegni che è quello di provvedere all’adozione di una soluzione effettiva ai problemi di concorrenza posti dalla concentrazione notificata. |
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76. |
Come illustrato ai paragrafi 72 e 73 delle presenti conclusioni, la concessione di diritti acquisiti non perseguiva un obiettivo specifico, ma era intesa a contribuire all’obiettivo generale degli impegni volto a risolvere interamente i problemi di concorrenza sulla rotta LHR-PHL. Pertanto, l’inclusione in tali impegni dei diritti acquisiti aveva l’obiettivo di facilitare l’ingresso sul mercato rendendo l’offerta delle bande orarie più attraente, al fine di incentivare le compagnie aeree a chiedere l’uso delle bande orarie correttive e ad entrare sulla rotta LHR-PHL con un servizio aereo concorrenziale, garantendo così l’effettiva attuazione degli impegni medesimi. Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto concentrandosi sull’obiettivo dei diritti acquisiti. |
c) Sulla presa in considerazione da parte del Tribunale dell’ambito correttivo completo degli impegni
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77. |
L’American sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella sua interpretazione contestuale della nozione di «uso adeguato», limitandosi a esaminare la clausola 1.13 degli impegni finali in modo isolato senza prendere in considerazione l’intero ambito correttivo degli stessi. Secondo tale società, l’interpretazione contestuale dovrebbe tener conto quantomeno delle clausole 1.1, 1.24, 1.26, 1.27, 1.10 e 1.11 degli impegni finali. Dette disposizioni, esaminate congiuntamente, formerebbero un sistema coerente che consente di raggiungere l’obiettivo principale perseguito dalla misura correttiva, che è quello di «risolvere interamente» il problema di concorrenza. |
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78. |
Va osservato, anzitutto, che un’interpretazione contestuale o sistematica non significa che una disposizione giuridica debba essere interpretata alla luce di tutte le altre disposizioni del testo in cui è inserita. Pertanto, una valutazione di tali altre disposizioni risulta necessaria solo nella misura in cui esse siano pertinenti. |
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79. |
Per quanto riguarda, inoltre, l’analisi dell’intero quadro correttivo creato dagli impegni, è giocoforza constatare come dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha analizzato le altre disposizioni degli impegni finali, comprese quelle invocate dall’American. Tuttavia, la loro pertinenza nel quadro dell’analisi dei termini «uso adeguato» è stata respinta, in quanto tali disposizioni non riguardano la concessione dei diritti acquisiti. A tale riguardo, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti da 246 a 249 della sentenza impugnata, le clausole 1.1, 1.24, 1.26 e 1.27 degli impegni finali disciplinano l’offerta di un potenziale entrante e sono pertinenti ai fini della concessione di bande orarie correttive, e non per la concessione di diritti acquisiti. |
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80. |
Orbene, come rilevato dal Tribunale al punto 239 della sentenza impugnata, l’unica disposizione degli impegni finali che riguarda effettivamente l’utilizzo delle bande orarie in questione è la clausola 1.13, relativa all’uso improprio. Più precisamente, la clausola 1.13, lettera b), degli impegni menziona il numero di frequenze che deve essere operato affinché l’operatività di un numero di frequenze inferiore a quello che il potenziale entrante ha proposto di utilizzare non sia considerata quale «uso improprio». Tale utilizzo deve essere compatibile con il principio delle «bande orarie utilizzate o bande orarie perse» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle bande orarie, il quale prevede, in sostanza, che, affinché un vettore aereo possa operare le bande orarie assegnate durante il periodo successivo, deve dimostrare di aver operato tali bande orarie perlomeno nella misura dell’80% del tempo durante la stagione di traffico per la quale dette bande orarie sono state assegnate (in prosieguo: la «regola 80/20»). |
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81. |
Pertanto, come indicato anche al paragrafo 69 delle presenti conclusioni, nessuna clausola degli impegni richiede che il potenziale entrante si impegni ad utilizzare al 100% le bande orarie correttive di cui ha chiesto l’utilizzo né giustificare una qualsiasi deviazione rispetto alla sua offerta. |
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82. |
Alla luce di quanto precede, ritengo quindi che la prima parte del motivo unico debba essere respinta. |
B. Sulla seconda parte del motivo unico
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83. |
Con la seconda parte del motivo unico, l’American sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la nozione di «uso adeguato» significasse «assenza di uso improprio». |
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84. |
Tale argomento è diviso in due parti. Da un lato, l’American sostiene che l’applicazione del criterio dell’«assenza di uso improprio» ai fini dell’interpretazione della nozione di «uso adeguato» conduce a un livello di uso delle bande orarie incompatibile con gli obiettivi stessi degli impegni stabiliti dalle parti della fusione. Dall’altro, l’American ritiene che il Tribunale abbia commesso una serie di errori nella sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la nozione di «uso adeguato» significasse «assenza di uso improprio». |
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85. |
Dal canto loro, la Commissione e la Delta sostengono che nessuno degli argomenti dedotti dall’American nella presente parte dell’impugnazione dimostri l’esistenza di errori commessi dal Tribunale nella sua analisi. |
1. Sul livello di utilizzo corrispondente all’assenza di «uso improprio»
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86. |
L’American sostiene che in tutti i casi in cui non è stata utilizzata una banda oraria correttiva, l’obiettivo di «risolvere interamente» il problema della concorrenza non è stato raggiunto e costituisce un «ostacolo significativo alla concorrenza effettiva». Secondo detta società, sebbene la Commissione disponga di un ampio margine di discrezionalità nel valutare se gli impegni rappresentino una risposta sufficiente e in grado di dissipare tutti i seri dubbi, essa non può modificare tali impegni vincolanti attraverso un’interpretazione della nozione di «uso adeguato» che non sia compatibile con gli obiettivi e le condizioni degli impegni. |
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87. |
Ritengo che occorra respingere tale argomento, in particolare alla luce del fatto che il requisito dell’utilizzo delle bande orarie per la concessione dei diritti acquisiti, così come sostenuto dall’American, è contrario alle disposizioni e agli obiettivi degli impegni e rischierebbe di comprometterne l’efficacia. |
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88. |
Infatti, in primo luogo, adottare l’interpretazione sostenuta dall’American richiederebbe a qualsiasi potenziale entrante di avere un tasso di utilizzo superiore all’80%, che è lo standard del settore ( 12 ). Pertanto, non vi è alcuna ragione per cui, al fine di ottenere diritti acquisiti, la Delta debba conformarsi a condizioni operative più severe di quelle previste dal quadro normativo di riferimento e che, pertanto, si applicavano alla US Airways prima dell’operazione e si applicano all’American dopo la fusione. |
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89. |
In secondo luogo, la fissazione di un livello operativo più elevato per qualsiasi nuovo potenziale entrante rispetto ai suoi concorrenti sarebbe in contrasto con la necessità di garantire condizioni di parità sulla rotta LHR-PHL. Pertanto, tale requisito priverebbe la Delta della flessibilità offerta dalla «regola 80/20», penalizzandola rispetto all’American, la quale continuerebbe a beneficiarne. Poiché l’obiettivo degli impegni è di garantire una concorrenza effettiva sulla rotta LHR-PHL, la situazione della Delta dovrebbe essere paragonabile a quella di qualsiasi altra compagnia aerea e in particolare a quella delle compagnie aeree che operano su detta rotta. Ne consegue che solo l’utilizzo delle bande orarie da parte di un nuovo entrante, nel rispetto delle condizioni stabilite alla clausola 1.13 degli impegni finali, garantisce che detto nuovo entrante – nella fattispecie la Delta – possa operare su un piano di parità con il suo principale concorrente, ossia l’American. |
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90. |
In terzo luogo, la posizione sostenuta dall’American non sarebbe conciliabile con l’obiettivo specifico degli impegni che è quello di facilitare l’ingresso sulla rotta LHR-PHL. Adottare un tasso di utilizzo superiore rispetto allo standard del settore rischierebbe di dissuadere qualsiasi potenziale entrante, privando gli impegni dell’effetto incoraggiante perseguito mediante l’inclusione dei diritti acquisiti e riducendo l’efficacia dell’impegno relativo alle bande orarie. |
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91. |
In quarto luogo, accogliere l’interpretazione sostenuta dall’American rischierebbe di compromettere la certezza del diritto, che è necessaria al fine di garantire l’applicazione della decisione impugnata e l’efficacia degli impegni. Osservo, a tale proposito, che, come ricorda giustamente il Tribunale ai punti 125 e 275 della sentenza impugnata, oltre al loro obiettivo di fugare i seri dubbi quanto alla compatibilità della concentrazione con il mercato interno, gli impegni sono altresì pertinenti per i terzi che riprendono attività delle parti di una concentrazione, nella misura in cui le condizioni per la ripresa di tali attività sono determinate in larga misura da tali impegni. A tal fine, è importante che i criteri per la concessione di diritti acquisiti siano chiari e verificabili, escludendo qualsiasi considerazione arbitraria. Adottare pertanto la posizione dell’American equivarrebbe ad accettare che qualsiasi deviazione dall’offerta di un acquirente di bande orarie – nella fattispecie la Delta – debba essere giustificata sulla base di criteri vaghi e non specificati negli impegni. Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 250 della sentenza impugnata, soltanto l’interpretazione secondo cui l’«uso adeguato» è inteso nel senso dell’assenza di «uso improprio» a norma della clausola 1.13 degli impegni finali garantisce la necessaria certezza del diritto per qualsiasi potenziale entrante. |
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92. |
In quinto luogo, occorre osservare che, affinché gli impegni proposti dalle parti della concentrazione possano eliminare le riserve espresse sotto il profilo della concorrenza, è necessaria un’esecuzione efficace degli impegni e la capacità di controllare tale esecuzione ( 13 ). Orbene, per le ragioni indicate al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, solo il rinvio alla clausola 1.13 degli impegni finali soddisfa tale condizione. |
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93. |
In sesto luogo, una siffatta interpretazione delle condizioni che consentono la concessione dei diritti acquisiti non avrebbe potuto, in linea di principio, a causa del suo carattere impreciso, essere accettata nel corso della fase I, il cui scopo è, lo ricordo, di dissipare ogni serio dubbio riguardo alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune ( 14 ). |
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94. |
Inoltre, ritengo che occorra respingere l’argomento dell’American secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore, al punto 291 della sentenza impugnata, ritenendo che il fatto che il tasso di utilizzo delle bande orarie da parte della Delta oscilla tra il 76,4% e l’81% non possa significare che l’oggetto degli impegni sia stato compromesso. A tale proposito, l’American ricorda che la Delta non ha garantito 470 servizi (in totale andata e ritorno) sulla rotta LHR-PHL e che, di conseguenza, l’obiettivo particolare stabilito dagli impegni non sarebbe stato raggiunto nella misura in cui tali bande orarie non sono state garantite da alcuna compagnia aerea. Secondo la ricorrente, tale risultato costituirebbe un indizio importante del fatto che l’«assenza di uso improprio» rappresenta un’interpretazione giuridica erronea della nozione di «uso adeguato». |
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95. |
Occorre rilevare che, da un lato, l’argomento addotto dall’American relativamente alla metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare i tassi di utilizzo riguarda questioni di fatto [e valutazioni fattuali] che sono state definitivamente risolte ai punti da 285 a 291 della sentenza impugnata e il cui snaturamento non è stato dedotto dalla ricorrente. Dall’altro, ai punti 90, 290 e 294 della sentenza impugnata è stato rilevato che la ricorrente, pur censurando l’entità della sottoutilizzazione delle bande orarie da parte della Delta, non contesta il fatto che quest’ultima avesse fatto un uso conforme alla regola 80/20. |
2. Sugli altri elementi che consentono di sostenere l’interpretazione dei termini «uso adeguato» in quanto assenza di «uso improprio»
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96. |
In primo luogo, l’American sostiene che il Tribunale si è erroneamente basato, ai punti 95, 103, 104 e 207 della sentenza impugnata, sul senso comune dei termini «uso improprio» al fine di ritenere che esso fosse conciliabile con la nozione di «uso adeguato». L’American ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il senso comune dei termini«uso improprio» copriva qualsiasi situazione, come il caso di specie, nella quale le promesse fatte al fine di ottenere un vantaggio giuridico, in particolare i diritti acquisiti, venivano infrante senza una giustificazione sufficiente. |
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97. |
A tal riguardo, occorre rilevare che dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale non ha basato le proprie conclusioni sul senso comune e su un’interpretazione letterale dei termini «uso improprio». È proprio in quanto il Tribunale ha concluso, al punto 107 della sentenza impugnata, che l’interpretazione letterale non era «concludente» che esso ha proceduto all’interpretazione contestuale degli impegni. |
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98. |
In secondo luogo, l’American sostiene che il Tribunale si è erroneamente fondato, ai punti 209 e 210 della sentenza impugnata, sul fatto che le disposizioni relative all’«uso improprio» comparivano nella sezione relativa alla «[c]oncessione dei diritti acquisiti sulle bande orarie» nel caso IAG/bmi, ritenendo che tali termini significassero «uso inadeguato». L’American rileva, a tal riguardo, che gli impegni nel presente caso non contengono detto titolo. Peraltro, a suo avviso, la sezione degli impegni nel caso IAG/bmi che doveva riguardare i «diritti acquisiti», riguarderebbe, in realtà, altri aspetti privi di pertinenza ai fini dell’interpretazione dei termini «uso adeguato». |
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99. |
Come illustrato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, gli impegni assunti nel caso IAG/bmi hanno costituito dei modelli per gli impegni nella presente causa. Peraltro, come risulta dai paragrafi 118 e 119 delle presenti conclusioni, se le parti avessero voluto discostarsi da tale modello o fornire un’interpretazione diversa da quella degli impegni nella causa citata, ciò avrebbe dovuto essere segnalato negli impegni. Ne consegue che il fatto che, da un lato, gli impegni del caso IAG/bmi contengano il titolo «Concessione dei diritti acquisiti sulle bande orarie» e, dall’altro, che la sezione «Concessione dei diritti acquisiti sulle bande orarie» contenga alcune disposizioni che non riguardano la concessione di tali diritti, non mette in discussione la considerazione di cui al punto 209 della sentenza impugnata, secondo la quale gli impegni del caso IAG/bmi costituiscono una base valida per l’interpretazione degli impegni nel presente procedimento ( 15 ). |
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100. |
In terzo luogo, l’American sostiene che la sentenza impugnata non ha analizzato in modo coerente e completo la considerazione secondo la quale la clausola 1.13 degli impegni finali relativa alla nozione di «uso improprio» fornisce il criterio per determinare l’«uso adeguato». L’American rileva peraltro diversi errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in tale ragionamento, in particolare ai punti da 236 a 240, 276 e 277 della sentenza impugnata. |
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101. |
A mio avviso, se è vero che la struttura della sentenza impugnata non è sempre molto chiara e talvolta ne rende difficile la lettura e la comprensione, ciò non toglie che una siffatta considerazione non indica che il Tribunale abbia commesso un errore nella valutazione secondo cui la nozione di «uso improprio» fornisce il criterio per determinare l’«uso adeguato». |
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102. |
In quarto luogo, l’American contesta al Tribunale di essere incorso, ai punti da 279 a 292 della sentenza impugnata, in un errore manifesto di interpretazione nel ritenere che l’«interpretazione contestuale» degli impegni debba essere effettuata alla luce del regolamento sulle bande orarie. Essa sostiene, anzitutto, che tale considerazione non è conciliabile con il tenore letterale del terzo comma del preambolo degli impegni finali, nella misura in cui detta disposizione non menziona tale regolamento tra i testi in forza dei quali gli impegni devono essere interpretati, laddove esso è citato invece in altre parti di detti impegni. Essa afferma poi che l’obiettivo del regolamento sulle bande orarie non corrisponde agli obiettivi delle misure correttive del regolamento sulle concentrazioni e a quelli delle misure correttive particolari adottate nella presente causa. |
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103. |
Osservo, in primo luogo, che il fatto che il regolamento sulle bande orarie sia specificamente menzionato negli impegni non lascia alcun dubbio in ordine alla circostanza che lo stesso costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel quadro dell’analisi contestuale da effettuare. Ricordo, inoltre, che il terzo comma del preambolo degli impegni finali che questi ultimi devono essere interpretati, tra l’altro, nel «quadro generale del diritto dell’Unione». Così, il Tribunale ha rilevato, al punto 124 della sentenza impugnata, che occorreva tener conto del regolamento sulle bande orarie, in quanto esso è parte del «quadro generale del diritto dell’Unione». |
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104. |
In secondo luogo, come illustrato ai paragrafi 80 e 88 delle presenti conclusioni, dal momento che il tasso di utilizzazione previsto da tale regolamento costituisce lo standard del settore, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la Delta avrebbe potuto aspettarsi di esercitare le proprie attività conformemente al quadro normativo di riferimento. Peraltro, dal momento che le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle bande orarie costituiscono il quadro normativo di riferimento nell’Unione, il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 283 della sentenza impugnata, che, se le condizioni per la concessione di diritti acquisiti si fossero discostate da tale contesto, ciò emergerebbe in modo chiaro dal testo degli impegni finali, il che non è il caso della fattispecie in esame. |
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105. |
In terzo e ultimo luogo, ritengo che, contrariamente a quanto sostiene l’American, il fatto che il regolamento sulle bande orarie persegua obiettivi diversi da quelli del regolamento sulle concentrazioni non escluda che esso sia preso in considerazione nell’ambito del controllo delle concentrazioni. Pertanto, come chiarito al punto 89 delle presenti conclusioni, l’applicazione della regola 80/20 non è unicamente motivata da considerazioni legate al traffico aereo, ma è altresì necessaria al fine di garantire le stesse condizioni di concorrenza tra la Delta e la sua principale concorrente sulla rotta LHR-PHL, ossia l’American. Ricordo, peraltro, che, nell’ambito della sua missione, la Commissione è tenuta ad esaminare tutti i fattori rilevanti concernenti la misura correttiva proposta facendo riferimento alla struttura e alle caratteristiche particolari del mercato nel quale insorgono riserve sotto il profilo della concorrenza ( 16 ). |
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106. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che la seconda parte del motivo unico debba essere respinta. |
C. Sulla terza parte del motivo unico
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107. |
Con la terza parte del motivo unico, l’American sostiene, in sostanza, che il Tribunale, nell’interpretazione del concetto di «uso adeguato», ha attribuito un’importanza sproporzionata e ingiustificata al contenuto del formulario MC. |
1. Sulla ricevibilità della terza parte
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108. |
A tal riguardo, rilevo che la Commissione eccepisce l’irricevibilità di tale argomento in quanto esso non è stato presentato in primo grado. |
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109. |
Ritengo, tuttavia, l’argomento dell’American ricevibile nella misura in cui esso contesta le considerazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo le quali le informazioni contenute nel formulario MC indicano che la formulazione «conforme all’offerta» è irrilevante ai fini dell’interpretazione della nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali. |
2. Analisi proposta
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110. |
L’American afferma, in primo luogo, che il formulario MC è un documento preparatorio e che, pertanto, l’analisi effettuata nella sentenza impugnata sarebbe incompatibile con la giurisprudenza dell’Unione, secondo la quale i «lavori preparatori» non sono considerati metodi di interpretazione in grado di modificare il tenore o lo scopo di una disposizione del diritto dell’Unione. |
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111. |
A tale riguardo, occorre osservare, anzitutto, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, che l’esistenza del formulario MC deriva direttamente dal regolamento sulle concentrazioni. Orbene, poiché i termini degli impegni finali devono, conformemente al terzo comma del loro preambolo, essere interpretati alla luce di detto regolamento, il Tribunale ha giustamente preso in considerazione il formulario MC nella sua analisi ( 17 ). |
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112. |
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto del formulario MC, l’articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione stabilisce che, quando presentano gli impegni, le imprese sono tenute a precisare in tale formulario le informazioni e i documenti da presentare. Peraltro, l’allegato IV di detto regolamento stabilisce che le informazioni di cui al formulario MC sono necessarie al fine di consentire alla Commissione di valutare se gli impegni proposti sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno, in modo che la concorrenza effettiva non venga significativamente ostacolata. In aggiunta, osservo che la comunicazione sulle misure correttive fa anch’essa riferimento al formulario MC al suo punto 7, affermando che spetta alle parti di una concentrazione, le quali sono le sole a disporre di tutte le informazioni pertinenti, fornire «tutte le informazioni disponibili necessarie» affinché la Commissione valuti la proposta di misure correttive. |
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113. |
Da quanto precede risulta che il formulario MC non rappresenta un documento meramente preparatorio, come sostiene la ricorrente, bensì un documento complementare agli impegni che, come ha affermato il Tribunale al punto 133 della sentenza impugnata, ha proprio lo scopo di aiutare la Commissione a valutare il contenuto, l’obiettivo, la fattibilità e l’efficacia delle misure correttive proposte e di descrivere come l’impresa stessa intende tali misure correttive. |
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114. |
Infine, occorre rilevare che, sebbene l’analisi del formulario MC occupi effettivamente un ruolo importante nella sentenza impugnata ( 18 ), l’argomento dell’American secondo cui il Tribunale ha attribuito un’importanza eccessiva a tale formulario deve essere respinto. Infatti, dalla sentenza impugnata emerge in modo abbastanza chiaro che l’analisi del formulario MC costituisce solo uno degli elementi che il Tribunale ha preso in considerazione, nell’ambito della sua analisi contestuale, per concludere che la nozione di «uso adeguato» poteva essere interpretata come assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali ( 19 ). |
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115. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nello stabilire che i termini degli impegni finali devono essere interpretati alla luce del formulario MC. |
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116. |
In secondo luogo, l’American afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente la clausola 1.9 degli impegni finali e, in particolare, per quanto concerne le conseguenze giuridiche da trarre dai termini «conforme all’offerta» alla luce del formulario MC. A suo avviso, siffatta formulazione non è solo una «variante linguistica» degli impegni, come si evince da altri modelli di impegni recentemente accettati dalla Commissione |
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117. |
Per le ragioni che seguono, ritengo che tale argomento sia anch’esso destinato all’insuccesso. |
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118. |
Occorre ricordare che la Commissione ha espressamente chiesto che gli impegni proposti dalle parti della fusione contengano diritti acquisiti del tipo di quelli presentati nel caso IAG/bmi, affinché l’operazione di concentrazione possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno. Su tale base, la sezione 3 del formulario MC presentato dalle parti della fusione alla Commissione indicava esplicitamente che gli impegni si basavano su quelli della decisione nel caso IAG/bmi e che i punti sui quali quali esse si discostavano da tali impegni sarebbero indicati nel formulario MC ( 20 ). Inoltre, le parti della fusione hanno chiarito che detti punti non includevano le «varianti linguistiche secondarie» o i chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari. Per quanto riguarda, più precisamente, le disposizioni relative ai diritti acquisiti, nel formulario MC non è stata individuata alcuna deviazione rispetto agli impegni accettati nel caso IAG/bmi. |
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119. |
Il Tribunale ha quindi giustamente riconosciuto, ai punti 143 e 144 della sentenza impugnata, che spettava all’American indicare nel formulario MC qualsiasi modifica sostanziale rispetto alla formulazione degli impegni nel caso IAG/bmi, i quali hanno funto da modelli nel presente caso. Orbene, dal momento che la nozione «conforme all’offerta» non era inclusa negli impegni del caso IAG/bmi e l’aggiunta di tali termini non è stata segnalata quale modifica rispetto agli impegni relativi a detto caso, il Tribunale non è incorso in errore nel considerare, al punto 139 della sentenza impugnata, che tale formulazione doveva essere considerata una «variante linguistica secondaria» degli impegni. |
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120. |
Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalle affermazioni dell’American secondo le quali l’origine della formulazione «conforme all’offerta» si trova in altri modelli di impegni e che l’impegno sulle bande orarie nel presente caso contiene numerose disposizioni derivanti dagli impegni del caso COMP/AT.39595 – A++ ( 21 ). Infatti, la Commissione ha chiesto espressamente di prendere quale unico modello negli impegni proposti per la concessione dei diritti acquisiti il caso IAG/bmi. Pertanto, le disposizioni degli altri impegni non sono pertinenti ai fini dell’interpretazione della nozione di «uso adeguato» e della concessione dei diritti acquisiti, tanto più che gli altri modelli degli impegni richiamati non riguardavano diritti acquisiti. |
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121. |
Vorrei precisare, a tal proposito, che, se nell’ambito del suo compito consistente nel dimostrare che un’operazione di concentrazione è idonea ad ostacolare in modo significativo la concorrenza, la Commissione è tenuta a verificare le informazioni fornite dalle parti di una concentrazione, non si può tuttavia esigere che essa sia tenuta ad anticipare ogni possibile interpretazione degli impegni proposti da tali parti, in particolare qualora tale interpretazione si discosti non solo dal quadro di analisi che le parti stesse avevano accettato, nonché dagli standard del settore di riferimento nel mercato interessato, ma nemmeno risulti in modo chiaro dal testo degli impegni. Ritengo infatti che, qualora le parti della fusione intendessero dare un’interpretazione diversa da quella accolta per gli impegni nel caso IAG/bmi, utilizzando «l’offerta» come punto di riferimento per la concessione dei diritti acquisiti, ciò dovrebbe risultare chiaramente nel formulario MC, o quantomeno essere ivi menzionato, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 138, 149, da 151 a 158 e 199 della sentenza impugnata. |
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122. |
In terzo luogo, l’American sostiene che l’interpretazione data dal Tribunale della clausola 1.9 degli impegni finali è errata. A questo proposito, essa osserva che, qualora la formulazione «conforme all’offerta» e la clausola 1.9 letta in combinato disposto con la clausola 1.10 siano correttamente interpretate, dalle disposizioni degli impegni risulta che l’offerta da parte di un entrante deve essere considerata il punto di partenza ai fini dell’analisi dell’«uso adeguato» e della decisione di concedere o meno diritti acquisiti. |
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123. |
Per le ragioni già analizzate ai paragrafi da 64 a 73 delle presenti conclusioni, ritengo che tale argomento non possa essere accolto. |
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124. |
Inoltre, il fatto che la formulazione «conforme all’offerta» fosse già presente nella proposta iniziale degli impegni presentati dalle parti della fusione, che non prevedeva diritti acquisiti, dimostra che tale clausola aveva uno scopo diverso da quello volto a stabilire le condizioni per la concessione dei diritti acquisiti ( 22 ). |
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125. |
In tali circostanze, ritengo che la terza parte del motivo unico debba essere respinta, così come l’impugnazione nella sua interezza. |
D. Sulle spese
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126. |
Nell’ambito del presente procedimento dinanzi alla Corte, la Delta ha chiesto che l’American sia condannata alle spese del presente procedimento, oltre che a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
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127. |
Per le ragioni che seguono, ritengo che siffatta domanda non possa essere accolta. |
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128. |
Occorre precisare che, poiché in primo grado la Delta non ha formulato conclusioni relative alle spese, nella sentenza impugnata il Tribunale l’ha condannata a sopportare le proprie spese ai sensi degli articoli 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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129. |
Occorre altresì ricordare che, quando un’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Peraltro, l’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile mutatis mutandis al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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130. |
Tuttavia, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che la Corte può condannare una parte a sopportare le spese sostenute da un’altra parte nel procedimento dinanzi al Tribunale solo qualora quest’ultima abbia formulato siffatta domanda dinanzi allo stesso ( 23 ). In caso contrario, laddove la domanda di condanna alle spese concernente il procedimento dinanzi al Tribunale sia stata presentata solo nella fase del procedimento dinanzi alla Corte, tale domanda deve essere respinta, non rilevando che l’impugnazione non sia accolta, come nel caso di specie. |
V. Conclusione
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131. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
( 3 ) In prosieguo: il formulario MC. V. allegato IV del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 133, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 172, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).
( 5 ) In prosieguo: il «regolamento sulle bande orarie».
( 6 ) V. considerando 30 del regolamento sulle concentrazioni e punti 5 e 9 della comunicazione concernente le misure correttive.
( 7 ) V. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione (T-162/10, EU:T:2015:283, punto 297 e giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) V. punto 180 della decisione di autorizzazione.
( 9 ) V. clausola 1.9 degli impegni finali e punto 160 della decisione di autorizzazione.
( 10 ) V. paragrafi 88 e 89 delle presenti conclusioni.
( 11 ) V. paragrafi da 262 a 270 della sentenza impugnata.
( 12 ) V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni.
( 13 ) V. punto 13 della comunicazione concernente le misure correttive.
( 14 ) V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni.
( 15 ) Peraltro, come rilevato dalla Commissione, i considerando 644 e 645 della decisione nel caso IAG/bmi costituiscono argomenti a favore di un legame tra la concessione di diritti acquisiti e la nozione di uso improprio nella misura in cui il sottotitolo «1.1.3 Diritti acquisiti» riguarda al contempo i diritti acquisiti e l’uso improprio, stabilendo in tal modo un legame tra le due nozioni.
( 16 ) V. punto 12 della comunicazione concernente le misure correttive.
( 17 ) V. paragrafi 17 e 54 delle presenti conclusioni.
( 18 ) V. punti da 126 a 200 della sentenza impugnata.
( 19 ) V. punto 292 della sentenza impugnata.
( 20 ) V. paragrafi da 9 a 11 delle presenti conclusioni.
( 21 ) Caso che ha condotto alla decisione C(2013) 2836 della Commissione, del 23 maggio 2013 (GU 2013, C 201, pag. 8).
( 22 ) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Parlamento/Ripa di Meana e a. (C‑470/00 P, EU:C:2004:241, punti da 83 a 90).