CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 3 febbraio 2022 ( 1 )

Cause riunite C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P

SGL Carbon SE (C‑65/21 P)

Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (C‑73/21 P)

Deza a.s. (C‑74/21 P)

Bilbaína de Alquitranes SA (C‑75/21 P)

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele – Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Dovere di diligenza»

I. Introduzione

1.

Il dovere di diligenza dell’amministrazione dell’Unione europea, inteso come l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti nell’esercizio delle sue competenze, costituisce una norma giuridica preordinata ad attribuire diritti ai singoli la cui violazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione? È questa la questione di principio che la Corte dovrà affrontare nell’ambito dell’esame del motivo sollevato dalle ricorrenti a fondamento dei ricorsi da loro proposti avverso quattro sentenze del Tribunale dell’Unione europea ( 2 ).

2.

Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi per risarcimento danni di alcuni produttori di pece, catrame di carbone, alta temperatura (in prosieguo: il «PCCAT») ( 3 ) che asseriscono di aver subito un danno a causa dell’errata classificazione di detta sostanza come pericolosa per l’ambiente acquatico. Posto che tale classificazione è derivata da un manifesto errore di valutazione della Commissione europea, riconosciuto nelle precedenti sentenze del Tribunale ( 4 ) e della Corte ( 5 ), l’illegittimità dell’atto che ha cagionato il danno lamentato non è contestata. Tuttavia, l’illegittimità di un atto non è sufficiente, da sola, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Si vedrà come, tra le condizioni che devono essere soddisfatte a tal fine, rientri, segnatamente, quella secondo cui il danno deve essere il risultato della violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Nel caso di specie si pone quindi la questione se l’obbligo incombente all’amministrazione dell’Unione di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti nell’esercizio delle sue competenze integri una norma siffatta.

II. Contesto normativo

3.

L’articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( 6 ) così dispone:

«Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato».

4.

L’allegato I del regolamento n. 1272/2008 presenta i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo. Il suo punto 4.1.3.5.5 contiene le disposizioni che descrivono un metodo di classificazione, il «metodo della somma».

III. Fatti anteriori ai ricorsi per risarcimento danni

5.

I fatti sono illustrati in dettaglio nelle sentenze impugnate, cui si rinvia per maggiori informazioni ( 7 ). Ai fini dei presenti procedimenti mi limiterò a ricordare quanto segue.

6.

Con la sentenza Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione ( 8 ), il Tribunale ha annullato il regolamento (UE) n. 944/2013 ( 9 ) nella parte in cui classificava il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).

7.

Ai punti da 30 a 34 di detta sentenza, il Tribunale ha osservato quanto segue:

«30. Nella fattispecie occorre constatare che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto, classificando il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sulla base dei suoi componenti, essa è venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti per tenere in debito conto la proporzione in cui erano presenti sedici componenti [idrocarburi aromatici policiclici; in prosieguo: “IPA”] nel PCCAT e i loro effetti chimici.

31. Infatti, secondo il punto 7.6 del documento di base, ai fini della classificazione del PCCAT sulla base dei propri componenti, si ipotizzava che tutti gli IPA presenti nel PCCAT si sciogliessero nella fase liquida e fossero quindi a disposizione degli organismi acquatici. Viene altresì menzionato che ciò comporta probabilmente una sopravvalutazione della tossicità del PCCAT e che, poiché la composizione del [Water-Accommodated Fraction (frazione adeguata all’acqua)] era incerta, tale stima della tossicità poteva essere considerata lo scenario più sfavorevole.

32. Tuttavia, né la Commissione né l’[Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)] sono state in grado di dimostrare dinanzi al Tribunale che, basando la classificazione del PCCAT come sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sul presupposto che tutti gli IPA presenti in tale sostanza si scioglievano nella fase liquida ed erano quindi a disposizione degli organismi acquatici, la Commissione abbia tenuto in considerazione il fatto che, ai sensi del punto 1.3 del documento di base intitolato “Physiochemical properties” (Proprietà fisico-chimiche), i componenti del PCCAT erano stati rilasciati da quest’ultima solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile.

33. Infatti, in primo luogo, né il parere del [comitato di valutazione dei rischi; in prosieguo: il “CVR”] sul PCCAT né il documento di base contengono un’argomentazione che dimostrerebbe che, ipotizzando che tutti gli IPA presenti in detta sostanza si sciolgono nella fase liquida e sono a disposizione degli organismi acquatici, sia stata presa in considerazione la bassa solubilità in acqua del PCCAT. Inoltre, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la Commissione e l’ECHA sono state in grado di dimostrare solamente che la solubilità in acqua dei 16 componenti IPA, considerati singolarmente, era stata presa in considerazione durante il procedimento di classificazione del PCCAT. Ancora, in risposta ad una domanda posta dal Tribunale in udienza, la Commissione e l’ECHA hanno indicato solamente che si era ipotizzato che tutti gli IPA nel PCCAT si sciogliessero in acqua dato che l’esame della tossicità acquatica di tale sostanza era stato condotto sulla base dei suoi componenti. Tale argomentazione non dimostra, tuttavia, che la bassa solubilità di tale sostanza sia stata presa in considerazione.

34. In secondo luogo, va rilevato che, secondo il punto 1.3 del documento di base, il più alto tasso di solubilità in acqua del PCCAT in relazione ad un carico era al massimo pari a 0,0014%. Data la bassa solubilità in acqua del PCCAT, la Commissione non ha in alcun modo dimostrato di poter basare la classificazione in questione di tale sostanza sull’ipotesi che tutti gli IPA presenti nel PCCAT si sciogliessero nella fase liquida e fossero quindi a disposizione degli organismi acquatici. Infatti, emerge dalla tabella 7.6.2 del documento di base che i sedici componenti IPA della PCCAT sono presenti in tale sostanza in misura del 9,2%. Ipotizzando che tutti tali IPA si sciolgano nell’acqua, la Commissione ha pertanto, in sostanza, basato la classificazione in questione sul presupposto che il 9,2% del PCCAT sia solubile in acqua. Tuttavia, come emerge dal punto 1.3 del documento di base, siffatto valore non è realistico, dato che il tasso massimo è pari allo 0,0014%».

8.

La Commissione ha impugnato tale sentenza.

9.

La Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione con sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. ( 10 ).

10.

Ai punti 39 e da 46 a 55 di detta sentenza, la Corte ha osservato, segnatamente, quanto segue:

«39. Sebbene il punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 non contempli il ricorso ad altri criteri oltre a quelli espressamente considerati da tale disposizione, occorre tuttavia constatare che nessuna disposizione vieta esplicitamente di prendere in considerazione altri elementi che possono essere pertinenti ai fini della classificazione di una sostanza UVCB.

(...)

46. L’applicazione rigorosa e automatica del metodo della somma in tutte le circostanze può condurre al risultato di sottovalutare la tossicità per l’ambiente acquatico di una sostanza UVCB di cui siano noti pochi componenti. Un risultato siffatto non può essere considerato compatibile con la finalità di tutela dell’ambiente e della salute perseguita dal regolamento n. 1272/2008.

47. Occorre quindi ritenere che, quando applica il metodo della somma per determinare se una sostanza UVCB sia riconducibile alle categorie di tossicità acuta e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico, la Commissione non è tenuta a limitare la sua valutazione ai soli elementi espressamente contemplati al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, ad esclusione di qualsiasi altro. In virtù del suo obbligo di diligenza, la Commissione deve esaminare, in modo accurato e imparziale, altri elementi che, per quanto non esplicitamente considerati dalle citate disposizioni, risultano ciò nondimeno rilevanti.

(...)

50. Il profilo della motivazione della sentenza impugnata che figura al punto 28 di quest’ultima, secondo cui “per considerare che una sostanza rientra nelle categorie di tossicità acuta o cronica, deve essere tale sostanza, e non [già] unicamente i suoi componenti, che soddisfa i criteri di classificazione”, non è contestato.

51. Il metodo di classificazione di cui al punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 poggia sull’ipotesi secondo cui i componenti presi in considerazione sono al 100% solubili. In base a questa ipotesi, tale metodo della somma implica che esista un livello di concentrazione dei componenti al di sotto del quale la soglia del 25% non può essere raggiunta e consiste quindi nel calcolare la somma delle concentrazioni dei componenti riconducibili alle categorie di tossicità acuta o cronica, ponderate, ciascuna, del fattore M corrispondente al loro profilo di tossicità.

52. Tuttavia, questo metodo è connotato dalla caratteristica che esso perde di affidabilità in situazioni in cui la somma ponderata dei componenti ecceda il livello di concentrazione corrispondente alla soglia del 25% in una proporzione inferiore al rapporto tra il tasso di solubilità osservato al livello della sostanza considerata presa nel suo insieme e il tasso di solubilità ipotetica del 100%. In situazioni del genere, infatti, risulta allora possibile che il metodo della somma sfoci, in casi particolari, in un risultato superiore o inferiore al livello corrispondente alla soglia regolamentare del 25%, a seconda che sia preso in considerazione il tasso di solubilità ipotetica dei componenti o quello della sostanza considerata nel suo insieme.

53. È pacifico che dalla tabella 7.6.2 dell’allegato I del rapporto accluso al parere del CVR emerge che, da un lato, il metodo della somma approda al risultato di 14521% e che, dall’altro, tale risultato risulta 581 volte superiore al livello minimo richiesto affinché la soglia del 25%, previa ponderazione mediante i fattori M, sia conseguita. Non è in discussione neppure come dal punto 1.3. del medesimo documento, intitolato “Proprietà fisico-chimiche”, risulti che il tasso massimo di solubilità nell’acqua del PCCAT sia pari allo 0,0014%, ossia circa 71000 volte meno del tasso di solubilità ipotetica del 100% utilizzato per i componenti presi in considerazione.

54. Quindi il Tribunale non è incorso in alcuno snaturamento né ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti laddove, al punto 34 della sentenza impugnata, ha statuito che “partendo dall’ipotesi che tutti tali [componenti] si dissolvano nell’acqua, la Commissione ha pertanto sostanzialmente fondato la classificazione in causa sull’ipotesi che il 9,2% del PCCAT potesse dissolversi nell’acqua. Tuttavia, come emerge dal punto 1.3. del documento di base [accluso al parere del CVR], tale valore non è realistico, dato che il tasso massimo è pari allo 0,0014%”.

55. Posto che il Tribunale aveva dichiarato, al punto 32 di tale sentenza, che “né la Commissione né l’ECHA [erano] state in grado di stabilire (…) che (…) la Commissione [avesse] preso in considerazione il fatto che, secondo il punto 1.3., rubricato ’Proprietà fisico-chimiche’ del documento di base [accluso al parere del CVR], i componenti del PCCAT potevano essere rilasciati dal PCCAT solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile”, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove ha statuito, al punto 30 di detta sentenza, che “la Commissione [aveva] commesso un manifesto errore di valutazione in quanto, classificando il PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sulla base dei suoi componenti, essa [era] venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti per tenere in debito conto la proporzione in cui erano presenti sedici componenti (…) nel PCCAT e i loro effetti chimici”».

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

11.

Con sei atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2018, le ricorrenti e altre due società hanno proposto ricorsi diretti a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’illegittima classificazione del PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).

12.

Con sei sentenze pronunciate il 16 dicembre 2020, tra le quali figurano le sentenze impugnate ( 11 ), il Tribunale ha respinto i suddetti ricorsi.

13.

Ai punti 70, 71, 96, 98 e 114 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato quanto segue:

«70. In ogni caso, la risposta alla questione se, nel caso di specie, la violazione della norma del metodo della somma su cui si basa la classificazione illegittima del PCCAT possa o meno essere invocata a sostegno della presente domanda di risarcimento, sotto il profilo dell’imposizione o dell’aggravamento di obblighi che incidono sulla situazione giuridica della ricorrente, sarebbe decisiva per la soluzione della presente controversia solo nel caso in cui tale violazione fosse sufficientemente qualificata ai sensi della citata giurisprudenza, cosa che occorrerà esaminare nel prosieguo [ ( 12 )].

71. Per quanto riguarda la violazione del dovere di diligenza inerente al principio di buona amministrazione, quale sollevata dalla ricorrente nella sua replica, è giocoforza constatare che, formalmente, nel ricorso, la ricorrente non aveva dedotto in modo specifico e autonomo la violazione di detto dovere di diligenza a sostegno della sua domanda di risarcimento. Non risulta neppure che tale affermazione possa essere considerata come un ampliamento di un argomento già contenuto nel ricorso. In tali circostanze la domanda di risarcimento deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui si fonda sulla violazione del dovere di diligenza, conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni sulle risposte a un quesito scritto posto alla ricorrente al riguardo [ ( 13 )].

(...)

96. Per quanto riguarda, in primo luogo, il criterio relativo al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, ossia il punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, occorre rilevare che, secondo la formulazione di tale punto, il metodo della somma si presenta come un calcolo quasi meccanico, in forza del quale la Commissione verifica se la somma delle concentrazioni (in percentuale) dei componenti altamente tossici della miscela moltiplicate per i loro fattori M corrispondenti sia pari o superiore al 25%. In caso affermativo la miscela, nella specie il PCCAT, “è classificata” nelle categorie di tossicità acuta o cronica 1 (...). [I]l punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I di detto regolamento non contempla esplicitamente il ricorso ad altri criteri oltre a quelli espressamente previsti in tale disposizione [ ( 14 )].

(...)

98. Pertanto, non si può ritenere che il punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 abbia costituito, alla data di adozione del regolamento n. 944/2013, una regola del tutto chiara quanto all’esistenza del margine discrezionale di cui disponeva la Commissione nell’applicazione del metodo della somma. La sua formulazione non suggerisce l’esistenza di un siffatto potere discrezionale e soprattutto non indica che la solubilità di una miscela è un fattore da prendere in considerazione. A tal riguardo, occorre constatare che il Tribunale e, più in particolare, la Corte hanno riconosciuto l’esistenza di un margine di discrezionalità, che avrebbe dovuto indurre la Commissione a prendere in considerazione elementi diversi da quelli espressamente menzionati al punto 4.1.3.5.5, fondandosi su considerazioni che non derivano direttamente, né esplicitamente, dal tenore letterale di detto punto stesso. Più in particolare, la Corte è ricorsa a considerazioni legate al contesto regolamentare più generale, ossia, segnatamente, il fatto che il metodo della somma non è scevro da limiti metodologici (...). Tali difficoltà interpretative che complicano l’applicazione del metodo della somma e sono peraltro rivelate in detta sentenza ostano a che il comportamento della Commissione possa essere qualificato come manifestamente e gravemente contrario alla norma giuridica violata (...) [ ( 15 )].

(...)

114. Alla luce di quanto precede, l’errore commesso dalla Commissione si presenta quindi come scusabile. Data la mancanza di chiarezza e le difficoltà di interpretazione delle disposizioni pertinenti contenute nell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 quanto alla presa in considerazione di fattori diversi da quelli espressamente previsti in sede di applicazione del metodo della somma, il comportamento della Commissione non è distante da quello che ci si potrebbe ragionevolmente attendere da un’amministrazione normalmente prudente e diligente in una situazione analoga, vale a dire una situazione caratterizzata da una complessità scientifica connessa alla classificazione di una sostanza di composizione sconosciuta come il PCCAT con l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente. Un siffatto comportamento non equivale ad una violazione grave e manifesta dei limiti posti al potere discrezionale della Commissione. Pertanto, l’errore commesso non costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica, cosicché la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, comunque, non sorge nel caso di specie. Tale constatazione vale sia per la violazione del metodo della somma sia, ad abundantiam e per i motivi sopra esposti, per l’asserita violazione del dovere di diligenza [ ( 16 )]».

V. Procedimento dinanzi alla Corte

14.

Con le impugnazioni, presentate in termini identici e registrate con i numeri di causa C‑65/21 P, C‑73/21 P, C‑74/21 P e C‑75/21 P, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare le sentenze impugnate;

rinviare le cause al Tribunale per il riesame;

riservare le spese del presente procedimento affinché il Tribunale si pronunci su tale punto dopo aver provveduto a un nuovo esame della causa.

15.

La Commissione, sostenuta dall’ECHA, chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni;

condannare le ricorrenti alle spese.

16.

Il Regno di Spagna, intervenuto a sostegno della Commissione, chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni;

condannare le ricorrenti alle spese.

17.

Le cause sono state riunite ai fini della sentenza. Non si è svolta alcuna udienza.

VI. Analisi

A.   Sulla portata delle impugnazioni e delle presenti conclusioni

18.

Le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso le sentenze impugnate con cui il Tribunale ha respinto i loro ricorsi per risarcimento danni. Nelle suddette sentenze il Tribunale ha riconosciuto, fondandosi sulle sentenze Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione ( 17 ) e Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. ( 18 ) (in prosieguo: le «sentenze di annullamento»), che l’atto che avrebbe cagionato il danno alle ricorrenti era illegittimo a causa di un manifesto errore di valutazione della Commissione. Esso ha tuttavia stabilito che detto errore era scusabile e che, pertanto, non integrava una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica, cosicché la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non era sorta nel caso di specie ( 19 ).

19.

Le impugnazioni delle ricorrenti si fondano su sei motivi concernenti, il primo, l’errore commesso dal Tribunale che ha respinto il loro argomento fondato sul dovere di diligenza; il secondo, l’errore di diritto del Tribunale che ha ritenuto che non sussistesse alcun precedente chiaro; il terzo, l’erronea conclusione secondo cui il quadro giuridico era complesso; il quarto, l’applicazione errata del criterio di prudenza e di diligenza; il quinto, la carenza di motivazione delle sentenze impugnate, e, infine, il sesto, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che l’approccio adottato dalla Commissione potesse essere scusato sulla base del principio di precauzione.

20.

In ottemperanza alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima parte del quarto motivo delle impugnazioni. Orbene, la prima parte del quarto motivo sembra sovrapporsi al primo motivo delle impugnazioni nella misura in cui entrambi concernono la questione della diligenza della Commissione. Occorre quindi analizzare, in via preliminare, il rapporto tra detto motivo e il primo motivo delle impugnazioni al fine di tener conto di tutti gli aspetti problematici comuni ai due motivi delle impugnazioni.

B.   Argomenti delle parti

1. Primo motivo delle impugnazioni

21.

Con il primo motivo delle impugnazioni, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente respinto ( 20 ) in quanto irricevibile l’argomento da loro dedotto vertente su una violazione del dovere di diligenza. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che detto argomento, sollevato nelle repliche, doveva essere distinto da quello, presentato negli atti introduttivi, concernente un manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione per aver omesso di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti ai fini della classificazione del PCCAT. Le ricorrenti si richiamano, a questo proposito, alla sentenza Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. ( 21 ), in cui la Corte ha stabilito che, quando un’istituzione omette di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti, essa viola automaticamente il suo obbligo di diligenza. Di conseguenza, a loro avviso, l’argomento concernente l’esistenza di una violazione del dovere di diligenza non doveva essere addotto separatamente e in maniera indipendente, come se si trattasse di un argomento autonomo ( 22 ).

22.

La Commissione, sostenuta dall’ECHA, ritiene che l’argomento concernente la violazione del dovere di diligenza sia inconferente, posto che il Tribunale ha respinto i ricorsi sulla base dell’accertamento secondo cui l’errore commesso non integra una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica.

23.

Il governo spagnolo osserva che la violazione del dovere di diligenza avrebbe dovuto essere dedotta dalle ricorrenti in maniera specifica e autonoma all’interno degli atti introduttivi. In caso contrario, la condizione che impone di specificare la norma di diritto violata sarebbe implicitamente soddisfatta in tutte le domande di risarcimento, posto che il dovere di diligenza è inerente al principio di buona amministrazione e si applica in maniera generale all’azione delle istituzioni.

2. Prima parte del quarto motivo delle impugnazioni

24.

Nell’ambito del quarto motivo delle impugnazioni, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse agito come un’amministrazione normalmente prudente e diligente e che il suo errore nella classificazione del PCCAT fosse quindi scusabile. Con la prima parte di detto motivo, esse contestano al Tribunale di non aver compiuto la sua analisi tenendo conto delle domande da esse formulate. Al fine di verificare se la solubilità fosse espressamente citata come uno degli elementi pertinenti nel regolamento n. 1272/2008, il Tribunale avrebbe dovuto verificare il rispetto, da parte della Commissione, del principio di diritto consolidato che impone che siano presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti.

25.

La Commissione, sostenuta dall’ECHA, ritiene che il quarto motivo debba essere respinto in quanto inconferente e destituito di fondamento. Tuttavia, nel controricorso, essa presenta argomenti vertenti sulla seconda parte di detto motivo, che non è oggetto delle presenti conclusioni.

26.

Il governo spagnolo ritiene che l’errore eccepito nel quarto motivo di impugnazione non possa essere accolto. Osserva che il principio di diligenza impone di valutare se, nel quadro dell’azione amministrativa di cui trattasi, sia stato tenuto un livello minimo accettabile di diligenza e se tale livello fosse ragionevole rispetto alle circostanze del caso di specie, proporzionato alla luce dell’importanza della causa e conforme a quello abitualmente applicato dall’organo amministrativo in cause analoghe.

3. Rapporto tra la prima parte del quarto motivo e il primo motivo delle impugnazioni

27.

Dalle considerazioni che precedono emerge che il dovere di diligenza gravante sulla Commissione è eccepito nei due suddetti motivi in contesti diversi. Mentre nel primo motivo detto dovere è espressamente qualificato quale norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, nell’ambito del quarto motivo esso è piuttosto trattato come criterio di valutazione della gravità della violazione di una norma giuridica.

28.

Tuttavia, a prescindere dalle formulazioni esatte e dai contesti, occorre, a mio avviso, considerare che, nei due casi, si parla della violazione da parte della Commissione del medesimo obbligo di diligenza, inteso come l’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie su cui si fonda la sua valutazione. Nel quadro del primo motivo delle impugnazioni, le ricorrenti spiegano, infatti, che il dovere di diligenza dedotto nelle loro repliche avrebbe dovuto essere inteso come l’equivalente dell’obbligo a carico dell’amministrazione di prendere in considerazione, nell’esercizio delle sue competenze, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. La violazione di detto obbligo è all’origine della censura oggetto della prima parte del quarto motivo delle impugnazioni.

29.

Si tratta di stabilire se detto obbligo costituisca una norma che conferisce diritti ai singoli, la cui violazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

C.   Sulla qualificazione del dovere di diligenza

1. La condizione per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione concernente la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli

a) Duplice componente di tale condizione

30.

Dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di varie condizioni, ossia, quanto alla prima, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (in prosieguo: la «prima condizione»), quanto alla seconda, l’effettività del danno e, quanto alla terza, l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi ( 23 ).

31.

Il carattere cumulativo di dette condizioni significa che, ove una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non può sorgere ( 24 ). Per questa ragione, nel caso di specie, il Tribunale, avendo stabilito che l’errore commesso dalla Commissione nella classificazione del PCCAT non integrava una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica, ha stabilito che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non era sorta e non ha, pertanto, analizzato le altre condizioni di detta responsabilità.

32.

Sia le impugnazioni che le presenti conclusioni riguardano la prima condizione.

33.

Tale condizione si compone di due parti distinte concernenti, la prima, la natura della norma la cui violazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione («norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli») e, la seconda, la gravità della violazione della norma violata («violazione sufficientemente qualificata»). Queste due parti rappresentano due sotto-condizioni cumulative della prima condizione, cosicché la prima condizione non è soddisfatta se non è soddisfatta una di esse.

b) Nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»

34.

Componente centrale della prima condizione, la nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» è stata ripresa dalla Corte dalla sua giurisprudenza relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione ( 25 ). Avendola sostituita alla nozione utilizzata in precedenza, vale a dire quella di «norma giuridica superiore che tutela i singoli», la Corte ha sancito il principio del parallelismo tra, da una parte, la responsabilità dell’Unione e, dall’altra, la responsabilità dello Stato per i danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto dell’Unione ( 26 ).

35.

Più in particolare, nella sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione ( 27 ), la Corte, richiamandosi alla sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame ( 28 ), ha sottolineato che i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità dello Stato per i danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non devono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità dell’Unione in circostanze analoghe ( 29 ).

36.

Dalla giurisprudenza consolidata della Corte emerge così che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non può sorgere a seguito di qualsiasi violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione, bensì unicamente in presenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli ( 30 ).

37.

Come spiega la Corte, tale restrizione ha lo scopo, fatte salve le norme applicabili alla valutazione della legittimità di un atto dell’Unione, di limitare il sorgere di tale responsabilità alle sole situazioni in cui il comportamento illecito delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione abbia causato un danno a un singolo ledendo i suoi interessi specificamente protetti dal diritto dell’Unione ( 31 ).

38.

Nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» è nondimeno interpretata in maniera estensiva ( 32 ). Sono stati qualificati in tal senso i principi che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali della persona, come i principi della parità di trattamento tra le imprese, di irretroattività delle decisioni, di proporzionalità, di rispetto del legittimo affidamento e del rispetto della vita privata e familiare ( 33 ). Solo le norme di carattere prettamente processuale o concernenti la ripartizione delle competenze non sono state considerate come dirette a tutelare i singoli ( 34 ).

c) Nozione di «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica»

39.

Nella sua giurisprudenza riguardante la seconda parte della prima condizione, la Corte ha precisato che una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale ( 35 ). A tale riguardo, gli elementi da prendere in considerazione sono, segnatamente, la complessità delle situazioni da disciplinare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonché l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’istituzione dell’Unione ( 36 ). Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, qualora un’istituzione o un organo dell’Unione sia dotato di un potere discrezionale, solo una violazione manifesta e grave, da parte dell’istituzione o dell’organo interessati, dei limiti imposti a tale potere è tale da costituire una siffatta violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione ( 37 ).

40.

In ogni caso, in termini generali, soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ( 38 ).

2. Sulla natura delle norme tratte dal principio di buona amministrazione

41.

I ricorsi per risarcimento danni delle ricorrenti e le loro impugnazioni riguardano l’obbligo per l’amministrazione di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti nell’esercizio delle sue competenze, posto che tale obbligo è «automaticamente» collegato, secondo le ricorrenti, all’obbligo di diligenza, inerente al principio di buona amministrazione.

42.

Detto principio (o diritto) è sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Ove, nello stabilire se una norma vada considerata come preordinata a conferire diritti ai singoli, dovesse essere dirimente il fatto che essa è funzionale alla tutela di interessi dei singoli specificamente tutelati dal diritto dell’Unione, la consacrazione di detta norma come diritto fondamentale all’interno della Carta metterebbe fine ad ogni discussione sulla sua natura. Orbene, così non è ( 39 ).

43.

Oltre alla classica questione della classificazione di una disposizione della Carta come diretta a «sancire un diritto o un principio», dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che la violazione di determinati diritti, come quello derivante dall’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni, menzionato espressamente nell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, non è sempre tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ( 40 ). La Corte stessa non sembra pertanto considerare detta consacrazione da parte della Carta come determinante nel classificare il diritto ad una buona amministrazione come norma preordinata a conferire diritti ai singoli. Infatti, non ogni obbligo a carico dell’amministrazione può comportare automaticamente il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai singoli.

44.

A tal proposito, secondo il Tribunale, il diritto ad una buona amministrazione non conferisce, esso stesso, diritti ai singoli, salvo quando rappresenta l’espressione di diritti specifici, come il diritto a che le questioni che li riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole, il diritto di essere ascoltati, il diritto di accedere al fascicolo e il diritto alla motivazione delle decisioni ( 41 ).

45.

Tra i suddetti diritti specifici può figurare il diritto corrispondente al dovere di diligenza dell’amministrazione, inteso come l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, sancito dalla Corte, segnatamente, nella sentenza Technische Universität München ( 42 ). Tuttavia, in tale sentenza, la Corte non ha dichiarato che la violazione di detto obbligo può comportare il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

46.

A tal proposito, nella sentenza Masdar (UK)/Commissione ( 43 ), la Corte ha stabilito che è possibile che in capo all’amministrazione dell’Unione sorga una responsabilità extracontrattuale per comportamento illecito laddove essa non abbia agito con tutta la diligenza richiesta, cagionando, in tal modo, un danno ( 44 ). La Corte ha dichiarato che detto obbligo di diligenza è insito nel principio di buona amministrazione, si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico ( 45 ) e implica che l’amministrazione dell’Unione debba agire con accuratezza e prudenza ( 46 ).

47.

Tuttavia, le considerazioni svolte dalla Corte nella suddetta sentenza riguardavano azioni che la Commissione aveva avviato in un contesto specifico. La domanda di risarcimento era formulata nel quadro dei rapporti contrattuali tra, da una parte, la Commissione e il suo contraente e, dall’altra, detto contraente e la ricorrente quale subappaltatore di detto contraente. Tale domanda era fondata, segnatamente, sull’affermazione secondo cui la Commissione, nell’esercitare il proprio potere di sospendere il pagamento di un contratto nei casi di irregolarità commesse dal contraente, avrebbe dovuto dar prova di diligenza per fare in modo di non cagionare alcun danno al subappaltatore. Oltre al fatto che la Corte non ha condiviso la posizione della ricorrente quanto al contenuto dell’obbligo di diligenza nel caso di specie, occorre sottolineare che, in detta sentenza, la Corte non ha qualificato tale obbligo come «norma di diritto preordinata a conferire diritti ai singoli».

48.

Una siffatta qualificazione sembra essere ammessa di frequente nella giurisprudenza del Tribunale ( 47 ). Benché, in talune sentenze, sia difficile stabilire se il dovere di diligenza sia percepito come la norma giuridica violata o come il criterio di valutazione della gravità della violazione di un’altra norma ( 48 ), ciò non toglie che, in altre sentenze, detto giudice ha espressamente riconosciuto che il dovere di diligenza, o persino il principio di buona amministrazione, doveva essere qualificato come «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» ( 49 ).

49.

È tuttavia difficile parlare di una qualificazione chiara e univoca di tale obbligo. Il Tribunale stesso ammette che il dovere di diligenza può essere preso in considerazione non come norma che conferisce diritti ai singoli, ma come uno dei criteri per considerare che l’irregolarità o l’errore commessi da un’istituzione costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, servendo così a «qualificare» la violazione di un altro principio o di un’altra regola del diritto dell’Unione ( 50 ).

50.

In ogni caso, la qualificazione del dovere di diligenza come «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» è lungi dall’essere evidente. L’approccio troppo elastico di tale qualificazione è stato esplicitamente criticato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa Mediatore/Staelen ( 51 ). Quest’ultimo ha manifestato i propri dubbi quanto alla risposta da dare alla questione se la violazione del diritto ad una buona amministrazione fondi un’azione di risarcimento del danno ( 52 ) e ha ritenuto che «per stabilire se, in un caso determinato, l’inosservanza di tale principio [di diligenza] comporti la violazione di un diritto riconosciuto ad un singolo, occorra esaminare le circostanze» ( 53 ).

51.

Mi associo a tale conclusione.

52.

Da un lato, ricordo ( 54 ) che la prima parte della prima condizione mira a limitare il sorgere di tale responsabilità alle sole situazioni in cui il comportamento illecito delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione abbia causato un danno a un singolo ledendo i suoi interessi specificamente protetti dal diritto dell’Unione. Non vedo per quale ragione tra detti interessi specifici non possa figurare quello dei singoli a che le questioni che li riguardano siano trattate da un’amministrazione tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Si tratta del diritto dei singoli a che la propria situazione non sia determinata dall’amministrazione in maniera arbitraria e astratta.

53.

Dall’altro lato, a mio avviso, è impossibile analizzare il dovere di diligenza dell’amministrazione in maniera astratta, senza tener conto della situazione concreta. Le azioni dell’amministrazione dell’Unione sono di natura diversa. Per quanto concerne l’obbligo dell’amministrazione di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti, esso è diverso a seconda che si tratti di un’indagine ( 55 ), dell’esecuzione di obblighi contrattuali ( 56 ), dell’adozione di atti delegati o di atti esecutivi ( 57 ), o di un’altra procedura amministrativa che sfocia nella determinazione della situazione giuridica di un singolo. Benché, in tutti questi contesti, sia possibile sostenere che l’amministrazione è tenuta a prendere in considerazione la totalità degli elementi pertinenti, detto obbligo avrà nondimeno un contenuto specifico in ciascuno di essi, determinato dalle disposizioni applicabili nel caso di specie.

54.

Trattandosi di un obbligo generale dell’amministrazione dell’Unione, il dovere di diligenza è pertanto un obbligo a geometria variabile. In pratica, in ogni tipo di intervento dell’amministrazione, la presa in considerazione di tutte le circostanze pertinenti dovrà essere preceduta dall’analisi della portata delle competenze dell’amministrazione e del suo margine di discrezionalità, stabilito dalle disposizioni applicabili nel caso di specie.

55.

Ciò è vero, in particolare, per quanto attiene all’adozione da parte dell’amministrazione di atti delegati o di esecuzione di portata generale o di atti individuali. In tale contesto, la portata dell’obbligo di diligenza dell’amministrazione è determinata dalle disposizioni applicabili nel caso di specie, posto che queste ultime stabiliscono la portata delle competenze dell’amministrazione e il margine di discrezionalità che le è riconosciuto. Sulla loro base, l’amministrazione stabilisce l’insieme delle circostanze pertinenti da prendere in considerazione. È impossibile analizzare il dovere di diligenza dell’amministrazione senza tener conto della situazione concreta delineata da tali disposizioni. Solo in combinazione con queste ultime il dovere di diligenza può costituire una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli la cui violazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ( 58 ).

3. Sul dovere di diligenza nel caso di specie

56.

A sostegno delle proprie domande di risarcimento, le ricorrenti deducono gli accertamenti compiuti dal Tribunale e dalla Corte nelle sentenze di annullamento. Occorre quindi interpretare tali domande nel senso che si basano sulla violazione dell’obbligo della Commissione, come accertato dal Tribunale e dalla Corte in dette sentenze. Si tratta, segnatamente, dell’accertamento del Tribunale ( 59 ) secondo cui «[la Commissione] è venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti» ( 60 ).

57.

In tale contesto, dai passaggi delle sentenze di annullamento citate ai punti 7 e 10 delle presenti conclusioni emerge che il manifesto errore di valutazione della Commissione è stato commesso nel quadro dell’applicazione di disposizioni particolari relative alla classificazione delle sostanze, contenute nel punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008. Detto errore, verificatosi nell’ambito dell’applicazione di una specifica norma giuridica, consisteva nella mancata debita presa in considerazione, ai fini della classificazione del PCCAT, della proporzione in cui esso era presente in sedici componenti IPA e dei loro effetti chimici.

58.

Per tale ragione, occorre considerare, come osservano correttamente le ricorrenti nelle repliche dinanzi al Tribunale, che, nel caso di specie, la norma giuridica che conferisce loro diritti era il dovere di diligenza della Commissione in combinato disposto con le disposizioni relative alla classificazione delle sostanze contenute nel punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008. La portata del dovere di diligenza della Commissione era quindi delimitata dalle disposizioni del regolamento n. 1272/2008.

D.   Sulla prima parte del quarto motivo

59.

Le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver analizzato la gravità della violazione da parte della Commissione del dovere di diligenza ad essa incombente, inteso come l’obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti nell’esercizio delle sue competenze.

60.

A questo proposito, è certamente vero che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha espressamente analizzato tale punto. Il Tribunale ha infatti deciso di respingere l’argomento fondato sulla violazione di tale dovere.

61.

Tuttavia, come emerge dal paragrafo 55 delle presenti conclusioni, è impossibile analizzare la gravità della violazione del dovere di diligenza in modo astratto, senza tener conto delle norme giuridiche applicabili. Inoltre, a mio avviso, non è escluso che l’analisi della gravità della violazione delle norme giuridiche applicabili costituisca, nel contempo, anche l’analisi della gravità della violazione del dovere di diligenza nell’ambito della loro applicazione. Sarebbe così se un’analisi del genere vertesse su circostanze di pari rilevanza per ciascuna violazione.

62.

È quanto avviene, a mio parere, nel caso di specie. Il Tribunale non ha rimesso in discussione gli accertamenti compiuti nelle sentenze di annullamento, secondo cui l’illegittimità dell’atto era imputabile a un manifesto errore di valutazione della Commissione, consistente nella mancata presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti nel quadro della classificazione del PCCAT. Il ragionamento del Tribunale dedicato al punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 verte sulle ragioni alla base della commissione di detto errore, vale a dire sul perché altri elementi pertinenti, al di fuori di quelli espressamente oggetto del suddetto punto, non fossero stati presi in considerazione. L’analisi vertente direttamente sul punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 si estende, a mio avviso, automaticamente al dovere di diligenza della Commissione nell’ambito dell’applicazione di detta norma. Infatti, la mancanza di chiarezza e le difficoltà di interpretazione delle disposizioni dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 quanto alla presa in considerazione di fattori diversi da quelli espressamente previsti in sede di applicazione del punto 4.1.3.5.5 di detto allegato sono due circostanze pertinenti sia rispetto alla violazione di detto punto sia rispetto alla violazione del dovere di diligenza nell’ambito della sua applicazione. Queste circostanze rappresentano il medesimo vizio all’origine di ciascuna di dette violazioni.

63.

Ritengo pertanto che il Tribunale abbia correttamente dichiarato «ad abundantiam» ( 61 ), malgrado la sua precedente decisione di respingere l’argomento fondato su una violazione del dovere di diligenza, che il suo accertamento in merito all’assenza di una violazione sufficientemente qualificata del metodo della somma vale parimenti, e per i medesimi motivi, per la violazione del dovere di diligenza ( 62 ).

64.

Occorre tuttavia verificare se la valutazione del Tribunale sul carattere scusabile dell’errore commesso in sede di applicazione del punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 sia corretta. Tale questione è affrontata dalla seconda parte del quarto motivo che non è oggetto delle presenti conclusioni.

65.

In considerazione di quanto precede, ritengo che la prima parte del quarto motivo debba essere respinta in quanto infondata.

VII. Conclusione

66.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere la prima parte del quarto motivo delle impugnazioni.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Sentenze del 16 dicembre 2020, SGL Carbon/Commissione (T‑639/18; in prosieguo: la prima sentenza impugnata, non pubblicata, EU:T:2020:628); Industrial Química del Nalón/Commissione (T‑635/18; in prosieguo: la seconda sentenza impugnata, EU:T:2020:624); Deza/Commissione (T‑638/18; in prosieguo: la terza sentenza impugnata, non pubblicata, EU:T:2020:627), e Bilbaína de Alquitranes/Commissione (T‑645/18; in prosieguo: la quarta sentenza impugnata, non pubblicata, EU:T:2020:629) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con impugnazioni pendenti, rispettivamente, nelle cause C‑65/21 P, C‑73/21 P, C‑74/21 P e C‑75/21 P.

( 3 ) Si tratta di una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di reazioni complesse o materiali biologici (in prosieguo: «UVCB»), che non può essere completamente identificata mediante la sua composizione chimica.

( 4 ) Sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).

( 5 ) Sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882).

( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

( 7 ) Punti da 15 a 22 delle sentenze impugnate. Benché i passaggi essenziali di dette sentenze siano formulati in termini identici, la loro numerazione differisce. A fini di chiarezza, mi riferirò pertanto, nel quadro della mia analisi, ai punti della prima sentenza impugnata, indicando, nelle note a piè di pagina, i punti corrispondenti delle altre sentenze impugnate.

( 8 ) Sentenza del 7 ottobre 2015 (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).

( 9 ) Regolamento della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5).

( 10 ) C‑691/15 P, EU:C:2017:882.

( 11 ) Oltre alle sentenze Tokai erftcarbon/Commissione (T‑636/18, non pubblicata, EU:T:2020:625), e Bawtry Carbon International/Commissione (T‑637/18, non pubblicata, EU:T:2020:626).

( 12 ) Punti 71, 68 e 71, rispettivamente, della seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 13 ) Punti 72, 69 e 72, rispettivamente, della seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 14 ) Punti 97, 94 e 97, rispettivamente, della seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 15 ) Punti 99, 96 e 99, rispettivamente, della seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 16 ) Punti 115, 112 e 115, rispettivamente, della seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 17 ) Sentenza del 7 ottobre 2015 (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).

( 18 ) Sentenza del 22 novembre 2017 (C‑691/15 P, EU:C:2017:882).

( 19 ) Punti 114, 115, 112 e 115, rispettivamente, della prima, seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 20 ) Ai punti 71, 72, 69 e 72, rispettivamente, della prima, seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 21 ) Sentenza del 22 novembre 2017 (C‑691/15 P, EU:C:2017:882, punto 35).

( 22 ) Punto 20 delle impugnazioni.

( 23 ) V., a tal riguardo, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata).

( 24 ) V., a tal riguardo, ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE (C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 29 e giurisprudenza citata).

( 25 ) Molinier, J., e Lotarski, J., Droit du contentieux de l’Union européenne, 4a ed., LGDJ Lextenso, Parigi, 2012, pag. 229.

( 26 ) Molinier, J., e Lotarski, J., op. cit., pag. 229.

( 27 ) Sentenza del 4 luglio 2000 (C‑352/98 P, EU:C:2000:361).

( 28 ) Sentenza del 5 marzo 1996 (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79).

( 29 ) Sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 41).

( 30 ) Sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 29 e giurisprudenza citata).

( 31 ) Sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punto 128).

( 32 ) Molinier, J., e Lotarski, J., op. cit., pag. 229.

( 33 ) Blumann, C., e Dubouis, L., Droit institutionnel de l’Union européenne, 6a ed., LexisNexis, Parigi, 2016, pagg. 748 e 750. V., segnatamente, sentenze del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione (C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 15); del 6 dicembre 2001, Emesa Sugar/Consiglio (T‑43/98, EU:T:2001:279, punto 64), e del 9 settembre 2015, Pérez Gutiérrez/Commissione (T‑168/14, non pubblicata, EU:T:2015:607, punto 31).

( 34 ) Blumann, C., e Dubouis, L., op. cit., pag. 748. V., a tal proposito, sentenze del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione (C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81); del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 103); del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio (C‑134/19 P, EU:C:2020:793, punto 62), e del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punti da 56 a 63).

( 35 ) V., a tal proposito, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 49).

( 36 ) Sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 33 e giurisprudenza citata).

( 37 ) Sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 37).

( 38 ) Sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 43).

( 39 ) Sulle conseguenze dell’inserimento del diritto ad una buona amministrazione nella Carta, v., Jacqué, J.-P., «Le droit à une bonne administration dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne», Revue française d’administration publique, vol. 137‑138, n. 1‑2, 2011, pagg. da 79 a 83.

( 40 ) V., a tal proposito, sentenze del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 103), e del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio (C‑134/19 P, EU:C:2020:793, punti 6162).

( 41 ) Sentenza del 29 novembre 2016, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (T‑279/11, non pubblicata, EU:T:2016:683, punto 60 e giurisprudenza citata).

( 42 ) Sentenza del 21 novembre 1991 (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

( 43 ) Sentenza del 16 dicembre 2008 (C‑47/07 P, EU:C:2008:726).

( 44 ) Sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 91).

( 45 ) Sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 92).

( 46 ) Sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 93).

( 47 ) V. sentenze del 18 settembre 1995, Nölle/Consiglio e Commissione (T‑167/94, EU:T:1995:169, punti 7576); del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T‑217/11, EU:T:2015:238, punto 88), e del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione (T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 59).

( 48 ) V., a tal proposito, segnatamente, sentenze del 18 settembre 1995, Nölle/Consiglio e Commissione (T‑167/94, EU:T:1995:169, punti 7576), e del 15 gennaio 2015, Ziegler e Ziegler Relocation/Commissione (T‑539/12 e T‑150/13, non pubblicata, EU:T:2015:15), nelle quali il Tribunale ha tuttavia constatato che il dovere di diligenza (presentato, in tali sentenze, rispettivamente, come «principio di sollecitudine» e «obbligo di diligenza») ha una funzione garantista, il che sembra essere un chiaro riferimento a una norma che conferisce diritti ai singoli.

( 49 ) V., a tal proposito, sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione (T‑333/10, EU:T:2013:451, punto 93); del 29 novembre 2016, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (T‑103/12, non pubblicata, EU:T:2016:682, punti 6768); del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione (T‑292/15, EU:T:2018:103, punto 85), e del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione (T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 59).

( 50 ) Sentenza del 23 settembre 2015, Schroeder/Consiglio e Commissione (T‑205/14, EU:T:2015:673, punto 46 e giurisprudenza citata).

( 51 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, paragrafo 47).

( 52 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, paragrafi 12).

( 53 ) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, paragrafo 46). Posto che la qualificazione del principio di diligenza quale «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» da parte del Tribunale non è stata contestata in sede di impugnazione nell’ambito di detta causa, la Corte non si è pronunciata al riguardo nella sua sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256).

( 54 ) V. giurisprudenza citata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

( 55 ) Come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 37).

( 56 ) Come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 93).

( 57 ) Tra cui quelli riguardanti le misure che stabiliscono le modalità di applicazione di un atto, le misure di gestione o le misure di difesa commerciale, secondo la classificazione proposta da Durand, C.-F., «Chapitre V. Typologie des interventions», in Auby, J.‑B., e Dutheil de la Rochère, J. (dir.), Traité de droit administratif européen, 2a ed., Bruylant, Bruxelles, 2014, pag. 163.

( 58 ) Tuttavia, è altresì necessario che esista un nesso di causalità tra la violazione del dovere di diligenza e l’errata applicazione di tali disposizioni che ha cagionato il danno.

( 59 ) Sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767, punto 30).

( 60 ) V. punti 51, 55, 58 e 59 del ricorso per risarcimento danni nella causa T‑639/18; punti 42, 46, 49 e 50 dei ricorsi per risarcimento danni nelle cause T‑635/18 e T‑638/18, e punti 42, 46, 47 e 48 del ricorso per risarcimento danni nella causa T‑645/18.

( 61 ) Punti 114, 115, 112 e 115, rispettivamente, della prima, seconda, terza e quarta sentenza impugnata.

( 62 ) In tale contesto, ritengo che il primo motivo delle impugnazioni sia inconferente. Infatti, anche ammettendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rigettando l’argomento delle ricorrenti fondato sul dovere di diligenza, detto argomento è stato in definitiva preso in considerazione nell’ambito dell’esame da esso condotto, posto che l’analisi compiuta con riferimento al punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 vale anche per il dovere di diligenza.