16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/13


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 25 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYA

(Causa C-609/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 267 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale penale per aver preso posizione sul quadro fattuale della causa nella domanda di pronuncia pregiudiziale pena l’ annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito - Articolo 18 TFUE - Articolo 21, paragrafo 2, della Carta - Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Obbligo dei giudici nazionali d’informare lo Stato membro cui appartengono di ogni domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte)

(2022/C 198/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento penale principale

IP, DD, ZI, SS, HYA

Dispositivo

1)

L’articolo 267 TFUE e l’articolo 94, primo comma, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma nazionale che impone ai giudici che decidono in materia penale, qualora si pronuncino su fatti nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, di declinare la propria competenza pena l’annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito. Una siffatta norma deve essere disapplicata da tali giudici nonché da ogni organo abilitato ad applicarla.

2)

L’articolo 18 TFUE, l’articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali nonché l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che impone a un giudice che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale di trasmettere una copia di tale domanda all’autorità incaricata di garantire la rappresentanza di tale Stato membro dinanzi alla Corte.


(1)  Data di deposito: 28.9.2021.