30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/20


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Centro Petroli Roma Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-597/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Presupposto, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte)

(2023/C 35/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Centro Petroli Roma Srl

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dispositivo

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.

Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.


(1)  Data di deposito: 27.9.2021.