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23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/16 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) / AB, CD, EF
(Causa C-374/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Risorse proprie dell'Unione europea - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Perseguimento di irregolarità - Articolo 4 - Adozione di misure amministrative - Articolo 3, paragrafo 1 - Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie - Scadenza - Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso - Articolo 3, paragrafo 2 - Termine di esecuzione - Applicabilità - Dies a quo - Interruzione e sospensione)
(2023/C 24/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)
Resistenti: AB, CD, EF
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: i responsabili in subordine dell’ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che: trattandosi dell’esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell’esaurimento dei mezzi di ricorso. |