31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/14 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — TUIfly GmbH / FI, RE
(Causa C-253/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5 - Articolo 7 - Articolo 8, paragrafo 3 - Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Compensazione e assistenza ai passeggeri - Nozione di «cancellazione» - Dirottamento di un volo verso un aeroporto che non serve la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione - Riavviamento dei passeggeri mediante autobus)
(2022/C 51/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: TUIfly GmbH
Convenuti: FI, RE
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafi 1, lettera c), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo dirottato che atterri in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione e che non serve la stessa città o regione è idoneo a conferire al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria a titolo di cancellazione del volo.