14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (C-829/21) e dal Verwaltungsgericht Darmstadt (C-129/22) — Germania] — TE, RU, legalmente rappresentata da TE (C-829/21), EF (C-129/22) / Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

[Cause riunite C-829/21 e C-129/22 (1), Stadt Frankfurt am Main (Rinnovo di un permesso di soggiorno nel secondo Stato membro) e a.]

(Rinvio pregiudiziale - Politica di immigrazione - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 - Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro - Rilascio da parte del primo Stato membro di un «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» a durata illimitata - Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni - Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo - Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE - Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto - Condizioni)

(2023/C 286/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TE, RU, legalmente rappresentata da TE (C-829/21), EF (C-129/22)

Convenute: Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)

Dispositivo

1)

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, e in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della stessa,

devono essere interpretati nel senso che:

uno Stato membro può rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno da esso rilasciato al cittadino di un paese terzo ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, per il motivo, contemplato all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, come modificata, che, essendo stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni e poiché quest’ultimo Stato membro non si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della medesima direttiva, come modificata, tale cittadino ha perso il diritto a tale status nel medesimo Stato membro, a condizione che il termine di sei anni sia stato raggiunto al più tardi alla data della presentazione della domanda di rinnovo di detto permesso e che tale cittadino sia stato previamente invitato a fornire la prova di eventuali presenze in detto territorio nel corso di tale periodo.

2)

L’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

devono essere interpretati nel senso che:

recepisce debitamente tali disposizioni nel diritto nazionale il secondo Stato membro che attua queste ultime mediante due disposizioni distinte laddove la prima disposizione riprende il motivo che comporta la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata, e la seconda disposizione prevede che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva, come modificata, debba essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che lo ha rilasciato, senza che tale disposizione contenga alcun riferimento concreto a uno dei motivi di perdita di detto diritto di cui all’articolo 9 della medesima direttiva, come modificata.

3)

L’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

deve essere interpretato nel senso che:

lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, o il rinnovo di un siffatto permesso non può respingere tale domanda per il motivo che detto cittadino non ha allegato alla sua domanda documenti comprovanti che egli dispone di un alloggio adeguato, qualora tale Stato membro non abbia attuato tale disposizione.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022

GU C 237 del 20.6.2022.