12.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — Banca A/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

[Causa C-827/21 (1), Banca A (Applicazione della direttiva fusioni in una situazione interna)]

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/133/CE - Articolo 7 - Fusione per incorporazione - Operazione meramente interna - Primato del diritto dell’Unione al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Assenza - Interpretazione del diritto dell’Unione al di fuori del suo ambito di applicazione - Competenza della Corte a titolo pregiudiziale - Presupposto - Diritto dell’Unione reso applicabile dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato)

(2023/C 205/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Banca A

Convenuta: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione non obbliga un organo giurisdizionale nazionale ad interpretare, conformemente alla direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, una disposizione di diritto nazionale applicabile a un’operazione meramente interna di fusione di due società aventi, ciascuna, sede sociale nello stesso Stato membro, qualora siffatta operazione non rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2)

La Corte non è competente a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva 2009/133 qualora, da un lato, la fattispecie su cui verte il procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima e, dall’altro, il diritto nazionale non l’abbia resa applicabile a tale fattispecie in modo diretto ed incondizionato.


(1)  GU C 165, del 19.4.2022.