26.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — R.I. / Inspecţia Judiciară, N.L.

(Causa C-817/21 (1), Inspecţia Judiciară)

(Rinvio pregiudiziale - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Decisione 2006/928/CE - Indipendenza dei giudici - Procedimento disciplinare - Ispettorato giudiziario - Ispettore capo esercente poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di indagine disciplinare)

(2023/C 223/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.I.

Resistenti: Inspecţia Judiciară, N.L.

Dispositivo

L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale

che conferisce al direttore di un organo competente a condurre le indagini e ad esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei giudici e dei procuratori il potere di adottare atti regolamentari e individuali, relativi, in particolare, all’organizzazione di tale organo, alla selezione dei suoi agenti, alla loro valutazione, allo svolgimento delle loro attività o, ancora, alla nomina di un vice direttore,

allorché, in primo luogo, tali agenti e tale vice direttore sono gli unici competenti a condurre un’indagine disciplinare nei confronti di tale direttore, in secondo luogo, la loro carriera dipende, in larga misura, dalle decisioni di detto direttore e, in terzo luogo, il mandato di detto vice direttore terminerà contemporaneamente a quello dello stesso direttore,

qualora tale normativa non sia concepita in modo tale da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici e di detti procuratori o di controllo politico di tale attività.


(1)  GU C 165 del 19.4.2022.